Ordinanza cautelare 24 ottobre 2019
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 08/07/2025, n. 13401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 13401 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 13401/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10990/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10990 del -OMISSIS-, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'Avvocato Maria Assunta Chiodi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l'annullamento
del provvedimento – emesso dal Ministero dell’Interno in data 15.05.-OMISSIS-, pro. n. -OMISSIS-, notificato dalla Prefettura il 13.06.-OMISSIS-, recante rigetto dell’istanza presentata in data 1.07.-OMISSIS- ex art ’art. 9, comma 1, lettera f della Legge 5 febbraio 1992 n.91, volta ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 giugno 2025 il dott. Francesco Elefante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Parte ricorrente ha adito l’intestato TAR chiedendo l’annullamento del provvedimento – emesso dal Ministero dell’Interno in data 15.05.-OMISSIS-, pro. n. -OMISSIS-, notificato dalla Prefettura il 13.06.-OMISSIS-, recante rigetto dell’istanza presentata in data 1.07.-OMISSIS- ex art ’art. 9, comma 1, lettera f della Legge 5 febbraio 1992 n.91, volta ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana, motivato in ragione dell’esistenza di una notizia a suo carico di reato per maltrattamenti in famiglia del 20.9.-OMISSIS-, di cui al decreto emesso il 15.09.-OMISSIS- dal Tribunale dei minori di L’Aquila, di sospensione della responsabilità genitoriale con affidamento dei figli minori al servizio sociale del Comune di Pineto e collocamento presso la madre.
Allegava a tal fine , in punto di fatto, che con note trasmesse a mezzo pec il 16.02.-OMISSIS- al Ministero dell’Interno e alla Prefettura di Teramo spiegava, già in sede procedimentale, che il procedimento relativo alla notizia di reato per maltrattamenti, contraddistinto al n. 5805/-OMISSIS- R.G.N.R. presso la Procura della Repubblica di Teramo, era stato archiviato in data 21.11.-OMISSIS- e, che nel medesimo anno, il Tribunale dei minorenni di L’Aquila, a seguito dell’istruttoria, aveva proceduto a reintegrargli la genitorialità, tant’è che viveva insieme ai figli minori (come risulta anche dallo stato di famiglia).
In ragione di quanto esposto deduceva, in punto di diritto, i seguenti motivi di gravame:
1) eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti. Difetto di istruttoria. Vizio della volontà. Ingiustizia manifesta.
2) eccesso di potere per sviamento, illogicità e contraddittorietà della motivazione e difetto di istruttoria. Ingiustizia manifesta, non potendo la p.a. valutarlo inaffidabile in modo automatico sulla del solo rilievo della sussistenza di una notizia di reato risalente al -OMISSIS-.
2. Si costituiva in giudizio il Ministero resistente deducendo l’infondatezza del ricorso essendo stato il provvedimento impugnato legittimamente adottato sulla base delle risultanze istruttorie emerse al momento dell’adozione dello stesso, e che gli elementi eventualmente sopravvenuti, possono essere valorizzati a seguito della presentazione di una nuova istanza di concessione della cittadinanza italiana da parte dell’odierno ricorrente.
3. All’udienza di smaltimento del 13 giugno 2025, tenutasi da remoto, la causa veniva chiamata e trattenuta in decisione.
4. Il ricorso deve essere rigettato perché manifestamente infondato.
Ai sensi dell’art. 74 c.p.a. – per il quale “ nel caso in cui ravvisi la manifesta […] infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme ” – deve infatti rilevarsi, in primo luogo, che “ ai sensi del menzionato articolo 9 comma 1 lettera f), la cittadinanza italiana "può" essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.
L'utilizzo dell'espressione evidenziata sta ad indicare che la residenza nel territorio per il periodo minimo indicato è solo un presupposto per proporre la domanda a cui segue "una valutazione ampiamente discrezionale sulle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e delle sue possibilità di rispettare i doveri che derivano dall'appartenenza alla comunità nazionale " (cfr., tra le tante, Consiglio di Stato sez. III, 23/07/2018 n. 4447).
Il conferimento dello status civitatis, cui è collegata una capacità giuridica speciale, si traduce in un apprezzamento di opportunità sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l'integrazione del richiedente nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta (Consiglio di Stato sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; n. 52 del 10 gennaio 2011; Tar Lazio, sez. II quater, n. 3547 del 18 aprile 2012).
L'interesse pubblico sotteso al provvedimento di concessione della particolare capacità giuridica, connessa allo status di cittadino, impone che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del Paese ospitante (Tar Lazio, sez. II quater, n. 5565 del 4 giugno 2013), atteso che, lungi dal costituire per il richiedente una sorta di diritto che il Paese deve necessariamente e automaticamente riconoscergli ove riscontri la sussistenza di determinati requisiti e l'assenza di fattori ostativi, rappresenta il frutto di una meticolosa ponderazione di ogni elemento utile al fine di valutare la sussistenza di un concreto interesse pubblico ad accogliere stabilmente all'interno dello Stato comunità un nuovo componente e dell'attitudine dello stesso ad assumersene anche tutti i doveri ed oneri.
In altri termini, il provvedimento di concessione della cittadinanza in esame “è atto squisitamente discrezionale di ‘alta amministrazione’, condizionato all'esistenza di un interesse pubblico che con lo stesso atto si intende raggiungere e da uno ‘status illesae dignitatis’ (morale e civile) di colui che lo richiede” (Consiglio di Stato, sez. III, 07/01/2022, n. 104).
Pertanto, l’anzidetta valutazione discrezionale può essere sindacata in questa sede nei ristretti ambiti del controllo estrinseco e formale; il sindacato del giudice, infatti, non si estende al merito della valutazione compiuta dall'Amministrazione, non potendo dunque spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell'esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole (cfr., ex multis, Consiglio di Stato sez. III, 16 novembre 2020, n. 7036; nonché, TAR Lazio, sez. V bis, n. 2944/2022 su prospettive e limiti dell’applicazione del principio di proporzionalità in tale materia)” (in tal senso, da ultimo, T.A.R. Lazio, Roma, sentenza 11638 del 13.6.2025).
In secondo luogo, sempre in via generale, che l’accertamento e la valutazione anzidetta deve essere operata dalla pubblica amministrazione resistente tenendo conto degli elementi sussistenti, in ultimo, alla data di adozione del provvedimento impugnato, che alla stessa stregua costituisce il momento al quale deve riportarsi il giudice amministrativo in sede di vaglio giurisdizionale, non potendosi valutare la legittimità di tali specifici provvedimenti di rigetto alla luce anche delle circostanze fattuali sopravvenute, pena lo spostamento in aventi della conclusione del procedimento amministrativo sine die o comunque alla data del giudicato giurisdizionale (con evidente violazione del principio costituzionale della separazione dei poteri giurisdizionale ed esecutivo/amministrativo).
Ciò detto, alla luce dei parametri di giudizio delineati, deve rilevarsi che il provvedimento di rigetto impugnato non può, tenendo conto della situazione fattuale esistente al -OMISSIS-, essere censurato in punto di credibilità logica.
Nulla esclude, come correttamente dedotto in giudizio dalla resistente, la riproposizione di una nova istanza da parte del ricorrente.
Attese le concrete modalità di svolgimento della vicenda in esame e la risalenza della stessa si ritiene di dover disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta perché infondato.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Massimiliano Balloriani, Presidente FF
Francesco Elefante, Consigliere, Estensore
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Elefante | Massimiliano Balloriani |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.