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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 15/01/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3144/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Vittoria Cuogo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3144/2020 promossa da:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv.to Fabrizio Tortorella
ATTORE contro
(c.f. ), CP_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. Tiziano Veller
CONVENUTO
Oggetto: divisione di beni caduti in successione
Udienza di p.c.: 12.9.2024
Conclusioni : Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, previo affidamento al C.T.U. dell'incarico di procedere alle sanatorie dei due appartamenti, ordinare lo scioglimento della comunione ereditaria del compendio immobiliare, in tesi: con attribuzione in natura ai singoli partecipanti della porzione di bene ad ognuno spettante e salvo conguaglio, lasciando in comune le parti del compendio che il C.T.U. ha accertato che debbano rimanere in comune e ponendo le spese a carico dei condividenti stessi;
in ipotesi: mediante l'assegnazione dell'intero compendio alla Sig.ra
con ogni consequenziale pronuncia;
il tutto, con vittoria di spese e compensi Parte_1 professionali del presente giudizio”
Conclusioni : CP_1
“Nel merito: A) disporre lo scioglimento della comunione ereditaria, e per l'effetto: B) disporre con ordinanza la divisione dell'immobile sito in Pisa, fraz. San Pietro a Grado – via Livornese n. 1217 e
pagina 1 di 4 censito al Catasto Fabbricati del Comune di Pisa al fg. 73 particella 7 sub. 3, 5 e 255 di cui alla narrativa con individuazione delle singole quote e dei relativi conguagli in denaro, ovvero, in caso di contestazione, disporre la divisione dell'immobile con sentenza con attribuzione in proprietà esclusiva in quota a ciascuno delle due eredi, salvi eventuali conguagli in denaro ed ai sensi degli artt. 784 ss.
c.p.c.; nel merito in subordine: C) qualora il bene non risultasse comodamente divisibile, vuoi per la sua indivisibilità di fatto e/o giuridica e/o per divisibilità in porzioni che non siano autonome e di libero godimento, salvo conguaglio in denaro, la signora formula richiesta di CP_1 assegnazione dell'immobile ai sensi dell'art. 720 cc. In ogni caso: vittoria di spese, in ipotesi di altrui infondate contestazioni. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio la sorella coerede Parte_1 CP_1
chiedendo lo scioglimento della comunione ereditaria con essa instauratasi su immobile sito in
[...]
Pisa, fraz. San Pietro a Grado, Via Livornese 1217, censito al C.F. fg. 73, part. 7, sub 3, 5 e 255, loro pervenuto per successione della madre deceduta a Vicenza in data 19.3.2003. Persona_1
L'attrice riteneva che l'immobile fosse comodamente divisibile in quanto composto da due unità immobiliari, l'una al piano primo e l'altra al piano terra, e instava per l'assegnazione in natura di una porzione, salvo conguaglio. concludeva chiedendo l'accoglimento delle conclusioni come Parte_1
sopra riportate, previo esperimento di CTU estimativa e redazione di progetti divisionali.
Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio la quale, pur aderendo alla domanda di CP_1 divisione attorea, riteneva l'immobile in comunione non comodamente divisibile se non con pregiudizio del valore economico –essendo disposto su due piani ed avente un giardino e una sola uscita fronte strada -, instando in principalità per la divisione previa formazione di progetti divisionali e formulando, in subordine, istanza di assegnazione del bene ex art. 720 c.p.c.
Verificata la procedibilità della domanda, il procedimento veniva istruito mediante consulenza tecnica d'ufficio finalizzata alla descrizione del compendio dividendo, stima del valore e formazione del progetto divisionale, previa verifica della libera commerciabilità del bene. Depositata la CTU, concessi alle parti rinvii pendenti trattative, il procedimento veniva rinviato per precisazione delle conclusioni all'udienza del 12.9.2024 che si svolgeva con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.
Tanto premesso, la domanda va dichiarata inammissibile.
La consulenza tecnica a firma del geom. ha messo in luce la presenza di difformità di natura Tes_1
urbanistico-edilizia, come pure catastali, dell'immobile oggetto di domanda di divisione (cfr. relazione pag. 19 ss).
pagina 2 di 4 Nello specifico, dal punto di vista urbanistico il CTU rinveniva difformità, pur regolarizzabili, ed al contempo dava atto che, quanto al sub 3 dell'unità al piano primo, non erano state rinvenute pratiche edilizie, e quindi, elaborati grafici, non potendo ricondurre con certezza la costruzione ad epoca ante
1967; quanto al sub 5 dell'unità al piano terra rilevava “modifiche interne e prospettiche, difforme altezza utile interna dei locali, il tutto anche interessando (per accorpamento) di parte dell'ingresso a comune”, precisando che negli elaborati grafici allegati alla A.E. in sanatoria (effettivamente in passato presentata) non era rappresentata la “cantina a comune”. Precisava, in ogni caso, che non era certa la riconduzione dell'impianto edilizio originario a data immemorabile, presupposto per considerare conforme lo stato dei luoghi (ferma la difformità catastale) anche per le porzioni rinvenute sulla parte comune, di cui non vi era traccia negli atti amministrativi acquisiti.
Dal punto di vista catastale, poi, il tecnico rilevava che le unità immobiliari oggetto di causa non risultano perfettamente corrispondenti in ragione delle esposte difformità/incongruenze tra lo stato rilevabile agli atti, ossia la banca dati catastale, e quello rilevato in sede di sopralluogo del 6.5.2022, indicando come necessaria la regolarizzazione catastale – comunque subordinata alla fattiva previa regolarizzazione urbanistica.
In definitiva, il CTU escludeva la libera commerciabilità del compendio immobiliare dividendo per presenza di difformità urbanistico-edilizie e catastali, in parte sanabili ex DRP 380/2001 e in parte passibili di rimessione in pristino, se non ante 1967, con conseguente necessità anche dell'adeguatamente catastale dello stato dei luoghi.
Tale conclusione tecnica assume rilievo in relazione al dictum di cui a Cass. civ. S.U. n. 25021/2019 secondo cui “quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall' art. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall' art. 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 , costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c. , sotto il profilo della possibilità giuridica, e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale”. Del resto, è nulla ai sensi del combinato disposto degli artt. 17 e 40 L. n.
47/1985, in ogni caso ed indipendentemente dall'anno di edificazione dell'immobile, la divisione giudiziale di un bene in comunione ove sia stata riscontrata la irregolarità urbanistica del fabbricato
(Cass. civ., 5.2.2020, n. 26759).
pagina 3 di 4 Nel caso di specie, a fronte delle criticità esposte nella CTU, il contegno delle condividenti in ordine alla volontà e disponibilità alla sanatoria e/o ottenimento dei titoli abilitativi edilizi in sanatoria è stata difforme, avendo richiesto di dar corso agli adempimenti con incarico da affidarsi al Parte_1 consulente tecnico d'ufficio nominato, e ritenuto l'incombente dilatorio, insistendo per CP_1
l'assegnazione dell'intero compendio.
A prescindere da ogni considerazione in ordine alla comoda divisibilità o meno dell'immobile oggetto di causa, in ogni caso presupposto per dar corso allo scioglimento della comunione (sia secondo i progetti individuati dal CTU, sia con assegnazione dell'intero immobile ad una delle condividenti, dietro conguaglio) è la regolarità urbanistico-edilizia del fabbricato. Nel caso di specie le condividenti non hanno prestato e/o manifestato il necessario consenso a detta attività ulteriore (verosimilmente concretantesi in presentazione agli enti competenti di domanda di sanatoria, rimessa al vaglio della
P.A., oltrechè pagamento di relativi oneri economici), che non può di certo essere demandata al consulente tecnico d'ufficio in quanto involge diritti e facoltà dominicali spettanti e riservati a ciascun condividente/comproprietario, al quale l'ausiliario nominato dal Tribunale non può sostituirsi in assenza di espresso consenso e accordo sul punto.
Quanto alle conseguenze, sul piano processuale, non può che essere dichiarata l'inammissibilità della domanda di scioglimento della comunione ereditaria stante l'accertata presenza di irregolarità edilizie e urbanistiche, oltrechè catastali, degli immobili facenti parte della comunione.
Quanto alle spese di lite, sussistono giusti motivi per disporne la compensazione integrale: l'assenza della possibilità giuridica dell'azione di scioglimento della comunione, come richiesta concordemente da entrambe le condividenti, è difatti emersa solo all'esito del disposto (e necessario) approfondimento peritale. Per analoghe ragioni, le spese di CTU come già liquidate vanno poste definitivamente a carico delle parti, in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale monocratico, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) dichiara l'inammissibilità della domanda di scioglimento della comunione ereditaria;
2) compensa le spese di lite;
3) pone le spese di CTU, come già liquidate, definitivamente a carico delle parti in solido.
Vicenza, 15.1.2025
Il Giudice
Dott.ssa Vittoria Cuogo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Vittoria Cuogo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3144/2020 promossa da:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv.to Fabrizio Tortorella
ATTORE contro
(c.f. ), CP_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. Tiziano Veller
CONVENUTO
Oggetto: divisione di beni caduti in successione
Udienza di p.c.: 12.9.2024
Conclusioni : Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, previo affidamento al C.T.U. dell'incarico di procedere alle sanatorie dei due appartamenti, ordinare lo scioglimento della comunione ereditaria del compendio immobiliare, in tesi: con attribuzione in natura ai singoli partecipanti della porzione di bene ad ognuno spettante e salvo conguaglio, lasciando in comune le parti del compendio che il C.T.U. ha accertato che debbano rimanere in comune e ponendo le spese a carico dei condividenti stessi;
in ipotesi: mediante l'assegnazione dell'intero compendio alla Sig.ra
con ogni consequenziale pronuncia;
il tutto, con vittoria di spese e compensi Parte_1 professionali del presente giudizio”
Conclusioni : CP_1
“Nel merito: A) disporre lo scioglimento della comunione ereditaria, e per l'effetto: B) disporre con ordinanza la divisione dell'immobile sito in Pisa, fraz. San Pietro a Grado – via Livornese n. 1217 e
pagina 1 di 4 censito al Catasto Fabbricati del Comune di Pisa al fg. 73 particella 7 sub. 3, 5 e 255 di cui alla narrativa con individuazione delle singole quote e dei relativi conguagli in denaro, ovvero, in caso di contestazione, disporre la divisione dell'immobile con sentenza con attribuzione in proprietà esclusiva in quota a ciascuno delle due eredi, salvi eventuali conguagli in denaro ed ai sensi degli artt. 784 ss.
c.p.c.; nel merito in subordine: C) qualora il bene non risultasse comodamente divisibile, vuoi per la sua indivisibilità di fatto e/o giuridica e/o per divisibilità in porzioni che non siano autonome e di libero godimento, salvo conguaglio in denaro, la signora formula richiesta di CP_1 assegnazione dell'immobile ai sensi dell'art. 720 cc. In ogni caso: vittoria di spese, in ipotesi di altrui infondate contestazioni. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio la sorella coerede Parte_1 CP_1
chiedendo lo scioglimento della comunione ereditaria con essa instauratasi su immobile sito in
[...]
Pisa, fraz. San Pietro a Grado, Via Livornese 1217, censito al C.F. fg. 73, part. 7, sub 3, 5 e 255, loro pervenuto per successione della madre deceduta a Vicenza in data 19.3.2003. Persona_1
L'attrice riteneva che l'immobile fosse comodamente divisibile in quanto composto da due unità immobiliari, l'una al piano primo e l'altra al piano terra, e instava per l'assegnazione in natura di una porzione, salvo conguaglio. concludeva chiedendo l'accoglimento delle conclusioni come Parte_1
sopra riportate, previo esperimento di CTU estimativa e redazione di progetti divisionali.
Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio la quale, pur aderendo alla domanda di CP_1 divisione attorea, riteneva l'immobile in comunione non comodamente divisibile se non con pregiudizio del valore economico –essendo disposto su due piani ed avente un giardino e una sola uscita fronte strada -, instando in principalità per la divisione previa formazione di progetti divisionali e formulando, in subordine, istanza di assegnazione del bene ex art. 720 c.p.c.
Verificata la procedibilità della domanda, il procedimento veniva istruito mediante consulenza tecnica d'ufficio finalizzata alla descrizione del compendio dividendo, stima del valore e formazione del progetto divisionale, previa verifica della libera commerciabilità del bene. Depositata la CTU, concessi alle parti rinvii pendenti trattative, il procedimento veniva rinviato per precisazione delle conclusioni all'udienza del 12.9.2024 che si svolgeva con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.
Tanto premesso, la domanda va dichiarata inammissibile.
La consulenza tecnica a firma del geom. ha messo in luce la presenza di difformità di natura Tes_1
urbanistico-edilizia, come pure catastali, dell'immobile oggetto di domanda di divisione (cfr. relazione pag. 19 ss).
pagina 2 di 4 Nello specifico, dal punto di vista urbanistico il CTU rinveniva difformità, pur regolarizzabili, ed al contempo dava atto che, quanto al sub 3 dell'unità al piano primo, non erano state rinvenute pratiche edilizie, e quindi, elaborati grafici, non potendo ricondurre con certezza la costruzione ad epoca ante
1967; quanto al sub 5 dell'unità al piano terra rilevava “modifiche interne e prospettiche, difforme altezza utile interna dei locali, il tutto anche interessando (per accorpamento) di parte dell'ingresso a comune”, precisando che negli elaborati grafici allegati alla A.E. in sanatoria (effettivamente in passato presentata) non era rappresentata la “cantina a comune”. Precisava, in ogni caso, che non era certa la riconduzione dell'impianto edilizio originario a data immemorabile, presupposto per considerare conforme lo stato dei luoghi (ferma la difformità catastale) anche per le porzioni rinvenute sulla parte comune, di cui non vi era traccia negli atti amministrativi acquisiti.
Dal punto di vista catastale, poi, il tecnico rilevava che le unità immobiliari oggetto di causa non risultano perfettamente corrispondenti in ragione delle esposte difformità/incongruenze tra lo stato rilevabile agli atti, ossia la banca dati catastale, e quello rilevato in sede di sopralluogo del 6.5.2022, indicando come necessaria la regolarizzazione catastale – comunque subordinata alla fattiva previa regolarizzazione urbanistica.
In definitiva, il CTU escludeva la libera commerciabilità del compendio immobiliare dividendo per presenza di difformità urbanistico-edilizie e catastali, in parte sanabili ex DRP 380/2001 e in parte passibili di rimessione in pristino, se non ante 1967, con conseguente necessità anche dell'adeguatamente catastale dello stato dei luoghi.
Tale conclusione tecnica assume rilievo in relazione al dictum di cui a Cass. civ. S.U. n. 25021/2019 secondo cui “quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall' art. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall' art. 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 , costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c. , sotto il profilo della possibilità giuridica, e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale”. Del resto, è nulla ai sensi del combinato disposto degli artt. 17 e 40 L. n.
47/1985, in ogni caso ed indipendentemente dall'anno di edificazione dell'immobile, la divisione giudiziale di un bene in comunione ove sia stata riscontrata la irregolarità urbanistica del fabbricato
(Cass. civ., 5.2.2020, n. 26759).
pagina 3 di 4 Nel caso di specie, a fronte delle criticità esposte nella CTU, il contegno delle condividenti in ordine alla volontà e disponibilità alla sanatoria e/o ottenimento dei titoli abilitativi edilizi in sanatoria è stata difforme, avendo richiesto di dar corso agli adempimenti con incarico da affidarsi al Parte_1 consulente tecnico d'ufficio nominato, e ritenuto l'incombente dilatorio, insistendo per CP_1
l'assegnazione dell'intero compendio.
A prescindere da ogni considerazione in ordine alla comoda divisibilità o meno dell'immobile oggetto di causa, in ogni caso presupposto per dar corso allo scioglimento della comunione (sia secondo i progetti individuati dal CTU, sia con assegnazione dell'intero immobile ad una delle condividenti, dietro conguaglio) è la regolarità urbanistico-edilizia del fabbricato. Nel caso di specie le condividenti non hanno prestato e/o manifestato il necessario consenso a detta attività ulteriore (verosimilmente concretantesi in presentazione agli enti competenti di domanda di sanatoria, rimessa al vaglio della
P.A., oltrechè pagamento di relativi oneri economici), che non può di certo essere demandata al consulente tecnico d'ufficio in quanto involge diritti e facoltà dominicali spettanti e riservati a ciascun condividente/comproprietario, al quale l'ausiliario nominato dal Tribunale non può sostituirsi in assenza di espresso consenso e accordo sul punto.
Quanto alle conseguenze, sul piano processuale, non può che essere dichiarata l'inammissibilità della domanda di scioglimento della comunione ereditaria stante l'accertata presenza di irregolarità edilizie e urbanistiche, oltrechè catastali, degli immobili facenti parte della comunione.
Quanto alle spese di lite, sussistono giusti motivi per disporne la compensazione integrale: l'assenza della possibilità giuridica dell'azione di scioglimento della comunione, come richiesta concordemente da entrambe le condividenti, è difatti emersa solo all'esito del disposto (e necessario) approfondimento peritale. Per analoghe ragioni, le spese di CTU come già liquidate vanno poste definitivamente a carico delle parti, in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale monocratico, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) dichiara l'inammissibilità della domanda di scioglimento della comunione ereditaria;
2) compensa le spese di lite;
3) pone le spese di CTU, come già liquidate, definitivamente a carico delle parti in solido.
Vicenza, 15.1.2025
Il Giudice
Dott.ssa Vittoria Cuogo
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