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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 16/04/2025, n. 598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 598 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maurizio Rubino, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4461/2019 R.G., avente ad oggetto azione di risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale
PROMOSSA DA
, (c.f. ) rappresentata e difesa giusta procura in Parte_1 C.F._1
atti dagli avv.ti Giovanni Donativi e Marina Cito;
ATTRICE
CONTRO
; Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
NONCHE' CONTRO
(P.IVA ) in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Vittorio Vernaleone;
CONVENUTA
NONCHE' CONTRO
; Controparte_3
CONVENUTO CONTUMACE
All'udienza dell'12.11.2024 la causa veniva posta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 co. 1 c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti, come da relativo verbale in atti. _____________________
MOTIVAZIONE
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno
2009 n. 69, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di
fatto e di diritto della decisione.
ha esposto: che “in data 11.1.2019, alle ore 18:05 circa (…) mentre Parte_1
percorreva Via V. Veneto a bordo della propria bicicletta, veniva attinta sul lato sinistro
dall'autovettura Lancia Y tg. CM996RF di proprietà del sig. e condotta dal sig. Controparte_1
, il quale uscendo dal parcheggio, dal margine sinistro della carreggiata, ometteva Controparte_3
di concedere all'istante la dovuta precedenza”; che “in seguito all'urto (…) cadeva rovinosamente
al suolo”; che “in conseguenza di tale investimento (…) subiva lesioni personali per le quali,
prontamente soccorsa, veniva accompagnata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale “A. Perrino”
di Brindisi, ove ne veniva disposto il ricovero con al seguente diagnosi di ammissione “Trauma
contusivo bacino ed anca dx con frattura di femore, trauma contusiva piede dx””.
Sulla scorta di tali premesse e deducendo, altresì, che dalle lesioni subite a causa del sinistro occorso le sarebbe derivata “un'invalidità permanente pari al 18%”, la ricorrente ha convenuto in giudizio , ed in persona del legale Controparte_1 Controparte_3 Controparte_4
rappresentante p.t., per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti, dalla stessa quantificati in
€ 61.518,25.
Costituitasi in giudizio, l'assicurazione convenuta ha contestato la fondatezza dell'avversa domanda, della quale ha invocato il rigetto, evidenziando “l'assenza sulla sig.ra delle lesioni Pt_1
cutanee tipiche da investimento ed abbattimento al suolo”.
e , benché ritualmente citati, non si sono costituiti in Controparte_1 Controparte_3
giudizio, rimanendo, pertanto, contumaci. La domanda attorea è infondata, non avendo la fornito idonea prova della dinamica Pt_1
del sinistro, per come dalla stessa descritta.
Ed invero, ai sensi dell'art. 116 c.p.c. “il giudice deve valutare le prove secondo il suo
prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti”.
In particolare, in materia di prova testimoniale, “la verifica in ordine all'attendibilità del teste
- che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso - forma oggetto di una valutazione
discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e
completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la
credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche
all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite)” (Cass. civ. Sez. III Sent., 18/04/2016, n.
7623).
Nel caso di specie, mentre il convenuto , conducente del veicolo che avrebbe Controparte_3
cagionato il sinistro, in sede di interrogatorio formale, ha dichiarato che “ho accompagnato io stesso
la signora a casa sua”, la teste, escussa all'udienza del 7.6.2022, ha, invece, Testimone_1
affermato, contrariamente a quanto sostenuto dal predetto convenuto, che “quando ho visto la signora
c'era solo lei;
mi sono avvicinata alla signora, l'ho sentita lamentarsi per cui le ho chiesto se avesse
bisogno di aiuto, ma la stessa mi riferiva che avrebbe chiamato il marito”.
Orbene, la discordanza delle dichiarazioni rese, in sede di interrogatorio formale dal e CP_3
nel corso dell'esame testimoniale dalla , non consente di ritenere assolto l'onere della prova Tes_1
gravante sulla danneggiata circa la sussistenza del fatto storico sotteso al caso di specie.
Ed invero, sebbene la confessione giudiziale resa nel corso dell'interrogatorio formale dal conducente del veicolo, ha valore di piena prova solo nei confronti del medesimo confitente come previsto dall'art. 2733, co. 2 c.c. e non anche nei confronti dell'assicuratore e del proprietario del veicolo, la stessa è comunque liberamente apprezzabile dal giudice quando sia stata resa in contrasto con ulteriori elementi di prova raccolti in giudizio. Difatti, la confessione giudiziale ha piena efficacia di prova legale solo quando, quale
riconoscimento puro e semplice della verità di fatti sfavorevoli alla parte dichiarante, assume
carattere di univocità e di incontrovertibilità, vincolante per il giudice. Quando, invece, vengono
dichiarati altri fatti e circostanze idonei ad infirmare, modificare od estinguere l'efficacia dell'evento
confessato, la confessione resa in giudizio è apprezzata liberamente dal giudice” (Cassazione civile,
Sez. I, sentenza n. 2574 del 17 marzo 1994).
Neppure la dichiarazione contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro, c.d.
C.I.D., con cui il ha descritto la dinamica dello stesso, può valere, in difetto di ulteriori CP_3
elementi probatori di supporto, a corroborare la tesi attorea, posto che “la dichiarazione contenuta
nel modulo di constatazione amichevole del sinistro, sottoscritta dai conducenti protagonisti del
medesimo, è oggetto di libero apprezzamento da parte del giudice qualora il danneggiato proponga
azione risarcitoria diretta nei confronti dell'assicuratore del danneggiante” (Cassazione civile , sez.
III , 14/10/2019 , n. 25770). Ed ancora, “nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti
dell'assicuratore ai fini del risarcimento danni per r.c.a., il contenuto della confessione stragiudiziale
resa dal conducente del veicolo assicurato non è vincolante nei confronti del confitente, né nei
confronti dell'impresa di assicurazioni, ma soltanto liberamente apprezzabile dal giudice” (Cass. civ.
Sez. III, 13/05/2010, n. 11595; Cass. n. 8214/2013).
Ulteriore aspetto idoneo ad inficiare ab imis la veridicità del fatto storico posto a fondamento della domanda attorea, è la circostanza per cui sui luoghi del sinistro non siano sopraggiunti mezzi di soccorso, nonostante il grado delle lesioni riportate dall'attrice, consistite - come diagnosticate dai medici del pronto soccorso dell'Ospedale di Brindisi - in “trauma contusivo bacino ed anca dx con
frattura di femore, trauma contusivo piede dx”, nonché la circostanza che la si sia recata in Pt_1
pronto soccorso soltanto alle ore 00.28 del 12.1.2019, ossia dopo un lasso di tempo di circa sei ore dal verificarsi dell'evento dannoso.
Né, infine, possono supplire alle carenze probatorie della danneggiata le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata in corso di causa dal dott. il quale ha dedotto la Per_1 compatibilità delle lesioni refertate rispetto al sinistro, posto che
“la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di
coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che
necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di
indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assum
e” (Cassazione civile sez. II, 26/04/2023, n.10941).
Alla luce del quadro probatorio sinora vagliato - non sufficiente a corroborare la ricostruzione attorea a causa dell'incoerenza delle dichiarazioni rese dal convenuto e dalla testimone escussa - e considerata, altresì, l'assenza di ulteriori elementi di prova a supporto della domanda di risarcimento danni formulata dall'attrice, la stessa va rigettata.
Al mancato accoglimento, per le ragioni finora esposte, della domanda attorea consegue la condanna di alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'assicurazione Parte_1
convenuta, liquidate come da dispositivo secondo i parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014
per le cause di valore indeterminabile, atteso il basso tasso di complessità della controversia,
involgente questioni di diritto rispetto alle quali si registrano orientamenti giurisprudenziali oramai pacifici.
Al riguardo va evidenziato che “ai fini della determinazione dello scaglione degli onorari di
avvocato per la liquidazione delle spese di lite a carico della parte la cui domanda di pagamento di
somme o di risarcimento del danno sia stata rigettata, il valore della causa, che va determinato in
base al "disputatum", deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta
la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione "o di
quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" o espressioni equivalenti, poiché, ai sensi
dell'art. 1367 c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non
può ritenersi, "a priori" che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al
contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione” (Cass. n.
10984/2021).
Vanno, altresì, poste a carico di parte attrice, in ragione della soccombenza, le spese occorse per la consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M
.
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maurizio Rubino,
definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 4461/2019 R.G., così provvede:
- rigetta la domanda attorea;
- condanna l'attrice alla rifusione delle spese di lite sostenute da Controparte_5
che liquida in € 3.809,00 per competenze, oltre accessori come per legge.
- pone definitivamente a carico dell'attrice le spese occorse per la consulenza tecnica d'ufficio,
come liquidate in corso di causa.
Così deciso, in Brindisi, in data 16 aprile 2024.
Il Giudice
dott. Maurizio Rubino
La minuta del presente provvedimento è stata redatta dalla dott.ssa Jasmine Maria Francioso, funzionario dell'Ufficio del processo, con la supervisione del magistrato.
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maurizio Rubino, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4461/2019 R.G., avente ad oggetto azione di risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale
PROMOSSA DA
, (c.f. ) rappresentata e difesa giusta procura in Parte_1 C.F._1
atti dagli avv.ti Giovanni Donativi e Marina Cito;
ATTRICE
CONTRO
; Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
NONCHE' CONTRO
(P.IVA ) in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Vittorio Vernaleone;
CONVENUTA
NONCHE' CONTRO
; Controparte_3
CONVENUTO CONTUMACE
All'udienza dell'12.11.2024 la causa veniva posta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 co. 1 c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti, come da relativo verbale in atti. _____________________
MOTIVAZIONE
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno
2009 n. 69, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di
fatto e di diritto della decisione.
ha esposto: che “in data 11.1.2019, alle ore 18:05 circa (…) mentre Parte_1
percorreva Via V. Veneto a bordo della propria bicicletta, veniva attinta sul lato sinistro
dall'autovettura Lancia Y tg. CM996RF di proprietà del sig. e condotta dal sig. Controparte_1
, il quale uscendo dal parcheggio, dal margine sinistro della carreggiata, ometteva Controparte_3
di concedere all'istante la dovuta precedenza”; che “in seguito all'urto (…) cadeva rovinosamente
al suolo”; che “in conseguenza di tale investimento (…) subiva lesioni personali per le quali,
prontamente soccorsa, veniva accompagnata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale “A. Perrino”
di Brindisi, ove ne veniva disposto il ricovero con al seguente diagnosi di ammissione “Trauma
contusivo bacino ed anca dx con frattura di femore, trauma contusiva piede dx””.
Sulla scorta di tali premesse e deducendo, altresì, che dalle lesioni subite a causa del sinistro occorso le sarebbe derivata “un'invalidità permanente pari al 18%”, la ricorrente ha convenuto in giudizio , ed in persona del legale Controparte_1 Controparte_3 Controparte_4
rappresentante p.t., per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti, dalla stessa quantificati in
€ 61.518,25.
Costituitasi in giudizio, l'assicurazione convenuta ha contestato la fondatezza dell'avversa domanda, della quale ha invocato il rigetto, evidenziando “l'assenza sulla sig.ra delle lesioni Pt_1
cutanee tipiche da investimento ed abbattimento al suolo”.
e , benché ritualmente citati, non si sono costituiti in Controparte_1 Controparte_3
giudizio, rimanendo, pertanto, contumaci. La domanda attorea è infondata, non avendo la fornito idonea prova della dinamica Pt_1
del sinistro, per come dalla stessa descritta.
Ed invero, ai sensi dell'art. 116 c.p.c. “il giudice deve valutare le prove secondo il suo
prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti”.
In particolare, in materia di prova testimoniale, “la verifica in ordine all'attendibilità del teste
- che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso - forma oggetto di una valutazione
discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e
completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la
credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche
all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite)” (Cass. civ. Sez. III Sent., 18/04/2016, n.
7623).
Nel caso di specie, mentre il convenuto , conducente del veicolo che avrebbe Controparte_3
cagionato il sinistro, in sede di interrogatorio formale, ha dichiarato che “ho accompagnato io stesso
la signora a casa sua”, la teste, escussa all'udienza del 7.6.2022, ha, invece, Testimone_1
affermato, contrariamente a quanto sostenuto dal predetto convenuto, che “quando ho visto la signora
c'era solo lei;
mi sono avvicinata alla signora, l'ho sentita lamentarsi per cui le ho chiesto se avesse
bisogno di aiuto, ma la stessa mi riferiva che avrebbe chiamato il marito”.
Orbene, la discordanza delle dichiarazioni rese, in sede di interrogatorio formale dal e CP_3
nel corso dell'esame testimoniale dalla , non consente di ritenere assolto l'onere della prova Tes_1
gravante sulla danneggiata circa la sussistenza del fatto storico sotteso al caso di specie.
Ed invero, sebbene la confessione giudiziale resa nel corso dell'interrogatorio formale dal conducente del veicolo, ha valore di piena prova solo nei confronti del medesimo confitente come previsto dall'art. 2733, co. 2 c.c. e non anche nei confronti dell'assicuratore e del proprietario del veicolo, la stessa è comunque liberamente apprezzabile dal giudice quando sia stata resa in contrasto con ulteriori elementi di prova raccolti in giudizio. Difatti, la confessione giudiziale ha piena efficacia di prova legale solo quando, quale
riconoscimento puro e semplice della verità di fatti sfavorevoli alla parte dichiarante, assume
carattere di univocità e di incontrovertibilità, vincolante per il giudice. Quando, invece, vengono
dichiarati altri fatti e circostanze idonei ad infirmare, modificare od estinguere l'efficacia dell'evento
confessato, la confessione resa in giudizio è apprezzata liberamente dal giudice” (Cassazione civile,
Sez. I, sentenza n. 2574 del 17 marzo 1994).
Neppure la dichiarazione contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro, c.d.
C.I.D., con cui il ha descritto la dinamica dello stesso, può valere, in difetto di ulteriori CP_3
elementi probatori di supporto, a corroborare la tesi attorea, posto che “la dichiarazione contenuta
nel modulo di constatazione amichevole del sinistro, sottoscritta dai conducenti protagonisti del
medesimo, è oggetto di libero apprezzamento da parte del giudice qualora il danneggiato proponga
azione risarcitoria diretta nei confronti dell'assicuratore del danneggiante” (Cassazione civile , sez.
III , 14/10/2019 , n. 25770). Ed ancora, “nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti
dell'assicuratore ai fini del risarcimento danni per r.c.a., il contenuto della confessione stragiudiziale
resa dal conducente del veicolo assicurato non è vincolante nei confronti del confitente, né nei
confronti dell'impresa di assicurazioni, ma soltanto liberamente apprezzabile dal giudice” (Cass. civ.
Sez. III, 13/05/2010, n. 11595; Cass. n. 8214/2013).
Ulteriore aspetto idoneo ad inficiare ab imis la veridicità del fatto storico posto a fondamento della domanda attorea, è la circostanza per cui sui luoghi del sinistro non siano sopraggiunti mezzi di soccorso, nonostante il grado delle lesioni riportate dall'attrice, consistite - come diagnosticate dai medici del pronto soccorso dell'Ospedale di Brindisi - in “trauma contusivo bacino ed anca dx con
frattura di femore, trauma contusivo piede dx”, nonché la circostanza che la si sia recata in Pt_1
pronto soccorso soltanto alle ore 00.28 del 12.1.2019, ossia dopo un lasso di tempo di circa sei ore dal verificarsi dell'evento dannoso.
Né, infine, possono supplire alle carenze probatorie della danneggiata le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata in corso di causa dal dott. il quale ha dedotto la Per_1 compatibilità delle lesioni refertate rispetto al sinistro, posto che
“la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di
coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che
necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di
indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assum
e” (Cassazione civile sez. II, 26/04/2023, n.10941).
Alla luce del quadro probatorio sinora vagliato - non sufficiente a corroborare la ricostruzione attorea a causa dell'incoerenza delle dichiarazioni rese dal convenuto e dalla testimone escussa - e considerata, altresì, l'assenza di ulteriori elementi di prova a supporto della domanda di risarcimento danni formulata dall'attrice, la stessa va rigettata.
Al mancato accoglimento, per le ragioni finora esposte, della domanda attorea consegue la condanna di alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'assicurazione Parte_1
convenuta, liquidate come da dispositivo secondo i parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014
per le cause di valore indeterminabile, atteso il basso tasso di complessità della controversia,
involgente questioni di diritto rispetto alle quali si registrano orientamenti giurisprudenziali oramai pacifici.
Al riguardo va evidenziato che “ai fini della determinazione dello scaglione degli onorari di
avvocato per la liquidazione delle spese di lite a carico della parte la cui domanda di pagamento di
somme o di risarcimento del danno sia stata rigettata, il valore della causa, che va determinato in
base al "disputatum", deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta
la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione "o di
quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" o espressioni equivalenti, poiché, ai sensi
dell'art. 1367 c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non
può ritenersi, "a priori" che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al
contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione” (Cass. n.
10984/2021).
Vanno, altresì, poste a carico di parte attrice, in ragione della soccombenza, le spese occorse per la consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M
.
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maurizio Rubino,
definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 4461/2019 R.G., così provvede:
- rigetta la domanda attorea;
- condanna l'attrice alla rifusione delle spese di lite sostenute da Controparte_5
che liquida in € 3.809,00 per competenze, oltre accessori come per legge.
- pone definitivamente a carico dell'attrice le spese occorse per la consulenza tecnica d'ufficio,
come liquidate in corso di causa.
Così deciso, in Brindisi, in data 16 aprile 2024.
Il Giudice
dott. Maurizio Rubino
La minuta del presente provvedimento è stata redatta dalla dott.ssa Jasmine Maria Francioso, funzionario dell'Ufficio del processo, con la supervisione del magistrato.