TRIB
Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 13/11/2025, n. 603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 603 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE procedimento n° 244/2023 R.G.A.C.
Il giorno 13.11.25 ore 9.00 dalla dott.ssa Emanuela RUSCIO è trattata la causa iscritta al R.G.n.244/2023 per la celebrazione dell'udienza con la modalità c.d.
“cartolare telematica” ex art.127 ter cpc.
Si da atto che con decreto depositato nel fascicolo telematico e tempestivamente comunicato ai difensori delle parti costituite è stata disposta la trattazione dell'udienza con la predetta modalità, contestualmente informando le parti delle facoltà e degli obblighi ad essa connessi.
Si da atto, altresì, che i procuratori delle parti hanno ritualmente depositato note/memorie di udienza da intendersi qui espressamente richiamate e che pertanto.
Il Giudice rilevato che la procedura di trattazione c.d. “cartolare telematica” si è ritualmente perfezionata e che non sono emersi profili di pregiudizio del giusto contraddittorio, si ritira in camera di consiglio per la decisione.
Il Giudice
G.O. Dott.ssa Emanuela RUSCIO
All'esito della camera di consiglio, ad ore 16.02 il G.O. pronuncia sentenza di cui ai fogli allegati dando pubblica lettura in udienza del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Palmi, 13.11.25
1 IL GIUDICE UNICO
G.O. DOTT.SSA EMANUELA RUSCIO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile
Il Tribunale di Palmi – Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del giudice onorario dott.ssa Emanuela Ruscio, all'udienza del 13.11.25, a seguito della trattazione cartolare all'esito della camera di consiglio, da lettura della seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 244 del Ruolo Generale dell'anno 2023 promossa da
, NATO IL 13.10.1931 A UR (RC) E RESIDENTE IN Parte_1
VIA GALLIANO N. 16 - 89029 UR (RC) - CF C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Domencio ZITO del Foro di Palmi giusta procura in atti
(RICORRENTE ) contro
2 (già , con sede in Milano, Via G. Negri n. 1 CP_1 Controparte_2
(C.F. e P.I. , infra la “Società”), in persona del suo legale P.IVA_1
rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo Logozzo del Foro di Roma giusta procura in atti
(RESISTENTE)
avente ad oggetto: RICORSO IN MATERIA DI ACCESSO E TRATTAMENTO
DEI DATI IN MATERIA BANCARIA E TUTELA DELLA PRIVACY
Conclusioni delle parti: come da note autorizzate per la trattazione cartolare della causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(Motivazione resa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 118 disp.att. c.p.c. come modificati dalla L.69/2009)
Con ricorso regolarmente notificato la odierna parte istante evocava in giudizio la al fine di ottenere declaratoria che accertasse il diritto di accesso agli atti CP_1
ed ai dati trattati con le relative modalità dalla società resistente, la rettifica del proprio trattamento dei dati illegittimamente trattati da soggetti terzi a ed CP_1
anche trasmessi ad una società di recupero crediti, previo ordine di cessazione del comportamento illegittimo ed dell'illegittimo trattamento dei dati operato dalla resistente, ordinare la consegna e la rettifica di tutti i dati ed i documenti in via intelligibile e condannare la parte resistente alla cessazione del trattamento con richiesta di condanna al risarcimento del danno subito al proprio, anche considerato che lo stesso è stato insignito della toga d'oro, da liquidarsi in via equitativa e condanna alle spese di lite .
3 La parte ricorrente, affermato avvocato del Foro di Palmi e premiato con la Pt_2
dal detto Consiglio dell'ordine degli Avvocati, ha dedotto di essere stato
[...]
raggiunto nel novembre 2022 da richieste di pagamento - anche da parte di soggetti terzi a - in relazione ad una linea telefonica fissa recante numerazione 0966 CP_1
611952 che sostiene mai a lui essere appartenuta;
di essere stato costretto -in ragione della persistenza delle richieste e delle continue chiamate- ad inoltrare istanza di accesso ai propri dati ed ai documenti che lo riguardavano e che a seguito della persistente inerzia della società ha depositato il ricorso di che trattasi e concludeva per l'accoglimento della domanda ai sensi di legge con contestuale richiesta di risarcimento dei danni patititi dall'istante al suo onore e decoro da liquidarsi in via equitativa.
Si costituiva la con memoria contenente domanda riconvenzionale CP_1
contestando la domanda per come formulata, precisando la carenza di interesse alla prosecuzione del ricorso avendo la con PEC del maggio 2023 a CP_1
comunicare i dati richiesti, che l'utenza di che trattasi era stata attivata dal ricorrente nel 2011 e che la aveva utilizzata sino a novembre 2022 per poi non procedere più al pagamento -per come risulta da tutte le fatture pagate in precedenza- senza considerare che lo stesso ha ritenuto di richiedere con fax del 2011 da lui sottoscritto la cancellazione di alcuni servizi ed insisteva nell'accoglimento della domanda riconvenzionale di condanna al pagamento in proprio favore della somma di euro
306,42 relativa alle bollette non pagate e concludeva per il rigetto di tutte le ulteriori domane ivi comprese quelle di risarcimento del danno non provato anche considerato che l'appartenenza di una utenza telefonica non presuppone che l'utente debba risiedere nel luogo in cui la stessa è stata attivata. .
4 La causa veniva ritenuta matura per la decisione e veniva rinviata per la discussione.
Alla odierna udienza la causa, previo scambio di note autorizzate, viene trattenuta per la decisione contestuale.
*****
Va premesso che è ormai consolidato nell'elaborazione giurisprudenziale il principio della c.d. “ragione più liquida” in forza del quale è possibile invertire l'ordine logico-giuridico dei motivi dedotti in giudizio qualora vi sia un profilo di chiara ed immediata evidenza decisoria che possa assorbire l'interesse dell'intero giudizio.
E' sufficiente, al riguardo, il richiamo alle motivazioni espresse dalla Suprema
Corte: “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Cass. n. 12002 del 28/05/2014; conformi più di recente Cass.
n. 23531 del 18/11/2016 e Cass. n. 15350 del 21/06/2017).
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha, peraltro, chiarito che proprio l'esigenza di economia processuale e di celerità della decisione consentono di attribuire prevalenza alla ragione più liquida anche rispetto a questioni processuali e di rito preliminari (“In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" -
5 desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale” - Cass. SU n. 9936 dell'8/05/2014).
In ragione di tale impostazione ermeneutica questo tribunale ritiene di dovere procedere alla accoglimento della causa direttamente nel merito
Nella causa di che trattasi deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere quanto alla domanda principale proposta dal ricorrente secondo le motivazioni di seguito riportate.
Non è in contestazione tra le parti che la con pec del 23.5.2023 abbia dato CP_1
riscontro all'istanza di accesso del 28.12.22 relativa alla presenza ed al trattamento dei dati del ricorrente nei propri archivi ed alle loro finalità indicando tutti i dati a sua disposizione.
Risulta accertato dagli atti di causa, poi, che l'utenza recante la numerazione
0966611952 risulti essere stata attivata già dal 2011 dal ricorrente riportando il suo codice fiscale e la sua residenza.
Ciò sta evidentemente a significare che l'utenza di che trattasi doveva essere utilizzata in altra sede ( magari quale numero del proprio studio legale che risulta dalla intestazione delle fatture).
Ragione per cui deve dirsi, seppure in ritardo, raggiunta la finalità disposta dalla norma relativa alla richiesta di accesso e raggiunto l'interesse tutelato dalla norma.
A tale proposito, quanto alla materia oggetto del contendere deve ritenersi applicabile l'art.12 REG. UE sopra citato il quale prevede che :<Il titolare del trattamento adotta misure appropriate per fornire all'interessato tutte le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 e le comunicazioni di cui agli articoli da
15 a 22 e all'articolo 34 relative al trattamento in forma concisa, trasparente,
6 intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro, in particolare nel caso di informazioni destinate specificamente ai minori. Le informazioni sono fornite per iscritto o con altri mezzi, anche, se del caso, con mezzi elettronici. Se richiesto dall'interessato, le informazioni possono essere fornite oralmente, purché sia comprovata con altri mezzi l'identità dell'interessato.
2. Il titolare del trattamento agevola l'esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi degli articoli da 15 a 22. Nei casi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, il titolare del trattamento non può rifiutare di soddisfare la richiesta dell'interessato al fine di esercitare i suoi diritti ai sensi degli articoli da 15 a 22, salvo che il titolare del trattamento dimostri che non è in grado di identificare
l'interessato.
3. Il titolare del trattamento fornisce all'interessato le informazioni relative all'azione intrapresa riguardo a una richiesta ai sensi degli articoli da 15
a 22 senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa. Tale termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. Il titolare del trattamento informa l'interessato di tale proroga, e dei motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, le informazioni sono fornite, ove possibile, con mezzi elettronici, salvo diversa indicazione dell'interessato.
4. Se non ottempera alla richiesta dell'interessato, il titolare del trattamento informa
l'interessato senza ritardo, e al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta, dei motivi dell'inottemperanza e della possibilità di proporre reclamo a un'autorità di controllo e di proporre ricorso giurisdizionale.>>
Ed ancora il successivo art 15 prevede che : <<
1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un
7 trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: a) le finalità del trattamento;
b) le categorie di dati personali in questione;
c) i destinatari o le categorie di destinatari
a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali
o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché
l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato. 2.
Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento.
3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se
l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune.
4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.”;
8 Pertanto, alle luce delle disposizioni sopra citate, risulta la prova in atti che la CP_1
abbia adempiuto alla richiesta di acceso indicando tutti gli elementi ivi previsti
[...]
dalla norma sopra ripotata, e quanto nello specifico in relazione alla numerazione telefonica fissa 0966611952 risulta chiaramente che la stessa sia tata attivata dal ricorrente del quale tutti i dati personali vengono riferiti, risulta ancora che rispetto alla detta numerazione lo stesso abbia proceduto al pagamento di tutte le fatture dal
2011 al 2022 quando ha ritenuto di contestarne la appartenenza.
Orbene, nel caso di che trattasi il disconoscimento della parte ricorrente quanto alla forma apposta in calce al fax esibito dalla -a prova della titolarità della CP_1
utenza- è dato rilevare che anche nell'assenza della sua verificazione è ben possibile per il giudice ricavare da tutti gli atti di causa l'attribuibilità della utenza da altri documenti in atti e senza tralasciare la sottoscrizione della procura al difensore i cui tratti salienti appaio prima facie corrispondere a quelli del fax del 2011 di richiesta di disattivamene di alcuni servizi su quella numerazione, numerazione ed utenza che
è stata regolarmente pagata dal ricorrente seppure ubicata in luogo diverso dalla sua residenza, essendo in ogni caso la sua residenza conosciuta da per come CP_1
risulta dal riscontro all'accesso rihciesto.
Ne è derivato che la non ha utilizzato .i dati del clienti per fini che sono CP_1
diversi dalla sua attività
Pertanto, è indubbio che, quanto alla domanda principale, debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere anche per quanto precisato nella memoria difensiva avversa, mente di converso deve essere accolta la domanda riconvenzionale di condanna del ricorrente al pagamento delle bollette rimaste inevase .
E' risultato in atti, e su questo non è stata effettuata alcuna contestazione, che il
9 ricorrente abbia sempre provveduto al pagamento delle bollette di che trattasi dal
2011 sino al 2022.
Tanto basta a questo tribunale, in assenza di prova contraria o di precisa contestazione che sia tenuto al pagamento delle bollette inevase per la Pt_1
somma di euro 306,42 oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo.
Ogni ulteriore domanda è da ritenersi riassorbita dalla superiore decisione.
Stante la reciproca soccombenza questo tribunale ritiene che sussistano giusti e gravi motivi per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
contro così provvede: Pt_1 CP_1
- dichiara la cessazione della materia del contendere sulla domanda principale per le motivazioni di cui in parte motiva;
accoglie la domanda riconvenzionale e condanna al pagamento in Parte_1
favore della delle somma di euro 306,42 oltre interessi legali dalla sentenza CP_1
al soddisfo
-ogni altra doglianza riassorbita
-spese compensate
-Motivazione contestuale.
Così deciso in Palmi all'esito della camera di consiglio del 13.11.25
IL GIUDICE UNICO
G.O. DOTT.SSA EMANUELA
RUSCIO
10 11
SEZIONE CIVILE procedimento n° 244/2023 R.G.A.C.
Il giorno 13.11.25 ore 9.00 dalla dott.ssa Emanuela RUSCIO è trattata la causa iscritta al R.G.n.244/2023 per la celebrazione dell'udienza con la modalità c.d.
“cartolare telematica” ex art.127 ter cpc.
Si da atto che con decreto depositato nel fascicolo telematico e tempestivamente comunicato ai difensori delle parti costituite è stata disposta la trattazione dell'udienza con la predetta modalità, contestualmente informando le parti delle facoltà e degli obblighi ad essa connessi.
Si da atto, altresì, che i procuratori delle parti hanno ritualmente depositato note/memorie di udienza da intendersi qui espressamente richiamate e che pertanto.
Il Giudice rilevato che la procedura di trattazione c.d. “cartolare telematica” si è ritualmente perfezionata e che non sono emersi profili di pregiudizio del giusto contraddittorio, si ritira in camera di consiglio per la decisione.
Il Giudice
G.O. Dott.ssa Emanuela RUSCIO
All'esito della camera di consiglio, ad ore 16.02 il G.O. pronuncia sentenza di cui ai fogli allegati dando pubblica lettura in udienza del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Palmi, 13.11.25
1 IL GIUDICE UNICO
G.O. DOTT.SSA EMANUELA RUSCIO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile
Il Tribunale di Palmi – Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del giudice onorario dott.ssa Emanuela Ruscio, all'udienza del 13.11.25, a seguito della trattazione cartolare all'esito della camera di consiglio, da lettura della seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 244 del Ruolo Generale dell'anno 2023 promossa da
, NATO IL 13.10.1931 A UR (RC) E RESIDENTE IN Parte_1
VIA GALLIANO N. 16 - 89029 UR (RC) - CF C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Domencio ZITO del Foro di Palmi giusta procura in atti
(RICORRENTE ) contro
2 (già , con sede in Milano, Via G. Negri n. 1 CP_1 Controparte_2
(C.F. e P.I. , infra la “Società”), in persona del suo legale P.IVA_1
rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo Logozzo del Foro di Roma giusta procura in atti
(RESISTENTE)
avente ad oggetto: RICORSO IN MATERIA DI ACCESSO E TRATTAMENTO
DEI DATI IN MATERIA BANCARIA E TUTELA DELLA PRIVACY
Conclusioni delle parti: come da note autorizzate per la trattazione cartolare della causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(Motivazione resa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 118 disp.att. c.p.c. come modificati dalla L.69/2009)
Con ricorso regolarmente notificato la odierna parte istante evocava in giudizio la al fine di ottenere declaratoria che accertasse il diritto di accesso agli atti CP_1
ed ai dati trattati con le relative modalità dalla società resistente, la rettifica del proprio trattamento dei dati illegittimamente trattati da soggetti terzi a ed CP_1
anche trasmessi ad una società di recupero crediti, previo ordine di cessazione del comportamento illegittimo ed dell'illegittimo trattamento dei dati operato dalla resistente, ordinare la consegna e la rettifica di tutti i dati ed i documenti in via intelligibile e condannare la parte resistente alla cessazione del trattamento con richiesta di condanna al risarcimento del danno subito al proprio, anche considerato che lo stesso è stato insignito della toga d'oro, da liquidarsi in via equitativa e condanna alle spese di lite .
3 La parte ricorrente, affermato avvocato del Foro di Palmi e premiato con la Pt_2
dal detto Consiglio dell'ordine degli Avvocati, ha dedotto di essere stato
[...]
raggiunto nel novembre 2022 da richieste di pagamento - anche da parte di soggetti terzi a - in relazione ad una linea telefonica fissa recante numerazione 0966 CP_1
611952 che sostiene mai a lui essere appartenuta;
di essere stato costretto -in ragione della persistenza delle richieste e delle continue chiamate- ad inoltrare istanza di accesso ai propri dati ed ai documenti che lo riguardavano e che a seguito della persistente inerzia della società ha depositato il ricorso di che trattasi e concludeva per l'accoglimento della domanda ai sensi di legge con contestuale richiesta di risarcimento dei danni patititi dall'istante al suo onore e decoro da liquidarsi in via equitativa.
Si costituiva la con memoria contenente domanda riconvenzionale CP_1
contestando la domanda per come formulata, precisando la carenza di interesse alla prosecuzione del ricorso avendo la con PEC del maggio 2023 a CP_1
comunicare i dati richiesti, che l'utenza di che trattasi era stata attivata dal ricorrente nel 2011 e che la aveva utilizzata sino a novembre 2022 per poi non procedere più al pagamento -per come risulta da tutte le fatture pagate in precedenza- senza considerare che lo stesso ha ritenuto di richiedere con fax del 2011 da lui sottoscritto la cancellazione di alcuni servizi ed insisteva nell'accoglimento della domanda riconvenzionale di condanna al pagamento in proprio favore della somma di euro
306,42 relativa alle bollette non pagate e concludeva per il rigetto di tutte le ulteriori domane ivi comprese quelle di risarcimento del danno non provato anche considerato che l'appartenenza di una utenza telefonica non presuppone che l'utente debba risiedere nel luogo in cui la stessa è stata attivata. .
4 La causa veniva ritenuta matura per la decisione e veniva rinviata per la discussione.
Alla odierna udienza la causa, previo scambio di note autorizzate, viene trattenuta per la decisione contestuale.
*****
Va premesso che è ormai consolidato nell'elaborazione giurisprudenziale il principio della c.d. “ragione più liquida” in forza del quale è possibile invertire l'ordine logico-giuridico dei motivi dedotti in giudizio qualora vi sia un profilo di chiara ed immediata evidenza decisoria che possa assorbire l'interesse dell'intero giudizio.
E' sufficiente, al riguardo, il richiamo alle motivazioni espresse dalla Suprema
Corte: “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Cass. n. 12002 del 28/05/2014; conformi più di recente Cass.
n. 23531 del 18/11/2016 e Cass. n. 15350 del 21/06/2017).
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha, peraltro, chiarito che proprio l'esigenza di economia processuale e di celerità della decisione consentono di attribuire prevalenza alla ragione più liquida anche rispetto a questioni processuali e di rito preliminari (“In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" -
5 desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale” - Cass. SU n. 9936 dell'8/05/2014).
In ragione di tale impostazione ermeneutica questo tribunale ritiene di dovere procedere alla accoglimento della causa direttamente nel merito
Nella causa di che trattasi deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere quanto alla domanda principale proposta dal ricorrente secondo le motivazioni di seguito riportate.
Non è in contestazione tra le parti che la con pec del 23.5.2023 abbia dato CP_1
riscontro all'istanza di accesso del 28.12.22 relativa alla presenza ed al trattamento dei dati del ricorrente nei propri archivi ed alle loro finalità indicando tutti i dati a sua disposizione.
Risulta accertato dagli atti di causa, poi, che l'utenza recante la numerazione
0966611952 risulti essere stata attivata già dal 2011 dal ricorrente riportando il suo codice fiscale e la sua residenza.
Ciò sta evidentemente a significare che l'utenza di che trattasi doveva essere utilizzata in altra sede ( magari quale numero del proprio studio legale che risulta dalla intestazione delle fatture).
Ragione per cui deve dirsi, seppure in ritardo, raggiunta la finalità disposta dalla norma relativa alla richiesta di accesso e raggiunto l'interesse tutelato dalla norma.
A tale proposito, quanto alla materia oggetto del contendere deve ritenersi applicabile l'art.12 REG. UE sopra citato il quale prevede che :<Il titolare del trattamento adotta misure appropriate per fornire all'interessato tutte le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 e le comunicazioni di cui agli articoli da
15 a 22 e all'articolo 34 relative al trattamento in forma concisa, trasparente,
6 intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro, in particolare nel caso di informazioni destinate specificamente ai minori. Le informazioni sono fornite per iscritto o con altri mezzi, anche, se del caso, con mezzi elettronici. Se richiesto dall'interessato, le informazioni possono essere fornite oralmente, purché sia comprovata con altri mezzi l'identità dell'interessato.
2. Il titolare del trattamento agevola l'esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi degli articoli da 15 a 22. Nei casi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, il titolare del trattamento non può rifiutare di soddisfare la richiesta dell'interessato al fine di esercitare i suoi diritti ai sensi degli articoli da 15 a 22, salvo che il titolare del trattamento dimostri che non è in grado di identificare
l'interessato.
3. Il titolare del trattamento fornisce all'interessato le informazioni relative all'azione intrapresa riguardo a una richiesta ai sensi degli articoli da 15
a 22 senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa. Tale termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. Il titolare del trattamento informa l'interessato di tale proroga, e dei motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, le informazioni sono fornite, ove possibile, con mezzi elettronici, salvo diversa indicazione dell'interessato.
4. Se non ottempera alla richiesta dell'interessato, il titolare del trattamento informa
l'interessato senza ritardo, e al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta, dei motivi dell'inottemperanza e della possibilità di proporre reclamo a un'autorità di controllo e di proporre ricorso giurisdizionale.>>
Ed ancora il successivo art 15 prevede che : <<
1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un
7 trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: a) le finalità del trattamento;
b) le categorie di dati personali in questione;
c) i destinatari o le categorie di destinatari
a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali
o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché
l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato. 2.
Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento.
3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se
l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune.
4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.”;
8 Pertanto, alle luce delle disposizioni sopra citate, risulta la prova in atti che la CP_1
abbia adempiuto alla richiesta di acceso indicando tutti gli elementi ivi previsti
[...]
dalla norma sopra ripotata, e quanto nello specifico in relazione alla numerazione telefonica fissa 0966611952 risulta chiaramente che la stessa sia tata attivata dal ricorrente del quale tutti i dati personali vengono riferiti, risulta ancora che rispetto alla detta numerazione lo stesso abbia proceduto al pagamento di tutte le fatture dal
2011 al 2022 quando ha ritenuto di contestarne la appartenenza.
Orbene, nel caso di che trattasi il disconoscimento della parte ricorrente quanto alla forma apposta in calce al fax esibito dalla -a prova della titolarità della CP_1
utenza- è dato rilevare che anche nell'assenza della sua verificazione è ben possibile per il giudice ricavare da tutti gli atti di causa l'attribuibilità della utenza da altri documenti in atti e senza tralasciare la sottoscrizione della procura al difensore i cui tratti salienti appaio prima facie corrispondere a quelli del fax del 2011 di richiesta di disattivamene di alcuni servizi su quella numerazione, numerazione ed utenza che
è stata regolarmente pagata dal ricorrente seppure ubicata in luogo diverso dalla sua residenza, essendo in ogni caso la sua residenza conosciuta da per come CP_1
risulta dal riscontro all'accesso rihciesto.
Ne è derivato che la non ha utilizzato .i dati del clienti per fini che sono CP_1
diversi dalla sua attività
Pertanto, è indubbio che, quanto alla domanda principale, debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere anche per quanto precisato nella memoria difensiva avversa, mente di converso deve essere accolta la domanda riconvenzionale di condanna del ricorrente al pagamento delle bollette rimaste inevase .
E' risultato in atti, e su questo non è stata effettuata alcuna contestazione, che il
9 ricorrente abbia sempre provveduto al pagamento delle bollette di che trattasi dal
2011 sino al 2022.
Tanto basta a questo tribunale, in assenza di prova contraria o di precisa contestazione che sia tenuto al pagamento delle bollette inevase per la Pt_1
somma di euro 306,42 oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo.
Ogni ulteriore domanda è da ritenersi riassorbita dalla superiore decisione.
Stante la reciproca soccombenza questo tribunale ritiene che sussistano giusti e gravi motivi per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
contro così provvede: Pt_1 CP_1
- dichiara la cessazione della materia del contendere sulla domanda principale per le motivazioni di cui in parte motiva;
accoglie la domanda riconvenzionale e condanna al pagamento in Parte_1
favore della delle somma di euro 306,42 oltre interessi legali dalla sentenza CP_1
al soddisfo
-ogni altra doglianza riassorbita
-spese compensate
-Motivazione contestuale.
Così deciso in Palmi all'esito della camera di consiglio del 13.11.25
IL GIUDICE UNICO
G.O. DOTT.SSA EMANUELA
RUSCIO
10 11