Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 19/06/2025, n. 1193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1193 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2722/2022 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Potenza
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il giorno 16.05.2025, nella sezione prima civile del Tribunale di Potenza, dinanzi al Giudice dott.ssa Rachele Dumella De Rosa è chiamata la causa
TRA
- Parte_1
- ATTORE -
E
- Controparte_1
- CONVENUTO -
Hanno depositato note scritte:
Per , l'Avv. ZACCAGNINO ANGELO che conclude per Parte_1
l'accoglimento della domanda, riportandosi alle conclusioni già rassegnate in atti;
per
, l'Avv. GIURATRABOCCHETTA GIUSEPPE, il quale Controparte_1
conclude chiedendo il rigetto della domanda, riportandosi a tutti i precedenti scritti difensivi e atti di causa.
All'esito, il Giudice del Tribunale di Potenza, I sez. civile, dott.ssa Rachele Dumella
De Rosa, esaminati gli atti della causa n. 2722/2022 R.G., lette le conclusioni delle parti e la discussione cartolare, decide la controversia, ex art. 281 sexies cod. proc. civ., mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della presente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Rachele Dumella De Rosa, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2722/2022 r.g.a.c.
TRA
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domiciliata in Potenza alla Via Del Gallitello 71, presso lo studio dell'Avv.
ZACCAGNINO ANGELO da cui è rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione;
ATTRICE
E
, c.f. , elettivamente domiciliata Controparte_1 C.F._2
in Potenza alla via Via Livorno, 131, presso lo studio dell'Avv.
GIURATRABOCCHETTA GIUSEPPE da cui è rappresenta e difesa, giusta procura in calce della comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
OGGETTO: domanda di risoluzione-annullamento donazione;
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, adiva l'intestato Parte_1
Tribunale per sentir accogliere, nei confronti della convenuta Controparte_1
le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, per tutto quanto argomento, dedotto, eccepito e prodotto nel presente atto, accogliere le domande e per
l'effetto: risolvere e/o annullare l' atto di “donazione remunerativa con riserva dell' usufrutto con obbligo di assistenza” del 05.04.2019 per notar rep. Per_1
n. 97505 e racc. n. 25969, intervenuto tra la sig.ra (c.f. Parte_2
nata a [...] il [...]) e la sig.ra C.F._3
(c.f. , nata a [...] il [...]), Controparte_1 C.F._2
avente ad oggetto la donazione della nuda proprietà dell'immobile sito in Potenza alla via Carlo Alianello n.16 (in catasto al N.C.E.U. del Comune di Potenza al foglio di mappa 19, p.lla 1624 sub. 14, vani 5,5, cat. A/ 3). Il tutto con vittoria di spese ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore per dichiarato anticipo fattone”.
A tal fine deduceva:
- Di essere sorella della convenuta;
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- Che la comune madre, prima di morire, in data Parte_2
16.02.2020, aveva stipulato con la convenuta atto di “donazione remunerativa con riserva dell'usufrutto con obbligo di assistenza” (di cui all'atto pubblico per notar rep. n. 97505 e racc. n. 25969); Per_1
- Che con il predetto atto veniva donata alla convenuta la nuda proprietà dell'immobile sito in Potenza alla via Carlo Alianello n.16 (in catasto al
N.C.E.U. del Comune di Potenza al foglio di mappa 19, p.lla 1624 sub. 14, vani 5,5, cat. A/3);
- Che il contratto espressamente poneva a carico della donataria “di accudire ed assistere con amore filiale la donante , per tutta la Parte_2
durata della sua vita fino al decesso, provvedendo ad ogni sua necessità, alle cure in caso di malattia e ad ogni altra assistenza ed accudimento morale e materiale anche se qui non espressamente indicato”;
- Che in caso di inadempimento era espressamente pattuito che “la donante si riserva, ai sensi del combinato disposto degli art. 793, ultimo comma, e
648, secondo comma, c.c., la facoltà di domandare alla competente
Autorità Giudiziaria la risoluzione della presente donazione, con conseguente obbligo per la donataria … di restituzione immediata del possesso dei diri di quanto donato e rimborso delle spese sostenute in dipendenza del presente atto”;
- che la convenuta è risultata inadempiente dell'obbligazione atteso che “nei mesi luglio – agosto 2019 (ovvero mesi 3/4 dopo la stipula dell'atto de quo) la sig.ra è stata lasciata dalla convenuta in una casa di riposo (il Pt_2
“Sorriso” in Brienza (PZ)”.
Sulla base di tali premesse, richiamata la disciplina della donazione modale ex art. 793 e ss. cod. civ., chiedeva la risoluzione della donazione.
Costituitasi in giudizio, la convenuta ha contestato le avverse deduzioni, eccependo l'inesistenza del lamentato inadempimento e, comunque, in subordine, dei caratteri dell'imputabilità e gravità richiesti per la risoluzione del contratto, chiedendo il rigetto della domanda con vittoria di spese.
La causa, istruita documentalmente e a mezzo di interrogatori formali delle parti,
è stata rinviata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ.
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La domanda di risoluzione avanzata dall'attrice non può essere accolta non sussistendo alcun inadempimento imputabile della convenuta rispetto all'onere di cui alla donazione stipulata con la madre Parte_2
§1. La perimetrazione dei fatti oggetto del presente giudizio.
Preliminarmente, occorre precisare che oggetto di accertamento sono esclusivamente i fatti debitamente allegati dalle parti nel rispetto delle preclusioni processuali a tal fine previste (coincidenti, nella disciplina processuale applicabile ratione temporis, con la scadenza del termine per il deposito della prima memoria ex art. 183 co. 6 cod. proc. civ., essendo pacifico che le parti sono chiamate a provare – con le richieste istruttorie eventualmente formulate dopo tale momento
– solo i fatti già specificamente individuati).
Ebbene, nel caso in esame parte attrice ha chiesto la risoluzione del contratto di donazione, lamentando, quale unico fatto integrante la condotta inadempiente di controparte, l'affidamento della donante ad una casa di cura nei mesi di luglio/agosto 2019.
Nessuna ulteriore circostanza è stata dedotta, nella memoria ex art. 183 co. 6, n. 1 cod. proc. civ., a seguito delle difese di parte convenuta.
Pertanto, vanno ritenute non rilevanti tutte le ulteriori circostanze emerse nel corso dell'istruttoria non debitamente allegate dall'attrice (oltre a doversi evidenziare l'irrilevanza di tutte le considerazioni in ordine alla gestione dei rapporti familiari svincolati dalla impugnazione del contratto di donazione).
§2. La qualificazione della fattispecie.
Le parti non discutono sulla sussunzione del contratto oggetto di causa nella fattispecie della donazione modale, sebbene si discuta se accordi di tale tenore vadano ricondotti al genus della donazione, sub specie di donazione modale, alla categoria dei contratti atipici di vitalizio alimentare (cfr. sul punto, in motivazione,
Cassazione civile sez. II, 27/12/2023, n.36082).
La questione giuridica perde di interesse nella presente controversia considerando, che in entrambi i casi, il contratto sarebbe risolvibile per inadempimento dell'obbligazione di assistenza assunta, essendo la risoluzione espressamente prevista nel contratto concluso tra la convenuta e la de cuius Pt_2
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§3. L'insussistenza di un inadempimento idoneo a determinare la risoluzione del contratto.
Come chiarito, l'unico fatto contestato dall'attrice è la condotta della convenuta risoltasi nell'affidamento della madre ad una casa di riposto “nei mesi di luglio – agosto 2019”.
Nella comparsa di costituzione, la convenuta ha precisato che l'affidamento alla casa di riposo è avvenuto per una sola settimana (dal 09 al 16 agosto 2019) al fine di far godere al proprio figlio malato (affetto da "disturbo del linguaggio in soggetto con rspm e difficoltà attentive e di instabilità psicomotoria in terapia abilitativa globale"), di un periodo di vacanza, peraltro Controparte_2
consigliato dai sanitari che avevano in cura il minore.
Trattasi di circostanze non specificamente contestate, al pari delle ulteriori circostanze dedotte dalla convenuta con particolare riferimento alla convivenza dei contraenti e alla necessità che la donante ricevesse, a causa delle sue patologie, continue forme di assistenza (sebbene l'attrice abbia dichiarato, in sede di interrogatorio formale, che la madre si fosse «aggravata solo negli ultimi mesi di vita, all'incirca alla fine del 2019», senza tuttavia chiarire allora perché la stessa era stata riconosciuta, dalla commissione medica per l'accertamento della invalidità civile, “invalida ultrassesantacinquenne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”, già in data 01.06.2015, circostanza eccepita da parte convenuta e provata mediante il deposito della documentazione relativa alla pratica di invalidità).
Deve escludersi che il fatto allegato dall'attrice – si ribadisce, l'affidamento della madre, affetta da diverse patologie, ad una residenza sanitaria per anziani – possa integrare un inadempimento dell'obbligo di assistenza gravante sulla donataria dovendosi, a riguardo, osservare ancora che l'obbligo di assistenza non può comportare la compressione dei diritti fondamentali del donatario (quale, ad esempio, la possibilità di concedersi un periodo continuativo di vacanza specie se motivato dalla esigenze di cura di ulteriori soggetti incapaci a lui affidati, quali i figli minori); che l'affidamento ad una casa di cura specializzata nell'assistenza, anche sanitaria, agli anziani, peraltro per un periodo estremamente limitato, possa considerarsi violazione degli obblighi di assistenza dovendosi, piuttosto, ritenere
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una modalità, sicuramente apprezzabile e condivisibile, tenuto conto delle condizioni dell'assistita, per l'adempimento dell'obbligazione di assistenza medesima.
Pertanto, a parere della scrivente, difettando a monte una condotta integrante un inadempimento della convenuta rispetto alle obbligazioni assunte con il contratto impugnato, la domanda non può che essere rigettata.
Si precisa, infine che, sebbene l'attrice abbia chiesto nelle conclusioni la risoluzione/annullamento del contratto, alcuna domanda di annullamento può ritenersi ritualmente posta in mancanza di qualsiasi allegazione in ordine alla eventuale invalidità, sub specie di annullabilità, dello stesso.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in via intermedia tra i parametri minimi e medi di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147 del 13.08.2022, tenuto conto del valore indeterminabile della domanda, della complessità delle questioni trattate e dell'attività difensiva svolta dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta la domanda di risoluzione avanzata da Parte_1
2) Condanna al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
delle spese del presente giudizio che si liquidano complessivamente
[...]
in euro 5.000,00, oltre rimborso Iva, cpa e spese generali come per legge.
Manda la cancelleria per la comunicazione alle parti costituite.
Così deciso in Potenza, il 17/06/2025.
Il Giudice
dott.ssa Rachele Dumella De Rosa
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