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Sentenza 9 marzo 2025
Sentenza 9 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 09/03/2025, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 313/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere Relatore dott. Silvia Romagnoli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 313/2023 promossa da:
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. , Controparte_2 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. GUASTADISEGNI FABIO e dell'avv. GIAMPAOLINO CARLO FELICE ( C/O AVV. FEDERICO CARPI - VIA SANTO STEFANO 30 BOLOGNA;
C.F._2
) VIA S. STEFANO, 30 40125 BOLOGNA Parte_1 C.F._3
ATTRICI IN RIASSUNZIONE contro
C.F. ), Controparte_3 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. FABBRI ALESSANDRO e dell'avv. MAFFEI ALBERTI ALBERTO ( ) C/O AVV. FABBRI VIA URBANA 1 BOLOGNA C.F._4
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI
Per parte attrice in riassunzione: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, ogni avversaria istanza, eccezione e deduzione respinta,
− in via pregiudiziale, in rito, accertare e dichiarare la tardiva costituzione di nel presente Controparte_3 giudizio di rinvio, con ogni conseguenza processuale a ciò connessa;
− in via principale, nel merito, integralmente rigettare l'appello proposto da (in proprio e Controparte_3 quale assuntore di nei confronti della sentenza n. 473 del 17-30 marzo 2009 Controparte_4 del Tribunale di Parma in quanto infondato in fatto e in diritto, confermando integralmente la sentenza appellata;
− in ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari del presente grado e delle precedenti fasi del giudizio, ivi incluse (i) la fase avanti al Tribunale di Parma (R.G. 2730/06, sent. 473/09), (ii) la fase di
pagina 1 di 10 appello davanti a codesta Ecc.ma Corte (R.G. 1538/2009, sent. 1727/14), (iii) la fase di cassazione davanti alla Suprema Corte (R.G. 23109/2015, ord. 34461/22)”.
Per parte convenuta in riassunzione: “che la Corte d'Appello di Bologna, contrariis reiectis ed in totale riforma della sentenza n. 473 del 17/30.3.09 del Tribunale di Parma, previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria, voglia rigettare il ricorso ex art. 101 l. fall. proposto da
[...] ed con atto depositato in data 13.10.05 nella procedura di Controparte_1 Controparte_2 amministrazione straordinaria di e, conseguentemente, escludere le predette Controparte_4 ed dal passivo della procedura di amministrazione Controparte_1 Controparte_2 straordinaria di Controparte_4
Con vittoria dei compensi e delle spese del presente giudizio e del giudizio di cassazione, oltre al 15% ex art. 2, comma 2, D.M. n. 55/2014, C.P.A. e I.V.A. come per legge”.
”.
IN FATTO
1. Le società ed si insinuavano ex art. 101 L.F. Controparte_1 Controparte_2
al passivo di in amministrazione straordinaria, deducendo che in data 16.3.2000 CP_3
(ed avevano stipulato con un contratto quadro denominato Receivables CP_1 CP_2 CP_3
Purchase Agreement (RPA), in forza del quale (cedente) si riservava di offrire periodicamente CP_3
in vendita pro soluto ad (cessionario), che si riservava di acquistarli, propri crediti CP_1 commerciali con specifiche caratteristiche (“eligible receivables”); che il contratto prevedeva altresì che, in relazione ai crediti ceduti, agisse come “Servicer” di ossia quale CP_3 CP_1 mandatario all'incasso incaricato di curare tutte le azioni del caso nei confronti dei debitori ceduti;
che, per effetto della periodicità delle cessioni di crediti tra ed e del collegato mandato CP_3 CP_1 all'incasso, tra le parti erano sorti reciproci crediti e debiti, in quanto, da un lato, diventava CP_1
debitrice di per il prezzo dei crediti di volta in volta ceduti e, dall'altro, diveniva creditrice nei CP_3
confronti di per le somme che questa ultima incassava dai debitori ceduti per conto di CP_3 medesima;
che pertanto era contrattualmente previsto, ad ogni “settlement date”, un CP_1
meccanismo di automatica compensazione tra le partite di dare e avere insorte tra le parti, con il pagamento in denaro dell'eventuale residuo;
che, sulla base dell'ultimo rapporto consegnato da ad in data 13 ottobre 2013, risultava creditrice di in virtù del CP_3 CP_1 CP_1 CP_3 rapporto di mandato all'incasso dei crediti ceduti, di complessivi di € 287.999.994; che, con lettera del
23 dicembre 2013 inviata da era stata notificata a la risoluzione del rapporto. CP_1 CP_3
Tanto premesso, le ricorrenti chiedevano, in via principale, l'ammissione al passivo di in CP_3 amministrazione straordinaria per l'importo complessivo di € 287.999.994 (“a titolo di rimessione dovuta ad delle somme incassate dalla …” sulla base dell'ultimo resoconto CP_1 CP_3
(summary report) datato 13 ottobre 2013; “in via subordinata (salvo opposizione allo stato passivo), nella denegata ipotesi in cui alcuni dei crediti ceduti fossero inesistenti o non fossero comunque pagina 2 di 10 qualificabili come <> ai sensi del contratto RPA … l'ammissione di CP_1
al passivo, al chirografo, per una somma, a titolo di indennizzo, ai sensi del contratto RPA o comunque
a titolo di risarcimento del danno….” e, “in via ulteriormente subordinata (salvo opposizione allo stato passivo), nella denegata ipotesi in cui il contratto RPA e le cessioni di crediti tra la e CP_3 non fossero opponibili alla procedura di amministrazione straordinaria della …. CP_1 CP_3
l'ammissione al passivo, al chirografo, di e/o, in subordine, di (limitatamente ai CP_1 CP_2 pagamenti effettuati non direttamente da ma per l'appunto da ) … per un importo CP_1 CP_2 pari ai pagamenti effettuati a favore di … fino al 23 dicembre 2003”, indicato in € CP_3
237.310.460,17.
Con decreto in data 16.12.04 il G.D. ammetteva le ricorrenti al passivo di in amministrazione CP_3 straordinaria per “l'importo chiesto a titolo di ripetizione dell'indebito, pari quindi alle somme erogate” e, cioè, per “euro 237.310.460,17 in via chirografaria”; non veniva proposta opposizione allo stato passivo.
2. Con domanda depositata in data 13.10.2005 ed si insinuavano al passivo di CP_1 CP_2 in amministrazione straordinaria “ai sensi dell'art. 101 L. Fall, nella misura Controparte_4
indicata in complessivi EURO 237.310.460,17 o in quella che sarà ritenuta di giustizia, con riserva di presentare ulteriore istanza qualora risultassero altre voci di credito non ricomprese nella presente”, deducendo che erano state ammesse al passivo di in a.s. per € 237.310.460,17 e che, Controparte_3
essendo socio unico di doveva trovare applicazione l'art. Controparte_4 Controparte_3
2362 c.c., nel testo anteriore alla riforma del diritto societario, che prevedeva la responsabilità illimitata dell'unico socio per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui le azioni risultassero essergli appartenute in modo esclusivo.
3. Si costituiva in giudizio Parmalat Finanziaria s.p.a. in a.s., contestando integralmente la pretesa della ricorrente e osservando, in primo luogo, che era onere di parte ricorrente provare la riconducibilità del credito al periodo di “unipersonalità” di tramite documenti opponibili alla procedura e, Controparte_3 dunque, muniti di data certa ai sensi dell'art. 2704 c.c., ed eccependo, in secondo luogo, l'effetto esdebitatorio conseguente al concordato a beneficio del socio illimitatamente responsabile, e CP_3
il carattere sussidiario della responsabilità ex art. 2362 c.c.
4. Con sentenza n. 473/2009 il tribunale di Parma ammetteva le ricorrenti al passivo di , CP_5
osservando che, poiché “la domanda di ammissione al passivo della era stata accolta a Controparte_3
titolo di ripetizione dell'indebito, l'obbligazione di è sorta nel momento in cui il Controparte_3
rapporto si è risolto, e cioè alla data del 23 dicembre 2003, data in cui era stata comunicata a
pagina 3 di 10 la risoluzione del rapporto di mandato all'incasso; a quella data Controparte_3 Controparte_4
… era socia unica di .
[...] Controparte_3
5. Detta decisione, impugnata da e assuntore del concordato fallimentare di CP_5 Controparte_3
tutte le società del gruppo veniva riformata con sentenza n. 1727/2024 della Corte d'Appello CP_3
di Bologna, che rigettava la domanda di ed di ammissione al passivo di CP_1 CP_2 [...]
. CP_4
Osservava la Corte territoriale che, alla luce del contenuto del ricorso contenente la domanda di ammissione al passivo di e del decreto che quel credito Controparte_6
aveva ammesso, "non vi è dubbio che il Giudice Delegato...applicando il principio della c.d. ragione più liquida, abbia ritenuto non opponibile alla procedura il contratto RPA e le relative cessioni di credito e dunque sussistente il credito vantato dalle ricorrenti in via subordinata, ne confronti della
avente ad oggetto la ripetizione delle somme alla stessa indebitamente pagate a titolo CP_3
(evidentemente) di prezzo dei crediti ceduti ad in forza di quel contratto"; e dunque, se CP_1
l'ammissione di ed al passivo della procedura di amministrazione straordinaria di CP_1 CP_2
"è avvenuta sul presupposto che il contratto RPA non fosse opponibile alla procedura, CP_3
erroneamente il Tribunale ha collegato il sorgere del relativo credito nei confronti di (ai fini Pt_2 dell'applicazione dell'art. 2362 c.c.), alla data di risoluzione di quel contratto ritenuto privo di effetti”.
Occorreva perciò accertare quando il credito a titolo di ripetizione dell'indebito fosse sorto in capo ad e a ai sensi dell'art. 2033 c.c.; al riguardo, riteneva che i crediti fossero sorti al CP_1 CP_2
momento dei pagamenti effettuati, tutti antecedenti alla data del 19.1.2003 in cui aveva CP_5 riacquistato l'intero capitale sociale della il che comportava il rigetto della domanda. CP_3
6. ed proponevano ricorso per cassazione;
resistevano CP_1 CP_2 Controparte_7
e
[...] Controparte_3
7. Con ordinanza n. 34461/2022 la Corte di Cassazione cassava la sentenza di secondo grado in accoglimento del primo motivo, dichiarati inammissibili i restanti, e rinviava davanti alla Corte di appello di Bologna in diversa composizione.
Osservava la S.C. che la sentenza di appello, da un lato, aveva affermato che il credito era stato ammesso allo stato passivo della procedura di amministrazione straordinaria di in base alla CP_3
ragione più liquida (accoglimento della domanda subordinata di ripetizione di indebito oggettivo derivata dalla risoluzione del rapporto di mandato all'incasso derivante dal contratto RPA, verificatasi il
23 dicembre 2003, "data della missiva con cui aveva "notificato" a "la CP_1 CP_3
risoluzione" in discorso) e, dall'altro, aveva ritenuto, in inconciliabile contrasto con questa pagina 4 di 10 affermazione, che il giudice delegato avesse implicitamente considerato inopponibili alla procedura il contratto e le cessioni. CP_3
Al riguardo rimarcava che la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare il principio secondo cui la decisione giudiziale adottata in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" postula che sulle altre questioni non esaminate il giudice non abbia compiuto, neppure implicitamente, alcun accertamento;
la conseguenza è che il giudicato non si forma, nemmeno implicitamente, sugli aspetti del rapporto che non hanno costituito oggetto di specifica disamina e valutazione da parte del giudice (accertamento effettivo, specifico e concreto), come accade allorquando la decisione sia stata adottata alla stregua di detto principio (in questo senso, cfr., fra le altre: Cass. n. 20555 del 2020; Cass.
n. 1828 del 2018; Cass. n. 5264 del 2015). Era “dunque intimamente contraddittorio (oltre che erroneo in diritto) affermare che se una decisione giudiziale è stata assunta in applicazione del principio della
"ragione più liquida" ciò significa accertamento implicito relativo a questione (nella specie, quella relativa all'opponibilità alla procedura del contratto coinvolto dalla lite, oggetto di domanda principale) dal giudice dichiaratamente non esaminata. La sentenza impugnata è dunque caratterizzata da motivazione del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (come tale costituente il vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ.) perché si sostanzia in un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili (cfr., sul punto:
Cass. S.U. n. 8053 del 2014; Cass. n. 23940 del 2017; Cass. n. 22598 del 2018; Cass. n. 7090 del
2022); con conseguente sua cassazione. "
8. ed hanno riassunto il giudizio, insistendo per Controparte_1 Controparte_2
l'ammissione del credito come originariamente richiesto;
si è costituita chiedendo il Controparte_3
rigetto della domanda.
All'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 17.6.2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
IN DIRITTO
9. Alla luce della motivazione dell'ordinanza n. 34461/2022 della S.C., occorre accertare quando sia sorto il credito a titolo di ripetizione di indebito del complessivo importo di € 237.310.460,17
(ammontare incontestato nel presente giudizio) in capo ad e CP_1 CP_2
Secondo sarebbe erroneo l'assunto secondo cui “l'obbligazione di è Controparte_3 Controparte_3
sorta nel momento in cui il rapporto si è risolto, e cioè alla data del 23 dicembre 2003, data in cui era stata comunicata a la risoluzione del rapporto di mandato all'incasso;…”, come Controparte_3
affermato dalla sentenza n. 473/2009 dal Tribunale di Parma, in quanto, per effetto delle previsioni di cui agli artt. 1173 e 2033 c.c., è il pagamento dell'indebito che fa sorgere il diritto di ripetere le somme pagina 5 di 10 pagate e la correlativa obbligazione di restituire dette somme, sicchè il diritto di ed CP_1 CP_2
a ripetere quanto indebitamente pagato a sarebbe sorto nel momento stesso dei pagamenti e CP_3
dunque, poiché nessuno di essi risulta essere stato effettuato dopo il 19.11.2003, data in cui
[...]
ha riacquistato la titolarità di tutte le azioni di ne conseguirebbe che il credito CP_4 CP_3 vantato dalle ricorrenti ed già insinuato al passivo di “a titolo di CP_1 CP_2 CP_3 ripetizione dell'indebito”, debba essere escluso dal passivo di . Controparte_4
10. Alla medesima conclusione si perverrebbe peraltro, a suo avviso, anche seguendo la tesi secondo la quale, alla data del 13 ottobre 2003 dell'ultimo resoconto (“summary report”) consegnato da CP_3 ad e all'esito di ogni precedente compensazione, risultava creditrice di CP_1 CP_1 CP_3
- in virtù del mandato all'incasso conferito alla medesima per l'incasso dei crediti da CP_3 CP_3
ceduti ad ai sensi del contratto RPA del 16.3.2000 - della somma di € 287.999.994, in CP_1
quanto a tale data non era partecipata in via totalitaria da , che aveva CP_3 Controparte_4
acquisito l'intero controllo della prima solo a partire dal 19 novembre 2003 .
Perderebbero perciò rilevanza tutte le ulteriori argomentazioni volte a dimostrare che “il Contratto RPA ha data certa anteriore all'apertura della procedura” al fine di renderlo opponibile al Commissario
Straordinario: e ciò o cercando di attribuire data certa alla comunicazione di risoluzione del contratto
RPA avvenuta via fax in data 23.12.03 ai sensi dell'art. 2704, 1 comma, c.c., o, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 52 del 1991 sulla cessione dei crediti d'impresa, facendo leva sull'asserita data certa dei pagamenti effettuati da ed a poichè, oltre che irrilevanti, tali CP_1 CP_2 CP_3 argomentazioni sono anche infondate, non avendo certamente natura di “fatto equipollente” ex art. 2704 c.c. il fax del 23.12.03, la cui ”ricevuta” (analogica e notoriamente “manipolabile” senza difficoltà) non conferisce al documento alcuna certezza di data anteriore all'apertura della procedura di amministrazione straordinaria, con la conseguenza che il fax non potrebbe attribuire alcuna data certa al contratto RPA.
Parimenti, quanto ai pagamenti, l'asserita materiale esecuzione degli stessi in data antecedente alla procedura di amministrazione straordinaria non fornisce alcuna certezza dell'anteriorità della formazione del contratto RPA nei rigorosi termini richiesti dall'art. 2704 c.c.
In ogni caso, oltre che irrilevanti e infondate, tali argomentazioni sarebbero anche inammissibili, poiché né la questione della data certa del fax del 23.12.03 né quella della data certa dei pagamenti effettuati da ed a sono mai state esaminate e/o oggetto di discussione. CP_1 CP_2 CP_3
11. Dal canto loro le attrici in riassunzione sostengono che, in primo luogo, è pacifica la natura del credito di ed ammesso al passivo di Parmalat in a.s. "a titolo di ripetizione CP_1 CP_2 dell'indebito"; in secondo luogo, sono fuori discussione la validità e l'efficacia del Contratto RPA, in quanto pagina 6 di 10 controparte non lo ha mai negato e anzi lo ha confermato esplicitamente a pag. 14 della propria memoria di costituzione, dove ha asserito che alla data del 13.10.2003 il credito di ed (pacificamente CP_1 CP_2 derivante dal Contratto RPA) “era già maturato e così anche la correlativa obbligazione di pagamento di
; in terzo luogo, è pacifico che i pagamenti oggetto di restituzione a titolo di indebito siano stati CP_3
effettuati da ed in esecuzione del Contratto RPA e che, pertanto, all'epoca del CP_1 CP_2
pagamento fossero sorretti da una valida ragione giustificatrice.
Da tali premesse deriverebbe che i pagamenti effettuati da ed possono essere divenuti CP_1 CP_2
"privi di causa" solo in un momento successivo all'effettivo versamento, ossia il 23.12.2003, data di risoluzione del Contratto RPA, che sino ad allora costituiva il titolo giustificativo degli ingenti versamenti effettuati dalle esponenti.
12. L'assunto di ed è fondato, in quanto il credito dell'importo di € 237.310.460,17 di CP_1 CP_2
cui si discute, pacificamente da ripetizione di indebito oggettivo, discende dall'avvenuta risoluzione da parte di con lettera del 23 dicembre 2003, del contratto quadro denominato Receivables CP_1
Purchase Agreement (RPA), in forza del quale (cedente) si riservava di offrire periodicamente CP_3
in vendita pro soluto ad (cessionario), che si riservava di acquistarli, propri crediti CP_1 commerciali con specifiche caratteristiche (“eligible receivables”), che prevedeva altresì che, in relazione ai crediti ceduti, che agisse quale mandatario all'incasso incaricato di curare tutte le CP_3
azioni del caso nei confronti dei debitori ceduti e che, per effetto della periodicità delle cessioni di crediti tra ed e del collegato mandato all'incasso tra le parti, tra le parti sorgessero CP_3 CP_1 reciproci crediti e debiti, rispetto ai quali era contrattualmente previsto, ad ogni “settlement date”, un meccanismo di automatica compensazione tra le partite di dare e avere insorte tra le parti, con pagamento in denaro dell'eventuale residuo.
E' inoltre pacifico che il credito ammesso al passivo della Parmalat in a.s. a favore delle odierne attrici in riassunzione – delle quali queste ultime hanno chiesto l'ammissione al passivo di ai sensi CP_5
dell'art. 2362 c.c. nel testo vigente anteriormente alla riforma del diritto societario, che prevedeva la responsabilità illimitata dell'unico socio per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui le azioni risultassero essergli appartenute in modo esclusivo – risulta dall'ultimo rapporto (summary report) consegnato da ad in data 13 ottobre 2013. CP_3 CP_1
13. Tanto premesso, va in primo luogo chiarito che nell'ordinanza di rinvio la S.C. - laddove nella parte intitolata “Fatti di causa”, al punto 1, ha rilevato che il Tribunale di Parma aveva ammesso le odierne attrici in riassunzione al passivo della Parmalat in a.s. per un credito da indebito oggetto derivante dalla risoluzione in data 23.12.2023 del contratto quadro - ha effettuato un mero riepilogo della vicenda processuale di primo grado, non operando alcuna valutazione giuridica al riguardo.
pagina 7 di 10 Ciò precisato, nella presente controversia ed chiedono la ripetizione della somma CP_1 CP_2
della quale risultava creditrice in base al suddetto ultimo rapporto consegnato da CP_1 CP_3
ad in data 13 ottobre 2013 prima della risoluzione unilaterale del contratto quadro, CP_1
intervenuta con comunicazione inviata a il 32.12.20213. CP_3
Orbene, la disciplina della ripetizione dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c. ha portata generale e si applica a tutte le ipotesi di inesistenza, originaria o sopravvenuta, del titolo di pagamento, qualunque ne sia la causa (Cass. n. 18266/2018); nel caso di specie, una volta intervenuta la anticipata risoluzione del contratto quadro in precedenza descritto, restano privi di una iuxta causa obligationis, ovvero di un valido titolo giustificativo, i crediti risultanti a favore di all'ultimo resoconto (“summary CP_1 report”) consegnato da ad nell'ambito e in esecuzione del suddetto contratto CP_3 CP_1
14. Al riguardo appare contraddittoria l'ulteriore e distinta argomentazione difensiva di CP_3
secondo la quale le questioni concernenti la data certa e la conseguente opponibilità del Contratto RPA alla procedura ai sensi dell'art. 2704, 1 comma, c.c. tramite attribuzione di data certa alla comunicazione di risoluzione del contratto RPA avvenuta via fax in data 23.12.03 sarebbero irrilevanti, ma al tempo stesso infondate, non avendo natura di “fatto equipollente” ex art. 2704 c.c. il fax del
23.12.03, la cui ”ricevuta” (analogica e notoriamente “manipolabile” senza difficoltà) non sarebbe atta a conferire al documento alcuna certezza di data anteriore all'apertura dell'amministrazione straordinaria, con la conseguenza che il fax non potrebbe attribuire alcuna data certa al contratto RPA.
Si osserva in proposito che l'esistenza di detto contratto non è mai stata contestata e anzi risulta esplicitamente ammessa dalla odierna convenuta in riassunzione e, in ogni caso, la lettera di risoluzione ne presuppone logicamente la preesistenza;
quanto poi alla asserita manipolabilità della ricevuta del fax a mezzo del quale è stata comunicata detta risoluzione, va ricordato che "in caso di produzione in giudizio di una copia fotografica di scrittura, così come - più in generale - di una riproduzione meccanica, il disconoscimento di conformità previsto rispettivamente dall'art. 2719 c.c. e dall'art. 2712 c.c. deve aver luogo nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione, essendo assoggettato ad un onere di tempestività omologo a quello previsto dall'art. 157, comma 2 c.p.c. con riferimento al rilievo del difetto di un requisito di forma-contenuto dell'atto processuale stabilito nell'interesse della parte" (Cass., n. 5755/2023).
Il disconoscimento di conformità della ricevuta in questione avrebbe dovuto dunque essere tempestivamente effettuato ai sensi dell'art. 2712 c.c., sicchè, difettando tale tempestiva contestazione, il documento risulta inidoneo a conferire data certa alla lettera di risoluzione del contratto alla data del
23.12.2003, alla quale era pacificamente socio unico di Controparte_4 Controparte_3
pagina 8 di 10 15. Si osserva infine che costituendosi, non ha richiamato nel presente giudizio di rinvio il CP_3
motivo volto a invocare l'asserito effetto esdebitatorio del Concordato Parmalat, che deve intendersi pertanto rinunciato.
16. In conclusione, dunque, la domanda va accolta, e, conseguentemente, Controparte_1
ed debbono essere ammesse al passivo della procedura di
[...] Controparte_2 amministrazione straordinaria di per l'importo di € 237.310.460,17 in via Controparte_4
chirografaria.
17. soccombente, va condannata a rifondere alle attrici in riassunzione le spese di lite di Controparte_3
tutti i gradi di giudizio, liquidate alla stregua dei parametri attualmente vigenti, ossia i parametri ministeriali di cui al DM 55/2014, aggiornati al DM 147/2022, essendo questi applicabili ogniqualvolta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante a un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, benché questa abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando vigevano le tariffe abrogate, evocando l'accezione omnicomprensiva di "compenso" la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata, operante anche con riferimento all'attività svolta nei gradi di giudizio conclusi con sentenza prima dell'entrata in vigore del decreto e anche nel successivo giudizio di rinvio (vedi Cass., n. 30529/2017).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando in sede di rinvio disposto dalla S.C. con ordinanza n. 34461/2022, ammette ed , in Controparte_1 Controparte_2
accoglimento della relativa domanda, al passivo della procedura di amministrazione straordinaria di per l'importo di € 237.310.460,17 in via chirografaria. Controparte_4
Condanna a rifondere alle attrici in riassunzione le spese di tutti i gradi di giudizio, che Controparte_3
liquida, quanto al primo grado, in € 14.103,00 per compensi di avvocato, oltre 15% spese generali, IVA
e CPA, quanto al secondo grado, in € 14.317,00 per compensi di avvocato, oltre 15% spese generali,
IVA e CPA, quanto al giudizio di legittimità in € 7.600,00 per compensi di avvocato, oltre 15% spese generali, IVA e CPA, e, quanto al giudizio di rinvio, in € 14.317,00 per compensi di avvocato, oltre
15% spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di Appello il
25.2.2025
Il Consigliere rel. est. Il Presidente dott. Manuela Velotti dott. Giovanni Salina
pagina 9 di 10 pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere Relatore dott. Silvia Romagnoli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 313/2023 promossa da:
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. , Controparte_2 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. GUASTADISEGNI FABIO e dell'avv. GIAMPAOLINO CARLO FELICE ( C/O AVV. FEDERICO CARPI - VIA SANTO STEFANO 30 BOLOGNA;
C.F._2
) VIA S. STEFANO, 30 40125 BOLOGNA Parte_1 C.F._3
ATTRICI IN RIASSUNZIONE contro
C.F. ), Controparte_3 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. FABBRI ALESSANDRO e dell'avv. MAFFEI ALBERTI ALBERTO ( ) C/O AVV. FABBRI VIA URBANA 1 BOLOGNA C.F._4
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI
Per parte attrice in riassunzione: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, ogni avversaria istanza, eccezione e deduzione respinta,
− in via pregiudiziale, in rito, accertare e dichiarare la tardiva costituzione di nel presente Controparte_3 giudizio di rinvio, con ogni conseguenza processuale a ciò connessa;
− in via principale, nel merito, integralmente rigettare l'appello proposto da (in proprio e Controparte_3 quale assuntore di nei confronti della sentenza n. 473 del 17-30 marzo 2009 Controparte_4 del Tribunale di Parma in quanto infondato in fatto e in diritto, confermando integralmente la sentenza appellata;
− in ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari del presente grado e delle precedenti fasi del giudizio, ivi incluse (i) la fase avanti al Tribunale di Parma (R.G. 2730/06, sent. 473/09), (ii) la fase di
pagina 1 di 10 appello davanti a codesta Ecc.ma Corte (R.G. 1538/2009, sent. 1727/14), (iii) la fase di cassazione davanti alla Suprema Corte (R.G. 23109/2015, ord. 34461/22)”.
Per parte convenuta in riassunzione: “che la Corte d'Appello di Bologna, contrariis reiectis ed in totale riforma della sentenza n. 473 del 17/30.3.09 del Tribunale di Parma, previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria, voglia rigettare il ricorso ex art. 101 l. fall. proposto da
[...] ed con atto depositato in data 13.10.05 nella procedura di Controparte_1 Controparte_2 amministrazione straordinaria di e, conseguentemente, escludere le predette Controparte_4 ed dal passivo della procedura di amministrazione Controparte_1 Controparte_2 straordinaria di Controparte_4
Con vittoria dei compensi e delle spese del presente giudizio e del giudizio di cassazione, oltre al 15% ex art. 2, comma 2, D.M. n. 55/2014, C.P.A. e I.V.A. come per legge”.
”.
IN FATTO
1. Le società ed si insinuavano ex art. 101 L.F. Controparte_1 Controparte_2
al passivo di in amministrazione straordinaria, deducendo che in data 16.3.2000 CP_3
(ed avevano stipulato con un contratto quadro denominato Receivables CP_1 CP_2 CP_3
Purchase Agreement (RPA), in forza del quale (cedente) si riservava di offrire periodicamente CP_3
in vendita pro soluto ad (cessionario), che si riservava di acquistarli, propri crediti CP_1 commerciali con specifiche caratteristiche (“eligible receivables”); che il contratto prevedeva altresì che, in relazione ai crediti ceduti, agisse come “Servicer” di ossia quale CP_3 CP_1 mandatario all'incasso incaricato di curare tutte le azioni del caso nei confronti dei debitori ceduti;
che, per effetto della periodicità delle cessioni di crediti tra ed e del collegato mandato CP_3 CP_1 all'incasso, tra le parti erano sorti reciproci crediti e debiti, in quanto, da un lato, diventava CP_1
debitrice di per il prezzo dei crediti di volta in volta ceduti e, dall'altro, diveniva creditrice nei CP_3
confronti di per le somme che questa ultima incassava dai debitori ceduti per conto di CP_3 medesima;
che pertanto era contrattualmente previsto, ad ogni “settlement date”, un CP_1
meccanismo di automatica compensazione tra le partite di dare e avere insorte tra le parti, con il pagamento in denaro dell'eventuale residuo;
che, sulla base dell'ultimo rapporto consegnato da ad in data 13 ottobre 2013, risultava creditrice di in virtù del CP_3 CP_1 CP_1 CP_3 rapporto di mandato all'incasso dei crediti ceduti, di complessivi di € 287.999.994; che, con lettera del
23 dicembre 2013 inviata da era stata notificata a la risoluzione del rapporto. CP_1 CP_3
Tanto premesso, le ricorrenti chiedevano, in via principale, l'ammissione al passivo di in CP_3 amministrazione straordinaria per l'importo complessivo di € 287.999.994 (“a titolo di rimessione dovuta ad delle somme incassate dalla …” sulla base dell'ultimo resoconto CP_1 CP_3
(summary report) datato 13 ottobre 2013; “in via subordinata (salvo opposizione allo stato passivo), nella denegata ipotesi in cui alcuni dei crediti ceduti fossero inesistenti o non fossero comunque pagina 2 di 10 qualificabili come <
al passivo, al chirografo, per una somma, a titolo di indennizzo, ai sensi del contratto RPA o comunque
a titolo di risarcimento del danno….” e, “in via ulteriormente subordinata (salvo opposizione allo stato passivo), nella denegata ipotesi in cui il contratto RPA e le cessioni di crediti tra la e CP_3 non fossero opponibili alla procedura di amministrazione straordinaria della …. CP_1 CP_3
l'ammissione al passivo, al chirografo, di e/o, in subordine, di (limitatamente ai CP_1 CP_2 pagamenti effettuati non direttamente da ma per l'appunto da ) … per un importo CP_1 CP_2 pari ai pagamenti effettuati a favore di … fino al 23 dicembre 2003”, indicato in € CP_3
237.310.460,17.
Con decreto in data 16.12.04 il G.D. ammetteva le ricorrenti al passivo di in amministrazione CP_3 straordinaria per “l'importo chiesto a titolo di ripetizione dell'indebito, pari quindi alle somme erogate” e, cioè, per “euro 237.310.460,17 in via chirografaria”; non veniva proposta opposizione allo stato passivo.
2. Con domanda depositata in data 13.10.2005 ed si insinuavano al passivo di CP_1 CP_2 in amministrazione straordinaria “ai sensi dell'art. 101 L. Fall, nella misura Controparte_4
indicata in complessivi EURO 237.310.460,17 o in quella che sarà ritenuta di giustizia, con riserva di presentare ulteriore istanza qualora risultassero altre voci di credito non ricomprese nella presente”, deducendo che erano state ammesse al passivo di in a.s. per € 237.310.460,17 e che, Controparte_3
essendo socio unico di doveva trovare applicazione l'art. Controparte_4 Controparte_3
2362 c.c., nel testo anteriore alla riforma del diritto societario, che prevedeva la responsabilità illimitata dell'unico socio per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui le azioni risultassero essergli appartenute in modo esclusivo.
3. Si costituiva in giudizio Parmalat Finanziaria s.p.a. in a.s., contestando integralmente la pretesa della ricorrente e osservando, in primo luogo, che era onere di parte ricorrente provare la riconducibilità del credito al periodo di “unipersonalità” di tramite documenti opponibili alla procedura e, Controparte_3 dunque, muniti di data certa ai sensi dell'art. 2704 c.c., ed eccependo, in secondo luogo, l'effetto esdebitatorio conseguente al concordato a beneficio del socio illimitatamente responsabile, e CP_3
il carattere sussidiario della responsabilità ex art. 2362 c.c.
4. Con sentenza n. 473/2009 il tribunale di Parma ammetteva le ricorrenti al passivo di , CP_5
osservando che, poiché “la domanda di ammissione al passivo della era stata accolta a Controparte_3
titolo di ripetizione dell'indebito, l'obbligazione di è sorta nel momento in cui il Controparte_3
rapporto si è risolto, e cioè alla data del 23 dicembre 2003, data in cui era stata comunicata a
pagina 3 di 10 la risoluzione del rapporto di mandato all'incasso; a quella data Controparte_3 Controparte_4
… era socia unica di .
[...] Controparte_3
5. Detta decisione, impugnata da e assuntore del concordato fallimentare di CP_5 Controparte_3
tutte le società del gruppo veniva riformata con sentenza n. 1727/2024 della Corte d'Appello CP_3
di Bologna, che rigettava la domanda di ed di ammissione al passivo di CP_1 CP_2 [...]
. CP_4
Osservava la Corte territoriale che, alla luce del contenuto del ricorso contenente la domanda di ammissione al passivo di e del decreto che quel credito Controparte_6
aveva ammesso, "non vi è dubbio che il Giudice Delegato...applicando il principio della c.d. ragione più liquida, abbia ritenuto non opponibile alla procedura il contratto RPA e le relative cessioni di credito e dunque sussistente il credito vantato dalle ricorrenti in via subordinata, ne confronti della
avente ad oggetto la ripetizione delle somme alla stessa indebitamente pagate a titolo CP_3
(evidentemente) di prezzo dei crediti ceduti ad in forza di quel contratto"; e dunque, se CP_1
l'ammissione di ed al passivo della procedura di amministrazione straordinaria di CP_1 CP_2
"è avvenuta sul presupposto che il contratto RPA non fosse opponibile alla procedura, CP_3
erroneamente il Tribunale ha collegato il sorgere del relativo credito nei confronti di (ai fini Pt_2 dell'applicazione dell'art. 2362 c.c.), alla data di risoluzione di quel contratto ritenuto privo di effetti”.
Occorreva perciò accertare quando il credito a titolo di ripetizione dell'indebito fosse sorto in capo ad e a ai sensi dell'art. 2033 c.c.; al riguardo, riteneva che i crediti fossero sorti al CP_1 CP_2
momento dei pagamenti effettuati, tutti antecedenti alla data del 19.1.2003 in cui aveva CP_5 riacquistato l'intero capitale sociale della il che comportava il rigetto della domanda. CP_3
6. ed proponevano ricorso per cassazione;
resistevano CP_1 CP_2 Controparte_7
e
[...] Controparte_3
7. Con ordinanza n. 34461/2022 la Corte di Cassazione cassava la sentenza di secondo grado in accoglimento del primo motivo, dichiarati inammissibili i restanti, e rinviava davanti alla Corte di appello di Bologna in diversa composizione.
Osservava la S.C. che la sentenza di appello, da un lato, aveva affermato che il credito era stato ammesso allo stato passivo della procedura di amministrazione straordinaria di in base alla CP_3
ragione più liquida (accoglimento della domanda subordinata di ripetizione di indebito oggettivo derivata dalla risoluzione del rapporto di mandato all'incasso derivante dal contratto RPA, verificatasi il
23 dicembre 2003, "data della missiva con cui aveva "notificato" a "la CP_1 CP_3
risoluzione" in discorso) e, dall'altro, aveva ritenuto, in inconciliabile contrasto con questa pagina 4 di 10 affermazione, che il giudice delegato avesse implicitamente considerato inopponibili alla procedura il contratto e le cessioni. CP_3
Al riguardo rimarcava che la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare il principio secondo cui la decisione giudiziale adottata in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" postula che sulle altre questioni non esaminate il giudice non abbia compiuto, neppure implicitamente, alcun accertamento;
la conseguenza è che il giudicato non si forma, nemmeno implicitamente, sugli aspetti del rapporto che non hanno costituito oggetto di specifica disamina e valutazione da parte del giudice (accertamento effettivo, specifico e concreto), come accade allorquando la decisione sia stata adottata alla stregua di detto principio (in questo senso, cfr., fra le altre: Cass. n. 20555 del 2020; Cass.
n. 1828 del 2018; Cass. n. 5264 del 2015). Era “dunque intimamente contraddittorio (oltre che erroneo in diritto) affermare che se una decisione giudiziale è stata assunta in applicazione del principio della
"ragione più liquida" ciò significa accertamento implicito relativo a questione (nella specie, quella relativa all'opponibilità alla procedura del contratto coinvolto dalla lite, oggetto di domanda principale) dal giudice dichiaratamente non esaminata. La sentenza impugnata è dunque caratterizzata da motivazione del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (come tale costituente il vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ.) perché si sostanzia in un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili (cfr., sul punto:
Cass. S.U. n. 8053 del 2014; Cass. n. 23940 del 2017; Cass. n. 22598 del 2018; Cass. n. 7090 del
2022); con conseguente sua cassazione. "
8. ed hanno riassunto il giudizio, insistendo per Controparte_1 Controparte_2
l'ammissione del credito come originariamente richiesto;
si è costituita chiedendo il Controparte_3
rigetto della domanda.
All'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 17.6.2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
IN DIRITTO
9. Alla luce della motivazione dell'ordinanza n. 34461/2022 della S.C., occorre accertare quando sia sorto il credito a titolo di ripetizione di indebito del complessivo importo di € 237.310.460,17
(ammontare incontestato nel presente giudizio) in capo ad e CP_1 CP_2
Secondo sarebbe erroneo l'assunto secondo cui “l'obbligazione di è Controparte_3 Controparte_3
sorta nel momento in cui il rapporto si è risolto, e cioè alla data del 23 dicembre 2003, data in cui era stata comunicata a la risoluzione del rapporto di mandato all'incasso;…”, come Controparte_3
affermato dalla sentenza n. 473/2009 dal Tribunale di Parma, in quanto, per effetto delle previsioni di cui agli artt. 1173 e 2033 c.c., è il pagamento dell'indebito che fa sorgere il diritto di ripetere le somme pagina 5 di 10 pagate e la correlativa obbligazione di restituire dette somme, sicchè il diritto di ed CP_1 CP_2
a ripetere quanto indebitamente pagato a sarebbe sorto nel momento stesso dei pagamenti e CP_3
dunque, poiché nessuno di essi risulta essere stato effettuato dopo il 19.11.2003, data in cui
[...]
ha riacquistato la titolarità di tutte le azioni di ne conseguirebbe che il credito CP_4 CP_3 vantato dalle ricorrenti ed già insinuato al passivo di “a titolo di CP_1 CP_2 CP_3 ripetizione dell'indebito”, debba essere escluso dal passivo di . Controparte_4
10. Alla medesima conclusione si perverrebbe peraltro, a suo avviso, anche seguendo la tesi secondo la quale, alla data del 13 ottobre 2003 dell'ultimo resoconto (“summary report”) consegnato da CP_3 ad e all'esito di ogni precedente compensazione, risultava creditrice di CP_1 CP_1 CP_3
- in virtù del mandato all'incasso conferito alla medesima per l'incasso dei crediti da CP_3 CP_3
ceduti ad ai sensi del contratto RPA del 16.3.2000 - della somma di € 287.999.994, in CP_1
quanto a tale data non era partecipata in via totalitaria da , che aveva CP_3 Controparte_4
acquisito l'intero controllo della prima solo a partire dal 19 novembre 2003 .
Perderebbero perciò rilevanza tutte le ulteriori argomentazioni volte a dimostrare che “il Contratto RPA ha data certa anteriore all'apertura della procedura” al fine di renderlo opponibile al Commissario
Straordinario: e ciò o cercando di attribuire data certa alla comunicazione di risoluzione del contratto
RPA avvenuta via fax in data 23.12.03 ai sensi dell'art. 2704, 1 comma, c.c., o, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 52 del 1991 sulla cessione dei crediti d'impresa, facendo leva sull'asserita data certa dei pagamenti effettuati da ed a poichè, oltre che irrilevanti, tali CP_1 CP_2 CP_3 argomentazioni sono anche infondate, non avendo certamente natura di “fatto equipollente” ex art. 2704 c.c. il fax del 23.12.03, la cui ”ricevuta” (analogica e notoriamente “manipolabile” senza difficoltà) non conferisce al documento alcuna certezza di data anteriore all'apertura della procedura di amministrazione straordinaria, con la conseguenza che il fax non potrebbe attribuire alcuna data certa al contratto RPA.
Parimenti, quanto ai pagamenti, l'asserita materiale esecuzione degli stessi in data antecedente alla procedura di amministrazione straordinaria non fornisce alcuna certezza dell'anteriorità della formazione del contratto RPA nei rigorosi termini richiesti dall'art. 2704 c.c.
In ogni caso, oltre che irrilevanti e infondate, tali argomentazioni sarebbero anche inammissibili, poiché né la questione della data certa del fax del 23.12.03 né quella della data certa dei pagamenti effettuati da ed a sono mai state esaminate e/o oggetto di discussione. CP_1 CP_2 CP_3
11. Dal canto loro le attrici in riassunzione sostengono che, in primo luogo, è pacifica la natura del credito di ed ammesso al passivo di Parmalat in a.s. "a titolo di ripetizione CP_1 CP_2 dell'indebito"; in secondo luogo, sono fuori discussione la validità e l'efficacia del Contratto RPA, in quanto pagina 6 di 10 controparte non lo ha mai negato e anzi lo ha confermato esplicitamente a pag. 14 della propria memoria di costituzione, dove ha asserito che alla data del 13.10.2003 il credito di ed (pacificamente CP_1 CP_2 derivante dal Contratto RPA) “era già maturato e così anche la correlativa obbligazione di pagamento di
; in terzo luogo, è pacifico che i pagamenti oggetto di restituzione a titolo di indebito siano stati CP_3
effettuati da ed in esecuzione del Contratto RPA e che, pertanto, all'epoca del CP_1 CP_2
pagamento fossero sorretti da una valida ragione giustificatrice.
Da tali premesse deriverebbe che i pagamenti effettuati da ed possono essere divenuti CP_1 CP_2
"privi di causa" solo in un momento successivo all'effettivo versamento, ossia il 23.12.2003, data di risoluzione del Contratto RPA, che sino ad allora costituiva il titolo giustificativo degli ingenti versamenti effettuati dalle esponenti.
12. L'assunto di ed è fondato, in quanto il credito dell'importo di € 237.310.460,17 di CP_1 CP_2
cui si discute, pacificamente da ripetizione di indebito oggettivo, discende dall'avvenuta risoluzione da parte di con lettera del 23 dicembre 2003, del contratto quadro denominato Receivables CP_1
Purchase Agreement (RPA), in forza del quale (cedente) si riservava di offrire periodicamente CP_3
in vendita pro soluto ad (cessionario), che si riservava di acquistarli, propri crediti CP_1 commerciali con specifiche caratteristiche (“eligible receivables”), che prevedeva altresì che, in relazione ai crediti ceduti, che agisse quale mandatario all'incasso incaricato di curare tutte le CP_3
azioni del caso nei confronti dei debitori ceduti e che, per effetto della periodicità delle cessioni di crediti tra ed e del collegato mandato all'incasso tra le parti, tra le parti sorgessero CP_3 CP_1 reciproci crediti e debiti, rispetto ai quali era contrattualmente previsto, ad ogni “settlement date”, un meccanismo di automatica compensazione tra le partite di dare e avere insorte tra le parti, con pagamento in denaro dell'eventuale residuo.
E' inoltre pacifico che il credito ammesso al passivo della Parmalat in a.s. a favore delle odierne attrici in riassunzione – delle quali queste ultime hanno chiesto l'ammissione al passivo di ai sensi CP_5
dell'art. 2362 c.c. nel testo vigente anteriormente alla riforma del diritto societario, che prevedeva la responsabilità illimitata dell'unico socio per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui le azioni risultassero essergli appartenute in modo esclusivo – risulta dall'ultimo rapporto (summary report) consegnato da ad in data 13 ottobre 2013. CP_3 CP_1
13. Tanto premesso, va in primo luogo chiarito che nell'ordinanza di rinvio la S.C. - laddove nella parte intitolata “Fatti di causa”, al punto 1, ha rilevato che il Tribunale di Parma aveva ammesso le odierne attrici in riassunzione al passivo della Parmalat in a.s. per un credito da indebito oggetto derivante dalla risoluzione in data 23.12.2023 del contratto quadro - ha effettuato un mero riepilogo della vicenda processuale di primo grado, non operando alcuna valutazione giuridica al riguardo.
pagina 7 di 10 Ciò precisato, nella presente controversia ed chiedono la ripetizione della somma CP_1 CP_2
della quale risultava creditrice in base al suddetto ultimo rapporto consegnato da CP_1 CP_3
ad in data 13 ottobre 2013 prima della risoluzione unilaterale del contratto quadro, CP_1
intervenuta con comunicazione inviata a il 32.12.20213. CP_3
Orbene, la disciplina della ripetizione dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c. ha portata generale e si applica a tutte le ipotesi di inesistenza, originaria o sopravvenuta, del titolo di pagamento, qualunque ne sia la causa (Cass. n. 18266/2018); nel caso di specie, una volta intervenuta la anticipata risoluzione del contratto quadro in precedenza descritto, restano privi di una iuxta causa obligationis, ovvero di un valido titolo giustificativo, i crediti risultanti a favore di all'ultimo resoconto (“summary CP_1 report”) consegnato da ad nell'ambito e in esecuzione del suddetto contratto CP_3 CP_1
14. Al riguardo appare contraddittoria l'ulteriore e distinta argomentazione difensiva di CP_3
secondo la quale le questioni concernenti la data certa e la conseguente opponibilità del Contratto RPA alla procedura ai sensi dell'art. 2704, 1 comma, c.c. tramite attribuzione di data certa alla comunicazione di risoluzione del contratto RPA avvenuta via fax in data 23.12.03 sarebbero irrilevanti, ma al tempo stesso infondate, non avendo natura di “fatto equipollente” ex art. 2704 c.c. il fax del
23.12.03, la cui ”ricevuta” (analogica e notoriamente “manipolabile” senza difficoltà) non sarebbe atta a conferire al documento alcuna certezza di data anteriore all'apertura dell'amministrazione straordinaria, con la conseguenza che il fax non potrebbe attribuire alcuna data certa al contratto RPA.
Si osserva in proposito che l'esistenza di detto contratto non è mai stata contestata e anzi risulta esplicitamente ammessa dalla odierna convenuta in riassunzione e, in ogni caso, la lettera di risoluzione ne presuppone logicamente la preesistenza;
quanto poi alla asserita manipolabilità della ricevuta del fax a mezzo del quale è stata comunicata detta risoluzione, va ricordato che "in caso di produzione in giudizio di una copia fotografica di scrittura, così come - più in generale - di una riproduzione meccanica, il disconoscimento di conformità previsto rispettivamente dall'art. 2719 c.c. e dall'art. 2712 c.c. deve aver luogo nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione, essendo assoggettato ad un onere di tempestività omologo a quello previsto dall'art. 157, comma 2 c.p.c. con riferimento al rilievo del difetto di un requisito di forma-contenuto dell'atto processuale stabilito nell'interesse della parte" (Cass., n. 5755/2023).
Il disconoscimento di conformità della ricevuta in questione avrebbe dovuto dunque essere tempestivamente effettuato ai sensi dell'art. 2712 c.c., sicchè, difettando tale tempestiva contestazione, il documento risulta inidoneo a conferire data certa alla lettera di risoluzione del contratto alla data del
23.12.2003, alla quale era pacificamente socio unico di Controparte_4 Controparte_3
pagina 8 di 10 15. Si osserva infine che costituendosi, non ha richiamato nel presente giudizio di rinvio il CP_3
motivo volto a invocare l'asserito effetto esdebitatorio del Concordato Parmalat, che deve intendersi pertanto rinunciato.
16. In conclusione, dunque, la domanda va accolta, e, conseguentemente, Controparte_1
ed debbono essere ammesse al passivo della procedura di
[...] Controparte_2 amministrazione straordinaria di per l'importo di € 237.310.460,17 in via Controparte_4
chirografaria.
17. soccombente, va condannata a rifondere alle attrici in riassunzione le spese di lite di Controparte_3
tutti i gradi di giudizio, liquidate alla stregua dei parametri attualmente vigenti, ossia i parametri ministeriali di cui al DM 55/2014, aggiornati al DM 147/2022, essendo questi applicabili ogniqualvolta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante a un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, benché questa abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando vigevano le tariffe abrogate, evocando l'accezione omnicomprensiva di "compenso" la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata, operante anche con riferimento all'attività svolta nei gradi di giudizio conclusi con sentenza prima dell'entrata in vigore del decreto e anche nel successivo giudizio di rinvio (vedi Cass., n. 30529/2017).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando in sede di rinvio disposto dalla S.C. con ordinanza n. 34461/2022, ammette ed , in Controparte_1 Controparte_2
accoglimento della relativa domanda, al passivo della procedura di amministrazione straordinaria di per l'importo di € 237.310.460,17 in via chirografaria. Controparte_4
Condanna a rifondere alle attrici in riassunzione le spese di tutti i gradi di giudizio, che Controparte_3
liquida, quanto al primo grado, in € 14.103,00 per compensi di avvocato, oltre 15% spese generali, IVA
e CPA, quanto al secondo grado, in € 14.317,00 per compensi di avvocato, oltre 15% spese generali,
IVA e CPA, quanto al giudizio di legittimità in € 7.600,00 per compensi di avvocato, oltre 15% spese generali, IVA e CPA, e, quanto al giudizio di rinvio, in € 14.317,00 per compensi di avvocato, oltre
15% spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di Appello il
25.2.2025
Il Consigliere rel. est. Il Presidente dott. Manuela Velotti dott. Giovanni Salina
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