Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/01/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di ROMA
V Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori magistrati: dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente dott.ssa Alessandra Trementozzi Consigliere dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere relatore
All'udienza del 10/01/2025 nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 403 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 437 primo comma c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
TRA
Parte_1
[...]
[...]
[...]
Avv. Abbagnato Giuseppe
appellante E
Controparte_1
Avv. Maresca Arturo Avv. La Verghetta Tiziana
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 9512/2023 emessa dal Tribunale di Roma in funzione del giudice del lavoro, pubblicata il 26.10.23. Conclusioni delle parti: come da scritti difensivi.
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a) l'indennità di utilizzazione professionale variabile, prevista dall'art. 31 punti 4) e 5), CCNL 2012;
b) il compenso per assenza dalla residenza, di cui all'art. 77, punti 2.1 e 2.4 CCNL 2012. A fondamento della domanda i ricorrenti hanno invocato l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea dell'art. 7 della Direttiva 2003/88, rassegnando le seguenti conclusioni:
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa. Ritenere e dichiarare nulla la disposizione dell'art. 31 punto 5 dei contratti aziendali 2012 e 2016 del , nella parte in cui limitano l'indennità di Controparte_2 utilizzazione professionale giornaliera, da corrispondere nelle giornate di ferie, al solo importo fisso di € 12,80, nonché l'inapplicabilità dell'art. 77, punto 2.4 dei CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviarie del 20.7.2012 e del 16.12.2016, laddove esclude l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie per violazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88/c.c. come interpretato dalla Corte di Giustizia Europea;
- accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a vedersi retribuire ciascuna giornata di ferie con una retribuzione comprensiva dell'indennità di “Assenza dalla residenza” prevista dall'art. 77, punto 2.1 del CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviarie del 20.7.2012 e del CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviarie del 16.12.2016 e dell'indennità di utilizzazione/condotta e chilometrica prevista dall'art. 31 tabella B dei contratti aziendali 2012 e 2016, calcolate sulla media dei compensi percepiti a tali titoli in ciascun anno di fruizione delle ferie detratto l'importo fisso giornaliero di € 12,80 già riconosciuto e per l'effetto condannare parte convenuta a corrispondere ai ricorrenti le differenze retributive maturate dal mese di settembre 2012 sino al 31.12.20, dei seguenti importi lordi:
- : €. 5.871,51; Parte_1
- Mangione: €. 6.996,40; Pt_1
- : €. 6.521,40; Parte_1
- : €. 5.399,60. Parte_1
Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre a Contributo Unificato per Euro 259,00, rimborso spese forfettario 15% e oneri fiscali. “
resisteva alla domanda contestandola in fatto e in diritto. CP_1
Con sentenza 9512/2023 pubblicata il 26.10.2023, l'adito Tribunale rigettava il ricorso compensando le spese di giudizio. Con ricorso del 26.02.2024 gli appellanti in epigrafe interponevano appello. Con memoria depositata il 2712.2024 resisteva Controparte_1
Gli appellanti censurano la decisione per i seguenti motivi. Quanto al primo motivo (“violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, così come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europa”) gli appellanti deducono che il primo giudice ha erroneamente ritenuto che “la retribuzione per ferie non deve necessariamente coincidere con la retribuzione ordinaria, ma non deve
2 neppure scendere al di sotto di un livello tale da dissuadere il lavoratore dalla fruizione delle ferie”, rilevando come violi il principio stabilito dalla direttiva n. 2003/88/CE laddove all'art. 7 con l'espressione “ferie annuali retribuite”, si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali “deve essere mantenuta” la retribuzione, con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire, nel suddetto periodo di riposo, la retribuzione ordinaria. Gli appellanti pongono l'accento sulla circostanza per cui una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. Con il secondo motivo (“violazione dell'art. 1362 c.c. – errata interpretazione degli artt. 68 e 77 del CCNL Attività ferroviarie e dell'art. 31 del Contratto Azienda-le, nonché violazione dell'art. 2697 c.c.”) gli appellanti censurano la decisione nella parte in cui il giudice ha negato la necessità di includere, nella retribuzione da corrispondere durante le ferie, anche le parti variabili denominate “indennità di utilizzazione professionale” di cui all'art. 31, punto 4, del Contratto integrativo gruppo FS (ivi compresa anche la “indennità di riserva” di cui al punto 5 del medesimo Contratto integrativo), e “compenso per assenza dalla residenza” di cui all'art. 77, punto 2, del CCNL. Rilevano che entrambi i compensi rientrano chiaramente nel concetto delineato dalla Corte di Giustizia come “elementi intrinsecamente connessi all'espletamento delle mansioni che gli incombono in forza del suo contratto di lavoro e che sono compensati tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della sua retribuzione complessiva” oppure “elementi collegati allo status personale e professionale”. Sottolineano al riguardo che entrambe le suddette voci retributive risultano prive del carattere dell'occasionalità, venendo corrisposte con continuità.
nel costituirsi ribadisce la correttezza della sentenza di primo grado rilevando che CP_1 secondo l'ordinamento comunitario e nazionale per garantire il diritto alle ferie la misura di tale retribuzione, al fine di garantire l'effettivo esercizio del diritto alle ferie, dovrà essere paragonabile ma non necessariamente coincidente a quella percepita dal lavoratore per la prestazione di lavoro, posto che la comparazione presuppone un confronto tra elementi diversi. Inoltre, aggiunge , e' ravvisabile un contrasto con l'art. 7 della CP_1
Direttiva 2003/88 qualora l'eventuale riduzione della retribuzione feriale sia tale da dissuadere il lavoratore all'esercizio del diritto alle ferie, circostanza non verificatasi nel caso degli appellanti i quali hanno pacificamente fruito del riposo contrattualmente spettante, dovendosi quindi concludere che non vi sia stato alcun effetto dissuasivo.
contesta poi la pretesa di includere nella retribuzione per ferie l'indennità di CP_1 utilizzazione professionale e la voce “compenso per assenza dalla residenza” e conclude per il rigetto dell'appello reiterando le conclusioni del primo grado inclusa quella sulla prescrizione. L'appello è fondato. La S.C. ha anche recentemente (si veda Cass. n. 280/2024 e 14089/24) ribadito, in fattispecie del tutto similari, alcuni punti essenziali al fine del decidere già precedentemente piu' volte affermati (si veda Cass. 19716/2023) che appare opportuno riprodurre. La nozione di retribuzione durante il periodo di godimento delle ferie è influenzata dalla interpretazione data dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (sentenze Persona_1 del 2006; UL e altri, 20.1.2009, cause C-350/06 e C- 520/06; AM e altri, 13.12.2018, C-155/10; To.He., 13.12.2018, C-385/17) che ha inteso assicurare al lavoratore una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria
3 erogata nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. 13.1.2022, C-514/20); In applicazione dei principi espressi dalle sentenze della Corte di Giustizia dell'UE (che hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale, così come confermato dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 168/1981 e n. 170/1984) la Corte Suprema, con specifico riferimento alle questioni sottese alla controversia in esame, in più occasioni ha ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti anche le ferie contenute nella direttiva
93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, e recepita anch'essa con il d.lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. n. 13425 del 2019 e Cass. n. 37589 del 2021). Proprio in applicazione della nozione c.d. "europea" di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, poi, si è chiarito che nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane si deve tenere conto degli importi erogati a titolo di indennità di volo integrativa e a tal fine si è ritenuta la nullità della disposizione collettiva (l'art. 10 del c.c.n.l. Trasporto Aereo - sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui la esclude per tale periodo minimo di ferie evidenziandosi il contrasto con il D.Lgs. n. 185 del 2005, art. 4 (decreto di attuazione della direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo Europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile) interpretando tale disposizione proprio alla luce del diritto Europeo che impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione Europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa (cfr. Cass.23/06/2022 n. 20216). In tale ottica la deduzione di secondo cui l'indennità di assenza dalla CP_1 residenza ha natura indennitaria, non vale, di per sé, a negarne la computabilità negli elementi della retribuzione da valutare ai fini di cui si discute. Né puo' rilevare, ai fini di una rivalutazione del concetto di dissuasitività applicato al regime normativo interno, il principio, proprio del nostro ordinamento, di irrinunciabilità delle ferie. Afferma infatti la S.C. (si veda Cass. 28320/2023): “questa Corte ha più volte affermato (ex multis Cass. n. 13425/2019) che il diritto del lavoratore a fruire di un periodo di ferie retribuite rappresenta uno dei cardini sia del diritto interno (art. 36 Cost. ed art. 2109 c.c., comma 2) che di quello comunitario. L'espressione "ferie annuali retribuite", contenuta nell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, come interpretato dalla Corte G.U.E. (nelle sentenze citate dalla Corte territoriale), sta a significare che, per tutta la durata delle ferie, deve essere mantenuta la retribuzione ordinaria, in modo che il lavoratore non sia scoraggiato nella fruizione delle ferie dalla previsione di una retribuzione più bassa rispetto ai periodi di lavoro effettivo. Orbene, questa ratio resta inalterata pur in presenza di una normativa nazionale che preveda in via inderogabile l'irrinunziabilità delle ferie (e quindi la nullità di ogni atto o patto
4 contrario). Infatti, ai fini della tutela di questo diritto al riposo annuale, rileva non la garanzia di irrinunziabilità, bensì l'effettività della fruizione, perché destinata a tutelare sicurezza e salute del dipendente. Orbene, questa effettività ben potrebbe essere vanificata da una retribuzione più bassa, inducendo il lavoratore a rinunziarvi. In tale ipotesi è vero che il dipendente potrebbe invocare la nullità della rinunzia alle ferie e pretendere il risarcimento del danno. Ma questa forma di tutela si rivela estranea (ed insufficiente rispetto) alla ratio della direttiva sopra evidenziata: il risarcimento rappresenterebbe solo l'equivalente monetario del mancato riposo annuale, di per sé non reintegrabile perché ormai passato ed irrecuperabile. Ed è proprio questa possibile conseguenza che la disciplina Eurounitaria della retribuzione delle ferie mira a scongiurare (art. 7 della direttiva 2003/88/CE) come interpretata dalla Corte G.U.E., secondo cui la finalità della direttiva è quella di tutelare la sicurezza e la salute del lavoratore (di recente v. Corte G.U.E. 13/01/2022, nella causa C-514/20, DS c/ Koch). Nella pronuncia del 15 settembre 2011, Causa c-155/10, e altri, la Corte di Per_2
Giustizia ha osservato che "sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore... di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (punto 23). Pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore... deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (punto 24). All'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali soltanto "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (punto 25)”. La Cassazione, in un caso simile a quello che ci occupa, in tema di indennità per assenza dalla residenza e indennità di utilizzazione professionale, ha affermato “ La corresponsione, in forma continuativa, di una simile indennità (indennità di assenza dalla residenza, ndr.) è immediatamente collegata alle mansioni tipiche dei dipendenti macchinisti, essendo destinata a compensare il disagio dell'attività derivante dal non avere una sede fissa di lavoro e dall'essere continuamente in movimento, lontano dalla sede formale di lavoro. 15. In base alla medesima ratio (collegamento funzionale con le mansioni tipiche) sono fondate le domande collegate alla parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile.” (Cass. 14084/24). Sulla natura indennitaria della indennità per assenza dalla residenza e sulla indennità di utilizzazione questa Corte ha affermato che “Ora, il fatto che l'indennità di assenza dalla residenza abbia, per l'appunto, natura indennitaria, non vale, di per sé, a negarne la computabilità negli elementi della retribuzione da valutare ai fini di cui si discute, trattandosi di «importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del
5 lavoratore», al pari dell'indennità di volo per il personale navigante (cfr sent. cit.). Piuttosto va verificata l'incidenza percentuale che ha sulla retribuzione mensile l'esclusione della predetta indennità nonché la limitazione dell'indennità di utilizzazione in € 12,80 per i macchinisti ed € 4,50 per i capi treno;
e ciò perché un'incidenza non significativamente apprezzabile non potrebbe svolgere quella funzione dissuasiva dall'esercizio, da parte del lavoratore, del diritto alle ferie che la direttiva n. 88 del 2003 ha inteso evitare. Ed è opportuno rimarcare che conta lo stato soggettivo del lavoratore di fronte all'eventualità di veder sensibilmente ridotto il suo trattamento retributivo durante il periodo di ferie, sicché l'esser il datore di lavoro esposto a sanzioni in caso di omessa concessione delle ferie è circostanza, ai fini di cui si discute, del tutto irrilevante. A differenza di quanto opinato dall'appellante, il raffronto va operato su base mensile (come ricordano le sentenze sopra citate), poiché, in definitiva, deve stabilirsi a quanto ammonta per il lavoratore la perdita, in tema di retribuzione, se si assenta per ferie durante il relativo periodo. Come emerge dai conteggi dei ricorrenti, la riduzione è pari all'incirca al 27- 30%. L'appellante ha contestato l'ammontare di tale riduzione, ma sul rilievo – come detto, errato - che l'incidenza percentuale va parametrata sulla retribuzione annuale. E che, invece, la differenza sia significativa lo si evince dall'ammontare delle differenze reclamate dai ricorrenti, pari, mediamente ed approssimativamente, all'incirca, a 700-800 euro l'anno, considerato l'importo complessivo da ciascuno di essi reclamato e il periodo di riferimento” (C.d.A. Roma sez. lav. n. 902/24). Ciò posto, appare corretto far confluire nella retribuzione feriale le indennità di cui si discute, sulla base dei principi più volte affermati dalla Corte di giustizia (si veda sentenza 22 maggio 2014, causa C539/12, Z.J.R. Lock che ha dato risalto alla correlazione con lo status personale e professionale per gli elementi che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali) nonché dalla S.C. (si veda Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. 23-06-2022, n. 20216) con riferimento alla “indennità di utilizzazione professionale” di cui all'art. 31, punto 4, Contratto integrativo Gruppo FS (ivi compresa anche l' “indennità di riserva” di cui al punto 5, del medesimo Contratto integrativo Gruppo FS), e al “compenso per assenza dalla residenza” di cui all'art. 77, punto n. 2, del CCNL. Occorre poi procedere (come indicato da Cass. n. 33803/2023) ad una verifica ex ante della potenzialità dissuasiva dell'eliminazione di voci economiche dalla retribuzione erogata durante le ferie al godimento delle stesse, e quindi deve essere verificata l'incidenza percentuale che hanno sulla retribuzione mensile l'esclusione del compenso per assenza dalla residenza e la limitazione dell'indennità di utilizzazione in soli €12,80, sempre nell'ottica della valutazione della funzione dissuasiva dall'esercizio, da parte del lavoratore, del diritto alle ferie che la direttiva n. 88 del 2003 ha inteso evitare.
deduce che poichè le ferie sono un istituto che matura su base annua il CP_1 metodo di calcolo che deve essere preso a riferimento è quello rapportato a valori annuali e non mensili. Ebbene, sul punto è opportuno richiamare, in quanto pienamente condivisibile, quanto ritenuto da piu' precedenti di questa Corte (si veda tra tutti CdA Roma sent n. 3006/2023) nei quali si sottolinea l'erroneità di tale tesi perché il calcolo pone in comparazione dati non omogenei: anche senza considerare che la retribuzione annuale comprende mensilità aggiuntive - quali la tredicesima e la quattordicesima - idonee ad ampliare uno dei due termini di confronto, riducendo contemporaneamente la percentuale di scostamento, la
6 suddetta comparazione non può che essere fatta sullo stesso intervallo di tempo (ossia il mensile), perché è su quell'intervallo che il lavoratore misura la propria convenienza economica sul godere o non godere delle ferie. Un siffatto criterio di calcolo ha così evidenziato un'incidenza sulla retribuzione feriale per nulla irrisoria e quindi, “potenzialmente dissuasiva” secondo le indicazioni della richiamata Corte di Giustizia. La Cassazione a conferma del succitato orientamento, con la citata sentenza 14089/2024 ha affermato “In tale prospettiva, osserva il Collegio che non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita.“ (Cass. 14089/24). Infine , reitera, ai sensi dell'art. 2948 cod.civ, l'eccezione di prescrizione estintiva CP_1 quinquennale delle pretese economiche articolate in giudizio dagli appellanti. Anche tale deduzione è infondata. Questo Collegio ritiene di condividere quanto anche recentissimamente ribadito dalla S.C., proprio in fattispecie analoga (si veda Cass. n. 280/2024) ossia che per effetto delle modifiche apportate dalla legge n. 92/2012 e dal d.lgs. 23/2015, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, e pertanto del suo regime di stabilità; con la conseguenza della decorrenza del termine di prescrizione, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro per tutti i diritti che, come nella specie, non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92/2012 (Cass. 6 settembre 2022 n. 26246). In conclusione, in accoglimento dell'appello e in riforma della gravata sentenza, deve essere dichiarato il diritto degli appellanti a percepire, per ciascun giorno di ferie, una retribuzione comprensiva delle voci di retribuzione variabile previste dall'art. 77, punto 4, tabella B, e punto 5, dei Contratti Aziendali FS 2012 e 2016 (“indennità di utilizzazione professionale”), calcolate sulla media dei compensi percepiti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie e conseguentemente deve essere condannata al pagamento degli importi CP_1 indicati in dispositivo. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenendo conto che gli importi possono aumentarsi del 30% per la difesa di più parti aventi la medesima posizione processuale ex art. 4 comma II, DM 55/2014.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello, in riforma della gravata sentenza, così provvede: dichiara la nullità delle clausole contenute: nell'art.31.5 del Contratto Aziendale FS 2012 e 2016, nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera da corrispondere nelle giornate di ferie al solo importo fisso di € 12,80; nell'art. 77, punto 2.4, del CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie, 2012 e 2016 laddove esclude l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie;
dell'art.30.6 del medesimo CCNL, laddove limita il computo della retribuzione dei giorni di ferie ai soli elementi nello stesso indicati;
dichiara il diritto degli appellanti a percepire, per ciascun giorno di ferie, una retribuzione comprensiva delle voci di retribuzione variabile previste dall'art. 77, punto 4, tabella B, e
7 punto 5, dei Contratti Aziendali FS 2012 e 2016 (“indennità di utilizzazione professionale”), calcolate sulla media dei compensi percepiti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie;
condanna a corrispondere a ciascun appellante, a titolo di differenze CP_1 retributive maturate dal mese di settembre 2012 sino al 31.12.20, i seguenti importi lordi:
: €. 5.871,51; Parte_1
€. 6.996,40; Parte_1
: €. 6.521,40; Parte_1
: €. 5.399,60. Parte_1 oltre rivalutazione monetaria sulla base degli indici I.S.T.A.T. annuali ed interessi legali, calcolati sulla somma anno per anno rivalutata, dalla maturazione al saldo;
condanna la società appellata alla refusione delle spese processuali, che si liquidano quanto al primo grado in € 2.743,00 e quanto al secondo grado € 2.587,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, nonché Cpa e Iva come per legge.
Così deciso in Roma, 10.1.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa Beatrice Marrani Dott.ssa Maria Antonia Garzia
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