Art. 21. Disposizioni comuni in materia di crediti d'imposta 1. I crediti d'imposta di cui alla presente sezione, ad esclusione di quelli di cui agli articoli 15 e 19, sono riconosciuti entro il limite massimo complessivo indicato con il decreto di cui all'articolo 13, comma 5. Con il medesimo decreto, si provvede al riparto delle risorse complessivamente iscritte in bilancio tra le diverse tipologie di intervento; ove necessario, tale riparto puo' essere modificato, con le medesime modalita', anche in corso d'anno.
2. I crediti d'imposta previsti nella presente sezione non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e successive modificazioni, e sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell' articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 .
3. Ai crediti d'imposta previsti nella presente sezione non si applica il limite di utilizzo di cui all' articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 .
4. Nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile , e previa adeguata dimostrazione del riconoscimento del diritto da parte del Ministero e dell'effettivita' del diritto al credito medesimo, i crediti d'imposta sono cedibili dal beneficiario a intermediari bancari, ivi incluso l'Istituto per il credito sportivo, finanziari e assicurativi sottoposti a vigilanza prudenziale. I cessionari possono utilizzare il credito ceduto solo in compensazione dei propri debiti d'imposta o contributivi ai sensi dell' articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 e rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti amministrazioni relativi al controllo delle dichiarazioni dei redditi e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti del cedente il credito d'imposta. Il recupero dell'importo corrispondente al credito d'imposta indebitamente utilizzato e' effettuato nei confronti del soggetto beneficiario, ferma restando, in presenza di concorso nella violazione, oltre all'applicazione dell' articolo 9 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 , anche la responsabilita' in solido del cessionario. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all' articolo 122-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 . Il Ministero e l'Istituto per il credito sportivo possono stipulare convenzioni al fine di prevedere che le somme corrispondenti all'importo dei crediti eventualmente ceduti, ai sensi del presente comma, a detto Istituto siano destinate al finanziamento di progetti e iniziative nel settore della cultura, con particolare riguardo al cinema e all'audiovisivo.
5. Con uno o piu' decreti del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono stabiliti, partitamente per ciascuna delle tipologie di credito d'imposta previste nella presente sezione e nell'ambito delle percentuali ivi stabilite: eventuali limiti di importo per opera ovvero per impresa o gruppi di imprese; le aliquote da riconoscere alle varie tipologie di opere ovvero di impresa o gruppi di imprese e alle varie tipologie di sala cinematografica, nonche' le eventuali differenziazioni dell'aliquota sulla base di quanto previsto dall'articolo 12, comma 4, lettera b), e in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile; la base di commisurazione del beneficio, con la specificazione dei riferimenti temporali. Con i medesimi decreti sono altresi' disciplinate le ulteriori disposizioni applicative della presente sezione e in particolare: i requisiti, anche soggettivi, dei beneficiari, tenendo conto in particolare della loro forma giuridica e continuita' patrimoniale, delle attivita' gia' svolte e delle opere gia' realizzate e distribuite; le condizioni e la procedura per la richiesta e il riconoscimento del credito; le modalita' di certificazione dei costi; il regime delle responsabilita' dei soggetti incaricati della certificazione dei costi; le caratteristiche delle polizze assicurative che tali soggetti sono tenuti a stipulare; le modalita' atte a garantire che ciascun beneficio sia concesso nel limite massimo dell'importo complessivamente stanziato, nonche' le modalita' dei controlli e i casi di revoca e decadenza. I decreti possono altresi' prevedere, a carico dei richiedenti, il versamento in conto entrate al bilancio dello Stato di un contributo per le spese istruttorie. Le somme derivanti dal terzo periodo sono riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della cultura, di pertinenza della Direzione generale cinema e audiovisivo del medesimo Ministero. ((Con riferimento alle previsioni di cui all'articolo 15, il credito d'imposta massimo onnicomprensivo riferibile al compenso attribuito al singolo soggetto in qualita' di regista, sceneggiatore, attore e altra figura professionale indicata nei medesimi decreti, e' definito prendendo a riferimento quanto previsto dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, anche avuto riguardo alla natura e alla tipologia delle prestazioni professionali e delle opere beneficiarie)) .
5-bis. Il Ministro, tenuto conto dell'andamento del mercato nel settore del cinema e dell'audiovisivo, puo' adottare, nel limite delle risorse individuate con il decreto di cui all'articolo 13, comma 5, uno o piu' decreti ai sensi del comma 5 del presente articolo, anche in deroga alle percentuali previste per i crediti d'imposta di cui alla presente sezione e al limite massimo stabilito dal comma 1 del presente articolo.
5-ter. Ai soggetti incaricati della certificazione dei costi di cui al comma 5 che rilasciano certificazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro per ciascuna certificazione infedele resa.
6. Le risorse stanziate per il finanziamento dei crediti d'imposta previsti nella presente sezione, laddove inutilizzate e nell'importo definito con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono destinate al rifinanziamento del Fondo per il cinema e l'audiovisivo. A tal fine si applicano le disposizioni di cui all' articolo 24, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183 .
2. I crediti d'imposta previsti nella presente sezione non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e successive modificazioni, e sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell' articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 .
3. Ai crediti d'imposta previsti nella presente sezione non si applica il limite di utilizzo di cui all' articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 .
4. Nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile , e previa adeguata dimostrazione del riconoscimento del diritto da parte del Ministero e dell'effettivita' del diritto al credito medesimo, i crediti d'imposta sono cedibili dal beneficiario a intermediari bancari, ivi incluso l'Istituto per il credito sportivo, finanziari e assicurativi sottoposti a vigilanza prudenziale. I cessionari possono utilizzare il credito ceduto solo in compensazione dei propri debiti d'imposta o contributivi ai sensi dell' articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 e rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti amministrazioni relativi al controllo delle dichiarazioni dei redditi e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti del cedente il credito d'imposta. Il recupero dell'importo corrispondente al credito d'imposta indebitamente utilizzato e' effettuato nei confronti del soggetto beneficiario, ferma restando, in presenza di concorso nella violazione, oltre all'applicazione dell' articolo 9 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 , anche la responsabilita' in solido del cessionario. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all' articolo 122-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 . Il Ministero e l'Istituto per il credito sportivo possono stipulare convenzioni al fine di prevedere che le somme corrispondenti all'importo dei crediti eventualmente ceduti, ai sensi del presente comma, a detto Istituto siano destinate al finanziamento di progetti e iniziative nel settore della cultura, con particolare riguardo al cinema e all'audiovisivo.
5. Con uno o piu' decreti del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono stabiliti, partitamente per ciascuna delle tipologie di credito d'imposta previste nella presente sezione e nell'ambito delle percentuali ivi stabilite: eventuali limiti di importo per opera ovvero per impresa o gruppi di imprese; le aliquote da riconoscere alle varie tipologie di opere ovvero di impresa o gruppi di imprese e alle varie tipologie di sala cinematografica, nonche' le eventuali differenziazioni dell'aliquota sulla base di quanto previsto dall'articolo 12, comma 4, lettera b), e in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile; la base di commisurazione del beneficio, con la specificazione dei riferimenti temporali. Con i medesimi decreti sono altresi' disciplinate le ulteriori disposizioni applicative della presente sezione e in particolare: i requisiti, anche soggettivi, dei beneficiari, tenendo conto in particolare della loro forma giuridica e continuita' patrimoniale, delle attivita' gia' svolte e delle opere gia' realizzate e distribuite; le condizioni e la procedura per la richiesta e il riconoscimento del credito; le modalita' di certificazione dei costi; il regime delle responsabilita' dei soggetti incaricati della certificazione dei costi; le caratteristiche delle polizze assicurative che tali soggetti sono tenuti a stipulare; le modalita' atte a garantire che ciascun beneficio sia concesso nel limite massimo dell'importo complessivamente stanziato, nonche' le modalita' dei controlli e i casi di revoca e decadenza. I decreti possono altresi' prevedere, a carico dei richiedenti, il versamento in conto entrate al bilancio dello Stato di un contributo per le spese istruttorie. Le somme derivanti dal terzo periodo sono riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della cultura, di pertinenza della Direzione generale cinema e audiovisivo del medesimo Ministero. ((Con riferimento alle previsioni di cui all'articolo 15, il credito d'imposta massimo onnicomprensivo riferibile al compenso attribuito al singolo soggetto in qualita' di regista, sceneggiatore, attore e altra figura professionale indicata nei medesimi decreti, e' definito prendendo a riferimento quanto previsto dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, anche avuto riguardo alla natura e alla tipologia delle prestazioni professionali e delle opere beneficiarie)) .
5-bis. Il Ministro, tenuto conto dell'andamento del mercato nel settore del cinema e dell'audiovisivo, puo' adottare, nel limite delle risorse individuate con il decreto di cui all'articolo 13, comma 5, uno o piu' decreti ai sensi del comma 5 del presente articolo, anche in deroga alle percentuali previste per i crediti d'imposta di cui alla presente sezione e al limite massimo stabilito dal comma 1 del presente articolo.
5-ter. Ai soggetti incaricati della certificazione dei costi di cui al comma 5 che rilasciano certificazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro per ciascuna certificazione infedele resa.
6. Le risorse stanziate per il finanziamento dei crediti d'imposta previsti nella presente sezione, laddove inutilizzate e nell'importo definito con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono destinate al rifinanziamento del Fondo per il cinema e l'audiovisivo. A tal fine si applicano le disposizioni di cui all' articolo 24, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183 .