Sentenza 7 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 07/04/2025, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE II CIVILE
Composta dai Magistrati
Dott. Lorenzo Fabris Presidente
Dott. Maria Laura Morello Consigliere
Dott. Gabriele Marroni Giudice ausiliario rel.
riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di appello iscritto al n. R.G. 913/2023 avverso la sentenza n. 2071/2023 emesse dal
Tribunale di Genova, in data 09.09.2023 tra in persona Parte_1 del Ministro pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria in Genova, Viale delle Brigate Partigiane, n. 2
-APPELLANTE
Contro
in persona del suo rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Mauro Vallerga ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale “Vallerga & Partners” in Genova, Via Martin Piaggio 17/1 A-E
-APPELLATA
E contro
, in persona del Ministro pro tempore, e Controparte_2
in persona del Direttore pro tempore Controparte_3
-APPELLATI, CONTUMACI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE
Con vittoria di spese per il doppio grado del giudizio”.
Con PER L'APPELLATA
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, contrariis reiectis, previe le pronunce e declaratorie tutte del caso e rifiutato il contradditorio su qualsivoglia nuova domanda: i. in via preliminare, respingere l'appello ex adverso proposto perché inammissibile ex art. 348 bis c.p.c., per le ragioni esposte nella comparsa di costituzione e risposta in appello del 03.01.2024, confermando integralmente la sentenza n. 2071/2023 del Tribunale di Genova, pubblicata in data 09/09/2023 e notificata in data 19/09/2023, con ogni conseguenziale pronuncia;
ii. nel merito, respingere l'appello proposto dal siccome infondato in fatto ed in diritto, nonché carente di prova, Parte_1 Parte_1
per le ragioni esposte nella comparsa di costituzione e risposta in appello del 03.01.2024, confermando integralmente la sentenza n. 2071/2023 del Tribunale di Genova, pubblicata in data
09/09/2023 e notificata in data 19/09/2023, con ogni conseguenziale pronuncia;
iii. in ogni caso, con vittoria delle spese di lite e dei compensi professionali del presente grado di giudizio, con conferma della statuizione sulle spese in primo grado”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Dagli atti e dalla sentenza di primo grado si evince il seguente svolgimento del processo di primo grado.
(d'ora in avanti, per comodità redazionale, solo Parte_2
Con
) conveniva in giudizio il e l esponendo: Controparte_4 Controparte_3
- di essere proprietaria di terreni (contraddistinti al catasto del comune di Finale Ligure al foglio 31 mappali 174 e 175) che si affacciano sulla locale Baia dei Saraceni;
- che l'area sovrastante detti terreni (mappali 187 e 188) risultava essere intestata, quale demanio dello Stato, al
[...]
; che nel mese di novembre 2014 detti terreni demaniali erano stati interessati da un Controparte_2
fenomeno di dissesto che aveva causato il crollo di grandi masse rocciose sui terreni di parte attrice causando ingenti danni, anche alla ulteriormente sottostante area di rimessaggio barche, sempre di proprietà attrice;
- che gli accertamenti tecnici condotti evidenziavano, in seguito, il persistere di considerevoli elementi di pericolo, con conseguenti provvedimenti di interdizione da parte della pubblica autorità; - che si era svolto, quindi, procedimento di accertamento tecnico preventivo che aveva condotto ad accertare la sussistenza di pericolo e ad individuare le opere necessarie per la messa in sicurezza dei luoghi e i relativi costi;
- che, nonostante le diffide inviate da parte attrice, parte convenuta non aveva provveduto alla esecuzione dei lavori di messa in sicurezza e ripristino delineati nella relazione peritale depositata all'esito del procedimento di atp. Su detti presupposti, ed evidenziando la responsabilità di parte convenuta per l'accaduto, la società attrice svolgeva domanda di condanna del e della alla realizzazione Controparte_2 Controparte_3
delle opere di ripristino individuate nella ricordata relazione peritale, oltre che al risarcimento dei danni.
Il e l si costituivano in giudizio contestando Controparte_2 Controparte_3
in fatto e in diritto la domanda attrice;
in particolare - eccepivano il proprio difetto di legittimazione passiva, evidenziando che i terreni individuati quale causa dei danni erano passati in uso fin dal
2011 al con ogni correlato potere, onere e Parte_1
responsabilità; nel merito, evidenziavano il sostanziale difetto di prova in ordine alle cause del fenomeno franoso e alla riconducibilità delle stesse al soggetto che aveva la disponibilità dei terreni coinvolti. Le sopra richiamate difese inducevano parte attrice a chiamare in giudizio, con le modalità di rito, il iBACT), nei cui confronti Parte_1
estendeva le proprie domande.
Il MiBACT si costituiva in giudizio contestando la domanda attrice e concludendo per il rigetto della stessa;
in particolare esponeva: - che la pretesa azionata da parte attrice era prescritta, avendo controparte provveduto alla notifica della chiamata in causa solo il 13.12.2019 e dunque a oltre 5 anni dai fatti lesivi, genericamente posti a novembre 2015; detta chiamata era stata preceduta solo da diffida pervenuta il 14.11.2019; - che gli esiti dell'atp non erano opponibili al MiBACT, che non aveva partecipato al relativo procedimento;
- che, comunque, non vi era prova idonea in ordine alle cause del fenomeno franoso.” (cfr sentenza).
La causa veniva istruita mediante CTU e, all'esito, veniva emessa la sentenza n. 2071/2023 del 09.09.2023, con la quale il Tribunale di Genova così pronunciava: “- condanna il MiBACT, in persona del Ministro pro tempore, all'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza dei fronti di frana indicati nella relazione peritale a firma del geologo dr. alle pagine alle pag.49 e ss. Nonché Per_1 nell'allegato 11 alla relazione;
- condanna il MiBACT, in persona del Ministro pro tempore, a corrispondere a a titolo di risarcimento dei danni, Parte_2
l'importo complessivo di € 199.779,57 oltre Iva, oltre interessi legali dalla presente decisione al soddisfo;
- pone definitivamente a carico del MiBACT le spese di ctu, come liquidate in corso di giudizio;
- condanna il MiBACT a rifondere le spese di lite in favore di Parte_2
spese che - in applicazione dello scaglione di valore da € 52.000,01 a € 260.000,00
[...] del regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (D.Min. Giust. n.147/22) e applicati i valori medi - si liquidano in € 10.506,00 per spese relative al procedimento di atp e in € 14.103,00 per compensi relativi al presente giudizio, oltre rimborso spese forfettario al 15%, Iva e Cpa nella misura e con le modalità di legge;
- spese di causa compensate tra e il e l' Parte_2 CP_4 CP_3
” (cfr sentenza)
[...]
Il Tribunale, preliminarmente, dichiarava che in sede di precisazione delle conclusioni,
l'attore aveva concluso nei confronti del , piuttosto che del Mibact, per un errore materiale CP_4
chiarito in comparsa conclusionale e perché, dagli atti, risultava esplicita, e mai rinunciata,
l'estensione della domanda di risarcimento al terzo chiamato MiBACT). Rigettava anche l'eccezione di prescrizione svolta dal iBACT) in Parte_1 quanto “l'evento franoso per cui è causa si è verificato a partire dal 15.11.2014 (fatto tempestivamente allegato da parte attrice e non contestato da controparte;
si veda inoltre l'ordinanza del Comune di Finale Ligure del 27.11.2014, doc.4 di parte attrice)” (cfr sentenza) ed in atti era Con prodotta una pec inviata da in data 13.11.2019 al MiBACT che aveva interrotto il termine dei cinque anni.
Nel merito, il Tribunale osservava che era “ampiamente documentato” (cfr sentenza) che, all'epoca, la custodia del bene fosse in capo al MiBACT, in quanto i terreni oggetto della frana erano passati nell'uso e nella concreta disponibilità del medesimo a seguito di “verbale di consegna prot.
n. 2011/8954/FLI-BD del 20.11.2011)” (cfr sentenza), non rilevando il mancato aggiornamento dei dati catastali. Conseguentemente, il Tribunale riteneva esistente la responsabilità ex art. 2051 c.c. del
MiBACT, in quanto dall'attività istruttoria era emersa la prova della riconducibilità del fenomeno franoso al terreno in uso, custodia e proprietà del MiBACT. Infatti, sulla base della CTU realizzata in Atp, emergeva lo stato di pericolo dei luoghi e “che il movimento franoso in esame è stato determinato a) in percentuale stimata pari al 15% dalla intrinseca natura dei luoghi, caratterizzati da accentuata acclività e blocchi rocciosi “molto fratturati con evidenti segni di alterazione” (cfr. più estesamente a pag.24 della relazione peritale); b) per un 10% (a seguito delle osservazioni dei ctp) dalle abbondanti e concentrate precipitazioni verificatesi in occasione dell'evento franoso;
c) per il restante 75% dalla “totale assenza di manutenzione sia sui muretti a secco sia sui vecchi manufatti in loco … totale assenza di pulizia del sottobosco e totale abbandono degli ulivi … totale assenza delle opere di regimazione delle acque di precipitazione … tutto quanto sopra si osserva sulle particelle/mappali di proprietà … [mentre] l'assenza di Controparte_5 manutenzione non è stata riscontrata sui terreni di proprietà (cfr. ctu pag.25);” (cfr CP_1
sentenza), il tutto con conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. del custode. Il Tribunale, inoltre, evidenziava che nessun elemento istruttorio, neppure a livello di allegazione, era stato fornito al fine di poter ritenere sussistente una causa di esclusione della responsabilità, quale il caso fortuito e/o la forza maggiore, necessaria al fine di superare la responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c.
Pertanto, il Tribunale condannava il MiBACT, all'esecuzione dei lavori indicati nella CTU in Atp ed al risarcimento dei danni, anch'essi determinati nella CTU in Atp, oltre che al pagamento delle spese Con sia di che di causa per la soccombenza.
Con atto di citazione 19.10.2023, proponeva appello il Parte_3
sostenendo i seguenti motivi: - errore in fatto ed in diritto per aver
[...] ritenuto errore materiale l'omessa precisazione delle conclusioni sia in memoria 1 art 183 VI c. c.p.c. che nella precisazione delle conclusioni ex art. 189 c.p.c., piuttosto che una rinuncia alla domanda nei confronti del MiBACT;
- errore in fatto ed in diritto per aver ritenuto la responsabilità ex art. 2051
c.c. in capo al MiBACT sebbene il CTU avesse indicato l'impossibilità di procedere a manutenzione nel terreno per il declivio e anche altre concause, oltre alla circostanza che altri movimenti franosi
Con successivi erano stati individuati nei terreni della , senza tenerne conto neppure nella determinazione dei danni;
- errore in fatto ed in diritto per non aver ritenuto le concause accertate, se non come fattore di esclusione della responsabilità, quanto meno per la riduzione del quantum risarcitorio, anche in relazione al periodo Covid ed per la condanna ultra petitum. Chiedeva la sospensione dell'esecutività della sentenza gravata e la riforma della stessa con il rigetto della domanda e, in subordine, la riduzione del quantum, con il favore delle spese dei due gradi.
Si costituiva la con comparsa 3.1.2024, con la Controparte_1 quale, preliminarmente, eccepiva la manifesta infondatezza dell'appello, in violazione dell'art. 348bis cpc e l'acquiescenza al capo di sentenza in cui veniva rigettata l'eccezione di prescrizione. Nel merito, detta appellata contestava l'infondatezza dei motivi di appello per cui ne chiedeva il rigetto, con conferma della sentenza impugnata e con il favore delle spese del grado.
La Corte con ordinanza 14.2.2024 dava atto: “…che l'istanza di inibitoria proposta dal
con note scritte del 2/2/2024 sostitutive dell'udienza del 13/2/2024 deve essere Parte_1
dichiarata inammissibile, non essendo stata proposta alla prima udienza del 24/1/2024, come previsto dall'art. 351 c.p.c., in cui la parte appellante non è comparsa ed il procedimento è stato rinviato ex art. 348 c.p.c.” ; ciò detto veniva fissata l'udienza del 19.11.2024, tenuta in forma cartolare, con concessione dei termini per memorie conclusionali e repliche, udienza in esito alla quale la causa veniva trattenuta in decisione. Fermo quanto sopra, in via preliminare va formalmente dichiarata la contumacia del
[...]
, oltre che dell , citati quali litisconsorti processuali Controparte_2 Controparte_3
necessari e non costituitisi.
Oltre a ciò, deve essere dichiarata l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., in quanto i motivi di doglianza proposti hanno necessariamente richiesto una compiuta disamina nel merito ai fini della verifica della loro fondatezza, non sussistendo, viceversa, l'evidenza che gli stessi non avessero una ragionevole probabilità di essere accolti.
Passando, dunque, al merito del gravame, occorre rilevare che l'appello è, comunque, infondato.
Non è fondato il primo motivo sulla valutazione di un errore materiale nell'omissione delle conclusioni nei confronti del Mibact, piuttosto che una rinuncia alla domanda. Lamenta l'appellante Con che , sia in prima memoria ex art.183 c.p.c., che nel foglio di precisazione delle conclusioni, aveva concluso solo nei confronti del e dell' . CP_4 Controparte_3
Orbene, osserva la Corte che, nel caso di cui trattasi, merita di essere rammentato come a seguito delle difese degli originari Enti convenuti, l'allora parte attrice ha ottenuto di poter citare in giudizio direttamente l'attuale appellante, sì che nella chiamata di terzo effettuata dalla IAC del Parte_1
13.12.2019 così l'attore concludeva: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previe le declaratorie processuali meglio viste e ritenute, esperita l'attività istruttoria ritenuta necessaria ed opportuna: Nel merito - dichiarare tenuti e condannare il Controparte_7
in persona del e/o il , in CP_8 Controparte_9
persona del e/o l' , in persona del CP_8 Controparte_10
Direttore p.t., a dare esecuzione ai lavori di consolidamento del versante roccioso oggetto di causa, così come analiticamente descritti nel computo metrico estimativo (all. 7 a-b-c-d alla relazione del
CTU Dott. sub doc. 17) redatto dall'Ing. , in qualità di coadiutore del CTU Dott. Per_1 Per_2
in seno al giudizio di ATP rg 8269/2017; - accertare e dichiarare la responsabilità ex art. Per_1
2051 c.c. (e/o in subordine ex art. 2043 c.c. e/o a qualsivoglia diverso titolo meglio visto e ritenuto dall'Ill.mo Giudice adito) in capo al in persona del Controparte_7 CP_8
e/o al in persona del p.t. e/o
[...] Controparte_9 CP_8
all' , in persona del Direttore p.t., per i danni Controparte_10
subiti dalla Società così come illustrati nel Controparte_1
presente atto, nonché accertati in sede di ATP Rg.n. n. 8269/2017 ed accertandi nel corso del presente giudizio;
- per l'effetto di quanto sopra, condannare il in Controparte_7
persona del p.t. e/o il in persona CP_8 Controparte_9
del p.t. e/o l' , in persona del Direttore CP_8 Controparte_10 p.t., alla rifusione dei costi di ripristino delle parti private di competenza della Controparte_1
nonchè di tutti i danni patiti e patiendi in conseguenza dei fatti e delle causali di cui al presente atto
e di cui al procedimento per ATP Rg.n. n. 8269/2017 nonché di ogni relativo onere sostenuto per
l'assistenza legale e tecnica che fin da ora si indica in una somma non inferiore a complessivi €
141.042,14 (€ 130.535,74 + € 10.506,40) oltre IVA ove dovuta e/o in quello, anche diverso emergendo in corso di causa e/o meglio visto e ritenuto dall'Ill.mo Giudice adito, il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi dal giorno del dovuto al saldo.”
Orbene, a fronte di tale esplicitata volontà di condanna nei confronti di Mibact, le successive attività Con svolte nel giudizio dalla non hanno evidenziato alcun circostanza utile ad individuare una rinuncia, anche tacita, alla domanda effettuata, in modo diretto, con l'atto di chiamata del terzo, mentre l'appellante-terzo chiamato, di contro, ha pacificamente accettato il contraddittorio, entrambe le Parti svolgendo difese nel merito, rispetto alla pacifica titolarità passiva del rapporto processuale in capo al sopra indicato , poi Parte_1 Parte_1
.
[...]
La Corte, pertanto, condivide la motivazione della sentenza gravata nella parte in cui ha ravvisato un mero errore materiale nella trascrizione delle conclusioni (con “copia/incolla” di quelle originarie), Con piuttosto che una rinuncia alla domanda, in quanto dal complessivo tenore delle difese della non si evince affatto la volontà di rinunciare, neppure implicitamente, alla domanda di risarcimento nei confronti del MiBACT, evincendosi, anzi, il contrario: conforta tale decisione il fatto stesso che l'Avvocatura dello Stato abbia precisato le conclusioni di fronte al Tribunale in modo del tutto coerente al convincimento espresso, conseguente al “passaggio” del bene fra i diversi così CP_11 da chiedere, nel merito, il rigetto delle domande proposte contro l'attuale appellante. Parte_1
Passando oltre, dunque, è infondato anche il secondo motivo di appello sull'omessa valutazione dell'esclusione responsabilità del custode e/o di un concorso colposo di altri fattori.
Il motivo, nello specifico, si articola in un primo profilo, in cui l'appellante ha evidenziato che, sebbene l'origine del movimento franoso fosse stato individuato nei terreni del , altri e Parte_1
Con successivi eventi franosi si erano verificati nei terreni di , ed in un secondo profilo, con cui è stata lamentata, altresì, l'omessa valutazione: “…dell”acclività del terreno e dell'insussistenza, a fronte di un'area pacificamente insuscettibile, per la presenza di manufatti bizantini vincolati, dei necessari interventi radicali di governo della cosa”, fattori che, in tesi, avrebbero dovuto escludere e/o ridurre la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c.
Sotto il primo profilo, il CTU ha pacificamente accertato che l'origine del movimento franoso del
2014 era da individuarsi nei terreni del MiBact come precisato a pag. 23 della relazione: “…In questo allegato n. 6 si evince che lo scrivente ha indicato con linea verde il limite tra le proprietà private
(verso valle) e quelle pubbliche (verso monte di proprietà + Soprintendenza) e con linea CP_12
rossa il contorno della frana: da ciò risulta che la nicchia di distacco si è venuta a creare in parte delle particelle/mappali 187 e 188 del Foglio 31 del Catasto Terreni del Comune di Finale Ligure
(SV). Le particelle /mappali 187 e 188 sono di proprietà di + .” CP_3 CP_13
Da quanto sopra, dunque, discende che l'origine della frana del 2014 ha interessato la proprietà Con pubblica, mentre i successivi smottamenti, verificatisi anche nei terreni della , come indicato a pag. 17 dell'ATP, altro non sono che movimenti direttamente connessi e consequenziali al movimento franoso del 2014 innescatosi come sopra.
L'accertamento dell'origine della frana del 2014, che ha determinato il dissesto del terreno a valle, fino alla spiaggia, provocando anche gli smottamenti successivi, esclude un eventuale concorso dei
Con successivi movimenti franosi a valle, nel terreno di proprietà , nella causazione dei danni, neppure prospettato, sia nell'ATP, che nella CTU in corso di causa.
Di seguito si riproduce l'allegato 6, chiarificatore dell'origine del movimento franoso del 2014, che ha poi comportato i successivi movimenti di terreno a valle della proprietà pubblica (VE
) ============================================ CP_14
-====================================================================
-======================================================================
-======================================================================
-======================================================================
-======================================================================
-======================================================================
-======================================================================
-======================================================================
-======================================================================
-======================================================================
-======================================================================
-======================================================================
-======================================================================
-======================================================================
-======================================================================
-======================================== Ciò detto anche il secondo profilo del motivo di appello, sull'impossibilità del custode di procedere alle opere necessarie alla messa in sicurezza del bene pubblico, per l'acclività del terreno e per la presenza di manufatti bizantini vincolati dalla Soprintendenza, non è fondato. La Corte ritiene, infatti, che l'eventuale difficoltà nel procedere alle opere di messa in sicurezza del costone non possa prevalere sulla necessità della sicurezza delle cose e delle persone, che costituisce un obbiettivo primario rispetto ad ogni altro: in sostanza l'essere proprietario e, comunque, custode di un bene con sicure particolarità, quale quello in esame, non può costituire in sé qualsivoglia fortuito o forza maggiore dei danni conseguenti alle particolarità medesime.
Parte appellante, peraltro, neppure ha fornito qualsivoglia prova sull'impossibilità di eseguire opere di messa in sicurezza, se non considerazioni valutative, legate alla presenza di una forte pendenza del costone e un richiamo a vincoli della Soprintendenza, sì che tanto meno ha fornito prove sull'impossibilità dell'esecuzione di periodiche opere di manutenzione e pulizia. In ogni caso, merita di essere sottolineato, la valutazione dell'impossibilità di procedere alla messa in sicurezza del bene, contrasta con la relazione del CTU, il quale, al punto 4, ha individuato, descritto e quantificato nel loro costo, tutte le opere, necessarie e sufficienti alla messa in pristino ed in sicurezza del terreno, il tutto con motivazione logica e puntuale dalla quale non vi è alcun concreto motivo di discostarsi.
In termini eziologici, d'altra parte, merita di essere rammentato l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale dei giudici di legittimità, circa il concorso fra cause naturali ed “umane”, orientamento che ben si attaglia alla fattispecie, secondo cui: “In materia di rapporto di causalità nella responsabilità civile, in base ai principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p., qualora le condizioni ambientali od i fattori naturali che caratterizzano la realtà fisica sulla quale incide il comportamento imputabile dell'uomo siano sufficienti a determinare l'evento di danno indipendentemente dal comportamento medesimo, l'autore dell'azione o della omissione resta sollevato, per intero, da ogni responsabilità dell'evento, non avendo posto in essere alcun antecedente dotato in concreto di efficienza causale;
ove, invece, quelle condizioni non possano dare luogo, senza l'apporto umano, all'evento di danno, l'autore del comportamento imputabile è responsabile per intero di tutte le conseguenze da esso scaturenti secondo normalità, non potendo, in tal caso, operarsi una riduzione proporzionale in ragione della minore gravità della sua colpa, poiché una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile. Ne consegue che, a fronte di una sia pur minima incertezza sulla rilevanza di un eventuale contributo "con-causale" di un fattore naturale (quale che esso sia), non è ammesso, sul piano giuridico, affidarsi ad un ragionamento probatorio "semplificato", tale da condurre "ipso facto" ad un frazionamento delle responsabilità in via equitativa, con relativo ridimensionamento del "quantum" risarcitorio” (ex plurimis Cass., sez. 3 n. 5737 del 24/02/2023)
Ciò detto, è infondato anche il terzo motivo sulla mancata riduzione del “quantum debeatur” per il concorso di fattori naturali, per l'inattività legata al periodo del Covid nell'anno 2020 e sulla lamentata condanna ultra petitum per aver il Tribunale determinato i danni in misura superiore a quella richiesta.
La Corte rileva, in primo luogo, che non vi è motivo d'appello, con formazione del giudicato, in relazione alla determinazione delle percentuali che hanno inciso sulla frana del 2014. Le concause indicate, sia nella CTU, che nella motivazione della sentenza gravata, sono, pertanto, definitivamente accertate come segue: - per il 15% nell'intrinseca natura dei luoghi, caratterizzati da accentuata acclività e blocchi rocciosi “molto fratturati con evidenti segni di alterazione”; - per il 10% nelle abbondanti e concentrate precipitazioni verificatesi in occasione dell'evento franoso;
- per il restante
75% nella causa antropica della “totale assenza di manutenzione sia sui muretti a secco sia sui vecchi manufatti in loco … totale assenza di pulizia del sottobosco e totale abbandono degli ulivi … totale assenza delle opere di regimazione delle acque di precipitazione … tutto quanto sopra si osserva sulle particelle/mappali di proprietà … [mentre] l'assenza di manutenzione Controparte_5 non è stata riscontrata sui terreni di proprietà (cfr. ctu pag.25)” (cfr sentenza gravata). CP_1
Le cause naturali, pertanto, si sono verificate nel contesto di una situazione antropica connotata da carenza di manutenzione ed insufficienza di prevenzione. Tale causa antropica, individuata financo dal CTU in tutte le sue componenti, oggettive e soggettive, accertata, si torna a dire, con effetto di giudicato, è stata individuata nella percentuale del 75% e risulta, da sola, sufficiente a determinare l'evento dannoso, il cui nesso causale non può ritenersi affatto interrotto, sotto il profilo dell'eccezionalità, dall'intrinseca natura ed acclività del terreno o dalle abbondanti precipitazioni, così come motivato, condivisibilmente, dalla sentenza gravata, ancor più alla luce dell'orientamento giurisprudenziale già citato.
Sul tema specifico, pare, altresì, utile richiamare la sentenza Corte d'Appello Genova Sezione 2 Civile
Sentenza 22 agosto 2019 n. 1206 secondo la quale: “Tale conclusione è del tutto conforme ai principi della giurisprudenza di legittimità che, con particolare riferimento ai danni cagionati da precipitazioni atmosferiche, ha evidenziato che non possono considerarsi come eventi imprevedibili alcuni fenomeni atmosferici ormai sempre più frequenti, per cui l'eccezionalità e l'imprevedibilità delle piogge possono configurare il caso fortuito o la forza maggiore, tali da escludere la responsabilità del custode per il danno verificatosi, solo quando costituiscano una causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l'evento. Dunque, un temporale di particolare intensità, può integrare il caso fortuito se non vi siano condotte tali da configurare una corresponsabilità del custode, che invoca l'esimente (Cassazione Civile, sez. VI-3, ordinanza
28/07/2017 n. 18856). Conseguentemente, la causa scatenante, identificabile nell'alluvione, seppure di forte portata, in presenza di accertati fattori causali antropici, costituiti, come in specie, dalle condotte colpose dei proprietari o dei custodi, non può assurgere a causa sopravvenuta esimente ed autonomamente sufficiente a determinare l'evento dannoso. L'impossibilità di ritenere interrotto il nesso causale, realizzato dai fattori antropici, impedisce anche di considerare l'evento alluvione nel riparto della responsabilità per il determinarsi dei danni”.
Quanto sopra, in presenza, peraltro, dell'evidente sproporzione della percentuale di responsabilità della causa antropica, rispetto a quelle naturali, conforta nel ritenere corretta la decisione del primo
Giudice, anche in termini di “quantum”, con conseguente esclusione, altresì, di una riduzione del risarcimento, nel caso di specie del tutto ingiustificata.
Con In merito, va detto, è infondata anche la richiesta di riduzione del quantum dei danni, subiti da , in relazione al periodo Covid nell'anno 2020, doglianza formulata al limite di un'inammissibile genericità. A riguardo, comunque, anche prescindendo dalla notoria circostanza che l'attività di rimessaggio si esplica in tutto l'anno, mentre solo l'attività di utilizzo dei natanti si intensifica nei mesi da giugno a settembre, con gli effetti del tutto relativi del periodo di isolamento COVID dal
9.3.2020 al 18.5.2020, merita di essere, comunque, sottolineato che il CTU ha espressamente indicato, fra i fattori di quantificazione del danno, anche la minor attività conseguente al suddetto periodo. Al punto 3 della CTU, infatti, l'Ing. nella quantificazione del danno da mancato guadagno per Per_1
“forzata inattività di alaggio, varo e rimessaggio d'imbarcazione da diporto per gli anni 2015-2022”, dopo aver determinato una percentuale di incremento del 4% annuale, ha espressamente tenuto conto del periodo COVID, avendo escluso di “incrementare per gli anni 2020-2021 tale percentuale per le problematiche e molto verosimilmente mancati incrementi dovuti a contagio COVID 19” (pag. 54 relazione). Di tale circostanza non vi è alcun richiamo nel motivo proposto, il che assorbe financo il senso e l'obiettivo della doglianza, per come proposta.
Ciò detto è infondato anche il motivo sulla pronuncia ultra petitum, per aver quantificato il danno in Con misura superiore a quanto richiesto dalla , atteso che l'appellante pare non aver tenuto conto delle conclusioni effettivamente svolte dall'originaria parte attrice sul punto. Rileva, infatti, la Corte come le conclusioni di quest'ultima fossero “aperte” alla eventuale diversa valutazione del Giudice a seguito dell'espletanda istruttoria, nel senso dell'apertura alle emergenze dell'istruttoria in corso di causa, rispetto all'effettiva quantificazione dei danni. A tal riguardo, d'altra parte, le conclusioni di Con
, nella chiamata di terzo 13.12.2019, erano tese ad ottenere la condanna del ristoro “…di tutti i danni patiti e patiendi in conseguenza dei fatti e delle causali di cui al presente atto e di cui al procedimento per ATP Rg.n. n. 8269/2017, nonché di ogni relativo onere sostenuto per l'assistenza legale e tecnica che fin da ora si indica in una somma non inferiore a complessivi € 141.042,14 (€
130.535,74 + € 10.506,40) oltre IVA ove dovuta e/o in quello, anche diverso emergendo in corso di causa e/o meglio visto e ritenuto dall'Ill.mo Giudice adito, il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi dal giorno del dovuto al saldo.” Trattasi di conclusioni aperte alle verifica dell'istruttoria, che, in questo caso, ha accertato un danno superiore a quello inizialmente ipotizzato, con conseguente legittimità della condanna alla somma superiore accertata in Giudizio dal Tribunale, condanna conforme alle indicazioni del CTU ed alle conclusioni precisate alla fine del processo (errore materiale a parte di cui al primo motivo di appello, errore già oggetto di trattazione da parte di questa
A.G.).
Essendo esauriti i motivi di appello, la Corte non può che rigettare in toto il gravame e confermare integralmente la sentenza impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i valori minimi, tenuto conto della semplicità della soluzione della controversia, valutata, peraltro, la trattazione svoltasi, anche rispetto all'istanza di sospensiva, il tutto con condanna dell'appellante alla refusione delle spese dell'appellato, spese che vengono liquidate, sulla base del D.M. 55/2014 e del valore indicato dalla parte appellante (52.001/260.000€), in complessivi € 7.160, oltre al 15% ex art.2 citato DM, CPA ed
IVA come per legge.
Occorre, infine, dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR
30.05.2002 n.115, introdotto dall'art.1 comma 17 della Legge 24.12.12 n.228, circa il pagamento del doppio contributo unificato, in relazione al totale rigetto del gravame, fermo restando, trattandosi di appellante amministrazione dello Stato, quanto affermato dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite sentenza n. 9938 dell'8 maggio 2014 secondo cui: “è principio generale dell'assetto tributario che lo Stato e le altre Amministrazioni parificate non sono tenute a versare imposte e tasse che gravano sul processo per la evidente ragione che lo Stato verrebbe ad essere al tempo stesso debitore e creditore di se stesso con la conseguenza che l'obbligo non sorge”.
PQM
La Corte d'Appello
definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. R.G. 913/2023 avverso la sentenza n.
2071/2023 emesse dal Tribunale di Genova, in data 7-09.09.2023 così decide:
DICHIARA LA CONTUMACIA del , oltre che dell' Controparte_2 [...]
. Controparte_15
RIGETTA l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
CONDANNA l'appellante alla refusione delle spese in favore dell'appellata Parte_1 che liquida in € 7.160,00 per compensi, oltre Controparte_1
a spese generali ex art.2 DM 55/14, CPA ed IVA se dovuti, come per legge;
DA' ATTO che ricorrono in capo all'appellante il presupposti di cui all' art.13, comma 1 quater,
DPR 115/02, per il pagamento del doppio contributo unificato, ove esigibile.
Genova, lì 21 marzo 2025
Il Giudice Aus. Est. Il Presidente
Dott. Gabriele Marroni Dott. Lorenzo Fabris