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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 12/04/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE – LAVORO – PREVIDENZA E ASSISTENZA in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa
Consuelo Mighela, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al N. R.L.P.A. 293/2023 promossa da:
nata a [...] il [...], c.f. , ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], in proprio nonché sua qualità di legale rappresentante della
partita iva con sede in Oristano, rappresentate e Controparte_1 P.IVA_1 difese dall'Avv. Luca Casula, giusta procura speciale alle liti in atti,
- ricorrente -
contro
c.f. Controparte_2
, con sede centrale in Roma, Via Ciro il Grande 21, in persona del legale P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Nivola, per procura generale alle liti a rogito Notaio di Roma del 22 marzo 2024, Rep. n. Persona_1
37875/7313, ed elettivamente domiciliato in Oristano, nella Via D. Petri, Torre A, presso l'Ufficio Legale della Sede provinciale dell' , CP_2
- resistente -
Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione (omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali).
La causa viene decisa mediante sentenza contestualmente motivata, all'esito della discussione sulle seguenti:
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte ricorrente: “Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: dichiarare la cessazione della materia del contendere, con spese compensate”.
1 Nell'interesse di parte resistente: “Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: - dichiarare la cessazione della materia del contendere e compensare le spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 11.04.2023, notificato nei termini di legge,
[...]
in proprio nonché nella sua qualità di legale rappresentante della Società Parte_1 [...]
ha proposto opposizione opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione emessa Controparte_1
dall' – sede di Oristano n. OI - 001537553, notificata il 13.03.2023, con cui le era stato CP_2
ingiunto il pagamento della complessiva somma di euro 10.000,00, oltre ad euro 6,60 di spese,
a titolo di sanzione amministrativa, ex art. 2, comma 1-bis, del d.l. n. 463/1983, convertito dalla legge n. 638/1983, per le violazioni accertate in riferimento all'annualità 2017, sulla base degli atti di accertamento ivi richiamati prot. 9500.27.11.2018.0098258 e prot. 9500.27.11.2018.
0097259.
La parte ricorrente ha lamentato l'illegittimità dell'ordinanza oggetto di opposizione:
a) per violazione del termine di novanta giorni previsto dall'art. 14 della legge n. 689 del
1981, in quanto l'atto di accertamento risultava notificato nel dicembre 2018, oltre un anno dopo l'asserita violazione, relativa al mancato versamento delle ritenute relativo al mese di giugno 2017;
b) per violazione del principio del giusto procedimento e del diritto di difesa, in quanto era stata irrogata una sanzione nel 2023, a fronte di una presunta violazione risalente al 2017, senza che fosse stata evidenziata alcuna ragione di impedimento atta a giustificare una così lunga durata del procedimento amministrativo;
c) la sanzione irrogata era illegittima per violazione del criterio di proporzionalità rispetto all'entità della violazione contestata e avrebbe dovuto essere disapplicata, conformemente a quanto stabilito nella sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea resa in data
8.3.2022 nella causa C-2025/20;
d) era maturata la prescrizione del diritto a riscuotere le somme, ex art. 28 della legge n.
689/81, stante il decorso del termine di cinque anni dal giorno in cui sarebbe stata commessa la violazione.
La parte opponente ha pertanto concluso domandando l'annullamento del provvedimento opposto.
2. L' si è costituito in giudizio con memoria difensiva depositata il 9.02.2024, CP_2
2 domandando, nel merito, il rigetto del ricorso e sostenendo la correttezza dell'operato dell' , che aveva proceduto a irrogare la sanzione amministrativa prevista dalla normativa CP_2 in vigore ratione temporis per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti.
Nella specie, in data 10.01.2019 l' provvedeva a notificare alla ricorrente in proprio CP_2
e quale legale rappresentante della società Tatty Energy a r.l.s., l'atto di accertamento Prot.
.9500.27/11/2018.0098258 per le omissioni inerenti l'anno 2017 nonché l'atto di CP_2
accertamento .9500.21/08/2019.0068538 per le omissioni anno 2018; ciò nonostante, la CP_2
controparte non aveva provveduto al versamento delle ritenute entro il termine perentorio di tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento, né al pagamento della sanzione in misura ridotta.
In difetto di regolarizzazione nei termini di legge, l' aveva quindi provveduto a CP_2
emettere l'ordinanza qui opposta.
Quanto al richiamo ai termini di cui alla legge n. 689/1981, il termine previsto dall'art. 14 non era applicabile alla disciplina sanzionatoria in esame, introdotta da una norma speciale, espressamente dettata per la fattispecie specifica e che, dunque, era destinata a prevalere sulla disposizione di carattere generale invocata dalla controparte. In ogni caso, tale termine non aveva natura perentoria e avrebbe dovuto iniziare a decorrere solamente dal momento in cui l' aveva completato l'iter accertativo, che si articolava in diversi passaggi di verifica CP_2
necessari, eseguibili solo a partire dalla completa disponibilità di tutti i dati da analizzare, con la ricezione (o l'omessa spedizione) dell'ultimo flusso Uniemens del mese di novembre dell'anno solare di riferimento (che perveniva all' entro il 31 dicembre dell'anno in CP_2 esame), per cui solo da tale data gli organismi centrali dell'ente potevano avviare una prima lavorazione massiva dei dati dell'anno solare in esame, a conclusione della quale erano formate le liste di lavorazione degli illeciti, poi trasmesse alle strutture territoriali dell' per CP_2
l'ulteriore analisi individualizzata delle singole posizioni.
Ad ogni modo, in seguito all'entrata in vigore del D.L. 4 maggio 2023, n. 48, alla luce dello ius superveniens, l' aveva proceduto alla rideterminazione della sanzione. CP_2
Alla luce di siffatta emananda rideterminazione, sarebbe stato opportuno un rinvio per consentire al ricorrente la valutazione circa l'opportunità di provvedere al pagamento, onde addivenire alla cessazione della materia del contendere.
3. Per consentire al ricorrente di provvedere al pagamento della sanzione nell'importo rideterminato dall' è stato disposto un rinvio all'11.04.2025, disponendo che l'udienza CP_2
3 venisse sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 - ter c.p.c., assegnando alle parti termine fino alle ore 9:30 dello stesso giorno per il deposito, in via telematica, delle note scritte d'udienza, contenenti le sole istanze e conclusioni formulate dalle parti.
§§§
4. Occorre rilevare che, secondo quanto emerge per tabulas dalla documentazione depositata il 23.01.2025, in pari data è stato effettuato il pagamento dell'importo della sanzione nell'importo rideterminato dall' sulla base del D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito con CP_2 modificazioni dalla L. 3 luglio 2023, n. 85, che, all'art. 23, ha disposto una modifica dell'art. 2, comma 1-bis, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 1983, n. 638, nel senso che le parole: “da euro 10.000 a euro 50.000” sono state sostituite dalle parole: “da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso…”.
Difatti, è stata prodotta la ricevuta del pagamento dell'importo di €. 162,60, di cui €. 156,00
a titolo di sanzione rettificata ed euro 6,60 per spese di notifica.
Deve, pertanto, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, stante la sostanziale rinuncia da parte dell'opponente alla domanda di annullamento, a fronte della quale anche l' resistente non ha più alcun interesse a che il Tribunale prenda posizione sulla CP_2
medesima domanda.
D'altronde, entrambe le parti hanno congiuntamente concluso affinché il Tribunale pronunci una sentenza di cessazione della materia del contendere.
5. Deve disporsi la compensazione delle spese del giudizio, come richiesto concordemente dalle parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, visto l'art. 442 c.p.c., così dispone:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Oristano, il 12/04/2025
La Giudice
Consuelo Mighela
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