Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 04/06/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LANUSEI
Il Collegio, composto dai signori magistrati
Dott. Nicola Caschili Presidente
Dott.ssa Giada Rutili Giudice relatore
Dott.ssa Giulia Aresu Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 110 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024 tra
CF nato a [...] il [...], residente ad Parte_1 C.F._1
Arzana in via Goito n.16
e
, CF , nata a [...] il [...], residente Parte_2 C.F._2
ad Arzana in via Luigi Cadorna n.3
entrambi elettivamente domiciliati in Cagliari, presso lo studio e la persona dell'Avv.
Giacomo Stochino, che li rappresenta e difende congiuntamente all'Avv. Stefania Perra in virtù di procura in atti;
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lanusei.
Oggetto della causa: separazione dei coniugi– materia famiglia.
Conclusioni congiunte come da ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Arzana in data 5.09.2015, trascritto nel registro degli atti del medesimo Comune al n. 2, Parte 2, Serie A, Anno 2015 (estratto del matrimonio prodotto), optando per il regime di separazione dei beni;
- dall'unione è nato (il 1.04.2017); Per_1
- i coniugi sono economicamente autonomi ed indipendenti.
In seguito a ricorso per separazione proposto congiuntamente dal sig. e dalla sig.ra Pt_1
all'udienza presidenziale, tenutasi a trattazione scritta, hanno confermato le condizioni Pt_2
del seguente tenore:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, ciascuno libero di fissare la propria dimora, dando tempestiva comunicazione degli eventuali cambiamenti all'altro coniuge;
2) il figlio minore verrà affidato congiuntamente a entrambi i genitori, i quali Per_1
eserciteranno entrambi la potestà genitoriale, adottando sempre consensualmente le decisioni di maggior interesse per il figlio, concordando le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative e ricreative e ciascuno di essi eserciterà la potestà separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé;
3) ogni genitore, nell'ambito delle proprie possibilità, dovrà cooperare per una politica unitaria di educazione e istruzione del figlio, per la prosecuzione di efficaci e validi rapporti con entrambi i genitori, nonché per il positivo accreditamento dell'immagine dei genitori stessi e dei rispettivi familiari presso il minore;
4) il figlio avrà la residenza presso il domicilio della madre sito in Arzana, via Cadorna 3;
5) i coniugi optano per la collocazione paritaria del minore, con la previsione di tempi paritetici di permanenza con i genitori, di guisa che ciascun genitore potrà vedere il figlio quando vorrà previo avviso all'altro coniuge;
6) in caso di disaccordo: - il padre terrà il figlio con sé, comunque, il lunedì e il venerdì, giorni nei quali prenderà il bambino all'uscita di scuola alle ore 16.30, lo porterà a fare sport (calcio) e lo terrà con sé fino al mattino successivo, allorquando lo accompagnerà a scuola;
- i fine settimana saranno alternati fra i genitori;
- nelle festività, il figlio trascorrerà le vacanze natalizie con ciascun genitore per almeno cinque giorni anche non consecutivi comprendenti ad anni alterni la vigilia di Natale o il giorno di Natale e la vigilia o il giorno di Capodanno e trascorrerà le vacanze pasquali con ciascun genitore per almeno tre giorni anche non consecutivi comprendenti ad anni alterni o il giorno di Pasqua o il giorno di Pasquetta;
per le vacanze estive trascorrerà con ciascun genitore un periodo di almeno 7 giorni consecutivi, da stabilirsi sempre secondo le esigenze dei coniugi con congruo preavviso;
7) i coniugi provvederanno ciascuno in via diretta al mantenimento del bambino e pattuiscono che l'Assegno Unico verrà percepito interamente dalla sig.ra Pt_2
8) i coniugi concorreranno in misura eguale (al 50%) al pagamento delle spese scolastiche, extrascolastiche, a quelle relative allo svolgimento di attività ricreative e quelle mediche e/o specialistiche non mutuabili del figlio, quali spese dentistiche e/o oculistiche, e a tutte le altre spese straordinarie che dovranno essere adeguatamente documentate e previamente concordate, salva l'urgenza.
Tanto premesso, la domanda di separazione, attesa la pacifica intollerabilità della convivenza ed il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, deve essere senz'altro accolta.
Preso atto del parere favorevole espresso dal PM, le condizioni di separazione come sopra riportate, devono ritenersi non in contrasto con disposizioni di legge inderogabili e conformi all'interesse del figlio.
Le condizioni di separazione di cui sopra devono pertanto essere omologate.
PQM
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando: - pronuncia la separazione fra e come sopra Parte_1 Parte_2
identificati, i quali contraevano matrimonio in Arzana in data 5.09.2015, trascritto nel registro degli atti del medesimo Comune al n. 2, Parte 2, Serie A, Anno 2015;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Arzana le conseguenti annotazioni di legge a margine del citato atto;
- omologa le condizioni di separazione sopra riportate;
Così deciso in Lanusei, nella Camera di Consiglio del 15 aprile 2025.
Il Giudice relatore
Dott.ssa Giada Rutili
Il Presidente
Dott. Nicola Caschili