Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 30/01/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n.1172/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE
SEZIONE III
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Rossella Atzeni - Presidente
Dott. Marcello Castiglione - Consigliere
Dott. Franco Davini - Consigliere relatore/istruttore ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa con oggetto: pagamento indennità
Fra:
Parte_1
con sede in Bari ,nella persona del
[...]
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
Stefano Salvato, presso il cui indirizzo pec
è elettivamente domiciliata, come Email_1
da mandato in atti
- Appellante -
-
contro
-
con sede in Genova, nella persona de legale CP_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Marco
Galletto, presso il cui studio sito in Udine, Piazza Garibaldi n.
4 è elettivamente domiciliata, come da mandato in atti
-Appellata -
1
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa ed in riforma della sentenza impugnata:
In via principale, raccertata e dichiarata l'infondatezza delle rivendicazioni della revocare e porre nel nulla, CP_1
nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo opposto R.G. n. 1232/2023 emesso dal Tribunale di Genova;
Sempre in via principale, rigettare la domanda riconvenzionale formulata da con la comparsa di costituzione e risposta CP_1
perché infondata e, comunque, perché inammissibile e/o improponibile;
In via di estremo subordine, detrarre dalla somma ingiunta quanto trattenuto dalla al Sig. a titolo di CP_1 Controparte_2
penale.
In ogni caso, condannare alla restituzione in favore CP_1
Part di degli importi che la medesima nelle more corrisponderà alla in esecuzione della sentenza di primo grado. CP_1
In ogni caso, con il favore delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria:
Si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate nel giudizio di primo grado con memoria ex art. 183 bis c.p.c. e ribadite nella narrativa del presente atto di appello e precisamente si chiede ammettersi l'interrogatorio formale del legale rappresentante p.t. della nonché prova per testi sui CP_1
capitoli di prova da n. 1) a n. 11) del presente atto di appello
(pagg. 32, 33, 34 dell'atto di appello) con i testimoni ivi indicati.”
2 Per l'appellato:
“ Nel merito: rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti da Parte_3
confermando integralmente la sentenza n.
[...]
2979/2023, resa dal Tribunale di Genova in data 29.11.2023 e depositata il 30.11.2023, oggetto di gravame nel presente procedimento. Con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio.”
IN FATTO E DIRITTO
1. otteneva dal Tribunale di Genova un decreto CP_1
ingiuntivo dell'importo di Euro 15.216,57 nei confronti di
[...]
Parte_1
.
[...]
La richiesta era fondata sul disposto degli art. 1 e 2 del D.M. del
30.11.2012 emesso dal Ministero delle Infrastrutture in quanto dopo essere stato formato dall' il macchinista CP_1 CP_2
era passato prima del trascorrere di quattro anni a lavorare
[...]
per le e servizi automobilistici Parte_1 [...]
. Parte_1
La citata normativa prevedeva in questo caso un ragionevole indennizzo da parte del nuovo datore di lavoro a favore del precedente datore di lavoro che aveva formato il lavoratore e non aveva ancora del tutto “ammortizzato” la spesa sostenuta.
2. Parte_1
proponeva opposizione al decreto
[...]
ingiuntivo.
L'opponente osservava che :
3 -nessuna indennità era dovuta in quanto nessun vantaggio aveva tratto l'opponente dalla precedente formazione, avendo dovuto addestrare ex novo il ai mezzi ferroviari ed alle infrastrutture in uso CP_2
presso di lei;
-il criterio utilizzato nel calcolo non risultava e quindi in ogni caso il credito non era liquido;
-si doveva in ogni caso detrarre dal danno l'importo di 3.500,00,
ossia la penale versata dal a proprio per CP_2 CP_1
l'istruzione impartita.
Si costituiva la domandano in via riconvenzionale anche CP_1
che nel liquidare l'indennizzo a lei spettante si tenesse conto di due qualificazioni ulteriori ottenute del CP_2
3.Il Tribunale di Genova con sentenza n. 2979 del 30 novembre 2023 respingeva l'opposizione.
Il Tribunale ritenuta la propria competenza territoriale, aderiva all'impostazione giuridica data dal Tribunale di Roma in una sua sentenza in data 6 dicembre 2021 richiamando la stessa.
Pertanto :
-la disciplina dell'indennità riguardava sia il trasporto merci sia il traporto di passeggeri non distinguendo l'articolo 1 del decreto ministeriale fra le due attività;
-poiché c'era una presunzione ex lege che vi fosse stato un vantaggio nell'assumere un macchinista già formato le prove dedotte dall'opponente erano irrilevanti;
-era irrilevante se il macchinista aveva versato una penale all' e tale somma non andava decurtata dal rimborso CP_1
dovuto;
4 -era accoglibile la domanda riconvenzionale formulata dall'opposta e condannava l'opponente a corrisponde l'importo di Euro 4.057,76
euro.
4. Parte_1 [...]
proponeva appello contro la sentenza. Parte_1
Ad avviso dell'appellante la normativa non riconosceva un diritto incondizionato all'indennizzo ma subordinava lo stesso a, da un lato ,la formazione da parte del precedente datore di lavoro ,
dall'altro all'utilizzo con le stesse funzioni del dipendente da parte del nuovo datore di lavoro.
La formazione non poteva essere ritenuta un qualche cosa di indistinto ma esistevano separate licenze per le diverse macchine e le diverse infrastrutture.
Tanto è vero che il D.Lgs. n. 247/2010 specificava che:
“
1. La formazione dei macchinisti comprende una parte relativa alla
licenza, che riguarda le conoscenze professionali generali di cui all'allegato V, e una parte relativa al certificato, che riguarda le conoscenze professionali specifiche di cui agli allegati VI e
VII”.
Era poi necessario che vi fosse un indebito vantaggio.
Nel caso concreto l'appellante aveva utilizzato il per Pt_4
tratte e su macchine diverse da quelle per cui era stato addestrato,
aveva dovuto riaddestrarlo e pertanto nulla era dovuto.
Lo svolgimento della nuova attività addestrativa era dimostrata dai seguenti titoli:
-Verbali di esame dell'11.06.20119, del 12.062019 e del 13.06.2019
Scuola Professionale DTP di Bari )
-Verbale di esame teorico del 13.06.2019
5 -Verbale di esame del 2.10.2019 per il rilascio del certificato complementare B1
-Certificato del 23.10.2019 di avvenuta formazione teorica e pratica
-Verbali di esame pratico e teorico del 9.01.2020 e 10.01.2020
-Certificato di avvenuta formazione TA024D002001-2019 .
-Certificato di valutazione del tirocinio del 10.02.2020 (cfr. doc.
Part 12 del fascicolo di primo grado )
Facendo un confronto fra le qualificazioni del in relazione Pt_4
alle varie imprese emergevano queste diversità.
I certificati complementari armonizzati (CCA) conseguiti dal Sig.
presso l'appellante riportavano: Controparte_2
-sotto la voce “materiale rotabile che il macchinista è abilitato a
condurre” tipologie di veicoli contraddistinte con le sigle FIAT Aln
668 serie 1000, FIAT Aln 668 serie 1900, FIAT Aln 668 serie 3000,
complesso ATR 220 PESA e ETR 322 NEWAG ossia veicoli destinati al trasporto passeggeri;
-sotto la voce “infrastruttura su cui il macchinista è abilitato a
condurre” le seguenti tratte dislocate nel Sud Italia: Bari –
Taranto; Controparte_3 Controparte_4 CP_5
;
[...] Controparte_6 Controparte_7 CP_8
;
[...] Controparte_9
I certificati complementari armonizzati (CCA) conseguiti dal Sig.
presso la riportavano: Controparte_2 CP_1
-sotto la voce “materiale rotabile che il macchinista è abilitato a
condurre” tipologie di veicoli a trazione elettrica identificati con la sigla E 189, E 190, E 191, E 193 e destinati al trasporto di merci di cui alla categoria B2;
-sotto la voce “infrastruttura su cui il macchinista è abilitato a
condurre” le seguenti tratte collocate nel Nord Italia: Vicenza -
6 Verona – Poggio Rusco – B.vo Calderara, Bergamo – Treviglio Ovest,
Arezzo – Firenze Castello, Fidenza – Basiliano, Castelfranco Veneto
–Vicenza, Castelmaggiore – Bologna Interporto, Lecco Maggianico –
Chiasso Sm., Controparte_10 CP_11
, , Controparte_12 Controparte_13
Controparte_14 CP_15 CP_16
, CHIASSO, Lecco Maggianico, Impianti semplici - Categoria B,
[...]
Impianti semplici – Categoria A
La precedente attività formativa era pertanto del tutto irrilevante e l'appellante non aveva tratto alcun indebito vantaggio.
Criticabile appariva la ricostruzione normativa fatta dal Tribunale
di Roma richiamata dal Tribunale di Genova.
L'appellante sottolineava che una impresa operante nel settore dei trasporti ferroviari doveva necessariamente fare formazione.
Mancava poi qualsiasi prova degli oneri economici sostenuti dall' . CP_1
L'art. 21 del D.Lgs. n. 247/2010, rubricato “Costi della formazione”,
al comma 1 prevedeva l'obbligo di corresponsione degli indennizzi per cui è causa in favore delle imprese che abbiano effettuato
“investimenti per la formazione di un macchinista”, evidenziando,
altresì, come tali investimenti nella formazione, per poter essere indennizzati, debbono esser stati effettivamente “sostenuti”
dall'impresa ferroviaria o dal gestore di provenienza.
Presso l' il era stato adibito al trasporto CP_1 CP_2
merci mentre presso l'appellante era stato adibito al solo trasporto passeggeri.
Come secondo motivo di appello a giudizio dell'appellate aveva errato il Tribunale a non diminuire l'importo riconosciuto con la penale di 3500,00 Euro.
7 Infatti il “Patto di stabilità”, inserito nella lettera di assunzione ed accettata dal lavoratore, prevedeva che “Tenuto conto che l'attività di addestramento e di formazione svolta a favore del dipendente rappresenta un costo rilevante per la Società, ove il rapporto di lavoro dovesse cessare prima dell'11/1/2020 per dimissioni del dipendente, salvo che le stesse siano sorrette da giusta causa (art. 2119 c.c.) o dipendano da impossibilità della prestazione(artt. 1463 e 1464 c.c.), il dipendente, fermo l'obbligo ex art. 2118 c.c. relativo al preavviso, si obbliga a corrispondere a titolo di penale (art. 1382 e s. c.c.), una somma crescente rapportata alla progressiva formazione erogata e alle abilitazioni conseguentemente acquisite”
Poiché il pregiudizio era lo stesso non si poteva non dedurre l'indennizzo ricevuto.
La stessa direttiva comunitaria 2007/59/CE ammetteva possibili diverse fonti del risarcimento per tutelare la formazione.
Terzo motivo di appello.
La domanda riconvenzionale era inammissibile in quanto nulla vi era nell'opposizione promossa dall'appellante che la giustificasse.
Anche se l'appellante era a conoscenza della giurisprudenza di
Cassazione più recente Cassazione sentenza n. 9633 del 2022) riteneva preferibile la giurisprudenza più restrittiva del passato.
Quarto motivo di appello.
Aveva errato il Tribunale a non ammettere le prove dedotte dall'appellante in primo grado.
5.Si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello e CP_1
la conferma della sentenza di primo grado.
8 L'appellata richiamava la considerazione del Tribunale di Roma per cui il nuovo datore di lavoro traeva sempre vantaggio dalla precedente formazione.
“la formazione costituisce di per sé un valore aggiunto per l'impresa che utilizza il macchinista, sia per la possibilità di impiegarlo alla guida di veicoli e per le tratte per le quali è stato abilitato
sia perché venendo in rilievo corsi di formazione relativi alla
medesima materia, la partecipazione ad un corso, con rilascio del
relativo certificato, migliora, in generale, le abilità
professionali del macchinista, che è così nelle condizioni di
partecipare ad altri corsi di formazione relativi ad altri veicoli
o ad altre tratte, in modo più proficuo, e che, in ragione del
bagaglio conoscitivo acquisito, in forza della pregressa formazione
professionale, vede migliorare le proprie abilità generalmente
considerate; il nuovo datore di lavoro trae, quindi, sempre vantaggio da detta formazione, così come il precedente datore di lavoro subisce un depauperamento per non aver potuto trarre vantaggio
dall'investimento effettuato.”
Il fatto che il vantaggio fosse indebito derivava dal fatto oggettivo che il nuovo datore di lavoro non aveva partecipato alla formazione.
Il Tribunale di Genova correttamente aveva precisato che non vi era distinzione fra servizio passeggeri e servizio merci in quanto:
-l'art. 4 del D.lgs. n. 247/2010, faceva riferimento sia al trasporto merci che a quello passeggeri.
- l'art. 1 del D.m. n. 6403 del 31/11/2012, non distingueva tra i due settori.
Parte appellante in primo grado non aveva mai contestato che l' CP_1
avesse formato a sue spese il e la cosa è pacifica
[...] CP_2
in causa ex art. 115 c.p.c.
9 Circa l'indennità ricevuta l'appellante ricordava che la clausola penale aveva il seguente contenuto:
“Patto di stabilità” (cfr. doc. 3 primo grado, pag. 2): “Tenuto conto che l'attività di addestramento e di formazione svolta a favore del
dipendente rappresenta un costo rilevante per la Società, ove il
rapporto di lavoro dovesse cessare prima dell'11/1/2020 per dimissioni del dipendente, salvo che le stesse siano sorrette da
giusta causa (art. 2119 c.c.) o dipendano da impossibilità della
prestazione (artt. 1463 e 1464 c.c.), il dipendente, fermo l'obbligo
ex art. 2118 c.c. relativo al preavviso, si obbliga a corrispondere
a titolo di penale (art. 1382 e s. c.c.), una somma crescente rapportata alla progressiva formazione erogata e alle abilitazioni
conseguentemente acquisite” e che l'indennizzo per il caso che il recedesse dal rapporto di lavoro nel corso del secondo CP_2
anno era di 3500,00 €.
La penale rappresentava un qualcosa di ulteriore e diverso rispetto all'indennità per la formazione di cui al D.M. del 30.11.2012, sicché
non era detraibile dall'importo dovuto.
La domanda riconvenzionale era stata proposta da in CP_1
quanto, per un mero errore materiale, la società aveva omesso di inserire nella fattura azionata in via monitoria l'indennità ex D.M.
del 30.11.2012 dovuta per ulteriori 2 veicoli. Infatti, il CP_2
aveva ricevuto da la formazione per 4 veicoli, ma 2 erano rimasti esclusi dalla fattura oggetto di ricorso per decreto ingiuntivo.
Il motivo di appello sul punto era infondato e basato su un orientamento giurisprudenziale superato da anni.
Infine la mancata assunzione delle prove era una corretta conseguenza della sopra indicata impostazione giuridica.
10 6.Dopo che le parti avevano precisato le conclusioni, depositato le comparse conclusionali e le repliche, la causa era rimessa al collegio all'udienza del 16 gennaio 2025 e successivamente decisa in camera di consiglio.
7.Il primo motivo di appello è infondato.
E' pacifico in causa e non oggetto di contestazione che il macchinista era stato assunto da e vi Controparte_2 CP_1
ricevette la formazione sia in relazione ad alcuni veicoli ferroviari sia in relazione ad alcune tratte da percorrere.
Lo stesso si dimise in data 9 marzo 2019 ed andò a lavorare presso l'appellante dopo poco più di un anno dalla assunzione..
Parte appellante propone nel suo appello una ricostruzione della normativa per cui il primo datore di lavoro dovrebbe:
-documentare i costi della formazione,
-provare concretamente che della formazione data avrebbe tratto vantaggio il secondo datore di lavoro in relazione alle macchine utilizzate ed alle tratte da percorrere, vantaggio a suo dire che vi sarebbe solo in caso di identità delle tratte e delle macchine.
Questa ricostruzione si scontra però con la normativa che è volta invece a semplificare la prova con una serie di presunzioni ex lege e ad standardizzare la liquidazione.
Il Decreto ministeriale del 30/11/2012 prevede infatti all'articolo
1:
“1. Al fine di evitare che gli investimenti per la formazione di un
macchinista addetto alla conduzione di locomotori e treni, sostenuti
da un'impresa ferroviaria o da un gestore dell'infrastruttura,
vadano indebitamente a vantaggio di un'altra impresa ferroviaria o
gestore dell'infrastruttura, in mancanza di specifici accordi
11 integrativi tra il personale macchinista e l'impresa ferroviaria o
il gestore dell'infrastruttura, previsto un ragionevole indennizzo
al datore di lavoro qualora, nei quattro anni successivi alla
formazione ricevuta, ricorrano entrambe le seguenti condizioni:
a) il macchinista decida di lasciare volontariamente l'impresa o il
gestore dell'infrastruttura che ha sostenuto gli oneri della
formazione;
b) il macchinista venga utilizzato come tale da un'altra impresa
ferroviaria o gestore di infrastruttura.”
Come si vede la norma prevede le seguenti presunzioni ex lege:
-che i costi della formazione si ammortizzino in quattro anni;
-che nel caso in cui prima dei quattro anni il macchinista lasci volontariamente il primo datore di lavoro e sia assunto da un secondo datore di lavoro da una parte il primo datore di lavoro riceva un danno ed il secondo datore di lavoro ottenga un vantaggio.
Né nel testo del decreto vi sono margini per ritenere che ci sia un onere probatorio suppletivo o che sia possibile dare la prova contraria alla presunzione.
Il senso della norma infatti è quello di promuovere gli investimenti nella formazione ed evitare che questa non sia data o data in modo inadeguato per il rischio di avere fatto un investimento di cui altri raccolgono almeno parzialmente i frutti.
E' ovvio che la norma sarebbe vanificata se il primo datore di lavoro fosse costretto ad una difficilissima prova dettagliata dei tempi di ammortamento dei costi di formazione, dei costi sostenuti,
dell'utilità tratta e del vantaggio (le cui modalità di calcolo in assenza della determinazione forfetaria ex lege sarebbe molto problematica ) fruito dal nuovo datore di lavoro.
12 Tanto è vero che il successivo articolo 2 prevede una liquidazione forfetaria dell'indennizzo con formula determinata ex lege:
“
1. I costi medi della formazione, distinti per tipologia di
formazione erogata, sono:
a) formazione di base finalizzata al conseguimento della licenza:
4.000 euro;
b) formazione finalizzata al conseguimento delle competenze
professionali ai fini del rilascio del certificato complementare per
un veicolo:
2.000 euro;
c) formazione finalizzata al conseguimento delle competenze
professionali ai fini del rilascio del certificato complementare per
una infrastruttura: 11.000 euro.
2. Gli importi di cui al comma 1 sono aggiornati con periodicita'
biennale con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, sulla base dei dati forniti dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie.
3. L'investimento formativo si intende ammortizzato in quattro anni
dalla data di sottoscrizione del certificato di avvenuta formazione,
in caso di formazione finalizzata al rilascio della licenza, e, negli
altri casi, dalla data dei documenti che comprovano la relativa
formazione conclusa da parte dell'impresa ferroviaria o del gestore
dell'infrastruttura.
4. L'indennizzo di cui all'art. 1 e' computato dal datore di lavoro
e comunicato al lavoratore, nella misura massima dei costi medi di
formazione indicati al comma 1, in proporzione al periodo di
ammortamento residuo. L'indennizzo e' a carico dell'impresa o
gestore che assume il macchinista, salvo diversi accordi tra le
parti.
13
5. Alla risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro
rilascia al macchinista un'attestazione liberatoria relativa ai
costi di formazione. Nel caso in cui ricorrano le condizioni previste
alle lettere a) e b) dell'art. 1, comma 1, il rilascio e' subordinato
alla liquidazione dell'indennizzo calcolato secondo il comma 4. La
quietanza di pagamento dell'indennizzo costituisce atto liberatorio.
6. Le imprese ferroviarie ed i gestori delle infrastrutture per
assumere personale macchinista gia' formato devono acquisire
l'attestazione liberatoria prevista al comma 5.”.
Parte appellante sostiene che siccome le tratte erano diverse ed anche i modelli utilizzati erano diversi allora non vi sarebbe stato alcun beneficio della formazione pregressa.
Ma questo non è corretto.
Il fatto che un macchinista abbia ricevuto una formazione ad affrontare specifiche tratte non significa che questa esperienza non venga utile anche per tratte diverse in quanto tranne situazioni particolarissime le configurazioni delle diverse tratte (pianure,
salite , discese, attraversamento di stazioni e passaggi a livello,
curve) ricorrono in maniera assai simile da una tratta all'altra.
Ne segue che la formazione per affrontare alcune tratte trasmette al macchinista un complesso di tecniche e conoscenze utile anche per affrontare delle altre e diverse tratte.
Lo stesso dicasi per le macchine a cui il macchinista viene abilitato.
Se ogni macchina può avere della caratteristiche peculiari vi sono tante altre caratteristiche ed apparati comuni;
l'esperienza della formazione su una macchina ha pertanto comunque degli effetti positivi per la formazione e l'esercizio di una diversa macchina.
14 Proprio tutte queste considerazioni spiegano la disciplina del decreto ministeriale con le sue presunzioni ex lege.
Il secondo motivo di appello è infondato.
Se ad un primo esame la tesi di parte appellante, ossia che il danno
è unico e quindi deve essere in ogni caso detratto il risarcimento del danno comunque ricevuto aliunde, può sembrare convincente, in realtà non regge ad una più approfondita analisi.
Non solo la normativa del decreto ministeriale non prevede alcuna deduzione di risarcimenti dati da altri e non solo i titoli (decreto ministeriale da una parte, clausola penale stabilita contrattualmente) sono diversi ed hanno presupposti diversi (
quattro anni in un caso, tre anni nell'altro; nella clausola penale
è irrilevante il lavoro svolto da chi si dimette), ma neanche il danno coincide.
La clausola penale inserita nel contratto di lavoro di fatto tutela anche un interesse dell'impresa a non vedersi abbandonare dal dipendente a prescindere di cosa lo stesso faccia dopo. C'è tutta una parte di danno, ossia dovere cercare un nuovo macchinista e formarlo rimanendo nel frattempo senza un macchinista, che è
parzialmente diverso da quello oggetto del decreto ministeriale.
Tra l'altro seguendo la tesi dell'appellante si finirebbe per ribaltare sul lavoratore gli oneri di indennizza a carico dell'impresa.
Il terzo motivo di appello è infondato.
Ormai è prevalente l'orientamento che ritiene ammissibile la proposizione di domanda riconvenzionale da parte dell'opposto.
Si vedano in proposito le seguenti sentenze.
Cassazione civile sez. III, 27/11/2023, n.32933
15 “In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il
convenuto opposto può proporre, con la comparsa di costituzione e
risposta tempestivamente depositata, una domanda nuova, diversa da
quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche
nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o
un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni,
chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si
riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio,
attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per
incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo
a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del
processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso
sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della
domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e
sostanziale dall'art. 183 c.p.c. .”
Cassazione civile sez. I, 24/03/2022, n.9633
“In tema di opposizione a decreto ingiuntivo il
convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e
risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da
quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche
nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o
un'eccezione riconvenzionale e sia limitato a proporre eccezioni
chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si
riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio,
attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per
incompatibilità a quella originariamente proposta”.
Il quarto motivo di appello è infondato.
Correttamente, in base a quanto esposto in relazione al primo motivo di appello, il Tribunale ha ritenuto superflue le prove poiché in
16 presenza di una presunzione ex lege a cui non è possibile dare prova contraria, diventa irrilevante che l'appellante abbia adibito, cosa del resto sostanzialmente non contestata, il a tratte CP_2
diverse e su macchine diverse rispetto a quando lavorava per l' CP_1
.
[...]
Le spese legali del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in Euro 3.900,00 per compensi oltre spese generali, cpa ed I.V.A.
( 800,00 Euro per la fase di studio, 700,00 Euro per la fase introduttiva, 950,00 Euro per la fase di trattazione e istruttoria,1450,00 Euro per la fase della decisione ) .
Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'appello è stato interamente rigettato.
Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53..
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa
istanza sull'appello proposto da
[...]
contro
Parte_1
la sentenza del Tribunale di Genova n. 2979 del 30 novembre 2023
respinge l'appello e conferma la sentenza appellata.
Condanna Parte_1
a rifondere a
[...] CP_1
le spese legali del giudizio di appello liquidate in Euro 3.900,00
per compensi oltre spese generali, cpa ed I.V.A..
Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater
del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'appello è stato interamente
rigettato.
17 Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano
omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
Genova lì 22 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
Dott. Franco Davini
Il Presidente
Dott. Rossella Atzeni
18