Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/05/2025, n. 5293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5293 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. 15031/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo ALno
Il Tribunale di Napoli – II sezione civile in composizione monocratica,
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 15031/2024 R.G.,
e vertente tra
(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
ed ivi residente a[...], elett.te dom.to in IN (RM), al- la Via E. De Amici n. 11, presso lo studio dell'Avv.to Eugenio PISANI (C.F.
) che lo rappresenta e difende come da mandato allegato C.F._2 all'atto di citazione in opposizione;
- Opponente
contro
(P. Iva ), fusa per incorporazione in Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
oggi con sede in Roma, alla Via Curta-
[...] Controparte_3
tone n. 3, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to Antonio FERRARA (C.F. ), elett.te dom.ta in CodiceFiscale_3
Napoli, alla Via Cervantes n. 55/5, come da procura allegata alla comparsa di co- stituzione e risposta;
- Opposta
Conclusioni:
Per parte opponente:
In via preliminare:
1
Nel merito:
- accertata e dichiarata la qualità di consumatore del sig. , di- Parte_1
chiarare e accertare: la nullità/inefficacia della clausola numero 6 del contratto di fideiussione di de- roga all'art.1957 c.c. e per l'effetto accertare e dichiarare la decadenza del di- ritto del creditore all'azione ex art.2957 c.c. la nullità/inefficacia della clausola numero 5 del contratto di fideiussione di de- roga all'art. 1956 c.c. in quanto clausola vessatoria non sottoscritta nelle forme
e termini di legge.
- In ogni caso rigettare la domanda poiché infondata in fatto ed in diritto per quanto detto in atto.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari con condanna ex art. 96 c.p.c. come in atto meglio precisata.
Per parte opposta:
a) rigettare l'opposizione proposta perché infondata in fatto ed in diritto e con- fermare la piena validità del decreto opposto,
b) condannare l'opponente al pagamento della somma di cui al decreto ingiunti- vo opposto, f) Condannare parte opponente alla refusione delle spese processua- li;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Veniva opposto il decreto ingiuntivo n. 2096/2024 emesso dal Tribunale di Na- poli, in data 23.04.2024, su ricorso di (nel prosieguo Controparte_1 [...]
”), con il quale veniva ingiunto a di pagare entro 40 CP_4 Parte_2 giorni dalla notifica la somma di € 34.2417,11, oltre interessi legali sino al soddi- sfo, spese della procedura liquidate in € 634,00, ed € 4.394,00 per compenso, nonché rimborso di spese generali (15%), C.P.A. ed I.V.A. come per legge, in ordine al contratto di fideiussione omnibus stipulato in data 27.3.2007.
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Per esattezza, la società ricorrente rappresentava di essere cessionaria del credito originariamente in titolarità di AN Monte Dei Paschi Di Siena S.p.a., discen- dente da una serie di rapporti (apertura c/c e anticipo su fatture) intercorrenti tra la predetta AN e la MC Appalti S.r.l., a cui l'odierno opponente prestava ga- ranzia fideiussoria (v. doc. n. 10 fascicolo monitorio).
Aggiungeva che i debitori ignoravano le reiterate richieste di pagamento e che, con sentenza n. 199/2010, il Tribunale di Napoli dichiarava fallita la società de- bitrice principale.
La ricorrente precisava, infine, che la garanzia prestata da veni- Parte_1 va rilasciata nell'ambito dell'attività imprenditoriale esercitata dalla MC Appalti
S.r.l., nella qualità di consigliere della società.
Agiva, quindi, in giudizio formulando istanza monitoria attesa la mancata estin- zione della pretesa creditoria.
Il decreto monitorio n. 2096/2024, emesso dal Tribunale di Napoli, veniva notifi- cato dapprima nei confronti di e, a seguito di integrazione del Parte_2
provvedimento (v. decreto n. 6116/2024 del 15.5.2024), anche nei confronti di
(odierno ed esclusivo opponente nel presente giudizio). Parte_1
Nell'opporsi all'ingiunzione, eccepiva, preliminarmente, Parte_1
la prescrizione del credito portato ad ingiunzione;
contestava la qualità di consi- gliere asserita dalla società ricorrente, insistendo sulla applicabilità alla
contro
- versia della disciplina consumeristica e, particolarmente, sulla decadenza del termine di cui all'art. 1957 c.c.; rappresentava di non essere stato notiziato della cessione del credito.
Concludeva, dunque, chiedendo di revocare in decreto ingiuntivo per cui è causa, con vittoria di spese e competenze di causa e condanna ex art. 96 c.p.c. nei con- fronti dell'opposta.
Nel costituirsi in giudizio, chiedeva il rigetto dell'opposizione CP_1
in quanto infondata in fatto ed in diritto, insistendo per la concessione della provvisoria esecutività del d.i. per cui è causa.
Rappresentava, quanto alla eccepita prescrizione del credito, avendo notificato la comunicazione di cessione del credito e contestuale diffida al pagamento,
l'interruzione del termine di cui all'art. 2946 c.c.
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Insistendo, poi, sulla qualità assunta dal quale soggetto appartenente Pt_1
alla compagine sociale della debitrice principale, rassegnava le conclusioni chie- dendo di rigettare l'opposizione giacché infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare nella sua interezza il decreto ingiuntivo opposto. Il tutto con vittoria di spese e competenze di causa.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto (verba- le del 7.02.2025), la causa veniva riservata in decisione.
In via preliminare, va ritenuta procedibile la domanda essendo stata espletata la mediazione obbligatoria prevista dal d. lgs. 28/2010, sebbene con esito negativo (v. doc. verbale procedimento di mediazione n. 164/2024agli at- ti).
Venendo al merito, quanto alla eccezione di prescrizione del credito portato ad ingiunzione, ne va rilevata l'infondatezza.
La giurisprudenza -sia di merito che di legittimità- afferma in modo conforme che nei contratti di fideiussione il termine prescrizionale del credito sia ordina- rio (e, dunque, decennale ai sensi dell'art. 2946 c.c.) e che il suddetto possa es- sere oggetto di sospensione o interruzione qualora vengano posti in essere atti idonei a tal fine.
Orbene, in ordine alla documentazione prodotta in giudizio da parte opposta, il termine decennale non può considerarsi spirato.
Invero, la versava in atti lettere di costituzione in mora da parte della CP_1
originaria creditrice la AN Monte dei Paschi di Siena, datate il 19.11.2010
(doc. n. 13 fascicolo monitorio), nonché la comunicazione della cessione e la contestuale diffida da parte dell'odierna opposta, datate il 31.10.2019 (v. doc. n.
8 fascicolo opposta).
Sebbene l'esito del procedimento di spedizione dell'ultima missiva non sortisse effetto nei confronti del (si noti che la lettera a/r a lui destinata indica Pt_1
come sconosciuto il destinatario), al caso de quo è applicabile la disposizione normativa di cui all'art. 1310, comma primo, c.c. secondo cui “gli atti con i qua- li il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido… han- no effetto riguardo agli altri debitori”.
Attesa la corretta comunicazione ai due destinatari condebitori, Parte_3
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chele e (cfr. doc. n. 8 succitato) ed essendosi, così, interrotto Parte_2
il termine di prescrizione del credito nei confronti di tutti i condebitori, va riget- tata l'eccezione in discorso spiegata dall'opponente.
Non consente di giungere a diverse conclusioni la contestata natura del contratto di garanzia oggetto di causa: parte opponente, infatti, qualifica il suddetto nego- zio come contrato autonomo di garanzia, dispensando, quindi, la disciplina pre- vista dagli artt. 1310 e ss. del codice civile.
Va chiarito, tuttavia, che in materia di garanzie personali, la presenza nell'ac- cordo di una clausola “a prima richiesta” non è decisiva ai fini di stabilire se le parti abbiano inteso stipulare una fideiussione o un contratto autonomo di ga- ranzia, rendendosi a tal fine necessario accertare, per mezzo di una indagine di- retta a ricostruire, facendo uso degli ordinari strumenti interpretativi nella di- sponibilità del giudice, l'effettiva volontà delle parti, lo scopo che queste hanno inteso perseguire per mezzo dell'intervenuta stipulazione (cfr. recentemente
Cass., sent. n. 31105/2024).
Il contratto stipulato in data 23.7.2007, informato di una spiccata accessorietà, non può che qualificarsi come contratto fideiussorio.
Superata nei suddetti termini la doglianza relativa alla prescrizione del credito spiegata dall'odierno opponente, va chiarito quanto segue.
Pur dovendosi qualificare tale contratto come un contratto di fideiussione omni- bus – e un contratto di garanzia autonoma come preteso dall'opponente-, non è configurabile alcuna ipotesi di nullità totale o parziale del contratto.
In particolare, le clausole di cui al contratto de quo, riproducenti il contenuto delle clausole inserite nel modello ABI di cui la AN d'AL ha accertato il ca- rattere restrittivo della concorrenza con provvedimento n. 55/2005, non possono ex se considerarsi anticoncorrenziali e dunque nulle, posto che il provvedimento sopra indicato esprime una natura di prova privilegiata con riferimento alle sole fideiussioni prestate nel periodo oggetto di istruttoria della AN d'AL (e dunque, ottobre 2002-maggio 2005). (v. ex multis Arbitro ANrio Finanziario,
29/12/2022, n. 16511).
Il contratto omnibus oggetto di causa veniva stipulato nel 2007, ben 2 anni dopo il provvedimento antitrust, e dunque gravava sull'istante l'onere di allegare e
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provare non solo che le clausole inserite nella fideiussione de qua fossero parte dello schema redatto dall'ABI sanzionato, ma altresì l'esistenza di un'intesa an- ticoncorrenziale da parte delle banche da cui discenderebbe la denunciata nullità delle clausole del contratto stipulato “a valle” (sul punto, Cass., S. U. n.
41994/2021; Cass., sent. n. 13846/2019).
Più dettagliatamente l'odierno opponente avrebbe, osservando i principi che go- vernano il riparto dell'onere della prova, dovuto dimostrare ai fini dell'accertamento della dedotta nullità che un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato e nel periodo in cui risulta stipulato il contratto impugnato, avesse coordinato la propria azione al fine di sottoporre al- la clientela dei modelli uniformi di fideiussione omnibus in modo da privare quella stessa clientela del diritto a una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza.
Tale prova non è stata dalla stessa dimostrata.
Va comunque, passando all'analisi della presunta violazione dell'art. 1957 c.c., specificato quanto segue.
La decadenza del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, sancita dall'art. 1957 c.c., per effetto della man- cata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può esse- re preventivamente rinunciata dal fideiussore, ovvero prevedere un termine su- periore a quello prescritto dal codice di settore, trattandosi di pattuizione rimes- sa alla libera disponibilità delle parti.
Sul punto, mette conto evidenziare, atteso che l'opponente al momento della sottoscrizione del contratto di fideiussione non rivestiva la qualifica di consu- matore, -sicché non troverà applicazione la disciplina prevista dal codice del consumatore-, che "la decadenza del creditore dal diritto di pretendere l'adem- pimento dell'obbligazione fideiussoria, sancita dall'art. 1957 c.c. per effetto del- la mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizio- ne rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore";
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"Nell'ipotesi in cui la durata di una fideiussione sia correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale ma al suo integrale adempimento, l'azione del cre- ditore nei confronti del fideiussore non è soggetta al termine di decadenza pre- visto dall'art. 1957 c.c." (cfr., Cass., S.U. n. 2607/2024, Cass., nn. 28943/2017,
16836/2015, 21867/2013 e 9245/2007).
La normativa destinata alla tutela del consumatore non si attaglia, invero, al ca- so di specie avendo assunto l'odierno opponente la qualità di membro del con- siglio di amministrazione, come risulta dalle visure prodotte dalla società oppo- sta (v. doc. nn. 11 e 12 fasc. monitorio).
Orbene, nella fattispecie de qua, deve ritenersi ammissibile la deroga alla disci- plina codicistica, avendo agito l'odierna opposta, ai fini della riscossione del credito, ai sensi dell'art. 6 della garanzia oggetto del giudizio (cfr. contratto doc.
n. 10 fascicolo monitorio), clausola non viziata da nullità.
Infine, quanto alla questione della eventuale abusività delle clausole determina- tive degli interessi moratori di cui al contratto in causa, e della possibile conse- guente nullità ai sensi dell'art. 33 codice del consumo, va chiarito quanto segue.
La vessatorietà di una clausola deve essere valutata tenendo conto della natura dei beni o servizi oggetto del negozio, delle circostanze che hanno condotto le parti alla sua conclusione nonché di tutte le altre clausole dello stesso o di altro contratto da quello dipendente (cfr. art. 4 Direttiva n. 93/13/CCE).
Sulla scorta delle indicazioni della CGUE, ai fini dell'indagine, è necessario stabilire quali sarebbero state le disposizioni applicabili in assenza di contratto e confrontarle con quelle eventualmente fissate dalle parti. L'accertamento ha la funzione di verificare se ed in quale misura la contrattazione ha inciso negati- vamente sulla posizione del consumatore.
Occorre verificare “se il professionista, qualora avesse trattato in modo leale ed equo con il consumatore, avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi che quest'ultimo aderisse ad una siffatta clausola nell'ambito di una negoziato in- dividuale” (Corte Giust., 14 marzo 2013, C-415/11, . Persona_1
Si noti, inoltre, come tale indagine può condurre all'accertamento circa l'abusività della clausola “malgrado la buona fede” (art. 33, primo comma, cod. cons.) del professionista.
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Quanto ai criteri secondo cui condurre l'analisi, si ritiene che la misura dei tassi d'interessi medi di mora praticata nel settore di mercato cui è riconducibile il contratto come risultante dalle rilevazioni statistiche periodicamente condotte dalla AN d'AL, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, applicabile ratione temporis, possa costituire utile parametro per valutare la probabilità di adesione da parte del consumatore ad una clausola quale quella pattuita per il caso di inadempimento del debitore, tenuto conto del canone di lealtà ed equità che deve informare la contrattazione.
Ciò premesso, occorre evidenziare che la disciplina consumeristica non è su- scettiva di applicazione al caso di specie dacché, si ripete, non Parte_1
riveste la qualità di consumatore.
In conclusione, considerata la prova del credito fornita dall'opposta, a cui si ag- giunge la mancata contestazione all'inadempimento di parte opponente, la pre- sente opposizione deve essere rigettata e confermato il decreto ingiuntivo oppo- sto in quanto, in base ai principi generali in materia di onere della prova, a fron- te della prova da parte del creditore del titolo negoziale del suo diritto e della al- legazione dell'inadempimento del debitore, il debitore, su cui incombeva il rela- tivo onere, nulla ha provato.
L'opposizione formulata da parte opponente, per quanto su esposto, non è pre- gevole di accoglimento;
da ciò discende la conferma del decreto ingiuntivo op- posto nel presente giudizio, il quale viene dichiarato esecutivo a norma dell'art. 653 c.p.c.
Non sussistono i presupposti per condannare parte opposta al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di €
7600,00 oltre IVA e CPA se dovute e rimborso per spese generali.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, Sezione II, definitivamente pronunziando, così provve- de:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.
2096/2024 emesso dal Tribunale di Napoli, in data 23.04.2024, nei confronti di che diviene esecutivo;
Parte_1
8
- condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opposta che liquida nella misura di € 7600,00 per compensi, il tutto oltre IVA e
CPA se dovuti e spese generali.
Napoli 27.5.25
Il Giudice
Diego Ragozini
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