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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 05/12/2024, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 1268/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 1268/2024 V.G., promossa con ricorso depositato il 25/03/2024 da:
1) Parte_1
nata a [...] il [...],
cittadina: italiana Cod. Fisc.: , CodiceFiscale_1
residente in [...],
con l'Avv. Luigi de Lisa;
e
2) Parte_2
nato a [...] il [...],
cittadino: italiano, Cod. Fisc.: , CodiceFiscale_2
residente in [...],
con l'Avv. Luigi de Lisa;
pagina 1 di 5 i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in ZZ NO (VA), in data
30 agosto 2014 (anno 2014, atto n. 2, parte II, serie A); separati consensualmente con sentenza n. 119/2024 pubblicata in data 28.05.2024 (passata in giudicato il 30.09.2024 – cfr. certificazione di cancelleria in atti); con i seguenti figli minorenni: , nata a [...]
ES il 31.05.2015 nata a [...] il [...]. Persona_2
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede (Visto apposto in data 07/10/2024).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 25/03/2024, richiedevano pronuncia cumulativa ex art. 473bis.49 c.p.c. di separazione personale e successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
La pronuncia di separazione personale veniva richiesta alle seguenti condizioni:
1) La casa coniugale di proprietà di sita in ZZ NO (VA) via Parte_1
Manzoni n. 12 viene definitivamente assegnata alla stessa, con i mobili di arredamento che la compongono, che la occuperà con le figlie e Persona_1
avendo già provveduto al rilascio della suddetta abitazione Per_2 Parte_2
asportando tutti i propri effetti personali.
2) Le figlie e vengono affidate congiuntamente ad entrambi i Persona_1 Per_2
genitori con collocazione e residenza presso la madre in ZZ NO via
Manzoni n. 12.
Le decisioni di maggiore importanza relative alla salute, all'istruzione ed all'educazione delle minori verranno assunte concordemente dai genitori, mentre ciascuno di loro si occuperà, in via esclusiva, delle questioni di ordinaria gestione per il periodo in cui avrà con sé la prole.
3) Il padre terrà con sé le figlie secondo il seguente calendario: prima settimana:
- dal mercoledì pomeriggio dopo la scuola fino al venerdì pomeriggio dopo la scuola allorché la prole verrà ripresa dalla madre;
seconda settimana:
- dal venerdì pomeriggio dopo la scuola fino alla domenica sera prima di cena e cioè entro le ore 19.30/20.00;
pagina 2 di 5 - il mercoledì pomeriggio dopo la scuola e sino alle ore 21.00 dello stesso giorno e quindi inclusa la cena.
La programmazione di cui sopra si ripeterà nelle settimane successive.
Le figlie saranno prelevate e riportate presso la loro residenza dal padre o da altro famigliare dello stesso, salvo all'uscita di scuola il venerdì pomeriggio della “prima settimana” allorché le minori verranno riprese dalla madre.
Il padre od altro famigliare dello stesso provvederà a portare a scuola le figlie alla mattina del lunedì e del mercoledì ovvero, fuori dal periodo scolastico, all'oratorio o ad altra attività ricreativa.
4) Le festività Natalizie verranno trascorse dalle minori alternando con ciascun genitore i periodi dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio di ogni anno.
In ogni caso i genitori concordano che quello di loro che non avrà con sé le minori nel periodo dal 23 al 30.12, trascorrerà con le stesse la giornata dalla mattina di Natale alla mattina di Santo Stefano, mentre quello di loro che non avrà le figlie nel periodo dal 31.12 al 06.01, trascorrerà con le stesse la giornata dalla mattina del 5 alla mattina del 6 gennaio.
Per il Natale 2024 sin d'ora si prevede che il padre avrà con sé le figlie nel periodo dal 31.12.2024 al 06.01.2025.
5) Il periodo delle vacanze pasquali verrà trascorso dalle figlie in via alternata con ciascun genitore per un ugual numero di giorni, facendo in modo che le festività di
Pasqua e Sant'Angelo siano alternativamente passate con l'uno o l'altro genitore.
6) Le festività infrasettimanali ed eventuali ponti verranno trascorsi dalle figlie alternativamente con il padre o con la madre.
7) Il padre terrà con sé le figlie nelle vacanze scolastiche estive per un periodo di quindici giorni, anche non consecutivi, da determinare entro il 31.05 di ogni anno.
8) I compleanni di e verranno trascorsi dalle stesse alternando gli Persona_1 Per_2 anni con l'uno o l'altro genitore.
Le minori trascorreranno con ciascun genitore il compleanno dello stesso.
9) I genitori si riservano comunque di concordare tra loro anche modalità diverse di visita e tenuta della prole nell'esclusivo interesse della stessa.
10) Il padre, entro il giorno 10 di ogni mese, corrisponderà alla madre a titolo di contributo al mantenimento della prole la somma di € 800,00 mensili.
pagina 3 di 5 Detto importo verrà annualmente ed automaticamente aggiornato secondo gli indici
ISTAT costo vita a decorrere dal marzo 2025 e così di seguito avendo come riferimento l'indice maturato nell'anno solare precedente l'aumento.
11) L'Assegno Unico verrà corrisposto alla madre collocataria delle figlie.
12) I genitori avranno a loro carico in pari misura le spese straordinarie relative alle figlie secondo le Linee Guida del Tribunale di ES.
I genitori prevedono che le spese straordinarie si considerino accettate decorsi dieci giorni dalla data della richiesta tramite mail dall'una all'altra parte senza che sia pervenuta contraria e motivata comunicazione.
13) e si danno reciprocamente atto di essere Parte_1 Parte_2
economicamente autosufficienti e di avere definito ogni reciproco rapporto economico-patrimoniale, null'altro avendo vicendevolmente a pretendere.
14) I genitori reciprocamente acconsentono al rilascio/rinnovo dei documenti di identità validi anche per l'espatrio relativi alle minori.
15) L'autovettura Dacia GA intestata a targata FD 434 DY, rimane in Parte_1 uso a , mentre l'autovettura Dacia RO intestata a , Parte_2 Parte_2
targata FP 112 XG, rimane in uso a Parte_1
16) Spese legali del procedimento di divorzio ripartite in pari misura tra le parti, salva la solidarietà passiva nei confronti dell'Avv. Luigi de Lisa.
Con sentenza n. 119/2024 pubblicata il 28/05/2024 è stata pronunciata separazione personale, nonché è stato disposto per il prosieguo del giudizio.
Disposta anche per la presente fase divorzile la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate le note di trattazione scritta.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma
3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
pagina 4 di 5 Il Tribunale di ES, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra , Parte_1
nata a [...] il [...], e , nato a [...] il Parte_2
10/07/1987, contratto in data 30 agosto 2014 in ZZ NO (VA), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ZZ NO (VA) (anno
2014, atto n. 2, parte II, serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, ed indicate in narrativa, da intendersi qui trascritte;
2) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
3) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in ES, nella Camera di Consiglio del 28 novembre 2024.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 1268/2024 V.G., promossa con ricorso depositato il 25/03/2024 da:
1) Parte_1
nata a [...] il [...],
cittadina: italiana Cod. Fisc.: , CodiceFiscale_1
residente in [...],
con l'Avv. Luigi de Lisa;
e
2) Parte_2
nato a [...] il [...],
cittadino: italiano, Cod. Fisc.: , CodiceFiscale_2
residente in [...],
con l'Avv. Luigi de Lisa;
pagina 1 di 5 i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in ZZ NO (VA), in data
30 agosto 2014 (anno 2014, atto n. 2, parte II, serie A); separati consensualmente con sentenza n. 119/2024 pubblicata in data 28.05.2024 (passata in giudicato il 30.09.2024 – cfr. certificazione di cancelleria in atti); con i seguenti figli minorenni: , nata a [...]
ES il 31.05.2015 nata a [...] il [...]. Persona_2
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede (Visto apposto in data 07/10/2024).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 25/03/2024, richiedevano pronuncia cumulativa ex art. 473bis.49 c.p.c. di separazione personale e successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
La pronuncia di separazione personale veniva richiesta alle seguenti condizioni:
1) La casa coniugale di proprietà di sita in ZZ NO (VA) via Parte_1
Manzoni n. 12 viene definitivamente assegnata alla stessa, con i mobili di arredamento che la compongono, che la occuperà con le figlie e Persona_1
avendo già provveduto al rilascio della suddetta abitazione Per_2 Parte_2
asportando tutti i propri effetti personali.
2) Le figlie e vengono affidate congiuntamente ad entrambi i Persona_1 Per_2
genitori con collocazione e residenza presso la madre in ZZ NO via
Manzoni n. 12.
Le decisioni di maggiore importanza relative alla salute, all'istruzione ed all'educazione delle minori verranno assunte concordemente dai genitori, mentre ciascuno di loro si occuperà, in via esclusiva, delle questioni di ordinaria gestione per il periodo in cui avrà con sé la prole.
3) Il padre terrà con sé le figlie secondo il seguente calendario: prima settimana:
- dal mercoledì pomeriggio dopo la scuola fino al venerdì pomeriggio dopo la scuola allorché la prole verrà ripresa dalla madre;
seconda settimana:
- dal venerdì pomeriggio dopo la scuola fino alla domenica sera prima di cena e cioè entro le ore 19.30/20.00;
pagina 2 di 5 - il mercoledì pomeriggio dopo la scuola e sino alle ore 21.00 dello stesso giorno e quindi inclusa la cena.
La programmazione di cui sopra si ripeterà nelle settimane successive.
Le figlie saranno prelevate e riportate presso la loro residenza dal padre o da altro famigliare dello stesso, salvo all'uscita di scuola il venerdì pomeriggio della “prima settimana” allorché le minori verranno riprese dalla madre.
Il padre od altro famigliare dello stesso provvederà a portare a scuola le figlie alla mattina del lunedì e del mercoledì ovvero, fuori dal periodo scolastico, all'oratorio o ad altra attività ricreativa.
4) Le festività Natalizie verranno trascorse dalle minori alternando con ciascun genitore i periodi dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio di ogni anno.
In ogni caso i genitori concordano che quello di loro che non avrà con sé le minori nel periodo dal 23 al 30.12, trascorrerà con le stesse la giornata dalla mattina di Natale alla mattina di Santo Stefano, mentre quello di loro che non avrà le figlie nel periodo dal 31.12 al 06.01, trascorrerà con le stesse la giornata dalla mattina del 5 alla mattina del 6 gennaio.
Per il Natale 2024 sin d'ora si prevede che il padre avrà con sé le figlie nel periodo dal 31.12.2024 al 06.01.2025.
5) Il periodo delle vacanze pasquali verrà trascorso dalle figlie in via alternata con ciascun genitore per un ugual numero di giorni, facendo in modo che le festività di
Pasqua e Sant'Angelo siano alternativamente passate con l'uno o l'altro genitore.
6) Le festività infrasettimanali ed eventuali ponti verranno trascorsi dalle figlie alternativamente con il padre o con la madre.
7) Il padre terrà con sé le figlie nelle vacanze scolastiche estive per un periodo di quindici giorni, anche non consecutivi, da determinare entro il 31.05 di ogni anno.
8) I compleanni di e verranno trascorsi dalle stesse alternando gli Persona_1 Per_2 anni con l'uno o l'altro genitore.
Le minori trascorreranno con ciascun genitore il compleanno dello stesso.
9) I genitori si riservano comunque di concordare tra loro anche modalità diverse di visita e tenuta della prole nell'esclusivo interesse della stessa.
10) Il padre, entro il giorno 10 di ogni mese, corrisponderà alla madre a titolo di contributo al mantenimento della prole la somma di € 800,00 mensili.
pagina 3 di 5 Detto importo verrà annualmente ed automaticamente aggiornato secondo gli indici
ISTAT costo vita a decorrere dal marzo 2025 e così di seguito avendo come riferimento l'indice maturato nell'anno solare precedente l'aumento.
11) L'Assegno Unico verrà corrisposto alla madre collocataria delle figlie.
12) I genitori avranno a loro carico in pari misura le spese straordinarie relative alle figlie secondo le Linee Guida del Tribunale di ES.
I genitori prevedono che le spese straordinarie si considerino accettate decorsi dieci giorni dalla data della richiesta tramite mail dall'una all'altra parte senza che sia pervenuta contraria e motivata comunicazione.
13) e si danno reciprocamente atto di essere Parte_1 Parte_2
economicamente autosufficienti e di avere definito ogni reciproco rapporto economico-patrimoniale, null'altro avendo vicendevolmente a pretendere.
14) I genitori reciprocamente acconsentono al rilascio/rinnovo dei documenti di identità validi anche per l'espatrio relativi alle minori.
15) L'autovettura Dacia GA intestata a targata FD 434 DY, rimane in Parte_1 uso a , mentre l'autovettura Dacia RO intestata a , Parte_2 Parte_2
targata FP 112 XG, rimane in uso a Parte_1
16) Spese legali del procedimento di divorzio ripartite in pari misura tra le parti, salva la solidarietà passiva nei confronti dell'Avv. Luigi de Lisa.
Con sentenza n. 119/2024 pubblicata il 28/05/2024 è stata pronunciata separazione personale, nonché è stato disposto per il prosieguo del giudizio.
Disposta anche per la presente fase divorzile la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate le note di trattazione scritta.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma
3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
pagina 4 di 5 Il Tribunale di ES, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra , Parte_1
nata a [...] il [...], e , nato a [...] il Parte_2
10/07/1987, contratto in data 30 agosto 2014 in ZZ NO (VA), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ZZ NO (VA) (anno
2014, atto n. 2, parte II, serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, ed indicate in narrativa, da intendersi qui trascritte;
2) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
3) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in ES, nella Camera di Consiglio del 28 novembre 2024.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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