Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/06/2025, n. 5020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5020 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 35075/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE XI CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Francesca Avancini ha pronunciato ex art. 281 sexies 3° comma, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 35075/2024 promossa da:
( , rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Giulio Montano, Matilde Pannone e Marco Pannone del Foro di Santa
Maria Capua Vetere, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Caserta, Via Tescione n. 14; appellante contro
(C.F. ) in persona del procuratore speciale CP_1 P.IVA_1
, rappresentata e difesa giusta procura per Notar Controparte_2 Per_1
del 26.1.2012 in atti dall'Avv. Matteo Castioni del Foro di Verona ed
[...] elettivamente domiciliata presso il domicilio elettronico del predetto difensore;
appellata
CONCLUSIONI Per la parte appellante:
“
1. Accertare l'esclusiva responsabilità della compagnia aerea CP_1
C.F.: in p.l.r.p.t., odierna convenuta, per l'evento in premessa e P.IVA_1 per l'effetto condannarla alla corresponsione in favore di parte attrice delle spese del doppio grado di giudizio, spese, diritti ed onorari di causa, oltre
pagina 1 di 6
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione: Rigettare l'avverso appello e confermare la sentenza di primo grado n. 2341/2024 emessa dal Giudice di Pace di Milano, dichiarando in ogni caso che nulla è dovuto da all'appellante per i titoli per cui è causa;
CP_1
Condannare l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, oltre accessori di legge.” CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato alla controparte, ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza n. 2341/2024 pubblicata in data
4.4.2024, con la quale il Giudice di Pace di Milano, in relazione al ritardo superiore alle tre ore del volo FR 835 del 28.3.2023 sulla tratta Stoccolma –
Venezia, ha accolto la domanda proposta dalla medesima Parte_1 di condanna della convenuta al pagamento della CP_1 compensazione pecuniaria ex art. 7 Reg. CE 261/2004, ha rigettato l'ulteriore domanda attorea di risarcimento del danno patrimoniale e ha compensato integralmente le spese di lite tra le parti.
Con l'unico motivo di appello, parte appellante ha censurato la statuizione di compensazione integrale delle spese processuali, rilevando che la compagnia aerea, nonostante la richiesta avanzata già nella fase stragiudiziale dalla passeggera, aveva omesso di corrispondere quanto dovuto a titolo di compensazione pecuniaria, costringendo la medesima passeggera, dapprima a svolgere la procedura di conciliazione e, successivamente, a convenire la compagnia in giudizio dinanzi al Giudice di
Pace.
Costituitasi in giudizio, ha instato per il rigetto dell'appello e CP_1 per la conferma della sentenza impugnata, deducendo, per ciò che qui rileva: a) che, a seguito del ritardo del volo aereo FR 835 del 28.3.2023, la pagina 2 di 6 passeggera, in data 29.3.2023 aveva richiesto, mediante utilizzo dell'apposito modulo, il pagamento della compensazione pecuniaria, e che essa appellata aveva provveduto al pagamento;
b) che, tuttavia, il predetto pagamento non era andato a buon fine e, pertanto, essa appellata aveva richiesto, a mezzo e-mail, alla odierna appellante le sue coordinate bancarie;
c) che tale missiva era rimasta priva di riscontro da parte della passeggera, la quale aveva introdotto, dapprima il procedimento di conciliazione e, successivamente, il giudizio di merito;
d) che, pertanto, la decisione del primo giudice di compensare le spese processuali era corretta ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c., vista la coincidenza tra la somma offerta da CP_1
e quella riconosciuta dal Giudice di Pace.
Tanto premesso, osserva il Tribunale che l'appello è fondato e merita accoglimento.
Giova, innanzitutto, rilevare che il Regolamento CE n. 261/2004, applicato nella presente controversia, prevede che, al ricorrere dei presupposti di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, siano riconosciuti ai passeggeri, a seconda dei casi, il diritto al rimborso del costo del biglietto o all'imbarco su un volo alternativo, alla c.d. assistenza (pasti, alloggi e ulteriori servizi minori) e ad una compensazione pecuniaria;
tale compensazione, disciplinata nell'art. 71 del Regolamento, si caratterizza pagina 3 di 6 come un indennizzo forfetario e standardizzato previsto in favore del passeggero che si trovi in una delle condizioni sopra ricordate.
Ora, osserva il Tribunale che risulta documentalmente (e la circostanza non
è stata contestata dalla controparte) che, a fronte del ritardo superiore a tre ore del volo acquistato da la passeggera odierna appellante ha CP_1 richiesto, in data 29.3.2023, alla compagnia appellata, il pagamento della compensazione pecuniaria (doc. 5 del fascicolo di primo grado di parte appellante).
È, inoltre, pacifico che la compagnia aerea non ha materialmente erogato in favore dell'odierna appellante la relativa somma di € 400,00.
Quanto, poi, alla tesi difensiva dell'appellata, secondo cui quest'ultima, a seguito di un primo tentativo di pagamento non andato a buon fine, avrebbe richiesto alla passeggera di comunicare le sue coordinate bancarie, osserva il Tribunale che, diversamente da quanto reputato dal primo giudice, si tratta di un assunto non accoglibile, in quanto sfornito di prova.
La ricostruzione dell'appellata, infatti, si fonda esclusivamente su un documento, costituito da una comunicazione in lingua inglese, firmata da tale “ , priva di ogni specifico riferimento al numero e alla data del Per_2 volo ritardato, mancante dell'indicazione del cognome della passeggera e della denominazione della compagnia aerea (essendo presente soltanto un piccolo logo con un'arpa di colore giallo) ed avente ad oggetto una richiesta di trasmissione dei propri dati bancari in quanto asseritamente necessari per procedere al pagamento di € 400 a titolo di compensazione (doc. 6 del fascicolo di primo grado di . CP_1
Al riguardo, va osservato che il predetto documento, peraltro contestato nella sua efficacia rappresentativa dall'appellante, risulta per il suo contenuto, e in assenza di ulteriori specifici elementi a supporto nella specie neppure addotti dalla completamente inidoneo, non soltanto a CP_1
servizi.
4. Le distanze di cui ai paragrafi 1 e 2 sono misurate secondo il metodo della rotta ortodromica”.
pagina 4 di 6 far ritenere che trattasi effettivamente, come asserito dall'appellata, di un messaggio e-mail, risultando esso privo anche degli indirizzi di posta elettronica del mittente e del destinatario, ma altresì, e soprattutto, a dimostrare l'avvenuta trasmissione e conseguente ricezione, da parte della passeggera , della relativa comunicazione. Pt_1
Deve, pertanto, escludersi, in quanto non dimostrato, che la CP_1 abbia effettivamente offerto, prima del giudizio di primo grado, all'attrice, il pagamento della medesima somma – pari a € 400,00 – da quest'ultima poi conseguita a seguito del giudizio. Con la conseguenza che non può condividersi la decisione del primo giudice di compensare interamente tra le parti le spese processuali del primo grado.
Né costituisce, ad avviso del Tribunale, un giustificato motivo per la compensazione delle spese di lite del primo grado, l'avvenuto rigetto della domanda risarcitoria pure svolta dall'attrice per € 38,00, dovendosi reputare, in relazione all'avvenuto accoglimento della domanda di pagamento di € 400,00, la parte convenuta come la parte soccombente in misura assolutamente prevalente.
Pertanto, l'appello va accolto e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, va condannata alla rifusione in favore di CP_1 Parte_1
delle spese di lite del primo grado, le quali sono liquidate come in
[...] dispositivo tenuto conto del valore della domanda accolta e dell'attività processuale effettivamente svolta dalle parti.
Parimenti le spese del presente grado di appello, anch'esse liquidate come in dispositivo in considerazione del valore della domanda e dell'attività processuale svolta, seguono la soccombenza dell'appellata.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa di appello indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, in parziale Parte_1
pagina 5 di 6 riforma della sentenza appellata, condanna alla rifusione in CP_1 favore dell'odierna appellante delle spese di lite del primo grado, liquidate in
€ 43,00 per esborsi ed € 160,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge dovuti, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari;
- conferma per il resto la sentenza appellata;
- condanna alla rifusione in favore dell'appellante delle spese CP_1 del grado di appello liquidate in € 91,50 per esborsi ed € 232,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge dovuti, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Milano, 19.06.2025 la Giudice
Francesca Avancini
pagina 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1L'art. 7 del Reg. Ue n. 261/2004 citato, dispone che: “1. Quando è fatto riferimento al presente articolo, i passeggeri interessati ricevono una compensazione pecuniaria pari a: […] b) 400 EUR per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1 500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra 1 500 e 3 500 chilometri;
[…]2. Se ai passeggeri è offerto di raggiungere la loro destinazione finale imbarcandosi su un volo alternativo a norma dell'articolo 8, il cui orario di arrivo non supera: a) di due ore, per tutte le tratte aeree pari o inferiori a 1500 km;
o b) di tre ore, per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 km e per tutte le altre tratte aeree comprese fra 1500 e 3500 km;
o c) di quattro ore, per tutte le tratte aeree che non rientrano nei casi di cui alle lettere a) o b), l'orario di arrivo previsto del volo originariamente prenotato, il vettore aereo operativo può ridurre del 50 % la compensazione pecuniaria di cui al paragrafo 1. 3. La compensazione pecuniaria di cui al paragrafo 1 è pagata in contanti, mediante trasferimento bancario elettronico, con versamenti o assegni bancari, o, previo accordo firmato dal passeggero, con buoni di viaggio e/o altri