Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/02/2025, n. 982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 982 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 4358/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA VIII SEZIONE CIVILE in persona del Consigliere delegato dott. Riccardo Massera, nella causa civile iscritta al n.
4358 dell'anno 2024 promossa da
Avv. (C.F. ), che si difende in proprio ai sensi Parte_1 C.F._1 dell'art. 86 c.p.c.; contro
(C.F. ); Controparte_1 P.IVA_1
lette le note di trattazione scritta depositate nel termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.; rilevato che il ricorrente ha insistito per l'accoglimento della domanda e ha prodotto i documenti richiesti con ordinanza del 28/01/2025;
ritenuto che
la causa può essere decisa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.; pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
1. L'avv. ha proposto tempestiva opposizione ai sensi degli artt. 170 Pt_1 Parte_1
d.P.R. n. 115/2002 e 15 d.lgs. n. 150/2011 avverso il decreto del 25 luglio 2024 con cui la Quinta Sezione civile di questa Corte ha dichiarato inammissibile la sua istanza di liquidazione dei compensi per l'attività professionale svolta nell'interesse di PE
, ammesso al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento n. 1070/2017.
[...]
2. Il è rimasto contumace. Controparte_1
3. Nel dichiarare inammissibile l'istanza di liquidazione la Corte ha osservato che il giudizio di appello è stato promosso dalla;
che la richiesta di liquidazione dei Parte_2 compensi afferisce all'appello incidentale proposto da nei confronti dell'altra PE appellata , posto che nel corso del giudizio di appello lo Controparte_2 Part stesso e la hanno raggiunto un accordo transattivo anche in relazione alle PE spese di lite;
che nella domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato Part
ha manifestato l'intenzione di difendersi nel giudizio promosso dalla Persona_1
e non anche quella di proporre l'appello incidentale avverso la Controparte_2
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4. L'opposizione è fondata.
Nella domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato l'interessato deve indicare le ragioni che intende far valere in giudizio, al fine di permettere al Consiglio dell'ordine di verificare che esse non siano manifestamente infondate, ai sensi dell'art. 74, comma 2, d.P.R. 115/2002. Al riguardo, nella propria istanza ha Persona_1 indicato che la sentenza di primo grado, «parzialmente affermativa», è stata impugnata Part dalla «senza apportare fondate motivazioni» e di ritenere comunque che essa sia
«possibile di riforma da parte della Corte di Appello di Roma in quanto, senza alcuna giustificazione ha negato la prova istruttoria, limitandosi ad una CTU, per altro, molto fragile, come hanno potuto dimostrare i miei periti di parte».
Così facendo, egli ha sostanzialmente manifestato, pur nella laconicità e genericità delle indicazioni, la volontà di costituirsi in giudizio per ottenere a sua volta una riforma della sentenza di primo grado in quanto fondata su una consulenza tecnica d'ufficio a suo dire non condivisibile. La stessa sentenza della Corte di appello che ha definito il giudizio, del resto, ha dato atto che «Il Tribunale ha respinto la domanda proposta nei confronti della in quanto ha escluso che il danno riportato dal Controparte_2
fosse collegato al trasporto presso l'Ospedale e, segnatamente, alla mancata PE applicazione del collare di stabilizzazione del rachide cervicale e della barella spinale, essendo emerso dalla Consulenza tecnica d'ufficio che l'urto violento a terra aveva provocato la frattura da scoppio della vertebra D8, cui era conseguita la paraplegia immediata;
ha ritenuto esente da censure la condotta tenuta dai sanitari del P_
, che correttamente avevano privilegiato il trattamento dell'emorragia cerebrale,
[...] eseguendo in via prioritaria un intervento decompressivo, e si erano occupati in un momento successivo del problema della colonna vertebrale;
ha ravvisato, invece, la Part responsabilità della per l'insorgenza delle piaghe da decubito e ha condannato la convenuta al risarcimento del danno nella misura complessiva di € 267.214,75, oltre interessi».
Ai sensi dell'art. 75, comma 1, d.P.R. n. 115/2002, poi, l'ammissione al patrocinio è valida «per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse», e non v'è dubbio che la proposizione di un appello incidentale – così come, in primo grado, una domanda riconvenzionale o la citazione di un terzo – ricada in questo ambito, sia pur quando proposto nei confronti di una parte del giudizio di primo grado diversa dall'appellante principale.
Pag. 2 di 3 Con delibera del 27 aprile 2017, poi, il Consiglio dell'ordine, rilevata la non manifesta infondatezza della pretesa indicata dall'interessato e il rispetto del limite di reddito di cui all'art. 76 d.P.R. 115/2002, lo ha ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
I documenti reddituali prodotti, infine, attestano la sussistenza dei limiti di reddito di cui si è detto.
5. I compensi professionali del ricorrente devono quindi essere liquidati come in dispositivo secondo i parametri previsti dal d.m. n. 55 del 2014 per le cause di valore compreso tra 2.000.000 € e 4.000.000 € (art. 5, comma 2 del d.m.), con esclusione di quelli relativi alla fase istruttoria, che non risulta essere stata svolta nel giudizio di appello. A tale scopo devono essere applicati i valori minimi dello scaglione, in considerazione del valore della domanda e del fatto che questa è stata respinta;
l'importo così risultante viene inoltre ulteriormente ridotto alla metà ai sensi dell'art. 130
d.P.R. n. 115/2002.
6. L'oggettiva equivocità delle indicazioni inserite nella domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e il comportamento processuale delle parti giustificano la compensazione delle spese del presente procedimento.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'opposizione, e per l'effetto liquida in favore del difensore avv. Emanuele Di
Biagi i compensi professionali per l'attività svolta nel giudizio iscritto al n. 1070/2017
R.G. nella misura di 7.821,50 € oltre spese generali 15%, Iva e Cpa come per legge;
2) spese del giudizio di opposizione compensate.
Così deciso in Roma il 13/02/2025
Il Consigliere delegato
Riccardo Massera
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