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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 14/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Trento
Protezione & immigrazione
N. R.G. 3136/2022
Nella causa civile promossa da
, nato in [...] il [...] ed ivi residente identificato con Parte_1
DNI n. ; , nata in [...] il [...] ed ivi NumeroD_1 CP_1
residente identificata con DNI n. ; , nato in [...] NumeroD_2 Persona_1
il 05.02.1990 ed ivi residente identificato con DNI n. ; NumeroD_3 CP_2
, nato in [...] il [...] ed ivi residente identificato con DNI n.
[...]
35.386.398; , nato in [...] il [...] ed ivi residente Controparte_3
identificato con DNI n. 36.314.970; , nato in [...] il Parte_2
04.06.1994 ed ivi residente identificato con DNI n. 38.295.280, tutti elettivamente domiciliati in Roma, alla Via Augusto Aubry n.
3 - Int. 22, presso lo studio dell'Avv. Guido Giudice (C.F. – PEC: C.F._1
) del Foro di Roma, che li rappresenta e Email_1 difende, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Daniela Tiani (C.F.
– PEC: ) del Foro C.F._2 Email_2
di Roma in virtù di procure rese in calce al ricorso
Ricorrenti
contro
Il (C.F. ), in persona del Controparte_4 P.IVA_1
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, domiciliato per legge in Roma alla Via dei Portoghesi, 12 (00186) Resistente
sciogliendo la riserva assunta all'udienza che precede;
ha emesso la presente
ORDINANZA
Con ricorso ex articolo 702 bis c.p.c., depositato in data 21 dicembre 2022, i ricorrenti hanno agito nei confronti del al fine di vedersi Controparte_4 accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: - Accertare la sussistenza dei relativi presupposti per l'effetto dichiarare i Ricorrenti, cittadini italiani “jure sanguinis“ dalla nascita con ogni conseguente e necessaria statuizione per la concreta attuazione di tale diritto, ordinando al e, per Controparte_4 esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio oltre a IVA e CPA come per legge”.
I predetti hanno, in particolare, chiesto l'attribuzione e/o il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis per linea materna, per essere gli stessi discendenti diretti di una cittadina italiana, che non ha mai perso la cittadinanza,
e, a tal fine, hanno esposto quanto segue:
- che il IG. (o o cittadino italiano, Persona_2 Persona_3 Per_4 Per_5
nato in [...] - Stenico (TN) il 28.01.1873, figlio del IG. e Parte_3
della IG.ra in data 25.01.1902 si era unito in matrimonio con la Persona_6
IG.ra (o (o , Per_7 Controparte_5 Pt_4 Parte_5
cittadina italiana, nata in [...] - Stenico (TN) il 06.04.1874, figlia del IG.
e della IG.ra Persona_8 Persona_9
Pag. 2 di 17 - che, successivamente, la coppia era emigrata in Argentina, ove in data
03.10.1908 era nata la IG.ra Controparte_6
- che quest'ultima si era unita in matrimonio con il IG. e che, Persona_10
dalla loro unione, era nata in [...] in data [...] la IG.ra Pt_6
[...]
- che la IG.ra in data 29.09.1961, si era unita in matrimonio Parte_6
con il IG. e che, dalla loro unione, erano nate in Argentina Parte_7
due figlie: la IG.ra il 05.01.1964 e la IG.ra Parte_8 Per_7
il 18.05.1969; Parte_9
- che la IG.ra , in data 29.01.1988, si era unita in Parte_8
matrimonio con il IG. e che, dalla loro unione, erano Persona_11
nati in Argentina tre figli: il IG. il 10.06.1988, il IG. Parte_1 Per_1
il 05.02.1990 e la IG.ra il 19.12.1991 odierni ricorrenti;
[...] CP_1
- che la IG.ra , in data 18.08.1989, si era unita in Parte_10
matrimonio con il IG. e che, dalla loro unione, erano nati in Controparte_7
Argentina tre figli: IG. il 24.04.1991, il IG. Controparte_2 CP_3
il 07.07.1992 ed il IG. il 04.06.1994, odierni ricorrenti;
[...] Parte_2
- che, premessa la competenza del Tribunale adito, il riconoscimento della cittadinanza italiana “iure sanguinis”, a favore dei discendenti di donne italiane nati prima dell'1.1.1948, avrebbe potuto essere riconosciuto in via giudiziale, secondo quanto stabilito dalla Suprema Corte di cassazione con sentenza n. 4466 emessa il 25.2.2009, fattispecie applicabile al caso de quo;
- che, inoltre, né il IG. (o Persona_2 Controparte_8 Per_5
cittadino italiano, nato in [...] - Stenico (TN) il 28.01.1873, figlio del
IG. e della IG.ra né la IG.ra (o Parte_3 Persona_6 Per_7 [...]
(o , cittadina italiana, nata in Controparte_5 Pt_4 Parte_5
Pag. 3 di 17 Villa Banale - Stenico (TN) il 06.04.1874, figlia del IG. e della Persona_8
IG.ra comuni dante causa degli odierni ricorrenti, avevano mai Persona_9
rinunciato alla cittadinanza italiana;
- che, sulla base del principio enunciato dalla citata pronuncia delle Sezioni
Unite, principio fatto proprio dalla giurisprudenza di legittimità, i giudici di merito, ed in primis del Tribunale di Roma, avevano emesso tutta una serie di sentenze di riconoscimento della cittadinanza italiana a figli discendenti di cittadini italiani, nati prima del 1948.
Si è costituito, con comparsa di risposta del 12-9-2024, il Controparte_4
il quale ha preliminarmente rilevato, con riferimento al territorio del Trentino-
Alto Adige, che l'art. 1 della l. 379/2000 ha previsto che le persone originarie dei territori che sono appartenuti all'Impero austro-ungarico prima del 16 luglio
1920 ed emigrate all'estero dovevano rendere una dichiarazione entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge – termine poi prorogato per ulteriori cinque anni – al fine di ottenere la cittadinanza italiana, mettendo inoltre in rilievo che l'ordine della prova in ordine alla sussistenza di tutte le condizioni per la concessione della cittadinanza gravava su parte ricorrente.
Ha, poi, rappresentato che, nel caso di specie, parte ricorrente aveva dichiarato che la propria ava signora era emigrata in Argentina, ove, in data CP_9
03.10.1908, era nata la figlia circostanza da cui Controparte_6
discendeva che, in difetto di diversa prova, la ava signora era CP_9
emigrata in Argentina prima del 16 luglio 1920, posto che la figlia
[...]
era nata in [...] nel 1908. CP_6
Ha, pertanto, rilevato che l'ava non era cittadina italiana e che, di conseguenza, i ricorrenti non avrebbero potuto richiedere il riconoscimento della predetta cittadinanza, allegando giurisprudenza in tal senso del Tribunale e della Corte di
Appello di Trento.
Pag. 4 di 17 Ha, in subordine, rappresentato – con riferimento alla domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in derivazione materna
– la competenza dell'Autorità consolare, per i soggetti residenti all'estero, in relazione al luogo di residenza dell'interessato ai sensi dell'art. 9 D.P.R. n. 200 del 5-1-1967 circa le procedure di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis (o di revoca dello status civitatis italiano) mentre, per i richiedenti residenti in Italia, la necessità di certificazione dell'eventuale possesso del nostro status civitatis, con apposita attestazione da parte del Sindaco del Comune italiano di residenza. Ha, dunque, evidenziato, in entrambi i casi, la conclusione della procedura con una certificazione di cittadinanza rilasciata secondo le disposizioni dell'art. 16 comma 9 del D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572, senza necessità di adozione di alcun provvedimento da parte del Controparte_4
(avente la sola attribuzione di un'attività di indirizzo, coordinamento e vigilanza sull'esatta applicazione delle norme riguardanti l'acquisto, la perdita o il riacquisto della nostra cittadinanza), sostenendo che, conseguentemente, sarebbe stato improprio attribuire al un'attività di ricognizione amministrativa CP_4
dello status di cittadino atto a concludersi con l'emanazione di un vero e proprio decreto da adottarsi ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 5 febbraio 1992 n. 91, disciplinando le predette disposizioni non il riconoscimento del diritto soggettivo di cittadinanza per discendenza ma il diverso caso dell'attribuzione della stessa allo straniero divenuto coniuge di un cittadino italiano.
Ha, in ogni caso, rilevato, nel merito, per quanto detto, che la Cassazione a
Sezioni Unite, modificando con la sentenza n. 4466 del 2009 il suo precedente orientamento, ha ritenuto che, a seguito delle pronunce della Corte costituzionale
(sentenze n. 87 del 9 aprile 1975 e n. 30 del 9 febbraio 1983), potevano ora ottenere in sede giurisdizionale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della
Carta costituzionale, il riconoscimento iure sanguinis della cittadinanza italiana anche i figli o in genere i discendenti di donne che avevano perso il nostro status
Pag. 5 di 17 civitatis ai sensi dell'art. 10, comma 3 della previgente l. 555/1912, quale effetto del matrimonio da esse contratto prima del 1° gennaio 1948 con il cittadino straniero.
A questo proposito, ripercorrendo gli interventi che hanno inciso sulla materia,
l'Amministrazione ha ricordato: che dopo la citata sentenza n. 87/1975 della
Corte costituzionale, è intervenuta la Legge di Riforma del Diritto di Famiglia n.
151 del 1975, prevedendo che le donne che avevano perso la cittadinanza per matrimonio con un cittadino straniero o per vicende di cittadinanza del marito, potevano comunque riacquistarla previa espressa dichiarazione di volontà in tal senso;
che esisteva una discrasia nel fatto che, in sede amministrativa e a tutt'oggi, la suddetta dichiarazione comportava il riconoscimento in favore della donna del possesso ininterrotto della nostra cittadinanza in caso di matrimonio contratto in vigenza della L. 555/1912 solo dopo il 1° gennaio 1948, mentre se il matrimonio era stato celebrato prima dell'entrata in vigore della Costituzione, essa consentiva il riacquisto della cittadinanza italiana solo con efficacia ex nunc
e con comunicazione del relativo status ai figli ancora minorenni al momento in cui questa era effettuata;
che, invece, in via giudiziaria e in attesa di riforma della norma, con la citata sentenza n. 4466 del 2009 la Suprema Corte ha affermato che il riacquisto della cittadinanza si realizzava automaticamente alla data di entrata in vigore della Costituzione indipendentemente dalla data di matrimonio
(ante o post 1948), incontrando come unico ostacolo l'eventuale rinuncia alla cittadinanza da parte dell'avente diritto e che, sempre in sede giurisdizionale, il riconoscimento della cittadinanza nei confronti dei figli e discendenti non incontrava vincoli particolari essendo all'uopo ora sufficiente la dimostrazione di essere nati da una cittadina italiana che avesse perso la cittadinanza per effetto dell'art. 10 comma 3 L. 555/1912, potendo figli e discendenti della donna ottenere dal Giudice il riconoscimento della cittadinanza italiana a prescindere dal fatto che la madre (o l'ascendente) avesse reso la dichiarazione prevista dal
Pag. 6 di 17 citato art. 219 (e persino della sua esistenza o meno in vita); che la stessa
Cassazione ha evidenziato, a questo punto, l'esistenza del cosiddetto “doppio binario”, in sede amministrativa e giurisdizionale, per la tutela del diritto alla naturalizzazione, precisando che la relativa richiesta amministrativa incontrava comunque tutti i vincoli procedimentali posti dalla normativa ancora vigente e in primo luogo rappresentati dalla necessità di acquisire la menzionata dichiarazione della donna volta al riacquisto della nostra cittadinanza;
che, in pratica, pur nella sussistenza di tale dichiarazione, l'art. 15 L. 91/1992 impediva che, in assenza di apposita riforma legislativa, potesse aversi già in via amministrativa una diretta applicazione dei principi introdotti dalla sentenza n.
4466 del 2009, disponendo la suddetta norma che “…L'acquisto o il riacquisto della cittadinanza ha effetto (…) dal giorno successivo a quello in cui sono adempiute le condizioni e le formalità richieste” e che, in forza di tale disposizione, la dichiarazione volta al riacquisto della nostra cittadinanza poteva, dunque, produrre effetti in sede amministrativa solo per il futuro (ossia a decorrere dal giorno successivo a quello di materiale effettuazione della stessa), restando invece esclusa la possibilità, pur pacifica e ammessa anche in sede giurisdizionale, che la sua efficacia potesse ritenersi retroattiva a partire dalla data di entrata in vigore della nostra Costituzione, in conformità a quanto appunto sancito dalle Sezioni Unite della Cassazione.
Tutto ciò argomentato, ha quindi sottolineato che l'assenza di un apposito intervento legislativo comportava l'impossibilità, di fatto e per il , di CP_4
dare concreta e diretta applicazione ai nuovi principi introdotti dalla Cassazione in materia di trasmissione in linea femminile della cittadinanza italiana iure sanguinis, essendo “bloccata” alla lettera di una disposizione tuttora vigente e che tale intervento era stato più volte sollecitato dalle stesse Amministrazioni interessate.
Pag. 7 di 17 Ha, infine, chiesto – in ipotesi di accoglimento della domanda – la compensazione delle spese di lite tra le parti, così come disposto anche dal
Tribunale di Trento in vertenze simili e, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: “In via principale, rigettare il ricorso avversario in quanto infondato in fatto e in diritto (e in particolare per il mancato rispetto del termine di cui alla l. 379/2000), con rifusione integrale delle spese di lite;
In subordine, in caso di riconoscimento della cittadinanza italiana come da richiesta dei ricorrenti e sempre che ne ricorrano per ciascuno di essi i necessari presupposti in fatto e diritto, voglia il Tribunale disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti”.
In data 4-11-2024, i ricorrenti hanno depositato note di udienza (fissata per il 7-
11-2024) con le quali hanno rilevato che – pur essendo vero che nel 2000 fu approvata la legge n. 379 rimasta in vigore fino al 2010 che consentiva ai discendenti (per linea maschile) degli emigrati partiti dal Trentino prima della fine della Prima Guerra Mondiale (cioè quando il Trentino faceva parte dell'Impero Austroungarico) di richiedere la cittadinanza italiana in via amministrativa – tale ipotesi non sarebbe stata applicabile al caso de quo, essendo la discendenza per linea materna e, dunque, non sarebbe stato possibile all'epoca avanzare richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana sulla base della legge 379/2000, restando la via giudiziaria l'unica strada percorribile: pur volendo, neanche la IG.ra nata in [...] l'11 Febbraio Parte_6
1933, si sarebbe potuta recare al consolato per richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis in quanto discendente di madre italiana
( , posto che ella, essendo nata prima del 1948 Controparte_6
(Costituzione Italiana), non aveva lo stesso diritto previsto per le persone di sesso maschile.
Hanno, poi, i ricorrenti aggiunto che in un caso analogo aveva già fatto chiarezza il Tribunale di Roma riformando un diniego emesso proprio dal Tribunale di
Pag. 8 di 17 Trento, in quanto il 23 marzo del 2017 era stata pubblicata la sentenza n°
6015/2016 in tema di cittadinanza che aveva riconosciuto la fondatezza della tesi secondo la quale la cittadinanza italiana avrebbe potuto essere trasmessa anche per linea femminile ai discendenti di trentini emigrati prima del 1919.
All'udienza del 7-11-2024, la difesa di parte ricorrente si è riportata al contenuto del ricorso e delle note a verbale depositate in data 4-11-2024, mentre l'Avvocatura dello Stato di Trento si è riportata al contenuto della comparsa di costituzione e risposta, contestando le note a verbale e ha chiesto un termine al fine di meglio replicare per iscritto. Il Giudice ha concesso a parte resistente termine per il deposito di note di replica e ha rinviato il procedimento all'udienza del 5-12-2024.
Con note di replica autorizzate del 12-11-2024, l'Amministrazione resistente ha rilevato che l'avo e l'ava non erano cittadini Persona_2 CP_9 italiani, essendo gli stessi nati nel territorio dell'Impero austro-ungarico ed emigrati prima del 1920, quali cittadini del predetto impero, aggiungendo che tale ultima circostanza era corroborata dal fatto che la figlia Controparte_6
era nata in [...] nel 1908 nonché non smentita dai ricorrenti stessi
[...]
nelle note depositate prima dell'udienza del 7-11-2024.
Ha, l'Amministrazione, ricordato che, secondo quanto disposto dalla l. 379/2000, le persone originarie dei territori che erano appartenuti all'Impero austro- ungarico prima del 16 luglio 1920 ed emigrate all'estero potevano e dovevano rendere una dichiarazione entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge – termine poi prorogato per ulteriori cinque anni - al fine di ottenere la cittadinanza italiana, specificando che l'art. 1 della predetta legge si riferiva alle
“persone” nate sotto l'Impero austro-ungarico e ai loro “discendenti”, desumendosi allora, dalla piana lettura della norma, che nessun distinguo veniva effettuato tra uomini e donne, dunque tra discendenza paterna e materna.
Pag. 9 di 17 Ha, inoltre, l'Amministrazione evidenziato che, oltre al dato letterale, la legge
379/2000 riconosceva un diritto di acquisto della cittadinanza per elezione con effetto ex nunc e non un diritto all'acquisto iure sanguinis (in questi termini
Tribunale Trento, sentenza n. 992/2024, pubblicata il 04/11/2024), non essendo, nel caso di specie, un acquisto della cittadinanza iure sanguinis possibile perché gli avi dei ricorrenti non erano cittadini italiani e, pertanto, non avrebbero potuto trasmettere la cittadinanza italiana ai ricorrenti, comportando la differenza tra l'acquisto della cittadinanza di cui alla procedura ex l. 379/2000 e l'acquisto della cittadinanza iure sanguinis la non applicabilità (in via analogica) di principi
(giurisprudenziali) tipicamente legati allo status civitatis iure sanguinis all'acquisito della cittadinanza di cui alla legge 379/2000 e riferendosi gli arresti giurisprudenziali intervenuti e citati anche dalla controparte al caso di riconoscimento della cittadinanza materna iure sanguinis e, pertanto, non conferenti al caso di specie, ove gli avi dei ricorrenti erano emigrati prima del 16 luglio 1920 da territorio, quindi, appartenente all'Impero austro-ungarico. A conferma di quanto argomentato (e in particolare in ordine alla differenza tra le due procedure di acquisto della cittadinanza e in ordine alla non applicabilità di principi giurisprudenziali propri del riconoscimento della cittadinanza materna iure sanguinis al riconoscimento della cittadinanza ex l. 379/2000), la difesa di parte resistente ha richiamato e depositato quanto statuito dalla Cass. civ, Sez. I, con ordinanza n. 2136/2021.
Con note di trattazione scritta del 23-11-2024, depositate in vista dell'udienza di trattazione scritta del 5-12-2024, i ricorrenti hanno sottolineato che, al netto dell'interpretazione estensiva o meno che volesse darsi alla norma di cui alla legge 379/2000, sarebbe stato evidente come nella realtà dei fatti l'unica possibilità riconosciuta ai ricorrenti di vedersi riconoscere la cittadinanza italiana jure sanguinis era quella attuata, posto che nessuna possibilità avrebbero avuto di accedere alla richiamata dichiarazione da effettuarsi entro 10 anni, avendo gli
Pag. 10 di 17 stessi discendenza per linea femminile / materna, restando la via giudiziaria l'unica strada percorribile: neanche la IG.ra nata in [...] Parte_6
l'11 febbraio 1933, si sarebbe potuta recare al consolato per richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis in quanto nata da madre
(e padre) italiana, IG.ra nata prima del 1948. Hanno, Controparte_6
poi, i ricorrenti riportato la sentenza del Tribunale di Roma e ricordato che il diritto del quale richiedevano il riconoscimento era un diritto soggettivo permanente ed imprescrittibile che, in quanto tale, non poteva essere soggetto a
“scadenza” (Cass. Sentenza n. 4466/2009).
Con note di trattazione scritta del 29-11-2024, l'Amministrazione resistente si è riportata integralmente al contenuto della comparsa di risposta del 12-9-2024 e alle note di replica autorizzate del 12-11-2024, contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito e, con riferimento alle note di trattazione scritta avversarie del 23-11-2024, rilevando che controparte aveva fatto riferimento ad una pronuncia del Tribunale di Roma non nota e non depositata in giudizio, aggiungendo inoltre che non sarebbe stato chiaro come un Tribunale avrebbe potuto riformare un “diniego” di un altro Tribunale.
Con provvedimento del 18-2-2025, rilevato lo svolgimento dell'udienza del 5-
12-2024 in trattazione scritta, il Giudice ha fissato per la discussione e decisione l'udienza del 3-4-2025, nella quale parte ricorrente, con note di trattazione scritta di data 31-03-2025, ha insistito nell'accoglimento della domanda dalla stessa avanzata. La causa è stata rimessa in decisione.
……………
Orbene, ciò posto nei fatti, si ritiene che il ricorso proposto sia infondato per le ragioni di seguito evidenziate.
Pag. 11 di 17 Segnatamente, principio cardine della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di acquisto della cittadinanza, è quello dello ius sanguinis, fondato sull'art. 1, in forza del quale è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini.
Si evidenzia, inoltre, che, a seguito della dissoluzione dell'impero austro- ungarico, in data 16 luglio 1920, vi è stata l'entrata in vigore del Trattato di Saint
Germain, con il quale le regioni del Trentino-Alto Adige sono state annesse al
Regno d'Italia. Pertanto, successivamente a tale data, ai cittadini di queste
Regioni, è stata concessa la cittadinanza italiana, trasmissibile, dunque, ai discendenti di coloro che siano nati o emigrati da tali regioni successivamente alla data di entrata in vigore del predetto trattato.
La legge 379/2000, all'articolo 1, ha, invece, previsto, per quanto attiene alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico prima del 16 luglio 1920 (tra i quali è compreso il territorio della provincia di
Trento), che siano, tuttavia, emigrate all'estero prima di tale data, nonché ai loro discendenti, senza – si badi bene – effettuare alcun distinguo tra uomini e donne ovvero tra discendenza paterna e discendenza materna, che “è riconosciuta la cittadinanza italiana qualora rendano una dichiarazione in tal senso con le modalità di cui all'articolo 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge”, termine prorogato di altri cinque anni dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51 (art. 28-bis, comma 1). Tale legge ha, dunque, riconosciuto il diritto alla cittadinanza di coloro che, emigrati prima dell'annessione del Trentino e di altri territori al Regno d'Italia con il Trattato di
San Germano del 1919, non divennero automaticamente cittadini italiani come tutti gli altri residenti in tali province.
Ragione per cui l'ava dei ricorrenti, nata a [...] – Stenico (Trento) il
6.4.1874, ovverosia prima del 16 luglio 1920, avrebbe dovuto dare dimostrazione
Pag. 12 di 17 del fatto di essere emigrata all'estero successivamente a tale data o di avere comunque, qualora emigrata prima dell'annessione del Trentino al Regno d'Italia con il Trattato di San Germano del 1919, reso la dichiarazione di cui sopra ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana, “con le modalità di cui all'articolo
23 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge”, termine prorogato di altri cinque anni dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006,
n. 51 (art. 28-bis, comma 1).
Nel caso di specie, tuttavia, non solo manca la predetta prova, ma, dagli stessi atti, emerge che la IG.ra figlia dell'ava de qua – la Controparte_6
IG.ra (o (o , Per_7 Controparte_5 Pt_4 Pt_4 Parte_5
coniugatasi con il IG. (o il Persona_2 Controparte_8 Per_5
25.1.1902 – è nata, in Argentina, in data 3.10.1908, come da documento 5, allegato al ricorso. Ragione per cui vi è motivo di ritenere che, già a quella data
(1908), ovvero prima dell'annessione del Trentino al Regno d'Italia (1920), la stessa ava fosse emigrata in Argentina. Ciò con conseguente maggior onere, dunque, in capo ai ricorrenti, di fornire la prova dell'avvenuto espletamento dell'incombente di cui sopra (ovvero di avere reso, la di loro ava o i suoi discendenti, la dichiarazione richiesta ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana).
A giudizio del Tribunale, inoltre, il complesso normativo sopra sintetizzato appare frutto di una scelta rimessa alla discrezionalità del legislatore, non censurabile sotto il profilo della legittimità costituzionale.
La questione centrale che rileva nel caso di specie, difatti, attiene al fatto che l'ascendente dei ricorrenti, al tempo in cui ha lasciato il luogo di nascita per trasferirsi in Argentina, non era cittadina italiana;
e ciò in considerazione, da un lato, della insindacabilità, alla luce dei parametri costituzionali interni sotto il
Pag. 13 di 17 profilo della limitazione del diritto all'emigrazione o dell'articolo 22, della legislazione austroungarica del tempo - quale legislazione straniera - che prevedeva la perdita della cittadinanza italiana in caso di emigrazione, e, dall'altro lato, della non scrutinabilità, riguardo al rispetto del principio di uguaglianza, della previsione del trattato di San Germano, richiedente un atto di volontà per acquistare la cittadinanza da parte dei cittadini dei territori annessi all'Italia, in presenza di situazioni ontologicamente diverse, posto che l'ava degli odierni ricorrenti, al momento della immigrazione, era cittadina dell'impero austroungarico e non del Regno d'Italia.
Per la medesima ragione non può neppure ritenersi, dunque, che la normativa in esame determini alcuna privazione della cittadinanza italiana per motivi politici, giacché essa non comporta affatto la privazione della cittadinanza, ma si limita a subordinare, al verificarsi di una condizione, il suo acquisto da parte di chi ne era originariamente privo.
I suddetti principi sono stati, per altro, affermati dalla stessa Suprema Corte secondo cui “ai fini del riconoscimento della cittadinanza in favore delle persone nate e residenti nei territori appartenuti all'impero austro-ungarico, è necessario che il richiedente formuli la dichiarazione prevista dall'art. 1, comma 2, l. n. 379 del 2000 davanti all'ufficiale dello stato civile dove risiede o intende stabilire la propria residenza - ovvero, in caso di residenza all'estero, davanti all'autorità diplomatica o consolare del luogo di residenza, alla quale segue, sempre che sussistano le condizioni per l'ottenimento dello "status", l'acquisto della cittadinanza, che ha effetto non dal momento della nascita, ma dal giorno successivo a quello in cui è resa la menzionata dichiarazione, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 15 l. n. 91 del 1992”; la dichiarazione dovendo intervenire nel termine di cui all'art. 1, comma 2, l. n. 379/2000, senza che peraltro possa discorrersi di una disparità di trattamento rispetto all'ipotesi disciplinata dall'art. 17 bis l. n. 91/1992, in quanto detta ultima norma prende in
Pag. 14 di 17 considerazione i “soggetti che siano stati cittadini italiani, già residenti nei territori facenti parte dello Stato italiano” e successivamente trasferiti, in forza dei nominati Trattati, alla Repubblica jugoslava, e i loro discendenti, mentre la l.
n. 379/2000 considera, invece, soggetti che non sono mai stati cittadini italiani, regolamentando la posizione dei discendenti di cittadini austriaci emigrati dall'Impero austro-ungarico prima del 16 luglio 1920, quando quei territori furono annessi al Regno d'Italia (cfr. Cass. Civ., Sez. 1, Ordinanza n. 21236 del
23/07/2021, anche in motivazione).
Del tutto inconferente, pertanto, appare essere la giurisprudenza del Tribunale di
Roma richiamata dalla difesa dei ricorrenti, afferendo la stessa ad ipotesi in cui la parte richiedente aveva presentato la dichiarazione in conformità alla legge n.
379/2000 (riconoscente un diritto di acquisto della cittadinanza per elezione con effetto ex nunc, con riferimento alla data della dichiarazione di volontà dell'interessato e non un diritto all'acquisto iure sanguinis) e nel termine ivi previsto nonché tutti gli arresti giurisprudenziali, di legittimità e di merito, intervenuti in relazione ai casi di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis per linea materna, ipotesi differenti da quella oggetto del presente procedimento in cui, secondo tutto quanto sopra evidenziato, non è dato discorrere di acquisto di cittadinanza iure sanguinis, proprio in quanto la documentazione versata in atti non dimostra la titolarità di una siffatta cittadinanza in capo agli ascendenti.
Né ancora, possono assumere rilevanza i certificati negativi di naturalizzazione del IG. (o o e della IG.ra Persona_2 Persona_3 Per_4 Per_5 Per_7
(o o (o prodotti in atti Controparte_5 CP_5 Pt_4 Parte_5
(allegati n. 20 e 21), dai quali risulta semplicemente che i predetti avi – persone non di origini italiane, ma nate sotto l'impero di un altro Stato – non hanno acquistato la cittadinanza argentina;
trattandosi, dunque, quella in esame, di scelta improduttiva di effetti ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana
Pag. 15 di 17 ai discendenti degli stessi, non qualificabili, appunto, come “discendenti di cittadini italiani di origine straniera” (cfr: sentenza della Corte d'Appello di
Trento del 16.07.2024, depositata in data 20.08.2024).
Né, infine, alcuna prova nel suddetto senso è, appunto, stata fornita da parte dei ricorrenti con riferimento neppure all'avo paterno.
Per tutto quanto esposto consegue, dunque, il rigetto del ricorso proposto dai ricorrenti.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e vanno liquidate, in relazione allo scaglione di valore da determinarsi - secondo le norme del Codice di procedura civile e del principio di effettività, da ritenersi in contrasto con l'intervenuta abrogazione delle tariffe ad opera dell'art. 9, comma 1, d. l. n. 1 del 2012, conv.
l. n. 27 del 2012, e ancor prima con l'art. 101 TFUE, eventuali previsioni di scaglioni inderogabili (cfr. anche Cass. Civ., Sez. 6, Ordinanza n. 22330 del
15/10/2020 in motivazione) - in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, tenuto conto altresì della serialità della vertenza e dell'assenza di complesse questioni in fatto o in diritto, in quello per cause sino ad euro 26.000,00, nonché, alla luce dell'attività in concreto espletata, sulla base dei parametri minimi per le sole fasi di studio e introduttiva, nel finale importo di euro 848,00, oltre rimborso forfetario al 15% e accessori di legge.
P.Q.M.
il Tribunale:
• rigetta il ricorso;
• condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del resistente
[...]
, delle spese di lite, liquidate in € 848,00 per onorario, oltre a rimb. CP_4
forf. nella misura del 15% e accessori di legge.
Pag. 16 di 17 Così deciso in Trento, in data 04.04.2025
Il Giudice
Laura Di Bernardi
Pag. 17 di 17
Tribunale Ordinario di Trento
Protezione & immigrazione
N. R.G. 3136/2022
Nella causa civile promossa da
, nato in [...] il [...] ed ivi residente identificato con Parte_1
DNI n. ; , nata in [...] il [...] ed ivi NumeroD_1 CP_1
residente identificata con DNI n. ; , nato in [...] NumeroD_2 Persona_1
il 05.02.1990 ed ivi residente identificato con DNI n. ; NumeroD_3 CP_2
, nato in [...] il [...] ed ivi residente identificato con DNI n.
[...]
35.386.398; , nato in [...] il [...] ed ivi residente Controparte_3
identificato con DNI n. 36.314.970; , nato in [...] il Parte_2
04.06.1994 ed ivi residente identificato con DNI n. 38.295.280, tutti elettivamente domiciliati in Roma, alla Via Augusto Aubry n.
3 - Int. 22, presso lo studio dell'Avv. Guido Giudice (C.F. – PEC: C.F._1
) del Foro di Roma, che li rappresenta e Email_1 difende, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Daniela Tiani (C.F.
– PEC: ) del Foro C.F._2 Email_2
di Roma in virtù di procure rese in calce al ricorso
Ricorrenti
contro
Il (C.F. ), in persona del Controparte_4 P.IVA_1
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, domiciliato per legge in Roma alla Via dei Portoghesi, 12 (00186) Resistente
sciogliendo la riserva assunta all'udienza che precede;
ha emesso la presente
ORDINANZA
Con ricorso ex articolo 702 bis c.p.c., depositato in data 21 dicembre 2022, i ricorrenti hanno agito nei confronti del al fine di vedersi Controparte_4 accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: - Accertare la sussistenza dei relativi presupposti per l'effetto dichiarare i Ricorrenti, cittadini italiani “jure sanguinis“ dalla nascita con ogni conseguente e necessaria statuizione per la concreta attuazione di tale diritto, ordinando al e, per Controparte_4 esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio oltre a IVA e CPA come per legge”.
I predetti hanno, in particolare, chiesto l'attribuzione e/o il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis per linea materna, per essere gli stessi discendenti diretti di una cittadina italiana, che non ha mai perso la cittadinanza,
e, a tal fine, hanno esposto quanto segue:
- che il IG. (o o cittadino italiano, Persona_2 Persona_3 Per_4 Per_5
nato in [...] - Stenico (TN) il 28.01.1873, figlio del IG. e Parte_3
della IG.ra in data 25.01.1902 si era unito in matrimonio con la Persona_6
IG.ra (o (o , Per_7 Controparte_5 Pt_4 Parte_5
cittadina italiana, nata in [...] - Stenico (TN) il 06.04.1874, figlia del IG.
e della IG.ra Persona_8 Persona_9
Pag. 2 di 17 - che, successivamente, la coppia era emigrata in Argentina, ove in data
03.10.1908 era nata la IG.ra Controparte_6
- che quest'ultima si era unita in matrimonio con il IG. e che, Persona_10
dalla loro unione, era nata in [...] in data [...] la IG.ra Pt_6
[...]
- che la IG.ra in data 29.09.1961, si era unita in matrimonio Parte_6
con il IG. e che, dalla loro unione, erano nate in Argentina Parte_7
due figlie: la IG.ra il 05.01.1964 e la IG.ra Parte_8 Per_7
il 18.05.1969; Parte_9
- che la IG.ra , in data 29.01.1988, si era unita in Parte_8
matrimonio con il IG. e che, dalla loro unione, erano Persona_11
nati in Argentina tre figli: il IG. il 10.06.1988, il IG. Parte_1 Per_1
il 05.02.1990 e la IG.ra il 19.12.1991 odierni ricorrenti;
[...] CP_1
- che la IG.ra , in data 18.08.1989, si era unita in Parte_10
matrimonio con il IG. e che, dalla loro unione, erano nati in Controparte_7
Argentina tre figli: IG. il 24.04.1991, il IG. Controparte_2 CP_3
il 07.07.1992 ed il IG. il 04.06.1994, odierni ricorrenti;
[...] Parte_2
- che, premessa la competenza del Tribunale adito, il riconoscimento della cittadinanza italiana “iure sanguinis”, a favore dei discendenti di donne italiane nati prima dell'1.1.1948, avrebbe potuto essere riconosciuto in via giudiziale, secondo quanto stabilito dalla Suprema Corte di cassazione con sentenza n. 4466 emessa il 25.2.2009, fattispecie applicabile al caso de quo;
- che, inoltre, né il IG. (o Persona_2 Controparte_8 Per_5
cittadino italiano, nato in [...] - Stenico (TN) il 28.01.1873, figlio del
IG. e della IG.ra né la IG.ra (o Parte_3 Persona_6 Per_7 [...]
(o , cittadina italiana, nata in Controparte_5 Pt_4 Parte_5
Pag. 3 di 17 Villa Banale - Stenico (TN) il 06.04.1874, figlia del IG. e della Persona_8
IG.ra comuni dante causa degli odierni ricorrenti, avevano mai Persona_9
rinunciato alla cittadinanza italiana;
- che, sulla base del principio enunciato dalla citata pronuncia delle Sezioni
Unite, principio fatto proprio dalla giurisprudenza di legittimità, i giudici di merito, ed in primis del Tribunale di Roma, avevano emesso tutta una serie di sentenze di riconoscimento della cittadinanza italiana a figli discendenti di cittadini italiani, nati prima del 1948.
Si è costituito, con comparsa di risposta del 12-9-2024, il Controparte_4
il quale ha preliminarmente rilevato, con riferimento al territorio del Trentino-
Alto Adige, che l'art. 1 della l. 379/2000 ha previsto che le persone originarie dei territori che sono appartenuti all'Impero austro-ungarico prima del 16 luglio
1920 ed emigrate all'estero dovevano rendere una dichiarazione entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge – termine poi prorogato per ulteriori cinque anni – al fine di ottenere la cittadinanza italiana, mettendo inoltre in rilievo che l'ordine della prova in ordine alla sussistenza di tutte le condizioni per la concessione della cittadinanza gravava su parte ricorrente.
Ha, poi, rappresentato che, nel caso di specie, parte ricorrente aveva dichiarato che la propria ava signora era emigrata in Argentina, ove, in data CP_9
03.10.1908, era nata la figlia circostanza da cui Controparte_6
discendeva che, in difetto di diversa prova, la ava signora era CP_9
emigrata in Argentina prima del 16 luglio 1920, posto che la figlia
[...]
era nata in [...] nel 1908. CP_6
Ha, pertanto, rilevato che l'ava non era cittadina italiana e che, di conseguenza, i ricorrenti non avrebbero potuto richiedere il riconoscimento della predetta cittadinanza, allegando giurisprudenza in tal senso del Tribunale e della Corte di
Appello di Trento.
Pag. 4 di 17 Ha, in subordine, rappresentato – con riferimento alla domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in derivazione materna
– la competenza dell'Autorità consolare, per i soggetti residenti all'estero, in relazione al luogo di residenza dell'interessato ai sensi dell'art. 9 D.P.R. n. 200 del 5-1-1967 circa le procedure di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis (o di revoca dello status civitatis italiano) mentre, per i richiedenti residenti in Italia, la necessità di certificazione dell'eventuale possesso del nostro status civitatis, con apposita attestazione da parte del Sindaco del Comune italiano di residenza. Ha, dunque, evidenziato, in entrambi i casi, la conclusione della procedura con una certificazione di cittadinanza rilasciata secondo le disposizioni dell'art. 16 comma 9 del D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572, senza necessità di adozione di alcun provvedimento da parte del Controparte_4
(avente la sola attribuzione di un'attività di indirizzo, coordinamento e vigilanza sull'esatta applicazione delle norme riguardanti l'acquisto, la perdita o il riacquisto della nostra cittadinanza), sostenendo che, conseguentemente, sarebbe stato improprio attribuire al un'attività di ricognizione amministrativa CP_4
dello status di cittadino atto a concludersi con l'emanazione di un vero e proprio decreto da adottarsi ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 5 febbraio 1992 n. 91, disciplinando le predette disposizioni non il riconoscimento del diritto soggettivo di cittadinanza per discendenza ma il diverso caso dell'attribuzione della stessa allo straniero divenuto coniuge di un cittadino italiano.
Ha, in ogni caso, rilevato, nel merito, per quanto detto, che la Cassazione a
Sezioni Unite, modificando con la sentenza n. 4466 del 2009 il suo precedente orientamento, ha ritenuto che, a seguito delle pronunce della Corte costituzionale
(sentenze n. 87 del 9 aprile 1975 e n. 30 del 9 febbraio 1983), potevano ora ottenere in sede giurisdizionale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della
Carta costituzionale, il riconoscimento iure sanguinis della cittadinanza italiana anche i figli o in genere i discendenti di donne che avevano perso il nostro status
Pag. 5 di 17 civitatis ai sensi dell'art. 10, comma 3 della previgente l. 555/1912, quale effetto del matrimonio da esse contratto prima del 1° gennaio 1948 con il cittadino straniero.
A questo proposito, ripercorrendo gli interventi che hanno inciso sulla materia,
l'Amministrazione ha ricordato: che dopo la citata sentenza n. 87/1975 della
Corte costituzionale, è intervenuta la Legge di Riforma del Diritto di Famiglia n.
151 del 1975, prevedendo che le donne che avevano perso la cittadinanza per matrimonio con un cittadino straniero o per vicende di cittadinanza del marito, potevano comunque riacquistarla previa espressa dichiarazione di volontà in tal senso;
che esisteva una discrasia nel fatto che, in sede amministrativa e a tutt'oggi, la suddetta dichiarazione comportava il riconoscimento in favore della donna del possesso ininterrotto della nostra cittadinanza in caso di matrimonio contratto in vigenza della L. 555/1912 solo dopo il 1° gennaio 1948, mentre se il matrimonio era stato celebrato prima dell'entrata in vigore della Costituzione, essa consentiva il riacquisto della cittadinanza italiana solo con efficacia ex nunc
e con comunicazione del relativo status ai figli ancora minorenni al momento in cui questa era effettuata;
che, invece, in via giudiziaria e in attesa di riforma della norma, con la citata sentenza n. 4466 del 2009 la Suprema Corte ha affermato che il riacquisto della cittadinanza si realizzava automaticamente alla data di entrata in vigore della Costituzione indipendentemente dalla data di matrimonio
(ante o post 1948), incontrando come unico ostacolo l'eventuale rinuncia alla cittadinanza da parte dell'avente diritto e che, sempre in sede giurisdizionale, il riconoscimento della cittadinanza nei confronti dei figli e discendenti non incontrava vincoli particolari essendo all'uopo ora sufficiente la dimostrazione di essere nati da una cittadina italiana che avesse perso la cittadinanza per effetto dell'art. 10 comma 3 L. 555/1912, potendo figli e discendenti della donna ottenere dal Giudice il riconoscimento della cittadinanza italiana a prescindere dal fatto che la madre (o l'ascendente) avesse reso la dichiarazione prevista dal
Pag. 6 di 17 citato art. 219 (e persino della sua esistenza o meno in vita); che la stessa
Cassazione ha evidenziato, a questo punto, l'esistenza del cosiddetto “doppio binario”, in sede amministrativa e giurisdizionale, per la tutela del diritto alla naturalizzazione, precisando che la relativa richiesta amministrativa incontrava comunque tutti i vincoli procedimentali posti dalla normativa ancora vigente e in primo luogo rappresentati dalla necessità di acquisire la menzionata dichiarazione della donna volta al riacquisto della nostra cittadinanza;
che, in pratica, pur nella sussistenza di tale dichiarazione, l'art. 15 L. 91/1992 impediva che, in assenza di apposita riforma legislativa, potesse aversi già in via amministrativa una diretta applicazione dei principi introdotti dalla sentenza n.
4466 del 2009, disponendo la suddetta norma che “…L'acquisto o il riacquisto della cittadinanza ha effetto (…) dal giorno successivo a quello in cui sono adempiute le condizioni e le formalità richieste” e che, in forza di tale disposizione, la dichiarazione volta al riacquisto della nostra cittadinanza poteva, dunque, produrre effetti in sede amministrativa solo per il futuro (ossia a decorrere dal giorno successivo a quello di materiale effettuazione della stessa), restando invece esclusa la possibilità, pur pacifica e ammessa anche in sede giurisdizionale, che la sua efficacia potesse ritenersi retroattiva a partire dalla data di entrata in vigore della nostra Costituzione, in conformità a quanto appunto sancito dalle Sezioni Unite della Cassazione.
Tutto ciò argomentato, ha quindi sottolineato che l'assenza di un apposito intervento legislativo comportava l'impossibilità, di fatto e per il , di CP_4
dare concreta e diretta applicazione ai nuovi principi introdotti dalla Cassazione in materia di trasmissione in linea femminile della cittadinanza italiana iure sanguinis, essendo “bloccata” alla lettera di una disposizione tuttora vigente e che tale intervento era stato più volte sollecitato dalle stesse Amministrazioni interessate.
Pag. 7 di 17 Ha, infine, chiesto – in ipotesi di accoglimento della domanda – la compensazione delle spese di lite tra le parti, così come disposto anche dal
Tribunale di Trento in vertenze simili e, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: “In via principale, rigettare il ricorso avversario in quanto infondato in fatto e in diritto (e in particolare per il mancato rispetto del termine di cui alla l. 379/2000), con rifusione integrale delle spese di lite;
In subordine, in caso di riconoscimento della cittadinanza italiana come da richiesta dei ricorrenti e sempre che ne ricorrano per ciascuno di essi i necessari presupposti in fatto e diritto, voglia il Tribunale disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti”.
In data 4-11-2024, i ricorrenti hanno depositato note di udienza (fissata per il 7-
11-2024) con le quali hanno rilevato che – pur essendo vero che nel 2000 fu approvata la legge n. 379 rimasta in vigore fino al 2010 che consentiva ai discendenti (per linea maschile) degli emigrati partiti dal Trentino prima della fine della Prima Guerra Mondiale (cioè quando il Trentino faceva parte dell'Impero Austroungarico) di richiedere la cittadinanza italiana in via amministrativa – tale ipotesi non sarebbe stata applicabile al caso de quo, essendo la discendenza per linea materna e, dunque, non sarebbe stato possibile all'epoca avanzare richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana sulla base della legge 379/2000, restando la via giudiziaria l'unica strada percorribile: pur volendo, neanche la IG.ra nata in [...] l'11 Febbraio Parte_6
1933, si sarebbe potuta recare al consolato per richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis in quanto discendente di madre italiana
( , posto che ella, essendo nata prima del 1948 Controparte_6
(Costituzione Italiana), non aveva lo stesso diritto previsto per le persone di sesso maschile.
Hanno, poi, i ricorrenti aggiunto che in un caso analogo aveva già fatto chiarezza il Tribunale di Roma riformando un diniego emesso proprio dal Tribunale di
Pag. 8 di 17 Trento, in quanto il 23 marzo del 2017 era stata pubblicata la sentenza n°
6015/2016 in tema di cittadinanza che aveva riconosciuto la fondatezza della tesi secondo la quale la cittadinanza italiana avrebbe potuto essere trasmessa anche per linea femminile ai discendenti di trentini emigrati prima del 1919.
All'udienza del 7-11-2024, la difesa di parte ricorrente si è riportata al contenuto del ricorso e delle note a verbale depositate in data 4-11-2024, mentre l'Avvocatura dello Stato di Trento si è riportata al contenuto della comparsa di costituzione e risposta, contestando le note a verbale e ha chiesto un termine al fine di meglio replicare per iscritto. Il Giudice ha concesso a parte resistente termine per il deposito di note di replica e ha rinviato il procedimento all'udienza del 5-12-2024.
Con note di replica autorizzate del 12-11-2024, l'Amministrazione resistente ha rilevato che l'avo e l'ava non erano cittadini Persona_2 CP_9 italiani, essendo gli stessi nati nel territorio dell'Impero austro-ungarico ed emigrati prima del 1920, quali cittadini del predetto impero, aggiungendo che tale ultima circostanza era corroborata dal fatto che la figlia Controparte_6
era nata in [...] nel 1908 nonché non smentita dai ricorrenti stessi
[...]
nelle note depositate prima dell'udienza del 7-11-2024.
Ha, l'Amministrazione, ricordato che, secondo quanto disposto dalla l. 379/2000, le persone originarie dei territori che erano appartenuti all'Impero austro- ungarico prima del 16 luglio 1920 ed emigrate all'estero potevano e dovevano rendere una dichiarazione entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge – termine poi prorogato per ulteriori cinque anni - al fine di ottenere la cittadinanza italiana, specificando che l'art. 1 della predetta legge si riferiva alle
“persone” nate sotto l'Impero austro-ungarico e ai loro “discendenti”, desumendosi allora, dalla piana lettura della norma, che nessun distinguo veniva effettuato tra uomini e donne, dunque tra discendenza paterna e materna.
Pag. 9 di 17 Ha, inoltre, l'Amministrazione evidenziato che, oltre al dato letterale, la legge
379/2000 riconosceva un diritto di acquisto della cittadinanza per elezione con effetto ex nunc e non un diritto all'acquisto iure sanguinis (in questi termini
Tribunale Trento, sentenza n. 992/2024, pubblicata il 04/11/2024), non essendo, nel caso di specie, un acquisto della cittadinanza iure sanguinis possibile perché gli avi dei ricorrenti non erano cittadini italiani e, pertanto, non avrebbero potuto trasmettere la cittadinanza italiana ai ricorrenti, comportando la differenza tra l'acquisto della cittadinanza di cui alla procedura ex l. 379/2000 e l'acquisto della cittadinanza iure sanguinis la non applicabilità (in via analogica) di principi
(giurisprudenziali) tipicamente legati allo status civitatis iure sanguinis all'acquisito della cittadinanza di cui alla legge 379/2000 e riferendosi gli arresti giurisprudenziali intervenuti e citati anche dalla controparte al caso di riconoscimento della cittadinanza materna iure sanguinis e, pertanto, non conferenti al caso di specie, ove gli avi dei ricorrenti erano emigrati prima del 16 luglio 1920 da territorio, quindi, appartenente all'Impero austro-ungarico. A conferma di quanto argomentato (e in particolare in ordine alla differenza tra le due procedure di acquisto della cittadinanza e in ordine alla non applicabilità di principi giurisprudenziali propri del riconoscimento della cittadinanza materna iure sanguinis al riconoscimento della cittadinanza ex l. 379/2000), la difesa di parte resistente ha richiamato e depositato quanto statuito dalla Cass. civ, Sez. I, con ordinanza n. 2136/2021.
Con note di trattazione scritta del 23-11-2024, depositate in vista dell'udienza di trattazione scritta del 5-12-2024, i ricorrenti hanno sottolineato che, al netto dell'interpretazione estensiva o meno che volesse darsi alla norma di cui alla legge 379/2000, sarebbe stato evidente come nella realtà dei fatti l'unica possibilità riconosciuta ai ricorrenti di vedersi riconoscere la cittadinanza italiana jure sanguinis era quella attuata, posto che nessuna possibilità avrebbero avuto di accedere alla richiamata dichiarazione da effettuarsi entro 10 anni, avendo gli
Pag. 10 di 17 stessi discendenza per linea femminile / materna, restando la via giudiziaria l'unica strada percorribile: neanche la IG.ra nata in [...] Parte_6
l'11 febbraio 1933, si sarebbe potuta recare al consolato per richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis in quanto nata da madre
(e padre) italiana, IG.ra nata prima del 1948. Hanno, Controparte_6
poi, i ricorrenti riportato la sentenza del Tribunale di Roma e ricordato che il diritto del quale richiedevano il riconoscimento era un diritto soggettivo permanente ed imprescrittibile che, in quanto tale, non poteva essere soggetto a
“scadenza” (Cass. Sentenza n. 4466/2009).
Con note di trattazione scritta del 29-11-2024, l'Amministrazione resistente si è riportata integralmente al contenuto della comparsa di risposta del 12-9-2024 e alle note di replica autorizzate del 12-11-2024, contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito e, con riferimento alle note di trattazione scritta avversarie del 23-11-2024, rilevando che controparte aveva fatto riferimento ad una pronuncia del Tribunale di Roma non nota e non depositata in giudizio, aggiungendo inoltre che non sarebbe stato chiaro come un Tribunale avrebbe potuto riformare un “diniego” di un altro Tribunale.
Con provvedimento del 18-2-2025, rilevato lo svolgimento dell'udienza del 5-
12-2024 in trattazione scritta, il Giudice ha fissato per la discussione e decisione l'udienza del 3-4-2025, nella quale parte ricorrente, con note di trattazione scritta di data 31-03-2025, ha insistito nell'accoglimento della domanda dalla stessa avanzata. La causa è stata rimessa in decisione.
……………
Orbene, ciò posto nei fatti, si ritiene che il ricorso proposto sia infondato per le ragioni di seguito evidenziate.
Pag. 11 di 17 Segnatamente, principio cardine della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di acquisto della cittadinanza, è quello dello ius sanguinis, fondato sull'art. 1, in forza del quale è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini.
Si evidenzia, inoltre, che, a seguito della dissoluzione dell'impero austro- ungarico, in data 16 luglio 1920, vi è stata l'entrata in vigore del Trattato di Saint
Germain, con il quale le regioni del Trentino-Alto Adige sono state annesse al
Regno d'Italia. Pertanto, successivamente a tale data, ai cittadini di queste
Regioni, è stata concessa la cittadinanza italiana, trasmissibile, dunque, ai discendenti di coloro che siano nati o emigrati da tali regioni successivamente alla data di entrata in vigore del predetto trattato.
La legge 379/2000, all'articolo 1, ha, invece, previsto, per quanto attiene alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico prima del 16 luglio 1920 (tra i quali è compreso il territorio della provincia di
Trento), che siano, tuttavia, emigrate all'estero prima di tale data, nonché ai loro discendenti, senza – si badi bene – effettuare alcun distinguo tra uomini e donne ovvero tra discendenza paterna e discendenza materna, che “è riconosciuta la cittadinanza italiana qualora rendano una dichiarazione in tal senso con le modalità di cui all'articolo 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge”, termine prorogato di altri cinque anni dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51 (art. 28-bis, comma 1). Tale legge ha, dunque, riconosciuto il diritto alla cittadinanza di coloro che, emigrati prima dell'annessione del Trentino e di altri territori al Regno d'Italia con il Trattato di
San Germano del 1919, non divennero automaticamente cittadini italiani come tutti gli altri residenti in tali province.
Ragione per cui l'ava dei ricorrenti, nata a [...] – Stenico (Trento) il
6.4.1874, ovverosia prima del 16 luglio 1920, avrebbe dovuto dare dimostrazione
Pag. 12 di 17 del fatto di essere emigrata all'estero successivamente a tale data o di avere comunque, qualora emigrata prima dell'annessione del Trentino al Regno d'Italia con il Trattato di San Germano del 1919, reso la dichiarazione di cui sopra ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana, “con le modalità di cui all'articolo
23 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge”, termine prorogato di altri cinque anni dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006,
n. 51 (art. 28-bis, comma 1).
Nel caso di specie, tuttavia, non solo manca la predetta prova, ma, dagli stessi atti, emerge che la IG.ra figlia dell'ava de qua – la Controparte_6
IG.ra (o (o , Per_7 Controparte_5 Pt_4 Pt_4 Parte_5
coniugatasi con il IG. (o il Persona_2 Controparte_8 Per_5
25.1.1902 – è nata, in Argentina, in data 3.10.1908, come da documento 5, allegato al ricorso. Ragione per cui vi è motivo di ritenere che, già a quella data
(1908), ovvero prima dell'annessione del Trentino al Regno d'Italia (1920), la stessa ava fosse emigrata in Argentina. Ciò con conseguente maggior onere, dunque, in capo ai ricorrenti, di fornire la prova dell'avvenuto espletamento dell'incombente di cui sopra (ovvero di avere reso, la di loro ava o i suoi discendenti, la dichiarazione richiesta ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana).
A giudizio del Tribunale, inoltre, il complesso normativo sopra sintetizzato appare frutto di una scelta rimessa alla discrezionalità del legislatore, non censurabile sotto il profilo della legittimità costituzionale.
La questione centrale che rileva nel caso di specie, difatti, attiene al fatto che l'ascendente dei ricorrenti, al tempo in cui ha lasciato il luogo di nascita per trasferirsi in Argentina, non era cittadina italiana;
e ciò in considerazione, da un lato, della insindacabilità, alla luce dei parametri costituzionali interni sotto il
Pag. 13 di 17 profilo della limitazione del diritto all'emigrazione o dell'articolo 22, della legislazione austroungarica del tempo - quale legislazione straniera - che prevedeva la perdita della cittadinanza italiana in caso di emigrazione, e, dall'altro lato, della non scrutinabilità, riguardo al rispetto del principio di uguaglianza, della previsione del trattato di San Germano, richiedente un atto di volontà per acquistare la cittadinanza da parte dei cittadini dei territori annessi all'Italia, in presenza di situazioni ontologicamente diverse, posto che l'ava degli odierni ricorrenti, al momento della immigrazione, era cittadina dell'impero austroungarico e non del Regno d'Italia.
Per la medesima ragione non può neppure ritenersi, dunque, che la normativa in esame determini alcuna privazione della cittadinanza italiana per motivi politici, giacché essa non comporta affatto la privazione della cittadinanza, ma si limita a subordinare, al verificarsi di una condizione, il suo acquisto da parte di chi ne era originariamente privo.
I suddetti principi sono stati, per altro, affermati dalla stessa Suprema Corte secondo cui “ai fini del riconoscimento della cittadinanza in favore delle persone nate e residenti nei territori appartenuti all'impero austro-ungarico, è necessario che il richiedente formuli la dichiarazione prevista dall'art. 1, comma 2, l. n. 379 del 2000 davanti all'ufficiale dello stato civile dove risiede o intende stabilire la propria residenza - ovvero, in caso di residenza all'estero, davanti all'autorità diplomatica o consolare del luogo di residenza, alla quale segue, sempre che sussistano le condizioni per l'ottenimento dello "status", l'acquisto della cittadinanza, che ha effetto non dal momento della nascita, ma dal giorno successivo a quello in cui è resa la menzionata dichiarazione, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 15 l. n. 91 del 1992”; la dichiarazione dovendo intervenire nel termine di cui all'art. 1, comma 2, l. n. 379/2000, senza che peraltro possa discorrersi di una disparità di trattamento rispetto all'ipotesi disciplinata dall'art. 17 bis l. n. 91/1992, in quanto detta ultima norma prende in
Pag. 14 di 17 considerazione i “soggetti che siano stati cittadini italiani, già residenti nei territori facenti parte dello Stato italiano” e successivamente trasferiti, in forza dei nominati Trattati, alla Repubblica jugoslava, e i loro discendenti, mentre la l.
n. 379/2000 considera, invece, soggetti che non sono mai stati cittadini italiani, regolamentando la posizione dei discendenti di cittadini austriaci emigrati dall'Impero austro-ungarico prima del 16 luglio 1920, quando quei territori furono annessi al Regno d'Italia (cfr. Cass. Civ., Sez. 1, Ordinanza n. 21236 del
23/07/2021, anche in motivazione).
Del tutto inconferente, pertanto, appare essere la giurisprudenza del Tribunale di
Roma richiamata dalla difesa dei ricorrenti, afferendo la stessa ad ipotesi in cui la parte richiedente aveva presentato la dichiarazione in conformità alla legge n.
379/2000 (riconoscente un diritto di acquisto della cittadinanza per elezione con effetto ex nunc, con riferimento alla data della dichiarazione di volontà dell'interessato e non un diritto all'acquisto iure sanguinis) e nel termine ivi previsto nonché tutti gli arresti giurisprudenziali, di legittimità e di merito, intervenuti in relazione ai casi di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis per linea materna, ipotesi differenti da quella oggetto del presente procedimento in cui, secondo tutto quanto sopra evidenziato, non è dato discorrere di acquisto di cittadinanza iure sanguinis, proprio in quanto la documentazione versata in atti non dimostra la titolarità di una siffatta cittadinanza in capo agli ascendenti.
Né ancora, possono assumere rilevanza i certificati negativi di naturalizzazione del IG. (o o e della IG.ra Persona_2 Persona_3 Per_4 Per_5 Per_7
(o o (o prodotti in atti Controparte_5 CP_5 Pt_4 Parte_5
(allegati n. 20 e 21), dai quali risulta semplicemente che i predetti avi – persone non di origini italiane, ma nate sotto l'impero di un altro Stato – non hanno acquistato la cittadinanza argentina;
trattandosi, dunque, quella in esame, di scelta improduttiva di effetti ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana
Pag. 15 di 17 ai discendenti degli stessi, non qualificabili, appunto, come “discendenti di cittadini italiani di origine straniera” (cfr: sentenza della Corte d'Appello di
Trento del 16.07.2024, depositata in data 20.08.2024).
Né, infine, alcuna prova nel suddetto senso è, appunto, stata fornita da parte dei ricorrenti con riferimento neppure all'avo paterno.
Per tutto quanto esposto consegue, dunque, il rigetto del ricorso proposto dai ricorrenti.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e vanno liquidate, in relazione allo scaglione di valore da determinarsi - secondo le norme del Codice di procedura civile e del principio di effettività, da ritenersi in contrasto con l'intervenuta abrogazione delle tariffe ad opera dell'art. 9, comma 1, d. l. n. 1 del 2012, conv.
l. n. 27 del 2012, e ancor prima con l'art. 101 TFUE, eventuali previsioni di scaglioni inderogabili (cfr. anche Cass. Civ., Sez. 6, Ordinanza n. 22330 del
15/10/2020 in motivazione) - in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, tenuto conto altresì della serialità della vertenza e dell'assenza di complesse questioni in fatto o in diritto, in quello per cause sino ad euro 26.000,00, nonché, alla luce dell'attività in concreto espletata, sulla base dei parametri minimi per le sole fasi di studio e introduttiva, nel finale importo di euro 848,00, oltre rimborso forfetario al 15% e accessori di legge.
P.Q.M.
il Tribunale:
• rigetta il ricorso;
• condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del resistente
[...]
, delle spese di lite, liquidate in € 848,00 per onorario, oltre a rimb. CP_4
forf. nella misura del 15% e accessori di legge.
Pag. 16 di 17 Così deciso in Trento, in data 04.04.2025
Il Giudice
Laura Di Bernardi
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