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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 03/12/2025, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2064/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice
Dott.ssa Carla Venditti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2064/2025 VG promossa congiuntamente da:
, (c.f.: ), nato a [...] il [...], residente a [...]C.F._1
Lodi;
e da
(c.f.: ), nata a [...] il [...], residente a [...]C.F._2
Lodi;
Entrambi difesi e rappresentati dall'avv. Marcella Catalano
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 29/07/2025, contenente le indicazioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) la casa coniugale di Lodi, Via U. Oppizzio 4 con gli arredi ivi contenuti resterà nella disponibilità della OR;
Parte_3
pagina 1 di 4 2) l'altro Coniuge si allontanerà dalla casa anzidetta entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione fra i Coniugi, fatti salvi diversi accordi fra le Parti, asportando i propri beni personali;
3) il Signor continuerà a farsi carico dell'integrale pagamento delle utenze (gas, luce, Pt_1 acqua, tari) della casa coniugale di Lodi;
4) il padre potrà frequentare la casa coniugale per fare visita alle figlie previo accordo da prendere di volta in volta con le medesime o con la OR;
Pt_3
5) il padre provvederà integralmente alle spese per vitto, alloggio, tasse universitarie relative alla figlia , studentessa universitaria fuori sede;
Per_1
6) la madre provvederà integralmente alle spese di vitto e di istruzione per la figlia con Per_2 lei convivente;
7) per quanto non sopra specificato ai punti 5) e 6), i terranno a proprio carico il 50% Per_3 ciascuno delle spese extra relative alle figlie secondo le “Linee Guida spese extra assegno di mantenimento per i figli minori e figli maggiorenni non economicamente indipendenti o con disabilità” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano nel mese di
Giugno 2025 che i dichiarano di conoscere, il cui prospetto è allegato al ricorso Per_3 introduttivo.
§§§§
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
8) il Signor , entro 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione, si Pt_1 impegna a trasferire - senza conguaglio in denaro - alla OR la casa familiare Parte_3 sita a Lodi, Via Ugo Oppizzio 4, così identificata:
- Unità immobiliari facenti parte, rispettivamente, di un fabbricato ad uso abitazione con circostante area di pertinenza, sviluppato su tre piani fuori terra e composto da due unità abitative, e di un fabbricato accessorio in corpo staccato, sviluppato sul solo piano terra, composto da quattro vani ad uso autorimessa, il tutto sito in Lodi, Via Oppizzio, con accesso dal civico numero 4 ed insistente su aree distinte nel Catasto Terreni detto Comune al foglio 54, mappali 176 e 284, confinanti in corpo unico con Via Oppizzio, mappali 2227 e 205 del foglio 54
e roggia AN e precisamente a) un appartamento posto al piano secondo del fabbricato ad uso abitazione costituito da tre locali servizi e due balconi con annessi due locali ad uso cantina posti al piano terra pagina 2 di 4 b) un vano ad uso autorimessa facente parte del fabbricato accessorio in corpo staccato e precisamente il secondo partendo da sud c) un altro vano ad uso autorimessa contiguo al precedente facente parte del fabbricato accessorio in corpo staccato e precisamente il terzo partendo da sud.
Quanto sopra descritto risulta censito al catasto fabbricati di detto comune come segue:
Foglio 54
* mappale 176 sub 502 Via Oppizzio Ugo piano T-2 categoria A/7, classe 3, 5,5 vani rendita euro 894,76 (lire 1.732.500) [quanto all'unità immobiliare di cui alla lettera a)];
* mappale 284 sub 501 Via Oppizzio Ugo piano T categoria C/6, classe 6, 12 m² rendita euro
84,90 (lire 164.400) [quanto all'unità immiliare di cui alla lettera b)];
* mappale 284 sub 503 Via Oppizzio Ugo piano T categoria C/6, classe 6, 12 m² rendita euro
84,90 (lire 164.400) [quanto all'unità immobiliare di cui alla lettera c)]
Coerenze:
- dell'appartamento: area condominiale (mappale 176) su ogni lato;
- dei locali ad uso cantina in corpo unico: area comune su due lati, ragioni o Persona_4 aventi causa, ragioni comuni;
- dei due vani ad uso autorimessa, in corpo unico: roggia AN, ragioni o Persona_4 aventi causa su due lati, area comune .
Spese notarili per l'atto a carico del Signor Parte_1
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Nulla ha opposto il PM al quale è stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70
e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
pagina 3 di 4 In particolare, consta che i coniugi hanno contratto matrimonio civile a Milano il 21.12.1998, matrimonio trascritto nel Registri dello Stato Civile del comune di Milano, Atto n. 1562, Parte I,
Anno 1998. Dal matrimonio sono nate due figlie in data e Persona_5 Persona_6 entrambe maggiorenni.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Le ulteriori statuizioni economiche non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2 he hanno contratto matrimonio contratto matrimonio civile a Milano il 21.12.1998,
[...] matrimonio trascritto nel Registri dello Stato Civile del comune di Milano, Atto n. 1562, Parte I,
Anno 1998;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 25.11.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Carla Venditti Dott.ssa Ada Cappello
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice
Dott.ssa Carla Venditti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2064/2025 VG promossa congiuntamente da:
, (c.f.: ), nato a [...] il [...], residente a [...]C.F._1
Lodi;
e da
(c.f.: ), nata a [...] il [...], residente a [...]C.F._2
Lodi;
Entrambi difesi e rappresentati dall'avv. Marcella Catalano
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 29/07/2025, contenente le indicazioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) la casa coniugale di Lodi, Via U. Oppizzio 4 con gli arredi ivi contenuti resterà nella disponibilità della OR;
Parte_3
pagina 1 di 4 2) l'altro Coniuge si allontanerà dalla casa anzidetta entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione fra i Coniugi, fatti salvi diversi accordi fra le Parti, asportando i propri beni personali;
3) il Signor continuerà a farsi carico dell'integrale pagamento delle utenze (gas, luce, Pt_1 acqua, tari) della casa coniugale di Lodi;
4) il padre potrà frequentare la casa coniugale per fare visita alle figlie previo accordo da prendere di volta in volta con le medesime o con la OR;
Pt_3
5) il padre provvederà integralmente alle spese per vitto, alloggio, tasse universitarie relative alla figlia , studentessa universitaria fuori sede;
Per_1
6) la madre provvederà integralmente alle spese di vitto e di istruzione per la figlia con Per_2 lei convivente;
7) per quanto non sopra specificato ai punti 5) e 6), i terranno a proprio carico il 50% Per_3 ciascuno delle spese extra relative alle figlie secondo le “Linee Guida spese extra assegno di mantenimento per i figli minori e figli maggiorenni non economicamente indipendenti o con disabilità” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano nel mese di
Giugno 2025 che i dichiarano di conoscere, il cui prospetto è allegato al ricorso Per_3 introduttivo.
§§§§
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
8) il Signor , entro 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione, si Pt_1 impegna a trasferire - senza conguaglio in denaro - alla OR la casa familiare Parte_3 sita a Lodi, Via Ugo Oppizzio 4, così identificata:
- Unità immobiliari facenti parte, rispettivamente, di un fabbricato ad uso abitazione con circostante area di pertinenza, sviluppato su tre piani fuori terra e composto da due unità abitative, e di un fabbricato accessorio in corpo staccato, sviluppato sul solo piano terra, composto da quattro vani ad uso autorimessa, il tutto sito in Lodi, Via Oppizzio, con accesso dal civico numero 4 ed insistente su aree distinte nel Catasto Terreni detto Comune al foglio 54, mappali 176 e 284, confinanti in corpo unico con Via Oppizzio, mappali 2227 e 205 del foglio 54
e roggia AN e precisamente a) un appartamento posto al piano secondo del fabbricato ad uso abitazione costituito da tre locali servizi e due balconi con annessi due locali ad uso cantina posti al piano terra pagina 2 di 4 b) un vano ad uso autorimessa facente parte del fabbricato accessorio in corpo staccato e precisamente il secondo partendo da sud c) un altro vano ad uso autorimessa contiguo al precedente facente parte del fabbricato accessorio in corpo staccato e precisamente il terzo partendo da sud.
Quanto sopra descritto risulta censito al catasto fabbricati di detto comune come segue:
Foglio 54
* mappale 176 sub 502 Via Oppizzio Ugo piano T-2 categoria A/7, classe 3, 5,5 vani rendita euro 894,76 (lire 1.732.500) [quanto all'unità immobiliare di cui alla lettera a)];
* mappale 284 sub 501 Via Oppizzio Ugo piano T categoria C/6, classe 6, 12 m² rendita euro
84,90 (lire 164.400) [quanto all'unità immiliare di cui alla lettera b)];
* mappale 284 sub 503 Via Oppizzio Ugo piano T categoria C/6, classe 6, 12 m² rendita euro
84,90 (lire 164.400) [quanto all'unità immobiliare di cui alla lettera c)]
Coerenze:
- dell'appartamento: area condominiale (mappale 176) su ogni lato;
- dei locali ad uso cantina in corpo unico: area comune su due lati, ragioni o Persona_4 aventi causa, ragioni comuni;
- dei due vani ad uso autorimessa, in corpo unico: roggia AN, ragioni o Persona_4 aventi causa su due lati, area comune .
Spese notarili per l'atto a carico del Signor Parte_1
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Nulla ha opposto il PM al quale è stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70
e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
pagina 3 di 4 In particolare, consta che i coniugi hanno contratto matrimonio civile a Milano il 21.12.1998, matrimonio trascritto nel Registri dello Stato Civile del comune di Milano, Atto n. 1562, Parte I,
Anno 1998. Dal matrimonio sono nate due figlie in data e Persona_5 Persona_6 entrambe maggiorenni.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Le ulteriori statuizioni economiche non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2 he hanno contratto matrimonio contratto matrimonio civile a Milano il 21.12.1998,
[...] matrimonio trascritto nel Registri dello Stato Civile del comune di Milano, Atto n. 1562, Parte I,
Anno 1998;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 25.11.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Carla Venditti Dott.ssa Ada Cappello
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