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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 20/11/2025, n. 2383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2383 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de IA, all'esito dell'udienza cartolare del 22.10.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 4542/2024 R.G.L.
T R A
, rappresentata e difesa dall'avv.ta Stella Vigliotti Parte_1
ricorrente
e
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv.ta Francesca Banchetti resistente oggetto: indebito assistenziale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.05.2024, ha esposto di essere titolare di pensione Parte_1
INVCIV n. 044-310007074431 con decorrenza dall'1.6.2014; che l' , con provvedimenti del CP_1
19.02.2024 e del 26.02.2024, le ha comunicato l'insorgenza di un indebito del valore di €.12.234,42 dovuto per il ricalcolo della pensione in godimento per il periodo da gennaio 2022 a marzo 2024; di CP_ aver proposto ricorso amministrativo in quanto l' non ha tenuto conto né dell'aggravamento della sua condizione, né della cecità parziale di cui godeva dall'1.6.2014; che l' , in data 11.4.2024, le CP_1 ha comunicato che, a seguito di visita di aggravamento, è stata riconosciuta “non cieco civile senza diritto ad alcuna prestazione a decorrere dall'1.6.2022”; di aver instaurato un procedimento ai sensi CP_ dell'art. 445 bis c.p.c.; che, nonostante il venir meno del requisito sanitario, l' ha continuato a corrisponderle la prestazione assistenziale.
Tutto ciò premesso, parte ricorrente ha chiesto all'Intestato Tribunale di accertare l'irripetibilità dell'indebito, con condanna dell' alla restituzione delle somme indebitamente prelevate ovvero CP_1 trattenute, oltre interessi. Vinte le spese di lite, con distrazione.
pagina 1 di 3 Costituitosi in giudizio, l' ha eccepito la legittimità della pretesa avanzata stante il venir meno del CP_1 requisito sanitario e ha rappresentato che successivamente è intervenuto decreto di omologa a conclusione del procedimento n. 7541/2023 R.G.L. intrapreso dalla ricorrente, che ha riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario in capo alla stessa;
che, a seguito dell'esecuzione del suddetto decreto, le è stata nuovamente liquidata la medesima prestazione per lo stesso periodo (da 01/06/2022 a
31/03/2024), dunque, insistendo per il rigetto del ricorso.
La causa è stata decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di note di trattazione scritta.
* * *
Il ricorso sia fondato e vada accolto, sia pure nei termini di seguito precisati.
Giova rammentare che “In tema di indebito assistenziale trova applicazione, in armonia con l'art. 38
Cost., la disciplina peculiare, diversa sia da quella generale dettata dall'art. 2033 c.c., che da quella prevista con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, appositamente dettata in materia, come tratteggiata da plurime decisioni di questa Corte” (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 13915 del 2021; Cass. n. 13223 del 2020; Cass. nn. 10642 e 31372 del 2019).
In particolare, si è delineato il principio in base al quale, nella materia in oggetto, trova applicazione la regola propria del sottosistema assistenziale, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
“Pertanto, l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento” (Cass. Sez. Lav. n.
24180/2022).
Nella fattispecie in esame, l'accertamento relativo al venir meno del requisito sanitario è coinciso con la visita di revisione dell'11.2.2023, che ha accertato l'insussistenza del requisito sanitario sin dal
24.5.2022, il cui esito è stato comunicato all'assistita, con raccomandata n. 664825664044 ricevuta in data 22/04/2023 (doc. 3 fasc. ). CP_1
Nessun legittimo affidamento appare, dunque, tutelabile nella specie con riguardo alle mensilità percepite successivamente alla predetta comunicazione, essendo la ricorrente ben consapevole della intervenuta accertata insussistenza del requisito sanitario.
pagina 2 di 3 CP_ Ne consegue che, legittimamente, con riferimento alle mensilità percepite da maggio 2023, l' ha proceduto al recupero di quanto erogato in assenza di un valido titolo idoneo a trattenere la prestazione in oggetto ed in assenza di un affidamento giuridicamente tutelabile (cfr., in argomento, Corte
d'Appello di Bari-Sez. Lav., 7.4.2023, n. 567).
Sennonché, la pretesa restitutoria di cui si discute, seppur correttamente vantata dall' nei termini CP_1 appena illustrati, si è rivelata, allo stato, integralmente destituita di fondamento, posto che, con decreto di omologa reso nel procedimento per A.T.P.O. n. 7541/2023 R.G.L. incardinato dalla odierna ricorrente, questo Tribunale ha omologato l'accertamento sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del C.T.U., riconoscendo la sussistenza del requisito sanitario utile a beneficiare delle prestazioni richieste, a decorrere dall'1.6.2022. CP_ Ne discende, pertanto, l'irripetibilità della somma interamente richiesta dall' con missiva del
26.2.2024.
Le spese di lite vengono integralmente compensate, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., atteso che, a fronte di una condotta dell' incensurabile, nei limiti sopra indicati, l'irripetibilità dell'intero CP_1 indebito è scaturita da una circostanza di fatto sopravvenuta solo in corso di causa.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa e assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) accoglie, nei termini di cui in motivazione, il ricorso e, per l'effetto, dichiara irripetibile la somma CP_ pretesa in restituzione dall' con lettera del 26.2.2024;
b) compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Foggia, all'esito dell'udienza del 22.10.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
(Azzura de IA)
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de IA, all'esito dell'udienza cartolare del 22.10.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 4542/2024 R.G.L.
T R A
, rappresentata e difesa dall'avv.ta Stella Vigliotti Parte_1
ricorrente
e
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv.ta Francesca Banchetti resistente oggetto: indebito assistenziale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.05.2024, ha esposto di essere titolare di pensione Parte_1
INVCIV n. 044-310007074431 con decorrenza dall'1.6.2014; che l' , con provvedimenti del CP_1
19.02.2024 e del 26.02.2024, le ha comunicato l'insorgenza di un indebito del valore di €.12.234,42 dovuto per il ricalcolo della pensione in godimento per il periodo da gennaio 2022 a marzo 2024; di CP_ aver proposto ricorso amministrativo in quanto l' non ha tenuto conto né dell'aggravamento della sua condizione, né della cecità parziale di cui godeva dall'1.6.2014; che l' , in data 11.4.2024, le CP_1 ha comunicato che, a seguito di visita di aggravamento, è stata riconosciuta “non cieco civile senza diritto ad alcuna prestazione a decorrere dall'1.6.2022”; di aver instaurato un procedimento ai sensi CP_ dell'art. 445 bis c.p.c.; che, nonostante il venir meno del requisito sanitario, l' ha continuato a corrisponderle la prestazione assistenziale.
Tutto ciò premesso, parte ricorrente ha chiesto all'Intestato Tribunale di accertare l'irripetibilità dell'indebito, con condanna dell' alla restituzione delle somme indebitamente prelevate ovvero CP_1 trattenute, oltre interessi. Vinte le spese di lite, con distrazione.
pagina 1 di 3 Costituitosi in giudizio, l' ha eccepito la legittimità della pretesa avanzata stante il venir meno del CP_1 requisito sanitario e ha rappresentato che successivamente è intervenuto decreto di omologa a conclusione del procedimento n. 7541/2023 R.G.L. intrapreso dalla ricorrente, che ha riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario in capo alla stessa;
che, a seguito dell'esecuzione del suddetto decreto, le è stata nuovamente liquidata la medesima prestazione per lo stesso periodo (da 01/06/2022 a
31/03/2024), dunque, insistendo per il rigetto del ricorso.
La causa è stata decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di note di trattazione scritta.
* * *
Il ricorso sia fondato e vada accolto, sia pure nei termini di seguito precisati.
Giova rammentare che “In tema di indebito assistenziale trova applicazione, in armonia con l'art. 38
Cost., la disciplina peculiare, diversa sia da quella generale dettata dall'art. 2033 c.c., che da quella prevista con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, appositamente dettata in materia, come tratteggiata da plurime decisioni di questa Corte” (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 13915 del 2021; Cass. n. 13223 del 2020; Cass. nn. 10642 e 31372 del 2019).
In particolare, si è delineato il principio in base al quale, nella materia in oggetto, trova applicazione la regola propria del sottosistema assistenziale, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
“Pertanto, l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento” (Cass. Sez. Lav. n.
24180/2022).
Nella fattispecie in esame, l'accertamento relativo al venir meno del requisito sanitario è coinciso con la visita di revisione dell'11.2.2023, che ha accertato l'insussistenza del requisito sanitario sin dal
24.5.2022, il cui esito è stato comunicato all'assistita, con raccomandata n. 664825664044 ricevuta in data 22/04/2023 (doc. 3 fasc. ). CP_1
Nessun legittimo affidamento appare, dunque, tutelabile nella specie con riguardo alle mensilità percepite successivamente alla predetta comunicazione, essendo la ricorrente ben consapevole della intervenuta accertata insussistenza del requisito sanitario.
pagina 2 di 3 CP_ Ne consegue che, legittimamente, con riferimento alle mensilità percepite da maggio 2023, l' ha proceduto al recupero di quanto erogato in assenza di un valido titolo idoneo a trattenere la prestazione in oggetto ed in assenza di un affidamento giuridicamente tutelabile (cfr., in argomento, Corte
d'Appello di Bari-Sez. Lav., 7.4.2023, n. 567).
Sennonché, la pretesa restitutoria di cui si discute, seppur correttamente vantata dall' nei termini CP_1 appena illustrati, si è rivelata, allo stato, integralmente destituita di fondamento, posto che, con decreto di omologa reso nel procedimento per A.T.P.O. n. 7541/2023 R.G.L. incardinato dalla odierna ricorrente, questo Tribunale ha omologato l'accertamento sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del C.T.U., riconoscendo la sussistenza del requisito sanitario utile a beneficiare delle prestazioni richieste, a decorrere dall'1.6.2022. CP_ Ne discende, pertanto, l'irripetibilità della somma interamente richiesta dall' con missiva del
26.2.2024.
Le spese di lite vengono integralmente compensate, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., atteso che, a fronte di una condotta dell' incensurabile, nei limiti sopra indicati, l'irripetibilità dell'intero CP_1 indebito è scaturita da una circostanza di fatto sopravvenuta solo in corso di causa.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa e assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) accoglie, nei termini di cui in motivazione, il ricorso e, per l'effetto, dichiara irripetibile la somma CP_ pretesa in restituzione dall' con lettera del 26.2.2024;
b) compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Foggia, all'esito dell'udienza del 22.10.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
(Azzura de IA)
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