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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 25/06/2025, n. 1264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1264 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4357/2019
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.g. 4357/2019
Tra
(C.F., ), e (C.F., Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv.to GIACOMO LATTANZIO (C.F., C.F._2
), giusta procura in atti, elettivamente domiciliati alla Via Martiri di Via Fani n. C.F._3
27, Trinitapoli, presso lo studio del difensore avv. GIACOMO LATTANZIO;
APPELLANTI contro
(P.IVA, , in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1 procuratore speciale, con il patrocinio dell'avv.to DOMENICO MERLICCO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata alla Via Salento n. 30, Cerignola, presso lo studio del difensore avv.
DOMENICO MERLICCO;
APPELLATA
(C.F., ); CP_2 C.F._4
APPELLATA
Oggi 14 maggio 2025, all'udienza cartolare innanzi alla dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli, hanno depositato note scritte:
Per e l'avv. GIACOMO LATTANZIO;
Parte_1 Parte_2
Per in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
l'avv. DOMENICO MERLICCO.
Il Giudice invitate le parti a precisare le conclusioni mediante il deposito di memorie conclusive, di replica e note scritte sostitutive del verbale di udienza e della discussione orale;
lette le difese delle parti da intendersi pagina 1 di 14 allegate al presente verbale per costituirne parte integrante, pronuncia sentenza ex artt. 127ter c.p.c. e
281sexies c.p.c., procedendo al deposito telematico.
Il Giudice
Dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli
pagina 2 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 281sexies c.p.c.
nella causa civile di appello iscritta al n.r.g. 4357/2019 promossa da:
(C.F., ), e (C.F., Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv.to GIACOMO LATTANZIO (C.F., C.F._2
), giusta procura in atti, elettivamente domiciliati alla Via Martiri di Via Fani n. C.F._3
27, Trinitapoli, presso lo studio del difensore avv. GIACOMO LATTANZIO;
APPELLANTI contro
(P.IVA, ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1 procuratore speciale, con il patrocinio dell'avv.to DOMENICO MERLICCO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata alla Via Salento n. 30, Cerignola, presso lo studio del difensore avv.
DOMENICO MERLICCO;
APPELLATA
(C.F., ); CP_2 C.F._4
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI PER LESIONI PERSONALI
pagina 3 di 14 CONCLUSIONI
I procuratori delle parti, ricevuti i termini di cui all'art. 127ter c.p.c., hanno precisato le conclusioni come in atti, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e la causa è stata trattenuta in decisione a seguito di udienza ex art. 281sexies c.p.c.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si premette che in ossequio alla attuale formulazione dell'art. 132 c.p.c. come novellato dalla legge
69/2009 – applicabile ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 58, comma 2, della novella – si omette la redazione dello svolgimento del processo.
Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, e hanno Parte_1 Parte_2 convenuto in giudizio la e dinanzi al Tribunale di Controparte_3 CP_2
Foggia, impugnando la sentenza emessa nel corso del giudizio di primo grado svoltosi dinanzi al
Giudice di Pace di Trinitapoli, n. 255/2018, depositata in data 29.12.2018, nel procedimento civile n.
161/14 R.G. a cui è stato riunito il procedimento civile n. 213/14 R.G.
In fatto, con atto di citazione, e hanno spiegato domanda di Parte_1 Parte_2 risarcimento per i danni fisici subiti, con due domande distinte, nei confronti della Controparte_4
a seguito del sinistro stradale avvenuto in data 12.10.2011, in Trinitapoli, lungo Via
[...]
Rossini intersezione Via Vittorio Veneto, mentre viaggiavano, in qualità di terzi trasportati, a bordo dell'autovettura Fiat Grande NT, tg. CY404LB, assicurata di proprietà di CP_1 CP_2
e nell'occorso condotta da . Parte_3
Gli istanti hanno segnatamente dedotto che restavano coinvolti nel sinistro stradale a causa dell'autovettura OO Tacuma, tg. BV083FG, assicurata Milano, condotta dal proprietario
[...]
, il quale percorrendo Via Rossini e giunto all'incrocio con Via Vittorio Veneto, non rispettava Pt_4 il segnale di “stop” ivi esistente e urtava l'autovettura Fiat, su cui erano a bordo;
entrambi hanno chiesto, pertanto, di accertare e dichiarare la causazione del sinistro de quo con conseguente condanna della convenuta in persona del legale rappresentante pro-tempore, al Controparte_4 pagamento della somma di euro 2.500,00 per ciascuno, a titolo di risarcimento dei danni fisici subiti, nonché condannare la convenuta anche al risarcimento del danno da svalutazione monetaria ed al pagamento degli interessi legali, con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio, con distrazione dei procuratori di ciascun istante dichiaratisi antistatari.
Con comparsa di costituzione e risposta, la ha chiesto il Parte_5 rigetto della domanda attorea, in quanto non provata, con condanna al pagamento delle spese e compensi professionali. pagina 4 di 14 Il Giudice, all'udienza del 13.11.14, su richiesta del procuratore di parte convenuta, ha provveduto alla riunione del procedimento promosso da con quello promosso da Parte_1 Parte_2 relativo al medesimo incidente nei confronti della medesima compagnia convenuta, dichiarando altresì la contumacia di . CP_2
Il giudizio di primo grado, consistito nell'escussione di un teste di parte attrice, Testimone_1
, e nel deferimento di interrogatorio formale nei confronti di , è stato poi
[...] Parte_2 definito con sentenza n. 255/2018, con cui il Gdp ha rigettato le domande, in quanto non sufficientemente provate e, in particolare, ha ritenuto non provato il trasporto dei suddetti istanti, disponendo altresì la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
Con l'odierno atto d'appello, e hanno chiesto la totale riforma Parte_1 Parte_2 della sentenza di primo grado e, in particolare, hanno contestato la valutazione delle risultanze istruttorie operata dal primo Giudice, asseritamente approssimativa, e il conseguente iter motivazionale che lo ha indotto a ritenere la domanda non provata.
Parte appellante ha censurato la pronuncia del Giudice di prime cure, sostenendo che lo stesso abbia errato nel ritenere non provata la dinamica dedotta e la consequenzialità delle lesioni subite dal sinistro nonché la qualità di terzi trasportati, nonostante l'espletata istruttoria e il materiale probatorio acquisito in corso di causa, in particolare la prova testimoniale, avessero dato prova di quanto dedotto.
In via istruttoria, parte appellante ha richiesto disporre, ex art. 345 co. 3 c.p.c., CTU medico – legale, al fine di accertare le lesioni loro subite, nonché la sussistenza di un nesso causale tra le lesioni e l'evento, già richiesta durante l'istruttoria di primo grado.
Parte appellante ha, in conclusione, chiesto di “in via principale, accogliere, la presente impugnazione
e per l'effetto, in riforma della sentenza di I° grado, accogliere la domanda di risarcimento danni subiti dai sigg.ri e e per l'effetto nella causazione del sinistro Parte_1 Parte_2 avvenuto in data 12.10.2011, condannare la convenuta, al pagamento della Controparte_4 somma di €uro 5.000,00 (di cui €. 2.500,00 per la posizione ed €. 2.500,00 per la Parte_1 posizione ). In via subordinata, in caso di mancato accoglimento della presente Parte_2 impugnazione, compensare le spese di entrambi i giudizi. Con vittoria di spese e competenze legali di entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore del procuratore antistatario”.
Dal canto suo, l'appellata compagnia ha dedotto la correttezza della decisione del Giudice di Pace il quale, secondo parte appellata, valutando correttamente le risultanze istruttorie acquisite, aveva condivisibilmente ritenuto non provata la dinamica descritta e, in ultimo, la qualità di terzi trasportati dedotta e, conseguentemente, aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta. Infine, l'appellata ha eccepito l'inammissibilità della domanda da parte appellante formulata, in quanto la responsabilità del pagina 5 di 14 sinistro sarebbe ascrivibile alla esclusiva condotta di guida del conducente il veicolo antagonista a quello sul quale avrebbero viaggiato i presunti trasportati;
sicché, l'acclarata responsabilità esclusiva del conducente il veicolo antagonista di quello a bordo del quale gli appellanti hanno assunto di aver viaggiato trasportati, emersa dalle loro stesse dichiarazioni, renderebbe applicabile al caso di specie l'ipotesi di caso fortuito, con la conseguente inapplicabilità della disposizione di cui all'art. 141 CdA, ovvero di inammissibilità della domanda da loro stessi proposta.
Con ordinanza del 27.09.2022, il Giudice di seconde cure ha disposto la richiesta CTU nominando il dott. , col previo esame degli atti di causa, sulla persona di e di Persona_1 Parte_1
(in base ai dati clinico-anamnestici, integrati dalla documentazione sanitaria agli atti, Parte_2 in dipendenza del sinistro stradale, il C.T.U. ha riconosciuto come lesioni personali subite sulla persona di trauma contusivo-distorsivo gomito e polso di destra, con conseguenti I.T.P. al Parte_1
75%: giorni 3; I.T.P. al 50%: giorni 20; I.T.P. al 25%: giorni 20; danno biologico: 0.5%; sulla persona di , trauma da contraccolpo rachide in toto, con conseguenti I.T.P. al 75%: giorni 3; Parte_2
I.T.P. al 50%: giorni 20; I.T.P. al 25%: giorni 10; danno biologico: 1%; cfr., relazione consulenza tecnica depositata il 27.03.2023).
All'udienza del 14.05.2025 il Giudice ha rinviato della causa per la decisione ai sensi degli artt. 127ter
e 281sexies c.p.c. all'udienza cartolare del 25.06.2025, invitando le parti a precisare le conclusioni mediante il deposito di memorie conclusive, di replica e note scritte sostitutive del verbale di udienza e della discussione orale.
All'udienza del 25 giugno 2025, all'esito della discussione ex art. 281sexies c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
*****
La domanda è fondata e merita accoglimento.
In via preliminare, deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità sollevata dalla secondo la quale non sarebbe applicabile la disposizione di cui Controparte_3 all'art. 141 CdA, invocata dalla parte appellante a fondamento della domanda risarcitoria, in quanto acclarata sarebbe la responsabilità esclusiva del conducente il veicolo antagonista a quello a bordo del quale hanno assunto gli istanti di aver viaggiato in qualità di trasportati;
responsabilità esclusiva del vettore antagonista che sarebbe emersa, secondo la convenuta compagnia assicurativa, dalle dichiarazioni dei medesimi presunti trasportati, rendendo, dunque, applicabile nel caso all'esame l'ipotesi di caso fortuito, con la conseguente inapplicabilità della disposizione di cui all'art. 141 CdA.
pagina 6 di 14 Al fine di spiegare la preliminare infondatezza dell'eccezione di inammissibilità di parte convenuta, appare opportuno, prima di affrontare il merito dell'odierna controversia, tracciare una cornice sistematica entro la quale circoscrivere la fattispecie che ci occupa.
Come noto, l'azione diretta prevista dall'art. 141 d.lgs. n. 209/2005 in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito. La tutela rafforzata così riconosciuta presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile. Ne consegue che nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 d.lgs. n. 209/2005. L'azione ex art. 144 d.lgs.
n. 209/2005, invero, consente al trasportato danneggiato di agire con azione diretta contro l'assicuratore del proprio veicolo e, facendo applicazione di quanto stabilito dall'art. 2054, comma 1, c.c., prevede un onere probatorio a carico del terzo trasportato equivalente a quello previsto dal citato art. 141 d.lgs. n.
209/2005. Spetta infatti al vettore la prova liberatoria “di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”, da intendere quale previsione sostanzialmente corrispondente all'esimente del caso fortuito
(Cass. Sez. U, Sentenza n. 35318 del 30/11/2022; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27263 del 16/09/2022;
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17963 del 23/06/2021).
Tanto premesso, è utile precisare che, secondo i noti principi elaborati in tema di risarcimento danni da circolazione di veicoli, il terzo trasportato può agire nei confronti dell'assicuratore del proprio vettore sulla base della mera allegazione e prova del danno e del nesso causale, “a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro”. L'ordinamento prevede, quindi, una tutela rafforzata del danneggiato trasportato al quale può essere opposto il solo
“caso fortuito”, da identificarsi non già con la condotta colposa del conducente dell'altro veicolo coinvolto, ma con l'incidenza di fattori naturali e umani estranei alla sua circolazione (cfr., da ultimo
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17963 del 23/06/2021; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25033 del 08/10/2019).
Tale tutela rafforzata, tuttavia, non può prescindere dalla prova del fatto storico del sinistro stradale, del coinvolgimento dell'attore quale terzo trasportato e del nesso causale.
Spetta, poi, al vettore la prova liberatoria “di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”, da intendere quale previsione sostanzialmente corrispondente all'esimente del caso fortuito. pagina 7 di 14 Ne consegue che il terzo trasportato che agisca per il risarcimento del danno subito a causa di un sinistro stradale, pur non avendo l'onere di provare le concrete modalità di svolgimento del sinistro, deve tuttavia fornire la prova in giudizio, in applicazione degli ordinari criteri ex art. 2697 c.c., della effettiva verificazione del sinistro, del danno concretamente subito e del nesso di causalità tra il primo ed il secondo elemento.
Ciò posto, nel caso all'esame, l'eccezione di parte convenuta circa l'inammissibilità della domanda per inapplicabilità della disposizione di cui all'art. 141 CdA è da dichiararsi infondata, in quanto il caso fortuito ivi richiamato, ovverosia responsabilità esclusiva del vettore antagonista quello cui vi sarebbero stati a bordo i trasportati appellanti non è configurabile, posto che “Deve pertanto ritenersi che – come sostenuto già da Cass. 17963/2021 e poi da Cass. SU n. 35318/2022– nella cornice del giudizio configurato dall'art. 141 comma 1 cod. ass., in cui si prescinde dall'accertamento delle responsabilità del sinistro, il caso fortuito che vale ad esimere l'assicuratore del vettore dal risarcimento in favore del trasportato è nozione distinta dalla condotta colposa del conducente dell'altro veicolo coinvolto e deve intendersi circoscritto alle cause naturali e ai danni causati da condotte umane indipendenti dalla circolazione di altri veicoli”.
Ciò posto, premesso che il caso all'esame è da ricondursi alla fattispecie di cui all'art. 141 Cod. Ass.ni, in quanto nell'occorso sinistro i veicoli coinvolti sono due, come constato ed acclarato pacificamente dalle parti, e posta l'insussistenza di alcun caso fortuito, non allegata né provata da parte convenuta, occorre vagliare l'allegazione di parte appellante ai fini del riconoscimento della tutela loro invocata: come già detto, il terzo trasportato che agisca per il risarcimento del danno subito a causa di un sinistro stradale, pur non avendo l'onere di provare le concrete modalità di svolgimento del sinistro, deve tuttavia fornire la prova in giudizio della effettiva verificazione del sinistro, del danno concretamente subito e del nesso di causalità tra il primo ed il secondo elemento.
Nel caso che ci occupa, l'assicurazione convenuta ha recisamente contestato, sin dalla comparsa di costituzione e risposta, la dinamica del sinistro dedotta ed il nesso causale tra la stessa e le lesioni subite e, infine, la qualità stessa di terzi trasportati degli istanti, odierna parte appellante, ritenuta non provata.
Di contro, parte attrice ha respinto tale tesi e ha sempre ribadito, nel corso del giudizio di primo grado, quali siano state le circostanze di tempo e di luogo e di modo in cui si sarebbe verificato il sinistro, e la sua qualità di terzi trasportati nonché il fatto che le lesioni lamentate erano derivate dall'evento per come dedotto.
Tanto premesso, nel merito, deve rilevarsi che gli elementi istruttori raccolti nel corso del giudizio di primo grado, risultano lineari e attendibili sia in relazione alla verificazione dell'evento lesivo secondo pagina 8 di 14 la dinamica descritta nell'atto introduttivo del giudizio sia in relazione al nesso eziologico tra danno ed evento lesivo.
Nel caso di specie, come detto, la Compagnia Assicurativa convenuta ha contestato sin dal primo grado di giudizio il fatto storico così come dedotto dalla parte attrice sostenendo la tesi per cui le lesioni personali asseritamente patite da questi si siano verificate con modalità e circostanze diverse da quelle descritte e documentate;
allo stesso tempo parte appellante, e si sono avvalsi, per Parte_1 Pt_2 sostenere la propria pretesa risarcitoria della testimonianza resa dal teste Testimone_1
e della documentazione medica del locale PS, idonei a dimostrare in modo compiuto il
[...] verificarsi del fatto storico del sinistro come descritto in citazione e il rapporto eziologico delle lesioni subite quali danni conseguenza dello stesso.
Difatti, dalla deposizione resa dal teste, , escusso all'udienza del Testimone_1
08.01.2015, il quale ha riferito: “sono a conoscenza dei fatti di causa in quanto nel mese di ottobre
2011 ore 14:30 – 15:00 circa ho assistito ad un incidente stradale tra una Fiat Grande NT di colore grigio ed una OO di colore scuro. Stavo andando al bar a prendere un caffè. L'incidente si è verificato a Trinitapoli all'incrocio tra viale Vittorio Veneto e via Rossini;
nell'occasione io passeggiavo a piedi lungo il corso di via Vittorio Veneto in direzione “Chiesa di Monaci” e ho visto che la Fiat Grande NT percorrendo via Vittorio Veneto con direzione centro abitato che giunta in corrispondenza dell'incrocio con via Rossini veniva urtata dalla che proveniva da via Rossini. Pt_6
Immediatamente mi sono avvicinato per prestare i primi soccorsi e notavo che nella OO c'era solo il conducente di sesso maschile mentre nella Fiat NT c'erano tre uomini, di cui il passeggero anteriore di circa 40 anni mentre il conducente e il passeggero posteriore più giovani (circa 20-25 anni). Il conducente della OO è sceso immediatamente dalla macchina mentre gli occupanti della
Fiat NT notavo che si lamentavano e avevano tutti e tre le cinture di sicurezza allacciate. Non ho visto sangue ma i tre occupanti lamentavano dolori al collo, ai polsi e alle spalle. Non sono sopraggiunti mezzi di soccorso né Autorità. Insieme a me si sono avvicinate altre persone per prestare soccorso. Io mi sono trattenuto il tempo necessario per assicurarmi delle condizioni di salute degli occupanti della , poi sono andato via;
alcuni giorni dopo ho incrociato per le vie del paese uno CP_5 dei trasportati della il quale, riconoscendomi, mi ha chiesto le generalità, cosa che ho fatto. CP_5
L'impatto si è verificata tra la parte anteriore destra della e la parte anteriore sinistra della CP_6
e notavo che la OO riportava danni nella parte anteriore mentre la nella Pt_6 CP_6 parte anteriore destra. Mi trovavo ad una distanza di 5 – 6 metri”, emerge una descrizione lineare ed attendibile, avendo il teste indicato e precisato in maniera incontrovertibile le circostanze di tempo, le circostanze di luogo e l'identificazione dei veicoli coinvolti nel sinistro, nonché la dinamica del pagina 9 di 14 sinistro, i punti d'urto e, in particolare, il numero di persone presenti nei veicoli, le lesioni riportate dagli occupanti, l'uso delle cinture di sicurezza e l'individuazione dei terzi trasportati. A tal proposito, il teste riferisce chiaramente “mi sono avvicinato per prestare i primi soccorsi e notavo che nella
OO c'era solo il conducente di sesso maschile mentre nella Fiat NT c'erano tre uomini, di cui il passeggero anteriore di circa 40 anni mentre il conducente e il passeggero posteriore più giovani
(circa 20-25 anni)”, riportando, pertanto, la presenza dei suddetti istanti, anche con riguardo all'indicazione dell'età anagrafica dei medesimi, che appare loro corrispondente, sconfessando dunque la mera contestazione di parte convenuta secondo la quale la testimonianza circa l'indicazione dei trasportati non sarebbe stata sufficiente per non aver espresso i nominativi dei medesimi.
Risulta, dunque, raggiunta la prova del trasporto di entrambi, nonché del verificarsi del fatto storico del sinistro come descritto in citazione e il rapporto eziologico delle lesioni subite quali danni conseguenza dello stesso.
Deve evidenziarsi, pertanto, che, accertata la dinamica del sinistro, i danneggiati, in qualità di terzi trasportati, sono, per pacifica giurisprudenza, tenuti a dimostrare solo il danno subito e non anche le modalità dell'incidente e le relative responsabilità dei conducenti i veicoli.
Parte appellante ha, infatti, agito per il risarcimento ai sensi dell'art. 141 del Codice delle Assicurazioni che prevede che “il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato è trasportato al momento del sinistro, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro” (Cass. 16181/2015).
La ratio della norma è quella di fornire al terzo trasportato “uno strumento aggiuntivo di tutela” per agevolarlo nel conseguimento del risarcimento nei confronti dell'assicuratore, risparmiandogli “l'onere di dimostrare l'effettiva distribuzione della responsabilità tra i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro”.
Dalla analisi di tali elementi consegue, pertanto, la prova della dinamica del sinistro che ci occupa e della sussistenza del nesso di causalità tra i danni subiti e l'evento verificatosi, nonché dell'effettiva presenza dei trasportati istanti.
Peraltro, seppur parte convenuta osservi la mancata indicazione del teste negli atti introduttivi, richiamando l'obbligo del danneggiato di indicare i testi già nell'atto di costituzione in mora o nel corso della gestione della pratica assicurativa, si evidenzia che all'epoca dei fatti di causa non vi era alcun obbligo, poiché tale obbligo è stato introdotto solo con l'entrata in vigore della L. n. 124/2017, successivo alle circostanze di tempo dei fatti di causa;
d'altronde, occorre rammentare che la Legge n.
124/2017 ha introdotto il comma 3bis dell'art. 135 Codice Assicurazioni Private, cui dispone testualmente tale obbligo “in caso di sinistri con soli danni a cose”. pagina 10 di 14 Occorre, inoltre, constatare che con riguardo al referto di Pronto Soccorso riferito a Parte_2
l'orario di arrivo in Ospedale, indicato nelle 15:54, come riportato in atti, è perfettamente compatibile con l'orario del sinistro, 14:30 circa, nonché con quanto riferito dal teste anche con Tes_1 riguardo alle lesioni subite dallo stesso (nel referto si parla di “Trauma da contraccolpo rachide in toto”); medesime considerazioni consente il referto di Pronto Soccorso riferito a Parte_1 ove si riscontra che l'orario di arrivo in Ospedale, alle 15:52, è perfettamente compatibile con l'orario del sinistro, 14:30 circa, nonché con quanto riferito dal teste circa le lesioni subite dallo Tes_1 stesso (nel referto, difatti, si riferisce di “trauma contusivo-distorsivo gomito destro”). Ne consegue, contrariamente a quanto meramente contestato dalla convenuta compagnia assicurativa, che gli elementi istruttori ivi riportati ed accertati sono sufficienti ed idonei a confermare la conseguenzialità tra i danni subiti e l'evento verificatosi.
Ad abundantiam, a conferma della casualità tra i danni e la dinamica fattuale, vi è la relazione del CTU, dott. ove sono state riconosciute in base ai dati clinico-anamnestici, integrati dalla Parte_2 documentazione sanitaria agli atti (cfr., per rapporto di P.S. del Presidio Ospedaliero di Parte_1
Cerignola del 12/10/2011: trauma contusivodistorsivo gomito destro, prognosi 3 gg s.c.; certificazione eseguita presso medico libero professionista del 15/10/2011: “In seguito ad incidente stradale lamenta limitazione algica del gomito dx e del polso dx…Contrattura muscolare e limitazione funzionale del gomito dx e del polso dx”, prognosi 20 gg s.c.; certificazione eseguita presso medico libero professionista del 4/11/2011 “algie al gomito dx e al polso dx…Limitazione funzionale ed algica del polso dx e del gomito dx”, prognosi 20 gg s.c.; certificazione eseguita presso medico libero professionista del 24/11/2011 “con postumi da valutare”; per rapporto di P.S. del Presidio Pt_2
Ospedaliero di Cerignola del 12/10/2011: trauma da contraccolpo rachide in toto, prognosi 3 gg s.c.; certificazione eseguita presso medico libero professionista del 15/10/2011 “In seguito ad incidente stradale lamenta cervicalgia da contraccolpo, cefalea, disturbi soggettivi dell'equilibrio, lombalgia…E.O.: Contrattura muscolare e limitazione funzionale del rachide cervicale e del rachide lombare”, prognosi 20 gg s.c.; certificazione eseguita presso medico libero professionista del 4/11/2011
“lamenta cervicalgia, cefalea, vertigini, limitazione algica del rachide lombare… E.O.: Contrattura muscolare e limitazione funzionale del rachide cervicale e del rachide lombare”, prognosi 20 gg s.c.; certificazione eseguita presso medico libero professionista del 24/11/2011, “con postumi da valutare”) in dipendenza del sinistro stradale, come lesioni personali subite sulla persona di Parte_1 un trauma contusivo-distorsivo gomito e polso di destra, con conseguenti I.T.P. al 75%: giorni 3; I.T.P. al 50%: giorni 20; I.T.P. al 25%: giorni 20; danno biologico: 0.5%; sulla persona di , Parte_2 un trauma da contraccolpo rachide in toto, con conseguenti I.T.P. al 75%: giorni 3; I.T.P. al 50%: pagina 11 di 14 giorni 20; I.T.P. al 25%: giorni 10; danno biologico: 1%, (cfr., p. 8 della relazione consulenza tecnica, depositata il 27.03.2023).
Tanto accertato, bisogna, dunque, riconoscere, come evidenziato da parte appellante, che le risultanze probatorie desunte dall'escussione orale del teste, dalla documentazione versata in atti e dalla relazione del CTU consentono di riformare la decisione del Gdp, anche alla luce della giurisprudenza comunque richiamata e delle argomentazioni suesposte concernenti la fattispecie invocata.
Alla luce di tanto e con le motivazioni ut supra poste a fondamento della decisione di merito, l'appello merita accoglimento.
Per quel che concerne, difatti, il quantum debeatur deve farsi riferimento alle risultanze delle consulenze tecniche d'ufficio, le cui conclusioni si condividono, in quanto esenti da vizi logici e di metodo.
Secondo le CTU e facendo applicazione delle tabelle per lesioni fino a 9 punti di invalidità permanente, dette anche lesioni micropermanenti, di Milano, per il calcolo del danno risarcibile che e Parte_1 hanno diritto di ricevere deve tenersi conto dell'età dei danneggiati al momento del sinistro Pt_2
(rispettivamente per di età di 19 anni e per di età di 41 anni), del danno Parte_1 Pt_2 permanente percentualmente stimato attraverso la consulenza tecnica d'ufficio nella misura dello 0,5% per e dell'1% per del danno da invalidità temporanea per stimato Parte_1 Pt_2 Parte_1 in 3 gg di invalidità temporanea parziale al 75%, 20 gg di invalidità temporanea parziale al 50% e 20 gg di invalidità temporanea parziale al 25%; del danno da invalidità temporanea per TT stimato in
3 gg di invalidità temporanea parziale al 75% e 20 gg di invalidità temporanea parziale al 50% e 10 gg di invalidità temporanea parziale al 25%.
Deve pertanto essere riconosciuto a un risarcimento pari ad € 1.405,22 e a un Parte_1 Pt_2 risarcimento pari a € 1.615,26. Con particolare riferimento al danno morale, pure richiesto dagli appellanti, e all'uso delle presunzioni in materia, occorre sottrarsi ad ogni prassi di automaticità nel riconoscimento di tale danno in corrispondenza al contestuale riscontro di un danno biologico, attesa l'esigenza di evitare duplicazioni risarcitorie destinate a tradursi in un'ingiusta locupletazione del danneggiato, laddove quest'ultimo si sia sottratto a una rigorosa allegazione e prova di fatti secondari idonei a supportare, sul piano rappresentativo, la prospettata sofferenza di conseguenze dell'illecito rilevabili sul piano del proprio equilibrio affettivo-emotivo. A tal fine, la possibilità di invocare il valore rappresentativo della lesione psico-fisica (in sé considerata come danno biologico) alla stregua di un elemento presuntivo suscettibile di (concorrere a) legittimare, in termini inferenziali, l'eventuale riconoscimento di un coesistente danno morale (v. Cass. 10/11/2020, n. 25164), dovrà ritenersi tanto più limitata quanto più ridotta, in termini quantitativi, si sia manifestata l'entità dell'invalidità pagina 12 di 14 riscontrata, attesa la ragionevole e intuibile idoneità di fatti lesivi di significativa ed elevata gravità a provocare forme di sconvolgimento o di debordante devastazione della vita psicologica individuale
(ragionevolmente tali da legittimare il riconoscimento dalla compresenza di un danno morale accanto a un danno biologico), rispetto alla corrispettiva idoneità delle conseguenze limitate a un danno biologico di moderata entità ad assorbire, secondo un criterio di normalità (e sempre salva la prova contraria), tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sul terreno del c.d. danno morale (così, del tutto condivisibilmente, in motivazione, Cass. n. 6444 del 2023, cit.). Da tanto segue la ragionevole affermazione del principio declinabile sul piano probatorio secondo cui, al riconoscimento di danni biologici di lieve entità (come avvenuto nel caso di specie), corrisponderà un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di lieve entità, salva la rigorosa prova contraria, nel caso di specie difettante e comportante il rigetto della domanda in relazione a tale voce di danno.
Vanno, infine, riconosciuti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al soddisfo (da calcolarsi, fino alla pubblicazione della sentenza, sulla somma anno per anno rivalutata, in considerazione della trasformazione da tale momento, del danno di valore in danno di valuta), oltre alle spese di CTU, (cfr., Decreto di liquidazione ctu n. cronol. 4944/2023 del 11/04/2023).
Le spese processuali liquidate come da dispositivo, tenuto conto dei parametri medi vigenti e delle fasi di giudizio effettivamente svolte (studio, introduttiva, istruttoria e decisionale), stante l'esito del giudizio, oltre alle spese di ctu, (cfr., Decreto di liquidazione ctu n. cronol. 4944/2023 del 11/04/2023), seguono il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-condanna la in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, al pagamento in favore di e , rispettivamente gli Parte_1 Parte_2 importi di € 1.405,22 ed € 1.615,26, oltre interessi e rivalutazione (calcolati secondo le modalità indicate in parte motiva);
-condanna le parti convenute in solido al pagamento delle spese di ctu, come in atti liquidate;
-condanna altresì le convenute in soldi a rimborsare agli attori le spese di lite del primo e del presente grando di giudizio, che si liquidano, rispettivamente in € 913,00 ed in € 2.552,00 per ciascuno per pagina 13 di 14 compenso professionale, oltre contributo e marca, i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali, da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario;
Foggia, 25.06.2025
Il Giudice dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli
pagina 14 di 14
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.g. 4357/2019
Tra
(C.F., ), e (C.F., Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv.to GIACOMO LATTANZIO (C.F., C.F._2
), giusta procura in atti, elettivamente domiciliati alla Via Martiri di Via Fani n. C.F._3
27, Trinitapoli, presso lo studio del difensore avv. GIACOMO LATTANZIO;
APPELLANTI contro
(P.IVA, , in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1 procuratore speciale, con il patrocinio dell'avv.to DOMENICO MERLICCO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata alla Via Salento n. 30, Cerignola, presso lo studio del difensore avv.
DOMENICO MERLICCO;
APPELLATA
(C.F., ); CP_2 C.F._4
APPELLATA
Oggi 14 maggio 2025, all'udienza cartolare innanzi alla dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli, hanno depositato note scritte:
Per e l'avv. GIACOMO LATTANZIO;
Parte_1 Parte_2
Per in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
l'avv. DOMENICO MERLICCO.
Il Giudice invitate le parti a precisare le conclusioni mediante il deposito di memorie conclusive, di replica e note scritte sostitutive del verbale di udienza e della discussione orale;
lette le difese delle parti da intendersi pagina 1 di 14 allegate al presente verbale per costituirne parte integrante, pronuncia sentenza ex artt. 127ter c.p.c. e
281sexies c.p.c., procedendo al deposito telematico.
Il Giudice
Dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli
pagina 2 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 281sexies c.p.c.
nella causa civile di appello iscritta al n.r.g. 4357/2019 promossa da:
(C.F., ), e (C.F., Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv.to GIACOMO LATTANZIO (C.F., C.F._2
), giusta procura in atti, elettivamente domiciliati alla Via Martiri di Via Fani n. C.F._3
27, Trinitapoli, presso lo studio del difensore avv. GIACOMO LATTANZIO;
APPELLANTI contro
(P.IVA, ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1 procuratore speciale, con il patrocinio dell'avv.to DOMENICO MERLICCO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata alla Via Salento n. 30, Cerignola, presso lo studio del difensore avv.
DOMENICO MERLICCO;
APPELLATA
(C.F., ); CP_2 C.F._4
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI PER LESIONI PERSONALI
pagina 3 di 14 CONCLUSIONI
I procuratori delle parti, ricevuti i termini di cui all'art. 127ter c.p.c., hanno precisato le conclusioni come in atti, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e la causa è stata trattenuta in decisione a seguito di udienza ex art. 281sexies c.p.c.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si premette che in ossequio alla attuale formulazione dell'art. 132 c.p.c. come novellato dalla legge
69/2009 – applicabile ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 58, comma 2, della novella – si omette la redazione dello svolgimento del processo.
Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, e hanno Parte_1 Parte_2 convenuto in giudizio la e dinanzi al Tribunale di Controparte_3 CP_2
Foggia, impugnando la sentenza emessa nel corso del giudizio di primo grado svoltosi dinanzi al
Giudice di Pace di Trinitapoli, n. 255/2018, depositata in data 29.12.2018, nel procedimento civile n.
161/14 R.G. a cui è stato riunito il procedimento civile n. 213/14 R.G.
In fatto, con atto di citazione, e hanno spiegato domanda di Parte_1 Parte_2 risarcimento per i danni fisici subiti, con due domande distinte, nei confronti della Controparte_4
a seguito del sinistro stradale avvenuto in data 12.10.2011, in Trinitapoli, lungo Via
[...]
Rossini intersezione Via Vittorio Veneto, mentre viaggiavano, in qualità di terzi trasportati, a bordo dell'autovettura Fiat Grande NT, tg. CY404LB, assicurata di proprietà di CP_1 CP_2
e nell'occorso condotta da . Parte_3
Gli istanti hanno segnatamente dedotto che restavano coinvolti nel sinistro stradale a causa dell'autovettura OO Tacuma, tg. BV083FG, assicurata Milano, condotta dal proprietario
[...]
, il quale percorrendo Via Rossini e giunto all'incrocio con Via Vittorio Veneto, non rispettava Pt_4 il segnale di “stop” ivi esistente e urtava l'autovettura Fiat, su cui erano a bordo;
entrambi hanno chiesto, pertanto, di accertare e dichiarare la causazione del sinistro de quo con conseguente condanna della convenuta in persona del legale rappresentante pro-tempore, al Controparte_4 pagamento della somma di euro 2.500,00 per ciascuno, a titolo di risarcimento dei danni fisici subiti, nonché condannare la convenuta anche al risarcimento del danno da svalutazione monetaria ed al pagamento degli interessi legali, con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio, con distrazione dei procuratori di ciascun istante dichiaratisi antistatari.
Con comparsa di costituzione e risposta, la ha chiesto il Parte_5 rigetto della domanda attorea, in quanto non provata, con condanna al pagamento delle spese e compensi professionali. pagina 4 di 14 Il Giudice, all'udienza del 13.11.14, su richiesta del procuratore di parte convenuta, ha provveduto alla riunione del procedimento promosso da con quello promosso da Parte_1 Parte_2 relativo al medesimo incidente nei confronti della medesima compagnia convenuta, dichiarando altresì la contumacia di . CP_2
Il giudizio di primo grado, consistito nell'escussione di un teste di parte attrice, Testimone_1
, e nel deferimento di interrogatorio formale nei confronti di , è stato poi
[...] Parte_2 definito con sentenza n. 255/2018, con cui il Gdp ha rigettato le domande, in quanto non sufficientemente provate e, in particolare, ha ritenuto non provato il trasporto dei suddetti istanti, disponendo altresì la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
Con l'odierno atto d'appello, e hanno chiesto la totale riforma Parte_1 Parte_2 della sentenza di primo grado e, in particolare, hanno contestato la valutazione delle risultanze istruttorie operata dal primo Giudice, asseritamente approssimativa, e il conseguente iter motivazionale che lo ha indotto a ritenere la domanda non provata.
Parte appellante ha censurato la pronuncia del Giudice di prime cure, sostenendo che lo stesso abbia errato nel ritenere non provata la dinamica dedotta e la consequenzialità delle lesioni subite dal sinistro nonché la qualità di terzi trasportati, nonostante l'espletata istruttoria e il materiale probatorio acquisito in corso di causa, in particolare la prova testimoniale, avessero dato prova di quanto dedotto.
In via istruttoria, parte appellante ha richiesto disporre, ex art. 345 co. 3 c.p.c., CTU medico – legale, al fine di accertare le lesioni loro subite, nonché la sussistenza di un nesso causale tra le lesioni e l'evento, già richiesta durante l'istruttoria di primo grado.
Parte appellante ha, in conclusione, chiesto di “in via principale, accogliere, la presente impugnazione
e per l'effetto, in riforma della sentenza di I° grado, accogliere la domanda di risarcimento danni subiti dai sigg.ri e e per l'effetto nella causazione del sinistro Parte_1 Parte_2 avvenuto in data 12.10.2011, condannare la convenuta, al pagamento della Controparte_4 somma di €uro 5.000,00 (di cui €. 2.500,00 per la posizione ed €. 2.500,00 per la Parte_1 posizione ). In via subordinata, in caso di mancato accoglimento della presente Parte_2 impugnazione, compensare le spese di entrambi i giudizi. Con vittoria di spese e competenze legali di entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore del procuratore antistatario”.
Dal canto suo, l'appellata compagnia ha dedotto la correttezza della decisione del Giudice di Pace il quale, secondo parte appellata, valutando correttamente le risultanze istruttorie acquisite, aveva condivisibilmente ritenuto non provata la dinamica descritta e, in ultimo, la qualità di terzi trasportati dedotta e, conseguentemente, aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta. Infine, l'appellata ha eccepito l'inammissibilità della domanda da parte appellante formulata, in quanto la responsabilità del pagina 5 di 14 sinistro sarebbe ascrivibile alla esclusiva condotta di guida del conducente il veicolo antagonista a quello sul quale avrebbero viaggiato i presunti trasportati;
sicché, l'acclarata responsabilità esclusiva del conducente il veicolo antagonista di quello a bordo del quale gli appellanti hanno assunto di aver viaggiato trasportati, emersa dalle loro stesse dichiarazioni, renderebbe applicabile al caso di specie l'ipotesi di caso fortuito, con la conseguente inapplicabilità della disposizione di cui all'art. 141 CdA, ovvero di inammissibilità della domanda da loro stessi proposta.
Con ordinanza del 27.09.2022, il Giudice di seconde cure ha disposto la richiesta CTU nominando il dott. , col previo esame degli atti di causa, sulla persona di e di Persona_1 Parte_1
(in base ai dati clinico-anamnestici, integrati dalla documentazione sanitaria agli atti, Parte_2 in dipendenza del sinistro stradale, il C.T.U. ha riconosciuto come lesioni personali subite sulla persona di trauma contusivo-distorsivo gomito e polso di destra, con conseguenti I.T.P. al Parte_1
75%: giorni 3; I.T.P. al 50%: giorni 20; I.T.P. al 25%: giorni 20; danno biologico: 0.5%; sulla persona di , trauma da contraccolpo rachide in toto, con conseguenti I.T.P. al 75%: giorni 3; Parte_2
I.T.P. al 50%: giorni 20; I.T.P. al 25%: giorni 10; danno biologico: 1%; cfr., relazione consulenza tecnica depositata il 27.03.2023).
All'udienza del 14.05.2025 il Giudice ha rinviato della causa per la decisione ai sensi degli artt. 127ter
e 281sexies c.p.c. all'udienza cartolare del 25.06.2025, invitando le parti a precisare le conclusioni mediante il deposito di memorie conclusive, di replica e note scritte sostitutive del verbale di udienza e della discussione orale.
All'udienza del 25 giugno 2025, all'esito della discussione ex art. 281sexies c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
*****
La domanda è fondata e merita accoglimento.
In via preliminare, deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità sollevata dalla secondo la quale non sarebbe applicabile la disposizione di cui Controparte_3 all'art. 141 CdA, invocata dalla parte appellante a fondamento della domanda risarcitoria, in quanto acclarata sarebbe la responsabilità esclusiva del conducente il veicolo antagonista a quello a bordo del quale hanno assunto gli istanti di aver viaggiato in qualità di trasportati;
responsabilità esclusiva del vettore antagonista che sarebbe emersa, secondo la convenuta compagnia assicurativa, dalle dichiarazioni dei medesimi presunti trasportati, rendendo, dunque, applicabile nel caso all'esame l'ipotesi di caso fortuito, con la conseguente inapplicabilità della disposizione di cui all'art. 141 CdA.
pagina 6 di 14 Al fine di spiegare la preliminare infondatezza dell'eccezione di inammissibilità di parte convenuta, appare opportuno, prima di affrontare il merito dell'odierna controversia, tracciare una cornice sistematica entro la quale circoscrivere la fattispecie che ci occupa.
Come noto, l'azione diretta prevista dall'art. 141 d.lgs. n. 209/2005 in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito. La tutela rafforzata così riconosciuta presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile. Ne consegue che nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 d.lgs. n. 209/2005. L'azione ex art. 144 d.lgs.
n. 209/2005, invero, consente al trasportato danneggiato di agire con azione diretta contro l'assicuratore del proprio veicolo e, facendo applicazione di quanto stabilito dall'art. 2054, comma 1, c.c., prevede un onere probatorio a carico del terzo trasportato equivalente a quello previsto dal citato art. 141 d.lgs. n.
209/2005. Spetta infatti al vettore la prova liberatoria “di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”, da intendere quale previsione sostanzialmente corrispondente all'esimente del caso fortuito
(Cass. Sez. U, Sentenza n. 35318 del 30/11/2022; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27263 del 16/09/2022;
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17963 del 23/06/2021).
Tanto premesso, è utile precisare che, secondo i noti principi elaborati in tema di risarcimento danni da circolazione di veicoli, il terzo trasportato può agire nei confronti dell'assicuratore del proprio vettore sulla base della mera allegazione e prova del danno e del nesso causale, “a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro”. L'ordinamento prevede, quindi, una tutela rafforzata del danneggiato trasportato al quale può essere opposto il solo
“caso fortuito”, da identificarsi non già con la condotta colposa del conducente dell'altro veicolo coinvolto, ma con l'incidenza di fattori naturali e umani estranei alla sua circolazione (cfr., da ultimo
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17963 del 23/06/2021; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25033 del 08/10/2019).
Tale tutela rafforzata, tuttavia, non può prescindere dalla prova del fatto storico del sinistro stradale, del coinvolgimento dell'attore quale terzo trasportato e del nesso causale.
Spetta, poi, al vettore la prova liberatoria “di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”, da intendere quale previsione sostanzialmente corrispondente all'esimente del caso fortuito. pagina 7 di 14 Ne consegue che il terzo trasportato che agisca per il risarcimento del danno subito a causa di un sinistro stradale, pur non avendo l'onere di provare le concrete modalità di svolgimento del sinistro, deve tuttavia fornire la prova in giudizio, in applicazione degli ordinari criteri ex art. 2697 c.c., della effettiva verificazione del sinistro, del danno concretamente subito e del nesso di causalità tra il primo ed il secondo elemento.
Ciò posto, nel caso all'esame, l'eccezione di parte convenuta circa l'inammissibilità della domanda per inapplicabilità della disposizione di cui all'art. 141 CdA è da dichiararsi infondata, in quanto il caso fortuito ivi richiamato, ovverosia responsabilità esclusiva del vettore antagonista quello cui vi sarebbero stati a bordo i trasportati appellanti non è configurabile, posto che “Deve pertanto ritenersi che – come sostenuto già da Cass. 17963/2021 e poi da Cass. SU n. 35318/2022– nella cornice del giudizio configurato dall'art. 141 comma 1 cod. ass., in cui si prescinde dall'accertamento delle responsabilità del sinistro, il caso fortuito che vale ad esimere l'assicuratore del vettore dal risarcimento in favore del trasportato è nozione distinta dalla condotta colposa del conducente dell'altro veicolo coinvolto e deve intendersi circoscritto alle cause naturali e ai danni causati da condotte umane indipendenti dalla circolazione di altri veicoli”.
Ciò posto, premesso che il caso all'esame è da ricondursi alla fattispecie di cui all'art. 141 Cod. Ass.ni, in quanto nell'occorso sinistro i veicoli coinvolti sono due, come constato ed acclarato pacificamente dalle parti, e posta l'insussistenza di alcun caso fortuito, non allegata né provata da parte convenuta, occorre vagliare l'allegazione di parte appellante ai fini del riconoscimento della tutela loro invocata: come già detto, il terzo trasportato che agisca per il risarcimento del danno subito a causa di un sinistro stradale, pur non avendo l'onere di provare le concrete modalità di svolgimento del sinistro, deve tuttavia fornire la prova in giudizio della effettiva verificazione del sinistro, del danno concretamente subito e del nesso di causalità tra il primo ed il secondo elemento.
Nel caso che ci occupa, l'assicurazione convenuta ha recisamente contestato, sin dalla comparsa di costituzione e risposta, la dinamica del sinistro dedotta ed il nesso causale tra la stessa e le lesioni subite e, infine, la qualità stessa di terzi trasportati degli istanti, odierna parte appellante, ritenuta non provata.
Di contro, parte attrice ha respinto tale tesi e ha sempre ribadito, nel corso del giudizio di primo grado, quali siano state le circostanze di tempo e di luogo e di modo in cui si sarebbe verificato il sinistro, e la sua qualità di terzi trasportati nonché il fatto che le lesioni lamentate erano derivate dall'evento per come dedotto.
Tanto premesso, nel merito, deve rilevarsi che gli elementi istruttori raccolti nel corso del giudizio di primo grado, risultano lineari e attendibili sia in relazione alla verificazione dell'evento lesivo secondo pagina 8 di 14 la dinamica descritta nell'atto introduttivo del giudizio sia in relazione al nesso eziologico tra danno ed evento lesivo.
Nel caso di specie, come detto, la Compagnia Assicurativa convenuta ha contestato sin dal primo grado di giudizio il fatto storico così come dedotto dalla parte attrice sostenendo la tesi per cui le lesioni personali asseritamente patite da questi si siano verificate con modalità e circostanze diverse da quelle descritte e documentate;
allo stesso tempo parte appellante, e si sono avvalsi, per Parte_1 Pt_2 sostenere la propria pretesa risarcitoria della testimonianza resa dal teste Testimone_1
e della documentazione medica del locale PS, idonei a dimostrare in modo compiuto il
[...] verificarsi del fatto storico del sinistro come descritto in citazione e il rapporto eziologico delle lesioni subite quali danni conseguenza dello stesso.
Difatti, dalla deposizione resa dal teste, , escusso all'udienza del Testimone_1
08.01.2015, il quale ha riferito: “sono a conoscenza dei fatti di causa in quanto nel mese di ottobre
2011 ore 14:30 – 15:00 circa ho assistito ad un incidente stradale tra una Fiat Grande NT di colore grigio ed una OO di colore scuro. Stavo andando al bar a prendere un caffè. L'incidente si è verificato a Trinitapoli all'incrocio tra viale Vittorio Veneto e via Rossini;
nell'occasione io passeggiavo a piedi lungo il corso di via Vittorio Veneto in direzione “Chiesa di Monaci” e ho visto che la Fiat Grande NT percorrendo via Vittorio Veneto con direzione centro abitato che giunta in corrispondenza dell'incrocio con via Rossini veniva urtata dalla che proveniva da via Rossini. Pt_6
Immediatamente mi sono avvicinato per prestare i primi soccorsi e notavo che nella OO c'era solo il conducente di sesso maschile mentre nella Fiat NT c'erano tre uomini, di cui il passeggero anteriore di circa 40 anni mentre il conducente e il passeggero posteriore più giovani (circa 20-25 anni). Il conducente della OO è sceso immediatamente dalla macchina mentre gli occupanti della
Fiat NT notavo che si lamentavano e avevano tutti e tre le cinture di sicurezza allacciate. Non ho visto sangue ma i tre occupanti lamentavano dolori al collo, ai polsi e alle spalle. Non sono sopraggiunti mezzi di soccorso né Autorità. Insieme a me si sono avvicinate altre persone per prestare soccorso. Io mi sono trattenuto il tempo necessario per assicurarmi delle condizioni di salute degli occupanti della , poi sono andato via;
alcuni giorni dopo ho incrociato per le vie del paese uno CP_5 dei trasportati della il quale, riconoscendomi, mi ha chiesto le generalità, cosa che ho fatto. CP_5
L'impatto si è verificata tra la parte anteriore destra della e la parte anteriore sinistra della CP_6
e notavo che la OO riportava danni nella parte anteriore mentre la nella Pt_6 CP_6 parte anteriore destra. Mi trovavo ad una distanza di 5 – 6 metri”, emerge una descrizione lineare ed attendibile, avendo il teste indicato e precisato in maniera incontrovertibile le circostanze di tempo, le circostanze di luogo e l'identificazione dei veicoli coinvolti nel sinistro, nonché la dinamica del pagina 9 di 14 sinistro, i punti d'urto e, in particolare, il numero di persone presenti nei veicoli, le lesioni riportate dagli occupanti, l'uso delle cinture di sicurezza e l'individuazione dei terzi trasportati. A tal proposito, il teste riferisce chiaramente “mi sono avvicinato per prestare i primi soccorsi e notavo che nella
OO c'era solo il conducente di sesso maschile mentre nella Fiat NT c'erano tre uomini, di cui il passeggero anteriore di circa 40 anni mentre il conducente e il passeggero posteriore più giovani
(circa 20-25 anni)”, riportando, pertanto, la presenza dei suddetti istanti, anche con riguardo all'indicazione dell'età anagrafica dei medesimi, che appare loro corrispondente, sconfessando dunque la mera contestazione di parte convenuta secondo la quale la testimonianza circa l'indicazione dei trasportati non sarebbe stata sufficiente per non aver espresso i nominativi dei medesimi.
Risulta, dunque, raggiunta la prova del trasporto di entrambi, nonché del verificarsi del fatto storico del sinistro come descritto in citazione e il rapporto eziologico delle lesioni subite quali danni conseguenza dello stesso.
Deve evidenziarsi, pertanto, che, accertata la dinamica del sinistro, i danneggiati, in qualità di terzi trasportati, sono, per pacifica giurisprudenza, tenuti a dimostrare solo il danno subito e non anche le modalità dell'incidente e le relative responsabilità dei conducenti i veicoli.
Parte appellante ha, infatti, agito per il risarcimento ai sensi dell'art. 141 del Codice delle Assicurazioni che prevede che “il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato è trasportato al momento del sinistro, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro” (Cass. 16181/2015).
La ratio della norma è quella di fornire al terzo trasportato “uno strumento aggiuntivo di tutela” per agevolarlo nel conseguimento del risarcimento nei confronti dell'assicuratore, risparmiandogli “l'onere di dimostrare l'effettiva distribuzione della responsabilità tra i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro”.
Dalla analisi di tali elementi consegue, pertanto, la prova della dinamica del sinistro che ci occupa e della sussistenza del nesso di causalità tra i danni subiti e l'evento verificatosi, nonché dell'effettiva presenza dei trasportati istanti.
Peraltro, seppur parte convenuta osservi la mancata indicazione del teste negli atti introduttivi, richiamando l'obbligo del danneggiato di indicare i testi già nell'atto di costituzione in mora o nel corso della gestione della pratica assicurativa, si evidenzia che all'epoca dei fatti di causa non vi era alcun obbligo, poiché tale obbligo è stato introdotto solo con l'entrata in vigore della L. n. 124/2017, successivo alle circostanze di tempo dei fatti di causa;
d'altronde, occorre rammentare che la Legge n.
124/2017 ha introdotto il comma 3bis dell'art. 135 Codice Assicurazioni Private, cui dispone testualmente tale obbligo “in caso di sinistri con soli danni a cose”. pagina 10 di 14 Occorre, inoltre, constatare che con riguardo al referto di Pronto Soccorso riferito a Parte_2
l'orario di arrivo in Ospedale, indicato nelle 15:54, come riportato in atti, è perfettamente compatibile con l'orario del sinistro, 14:30 circa, nonché con quanto riferito dal teste anche con Tes_1 riguardo alle lesioni subite dallo stesso (nel referto si parla di “Trauma da contraccolpo rachide in toto”); medesime considerazioni consente il referto di Pronto Soccorso riferito a Parte_1 ove si riscontra che l'orario di arrivo in Ospedale, alle 15:52, è perfettamente compatibile con l'orario del sinistro, 14:30 circa, nonché con quanto riferito dal teste circa le lesioni subite dallo Tes_1 stesso (nel referto, difatti, si riferisce di “trauma contusivo-distorsivo gomito destro”). Ne consegue, contrariamente a quanto meramente contestato dalla convenuta compagnia assicurativa, che gli elementi istruttori ivi riportati ed accertati sono sufficienti ed idonei a confermare la conseguenzialità tra i danni subiti e l'evento verificatosi.
Ad abundantiam, a conferma della casualità tra i danni e la dinamica fattuale, vi è la relazione del CTU, dott. ove sono state riconosciute in base ai dati clinico-anamnestici, integrati dalla Parte_2 documentazione sanitaria agli atti (cfr., per rapporto di P.S. del Presidio Ospedaliero di Parte_1
Cerignola del 12/10/2011: trauma contusivodistorsivo gomito destro, prognosi 3 gg s.c.; certificazione eseguita presso medico libero professionista del 15/10/2011: “In seguito ad incidente stradale lamenta limitazione algica del gomito dx e del polso dx…Contrattura muscolare e limitazione funzionale del gomito dx e del polso dx”, prognosi 20 gg s.c.; certificazione eseguita presso medico libero professionista del 4/11/2011 “algie al gomito dx e al polso dx…Limitazione funzionale ed algica del polso dx e del gomito dx”, prognosi 20 gg s.c.; certificazione eseguita presso medico libero professionista del 24/11/2011 “con postumi da valutare”; per rapporto di P.S. del Presidio Pt_2
Ospedaliero di Cerignola del 12/10/2011: trauma da contraccolpo rachide in toto, prognosi 3 gg s.c.; certificazione eseguita presso medico libero professionista del 15/10/2011 “In seguito ad incidente stradale lamenta cervicalgia da contraccolpo, cefalea, disturbi soggettivi dell'equilibrio, lombalgia…E.O.: Contrattura muscolare e limitazione funzionale del rachide cervicale e del rachide lombare”, prognosi 20 gg s.c.; certificazione eseguita presso medico libero professionista del 4/11/2011
“lamenta cervicalgia, cefalea, vertigini, limitazione algica del rachide lombare… E.O.: Contrattura muscolare e limitazione funzionale del rachide cervicale e del rachide lombare”, prognosi 20 gg s.c.; certificazione eseguita presso medico libero professionista del 24/11/2011, “con postumi da valutare”) in dipendenza del sinistro stradale, come lesioni personali subite sulla persona di Parte_1 un trauma contusivo-distorsivo gomito e polso di destra, con conseguenti I.T.P. al 75%: giorni 3; I.T.P. al 50%: giorni 20; I.T.P. al 25%: giorni 20; danno biologico: 0.5%; sulla persona di , Parte_2 un trauma da contraccolpo rachide in toto, con conseguenti I.T.P. al 75%: giorni 3; I.T.P. al 50%: pagina 11 di 14 giorni 20; I.T.P. al 25%: giorni 10; danno biologico: 1%, (cfr., p. 8 della relazione consulenza tecnica, depositata il 27.03.2023).
Tanto accertato, bisogna, dunque, riconoscere, come evidenziato da parte appellante, che le risultanze probatorie desunte dall'escussione orale del teste, dalla documentazione versata in atti e dalla relazione del CTU consentono di riformare la decisione del Gdp, anche alla luce della giurisprudenza comunque richiamata e delle argomentazioni suesposte concernenti la fattispecie invocata.
Alla luce di tanto e con le motivazioni ut supra poste a fondamento della decisione di merito, l'appello merita accoglimento.
Per quel che concerne, difatti, il quantum debeatur deve farsi riferimento alle risultanze delle consulenze tecniche d'ufficio, le cui conclusioni si condividono, in quanto esenti da vizi logici e di metodo.
Secondo le CTU e facendo applicazione delle tabelle per lesioni fino a 9 punti di invalidità permanente, dette anche lesioni micropermanenti, di Milano, per il calcolo del danno risarcibile che e Parte_1 hanno diritto di ricevere deve tenersi conto dell'età dei danneggiati al momento del sinistro Pt_2
(rispettivamente per di età di 19 anni e per di età di 41 anni), del danno Parte_1 Pt_2 permanente percentualmente stimato attraverso la consulenza tecnica d'ufficio nella misura dello 0,5% per e dell'1% per del danno da invalidità temporanea per stimato Parte_1 Pt_2 Parte_1 in 3 gg di invalidità temporanea parziale al 75%, 20 gg di invalidità temporanea parziale al 50% e 20 gg di invalidità temporanea parziale al 25%; del danno da invalidità temporanea per TT stimato in
3 gg di invalidità temporanea parziale al 75% e 20 gg di invalidità temporanea parziale al 50% e 10 gg di invalidità temporanea parziale al 25%.
Deve pertanto essere riconosciuto a un risarcimento pari ad € 1.405,22 e a un Parte_1 Pt_2 risarcimento pari a € 1.615,26. Con particolare riferimento al danno morale, pure richiesto dagli appellanti, e all'uso delle presunzioni in materia, occorre sottrarsi ad ogni prassi di automaticità nel riconoscimento di tale danno in corrispondenza al contestuale riscontro di un danno biologico, attesa l'esigenza di evitare duplicazioni risarcitorie destinate a tradursi in un'ingiusta locupletazione del danneggiato, laddove quest'ultimo si sia sottratto a una rigorosa allegazione e prova di fatti secondari idonei a supportare, sul piano rappresentativo, la prospettata sofferenza di conseguenze dell'illecito rilevabili sul piano del proprio equilibrio affettivo-emotivo. A tal fine, la possibilità di invocare il valore rappresentativo della lesione psico-fisica (in sé considerata come danno biologico) alla stregua di un elemento presuntivo suscettibile di (concorrere a) legittimare, in termini inferenziali, l'eventuale riconoscimento di un coesistente danno morale (v. Cass. 10/11/2020, n. 25164), dovrà ritenersi tanto più limitata quanto più ridotta, in termini quantitativi, si sia manifestata l'entità dell'invalidità pagina 12 di 14 riscontrata, attesa la ragionevole e intuibile idoneità di fatti lesivi di significativa ed elevata gravità a provocare forme di sconvolgimento o di debordante devastazione della vita psicologica individuale
(ragionevolmente tali da legittimare il riconoscimento dalla compresenza di un danno morale accanto a un danno biologico), rispetto alla corrispettiva idoneità delle conseguenze limitate a un danno biologico di moderata entità ad assorbire, secondo un criterio di normalità (e sempre salva la prova contraria), tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sul terreno del c.d. danno morale (così, del tutto condivisibilmente, in motivazione, Cass. n. 6444 del 2023, cit.). Da tanto segue la ragionevole affermazione del principio declinabile sul piano probatorio secondo cui, al riconoscimento di danni biologici di lieve entità (come avvenuto nel caso di specie), corrisponderà un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di lieve entità, salva la rigorosa prova contraria, nel caso di specie difettante e comportante il rigetto della domanda in relazione a tale voce di danno.
Vanno, infine, riconosciuti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al soddisfo (da calcolarsi, fino alla pubblicazione della sentenza, sulla somma anno per anno rivalutata, in considerazione della trasformazione da tale momento, del danno di valore in danno di valuta), oltre alle spese di CTU, (cfr., Decreto di liquidazione ctu n. cronol. 4944/2023 del 11/04/2023).
Le spese processuali liquidate come da dispositivo, tenuto conto dei parametri medi vigenti e delle fasi di giudizio effettivamente svolte (studio, introduttiva, istruttoria e decisionale), stante l'esito del giudizio, oltre alle spese di ctu, (cfr., Decreto di liquidazione ctu n. cronol. 4944/2023 del 11/04/2023), seguono il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-condanna la in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, al pagamento in favore di e , rispettivamente gli Parte_1 Parte_2 importi di € 1.405,22 ed € 1.615,26, oltre interessi e rivalutazione (calcolati secondo le modalità indicate in parte motiva);
-condanna le parti convenute in solido al pagamento delle spese di ctu, come in atti liquidate;
-condanna altresì le convenute in soldi a rimborsare agli attori le spese di lite del primo e del presente grando di giudizio, che si liquidano, rispettivamente in € 913,00 ed in € 2.552,00 per ciascuno per pagina 13 di 14 compenso professionale, oltre contributo e marca, i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali, da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario;
Foggia, 25.06.2025
Il Giudice dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli
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