CASS
Sentenza 20 settembre 2024
Sentenza 20 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/09/2024, n. 35353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35353 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1) SH LA in persona del legale rappresentante pro tempore, France- sco Lovreglio;
2) LL VE;
avverso l'ordinanza del 6 febbraio 2024 del Tribunale di Ravenna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Michele Cuoco;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Tomaso Epidendio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso presentato nell'inte- resse di LL VE e l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata in relazione alla posizione della società SH LA s.r.I.; udito l'avv. Donatella Saporiti nell'interesse della società Savills Investment Ma- nagement SGR s.p.a., che ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto dei ricorsi;
udito l'avv. Raffaele Tecce, nell'interesse della SH LA s.r.I., che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 35353 Anno 2024 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 10/07/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 6 febbraio 2024, il Tribunale di Ravenna, in accoglimento degli appelli proposti dalla Savills Investment Mangement SGR s.p.a. e dalla cu- ratela del fallimento Sa.Co. s.r.I., ha annullato il provvedimento di dissequestro dell'immobile ubicato nel Comune di Cervia ed identificato catastalmente al foglio 36, p.11a 479, sub. 3, emesso il 30 ottobre 2023 dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Ravenna, disponendo, in relazione alle ipotesi di reato contestate nel capo d'imputazione cautelare (artt. 624 bis e 633 cod. pen.), il ripristino del se- questro preventivo originariamente disposto dal Giudice per le indagini preliminari. 2. Ricorrono per cassazione la SH LA s.r.l. e VE LL (ammini- stratore della società fallita), articolando quattro motivi d'impugnazione. 2.1. Il primo deduce, sotto il profilo dell'inosservanza di norma processuale (in relazione agli artt. 568, commi 3 e 4, e 591, comma 1 lett. A, cod. proc. pen.), il difetto di legittimazione tanto della Savills, quanto del curatore, in quanto en- trambi non avrebbero diritto alla restituzione del bene, dovendo questo, in caso di accoglimento del ricorso, tornare nella disponibilità del Pubblico Ministero. 2.2. Il secondo lamenta il rigetto dell'istanza di rinvio per legittimo impedi- mento del difensore. 2.3. Il terzo ed il quarto, in ultimo, deducono, sotto i profili dell'inosservanza di norma processuale (in relazione all'art. 324, comma 8, cod. proc. pen.) e del vizio di motivazione, che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, non sussisterebbe alcuna contestazione in merito alla proprietà dell'immobile oggetto della misura reale. 3. Il 14 giugno 2024 e il 24 giugno 2024, rispettivamente, l'avv. Gianluca Barbieri, nell'interesse della curatela del fallimento Sa.Co. s.r.I., e l'avv. Donatella Saporiti, nell'interesse della Savills Investment Management SGR s.p.a., hanno depositato una memoria difensiva con la quale hanno chiesto dichìararsi l'inam- missibilità dei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La valutazione delle censure sollevate dai ricorrenti impone la perimetra- zione del contesto fattuale all'interno del quale si inserisce la misura reale origi- nariamente disposta dal Giudice per le indagini preliminari e, successivamente, ripristinata dal Tribunale con l'ordinanza impugnata. Il 5 ottobre 2020, la società Sa.Co. s.r.l. concedeva in comodato, alla SH LA s.r.I., l'uso del fabbricato sito a Cervia, loc. Castiglione, via Salara Statale n. 35/1. Dichiarato il fallimento della Sa.Co., a 17 marzo 2022, il curatore, nonostante le rimostranze manifestate dalla SH LA, apponeva i sigilli agli accessi dei locali, sostituendo le serrature degli ingressi. 2 La SH LA chiedeva ripetutamente la restituzione dell'immobile, ma le plurime istanze da questa presentate venivano tutte rigettate e, all'udienza del 20 giugno 2022, rinunciava ad ogni pretesa sull'immobile, impegnandosi a prelevare, entro la fine di luglio 2022, a propria cura e spese, i campioni e le collezioni di abbigliamento presenti all'interno. Il 30 agosto 2022, il personale di vigilanza dell'immobile (incaricato dal cura- tore) segnalava (chiedendo l'intervento dei carabinieri) che alcune persone, tra le quali Francesco Lovreglio (rappresentante legale della SH LA), adducendo di essere state a ciò autorizzate, avevano fatto ingresso nel capannone e, dopo circa mezz'ora, ne erano usciti portando via il case di un personal computer;
nell'imme- diatezza veniva constatata la rimozione dei sigilli e la sostituzione della serratura d'ingresso. Analoghe condotte venivano segnalate il 31 agosto 2022, il 7 e il 15 settembre 2022. Cosicché, su richiesta della stessa curatela, con decreto del 12 maggio 2023, veniva disposto il sequestro preventivo dell'immobile, successivamente con- fermato, il 29 giugno 2023, dal Tribunale distrettuale. Disposto, inizialmente, il dissequestro dei soli capi d'abbigliamento presenti all'interno dell'immobile, I'll ottobre 2023, su istanza della SH LA s.r.I., qualificatasi come terza interessata, il Pubblico Ministero disponeva il dissequestro anche dell'intero immobile, decreto, successivamente, annullato dal Tribunale di- strettuale con l'ordinanza impugnata. 2. Ricostruito in questi termini il contesto fattuale all'interno del quale si in- serisce la misura reale in esame, questo Collegio ritiene, anticipando le conclu- sioni, che entrambi i ricorsi siano inammissibili. Va premesso che l'art. 322-bis cod. proc. pen., nel disciplinare l'appello av- verso le ordinanze in materia di sequestro preventivo, procedura sulla quale si è innestato il ricorso in discussione, indica, quali soggetti legittimati a proporre l'im- pugnazione, oltre al pubblico ministero, all'imputato e al difensore di questi, anche "la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione"; una disposizione, questa, peraltro già dettata nel prece- dente art. 322, in materia di riesame del decreto di sequestro preventivo, e pun- tualmente riportata nel successivo art. 325, a proposito del ricorso per cassazione avverso le ordinanze che decidono nelle procedure di riesame e di appello. Ora, se la "persona alla quale le cose sono state sequestrate" è testualmente identificata in base ad una circostanza di fatto, la "persona che avrebbe diritto alla loro restituzione" è categoria concettuale che viene individuata, nell'interpreta- zione che a tale nozione è stata data in sede giurisprudenziale, in forza dell'esi- stenza di un rapporto di fatto della persona con il bene, tale da generare una situazione giuridica soggettiva autonoma del soggetto rispetto al bene, tutelata 3 dall'ordinamento (Sez. U, n. 45936 del 26/09/2019, Fall. Mantova Petroli, Rv. 277257; condizioni, queste, riconosciute in fattispecie di possesso o detenzione qualificata, come nei casi del conduttore di un immobile (Sez. 3, n. 26196 del 12 22/04/2010, Vicidomini, Rv. 247693) o del promissario acquirente già immesso nel possesso del bene (Sez. 3, n. 42918 del 22/10/2009, Soto, Rv. 245222). Ebbene, rispetto ai beni del fallimento, se una disponibilità rispondente a que- ste caratteristiche è senza dubbio esistente in capo al curatore, divenendo, quest'ultimo, nella sua funzione di conservazione e reintegrazione della massa at- tiva del fallimento, detentore qualificato dei beni (Sez. 2 civ., n. 16853 del 11/08/2005, Rv. 585055) e, quindi avente diritto alla loro restituzione (Sez. U, n. 45936, cit.), tale medesima disponibilità non può riconoscersi, in concreto, né in capo alla SH LA, né al Moschino. Non alla SH LA (che, peraltro, ha rinunciato ad ogni pretesa sull'immo- bile), in quanto il fallimento del comodante, pronunciato dopo la stipulazione del relativo contratto, genera l'obbligo del comodatario di restituire immediatamente, alla curatela (che lo richieda), il bene oggetto del contratto stesso (Sez. 1 civ., n. 27938 del 31/10/2018, Rv. 651330); non al LL, che, nella sua qualità di rappresentante della società fallita, ha perso, con il fallimento, ai sensi dell'art. 42 I. fall., ogni disponibilità del bene appreso dalla curatela. Entrambi i ricorrenti, quindi, non avendo diritto alla restituzione del bene og- getto di sequestro, non possono ritenersi legittimati ad impugnare il relativo prov- vedimento. E il rilevato difetto di legittimazione assorbe ogni censura prospettata con i ricorsi proposti. 3. I ricorsi, quindi, devono essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 luglio 2024 Il Consigl re estensore
2) LL VE;
avverso l'ordinanza del 6 febbraio 2024 del Tribunale di Ravenna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Michele Cuoco;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Tomaso Epidendio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso presentato nell'inte- resse di LL VE e l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata in relazione alla posizione della società SH LA s.r.I.; udito l'avv. Donatella Saporiti nell'interesse della società Savills Investment Ma- nagement SGR s.p.a., che ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto dei ricorsi;
udito l'avv. Raffaele Tecce, nell'interesse della SH LA s.r.I., che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 35353 Anno 2024 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 10/07/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 6 febbraio 2024, il Tribunale di Ravenna, in accoglimento degli appelli proposti dalla Savills Investment Mangement SGR s.p.a. e dalla cu- ratela del fallimento Sa.Co. s.r.I., ha annullato il provvedimento di dissequestro dell'immobile ubicato nel Comune di Cervia ed identificato catastalmente al foglio 36, p.11a 479, sub. 3, emesso il 30 ottobre 2023 dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Ravenna, disponendo, in relazione alle ipotesi di reato contestate nel capo d'imputazione cautelare (artt. 624 bis e 633 cod. pen.), il ripristino del se- questro preventivo originariamente disposto dal Giudice per le indagini preliminari. 2. Ricorrono per cassazione la SH LA s.r.l. e VE LL (ammini- stratore della società fallita), articolando quattro motivi d'impugnazione. 2.1. Il primo deduce, sotto il profilo dell'inosservanza di norma processuale (in relazione agli artt. 568, commi 3 e 4, e 591, comma 1 lett. A, cod. proc. pen.), il difetto di legittimazione tanto della Savills, quanto del curatore, in quanto en- trambi non avrebbero diritto alla restituzione del bene, dovendo questo, in caso di accoglimento del ricorso, tornare nella disponibilità del Pubblico Ministero. 2.2. Il secondo lamenta il rigetto dell'istanza di rinvio per legittimo impedi- mento del difensore. 2.3. Il terzo ed il quarto, in ultimo, deducono, sotto i profili dell'inosservanza di norma processuale (in relazione all'art. 324, comma 8, cod. proc. pen.) e del vizio di motivazione, che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, non sussisterebbe alcuna contestazione in merito alla proprietà dell'immobile oggetto della misura reale. 3. Il 14 giugno 2024 e il 24 giugno 2024, rispettivamente, l'avv. Gianluca Barbieri, nell'interesse della curatela del fallimento Sa.Co. s.r.I., e l'avv. Donatella Saporiti, nell'interesse della Savills Investment Management SGR s.p.a., hanno depositato una memoria difensiva con la quale hanno chiesto dichìararsi l'inam- missibilità dei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La valutazione delle censure sollevate dai ricorrenti impone la perimetra- zione del contesto fattuale all'interno del quale si inserisce la misura reale origi- nariamente disposta dal Giudice per le indagini preliminari e, successivamente, ripristinata dal Tribunale con l'ordinanza impugnata. Il 5 ottobre 2020, la società Sa.Co. s.r.l. concedeva in comodato, alla SH LA s.r.I., l'uso del fabbricato sito a Cervia, loc. Castiglione, via Salara Statale n. 35/1. Dichiarato il fallimento della Sa.Co., a 17 marzo 2022, il curatore, nonostante le rimostranze manifestate dalla SH LA, apponeva i sigilli agli accessi dei locali, sostituendo le serrature degli ingressi. 2 La SH LA chiedeva ripetutamente la restituzione dell'immobile, ma le plurime istanze da questa presentate venivano tutte rigettate e, all'udienza del 20 giugno 2022, rinunciava ad ogni pretesa sull'immobile, impegnandosi a prelevare, entro la fine di luglio 2022, a propria cura e spese, i campioni e le collezioni di abbigliamento presenti all'interno. Il 30 agosto 2022, il personale di vigilanza dell'immobile (incaricato dal cura- tore) segnalava (chiedendo l'intervento dei carabinieri) che alcune persone, tra le quali Francesco Lovreglio (rappresentante legale della SH LA), adducendo di essere state a ciò autorizzate, avevano fatto ingresso nel capannone e, dopo circa mezz'ora, ne erano usciti portando via il case di un personal computer;
nell'imme- diatezza veniva constatata la rimozione dei sigilli e la sostituzione della serratura d'ingresso. Analoghe condotte venivano segnalate il 31 agosto 2022, il 7 e il 15 settembre 2022. Cosicché, su richiesta della stessa curatela, con decreto del 12 maggio 2023, veniva disposto il sequestro preventivo dell'immobile, successivamente con- fermato, il 29 giugno 2023, dal Tribunale distrettuale. Disposto, inizialmente, il dissequestro dei soli capi d'abbigliamento presenti all'interno dell'immobile, I'll ottobre 2023, su istanza della SH LA s.r.I., qualificatasi come terza interessata, il Pubblico Ministero disponeva il dissequestro anche dell'intero immobile, decreto, successivamente, annullato dal Tribunale di- strettuale con l'ordinanza impugnata. 2. Ricostruito in questi termini il contesto fattuale all'interno del quale si in- serisce la misura reale in esame, questo Collegio ritiene, anticipando le conclu- sioni, che entrambi i ricorsi siano inammissibili. Va premesso che l'art. 322-bis cod. proc. pen., nel disciplinare l'appello av- verso le ordinanze in materia di sequestro preventivo, procedura sulla quale si è innestato il ricorso in discussione, indica, quali soggetti legittimati a proporre l'im- pugnazione, oltre al pubblico ministero, all'imputato e al difensore di questi, anche "la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione"; una disposizione, questa, peraltro già dettata nel prece- dente art. 322, in materia di riesame del decreto di sequestro preventivo, e pun- tualmente riportata nel successivo art. 325, a proposito del ricorso per cassazione avverso le ordinanze che decidono nelle procedure di riesame e di appello. Ora, se la "persona alla quale le cose sono state sequestrate" è testualmente identificata in base ad una circostanza di fatto, la "persona che avrebbe diritto alla loro restituzione" è categoria concettuale che viene individuata, nell'interpreta- zione che a tale nozione è stata data in sede giurisprudenziale, in forza dell'esi- stenza di un rapporto di fatto della persona con il bene, tale da generare una situazione giuridica soggettiva autonoma del soggetto rispetto al bene, tutelata 3 dall'ordinamento (Sez. U, n. 45936 del 26/09/2019, Fall. Mantova Petroli, Rv. 277257; condizioni, queste, riconosciute in fattispecie di possesso o detenzione qualificata, come nei casi del conduttore di un immobile (Sez. 3, n. 26196 del 12 22/04/2010, Vicidomini, Rv. 247693) o del promissario acquirente già immesso nel possesso del bene (Sez. 3, n. 42918 del 22/10/2009, Soto, Rv. 245222). Ebbene, rispetto ai beni del fallimento, se una disponibilità rispondente a que- ste caratteristiche è senza dubbio esistente in capo al curatore, divenendo, quest'ultimo, nella sua funzione di conservazione e reintegrazione della massa at- tiva del fallimento, detentore qualificato dei beni (Sez. 2 civ., n. 16853 del 11/08/2005, Rv. 585055) e, quindi avente diritto alla loro restituzione (Sez. U, n. 45936, cit.), tale medesima disponibilità non può riconoscersi, in concreto, né in capo alla SH LA, né al Moschino. Non alla SH LA (che, peraltro, ha rinunciato ad ogni pretesa sull'immo- bile), in quanto il fallimento del comodante, pronunciato dopo la stipulazione del relativo contratto, genera l'obbligo del comodatario di restituire immediatamente, alla curatela (che lo richieda), il bene oggetto del contratto stesso (Sez. 1 civ., n. 27938 del 31/10/2018, Rv. 651330); non al LL, che, nella sua qualità di rappresentante della società fallita, ha perso, con il fallimento, ai sensi dell'art. 42 I. fall., ogni disponibilità del bene appreso dalla curatela. Entrambi i ricorrenti, quindi, non avendo diritto alla restituzione del bene og- getto di sequestro, non possono ritenersi legittimati ad impugnare il relativo prov- vedimento. E il rilevato difetto di legittimazione assorbe ogni censura prospettata con i ricorsi proposti. 3. I ricorsi, quindi, devono essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 luglio 2024 Il Consigl re estensore