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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 16/09/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI ORISTANO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA in funzione di GIUDICE DEL LAVORO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia previdenziale iscritta al n. 756/2020 R.L.P.A.
promossa da:
, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso lo Parte_1 studio dell'avv. PERRIA ANTONIO che lo rappresenta e difende per procura alle liti in atti.
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del pro
[...] Controparte_2 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. ARAGONI LUIGI per procura alle liti indicata in atti, elettivamente domiciliato in Oristano, via E. Lussu n° 2.
RESISTENTE
OGGETTO: Indennizzo per danno biologico da malattia professionale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato i data 21.12.2020, ritualmente notificato,
[...]
evocava in giudizio dinanzi al Tribunale di Oristano l , Parte_1 CP_1 affermando di essere affetto da malattie invalidanti (ernie discali lombari-tendinite calcifica morbo di Duplay bilaterale-epicondilite bilaterale), di cui sosteneva l'origine
1 lavorativa,chiedendo la condanna dell assicuratore resistente CP_3 all'indennizzo del danno biologico dalle stesse derivato, ai sensi dell'articolo 13 del
Decreto Legislativo 23.02.2000 n° 38.
Esponeva in particolare che le malattie erano state determinate, in tutto o in parte, dalle mansioni lavorative espletate, nei periodi e secondo le modalità descritte in ricorso, cui per brevità si rinvia.
L , costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto dell'avversa domanda per CP_1 infondatezza, come meglio precisato nella memoria difensiva, affermando che parte ricorrente non aveva diritto alla prestazione richiesta, in quanto la lamentata patologia non aveva natura professionale.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali, prove testimoniali e consulenza tecnica d'ufficio.
Depositata la relazione peritale, all'udienza del 16 settembre 2025 la causa veniva decisa con sentenza recante contestuale motivazione.
La domanda é fondata.
Com'è noto, trattandosi di malattia professionale cosiddetta non tabellata, è onere del ricorrente fornire la prova della sua origine professionale, come stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 18 febbraio 1988, e dalla consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione sul punto.
La giurisprudenza ha inoltre precisato che in materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, trova diretta applicazione la regola contenuta nell'art.
41 cod. pen., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, in forza del quale va riconosciuta
l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento (Corte di Cassazione – Sezione
Lavoro – sentenza 07 maggio 2013 n. 10565).
Nel caso di specie l'istruttoria della causa ha consentito di accertare il nesso causale tra le prestazioni lavorative svolte da e la patologia Parte_1 successivamente in sorta, che ha determinato il danno biologico accertato dalla c.t.u. espletata.
La prova testimoniale assunta nel corso del giudizio ha infatti confermato lo svolgimento delle mansioni lavorative descritte in ricorso, di cui appare del tutto evidente l'idoneità a cagionare, in tutto o in parte, la patologia lamentata dal
2 ricorrente. Le dichiarazioni rese dai testimoni si intendono qui, per brevità, integralmente richiamate.
Il consulente nominato, Dott. , dopo una dettagliata analisi Persona_1 delle condizioni di parte ricorrente, ha risposto al quesito formulatogli nel senso seguente:
“.....Ho riconosciuto valore di danno biologico del 7% per gli esiti della patologia del rachide lombare, del 6% per gli esiti della patologia delle spalle, del 2% per gli esiti della patologia dei gomiti (come da collegiale medica). Dal Part 23.05.2019 il danno biologico del signor è stato del 7%, dal 27.09.2019 del
14%.”
La domanda viene pertanto accolta, sussistendo i requisiti richiesti dall'art. 13, comma 2°, del Decreto Legislativo 23.02.2000 n° 38 per l'indennizzo, in conto capitale, del danno biologico subito da , sulla base delle ragioni Parte_1 indicate nella relazione di consulenza tecnica di ufficio espletata, che si intende qui integralmente riportata, e che si condivide in quanto correttamente argomentata ed immune da vizi logici, scientifici o metodologici.
L viene pertanto condannata alla corresponsione dell'indennizzo CP_1 richiesto, unitamente agli interessi legali decorrenti dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa (ai sensi dell'articolo art. 7 della
Legge n. 533/1973) e sino al saldo effettivo.
L viene infine condannata, ai sensi dell'art. 91 CPC, al pagamento delle CP_1 spese di lite, liquidate come da dispositivo, e di quelle di CTU, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, visti gli artt. 442 ss. CPC:
➢ Dichiara che ha diritto all'indennizzo in conto capitale Parte_1 previsto dall'art. 13, comma 2°e 5°, D. Lgs. 23.02.2000 n° 38, per il danno biologico anche complessivo, subito in conseguenza delle malattie professionali descritte in ricorso, nella misura del 14%, e condanna l CP_1 resistente al pagamento della prestazione, decorrente dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa,
3 determinata nella misura di legge, agli interessi legali decorrenti dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa e sino al saldo.
➢ Condanna l al pagamento delle spese processuali, che liquida in € CP_1
3.000,00 per onorari, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA e I.V.A. come per legge, disponendone la distrazione a favore del procuratore antistatario di parte ricorrente, nonché al pagamento delle spese di CTU, liquidato con separato decreto.
Oristano, addì 16/09/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Elisabetta Sanna
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