Articolo 2 della Legge 1 luglio 1957, n. 517
Articolo 1Articolo 3
Versione
27 luglio 1957
Art. 2.
Alla spesa relativa si provvedera' a carico del Fondo speciale per provvedimenti legislativi in corso, istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1957-58.
Entrata in vigore il 27 luglio 1957