Art. 2. (Programmazione) 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle proprie competenze di pianificazione e programmazione territoriale, possono individuare, sentita la competente Soprintendenza per i beni e le attivita' culturali, gli insediamenti di architettura rurale, secondo le tipologie definite ai sensi dell'articolo 1, presenti nel proprio territorio e possono provvedere al recupero, alla riqualificazione e alla valorizzazione delle loro caratteristiche costruttive, storiche, architettoniche e ambientali, anche attraverso la predisposizione di appositi programmi, di norma triennali, redatti sulla base dei seguenti criteri e principi direttivi:
a) definizione degli interventi necessari per la conservazione degli elementi tradizionali e delle caratteristiche storiche, architettoniche e ambientali degli insediamenti agricoli, degli edifici o dei fabbricati rurali tradizionali, di cui all'articolo 1, al fine di assicurarne il risanamento conservativo ed il recupero funzionale, compatibilmente con le esigenze di ristrutturazione tecnologica delle aziende agricole; b) previsione di incentivi volti alla conservazione dell'originaria destinazione d'uso degli insediamenti, degli edifici o dei fabbricati rurali, alla tutela delle aree circostanti, dei tipi e metodi di coltivazione tradizionali, e all'insediamento di attivita' compatibili con le tradizioni culturali tipiche. 2. I programmi di cui al comma 1 devono altresi' individuare le modalita' di approvazione dei singoli interventi e dei relativi piani finanziari e definire le forme di verifica sull'attuazione degli interventi stessi e sull'utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 3. 3. L'approvazione dei programmi di cui al comma 1 e' condizione necessaria per accedere al riparto delle risorse del Fondo di cui all'articolo 3. 4. Ai fini dell'approvazione dei programmi di cui al comma 1, e della ripartizione delle relative risorse finanziarie, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono le forme di concertazione con gli enti locali interessati e tengono conto del parere preventivo dei Ministri per i beni e le attivita' culturali, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali.
a) definizione degli interventi necessari per la conservazione degli elementi tradizionali e delle caratteristiche storiche, architettoniche e ambientali degli insediamenti agricoli, degli edifici o dei fabbricati rurali tradizionali, di cui all'articolo 1, al fine di assicurarne il risanamento conservativo ed il recupero funzionale, compatibilmente con le esigenze di ristrutturazione tecnologica delle aziende agricole; b) previsione di incentivi volti alla conservazione dell'originaria destinazione d'uso degli insediamenti, degli edifici o dei fabbricati rurali, alla tutela delle aree circostanti, dei tipi e metodi di coltivazione tradizionali, e all'insediamento di attivita' compatibili con le tradizioni culturali tipiche. 2. I programmi di cui al comma 1 devono altresi' individuare le modalita' di approvazione dei singoli interventi e dei relativi piani finanziari e definire le forme di verifica sull'attuazione degli interventi stessi e sull'utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 3. 3. L'approvazione dei programmi di cui al comma 1 e' condizione necessaria per accedere al riparto delle risorse del Fondo di cui all'articolo 3. 4. Ai fini dell'approvazione dei programmi di cui al comma 1, e della ripartizione delle relative risorse finanziarie, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono le forme di concertazione con gli enti locali interessati e tengono conto del parere preventivo dei Ministri per i beni e le attivita' culturali, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali.