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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 17/10/2025, n. 2063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2063 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, RR de AL, all'esito dell'udienza cartolare del 24.9.2025, ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 2288/2024 R.G.L.
TRA
, rappresentata e difesa dagli Avv. Piero Antonio Di Pierno e Luigi Mancaniello Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentate pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Banchetti
RESISTENTE
OGGETTO: assegno sociale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06.03.2024, la ricorrente ha adito il Tribunale di Foggia, in funzione di
Giudice del Lavoro, esponendo di aver presentato, in data 08.02.2024, domanda per il riconoscimento dell'assegno sociale che le è stato negato per carenza del requisito reddituale, con provvedimento del
15.02.2023. Il diniego è stato confermato in sede di ricorso amministrativo in data 10.03.2023.
Tutto ciò premesso, parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo all'Intestato
Tribunale di: “accertare e dichiarare il diritto dell'odierna istante all'assegno sociale con decorrenza CP_ 01.03.2023; - per l'effetto, condannare l' resistente al pagamento in favore dell'odierna ricorrente, a partire dall'01.03.2023, dei ratei maturati e maturandi di assegno sociale nella misura di legge e con le maggiorazioni contemplate, unitamente agli interessi legali dalla data della maturazione di ogni singolo rateo e fino all'effettivo soddisfo”. Vinte le spese, con distrazione. CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha contestato la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
La causa è stata decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
* * *
Il ricorso deve essere rigettato.
pagina 1 di 5 Giova rammentare che l'assegno sociale (già pensione sociale di cui all'art. 26 legge n. 153 del 1969)
è una prestazione economica di assistenza sociale istituita dall'art. 3, commi 6 e 7, legge n. 335 del
1995, che così dispone: “Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelle esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del Codice civile”.
Si tratta di una prestazione sociale che si fonda sulla prova della effettiva sussistenza di uno “stato di bisogno” (Cass., Sez. VI - Lavoro, Ord. 9.7.2020, n. 145139), valutato, in particolare, con riferimento al possesso di redditi propri e/o del coniuge, che non devono superare il limite massimo annualmente stabilito. L'importo del rateo mensile dell'assegno sociale viene calcolato tenuto conto dei medesimi limiti di reddito, è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione prodotta dal richiedente, e deve essere conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti.
Inquadrato l'istituto nei termini che precedono, nel caso di specie, occorre verificare, se il reddito della ricorrente, calcolato secondo le modalità normativamente previste, rientri o meno nei limiti previsti.
Innanzitutto, va precisato che il reddito da prendere in considerazione è quello dell'anno in cui la prestazione è stata richiesta, dunque, il 2023.
Con riferimento a detto anno, per i soggetti coniugati, il limite di reddito previsto era pari ad
€.13.085,02 (v. Circolare n.135 del 22-12-2022, doc. 1 ). CP_1
L' ha dedotto che “il reddito del coniuge da pensione, per l'anno 2023, è pari ad euro 15.702,00 CP_1 al lordo, invece al netto dell'imposizione fiscale è pari ad euro 14.420,00, in ogni caso superiore al limite di reddito familiare previsto per la concessione dell'assegno sociale per l'anno 2023”.
pagina 2 di 5 Con le note del 7.11.2024, parte ricorrente ha prodotto il Mod. 730/2024, deducendo il mancato superamento del limite reddituale, poiché all'importo del reddito imponibile di €.15.702,00 (voce 14 della sezione riepilogo del mod. 730/2024) andrebbe sottratto l'importo dell'imposizione fiscale
(imposta lorda) di €.3.626,00 (voce 16 della sezione riepilogo del mod. 730/2024), per un totale di
€.12.076,00.
Sebbene l' non abbia espressamente illustrato le modalità del suo calcolo, emerge che l' , CP_1 CP_1 al fine del calcolo del reddito familiare al netto dell'imposizione fiscale, sia partito dal reddito imponibile e abbia decurtato l'imposta netta (€.1.282,00), a sua volta determinata dall'ammontare dell'imposta lorda sottratte le relative detrazioni fiscali.
Considerato che il dato testuale della disposizione sopra riportata, cioè l'art. 3, comma 6, cit., si riferisce ai “redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva”, senza alcuna specificazione circa la necessità di calcolare l'imposta al lordo o al netto delle detrazioni, è necessario comprendere quale sia l'opzione ermeneutica conforme alla ratio legis.
A tal proposito, si riportano, ex art. 118 disp. att. c.p.c., le condivisibili argomentazioni rese in una fattispecie analoga da Codesto Tribunale con la sentenza n. 51/2024 pubbl. il 10/01/2024 (est. dott.
Antonucci), in cui a sua volta si richiamano le motivazioni rese da Corte di Appello Bari n. 1607/2022.
<… la norma sull'assegno sociale parla testualmente di “redditi effettivamente percepiti”, così rafforzando il convincimento che il calcolo dei redditi rilevanti va eseguito detraendo dal reddito imponibile l'imposta netta, perché solo in tal modo si ottiene il dato dei redditi nella effettiva disponibilità del richiedente.
Se invece si sottraesse l'imposta lorda, senza calcolare le detrazioni di cui beneficia il titolare del reddito, si avrebbe un dato non veritiero e non corrispondente (per difetto) all'esatto ammontare del reddito effettivamente percepito, che risulterebbe in realtà superiore, perché l'applicazione delle detrazioni riduce l'entità dell'imposta e dunque consente al titolare di beneficiare di un maggior reddito.
Va del resto ricordato come la giurisprudenza di legittimità abbia costantemente sottolineato la necessità di considerare i redditi effettivi, vale a dire i redditi su cui il richiedente l'assegno sociale può effettivamente contare (da ultimo, cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 24954 del 15/09/2021; Sez.
6 - L,
Ordinanza n. 14513 del 09/07/2020).
In questi termini si esprime Cass. n. 24954/2021 cit.: “va ricordato che l'art. 3, comma 6, l. n.
335/1995, nel disciplinare i presupposti per la corresponsione dell'assegno sociale, stabilisce espressamente, per quanto qui interessa, che «se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto» (ossia «fino ad un ammontare pagina 3 di 5 annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000»), e che, all'uopo, «il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi [...] conseguibili nell'anno solare di riferimento»: l'assegno, infatti, «è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti». Nell'interpretare tale disposizione, questa Corte ha già affermato che, essendo il conguaglio strettamente connesso non alla mera titolarità di un reddito, bensì alla sua effettiva percezione, è da ritenere che il reddito incompatibile in tanto rilevi in quanto sia stato effettivamente acquisito al patrimonio dell'assistito”.
In senso analogo, si legge in Cass. n. 14513/2020 cit.: <<l'assegno sociale rappresenta una prestazione di base avente natura assistenziale ed in quanto tale è volta ad assicurare "i mezzi necessari per vivere" (ai sensi dell'art. 38, comma 1 cost.) alle persone anziane che hanno superato prefissata soglia età, e non dispongono tutela previdenziale fronteggiare l'evento della vecchiaia. il relativo diritto si fonda sullo stato bisogno accertato del titolare viene desunto, alla legge, dalla mancanza redditi o dall'insufficienza quelli percepiti al disotto limite massimo indicato legge. l'assegno infatti corrisposto intero integrazione, a coloro che, compiuta l'età prevista (oggi rileva 67 anni), siano privi reddito o godano di un reddito inferiore al limite fissato dalla legge (raddoppiato in ipotesi di coniugio) ed adeguato nel tempo dal legislatore (da ultimo art. 38 comma 1 lett. b 1. 448/2011).
8.- La legge, come già visto, individua con precisione i redditi rilevanti ai fini del calcolo del requisito reddituale. Si tratta dei redditi personali e coniugali di qualsiasi natura. Si computano pure gli assegni familiari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano invece il TFR e le relative anticipazioni, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Neppure concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della stessa 1. 335/1995 a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale.
9.- In base alla stessa legge, individuati i redditi rilevanti è possibile individuare l'importo del rateo mensile fino a concorrenza dell'importo massimo indicato. Mentre il superamento del limite di reddito determina la sospensione della prestazione la cui erogazione riprenderà quando i redditi torneranno al di sotto del limite massimo previsto per la sua attribuzione>>.
Costituisce dunque principio consolidato quello secondo cui la corresponsione dell'assegno sociale deve essere parametrata al reddito "effettivamente percepito", posto che in base alla stessa legge pagina 4 di 5 conta esclusivamente lo stato di bisogno effettivo, risultante cioè dalla comparazione tra reddito dichiarato e reddito materialmente acquisito.
In verità, le decisioni di legittimità sopra menzionate hanno affrontato casi in cui il principio suddetto operava “a favore” dei richiedenti, ivi affermandosi l'irrilevanza di redditi non percepiti per scelte soggettive (per es., rinuncia all'assegno di mantenimento) e ribadendosi, di contro, che l'unico dato richiesto dalla legge è lo stato di bisogno desumibile dal mancato superamento di una certa soglia reddituale.
Ma, se tale ragionamento vale “a favore” dei richiedenti, non vi sono ragioni per negargli validità in ipotesi opposte, come quella qui scrutinata, ove la considerazione del “reddito effettivamente percepito” opera “a sfavore” del richiedente, il quale non può pretendere che si faccia riferimento a un reddito netto minore di quello effettivamente e materialmente incamerato. Invero, come già spiegato, il legislatore ha voluto agganciare la prestazione dell'assegno sociale ai redditi effettivamente introitati dal beneficiario, sicché è evidente che essi vanno calcolati sottraendo dalla base imponibile l'imposta netta, dunque calcolando le detrazioni e crediti d'imposta eventualmente spettanti al beneficiario, solo così ottenendosi il corretto ammontare del reddito al netto della tassazione >>.
Applicando i principi appena illustrati, come anzidetto, l'importo del reddito complessivo “al netto dell'imposizione fiscale” è pari ad €.14.420,00, dunque superiore al limite reddituale per l'anno 2023 fissato in €.13.085,02.
Ne consegue che la domanda debba essere rigettata.
Nulla sulle spese di lite, stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 24.9.2025.
LA GIUDICE DEL LAVORO
RR de AL
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, RR de AL, all'esito dell'udienza cartolare del 24.9.2025, ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 2288/2024 R.G.L.
TRA
, rappresentata e difesa dagli Avv. Piero Antonio Di Pierno e Luigi Mancaniello Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentate pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Banchetti
RESISTENTE
OGGETTO: assegno sociale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06.03.2024, la ricorrente ha adito il Tribunale di Foggia, in funzione di
Giudice del Lavoro, esponendo di aver presentato, in data 08.02.2024, domanda per il riconoscimento dell'assegno sociale che le è stato negato per carenza del requisito reddituale, con provvedimento del
15.02.2023. Il diniego è stato confermato in sede di ricorso amministrativo in data 10.03.2023.
Tutto ciò premesso, parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo all'Intestato
Tribunale di: “accertare e dichiarare il diritto dell'odierna istante all'assegno sociale con decorrenza CP_ 01.03.2023; - per l'effetto, condannare l' resistente al pagamento in favore dell'odierna ricorrente, a partire dall'01.03.2023, dei ratei maturati e maturandi di assegno sociale nella misura di legge e con le maggiorazioni contemplate, unitamente agli interessi legali dalla data della maturazione di ogni singolo rateo e fino all'effettivo soddisfo”. Vinte le spese, con distrazione. CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha contestato la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
La causa è stata decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
* * *
Il ricorso deve essere rigettato.
pagina 1 di 5 Giova rammentare che l'assegno sociale (già pensione sociale di cui all'art. 26 legge n. 153 del 1969)
è una prestazione economica di assistenza sociale istituita dall'art. 3, commi 6 e 7, legge n. 335 del
1995, che così dispone: “Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelle esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del Codice civile”.
Si tratta di una prestazione sociale che si fonda sulla prova della effettiva sussistenza di uno “stato di bisogno” (Cass., Sez. VI - Lavoro, Ord. 9.7.2020, n. 145139), valutato, in particolare, con riferimento al possesso di redditi propri e/o del coniuge, che non devono superare il limite massimo annualmente stabilito. L'importo del rateo mensile dell'assegno sociale viene calcolato tenuto conto dei medesimi limiti di reddito, è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione prodotta dal richiedente, e deve essere conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti.
Inquadrato l'istituto nei termini che precedono, nel caso di specie, occorre verificare, se il reddito della ricorrente, calcolato secondo le modalità normativamente previste, rientri o meno nei limiti previsti.
Innanzitutto, va precisato che il reddito da prendere in considerazione è quello dell'anno in cui la prestazione è stata richiesta, dunque, il 2023.
Con riferimento a detto anno, per i soggetti coniugati, il limite di reddito previsto era pari ad
€.13.085,02 (v. Circolare n.135 del 22-12-2022, doc. 1 ). CP_1
L' ha dedotto che “il reddito del coniuge da pensione, per l'anno 2023, è pari ad euro 15.702,00 CP_1 al lordo, invece al netto dell'imposizione fiscale è pari ad euro 14.420,00, in ogni caso superiore al limite di reddito familiare previsto per la concessione dell'assegno sociale per l'anno 2023”.
pagina 2 di 5 Con le note del 7.11.2024, parte ricorrente ha prodotto il Mod. 730/2024, deducendo il mancato superamento del limite reddituale, poiché all'importo del reddito imponibile di €.15.702,00 (voce 14 della sezione riepilogo del mod. 730/2024) andrebbe sottratto l'importo dell'imposizione fiscale
(imposta lorda) di €.3.626,00 (voce 16 della sezione riepilogo del mod. 730/2024), per un totale di
€.12.076,00.
Sebbene l' non abbia espressamente illustrato le modalità del suo calcolo, emerge che l' , CP_1 CP_1 al fine del calcolo del reddito familiare al netto dell'imposizione fiscale, sia partito dal reddito imponibile e abbia decurtato l'imposta netta (€.1.282,00), a sua volta determinata dall'ammontare dell'imposta lorda sottratte le relative detrazioni fiscali.
Considerato che il dato testuale della disposizione sopra riportata, cioè l'art. 3, comma 6, cit., si riferisce ai “redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva”, senza alcuna specificazione circa la necessità di calcolare l'imposta al lordo o al netto delle detrazioni, è necessario comprendere quale sia l'opzione ermeneutica conforme alla ratio legis.
A tal proposito, si riportano, ex art. 118 disp. att. c.p.c., le condivisibili argomentazioni rese in una fattispecie analoga da Codesto Tribunale con la sentenza n. 51/2024 pubbl. il 10/01/2024 (est. dott.
Antonucci), in cui a sua volta si richiamano le motivazioni rese da Corte di Appello Bari n. 1607/2022.
<… la norma sull'assegno sociale parla testualmente di “redditi effettivamente percepiti”, così rafforzando il convincimento che il calcolo dei redditi rilevanti va eseguito detraendo dal reddito imponibile l'imposta netta, perché solo in tal modo si ottiene il dato dei redditi nella effettiva disponibilità del richiedente.
Se invece si sottraesse l'imposta lorda, senza calcolare le detrazioni di cui beneficia il titolare del reddito, si avrebbe un dato non veritiero e non corrispondente (per difetto) all'esatto ammontare del reddito effettivamente percepito, che risulterebbe in realtà superiore, perché l'applicazione delle detrazioni riduce l'entità dell'imposta e dunque consente al titolare di beneficiare di un maggior reddito.
Va del resto ricordato come la giurisprudenza di legittimità abbia costantemente sottolineato la necessità di considerare i redditi effettivi, vale a dire i redditi su cui il richiedente l'assegno sociale può effettivamente contare (da ultimo, cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 24954 del 15/09/2021; Sez.
6 - L,
Ordinanza n. 14513 del 09/07/2020).
In questi termini si esprime Cass. n. 24954/2021 cit.: “va ricordato che l'art. 3, comma 6, l. n.
335/1995, nel disciplinare i presupposti per la corresponsione dell'assegno sociale, stabilisce espressamente, per quanto qui interessa, che «se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto» (ossia «fino ad un ammontare pagina 3 di 5 annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000»), e che, all'uopo, «il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi [...] conseguibili nell'anno solare di riferimento»: l'assegno, infatti, «è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti». Nell'interpretare tale disposizione, questa Corte ha già affermato che, essendo il conguaglio strettamente connesso non alla mera titolarità di un reddito, bensì alla sua effettiva percezione, è da ritenere che il reddito incompatibile in tanto rilevi in quanto sia stato effettivamente acquisito al patrimonio dell'assistito”.
In senso analogo, si legge in Cass. n. 14513/2020 cit.: <<l'assegno sociale rappresenta una prestazione di base avente natura assistenziale ed in quanto tale è volta ad assicurare "i mezzi necessari per vivere" (ai sensi dell'art. 38, comma 1 cost.) alle persone anziane che hanno superato prefissata soglia età, e non dispongono tutela previdenziale fronteggiare l'evento della vecchiaia. il relativo diritto si fonda sullo stato bisogno accertato del titolare viene desunto, alla legge, dalla mancanza redditi o dall'insufficienza quelli percepiti al disotto limite massimo indicato legge. l'assegno infatti corrisposto intero integrazione, a coloro che, compiuta l'età prevista (oggi rileva 67 anni), siano privi reddito o godano di un reddito inferiore al limite fissato dalla legge (raddoppiato in ipotesi di coniugio) ed adeguato nel tempo dal legislatore (da ultimo art. 38 comma 1 lett. b 1. 448/2011).
8.- La legge, come già visto, individua con precisione i redditi rilevanti ai fini del calcolo del requisito reddituale. Si tratta dei redditi personali e coniugali di qualsiasi natura. Si computano pure gli assegni familiari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano invece il TFR e le relative anticipazioni, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Neppure concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della stessa 1. 335/1995 a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale.
9.- In base alla stessa legge, individuati i redditi rilevanti è possibile individuare l'importo del rateo mensile fino a concorrenza dell'importo massimo indicato. Mentre il superamento del limite di reddito determina la sospensione della prestazione la cui erogazione riprenderà quando i redditi torneranno al di sotto del limite massimo previsto per la sua attribuzione>>.
Costituisce dunque principio consolidato quello secondo cui la corresponsione dell'assegno sociale deve essere parametrata al reddito "effettivamente percepito", posto che in base alla stessa legge pagina 4 di 5 conta esclusivamente lo stato di bisogno effettivo, risultante cioè dalla comparazione tra reddito dichiarato e reddito materialmente acquisito.
In verità, le decisioni di legittimità sopra menzionate hanno affrontato casi in cui il principio suddetto operava “a favore” dei richiedenti, ivi affermandosi l'irrilevanza di redditi non percepiti per scelte soggettive (per es., rinuncia all'assegno di mantenimento) e ribadendosi, di contro, che l'unico dato richiesto dalla legge è lo stato di bisogno desumibile dal mancato superamento di una certa soglia reddituale.
Ma, se tale ragionamento vale “a favore” dei richiedenti, non vi sono ragioni per negargli validità in ipotesi opposte, come quella qui scrutinata, ove la considerazione del “reddito effettivamente percepito” opera “a sfavore” del richiedente, il quale non può pretendere che si faccia riferimento a un reddito netto minore di quello effettivamente e materialmente incamerato. Invero, come già spiegato, il legislatore ha voluto agganciare la prestazione dell'assegno sociale ai redditi effettivamente introitati dal beneficiario, sicché è evidente che essi vanno calcolati sottraendo dalla base imponibile l'imposta netta, dunque calcolando le detrazioni e crediti d'imposta eventualmente spettanti al beneficiario, solo così ottenendosi il corretto ammontare del reddito al netto della tassazione >>.
Applicando i principi appena illustrati, come anzidetto, l'importo del reddito complessivo “al netto dell'imposizione fiscale” è pari ad €.14.420,00, dunque superiore al limite reddituale per l'anno 2023 fissato in €.13.085,02.
Ne consegue che la domanda debba essere rigettata.
Nulla sulle spese di lite, stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 24.9.2025.
LA GIUDICE DEL LAVORO
RR de AL
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