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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/06/2025, n. 3003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3003 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. Fulvio Dacomo Presidente;
2) Dr. Antonio Mungo Consigliere;
3) Dr. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere relatore;
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n° 1665/2025 R.G., riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza camerale dell'11.6.2025, avente ad oggetto reclamo ai sensi dell'art. 51 del d.lgs. n° 14/19 contro il provvedimento che dispone l'apertura della liquidazione giudiziale, tra:
- (C.F. e P.I.: ), in persona del legale CP_1 Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore (C.F.: ), rappresentata e Parte_2 C.F._1
difesa dall'avvocato Alfredo Affaitati (C.F.: ), e dall'avvocato Luca C.F._2
Angelo Signorelli (C.F.: ) C.F._3
- ricorrente-
e
- in persona del Controparte_2
suo curatore
-reclamata non costituita-
nonché
1 - (C.F. e P.I.: ), in persona del legale rappresentante pro- Controparte_3 P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Laura Pavanello (C.F.:
) C.F._4
- resistente -
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
Il legale rappresentante della società in intestazione ha proposto, nella sua qualità, reclamo contro la sentenza, pubblicata in data 20.3.2025 dal Tribunale di Napoli-Nord, con la quale
è stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della società da lui rappresentata.
Si è costituita la sola società istante per l'apertura della liquidazione giudiziale, mentre la curatela della liquidazione giudiziale non si è costituita.
Il processo è stato discusso mediante deposito telematico di note scritte dei difensori, sostitutive, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., dell'udienza dell'11.6.2025, e quindi assegnato a sentenza con ordinanza recante pari data.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il Tribunale di Napoli-Nord ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della società in intestazione, osservando che:
- la società resistente, non costituitasi, non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co.1 lett. d) CCII, per come richiamati dall'art. 121 CCII;
in ogni caso deve rilevarsi come dall'ultimo bilancio depositato, relativo al 2022, le soglie di cui alla citata lett.
d) risultano ampiamente superate;
- la società resistente versa in stato di insolvenza, resa manifesta dal mancato adempimento del credito vantato dal ricorrente, recato da fatture munite di documenti di trasporto per €
65.837,61; lo stato di decozione risulta inoltre confermato dai numerosi protesti levati a carico della resistente (cfr. visura prodotta dal ricorrente) e dall'ingente debito nei confronti dell'Agenzia delle entrate – riscossione, accertato in sede di istruttoria e pari a € 467.454,73;
- l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49 co.5 CCII.
…
Con il reclamo in questa sede in esame la reclamante sostiene, innanzitutto, che il credito della società istante per l'apertura della liquidazione giudiziale non è certo, essendo esso basato solo su fatture, ed in proposito contesta la fornitura e disconosce le firma apposte in calce al DDT depositati.
2 Il motivo è manifestamente infondato.
Pur volendosi prendere atto che la ha, con l'atto di reclamo, Controparte_2
disconosciuto le sottoscrizioni apposte in calce ai DDT depositati e che, a fronte di tale disconoscimento, la non ha avanzato istanza di verificazione nella sua CP
comparsa di costituzione (la parte rimasta contumace nel giudizio di primo grado può
disconoscere per la prima volta in appello, con l'atto di impugnazione, la scrittura privata contro di essa prodotta nella precedente fase ed utilizzata nella sentenza impugnata ai fini della decisione:
cfr. Cass., sez. 3, n° 13145 del 14/05/2021; ed a questo punto la parte appellata, che intenda avvalersi della scrittura disconosciuta, deve proporre istanza di verificazione nella comparsa di costituzione nel giudizio di gravame, depositata entro la prima udienza: cfr. Cass., sez. 2, n°
19024 dell' 11/07/2024), va tuttavia innanzitutto osservato che, a fronte delle molteplici fatture prodotte (senza quindi prendere in considerazione i documenti di trasporto disconosciuti),
tutte indicanti con estrema precisione i materiali forniti e le quantità, la mera contestazione della fornitura, senza nient'altro aggiungere, appare a dir poco generica, non avendo peraltro la reclamante contestato di avere intrattenuto rapporti commerciali con la
CP
Ma va poi, e soprattutto, osservato che la ha prodotto anche un atto di CP
riconoscimento del debito, per euro 62.591,61, con timbro della Controparte_2
debitamente sottoscritto: tale atto di riconoscimento del debito, benché già agli atti della produzione di primo grado, non è stato disconosciuto dalla con Controparte_2
l'atto di reclamo ed è quindi pienamente utilizzabile per comprovare, ai sensi dell'art. 1988
c.c. e fino a prova contraria (che non è stata fornita), l'esistenza del credito della ell'ammontare in esso indicato. CP
E' appena il caso di aggiungere che l'art. 37 comma 2 del d.lgs. n° 14/2019, laddove stabilisce che l'apertura della liquidazione giudiziale è dichiarata, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né
l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante (cfr. Sezioni
Unite, n° 1521 del 23/01/2013).
…
3 La reclamante sostiene, poi, che essa “non aveva nessuno dei requisiti per poter essere assoggettata a dichiarazione di liquidazione giudiziale, non essendo, giammai, state superate le soglie stabilite dalla normativa richiamata”.
Il motivo è inammissibile per assoluta genericità ed è, comunque, palesemente infondato.
La reclamante si è infatti limitata all'asserzione sopra riportata senza per nulla confutare l'affermazione contenuta nella sentenza di primo grado, secondo cui “deve rilevarsi come dall'ultimo bilancio depositato, relativo al 2022, le soglie di cui alla citata lett. d) risultano ampiamente superate”.
Ed in effetti dalla lettura del bilancio in questione emerge: un attivo patrimoniale per euro
1.151.578,00, e quindi ben superiore alla soglia dei 300.000 euro annui, di cui all'art. 2 comma 1 lettera d) n° 1 del d.lgs. n° 14/2019; ricavi per euro 497.356,00, e quindi ben superiori alla soglia dei 200.000 euro annui, di cui al succitato art. 2 comma 1 lettera d) n°
2; debiti per euro 1.032.526,00, e quindi ben superiori alla soglia dei 500.000 euro, di cui al succitato art. 2 comma 1 lettera d) n° 3.
Peraltro, tenuto conto che l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale è del 15.1.2025, sarebbe stato onere della reclamante produrre in giudizio anche i bilanci per l'esercizio 2023
e per l'esercizio 2024 (è appena il caso di sottolineare che l'onere della prova circa il possesso congiunto dei requisiti per essere considerata impresa minore ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera D del d.lgs. n° 14/2019 grava sul debitore, come previsto dall'art. 121 del succitato testo legislativo), laddove invece tali bilanci non risultano nemmeno depositati presso il registro delle imprese (lo stesso bilancio per l'esercizio 2022 non è stato prodotto dalla reclamante, bensì dalla . CP
…
Sostiene, infine, la reclamante che essa “lungi dall'essere in una situazione di irreversibile dissesto finanziario, come, invece ha, apoditticamente, affermato il Tribunale di Napoli Nord
senza aver compiuto alcuna istruttoria al riguardo, è pienamente capace, con il proprio patrimonio, a far fronte senz'altro alle pretese del creditore istante, fermo quanto dedotto, in merito all'inesistenza del credito azionato” e che “per quanto riguarda l'esposizione nei confronti dell'Agenzia delle Entrate si fa notare che per gli stessi erano state presentate istanze di rateizzazione”.
Anche tale motivo è inammissibile per assoluta genericità.
4 Il primo giudice ha evidenziato che “la società resistente versa in stato di insolvenza, resa manifesta dal mancato adempimento del credito vantato dal ricorrente, recato da fatture munite di documenti di trasporto per € 65.837,61; lo stato di decozione risulta inoltre confermato dai numerosi protesti levati a carico della resistente (cfr. visura prodotta dal ricorrente) e dall'ingente debito nei confronti dell'Agenzia delle entrate – riscossione, accertato in sede di istruttoria e pari a € 467.454,73”.
A fronte di tale precisa motivazione (tutt'altro che apodittica) la reclamante si limita ad una affermazione di stile (questa sì apodittica), senza nulla
contro
-argomentare rispetto a quanto esposto dal primo giudice.
Peraltro, in relazione all'ingente debito nei confronti dell'Agenzia delle entrate (che è comunque solo uno degli indici di insolvenza evidenziati dal primo giudice), la reclamante afferma di aver presentato delle istanze di rateizzazione, ma senza documentare alcunché
in proposito.
…
In conclusione, il reclamo è in parte inammissibile ed in parte manifestamente infondato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate tenendo conto che, come ora previsto testualmente dall'art. 4, comma 10-sexies, del D.M. n° 55/14, come modificato dal D.M. n°
147/22, “nel caso di reclamo in corte di appello avverso la sentenza dichiarativa del fallimento e gli altri provvedimenti del tribunale fallimentare, si applicano i parametri previsti dalla allegata tabella n. 12” e che il valore della causa non va desunto dall'entità del passivo, ma deve considerarsi indeterminabile (cfr. Cass., Sezioni Unite, n° 16300 del 24/07/2007).
Ne consegue che la reclamante va condannata al pagamento, a favore della CP
della somma di euro 3.473,00 per onorari, attenendosi ai valori minimi (attesa la non
[...]
particolare difficoltà della controversia) previsti dalla tabella 12, causa di valore indeterminabile, scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000 (fase di studio: euro 1.029,00;
fase introduttiva: euro 709,00; fase istruttoria: non dovuta;
fase decisionale: euro 1.735,00),
oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A.
come per legge.
Nulla a provvedere, invece, per le spese nei confronti della curatela, non costituita.
Ritiene questa Corte che la palese infondatezza del reclamo, basato su motivi in parte manifestamente infondati ed in parte inammissibili nonché sulla totale omissione di
5 circostanze fondamentali (il riconoscimento del debito), permette di affermare che il legale rappresentante della società reclamante, nel conferire la procura per la proposizione del presente reclamo, abbia agito con mala fede: sussistono, pertanto, i presupposti affinché venga condannato anch'egli, in solido con la società, ai sensi dell'art. 51 comma 15 del d.lgs. n° 14/2019, al pagamento alla reclamata costituita delle spese processuali come sopra liquidate.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n° 115 del 2002, per il versamento da parte della società reclamante di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione del reclamo.
Ai sensi dell'art. 51 comma 15 del d.lgs. n° 14/2019 al pagamento della detta somma è tenuto, per le ragioni già più sopra indicate, anche il legale rappresentante della società reclamante, in solido con quest'ultima.
P.Q.M.
La Corte di Appello, prima sezione civile, così provvede:
- rigetta il reclamo;
- condanna la società reclamante nonché, personalmente, Controparte_2
il legale rappresentante di quest'ultima, , al pagamento in favore della Parte_2
della somma di euro 3.473,00 per onorari, oltre a rimborso spese Controparte_3
forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge;
- nulla a provvedere per le spese nei confronti della curatela non costituta;
- dichiara che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n°
115 del 2002, per il versamento da parte della società reclamante, ed in solido con quest'ultima del suo legale rappresentante , di un ulteriore importo a titolo di Parte_2
contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione del reclamo.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio dell'11.6.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Fulvio Dacomo
6
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. Fulvio Dacomo Presidente;
2) Dr. Antonio Mungo Consigliere;
3) Dr. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere relatore;
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n° 1665/2025 R.G., riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza camerale dell'11.6.2025, avente ad oggetto reclamo ai sensi dell'art. 51 del d.lgs. n° 14/19 contro il provvedimento che dispone l'apertura della liquidazione giudiziale, tra:
- (C.F. e P.I.: ), in persona del legale CP_1 Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore (C.F.: ), rappresentata e Parte_2 C.F._1
difesa dall'avvocato Alfredo Affaitati (C.F.: ), e dall'avvocato Luca C.F._2
Angelo Signorelli (C.F.: ) C.F._3
- ricorrente-
e
- in persona del Controparte_2
suo curatore
-reclamata non costituita-
nonché
1 - (C.F. e P.I.: ), in persona del legale rappresentante pro- Controparte_3 P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Laura Pavanello (C.F.:
) C.F._4
- resistente -
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
Il legale rappresentante della società in intestazione ha proposto, nella sua qualità, reclamo contro la sentenza, pubblicata in data 20.3.2025 dal Tribunale di Napoli-Nord, con la quale
è stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della società da lui rappresentata.
Si è costituita la sola società istante per l'apertura della liquidazione giudiziale, mentre la curatela della liquidazione giudiziale non si è costituita.
Il processo è stato discusso mediante deposito telematico di note scritte dei difensori, sostitutive, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., dell'udienza dell'11.6.2025, e quindi assegnato a sentenza con ordinanza recante pari data.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il Tribunale di Napoli-Nord ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della società in intestazione, osservando che:
- la società resistente, non costituitasi, non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co.1 lett. d) CCII, per come richiamati dall'art. 121 CCII;
in ogni caso deve rilevarsi come dall'ultimo bilancio depositato, relativo al 2022, le soglie di cui alla citata lett.
d) risultano ampiamente superate;
- la società resistente versa in stato di insolvenza, resa manifesta dal mancato adempimento del credito vantato dal ricorrente, recato da fatture munite di documenti di trasporto per €
65.837,61; lo stato di decozione risulta inoltre confermato dai numerosi protesti levati a carico della resistente (cfr. visura prodotta dal ricorrente) e dall'ingente debito nei confronti dell'Agenzia delle entrate – riscossione, accertato in sede di istruttoria e pari a € 467.454,73;
- l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49 co.5 CCII.
…
Con il reclamo in questa sede in esame la reclamante sostiene, innanzitutto, che il credito della società istante per l'apertura della liquidazione giudiziale non è certo, essendo esso basato solo su fatture, ed in proposito contesta la fornitura e disconosce le firma apposte in calce al DDT depositati.
2 Il motivo è manifestamente infondato.
Pur volendosi prendere atto che la ha, con l'atto di reclamo, Controparte_2
disconosciuto le sottoscrizioni apposte in calce ai DDT depositati e che, a fronte di tale disconoscimento, la non ha avanzato istanza di verificazione nella sua CP
comparsa di costituzione (la parte rimasta contumace nel giudizio di primo grado può
disconoscere per la prima volta in appello, con l'atto di impugnazione, la scrittura privata contro di essa prodotta nella precedente fase ed utilizzata nella sentenza impugnata ai fini della decisione:
cfr. Cass., sez. 3, n° 13145 del 14/05/2021; ed a questo punto la parte appellata, che intenda avvalersi della scrittura disconosciuta, deve proporre istanza di verificazione nella comparsa di costituzione nel giudizio di gravame, depositata entro la prima udienza: cfr. Cass., sez. 2, n°
19024 dell' 11/07/2024), va tuttavia innanzitutto osservato che, a fronte delle molteplici fatture prodotte (senza quindi prendere in considerazione i documenti di trasporto disconosciuti),
tutte indicanti con estrema precisione i materiali forniti e le quantità, la mera contestazione della fornitura, senza nient'altro aggiungere, appare a dir poco generica, non avendo peraltro la reclamante contestato di avere intrattenuto rapporti commerciali con la
CP
Ma va poi, e soprattutto, osservato che la ha prodotto anche un atto di CP
riconoscimento del debito, per euro 62.591,61, con timbro della Controparte_2
debitamente sottoscritto: tale atto di riconoscimento del debito, benché già agli atti della produzione di primo grado, non è stato disconosciuto dalla con Controparte_2
l'atto di reclamo ed è quindi pienamente utilizzabile per comprovare, ai sensi dell'art. 1988
c.c. e fino a prova contraria (che non è stata fornita), l'esistenza del credito della ell'ammontare in esso indicato. CP
E' appena il caso di aggiungere che l'art. 37 comma 2 del d.lgs. n° 14/2019, laddove stabilisce che l'apertura della liquidazione giudiziale è dichiarata, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né
l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante (cfr. Sezioni
Unite, n° 1521 del 23/01/2013).
…
3 La reclamante sostiene, poi, che essa “non aveva nessuno dei requisiti per poter essere assoggettata a dichiarazione di liquidazione giudiziale, non essendo, giammai, state superate le soglie stabilite dalla normativa richiamata”.
Il motivo è inammissibile per assoluta genericità ed è, comunque, palesemente infondato.
La reclamante si è infatti limitata all'asserzione sopra riportata senza per nulla confutare l'affermazione contenuta nella sentenza di primo grado, secondo cui “deve rilevarsi come dall'ultimo bilancio depositato, relativo al 2022, le soglie di cui alla citata lett. d) risultano ampiamente superate”.
Ed in effetti dalla lettura del bilancio in questione emerge: un attivo patrimoniale per euro
1.151.578,00, e quindi ben superiore alla soglia dei 300.000 euro annui, di cui all'art. 2 comma 1 lettera d) n° 1 del d.lgs. n° 14/2019; ricavi per euro 497.356,00, e quindi ben superiori alla soglia dei 200.000 euro annui, di cui al succitato art. 2 comma 1 lettera d) n°
2; debiti per euro 1.032.526,00, e quindi ben superiori alla soglia dei 500.000 euro, di cui al succitato art. 2 comma 1 lettera d) n° 3.
Peraltro, tenuto conto che l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale è del 15.1.2025, sarebbe stato onere della reclamante produrre in giudizio anche i bilanci per l'esercizio 2023
e per l'esercizio 2024 (è appena il caso di sottolineare che l'onere della prova circa il possesso congiunto dei requisiti per essere considerata impresa minore ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera D del d.lgs. n° 14/2019 grava sul debitore, come previsto dall'art. 121 del succitato testo legislativo), laddove invece tali bilanci non risultano nemmeno depositati presso il registro delle imprese (lo stesso bilancio per l'esercizio 2022 non è stato prodotto dalla reclamante, bensì dalla . CP
…
Sostiene, infine, la reclamante che essa “lungi dall'essere in una situazione di irreversibile dissesto finanziario, come, invece ha, apoditticamente, affermato il Tribunale di Napoli Nord
senza aver compiuto alcuna istruttoria al riguardo, è pienamente capace, con il proprio patrimonio, a far fronte senz'altro alle pretese del creditore istante, fermo quanto dedotto, in merito all'inesistenza del credito azionato” e che “per quanto riguarda l'esposizione nei confronti dell'Agenzia delle Entrate si fa notare che per gli stessi erano state presentate istanze di rateizzazione”.
Anche tale motivo è inammissibile per assoluta genericità.
4 Il primo giudice ha evidenziato che “la società resistente versa in stato di insolvenza, resa manifesta dal mancato adempimento del credito vantato dal ricorrente, recato da fatture munite di documenti di trasporto per € 65.837,61; lo stato di decozione risulta inoltre confermato dai numerosi protesti levati a carico della resistente (cfr. visura prodotta dal ricorrente) e dall'ingente debito nei confronti dell'Agenzia delle entrate – riscossione, accertato in sede di istruttoria e pari a € 467.454,73”.
A fronte di tale precisa motivazione (tutt'altro che apodittica) la reclamante si limita ad una affermazione di stile (questa sì apodittica), senza nulla
contro
-argomentare rispetto a quanto esposto dal primo giudice.
Peraltro, in relazione all'ingente debito nei confronti dell'Agenzia delle entrate (che è comunque solo uno degli indici di insolvenza evidenziati dal primo giudice), la reclamante afferma di aver presentato delle istanze di rateizzazione, ma senza documentare alcunché
in proposito.
…
In conclusione, il reclamo è in parte inammissibile ed in parte manifestamente infondato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate tenendo conto che, come ora previsto testualmente dall'art. 4, comma 10-sexies, del D.M. n° 55/14, come modificato dal D.M. n°
147/22, “nel caso di reclamo in corte di appello avverso la sentenza dichiarativa del fallimento e gli altri provvedimenti del tribunale fallimentare, si applicano i parametri previsti dalla allegata tabella n. 12” e che il valore della causa non va desunto dall'entità del passivo, ma deve considerarsi indeterminabile (cfr. Cass., Sezioni Unite, n° 16300 del 24/07/2007).
Ne consegue che la reclamante va condannata al pagamento, a favore della CP
della somma di euro 3.473,00 per onorari, attenendosi ai valori minimi (attesa la non
[...]
particolare difficoltà della controversia) previsti dalla tabella 12, causa di valore indeterminabile, scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000 (fase di studio: euro 1.029,00;
fase introduttiva: euro 709,00; fase istruttoria: non dovuta;
fase decisionale: euro 1.735,00),
oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A.
come per legge.
Nulla a provvedere, invece, per le spese nei confronti della curatela, non costituita.
Ritiene questa Corte che la palese infondatezza del reclamo, basato su motivi in parte manifestamente infondati ed in parte inammissibili nonché sulla totale omissione di
5 circostanze fondamentali (il riconoscimento del debito), permette di affermare che il legale rappresentante della società reclamante, nel conferire la procura per la proposizione del presente reclamo, abbia agito con mala fede: sussistono, pertanto, i presupposti affinché venga condannato anch'egli, in solido con la società, ai sensi dell'art. 51 comma 15 del d.lgs. n° 14/2019, al pagamento alla reclamata costituita delle spese processuali come sopra liquidate.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n° 115 del 2002, per il versamento da parte della società reclamante di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione del reclamo.
Ai sensi dell'art. 51 comma 15 del d.lgs. n° 14/2019 al pagamento della detta somma è tenuto, per le ragioni già più sopra indicate, anche il legale rappresentante della società reclamante, in solido con quest'ultima.
P.Q.M.
La Corte di Appello, prima sezione civile, così provvede:
- rigetta il reclamo;
- condanna la società reclamante nonché, personalmente, Controparte_2
il legale rappresentante di quest'ultima, , al pagamento in favore della Parte_2
della somma di euro 3.473,00 per onorari, oltre a rimborso spese Controparte_3
forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge;
- nulla a provvedere per le spese nei confronti della curatela non costituta;
- dichiara che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n°
115 del 2002, per il versamento da parte della società reclamante, ed in solido con quest'ultima del suo legale rappresentante , di un ulteriore importo a titolo di Parte_2
contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione del reclamo.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio dell'11.6.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Fulvio Dacomo
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