Art. 5. Disciplina delle autorizzazioni relative agli autoveicoli
nuovi acquistati, nonche' di quelli rottamati 1. Chi acquista la disponibilita' di nuovi veicoli con il contributo di cui all'articolo 3 della presente legge e sia titolare per almeno uno degli autoveicoli sostituiti di un'autorizzazione speciale accordata secondo le norme vigenti fino alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 18 novembre 1982 concernente "Determinazione del contingente di nuove autorizzazioni per l'autotrasporto di cose per conto di terzi per l'anno 1983", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 327 del 27 novembre 1982, puo' ottenere per il nuovo veicolo, in sostituzione di questa, un'autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi, senza limiti e condizioni.
2. Tale autorizzazione puo' essere accordata anche in sostituzione delle autorizzazioni speciali ottenute a norma dell'articolo 2 del citato decreto ministeriale, anche se l'autorizzazione e' stata rilasciata successivamente a tale data, per sostituzione di un autoveicolo munito di autorizzazione speciale con un altro avente le stesse caratteristiche tecniche.
3. Le autorizzazioni speciali accordate per gli autoveicoli radiati sono revocate, e chi ottiene l'autorizzazione senza condizioni e limiti, a norma della presente legge, non puo' ottenere autorizzazioni speciali dello stesso tipo di quelle revocate per il periodo di tre anni dalla data dell'autorizzazione suddetta, se quelle revocate sono state ottenute a norma dell'articolo 2 del decreto ministeriale citato.
4. L'efficacia delle autorizzazioni senza condizioni e limiti accordate per gli autoveicoli radiati e' sospesa per quattro anni dalla data di radiazione e riprende efficacia, dopo il periodo suddetto, su richiesta del titolare.
5. Il Ministro dei trasporti puo' abbreviare il periodo di sospensione, a condizione che cio' non comprometta la ristrutturazione del mercato prevista dall'articolo 1 della presente legge.
6. Le autorizzazioni che non hanno ripreso efficacia entro un anno dalla scadenza del periodo quadriennale decadono automaticamente.
7. Le autorizzazioni senza vincoli e limiti sono valide anche per l'impiego dei veicoli per i quali sono previste le autorizzazioni speciali, secondo le norme in vigore.
Nota all'art. 5, comma 1:
Il decreto ministeriale 18 novembre 1982 e' entrato in vigore il 1 gennaio 1983 in base all'art. 3, comma terzo, del decreto medesimo.
nuovi acquistati, nonche' di quelli rottamati 1. Chi acquista la disponibilita' di nuovi veicoli con il contributo di cui all'articolo 3 della presente legge e sia titolare per almeno uno degli autoveicoli sostituiti di un'autorizzazione speciale accordata secondo le norme vigenti fino alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 18 novembre 1982 concernente "Determinazione del contingente di nuove autorizzazioni per l'autotrasporto di cose per conto di terzi per l'anno 1983", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 327 del 27 novembre 1982, puo' ottenere per il nuovo veicolo, in sostituzione di questa, un'autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi, senza limiti e condizioni.
2. Tale autorizzazione puo' essere accordata anche in sostituzione delle autorizzazioni speciali ottenute a norma dell'articolo 2 del citato decreto ministeriale, anche se l'autorizzazione e' stata rilasciata successivamente a tale data, per sostituzione di un autoveicolo munito di autorizzazione speciale con un altro avente le stesse caratteristiche tecniche.
3. Le autorizzazioni speciali accordate per gli autoveicoli radiati sono revocate, e chi ottiene l'autorizzazione senza condizioni e limiti, a norma della presente legge, non puo' ottenere autorizzazioni speciali dello stesso tipo di quelle revocate per il periodo di tre anni dalla data dell'autorizzazione suddetta, se quelle revocate sono state ottenute a norma dell'articolo 2 del decreto ministeriale citato.
4. L'efficacia delle autorizzazioni senza condizioni e limiti accordate per gli autoveicoli radiati e' sospesa per quattro anni dalla data di radiazione e riprende efficacia, dopo il periodo suddetto, su richiesta del titolare.
5. Il Ministro dei trasporti puo' abbreviare il periodo di sospensione, a condizione che cio' non comprometta la ristrutturazione del mercato prevista dall'articolo 1 della presente legge.
6. Le autorizzazioni che non hanno ripreso efficacia entro un anno dalla scadenza del periodo quadriennale decadono automaticamente.
7. Le autorizzazioni senza vincoli e limiti sono valide anche per l'impiego dei veicoli per i quali sono previste le autorizzazioni speciali, secondo le norme in vigore.
Nota all'art. 5, comma 1:
Il decreto ministeriale 18 novembre 1982 e' entrato in vigore il 1 gennaio 1983 in base all'art. 3, comma terzo, del decreto medesimo.