TRIB
Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 31/05/2025, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott.ssa Alessandro Petronzi Giudice relatore dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 740/2024 R.G. promossa da
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. MARRO Parte_1 C.F._1
GIOVANNA, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
VIGANO' RACHELE, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como (Visto agli atti)
- INTERVENUTO-
Oggetto: separazione giudiziale
Data della decisione: 30/05/2025
CONCLUSIONI
Con il ricorso introduttivo depositato in data 4.3.2024, la ricorrente ha chiesto cumulativamente pronunciarsi sentenza di separazione e, trascorso il termine di legge, di divorzio;
1 alla prima udienza di comparizione delle parti del 28.5.2025, la ricorrente ha insistito per la pronuncia parziale sullo status separativo;
il Giudice, pronunciati i provvedimenti provvisori, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione sullo status.
MOTIVAZIONE
Il Collegio, a seguito della camera di consiglio del 30/05/2025, premesso che:
- e contraevano matrimonio civile in Parte_1 Controparte_1
data 26.6.2014 presso la Casa circondariale di Como, ove il resistente era detenuto (iscritto presso l'ufficio Stato Civile del Comune di Como con atto dell'anno 2014 numero 95 parte II serie C ufficio 1);
- dall'unione coniugale nasceva dal matrimonio è nata una figlia, nata a [...] Per_1
della Battaglia (CO) il 18.01.2020;
- con ricorso depositato in data 05/03/2024, la ricorrente chiedeva cumulativamente che il
Tribunale pronunciasse la separazione personale e, decorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio contratto con il resistente;
- il resistente, soggetto ad interdizione legale, costituendosi in giudizio in data 28.04.2025 non si opponeva alle richieste di separazione e divorzio;
- in esito all'udienza del 28.05.2025 di comparizione personale delle parti, ai sensi dell'art. 473 bis.21 c.p.c., la ricorrente chiedeva la pronuncia sullo status separativo;
anche il resistente, pur chiedendo la sostituzione del tutore e del legale, dichiarava di nulla opporre alla separazione;
- il giudice, pronunciati i provvedimenti provvisori ex art. 473 bis.22 c.p.c., rimetteva la causa al collegio per la decisione sullo status, con prosecuzione del giudizio sulle ulteriori questioni;
Considerato che:
- entrambi i coniugi hanno dedotto che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione;
- tale situazione effettivamente emerge chiaramente dalle risultanze processuali;
- quanto alle questioni accessorie la causa deve essere rimessa sul ruolo, come da separata ordinanza;
- la regolamentazione delle spese processuali deve essere demandata alla statuizione definitiva;
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, Prima Sezione Civile, non definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) PRONUNCIA, ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione personale dei coniugi Parte_1
e che hanno contratto matrimonio civile in data le
[...] Controparte_1
2 parti hanno contratto matrimonio in data 26 giugno 2014 a Como (iscritto presso l'ufficio Stato
Civile del Comune di Como con atto dell'anno 2014 numero 95 parte II serie C ufficio 1);
2) PROVVEDE come da separata ordinanza ai fini della prosecuzione del giudizio;
3) RISERVA alla sentenza definitiva ogni statuizione sulle spese di lite;
4) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Como perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della I sez. civile del Tribunale di Como in data 30/05/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Alessandro Petronzi dott.ssa Barbara Cao
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott.ssa Alessandro Petronzi Giudice relatore dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 740/2024 R.G. promossa da
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. MARRO Parte_1 C.F._1
GIOVANNA, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
VIGANO' RACHELE, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como (Visto agli atti)
- INTERVENUTO-
Oggetto: separazione giudiziale
Data della decisione: 30/05/2025
CONCLUSIONI
Con il ricorso introduttivo depositato in data 4.3.2024, la ricorrente ha chiesto cumulativamente pronunciarsi sentenza di separazione e, trascorso il termine di legge, di divorzio;
1 alla prima udienza di comparizione delle parti del 28.5.2025, la ricorrente ha insistito per la pronuncia parziale sullo status separativo;
il Giudice, pronunciati i provvedimenti provvisori, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione sullo status.
MOTIVAZIONE
Il Collegio, a seguito della camera di consiglio del 30/05/2025, premesso che:
- e contraevano matrimonio civile in Parte_1 Controparte_1
data 26.6.2014 presso la Casa circondariale di Como, ove il resistente era detenuto (iscritto presso l'ufficio Stato Civile del Comune di Como con atto dell'anno 2014 numero 95 parte II serie C ufficio 1);
- dall'unione coniugale nasceva dal matrimonio è nata una figlia, nata a [...] Per_1
della Battaglia (CO) il 18.01.2020;
- con ricorso depositato in data 05/03/2024, la ricorrente chiedeva cumulativamente che il
Tribunale pronunciasse la separazione personale e, decorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio contratto con il resistente;
- il resistente, soggetto ad interdizione legale, costituendosi in giudizio in data 28.04.2025 non si opponeva alle richieste di separazione e divorzio;
- in esito all'udienza del 28.05.2025 di comparizione personale delle parti, ai sensi dell'art. 473 bis.21 c.p.c., la ricorrente chiedeva la pronuncia sullo status separativo;
anche il resistente, pur chiedendo la sostituzione del tutore e del legale, dichiarava di nulla opporre alla separazione;
- il giudice, pronunciati i provvedimenti provvisori ex art. 473 bis.22 c.p.c., rimetteva la causa al collegio per la decisione sullo status, con prosecuzione del giudizio sulle ulteriori questioni;
Considerato che:
- entrambi i coniugi hanno dedotto che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione;
- tale situazione effettivamente emerge chiaramente dalle risultanze processuali;
- quanto alle questioni accessorie la causa deve essere rimessa sul ruolo, come da separata ordinanza;
- la regolamentazione delle spese processuali deve essere demandata alla statuizione definitiva;
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, Prima Sezione Civile, non definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) PRONUNCIA, ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione personale dei coniugi Parte_1
e che hanno contratto matrimonio civile in data le
[...] Controparte_1
2 parti hanno contratto matrimonio in data 26 giugno 2014 a Como (iscritto presso l'ufficio Stato
Civile del Comune di Como con atto dell'anno 2014 numero 95 parte II serie C ufficio 1);
2) PROVVEDE come da separata ordinanza ai fini della prosecuzione del giudizio;
3) RISERVA alla sentenza definitiva ogni statuizione sulle spese di lite;
4) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Como perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della I sez. civile del Tribunale di Como in data 30/05/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Alessandro Petronzi dott.ssa Barbara Cao
3