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Sentenza 30 maggio 2024
Sentenza 30 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 30/05/2024, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2024 |
Testo completo
RG 93/ 2024
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 30/05/2024 davanti al giudice monocratico dott. Gabriele Allieri sono comparsi, mediante connessione da remoto alla stanza del giudice sulla piattaforma Microsoft Teams, per parte ricorrente, l'avv. Pieropan, in sostituzione dell'avv. Bottega, e, per l'avv. Orione. CP_1 Per nessuno compare. CP_2
Il Giudice Rilevata la regolarità della notifica, dichiara la contumacia di COroparte_3
I procuratori delle parti insistono come da rispettivi atti.
Il Giudice
pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
Gabriele Allieri
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. Gabriele Allieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
rappresentata e difesa, in forza di procura Parte_1 depositata telematicamente, dall'avv. Maurizio Orione, presso il cui studio è elettivamente domiciliata ricorrente
CONTRO
, rappresentato e difeso, in forza di procura depositata CP_4 telematicamente, dall'avv. Pablo Bottega, presso il cui studio è elettivamente domiciliato resistente
E CONTRO
CP_3 terza chiamata contumace dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 6 marzo 2024, ha proposto CP_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 17/2024 emesso dal CO Tribunale di Gorizia a favore di dipendente di CP_3 impresa appaltatrice di e con il quale le è stato ingiunto, ai CP_1 sensi dell'art. 29 d. lgs. n. 276 del 2003, pagamento delle voci strettamente retributive di cui alla busta paga di ottobre 2023 dovute all'opposto da parte della datrice di lavoro per la somma CP_2 complessiva di euro 1.245,30. 1.1 Nell'opporsi al provvedimento monitorio, ha sostenuto che non ricorrerebbe la prova che i crediti in questione siano sorti in conseguenza di prestazioni lavorative svolte dal ricorrente presso il cantiere di CP_1
1.2 Ha in ogni caso chiesto d'essere autorizzata ad estendere il contraddittorio nei confronti di così da ottenerne la condanna CP_2
a tenerla indenne dalle conseguenze derivanti dalla statuizione. CO
2. si è costituito in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso in opposizione.
3. Autorizzata la chiamata di questa non si è costituita in CP_2 giudizio ed è stata dichiarata contumace.
4. Istruita documentalmente, la causa è stata assegnata discussa dai difensori delle parti, che si sono riportati ai rispettivi atti.
* 5. Così ricostruito l'iter processuale, va osservato che nella specie è documentale la sussistenza del rapporto di lavoro intercorso tra il CO ricorrente e [cfr. docc. 1 e 2 . CP_2
È del pari documentale il credito retributivo per il mese di ottobre 2023, pari, al netto del tratamento integrativo pari ad euro 55,59 e privo di natura strettamente retributiva, alla somma di euro 1.245,30, oggetto d'ingiunzione.
* 6. Ciò posto, non è controverso che abbia operato in forza CP_2
d'un appalto con è stata questa, del resto, a darne atto e a CP_1 documentare la circostanza, spiegando d'aver appaltato i lavori a
[...]
e che questa ha poi chiesto ed ottenuto COroparte_5
l'autorizzazione al subappalto alla datrice di lavoro [cfr. docc. CP_2
2, 3 opponente].
6.1 L'adibizione costante del ricorrente a quell'appalto, che CO ha posto in discussione sostenendo che non ne avrebbe CP_1 CO fornito prova, è in verità presuntivamente dal fatto che ha avuto a disposizione un tesserino utile a fare ingresso nel cantiere, rilasciatogli CO dalla stessa [cfr. doc. 3 . CP_1
6.2. A ciò s'aggiunga, in termini dirimenti, che la difesa di secondo cui questa non è in grado di conoscere alcunché CP_1 del rapporto tra il ricorrente e la datrice di lavoro, risulta alquanto sterile. Posto che il rilascio di documenti quale il tesserino conduce a ritenere che la committente disponga della capillare conoscenza dei dipendenti degli appaltatori che fanno ingresso nel proprio sito, ciò che specularmente le consentirebbe una specifica contestazione della costante adibizione del ricorrente all'appalto, va rilevato che il contratto d'appalto concluso tra ed all'art. 7.6, CP_1 CP_2 prevede espressamente che «l'impresa appaltatrice sarà tenuta a consegnare a con cadenza mensile, la completa CP_1 documentazione – anche per l'impresa subappaltatrice – comprovante l'avvenuto versamento di quanto dovuto in favore dei dipendenti (e degli eventuali lavoratori autonomi) e degli Enti previdenziali, assistenziali e assicurativi» [cfr. doc. 4 . Inoltre, ai sensi dell'art. 7.7, «nel CP_1 caso di documentazione omessa o comprovante gli inadempimenti retributivi e contributivi del datore di lavoro, ovvero venga comunque a conoscenza di un inadempimento dell'impresa appaltatrice ai propri obblighi di legge, (o dei suoi subappaltatori, associa o consorziate), quest'ultima autorizza sin d'ora a trattenere sui propri CP_1 compensi maturati gli importi corrispondenti alle somme dovute o che non risultino corrisposte». Ne consegue che anche in funzione di iniziative a CP_1 propria tutela nello scenario contrattuale, è stata contrattualmente posta in condizione di conoscere dettagliatamente ogni profilo attinente ai rapporti tra l'appaltatrice e i suoi dipendenti e, sulla base della documentazione ricevuta mensilmente – non è del resto dedotto o documentato un inadempimento all'obbligo informativo da parte di
[...] CO
, è stata senz'altro in grado di verificare se sia stato o meno CP_2 costantemente adibito all'appalto. In mancanza di una specifica e documentata contestazione dell'allegazione del lavoratore in proposito, la sua costante adibizione all'appalto può senz'altro ritenersi provata. Ciò comporta che sia responsabile per i trattamenti CP_1 retributivi non versati in base all'art. 29, d. lgs. n. 276 del 2003. Essi corrispondono all'intero importo rivendicato, atteso che le voci coinvolte hanno tutte natura retributiva.
* 7. Va poi accolta, ricorrendone i presupposti, la domanda di manleva formulata da nei confronti di CP_1 CP_2 È una domanda di cui va affermata senz'altro l'ammissibilità, vertendosi in ipotesi di garanzia propria. In particolare, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, si ha garanzia propria quando la causa principale e quella accessoria abbiano in comune lo stesso titolo e anche quando ricorra una connessione oggettiva tra i titoli delle due domande;
mentre si ha garanzia impropria quando il convenuto tenda a riversare le conseguenze del proprio inadempimento su di un terzo in base ad un titolo diverso da quello dedotto con la domanda principale, ovvero in base ad un titolo connesso al rapporto principale solo in via occasionale [Cass., n. 11362/2009; Cass., n. 17688/2009; Cass., n. 19208/2005; Cass., Sez. Un., n. 12968/2004; Cass., n. 12029/2002]. Nella specie, il fatto generatore della responsabilità, sia del datore di lavoro appaltatore ( , sia del committente ( , è CP_2 CP_1 unico e consiste nella prestazione di attività di lavoro subordinato resa dal lavoratore all'interno dell'appalto affidato al suo datore di lavoro. Ne consegue la possibilità di trattazione unitaria delle domande, con applicazione, ex art. 40 c.p.c., del rito del lavoro. In ogni caso, il titolo in base al quale la convenuta ha esercitato l'azione di manleva ed il titolo fatto valere in giudizio sono strettamente connessi e tale connessione deriva direttamente dalla disciplina di legge, giacché l'art. 1299 c.c. prevede l'azione di regresso del condebitore solidale nei confronti degli altri coobbligati e tale azione è ribadita dall'art. 29, d. lgs. n. 276 del 2003. Resta comunque fermo il principio stabilito dall'art. 1298, comma 1, c.c., con conseguente diritto di regresso del committente nei confronti dell'appaltatore-datore di lavoro inadempiente per tutto quanto eventualmente corrisposto ai dipendenti di quest'ultimo, dal momento che l'obbligazione retributiva è stata contratta nell'interesse esclusivo dell'appaltatore. Al va dunque condannata a tenere indenne e manlevare CP_2 di tutto quanto da essa pagato al ricorrente in forza della CP_1 presente sentenza.
* 8. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e, con riferimento a quelle del resistente, vengono quantificate tenuto conto della redazione dell'atto mediante l'inserimento di link ipertestuali per l'accesso ai documenti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria eccezione, deduzione e conclusione, respinge le domande nei confronti CO di condanna a tenere indenne e manlevare CP_2 Parte_1 CO di tutto quanto da essa pagato ad in forza del decreto ingiuntivo opposto e della presente sentenza;
CO condanna a rifondere ad le spese del giudizio, CP_1 liquidate in euro 1.133,00, oltre 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a.; condanna a rifondere a le spese del giudizio, CP_2 CP_1 liquidate in euro 1.030,00, oltre 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a.. Gorizia, 30 maggio 2024
Il Giudice
Gabriele Allieri
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 30/05/2024 davanti al giudice monocratico dott. Gabriele Allieri sono comparsi, mediante connessione da remoto alla stanza del giudice sulla piattaforma Microsoft Teams, per parte ricorrente, l'avv. Pieropan, in sostituzione dell'avv. Bottega, e, per l'avv. Orione. CP_1 Per nessuno compare. CP_2
Il Giudice Rilevata la regolarità della notifica, dichiara la contumacia di COroparte_3
I procuratori delle parti insistono come da rispettivi atti.
Il Giudice
pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
Gabriele Allieri
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. Gabriele Allieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
rappresentata e difesa, in forza di procura Parte_1 depositata telematicamente, dall'avv. Maurizio Orione, presso il cui studio è elettivamente domiciliata ricorrente
CONTRO
, rappresentato e difeso, in forza di procura depositata CP_4 telematicamente, dall'avv. Pablo Bottega, presso il cui studio è elettivamente domiciliato resistente
E CONTRO
CP_3 terza chiamata contumace dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 6 marzo 2024, ha proposto CP_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 17/2024 emesso dal CO Tribunale di Gorizia a favore di dipendente di CP_3 impresa appaltatrice di e con il quale le è stato ingiunto, ai CP_1 sensi dell'art. 29 d. lgs. n. 276 del 2003, pagamento delle voci strettamente retributive di cui alla busta paga di ottobre 2023 dovute all'opposto da parte della datrice di lavoro per la somma CP_2 complessiva di euro 1.245,30. 1.1 Nell'opporsi al provvedimento monitorio, ha sostenuto che non ricorrerebbe la prova che i crediti in questione siano sorti in conseguenza di prestazioni lavorative svolte dal ricorrente presso il cantiere di CP_1
1.2 Ha in ogni caso chiesto d'essere autorizzata ad estendere il contraddittorio nei confronti di così da ottenerne la condanna CP_2
a tenerla indenne dalle conseguenze derivanti dalla statuizione. CO
2. si è costituito in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso in opposizione.
3. Autorizzata la chiamata di questa non si è costituita in CP_2 giudizio ed è stata dichiarata contumace.
4. Istruita documentalmente, la causa è stata assegnata discussa dai difensori delle parti, che si sono riportati ai rispettivi atti.
* 5. Così ricostruito l'iter processuale, va osservato che nella specie è documentale la sussistenza del rapporto di lavoro intercorso tra il CO ricorrente e [cfr. docc. 1 e 2 . CP_2
È del pari documentale il credito retributivo per il mese di ottobre 2023, pari, al netto del tratamento integrativo pari ad euro 55,59 e privo di natura strettamente retributiva, alla somma di euro 1.245,30, oggetto d'ingiunzione.
* 6. Ciò posto, non è controverso che abbia operato in forza CP_2
d'un appalto con è stata questa, del resto, a darne atto e a CP_1 documentare la circostanza, spiegando d'aver appaltato i lavori a
[...]
e che questa ha poi chiesto ed ottenuto COroparte_5
l'autorizzazione al subappalto alla datrice di lavoro [cfr. docc. CP_2
2, 3 opponente].
6.1 L'adibizione costante del ricorrente a quell'appalto, che CO ha posto in discussione sostenendo che non ne avrebbe CP_1 CO fornito prova, è in verità presuntivamente dal fatto che ha avuto a disposizione un tesserino utile a fare ingresso nel cantiere, rilasciatogli CO dalla stessa [cfr. doc. 3 . CP_1
6.2. A ciò s'aggiunga, in termini dirimenti, che la difesa di secondo cui questa non è in grado di conoscere alcunché CP_1 del rapporto tra il ricorrente e la datrice di lavoro, risulta alquanto sterile. Posto che il rilascio di documenti quale il tesserino conduce a ritenere che la committente disponga della capillare conoscenza dei dipendenti degli appaltatori che fanno ingresso nel proprio sito, ciò che specularmente le consentirebbe una specifica contestazione della costante adibizione del ricorrente all'appalto, va rilevato che il contratto d'appalto concluso tra ed all'art. 7.6, CP_1 CP_2 prevede espressamente che «l'impresa appaltatrice sarà tenuta a consegnare a con cadenza mensile, la completa CP_1 documentazione – anche per l'impresa subappaltatrice – comprovante l'avvenuto versamento di quanto dovuto in favore dei dipendenti (e degli eventuali lavoratori autonomi) e degli Enti previdenziali, assistenziali e assicurativi» [cfr. doc. 4 . Inoltre, ai sensi dell'art. 7.7, «nel CP_1 caso di documentazione omessa o comprovante gli inadempimenti retributivi e contributivi del datore di lavoro, ovvero venga comunque a conoscenza di un inadempimento dell'impresa appaltatrice ai propri obblighi di legge, (o dei suoi subappaltatori, associa o consorziate), quest'ultima autorizza sin d'ora a trattenere sui propri CP_1 compensi maturati gli importi corrispondenti alle somme dovute o che non risultino corrisposte». Ne consegue che anche in funzione di iniziative a CP_1 propria tutela nello scenario contrattuale, è stata contrattualmente posta in condizione di conoscere dettagliatamente ogni profilo attinente ai rapporti tra l'appaltatrice e i suoi dipendenti e, sulla base della documentazione ricevuta mensilmente – non è del resto dedotto o documentato un inadempimento all'obbligo informativo da parte di
[...] CO
, è stata senz'altro in grado di verificare se sia stato o meno CP_2 costantemente adibito all'appalto. In mancanza di una specifica e documentata contestazione dell'allegazione del lavoratore in proposito, la sua costante adibizione all'appalto può senz'altro ritenersi provata. Ciò comporta che sia responsabile per i trattamenti CP_1 retributivi non versati in base all'art. 29, d. lgs. n. 276 del 2003. Essi corrispondono all'intero importo rivendicato, atteso che le voci coinvolte hanno tutte natura retributiva.
* 7. Va poi accolta, ricorrendone i presupposti, la domanda di manleva formulata da nei confronti di CP_1 CP_2 È una domanda di cui va affermata senz'altro l'ammissibilità, vertendosi in ipotesi di garanzia propria. In particolare, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, si ha garanzia propria quando la causa principale e quella accessoria abbiano in comune lo stesso titolo e anche quando ricorra una connessione oggettiva tra i titoli delle due domande;
mentre si ha garanzia impropria quando il convenuto tenda a riversare le conseguenze del proprio inadempimento su di un terzo in base ad un titolo diverso da quello dedotto con la domanda principale, ovvero in base ad un titolo connesso al rapporto principale solo in via occasionale [Cass., n. 11362/2009; Cass., n. 17688/2009; Cass., n. 19208/2005; Cass., Sez. Un., n. 12968/2004; Cass., n. 12029/2002]. Nella specie, il fatto generatore della responsabilità, sia del datore di lavoro appaltatore ( , sia del committente ( , è CP_2 CP_1 unico e consiste nella prestazione di attività di lavoro subordinato resa dal lavoratore all'interno dell'appalto affidato al suo datore di lavoro. Ne consegue la possibilità di trattazione unitaria delle domande, con applicazione, ex art. 40 c.p.c., del rito del lavoro. In ogni caso, il titolo in base al quale la convenuta ha esercitato l'azione di manleva ed il titolo fatto valere in giudizio sono strettamente connessi e tale connessione deriva direttamente dalla disciplina di legge, giacché l'art. 1299 c.c. prevede l'azione di regresso del condebitore solidale nei confronti degli altri coobbligati e tale azione è ribadita dall'art. 29, d. lgs. n. 276 del 2003. Resta comunque fermo il principio stabilito dall'art. 1298, comma 1, c.c., con conseguente diritto di regresso del committente nei confronti dell'appaltatore-datore di lavoro inadempiente per tutto quanto eventualmente corrisposto ai dipendenti di quest'ultimo, dal momento che l'obbligazione retributiva è stata contratta nell'interesse esclusivo dell'appaltatore. Al va dunque condannata a tenere indenne e manlevare CP_2 di tutto quanto da essa pagato al ricorrente in forza della CP_1 presente sentenza.
* 8. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e, con riferimento a quelle del resistente, vengono quantificate tenuto conto della redazione dell'atto mediante l'inserimento di link ipertestuali per l'accesso ai documenti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria eccezione, deduzione e conclusione, respinge le domande nei confronti CO di condanna a tenere indenne e manlevare CP_2 Parte_1 CO di tutto quanto da essa pagato ad in forza del decreto ingiuntivo opposto e della presente sentenza;
CO condanna a rifondere ad le spese del giudizio, CP_1 liquidate in euro 1.133,00, oltre 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a.; condanna a rifondere a le spese del giudizio, CP_2 CP_1 liquidate in euro 1.030,00, oltre 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a.. Gorizia, 30 maggio 2024
Il Giudice
Gabriele Allieri