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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 29/05/2025, n. 599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 599 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
VERBALE il 10 maggio 2022, davanti al giudice dott. Rosario La Fata, chiamato il processo iscritto al n.r.g.
1253/2024, sono presenti per la parte ricorrente, l'Avv. Palmisano Alfonsa in sostituzione dell'Avv. MICALI FRANCESCO;
CP_ nessuno è presente per l'
Il procuratore di parte ricorrente discute la causa riportandosi al contenuto degli atti ed insiste nella chiesta ctu ed, in subordine, per l'esonero dalla condanna alle spese di lite data la dichiarazione ex art. 152 disp. att. cpc versata in atti.
Il Giudice dopo la camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura, assenti le parti.
1 N.R.G. 1253/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Termini Imerese
Sezione Lavoro in persona del Giudice Dott. Rosario La Fata ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n.r.g. 1253 2024
TRA
, (C.F. ), con l'Avv. Micali Parte_1 C.F._1
Francesco
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), con l'Avv. Capotorti Valeria e l'Avv. Cernigliaro Delia;
CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE
DISPOSITIVO
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
DICHIARA l'infondatezza del ricorso proposto da . Parte_1
DICHIARA che non possiede il requisito sanitario relativo all'assegno Parte_1 ordinario di invalidità.
MOTIVI DELLA DECISIONE – IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 445 bis cpc , contestando il rigetto della domanda Parte_1
amministrativa e del ricorso amministrativo, ha chiesto al Tribunale il riconoscimento del requisito sanitario relativo all'assegno ordinario di invalidità.
CP_ Ritualmente instaurato il contraddittorio nei confronti dell' è stato conferito incarico di consulenza tecnica al Dott. il quale, nella relazione del 7 gennaio 2024, depositata Persona_1
il 5 febbraio 2024, ha accertato che il ricorrente non presenta infermità tali da determinare una riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini.
2 Depositato l'atto di contestazione nel termine assegnato, ha Parte_1
tempestivamente proposto ricorso ex art. 445 bis comma VI cpc, lamentando che il consulente tecnico ha sottostimato le proprie patologie e le ricadute sull'esercizio dell'attività di carrozziere.
Sulla scorta di tali motivi, il ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa rinnovazione della consulenza medica, di dichiarare la sussistenza del requisito sanitario dell'assegno ordinario di invalidità. CP_ Costituendosi tempestivamente in giudizio a mezzo di memoria difensiva, l' ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità o l'infondatezza del ricorso.
La causa, respinta la richiesta di rinnovo della CTU, è stata discussa all'udienza del 29 maggio 2025 ed il Tribunale, all'esito della camera di consiglio, ha dato lettura della sentenza.
Il ricorso proposto da è infondato. Parte_1
Giova, in diritto, ricordare che il requisito sanitario dell'assegno ordinario di invalidità è, ai sensi dell'art. 1, comma I, della legge 222/84, la riduzione a meno di 1/3 della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini del soggetto.
Interpretando il dettato normativo, la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che l'invalidità pensionabile, rispetto all'invalidità civile, va accertata non valutando le singole manifestazioni morbose in rapporto ai parametri fissati dal DM 5 febbraio 1992, che sono concepiti per la capacità lavorativa generica, bensì verificando l'incidenza del quadro patologico complessivo sulla capacità lavorativa specifica e semi-specifica del soggetto, per come desumibile dall'attività svolta, dalle esperienze professionali, dalle specifiche conoscenze, dal livello di istruzione, dall'età, dal sesso e da ogni altro dato utile (cfr Cass. 2518/25).
È stato, altresì, chiarito che il confronto va, innanzitutto, fatto con l'attività svolta e solo successivamente, in caso di positivo riscontro del parametro invalidante, con altre attività lavorative coerenti con le capacità e le attitudini del soggetto (cfr Cass. 16599/22).
Calando i suddetti principi nel caso concreto, si rileva che il ricorrente svolge l'attività di carrozziere, qualificabile come un lavoro moderatamente faticoso e gravoso, che richiede movimenti ripetitivi e prolungati degli arti superiori, lo stazionamento prolungato in piedi, lo spostamento di carichi,
l'utilizzo di strumenti vibranti e rumorosi.
Occorre, quindi, esaminare le ricadute delle infermità del ricorrente sull'attività così indicata.
In proposito, si impone il richiamo alle esaustive indagini compiute dal ctu, il quale ha accertato che le principali patologie sono la cardiopatia ipertensiva, il diabete mellito di tipo 2, la pregressa lesione meniscale ed ha elaborato un minuzioso esame obiettivo, alla cui lettura si rinvia.
La cardiopatia appare ben controllata (PAO: 130/60, FC: 76 bpm), con toni cardiaci regolari e senza soffi o segni di scompenso. Non sono, inoltre, presenti segni di dispnea, astenia, facile faticabilità,
3 edemi declivi, dolore toracico, tachicardia, vertigini, cefalea, epistassi, ronzii alle orecchie, disturbi della vista (scotomi o flash luminosi).
Mancano, poi, complicanze ascrivibili al diabete, quali neuropatie, retinopatie, vasculopatie ovvero problematiche al sistema nervoso (ROT normali, assenza di deficit vasculo-nervosi periferici).
In merito al sistema osteoarticolare, il ctu ha escluso segni clinici e strumentali di lesioni meniscali o vertebrali ed ha riscontrato che l'andatura del ricorrente è regolare e senza profili di instabilità, zoppia,
o limitazioni funzionali articolari. Residuano solo un'accentuata cifosi e l'iperlordosi.
Ebbene, alla luce del quadro morboso complessivo, può affermarsi che il ricorrente non presenta una riduzione a meno di 1/3 della capacità lavorativa nell'attività di carrozziere.
Ed infatti, le patologie sono clinicamente compensate e, comunque, non sono associate a deficit funzionali significativi.
Con riguardo alla postura ed alla colonna vertebrale, è vero che vi sono delle alterazioni ma è altrettanto vero che si tratta di alterazioni parafisiologiche, che è possibile contenere limitando sforzi prolungati e posture scomode.
Per tali ragioni, le condizioni cliniche del ricorrente risultano compatibili con lo svolgimento di attività lavorativa anche fisicamente impegnativa – come è quella di carrozziere – pur con eventuali accorgimenti volti a ridurre il sovraccarico sul rachide e non sfociano in un'invalidità grave e rilevante ai sensi della legge 222/84.
La domanda va, pertanto, respinta.
Le spese di lite, tenuto conto della dichiarazione ex art. 152 disp att cpc in atti, vanno dichiarate irripetibili.
Il Giudice
Rosario La Fata
4
1253/2024, sono presenti per la parte ricorrente, l'Avv. Palmisano Alfonsa in sostituzione dell'Avv. MICALI FRANCESCO;
CP_ nessuno è presente per l'
Il procuratore di parte ricorrente discute la causa riportandosi al contenuto degli atti ed insiste nella chiesta ctu ed, in subordine, per l'esonero dalla condanna alle spese di lite data la dichiarazione ex art. 152 disp. att. cpc versata in atti.
Il Giudice dopo la camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura, assenti le parti.
1 N.R.G. 1253/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Termini Imerese
Sezione Lavoro in persona del Giudice Dott. Rosario La Fata ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n.r.g. 1253 2024
TRA
, (C.F. ), con l'Avv. Micali Parte_1 C.F._1
Francesco
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), con l'Avv. Capotorti Valeria e l'Avv. Cernigliaro Delia;
CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE
DISPOSITIVO
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
DICHIARA l'infondatezza del ricorso proposto da . Parte_1
DICHIARA che non possiede il requisito sanitario relativo all'assegno Parte_1 ordinario di invalidità.
MOTIVI DELLA DECISIONE – IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 445 bis cpc , contestando il rigetto della domanda Parte_1
amministrativa e del ricorso amministrativo, ha chiesto al Tribunale il riconoscimento del requisito sanitario relativo all'assegno ordinario di invalidità.
CP_ Ritualmente instaurato il contraddittorio nei confronti dell' è stato conferito incarico di consulenza tecnica al Dott. il quale, nella relazione del 7 gennaio 2024, depositata Persona_1
il 5 febbraio 2024, ha accertato che il ricorrente non presenta infermità tali da determinare una riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini.
2 Depositato l'atto di contestazione nel termine assegnato, ha Parte_1
tempestivamente proposto ricorso ex art. 445 bis comma VI cpc, lamentando che il consulente tecnico ha sottostimato le proprie patologie e le ricadute sull'esercizio dell'attività di carrozziere.
Sulla scorta di tali motivi, il ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa rinnovazione della consulenza medica, di dichiarare la sussistenza del requisito sanitario dell'assegno ordinario di invalidità. CP_ Costituendosi tempestivamente in giudizio a mezzo di memoria difensiva, l' ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità o l'infondatezza del ricorso.
La causa, respinta la richiesta di rinnovo della CTU, è stata discussa all'udienza del 29 maggio 2025 ed il Tribunale, all'esito della camera di consiglio, ha dato lettura della sentenza.
Il ricorso proposto da è infondato. Parte_1
Giova, in diritto, ricordare che il requisito sanitario dell'assegno ordinario di invalidità è, ai sensi dell'art. 1, comma I, della legge 222/84, la riduzione a meno di 1/3 della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini del soggetto.
Interpretando il dettato normativo, la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che l'invalidità pensionabile, rispetto all'invalidità civile, va accertata non valutando le singole manifestazioni morbose in rapporto ai parametri fissati dal DM 5 febbraio 1992, che sono concepiti per la capacità lavorativa generica, bensì verificando l'incidenza del quadro patologico complessivo sulla capacità lavorativa specifica e semi-specifica del soggetto, per come desumibile dall'attività svolta, dalle esperienze professionali, dalle specifiche conoscenze, dal livello di istruzione, dall'età, dal sesso e da ogni altro dato utile (cfr Cass. 2518/25).
È stato, altresì, chiarito che il confronto va, innanzitutto, fatto con l'attività svolta e solo successivamente, in caso di positivo riscontro del parametro invalidante, con altre attività lavorative coerenti con le capacità e le attitudini del soggetto (cfr Cass. 16599/22).
Calando i suddetti principi nel caso concreto, si rileva che il ricorrente svolge l'attività di carrozziere, qualificabile come un lavoro moderatamente faticoso e gravoso, che richiede movimenti ripetitivi e prolungati degli arti superiori, lo stazionamento prolungato in piedi, lo spostamento di carichi,
l'utilizzo di strumenti vibranti e rumorosi.
Occorre, quindi, esaminare le ricadute delle infermità del ricorrente sull'attività così indicata.
In proposito, si impone il richiamo alle esaustive indagini compiute dal ctu, il quale ha accertato che le principali patologie sono la cardiopatia ipertensiva, il diabete mellito di tipo 2, la pregressa lesione meniscale ed ha elaborato un minuzioso esame obiettivo, alla cui lettura si rinvia.
La cardiopatia appare ben controllata (PAO: 130/60, FC: 76 bpm), con toni cardiaci regolari e senza soffi o segni di scompenso. Non sono, inoltre, presenti segni di dispnea, astenia, facile faticabilità,
3 edemi declivi, dolore toracico, tachicardia, vertigini, cefalea, epistassi, ronzii alle orecchie, disturbi della vista (scotomi o flash luminosi).
Mancano, poi, complicanze ascrivibili al diabete, quali neuropatie, retinopatie, vasculopatie ovvero problematiche al sistema nervoso (ROT normali, assenza di deficit vasculo-nervosi periferici).
In merito al sistema osteoarticolare, il ctu ha escluso segni clinici e strumentali di lesioni meniscali o vertebrali ed ha riscontrato che l'andatura del ricorrente è regolare e senza profili di instabilità, zoppia,
o limitazioni funzionali articolari. Residuano solo un'accentuata cifosi e l'iperlordosi.
Ebbene, alla luce del quadro morboso complessivo, può affermarsi che il ricorrente non presenta una riduzione a meno di 1/3 della capacità lavorativa nell'attività di carrozziere.
Ed infatti, le patologie sono clinicamente compensate e, comunque, non sono associate a deficit funzionali significativi.
Con riguardo alla postura ed alla colonna vertebrale, è vero che vi sono delle alterazioni ma è altrettanto vero che si tratta di alterazioni parafisiologiche, che è possibile contenere limitando sforzi prolungati e posture scomode.
Per tali ragioni, le condizioni cliniche del ricorrente risultano compatibili con lo svolgimento di attività lavorativa anche fisicamente impegnativa – come è quella di carrozziere – pur con eventuali accorgimenti volti a ridurre il sovraccarico sul rachide e non sfociano in un'invalidità grave e rilevante ai sensi della legge 222/84.
La domanda va, pertanto, respinta.
Le spese di lite, tenuto conto della dichiarazione ex art. 152 disp att cpc in atti, vanno dichiarate irripetibili.
Il Giudice
Rosario La Fata
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