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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 06/03/2025, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4850/2024 RG promossa da
rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Rita INNOCENTIN Parte_1
contro
DA , rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro ZANETTI Parte_2
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_1
Tribunale di Vicenza
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati
1 fuori del matrimonio
Conclusioni comuni delle parti:
A)Disporsi l'affido condiviso del minore DA ad entrambi i Persona_1
genitori , con collocamento prevalente presso la madre .
B)Il padre potrà vedere il figlio, tenuto conto della tenera età nelle seguenti modalità e graduazioni :
Fino ai 18 mesi di età:
- un pomeriggio di tutte le settimane da indicare preferibilmente nel pomeriggio del mercoledì , dalle ore 18 alle ore 20 recandosi presso la madre . Ove il padre fosse impedito alla visita nel pomeriggio del mercoledì, avrà cura di informare la madre con un preavviso di almeno 24 ore;
- a settimane alterne , ovvero una volta ogni due settimane , il padre potrà vedere il figlio nel pomeriggio del sabato o della domenica da concordare tra i genitori , dalle ore 16 alle ore 19 . Al riguardo la ricorrente si rende disponibile a portare il bambino presso l'abitazione della nonna paterna ove permarrà fino al rientro .
La madre assicurerà la visita presso la nonna , ovvero presso la propria abitazione ,
per almeno due ore nel giorno di Natale o Santo Stefano
Dal compimento dei 18 mesi e fino al compimento dei 3 anni
- il padre potrà vedere e tenere con sé il bambino un pomeriggio di tutte le settimane ,
indicato preferibilmente nel mercoledì e salvo diverso accordo da comunicare con un anticipo di 24 ore , dalle ore 18 e fino alle ore 20.30 quando lo riporterà presso la
2 madre;
- potrà vedere e tenere con sé il figlio a settimane alternate , ovvero una volta ogni due settimane , nel pomeriggio del sabato o nel pomeriggio della domenica dalle ore 10
del mattino e fino alle ore 18,00 quando lo riporterà a casa dalla madre;
- potrà tenere con sé il figlio a pranzo alternando il giorno di Natale con il giorno di
Santo Stefano dalle ore 10 del mattino e fino alle ore 18 quando lo riporterà a casa dalla madre;
Dal compimento dei 3 anni
- il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio un pomeriggio a settimana individuato nel pomeriggio del mercoledì dalle ore 18 e fino alle ore 8 del giorno successivo,
allorquando lo accompagnerà a casa o presso le occupazioni abituali ( scuola materna etc ) ;
- il padre potrà tenere con sé il figlio a fine settimana alternati dal sabato alle ore 10 e fino alla domenica alle ore 20.30 allorquando lo riaccompagnerà a casa dalla madre;
- le vacanze natalizie saranno trascorse in ragione di 3 giorni consecutivi con il padre alternando il Natale con il Capodanno;
- le vacanze pasquali saranno trascorse in ragione di 3 giorni con ciascuno dei genitori alternando la Pasqua con la Pasquetta;
- durante le vacanze estive il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio per due settimane non consecutive nel periodo da indicare e concordare tra i genitori entro il
3 C) DA contribuirà al mantenimento del figlio con la somma di Parte_2
euro 600, annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, da da corrispondere alla madre entro il giorno 25 di ogni mese.
D) Le spese straordinarie come indicate dal Protocollo del Tribunale di Vicenza
saranno suddivise in ragione del 50 % ciascuno. L'assegno unico sarà percepito integralmente dalla madre.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 15.11.2024 ha adito l'intestato ufficio Parte_1
chiedendo la regolamentazione del regime di affidamento / mantenimento del figlio minore nato dalla relazione con . Persona_1 Persona_2
Con comparsa in data 30.1.2025 si è costituito in giudizio DA . Parte_2
All'udienza del 28.2.2025, avanti il Giudice Relatore, le parti hanno raggiunto un accordo nei termini riportati a verbale.
Le richieste concordemente formulate dalle parti sono meritevoli di accoglimento.
Invero, nulla osta all'affidamento condiviso del figlio minore, alla prevalente collocazione dello stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre, così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del minore.
4 Le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50% .
Atteso l'esito del giudizio, le spese vanno integralmente compensate tra le parti .
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico Ministero,
a)dispone che il regime di affidamento / mantenimento del minore DA Persona_1
sia regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe
[...]
riportati;
b)compensa le spese.
Vicenza, 6.3.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa E. Sollazzo
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
30 maggio di ciascun anno .