Decreto 25 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, decreto 25/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1566/2025
RE BBLICA ITALIANA PU
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
1 VG-iscriz coll e monocr prima sezione
Il giudice dott.ssa Manuela Gallo,
letto il ricorso presentato nell'interesse di Parte 1 con cui
l'istante chiede la riabilitazione ai sensi dell'art. 17 della legge n. 108 del 1996;
rilevato che l'istante ha prodotto quietanza liberatoria del creditore e visura CCIA di
Cosenza aggiornata al 19.3.2025 da cui risulta che è passato oltre un anno dalla levata del protesto di cui si chiede la cancellazione senza che ne siano stati iscritti altri;
ritenuto, pertanto, che sussistano le condizioni per accordare la chiesta riabilitazione;
dato atto che, ai sensi dell'art. 17 comma 6 della legge n. 108 del 1996, “per effetto della riabilitazione, il protesto si considera, a tutti gli effetti, come mai avvenuto”;
rilevato che, a mente dell'art. 6 bis della legge n. 108 del 1996, “la cancellazione dei dati del protesto è disposta dal responsabile dirigente dell'ufficio protesti competente per territorio non oltre il termine di venti giorni dalla data di presentazione della relativa istanza corredata del decreto o dell'atto di riabilitazione";
ritenuto, pertanto, di non poter disporre la cancellazione dell'iscrizione nel registro dei protesti;
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l'effetto, accorda la riabilitazione richiesta da [...]
Parte_1
Si comunichi.
Cosenza, 25 marzo 2025 Il giudice dott.ssa Manuela Gallo