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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 04/06/2025, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello, seconda sezione civile, composta dai seguenti magistrati:
Dott. TO Francesco Esposito PRESIDENTE
Dott. Giovanni Surdo CONSIGLIERE
Dott.ssa Alessandra Ferraro CONSIGLIERE EST.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 321/2024 R.G., riservata per la decisione con ordinanza del 3 aprile 2025
TRA rappresentato e difeso dall'Avv. Sandro COCCIOLI ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore, in Erchie – Brindisi in via
Cavour n. 1;
APPELLANTE
CONTRO
rappresentata e difesa dall'Avv. TO SANASI ed elettivamente CP_1 domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Torre S. Susanna (BR), alla via G. Penna
n. 6;
APPELLATA
Conclusioni: come da note scritte depositate dalle parti
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Brindisi il 21 aprile 2021, CP_1 esponeva che: - aveva contratto matrimonio con il 13 agosto 1997 Parte_1
e dall'unione coniugale erano nati i figli TO (1993), (1999) e (2004); - Per_1 Per_2 con sentenza del 19 novembre 2012 il Tribunale di Brindisi aveva dichiarato la separazione dei coniugi alle condizioni dagli stessi concordate, ma nel 2016 gli stessi avevano ripreso la convivenza e ricostituito il consorzio familiare;
- nel 2020 erano insorte problematiche che avevano incrinato irrimediabilmente il rapporto di coppia e reso intollerabile la prosecuzione della convivenza. La ricorrente chiedeva, quindi, dichiararsi la separazione personale dei coniugi con addebito al marito, disporsi l'affido condiviso del figlio minore a entrambi Per_2
i genitori con collocazione ordinaria presso di sé e assegnazione a sé della casa coniugale, porsi a carico del un assegno complessivo di euro 700,00 mensili per il Parte_1 mantenimento proprio e dei due figli e oltre al 50% delle spese straordinarie Per_1 Per_2 necessarie per i figli.
si costituiva in giudizio aderendo alla domanda di separazione e Parte_1 chiedendone l'addebito alla moglie. Chiedeva, inoltre, che fosse disposto l'affido condiviso del figlio minorenne ad entrambi i genitori con collocazione presso di sé e Per_2 assegnazione a sé della casa coniugale.
All'esito dell'udienza presidenziale, il Presidente del Tribunale autorizzava i coniugi a vivere separati, disponeva l'affido condiviso del figlio minore a entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, cui assegnava la casa coniugale, e poneva a carico del un assegno di euro 200,00 mensili per il mantenimento della ricorrente ed Parte_1 un assegno di euro 500,00 mensili quale contributo al mantenimento dei due figli (euro
250,00 cadauno), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Istruita la causa con l'interrogatorio formale delle parti e le prove testimoniali, con sentenza emessa il 15 febbraio 2024, depositata il 22 febbraio 2024, il Tribunale dichiarava la separazione personale dei coniugi, rigettava le domande di addebito reciprocamente formulate dalle parti, assegnava la casa coniugale ad e poneva a carico di CP_1 [...] un assegno mensile di 500,00 euro a titolo di contributo per il mantenimento Parte_1 dei due figli e (250,00 euro ciascuno), con decorrenza da aprile 2021, oltre al Per_1 Per_2
50% delle spese straordinarie necessarie per gli stessi, nonché un assegno mensile di 200,00 euro per il mantenimento della moglie. Condannava al pagamento delle spese Parte_1 di lite, che liquidava in 3809,00 euro, oltre accessori. 2 Il giudice di primo grado osservava che le parti non avevano in alcun modo provato (né chiesto di provare) i fatti posti a fondamento delle reciproche domande di addebito, né la loro efficienza causale rispetto alla fine dell'affectio coniugalis. Con particolare riguardo alla domanda di addebito avanzata da escludeva la valenza probatoria delle Parte_1 riproduzioni fotografiche prodotte, riconducibili all'alveo dell'art. 2712 c.c., avendo la disconosciuto la loro conformità ai fatti e alle cose rappresentate e, in ogni caso, CP_1 rilevava che, essendo prive di data certa, tali fotografie non erano idonee a comprovare che la relazione extraconiugale, imputata dal alla moglie, fosse iniziata in epoca Parte_1 antecedente alla crisi coniugale.
Il Tribunale, inoltre, non si pronunciava sull'affidamento del figlio divenuto, nelle Per_2 more del giudizio, maggiorenne, e disponeva l'assegnazione della casa coniugale alla
, essendo incontestato che i figli e benché maggiorenni, non erano CP_1 Per_1 Per_2 autosufficienti e convivevano con la madre.
Riguardo alla situazione economica dei coniugi, il Tribunale premetteva che che aveva dichiarato, in sede di udienza presidenziale, di svolgere attività Parte_1 lavorativa come artigiano e di percepire circa euro 23.000,00 annui, aveva dedotto successivamente un peggioramento delle proprie condizioni reddituali, producendo dichiarazioni dei redditi dalle quali risultava aver percepito modesti redditi (nel 2021 euro
5.695,00 annui). Riteneva, tuttavia, che tali dichiarazioni dei redditi non rispecchiassero la reale capacità economica del il quale, come emerso dalle dichiarazioni rese Parte_1 da quest'ultimo in sede di interrogatorio formale e dalla deposizione della figlia Per_1 continuava a svolgere attività agricola nonché, con regolarità e profitto, l'attività di commercio di pneumatici. Il giudice di prime cure verificava poi che dagli estratti del conto intestato a risultavano consistenti versamenti di contante e diversi giroconti Parte_1 effettuati da quest'ultimo in proprio favore, il che dimostrava che egli aveva una capacità economica maggiore rispetto a quella documentata. A ciò si aggiungeva che il predetto era beneficiario di pensione d'invalidità (di importo pari a circa euro 350,00 al mese).
Quanto alla , che svolgeva attività di bracciante agricola e aveva dichiarato per CP_1
l'anno 2019 circa 5600,00 euro lordi annui, i giudici di primo grado reputavano indimostrato lo svolgimento di ulteriore attività lavorativa “in nero” come dedotto dal resistente.
Alla luce di tali elementi e tenuto conto di quanto concordato dai coniugi nel giudizio di separazione instaurato prima della riconciliazione, il Tribunale reputava congruo un assegno di 250,00 quale contributo per il mantenimento di ciascuno dei due figli, evidenziando che l'indennità di accompagnamento e la pensione d'invalidità, di cui entrambi i figli beneficiavano, non comportavano il venir meno dell'obbligo del mantenimento a carico del genitore non collocatario, trattandosi di misure assistenziali pubbliche dirette a pareggiare o 3 quantomeno a diminuire l'incidenza dei maggiori costi correlati alla patologia. La disparità reddituale tra le parti imponeva, inoltre, di confermare l'assegno di mantenimento previsto per la . CP_1
Con ricorso depositato il 5 aprile 2024, ha proposto appello, Parte_1 affidato a sei motivi.
Con il primo motivo, ha lamentato l'“errata ricostruzione dei rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi, in relazione all'addebito della separazione”. Ha evidenziato la necessità di integrare la ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale con particolare riferimento alle seguenti circostanze, a suo dire rilevanti ai fini dell'addebito: 1) a seguito della prima separazione dei coniugi, chiesta dalla nel 2012, era CP_1 Parte_1 stato costretto ad esperire un giudizio possessorio conclusosi con sentenza del 13 marzo 2015, in cui era stato riconosciuto che aveva ristrutturato a proprie spese, con il Parte_1 ricavato derivante dalla vendita di un altro immobile, un vecchio capannone sul quale era stata realizzata la casa coniugale;
2) nel 2012 aveva denunciato per CP_1 Parte_1 violenza sessuale, reato dal quale era stato assolto;
3) nel 2020, dopo la riconciliazione,
si era sottoposta a costosi interventi di chirurgia plastica ed era stata sovvenzionata e CP_1 assistita dal marito;
4) il figlio TO, nato da una precedente relazione della e CP_1 legittimato dal in tempi recenti, si era avvicinato alla famiglia del padre Parte_1 naturale, in concomitanza con l'aggravarsi delle condizioni di salute del nonno paterno, allo scopo di ottenere delle forme di riconoscimento economico a livello ereditario, “con espresso disappunto di he quel ragazzo aveva cresciuto sin da tenera età”. Parte_1
Con il secondo motivo, ha censurato il capo della sentenza con cui era stata rigettata la richiesta di addebito della separazione alla moglie. Ha evidenziato che tale richiesta si fondava non soltanto sulla nuova relazione sentimentale intrapresa dalla , CP_1 documentata dalle foto prodotte, ma su una serie di circostanze (tra cui l'assenza di una congrua motivazione sottesa alla richiesta di separazione formulata dalla proprio CP_1 qualche mese dopo l'ultimo intervento di chirurgia estetica al quale ella si era sottoposta a spese del idonee a dimostrare che l'odierna appellata aveva, sin dall'inizio, Parte_1 ordito un piano diretto ad indurre il marito a soddisfare tutte le proprie esigenze (e cioè costituire una famiglia per dare “una sistemazione” al figlio nato da altra relazione, assicurare a sé e ai figli un'abitazione a spese del coniuge, assicurare ai figli una autosufficienza economica, sottoporsi a spese del coniuge ad una serie di interventi di chirurgia estetica) per poi abbandonarlo;
secondo il difensore appellante, quindi, la relazione extraconiugale intrapresa dalla era “ovvia e logica conseguenza della riserva mentale con la quale CP_1
4 la ha costituito la famiglia che, invece, avrebbe dovuto fondarsi sull'unione materiale e CP_1 spirituale tra i coniugi e i figli”.
Con il terzo e il quarto motivo, il difensore appellante ha contestato la ricostruzione della capacità economica delle parti operata dal Tribunale, sostenendo che, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata, la capacità di lavoro e di guadagno del era
Parte_1 notevolmente inferiore a quella della e che, pertanto, non era giustificata la CP_1 previsione di un assegno a carico del per il mantenimento della moglie. Ha
Parte_1 dedotto, specificamente: 1) che il reddito annuo di era nel 2020 di 5427,00
Parte_1 euro, nel 2021 di 5695,00 euro;
nel 2022 di 4800,00 euro;
2) che a seguito di
Parte_1 un grave infortunio sul lavoro, percepiva non una pensione di invalidità di 350,00 euro al mese, come ritenuto dal Tribunale, ma una più modesta rendita INAIL di 274,49 euro, che non si “aggiungeva” al suo guadagno, ma andava a compensare la sua capacità di reddito che si era considerevolmente ridotta;
3) che, inoltre, mentre nel corso della prima separazione (dal 2012 al 2016) svolgeva la sua attività avvalendosi del capannone sito in via Santa
Parte_1
Croce n. 71 e potendo contare sull'ausilio dei figli che abitavano al piano sovrastante, a seguito dell'assegnazione dell'intera casa coniugale alla , era stato costretto a CP_1 prendere in locazione non solo un'altra abitazione (con un costo documentato di 250,00 euro), ma anche un altro capannone (con un costo documentato di 400,00 euro) e, per di più, non poteva più contare sull'aiuto dei figli;
4) che la nel 2021 aveva percepito emolumenti CP_1 per un totale di 13.933,12 euro (di cui 8503,12 a titolo di retribuzione per attività agricola;
3000,00 euro per assegno di disoccupazione;
780,00 euro a titolo di indennità di malattia dal
19 febbraio 2021 al 4 aprile 2021; 1650,00 euro a titolo di assegni familiari per il figlio
; nel 2020 aveva percepito un reddito totale di 14.000,00 euro (di cui 5911,48 euro a Per_2 titolo di retribuzione per attività agricola, 3000,00 euro per indennità di disoccupazione,
1650,00 per assegni familiari), come documentato da estratto previdenziale INPS;
a ciò dovevano aggiungersi i redditi tratti dallo svolgimento di lavoro domestico in nero;
5) doveva far fronte al pagamento di diversi prestiti (con Agos per 10.000,00 Parte_1 euro e con UB BA per 11.000,00 euro e per 18500,00 euro); 6) non corrispondeva al vero che dagli estratti del conto intestato al ricorrente risultavano consistenti versamenti di contante
“in quanto il giro economico del conto corrente riflette le entrate e le uscite di rapporti con aziende tenute ai pagamenti con tracciatura e il saldo dei conti è prossimo allo zero”.
Con il quinto motivo, il difensore appellante ha censurato il capo della sentenza con cui è stata disposta l'assegnazione della casa alla , chiedendo l'assegnazione al CP_1 della casa coniugale affinché potesse abitarvi con i figli. Ha sul punto Parte_1
5 evidenziato che: a seguito della perdita del capannone, aveva subito un Parte_1 grave danno economico, essendo stato costretto ad affittare un altro capannone per svolgere la sua attività lavorativa;
le sue condizioni economiche erano peggiori rispetto a quelle della moglie;
non avendo la disponibilità del capannone, era stato destinatario di un accertamento della Guardia di Finanza che gli aveva contestato la mancanza di un luogo idoneo allo svolgimento dell'attività, come risultava dal verbale depositato all'udienza dell'11 aprile
2023; l'assegnazione della casa e del capannone a varrebbe a garantire Parte_1 maggiormente i figli, che potrebbero continuare a godere della condizione economica sin qui assicuratagli dal padre grazie al lavoro svolto nel capannone, e consentirebbe a di avvalersi del loro aiuto nella sua attività economica;
la , che Parte_1 CP_1 aveva intrapreso una relazione con un altro uomo, avrebbe potuto continuare a coltivare detta relazione senza invadere la sfera intima dei figli non autosufficienti, essendo peraltro titolare di un diritto di abitazione su un altro immobile poco distante dall'abitazione coniugale.
Con il sesto motivo, il difensore appellante ha contestato la condanna al pagamento delle spese di lite, ritenuta “assolutamente ingiustificata e priva di motivazione”.
Ha chiesto, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, di assegnare la casa coniugale
(abitazione e capannone) a con collocazione dei figli presso il padre;
in Parte_1 subordine, di assegnare il capannone in via Santa Croce n. 71 a per lo Parte_1 svolgimento della sua attività lavorativa;
di disporre l'obbligo delle spese straordinarie per i figli in capo ad entrambi i genitori;
di disporre che i figli soggiornino o presso il padre (nella casa coniugale) o presso la madre che potrà spostare la sua residenza presso l'abitazione sita in via D'Annunzio n. 3, ove ha un diritto di abitazione;
di non prevedere nulla sul mantenimento dei coniugi;
di condannare l'appellata alle spese di entrambi i gradi di giudizio, con distrazione.
Con comparsa di costituzione depositata il 10 ottobre 2024, si è costituita in giudizio
[...]
, chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
Il P.G., con parere espresso il 10 ottobre 2024, ha espresso parere favorevole all'esclusione dell'assegno di mantenimento in favore della moglie.
A seguito di alcuni rinvii, per le cui motivazioni si rinvia ai relativi provvedimenti, all'udienza del 3 aprile 2025, preso atto delle note scritte depositate dalle parti, la Corte ha riservato la decisione.
6 Motivi della decisione
I primi due motivi, strettamente connessi e diretti a censurare la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato la domanda di addebito alla moglie della separazione, sono infondati.
Al riguardo, occorre ricordare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova
che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento
volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di
entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso
di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri
tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della
convivenza, va pronunciata la separazione senza addebito (Cass. n. 14840/2006; Cass. n.
12383/2005).
La pronuncia di addebito, quindi, non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 c.c. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale.
Nella specie, il Tribunale ha rigettato le reciproche domande di addebito, rilevando che le parti non avevano provato (né chiesto di provare) i fatti posti in essere in violazione dei doveri coniugali imputati all'altro coniuge, né la loro efficienza causale rispetto al venir meno dell'affectio coniugalis, osservando, con specifico riguardo alla richiesta del Parte_1 che le fotografie prodotte dalla difesa erano prive di valenza probatoria e comunque inidonee a provare che la presunta relazione extraconiugale intrapresa dalla fosse antecedente CP_1
alla crisi coniugale.
A fronte della motivazione della sentenza impugnata, il difensore appellante, nel reiterare la richiesta di addebito, ha prospettato circostanze di fatto, mai dedotte in primo grado, volte a dimostrare che la avrebbe, sin dall'inizio del matrimonio, programmato di indurre il CP_1 coniuge a soddisfare tutte le proprie esigenze, anche abitative, per poi abbandonarlo una volta raggiunto lo scopo, e che, dunque, la relazione extraconiugale sarebbe “logica conseguenza della riserva mentale con cui la aveva costituito la famiglia”. CP_1
Tale prospettazione, tuttavia, è del tutto inidonea a contrastare la puntuale motivazione del giudice di primo, non confrontandosi affatto con le ragioni espresse nella sentenza impugnata, che, come detto, ha rilevato la mancanza dimostrazione sia dell'esistenza della nuova relazione, sia della sua anteriorità rispetto alla crisi coniugale.
7 Essa, invero, diverge radicalmente anche dalle ragioni originariamente poste a fondamento della richiesta di addebito formulata nel giudizio di primo grado, che si incentravano su presunte condotte maltrattanti della nei confronti del coniuge, rimaste del tutto CP_1 indimostrate e in ordine alle quali non erano state nemmeno articolate richieste di prova (si legge a pag. 4 della memoria di costituzione e risposta depositata in primo grado: “13) nelle relazioni familiari la signora mostra gravissime carenze: maltratta il marito nel CP_1
peggiore dei modi e pretende dai figli gli stessi comportamenti di ostilità e disinteresse.
Prepara il pranzo e la cena per conto proprio e è costretto a servirsi di una Parte_1 trattoria che ha servizio a domicilio (l'antica osteria di Vincenzo). Per il lavaggio dei propri indumenti, si deve affidare ad altra persona che svolge dette attività domiciliari, Parte_1
Ultimamente, è stato costretto ad abbandonare il letto nuziale Persona_3 Parte_1
quando ha scoperto sotto il materasso un pugnale (che si produce in foto sub 17) e pertanto è
costretto a dormire nel soggiorno. La moglie ha giustificato il pugnale con la presenza dello
'zilauro': dovrebbe trattarsi di un folletto che si poggia sul petto e soffoca i dormienti (altra fissazione della sono le cartomanti e le veggenti che spesso frequenta e a cui si affida). CP_1
Dall'altro di un pozzo luce al primo piano, ove abita la famiglia, spesso la signora CP_1 scaglia giù nel capannone occupato da per la sua attività di lavoro, alimenti, Parte_1
bottiglie di liquori aromatici graditi al marito e avanzi alimentari, come da foto che si producono sub 18, a significare disprezzo e disistima”).
Va, poi, sottolineato, il che è dirimente, che l'appellante, lungi dall'evidenziare in cosa si sarebbero concretizzate le violazioni dei doveri matrimoniali idonee a determinare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza in cui sarebbe incorsa la , si è CP_1 limitato a dedurre una circostanza, e cioè la presunta riserva mentale della medesima in ordine all'effettiva serietà e alla permanenza del vincolo matrimoniale, che è del tutto irrilevante nell'ordinamento giuridico italiano ed estranea anche al regime delle nullità matrimoniali previsto dall'ordinamento civile.
Parimenti infondato è il motivo di appello, che si tratta prima degli altri per ragioni di priorità logica, con cui si censura l'assegnazione alla moglie della casa coniugale.
E' consolidato il principio secondo cui la casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sicché è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico, e ciò sia ai sensi
8 del previgente articolo 155 quater c.c., che dell'attuale art. 337 sexies c.c. (Cass. Sez. 1 -
, Ordinanza n. 25604 del 12/10/2018).
E' stato affermato che il criterio preferenziale dettato a tutela dei figli minori o maggiorenni non autosufficienti prevale su qualsiasi esigenza concorrente, anche su quelle derivanti dall'eventuale asservimento dell'abitazione al fondo coltivato da uno dei coniugi (cfr. Cass. sez. 1, Sentenza n. 1501 del 13/02/1991).
Non possono, pertanto, venire in rilievo, per i fini che qui interessano, i profili dedotti dall'appellante relativi alla strumentalità del garage all'esercizio dell'attività economica del e alla necessità per il predetto di affittare, oltre ad una casa di abitazione, Parte_1 anche un capannone per svolgere l'attività lavorativa, con conseguente peggioramento delle proprie condizioni economiche.
Del tutto infondata è, poi, la richiesta di disporre la collocazione dei figli presso il padre,
posto che la maggiore età degli stessi preclude qualsiasi statuizione giudiziale in ordine al loro affidamento e collocazione, potendo gli stessi scegliere autonomamente con quale dei due genitori convivere.
Nemmeno può essere accolta la richiesta di assegnazione al del solo Parte_1 capannone, di cui è indubbia la natura pertinenziale rispetto all'abitazione coniugale, che è stata accertata anche in altri paralleli giudizi (cfr. ordinanza resa il 15 settembre 2022 dal
Giudice dell'esecuzione nel giudizio di opposizione avverso l'esecuzione per il rilascio dell'abitazione familiare e del vano garage e provvedimento del Tribunale di Lecce del 13 settembre 2022 nel procedimento avente ad oggetto il reclamo ex art. 669 -terdecies proposto da nei confronti del avverso l'ordinanza di getto del ricorso CP_1 Parte_1 per reintegrazione nel possesso proposta dalla , in cui si evidenzia che il vincolo CP_1 pertinenziale che lega il garage all'abitazione è espressamente stabilito nell'atto pubblico per
Notaio del 15 ottobre 2019). Per_4
D'altra parte, nella specie, nemmeno è esperibile una soluzione che contempli l'assegnazione parziale della casa coniugale, in ragione dell'attuale elevato grado di conflittualità tra i coniugi - desumibile dalle dichiarazioni testimoniali, comprovata dalla pendenza a carico di di un processo penale (n. 5085/2022 RGNR) in cui egli Parte_1
è imputato del reato di atti persecutori ai danni della (cfr. decreto di rinvio a giudizio CP_1 prodotto dall'appellata) ed evidenziata dalla stessa intensità delle posizioni assunte nel giudizio - essendo evidente che la condivisione sia pure parziale dell'immobile potrebbe amplificare tale conflittualità anche per la permanenza di impianti comuni (cfr. Cass. Sez. 1, sentenza n. 23631 del giorno 11 novembre 2011 e Sez. 6 -1,Ordinanza n. 8580 dell'
11/04/2014);
9 Il motivo di appello con cui si censura la statuizione con cui il Tribunale ha posto a carico del un assegno di mantenimento per la moglie è fondato limitatamente al Parte_1 quantum dell'assegno.
Come reiteratamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, “la separazione personale,
a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la
permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi
dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione
ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta
alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione
degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una
consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” (cfr. Cass. sez. 1, sentenza n. 12196 del 16 maggio 2017; Cass. sez. 1, sentenza n.
16809 del 16 aprile 2019; Cass. Sez. 1-, Ordinanza n. 5605 del 28 febbraio 2020).
La più recente giurisprudenza di legittimità ha dunque chiarito che il mantenimento del pregresso tenore di vita, se non entra più a comporre la cornice dell'assegno divorzile, rileva ancora in caso di assegno di mantenimento da fissarsi in sede di separazione, nella permanente attualità del dovere di assistenza materiale tra i coniugi.
Ciò posto, correttamente il Tribunale ha rilevato la permanenza tra i coniugi di una disparità
reddituale, che giustifica il riconoscimento in favore della di un assegno di CP_1 mantenimento, non essendo stato dimostrato, da parte del il peggioramento Parte_1 delle sue condizioni reddituali, che dovrebbe desumersi dalle più recenti dichiarazioni dei redditi prodotte in giudizio.
Infatti, in sede di udienza presidenziale, l'odierno appellante dichiarava di svolgere attività lavorativa come artigiano e di percepire circa 23.000,00 euro annue;
in sede di interrogatorio formale reso il 7 marzo 2023, confermava di continuare a svolgere Parte_1 regolarmente la sua attività di vendita di pneumatici (allo stesso veniva sottoposta la seguente domanda formulata al capitolo 5: “vero che il sig. per più volte al giorno carica Parte_1 un furgone di pneumatici e parte verso i destinatari ove vende la merce e ritorna a casa con il furgone vuoto, ripetendo l'operazione” ed egli rispondeva: “Vera la circostanza di cui al punto 5. E' questa la mia attività”); dagli estratti conto del prodotti in Parte_1
giudizio, relativi al periodo giugno-settembre e ottobre-dicembre 2021 si rileva una movimentazione in entrata di ben 46.500,00 euro, di cui 27.500,00 in contanti.
Tali circostanze, e cioè la prosecuzione dell'attività commerciale precedentemente svolta,
l'elevato uso di contanti in entrata, le stesse dichiarazioni rese dal in ordine al Parte_1
reddito percepito nel 2021 innanzi al Presidente del Tribunale, inducono a ritenere
10 condivisibile quanto argomentato dal Tribunale circa la sostanziale inattendibilità delle ultime dichiarazioni dei redditi dell'appellante.
Gli esigui redditi dichiarati con riferimento agli anni dal 2020 in poi (5427,00 euro nel
2020, 5695,00 euro nel 2021, 4800,00 euro nel 2022), infatti, sono del tutto incompatibili sia con l'attività commerciale asseritamente svolta in modo continuo e proficuo, sia con le dichiarazioni rese dallo stesso nel corso del giudizio innanzi al Presidente del Parte_1
Tribunale, sia con le spese che nell'atto di gravame l'appellante ha riconosciuto di aver sostenuto, nel 2020, per i ricoveri della moglie (cfr. pag. 6 dell'atto di appello) e di sostenere,
a seguito dello sfratto, per la locazione di una casa di abitazione e di un nuovo capannone, in misura pari a 650,00 euro mensili (cfr. pag. 10 dell'atto di appello).
Quanto alla situazione economica della moglie, dagli atti risulta che ella svolge ( e svolgeva anche nel corso della convivenza coniugale) attività di bracciante agricola, da cui trae redditi modesti, anche a voler considerare le indennità di disoccupazione e per malattia, non essendo stato dimostrato lo svolgimento di ulteriore attività lavorativa in nero.
Ciò premesso, tuttavia, ai fini della comparazione della situazione reddituale delle parti e della quantificazione dell'assegno di mantenimento, deve tenersi conto dell'assegnazione della casa coniugale, che costituisce utilità economicamente valutabile e che, nella specie,
comprende, oltre alla casa di abitazione, anche un garage, che era pacificamente utilizzato dal ai fini dell'esercizio della sua attività economica. Parte_1
La giurisprudenza di legittimità, nel valutare l'adozione delle statuizioni conseguenti alla separazione personale tra i coniugi, ha più volte attribuito rilievo all'assegnazione della casa familiare, ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli e del coniuge economicamente più debole, perché tale assegnazione, pur essendo finalizzata alla tutela della prole e del suo interesse a permanere nell'ambiente domestico, costituisce un'utilità suscettibile di apprezzamento economico, e ciò anche quando il coniuge assegnatario dell'immobile ne sia comproprietario, perché il godimento di tale bene non trova fondamento nella comproprietà dello stesso, ma nel provvedimento di assegnazione, opponibile anche ai terzi, che limita la facoltà dell'altro coniuge di disporre della propria quota e si traduce, per esso, in un pregiudizio economico valutabile (Cass., Sez. 1, Ordinanza
n. 27599 del 21/09/2022; Cass., Sez. 1, n. 20858/2021; Cass., Sez. 6-1, n. 25420/2015; v. 20.
Cass., Sez. 1, n. 4203/2006, ove è precisato che il godimento della casa familiare costituisce un valore economico, del quale il giudice deve tener conto ai fini della determinazione dell'assegno dovuto all'altro coniuge per il suo mantenimento o per quello dei figli, che di regola corrisponde al canone ricavabile dalla locazione dell'immobile).
Considerato, quindi, il godimento esclusivo da parte della della casa di abitazione CP_1
e del conseguente detrimento economico subito dal derivante dall'onere di Parte_1
11 far fronte non soltanto ad esigenze abitative, ma anche alle esigenze correlate all'esercizio dell'attività commerciale (che prima era svolta all'interno del garage annesso alla abitazione coniugale), appare equo rideterminare l'assegno in favore della in 100,00 euro CP_1 mensili.
Tale somma appare congrua e proporzionata anche in considerazione della capacità
lavorativa della , che è dimostrata dallo svolgimento attuale di attività di bracciante CP_1 agricola e che potrebbe essere senz'altro incrementata, anche in considerazione dell'assenza di oneri di accudimento di figli minori.
Quanto alle spese, si osserva che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018).
In considerazione dell'esito complessivo del giudizio e della parziale soccombenza reciproca, le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate tra le parti nella misura di un terzo e per la restante parte vanno poste a carico di e Parte_1
liquidate come in dispositivo (valore della causa indeterminabile).
P.Q.M.
In parziale accoglimento dell'appello proposto da avverso Parte_1 la sentenza del Tribunale di Brindisi del 15 febbraio 2024:
1) Ridetermina l'assegno di mantenimento in favore di a carico di CP_1
nella somma di 100,00 euro mensili;
Parte_1
2) Rigetta nel resto l'appello;
3) Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio nella misura di un terzo e condanna al pagamento della restante parte, Parte_1 quota che va liquidata, per il giudizio di primo grado, in 2539,00 euro e, per il giudizio di appello, in 2315,00 euro, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%.
Così deciso in Lecce il 29 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ferraro Dott. TO Francesco Esposito
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