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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 21/01/2025, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott. Piero Rocchetti PRESIDENTE
Dott. ssa Patrizia Visaggi CONSIGLIERE Rel.
Dott. ssa Silvia Casarino CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di lavoro iscritta al n.ro 275 /2024 R.G.L. promossa da:
(P.Iva – Codice fiscale: Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
con sede legale in 28060 San Pietro ZZ (NO), Via E. Marelli n.
32/40, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, legale rappresentante pro tempore, sig. , nato a [...]
Milano, il 17.05.1935, residente in [...], giusta delega a margine del presente atto rappresentata e difesa dall'avv. Giuliano Giuggioli del Foro di Novara, presso il suo studio domiciliata in Novara, Corso Cavallotti 36
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), nata a [...]_1 C.F._1
il 23.03.1973 e ivi residente in [...], per delega in calce al presente atto rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Alberto Matteo Borrione e
1 dall'Avv. Enrica Casetta del Foro di Torino, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Torino, Via Meucci n. 2
APPELLATO
Oggetto: Licenziamento individuale per giusta causa
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
Come da ricorso depositato il 10.6.2024
Per l'appellato:
Come da memoria depositata il 31.10.2024
FATTI DI CAUSA
Con ricorso diretto al Tribunale di Novara, ha Controparte_1
impugnato il licenziamento per giusta causa intimatole con lettera ricevuta il 3.4.2023 (doc.9 ) in relazione agli addebiti contestati CP_1 con lettera 16.2.2023 e consistenti: nell'“aver comunicato formalmente, a mezzo mail (del 8 e 9 febbraio 2023) ricevute anche da altri Suoi colleghi di lavoro, di non intendere prendere parte alla trasferta per partecipare al PU Tec, in India, organizzata dal nostro
General Manager nelle giornate dal 10 al 15 Aprile 2023, nonostante la sua partecipazione fosse stata espressamente richiesta dal dottor
”, nonché, per il comportamento tenuto in occasione Persona_1
della missione in Puglia a Ostuni il 15 Febbraio, al fine di testare presso il cliente la produzione di un nuovo prodotto, “per essersi allontanata dall'azienda nostra cliente in quanto aveva l'aereo prenotato per il ritorno alle 15:00 in partenza da Bari, senza informare alcuno del problema tecnico della macchina (del cliente) e senza concordare, con noi il rientro immediato, ovvero uno spostamento del volo di ritorno” (doc.6 ). CP_1
A sostegno della domanda la ricorrente ha dedotto l'insussistenza dei fatti contestati atteso che, con riferimento al primo addebito, la stessa non aveva ricevuto alcun ordine ma solo un invito da parte del
2 dott. la fiera in India non comportava l'esecuzione di Pt_2
prestazioni tecniche per cui fosse necessario la sua presenza, in qualità di tecnico, e che comunque nelle mail in questione non aveva utilizzato espressioni offensive;
con riferimento al secondo addebito la ricorrente ha poi sostenuto di essere stata autorizzata dallo stesso presente nel corso della missione, a recarsi in aeroporto per CP_2
prendere il volo prenotato alle 15:00 (l'unico previsto per la giornata).
Inoltre, al più i fatti avrebbero potuto comportare l'applicazione di una sanzione conservativa ma non configurare la giusta causa addotta a sostegno del licenziamento, in ogni caso illegittimo per il mancato rispetto del termine di cui all'art.59 CCNL.
Costituendosi in giudizio la società ha contestato analiticamente le avverse pretese, chiedendo il rigetto del ricorso.
Con sentenza n.122/2024, pubblicata il 14.5.2024, il Tribunale ha annullato il licenziamento e condannato la a reintegrare la Parte_1 ricorrente nel posto di lavoro corrispondendole un'indennità risarcitoria pari a 12 mensilità della retribuzione globale di fatto
(comprensiva delle due indennità forfettarie per trasferte e straordinari, in quanto corrisposte continuativamente a prescindere dall'effettivo svolgimento di lavoro straordinario e/o trasferte), determinata in euro 10.223,37 (detratto l'aliunde perceptum conseguente alla nuova occupazione reperita e ai relativi emolumenti percepiti). ha proposto appello e chiesto la restituzione di quanto Parte_1
corrisposto in esecuzione della sentenza, dando atto che la lavoratrice aveva optato per l'indennità sostitutiva della reintegra.
L'appellata ha resistito chiedendo il rigetto del gravame.
All'udienza di discussione del 14.11.2024 la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
3 1. Il Tribunale ha motivato rilevando che:
“Quanto al primo episodio occorre, quindi, valutare se esso abbia rivestito gravità sufficiente per legittimare il recesso senza preavviso, ovvero costituisca un mero rifiuto di adempiere alle direttive datoriali, punibile con sanzione conservativa.
Ora, non spetta al Tribunale valutare la fondatezza dei motivi per cui il direttore generale richiese la partecipazione della ricorrente alla fiera
[...]
e di quelli con cui quest'ultima giustificò il proprio rifiuto. CP_3
L'affidamento, a un singolo lavoratore, piuttosto che a un altro, di compiti rientranti nelle mansioni per cui entrambi sono stati assunti, costituisce, infatti, una scelta imprenditoriale, non sindacabile in sede giudiziaria…...
Purtuttavia, la notevole gravità che potrebbe indurre a ricondurre tale condotta alla clausola generale della “grave insubordinazione”, anziché nella definizione di rifiuto di adempiere a disposizioni legittime dei superiori gerarchici, va esclusa, quantomeno, per due ordini di ragioni:
-in primo luogo, la convenuta non ha offerto di dimostrare che, in concreto, il rifiuto abbia prodotto un danno almeno potenziale, per non essere stata
(in concreto e non in astratto) la società in grado di rispondere a domande tecniche rivoltele da potenziali clienti, con il conseguente rischio di perdere affari, pur essendo pacifico che partecipò, con il proprio massimo Pt_1 dirigente, alla fiera CP_4
-in secondo luogo, dalla lettura congiunta della contestazione e delle giustificazioni emerge che la ricorrente, ricevuta la prima, attenuò decisamente la propria posizione, dichiarandosi disponibile a organizzare la propria partecipazione alla fiera, in un'epoca in cui ciò appariva ancora possibile, il che avrebbe dovuto indurre la datrice di lavoro ad attenuare parimenti il trattamento sanzionatorio da riservare alla lavoratrice.
Quanto al secondo episodio contestato, è chiaramente evincibile dalle clausole contrattuali sopra riportate che il CCNL legittima il licenziamento per abbandono del posto di lavoro solo se esso provochi un pericolo per la sicurezza, circostanza mai allegata in corso di causa, né contestata alla ricorrente. Diversamente e salvo il caso di recidiva, l'allontanamento dal posto di lavoro giustifica soltanto una sanzione conservativa. Ne consegue
4 che, anche l'eventuale dimostrazione del fatto che la ricorrente si sia allontanata da di propria iniziativa, non potrebbe mutare la Pt_3 valutazione di illegittimità del licenziamento.
Lo stesso CCNL (art. 61, lett. p) legittima il licenziamento per recidiva soltanto in caso di previa adozione di due provvedimenti di sospensione. Il che logicamente, comporta che la reiterazione delle violazioni può determinare il licenziamento soltanto in occasione della terza infrazione di norme disciplinari, comportanti la sospensione. Diversamente, deve applicarsi la sanzione conservativa.
Da tale considerazione consegue che nemmeno la valutazione congiunta delle due mancanze contestate potrebbe ritenersi idonea a giustificare il recesso datoriale. Ciò anche alla luce del fatto – incontestato – per cui la ricorrente non ebbe a subire contestazioni disciplinari, prima di quella per cui è causa.”
2. La società censura la sentenza per: i) erroneo accertamento circa l'insussistenza di una condotta di grave insubordinazione, violazione e falsa applicazione dell'art. 2119 c.c., dell'art. 115 c.p.c., dell'art. 60 lett. n), nonché dell'art. 61 lett. m) e n) del CCNL per la piccola e media industria chimica;
ii) errato accertamento in fatto in ordine alla circostanza che, in relazione al secondo addebito, in occasione della trasferta presso il cliente alla lavoratrice sia stato Parte_4 contestato, o fosse contestabile, esclusivamente l'abbandono del posto di lavoro, violazione e falsa applicazione: dell'art. 2119 c.c.; dell'art. 60, lett. a), lett. b), lett. n), nonche' dell'art. 61, lett. m), lett.
n), del CCNL applicato;
iii) erronea valutazione atomistica degli addebiti, violazione e falsa applicazione: dell'art. 2119 c.c.; dell'art. 61, lett. p, CCNL applicato.
3. Il primo motivo merita di essere accolto nei termini che seguono.
Il licenziamento impugnato è stato intimato “per giusta causa ex art
2119 c.c.”, in relazione agli addebiti contestati con lettera del
16.2.2023 di seguito trascritta:
5 “In data 8 Febbraio 2023, alle ore 12.31, il dott. General Persona_2
Manager della nostra Società, inviava, a Lei ed agli altri destinatari ivi indicati, mail del seguente tenore:
“Da: Inviato: mercoledì 8 febbraio Persona_2 Email_1
2023 12:31 A: < Cc: Tes_1 Email_2 Persona_3
>;
[...] Email_3 Controparte_1 E
. ;
[...] Email_4 Parte_5
<
Email_6
Oggetto: - DELHI 12 - 14 Aprile 2022 + Invio campioni per CP_5 nuovi segmenti tecnici Tes_ Ciao , CP_1
Bisogna andare al – fiera principale per il mondo del PU in India – CP_3 che si tiene ogni 3 anni, e che nel 2023 si terra' nelle date in oggetto
L'ultima volta che abbiamo partecipato è stato nel 2017 ( e Per_1 CP_6
, perché l'edizione del 2020 non si tenne causa Covid Inutile dire che
[...] la nostra presenza – a fianco di – è essenziale. CP_7
Io ovviamente andrò ma ho bisogno che un tecnico venga con me, e ovviamente al momento è e rimane la più idonea CP_1
Si deve partire la sera del giorno 10 (purtroppo è pure Pasquetta) in modo da arrivare a Delhi il primo pom del giorno 11 e poter essere in fiera la mattina del 12 Rientro con volo la sera del 14 e arrivo sabato mattina 15
Fatemi sapere con urgenza, pf Io comunque nel frattempo ho già confermato presenza e 2 stanze di hotel…. (se no non si trovava più posto vicino alla fiera) Grazie A.
(…) General Manager Persona_2 Pt_1
Ricevuta detta mail, Ella, replicava nei termini seguenti:
“Da: < Inviato: Controparte_1 Email_7 mercoledì 8 febbraio 2023 13:55 A: Persona_2 E
. ; < Cc:
[...] Email_8 Tes_1 Email_2 Per_3 E;
Persona_3 Email_3 Parte_5
<
Email_6 Co Oggetto: R: TECH India - DELHI 12 - 14 Aprile 2022 + Invio campioni per nuovi segmenti tecnici
6 Ciao , grazie dell'invito, so che mi pensi sempre, ma come sono Per_1 stata d'accordo con te per le prove in di specifica Parte_6 competenza tecnica, credo che una fiera possa essere fatta senza Co problemi da un commerciale che capisca qualcosa di . Saluti CP_1
”
[...]
Chiaramente sorpreso dalla Sua risposta, il dott. Andrea Le scriveva Pt_2 quanto segue:
“Da: Inviato: mercoledì 8 febbraio Persona_4
2023 15:49 A: >; Controparte_1 Email_4
t>Cc: Controparte_8 Email_9 Email_10 E
< ; Email_11 Email_3 Parte_5
<
Email_6
Oggetto: R: - DELHI 12 - 14 Aprile 2022 + Invio campioni CP_5 per nuovi segmenti tecnici
Quindi sostanzialmente mi stai dicendo: in fiera ci vai da solo, problemi tuoi se avrai bisogno di supporto tecnico?!
Giusto per capire…
, è chiaro – come ti ho già detto più volte – che in prospettiva CP_1 futura NON voglio contare su di te per Paesi del Far East soprattutto per il
PU tecnico Ma nel contingente cosa devo fare, considerato che il nostro lavoro e' tecnico oltre che commerciale?
E soprattutto chiedo a te, oltre che alla tua Direzione : se il problema è il
PU tecnico – ovvero il fatto che tu vorresti occuparti solo di gomma - è risolvibile (in un tempo breve-medio) cercando un tecnico nuovo che possa lavorare in R&D e assistenza tecnica sul PU Servirà del tempo, ma non è impossibile farlo (infatti sto cercando) Se invece il problema riguarda tutto il mondo Extra Eu, allora prima o poi riguarderà anche la gomma e quindi dobbiamo ragionarci seriamente, perché certi sviluppi ci saranno SEMPRE preclusi.
Non voglio creare un clima di lavoro ostativo - ne ho già talmente tanti di problemi che non è proprio il mio desiderio - ma mettetevi nelle mie scarpe:
Oggi ho un team tecnico composto da 5-6 persone di cui 4 – per ragioni personali che non voglio sindacare ma che mettono in difficoltà l'azienda –
7 non sono disposte a viaggiare del tutto oppure in buona parte del mondo
Tu cosa faresti al mio posto?
Io cerco di capire tutti, ma così mi sembra che siate voi a non capire come funziona il lavoro in un'azienda A.
General Manager Persona_2 Pt_1
Seguiva altra Sua mail del seguente tenore:
“Da: Inviato: giovedì 9 febbraio 2023 08:59 A: Controparte_1
c: Persona_2 Parte_5 Tes_1
Oggetto: R: - DELHI 12 - 14 Aprile 2022 + Invio campioni CP_5 per nuovi segmenti tecnici
Ciao , che il problema sia l'extra EU non credo sia una novità di Per_1 oggi, quello che ho scritto è che ci sono tecnici e commerciali che possono fare quello che farei io al : perché non chiedi a loro se ti CP_5 stanno dicendo di arrangiarti e lo chiedi solo a me?
Chiarisco, anche se lo ritenevo superfluo, qualche punto:
1. Io non voglio rinunciare al PU tecnico come sviluppo ed assistenza tecnica, è un'idea che è venuta a te perché hai bisogno di liberare tempo per la gomma, ma io al momento non ho nessun problema, dovessi averli lo direi
2. Mi sento profondamente offesa dall'essere messa nel gruppo di 4 tecnici che non viaggiano del tutto o parzialmente, perché se non ti sei accorto di quanto lavoro ho fatto sul campo, a differenza di chi ha sviluppato prodotti senza mai mettere il naso fuori dal cancello, allora c'è un grosso problema, che ti ripeto mi offende (e torno al viaggio in India ma anche alle due settimane che mi sono fatta per qualche anno in Brasile a fare prove, ai viaggi in Europa, Italia sia come area manager che come tecnico).
3. Ritorniamo sull'extra EU: abbiamo sempre avuto commerciali tecnici
( Moral) che avevano un'esperienza tecnica tale da non necessitare CP_6
l'intervento del tecnico per andare fuori Europa, mi dispiace che bbia Pt_1 perso risorse così preziose e, forse si scopre adesso, non facilmente sostituibili, ma la soluzione è sicuramente un area manager autonomo.
Spero di averti chiarito l'intento della mia mail, che comunque ribadisce la rinuncia alla partecipazione alla fiera.
8 Buona giornata ” CP_1 CP_1
Seguivano due ulteriori mail del dott. del seguente tenore: Persona_2
“Da: Inviato: venerdì 10 febbraio 2023 12:35 A: Persona_2
Cc: ; ES;
Controparte_1 Tes_1 Pt_5
Controparte_9 Controparte_10
Oggetto: R: - DELHI 12 - 14 Aprile 2022 + Invio campioni CP_5 per nuovi segmenti tecnici
Toni parte che considero totalmente fuori luogo perché si sta parlando di lavoro, la tua “rinuncia” alla fiera eventualmente la decido io, non tu! Pt_7
e perché ritengo che la questione debba essere gestita
[...] CP_10 anche dall'Ufficio del personale, visto che esistono regolari contratti di lavoro che sanciscono diritti e doveri, sia per l'azienda che per il dipendente
…………..
General Manager Persona_2 Pt_1
Con riferimento a quanto precede, pertanto, ai sensi dell'art. 7 della L.
300/1970 e del vigente CCNL, Le contestiamo di aver comunicato formalmente, a mezzo mail ricevute anche da altri Suoi colleghi di lavoro, di non intendere prendere parte alla trasferta per partecipare al in CP_3
India, organizzata dal nostro General Manager nelle giornate dal 10 al 15
Aprile 2023, nonostante la Sua partecipazione fosse stata espressamente richiesta dal dott. e nonostante Ella percepisca, mensilmente, Persona_2 come già evidenziato, € 238,65 a titolo di “IND. FORFETARIA
TRASFERTA” Pt_ II – Il giorno 15 Febbraio u.s., , unitamente al Sig. , si Parte_5 trovava, in missione, in Puglia, presso il cliente in località Parte_4
Ostuni, al fine di testare, presso l'impianto dell'azienda, la produzione di un nostro nuovo prodotto, a base acqua.
Alle ore 08:30 di mercoledì 15 Febbraio u.s., fissato per l'avvio della produzione, l'impianto del nostro cliente manifestava, dapprima il malfunzionamento di una pompa, che comportava un'attesa di circa un'ora per la sua riparazione e, successivamente, altre problematiche, che, di fatto, impedivano l'avvio della produzione.
9 Tanto premesso, ai sensi dell'art. 7 della L. 300/1970 e del vigente CCNL, Pt_ Le contestiamo che, , alle ore 11.30 circa, si è senz'altro allontanata dall'azienda nostra cliente in quanto aveva l'aereo prenotato per il ritorno alle ore 15:00 in partenza da Bari, senza informare alcuno del problema tecnico della macchina e senza concordare, con noi, il rientro immediato, ovvero uno spostamento del volo di ritorno.
Le contestiamo, altresì, di non aver quindi partecipato attivamente alle prove industriali dello sviluppo del nuovo prodotto presso un nuovo cliente, così vanificando lo scopo della trasferta lavorativa e di aver lasciato da solo il Sig. , nostro commerciale di riferimento del cliente in Parte_5 oggetto.
Data la gravità di quanto Le viene addebitato, disponiamo, nei Suoi confronti, la sospensione cautelare dal servizio e dalla retribuzione sino alla conclusione del procedimento disciplinare avviato con la presente. A norma della legge citata, Lei ha facoltà di produrre le Sue giustificazioni entro cinque giorni dalla data di ricevimento della presente”.
Dal tenore delle mail sopra riportate si evince chiaramente che la partecipazione delle lavoratrice alla trasferta in India non è stata posta in termini di un invito interlocutorio, come ancora sostenuto in giudizio dalla difesa della , bensì quale disposizione di servizio CP_1 impartitale dal direttore generale (in quanto “ è e rimane CP_1 la più idonea”) al fine di assicurare il necessario supporto tecnico all'azienda in occasione della fiera internazionale programmata, ciò che indiscutibilmente costituisce l'esercizio di una legittima scelta imprenditoriale.
A tale disposizione la lavoratrice ha opposto un rifiuto netto, certamente senza proferire epiteti ma con toni ostentatamente di sfida e provocatori, non disgiunti da un esplicito sarcasmo (grazie dell'invito, so che mi pensi sempre,..credo che una fiera possa essere fatta senza problemi da un commerciale..), come ben intesi ed espressi nella risposta del direttore generale (quindi
10 sostanzialmente mi stai dicendo: in fiera ci vai da solo, problemi tuoi se avrai bisogno di supporto tecnico?) reiterando il rifiuto opposto anche con la seconda mail inviata il giorno successivo (Spero di averti chiarito l'intento della mia mail, che comunque ribadisce la rinuncia alla partecipazione alla fiera), non senza riaffermare che “la soluzione è sicuramente un'area manager autonoma”.
I toni sono sferzanti e denigratori delle prerogative aziendali, con indebita ingerenza della dipendente nelle scelte imprenditoriali, non spettando alla né stabilire se in occasione della fiera CP_1 internazionale, al fine di promuovere l'attività di impresa vi fosse o meno necessità di un supporto tecnico, né se e in che termini l'area manager (di cui il suo interlocutore era l'esponente apicale) dovesse attrezzarsi acquisendo maggiore autonomia sul piano dei contenuti tecnici.
Il tutto in una conversazione via mail aperta ad una pluralità di dipendenti e responsabili dell'azienda.
Ora, ai fini della qualificazione della condotta non può dirsi rilevante, come invece affermato nella sentenza impugnata, che nella lettera di giustificazione la lavoratrice si sia dichiarata disponibile a organizzare la propria partecipazione alla fiera, né che la società non abbia offerto di dimostrare il danno, almeno potenziale, conseguente al rifiuto opposto dalla . CP_1
Quanto alla prima circostanza il fatto che con le proprie giustificazioni la lavoratrice (dopo aver ripetuto di aver “inteso la prima mail come un invito e non un obbligo” e che la sua risposta “non era
..assolutamente un rifiuto”) abbia affermato “Immaginavo, ribadisco, di poterne parlare con il Sig. come anche richiesto dal mio Pt_2
responsabile Sig. e ritenendo la possibilità di partecipare alla Tes_1 fiera non esclusa”(doc. 7 non vale certo a trasformare la Parte_1
“possibilità considerata” dalla , in disponibilità effettivamente CP_1
11 offerta, posto che neppure dalle allegazioni in atti risulta che tale disponibilità sia stata in qualche modo esternata né, tanto meno, concretamente offerta.
Quanto alla seconda circostanza, mette conto di precisare che ai sensi dell'art.60 lett. n) del CCNL applicato “..Incorre nei provvedimenti dell'ammonizione scritta, della multa e della sospensione il lavoratore:
………
n) che si rifiuti di adempiere a disposizioni legittime impartite dai suoi superiori”, mentre ai sensi del successivo art.61 (Licenziamento per mancanze):“Il licenziamento con immediata rescissione del rapporto di lavoro può essere inflitto, con la perdita dell'indennità di preavviso al lavoratore che commetta gravi infrazioni alla disciplina o alla diligenza nel lavoro o che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale, o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
In via esemplificativa, ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
………
e) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumità delle persone ed alla sicurezza degli impianti o comunque compimenti di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
…………
m) grave insubordinazione;
n) mancanze disciplinari configurabili nei termini previsti dal 1° comma del presente articolo”.
Ne deriva che, anche nella scala valoriale espressa dalle parti sociali, incorre nella sanzione espulsiva il dipendente che “commetta gravi infrazioni alla disciplina” ovvero “grave insubordinazione” senza che a tal fine sia richiesto che a tale condotta, certamente
12 pregiudizievole sotto il profilo della disciplina e dell'organizzazione aziendale, consegua in concreto un ulteriore danno (nella specie ravvisato dal primo Giudice nel rischio, per la società, di perdere affari per non essere stata in grado di rispondere a domande tecniche da parte di potenziali clienti). In altre parole, ai fini della configurabilità della insubordinazione non può dirsi costituire elemento indefettibile della fattispecie una qualche forma di danno alla produttività. Secondo l'insegnamento della S.C. la nozione di insubordinazione deve “essere intesa in senso ampio: sicché, nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato, essa non può essere limitata al rifiuto del lavoratore di adempiere alle disposizioni dei superiori (e dunque ancorata, attraverso una lettura letterale, alla violazione dell'art. 2104, secondo comma c.c.), ma implica necessariamente anche qualsiasi altro comportamento atto a pregiudicare l'esecuzione ed il corretto svolgimento di dette disposizioni nel quadro della organizzazione aziendale (Cass. 27 marzo 2017, n. 7795; Cass. 11 maggio 2016, n. 9635; Cass. 2 luglio
1987, n. 5804 e la più recente 19 aprile 2018, n. 9736, in riferimento ad un rapporto di lavoro pubblico).
9.1. Infatti, ciò che conta, ai fini di una corretta individuazione di una condotta di insubordinazione, nel contemperamento dell'interesse del datore di lavoro al regolare funzionamento dell'organizzazione produttiva con la pretesa del lavoratore alla corretta esecuzione del rapporto di lavoro, è il collegamento al sinallagma contrattuale: nel senso della rilevanza dei soli comportamenti suscettibili di incidere sull'esecuzione e sul regolare svolgimento della prestazione, come inserita nell'organizzazione aziendale, sotto il profilo dell'esattezza dell'adempimento (con riferimento al potere direttivo dell'imprenditore), nonché dell'ordine e della disciplina, su cui si basa l'organizzazione complessiva dell'impresa, e dunque con riferimento
13 al potere gerarchico e di disciplina (Cass. 13 settembre 2018, n.
22382). In particolare, la nozione di insubordinazione non può essere limitata al rifiuto di adempiere alle disposizioni impartite dai superiori, ma si estende a qualsiasi altro comportamento atto a pregiudicarne l'esecuzione nel quadro dell'organizzazione aziendale
(giurisprudenza consolidata fin da Cass. 2 luglio 1987, n. 5804, citata)”(Cass.n.27939/2021;Cass.n.1524/2024).
Nel caso di specie la condotta della lavoratrice non può dirsi confinata al mero rifiuto di adempiere alle disposizioni imposte trattandosi di comportamento in grado di incidere sul regolare svolgimento della prestazione, come inserita nell'organizzazione aziendale, oltre che sulla disciplina e sull'ordine che ne costituiscono il fondamento. Il fatto poi che nella conversazione via mail non vengano utilizzati espressioni ingiuriose, non esclude che l'interlocuzione si sia realizzata con modalità esorbitanti dall'obbligo di correttezza formale dei toni e dei contenuti, dal momento che l'efficienza dell'organizzazione aziendale riposa sull'autorevolezza di cui godono i suoi dirigenti e quadri intermedi ed essa risente di un indubbio pregiudizio allorché, come avvenuto nel caso di specie, con toni di aperta sfida e sarcasmo sia contestato (ed anche sostanzialmente irriso) il potere direttivo del datore di lavoro e ciò avvenga pubblicamente (le due mail della lavoratrice risultano dirette al Direttore Generale, dott. e altresì visibili ai colleghi inseriti in Pt_2
Cc, anche con posizione gerarchica superiore a quella rivestita dalla
), con ulteriore danno all'immagine di chi esercita il potere CP_1
datoriale. Così qualificata la condotta, il primo addebito integra senza dubbio la giusta causa del licenziamento, essendo incorsa la lavoratrice in una grave violazione dei propri doveri, chiaramente connotata dalla dimostrata intenzionalità dell'elemento soggettivo, con condotta reiterata a distanza di tempo (in due distinte giornale
14 del 8 e 9 febbraio), e che appare ancor più rilevante sia in considerazione delle mansioni dalla stessa espletate (tecnico commerciale con inquadramento elevato, liv. F, CCNL applicato), sia in relazione alle circostanze concrete in cui è stata realizzata (con inoltro delle mail a tutti i destinatari in indirizzo e perché la prestazione della era richiesta per una fiera internazionale di CP_1 non poca rilevanza per l'attività imprenditoriale svolta dalla società), così da giustificare il venir meno dell'imprescindibile affidamento, da parte datoriale, circa il futuro adempimento della lavoratrice in merito ai propri obblighi, con lesione dell'elemento fiduciario su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro, tale da giustificare la massima sanzione disciplinare (quale evento "che non consente la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto).
Deve quindi essere accolto il primo motivo, assorbente gli ulteriori motivi.
4. Resta escluso che, come riproposto dall'appellata, il licenziamento possa comunque considerarsi illegittimo per violazione dell'art. 59
CCNL applicato (“In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del richiamo verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi 5 giorni lavorativi dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa, nel corso dei quali il lavoratore può presentare le sue giustificazioni. Se il provvedimento non viene emanato entro i
10 giorni lavorativi successivi alla scadenza di cui sopra, tali giustificazioni si ritengono accolte”. E' infatti documentato (e non contestato) che la società ha ricevuto le giustificazioni il 21.2.2023
(per il tramite della sigla sindacale cui si è rivolta la lavoratrice) e in data 22.2.2023 ha chiesto alla se intendesse integrare le sue CP_1 difese avvalendosi della facoltà di essere sentita, con l'assistenza del rappresentante sindacale (doc.7 bis In data 3.3.2023 (doc.7 Pt_1
ter da parte sindacale è stato richiesto un incontro per il Pt_1
15 16.3.2023, nel corso del quale pacificamente le parti hanno valutato ipotesi transattive (pur in assenza della lavoratrice), sfociate nella bozza di accordo (di contenuto economico) predisposta ed inviata dalla società in data 22.3.2023 (doc.8 In data 28.3.2023, il Pt_1
rappresentante sindacale designato ha chiesto un incontro per la firma dell'accordo da fissarsi il 30.3.2023 (doc.8 bis Pt_1
Il 29.3.2023 un grave incendio ha colpito il reparto produttivo della società, l'incontro non ha avuto luogo, la transazione non è stata sottoscritta e il licenziamento è stato intimato con lettera ricevuta dalla lavoratrice il 3.4.2023. E' dunque evidente che tale tempistica non è addebitabile alla parte datoriale, né può inficiare la legittimità del licenziamento.
All'accoglimento del primo motivo, assorbente ogni altra censura, consegue il rigetto delle domande avanzate da Controparte_1
con il ricorso introduttivo del giudizio, nonché la condanna dell'appellata alla restituzione della somma percepita in esecuzione della sentenza di primo grado (pari all'importo netto di € 44.018,89 versato dalla società, v. doc. restando comunque Parte_9
esclusa la possibilità di ripetere importi al lordo di ritenute fiscali e contributive mai entrate nella sfera patrimoniale della dipendente,
v.Cass.n.1963/2023). Compete inoltre all'appellante il diritto a ripetere quanto corrisposto a titolo di spese legali del giudizio di primo grado, in favore del difensore distrattario (doc. F, . CP_11
Le spese di entrambi i gradi sono regolate dalla soccombenza liquidate per il primo grado come da sentenza e per il presente grado in euro 6.946,00 oltre rimborso forfettario IVA e CPA.
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c., in accoglimento dell'appello,
16 respinge le domande avanzate da con il ricorso Controparte_1
introduttivo del giudizio;
condanna l'appellata a restituire all'appellante la somma netta di €
44.018,89 percepita a seguito della sentenza di primo grado, oltre interessi di legge;
dichiara il diritto dell'appellante a ripetere quanto pagato a titolo di spese legali del giudizio di primo grado;
condanna l'appellata a rimborsare all'appellante le spese di lite, liquidate per il primo grado come da sentenza e per il presente grado in euro 6.946,00 oltre rimborso forfettario IVA e CPA.
Così deciso all'udienza del 14.11.2024
CONSIGLIERE Est. PRESIDENTE
Dott.ssa Patrizia Visaggi Dott. Piero Rocchetti
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