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Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 11/11/2024, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
RG 4081/2024 vol.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli - presidente dott. Damiano Dazzi - giudice dott. Chiara Neri - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento RG 4081/2024 vol., promosso congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., da
(C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. GIACOBAZZI GABRIELE presso il cui studio sito in Sassuolo (MO), via Radici in Piano n. 465, è elettivamente domiciliata e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. GIACOBAZZI GABRIELE presso il cui studio sito in Sassuolo (MO), via Radici in Piano n. 465, è elettivamente domiciliato con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia
oggetto: affidamento e mantenimento figli minori
CONCLUSIONI le parti, nelle note scritte depositate per l'udienza del giorno 21.10.2024 hanno concluso come da ricorso congiunto
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il procedimento ha per oggetto le condizioni di affidamento e mantenimento dei minori e , nati a Reggio Emilia Per_1 Persona_2 rispettivamente in data 22.02.2008 e 04.03.2010 dalla relazione more uxorio delle parti
Preliminarmente, occorre dare atto del consolidato principio giurisprudenziale, a cui questo Ufficio intende attenersi, secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile – come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi – è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. civ, Sez. I, sentenza n. 10894 del 24.5.2005; in tal senso anche Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 1345 21.1.2005),
Nel caso di specie l'Ufficio del Pubblico Ministero è stato ritualmente notiziato del procedimento con trasmissione telematica degli atti in data 13.09.2024, come da relativa annotazione di Cancelleria, sicché il contraddittorio deve ritenersi integro
Nel merito i genitori hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni tra i medesimi concordate:
1) SULL'ESRCIZIO DELLA RESPONSABILITA' GENITORIALE
I figli (di anni 16) e (di anni 13), saranno affidati Persona_3 Persona_2 congiuntamente ad entrambi i genitori con mantenimento della collocazione prevalente nella casa ove hanno sempre vissuto con la madre, presso la quale manterranno la residenza anagrafica. I genitori, consapevoli che il principio di bigenitorialità secondo cui implica che le decisioni che assumeranno in futuro devono essere prioritariamente orientate a garantire il massimo benessere per i figli, si impegnano a coltivare un dialogo e ad assumere di comune accordo tra loro e tenendo conto delle capacità e delle inclinazioni naturali dei figli le decisioni di maggior interesse inerenti l'educazione, l'istruzione e la salute dei figli.
I genitori assumeranno autonomamente le decisioni di natura ordinaria per il tempo che figli saranno presso di loro.
Il sig. si è prima d'ora trasferito nella nuova abitazione in Casalgrande (RE) Per_2 Via Canale n. 29/M Interno 2 Piano 1 mentre la casa famigliare di proprietà della GN rimarrà assegnata alla stessa. Parte_1 Il sig. ha prima d'ora provveduto ad asportare le proprie cose dalla Per_2 abitazione famigliare e a trasferire la propria residenza.
La signora si occuperà dell'acquisto del vestiario dei figli facendo in modo Parte_1 che gli stessi abbiano indumenti sufficienti per entrambe le abitazioni, provvedendo ciascun genitore a lavare i vestiti dei figli presenti di volta in volta nelle rispettive abitazioni.
Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli:
a week-end alternati dal venerdì sera al lunedì mattina quando li riaccompagnerà a scuola o dalla madre in caso di chiusura della scuola o altro, una sera (il martedì) durante la settimana in cui trascorreranno il week-end con il padre, dal pomeriggio sino alla mattina successiva in cui lo stesso provvederà a riaccompagnarli a scuola o dalla madre in caso di chiusura della scuola o altro;
una sera (il mercoledì o il giovedì) durante la settimana in cui trascorreranno il weekend con la madre, dal pomeriggio sino alla mattina del giorno successivo in cui lo stesso provvederà a riaccompagnarli a scuola o dalla madre in caso di chiusura della scuola o altro;
I figli si recheranno giornalmente a pranzo a casa dalla madre all'uscita di scuola salvo cambiamenti concordati.
Il tutto con facoltà e impegno reciproco dei genitori di applicare la suddetta regolamentazione con la massima flessibilità, nell'interesse esclusivo della prole, concordando eventuali variazioni di giornata e/o di orario, che si rendessero necessari nel rispetto degli impegni dei figli.
Per quanto attiene alle vacanze i genitori decideranno autonomamente ove trascorrere le proprie vacanze con i figli.
Per l'anno 2024 la signora ha provveduto a prendere autonomamente in locazione la casa a Cattolica, ove i figli trascorreranno le vacanze estive con la madre.
In ogni caso i genitori avranno la facoltà di trascorrere tre settimane ciascuno (di cui non più di due consecutive) con i figli durante le vacanze estive e provvederanno a concordare il tempo di competenza di ciascuno entro la fine di marzo di ogni anno.
Per le vacanze invernali i figli trascorreranno negli anni pari, a partire dal 2024, con la madre il 24/12 e il 26/12 ed il Capodanno (31/1 – 1/1), mentre trascorreranno con il padre il giorno di Natale e la Befana. I giorni saranno invertiti per gli anni dispari. Per il resto delle vacanze i genitori provvederanno a concordarsi applicando il criterio della massima flessibilità nell'interesse dei figli.
Nelle vacanze pasquali trascorreranno ad anni alterni o la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo con ciascun genitore.
2) SUL MANTENIMENTO ORDINARIO E STRAORDINARIO.
A titolo di contributo di mantenimento ordinario per i figli, il Signor verserà Per_2 alla GN l'importo mensile di €. 650,00, (€ 325,00 a figlio), Parte_1 annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, sino all'indipendenza economica degli stessi, entro il giorno dieci di ciascun mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla stessa UNICREDIT [...]. Entrambi i coniugi provvederanno al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%, impegnandosi a provvedere al rimborso alla parte che abbia sostenuto la spesa, salvo conguaglio mensile previa presentazione dei rispettivi giustificativi di spesa, entro il giorno 10 del mese successivo, richiamando in merito alle spese straordinarie il protocollo in uso presso il Tribunale di Reggio Emilia che qui si ritiene interamente richiamato.
3) SULLA POSIZIONE REDDITUALE DI ENTRAMBI I GENITORI.
La signora ha conseguito il diploma di scuola media superiore e svolge la Parte_1 professione di impiegata in qualità di amministratore della società ARMANDO FONTANA srl con mandato a tempo indeterminato, il sig. ha conseguito il Per_2 diploma di scuola media inferiore e svolge la professione di operaio con contratto a tempo indeterminato.
Le parti dichiarano di godere di redditi simili ed allegano le proprie dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (doc n. 6 e 7).
Le parti dichiarano di essere titolari dei seguenti beni immobili e mobili registrati:
• Per quel che riguarda la signora (doc n. 8 e 9): Parte_1
- Due immobili siti in Casalgrande (RE) Via Luchino Visconti di cui è proprietaria al 100%;
- Un immobile sito in Casalgrande (RE) Via Statale n. 107 Piano 1 e 2 di cui è proprietaria al 50%;
- Un capannone sito in Casalgrande (RE) Via Statale n. 107 Piano terra di cui è comproprietaria al 50%;
- Un immobile sito a Ventasso (RE) Via Pagani Mentore n. 14/1 Piano terra di cui è proprietaria al 50%
- Un'autovettura Mercedes GLA 200D anno d'immatricolazione 2023.
• Per quel che riguarda il sig. (doc n. 10 e 11): Per_2
- Un immobile sito in Via Canale n. 29/M Interno 2 Piano 1 di cui è proprietario al 100%;
- Un'autovettura Mini Cooper D primo anno d'immatricolazione 2019.
4) SULLA RISISTEMAZIONE PATRIMONIALE TRA LE PARTI
La signora si impegna a restituire al sig. la somma di euro Parte_1 Per_2 10.000,00 dallo stesso prestata per l'estinzione del mutuo nella casa di abitazione.
Il sig. si impegna a restituire alla signora Per_2 Parte_1
- € 834,00 per visite mediche dei figli;
- € 111,00 di fattura dello psicologo;
- € 150,00 di spese per cure chiropratiche;
- €600,00 affitto dal 20/4/2024 al 12/5/2024 dell'immobile provvisoriamente abitato da dalla sua uscita di casa;
Per_2 - € 3.900,00 di mantenimento dei figli di € 650,00/mese per i mesi arretrati di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2024;
- € 1.368,00 Rimborso rate acquisto auto D per mesi n. 6 x 228,00 = Parte_3 1.368,00 sottraendola alla disponibilità della famiglia.
- € 324,00 di quota di Assegno Unico di € 54,00/mese per i mesi da marzo ad agosto 2024.
Così per un totale di Euro 7.287,00.
Le parti concordano che le somme possano essere tra loro compensate fino alla concorrenza dei rispettivi debiti.
Conseguentemente la signora si obbliga a versare al sig. la Parte_1 Per_2 somma di Euro 2.713,00 contestualmente alla sottoscrizione del presente atto con bonifico bancario sul conto FIDEURAM [...] intestato allo stesso.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano meritevoli di accoglimento non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e rappresentando il contemperamento delle rispettive posizioni avuto riguardo all'interesse morale e materiale dei figli minori cui è garantito un equo apporto da parte di entrambe le figure genitoriali.
Ritenuto altresì che le spese di lite vadano compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473bis -51 c.p.c.
- Omologa le condizioni di cui ai p.ti 1 e 2
- Prende atto delle condizioni di cui ai p.ti 3 e 4
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite
Così deciso nella Camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 07.11.2024
Il Giudice est. Il Presidente
Chiara Neri Francesco Parisoli
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli - presidente dott. Damiano Dazzi - giudice dott. Chiara Neri - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento RG 4081/2024 vol., promosso congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., da
(C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. GIACOBAZZI GABRIELE presso il cui studio sito in Sassuolo (MO), via Radici in Piano n. 465, è elettivamente domiciliata e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. GIACOBAZZI GABRIELE presso il cui studio sito in Sassuolo (MO), via Radici in Piano n. 465, è elettivamente domiciliato con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia
oggetto: affidamento e mantenimento figli minori
CONCLUSIONI le parti, nelle note scritte depositate per l'udienza del giorno 21.10.2024 hanno concluso come da ricorso congiunto
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il procedimento ha per oggetto le condizioni di affidamento e mantenimento dei minori e , nati a Reggio Emilia Per_1 Persona_2 rispettivamente in data 22.02.2008 e 04.03.2010 dalla relazione more uxorio delle parti
Preliminarmente, occorre dare atto del consolidato principio giurisprudenziale, a cui questo Ufficio intende attenersi, secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile – come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi – è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. civ, Sez. I, sentenza n. 10894 del 24.5.2005; in tal senso anche Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 1345 21.1.2005),
Nel caso di specie l'Ufficio del Pubblico Ministero è stato ritualmente notiziato del procedimento con trasmissione telematica degli atti in data 13.09.2024, come da relativa annotazione di Cancelleria, sicché il contraddittorio deve ritenersi integro
Nel merito i genitori hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni tra i medesimi concordate:
1) SULL'ESRCIZIO DELLA RESPONSABILITA' GENITORIALE
I figli (di anni 16) e (di anni 13), saranno affidati Persona_3 Persona_2 congiuntamente ad entrambi i genitori con mantenimento della collocazione prevalente nella casa ove hanno sempre vissuto con la madre, presso la quale manterranno la residenza anagrafica. I genitori, consapevoli che il principio di bigenitorialità secondo cui implica che le decisioni che assumeranno in futuro devono essere prioritariamente orientate a garantire il massimo benessere per i figli, si impegnano a coltivare un dialogo e ad assumere di comune accordo tra loro e tenendo conto delle capacità e delle inclinazioni naturali dei figli le decisioni di maggior interesse inerenti l'educazione, l'istruzione e la salute dei figli.
I genitori assumeranno autonomamente le decisioni di natura ordinaria per il tempo che figli saranno presso di loro.
Il sig. si è prima d'ora trasferito nella nuova abitazione in Casalgrande (RE) Per_2 Via Canale n. 29/M Interno 2 Piano 1 mentre la casa famigliare di proprietà della GN rimarrà assegnata alla stessa. Parte_1 Il sig. ha prima d'ora provveduto ad asportare le proprie cose dalla Per_2 abitazione famigliare e a trasferire la propria residenza.
La signora si occuperà dell'acquisto del vestiario dei figli facendo in modo Parte_1 che gli stessi abbiano indumenti sufficienti per entrambe le abitazioni, provvedendo ciascun genitore a lavare i vestiti dei figli presenti di volta in volta nelle rispettive abitazioni.
Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli:
a week-end alternati dal venerdì sera al lunedì mattina quando li riaccompagnerà a scuola o dalla madre in caso di chiusura della scuola o altro, una sera (il martedì) durante la settimana in cui trascorreranno il week-end con il padre, dal pomeriggio sino alla mattina successiva in cui lo stesso provvederà a riaccompagnarli a scuola o dalla madre in caso di chiusura della scuola o altro;
una sera (il mercoledì o il giovedì) durante la settimana in cui trascorreranno il weekend con la madre, dal pomeriggio sino alla mattina del giorno successivo in cui lo stesso provvederà a riaccompagnarli a scuola o dalla madre in caso di chiusura della scuola o altro;
I figli si recheranno giornalmente a pranzo a casa dalla madre all'uscita di scuola salvo cambiamenti concordati.
Il tutto con facoltà e impegno reciproco dei genitori di applicare la suddetta regolamentazione con la massima flessibilità, nell'interesse esclusivo della prole, concordando eventuali variazioni di giornata e/o di orario, che si rendessero necessari nel rispetto degli impegni dei figli.
Per quanto attiene alle vacanze i genitori decideranno autonomamente ove trascorrere le proprie vacanze con i figli.
Per l'anno 2024 la signora ha provveduto a prendere autonomamente in locazione la casa a Cattolica, ove i figli trascorreranno le vacanze estive con la madre.
In ogni caso i genitori avranno la facoltà di trascorrere tre settimane ciascuno (di cui non più di due consecutive) con i figli durante le vacanze estive e provvederanno a concordare il tempo di competenza di ciascuno entro la fine di marzo di ogni anno.
Per le vacanze invernali i figli trascorreranno negli anni pari, a partire dal 2024, con la madre il 24/12 e il 26/12 ed il Capodanno (31/1 – 1/1), mentre trascorreranno con il padre il giorno di Natale e la Befana. I giorni saranno invertiti per gli anni dispari. Per il resto delle vacanze i genitori provvederanno a concordarsi applicando il criterio della massima flessibilità nell'interesse dei figli.
Nelle vacanze pasquali trascorreranno ad anni alterni o la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo con ciascun genitore.
2) SUL MANTENIMENTO ORDINARIO E STRAORDINARIO.
A titolo di contributo di mantenimento ordinario per i figli, il Signor verserà Per_2 alla GN l'importo mensile di €. 650,00, (€ 325,00 a figlio), Parte_1 annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, sino all'indipendenza economica degli stessi, entro il giorno dieci di ciascun mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla stessa UNICREDIT [...]. Entrambi i coniugi provvederanno al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%, impegnandosi a provvedere al rimborso alla parte che abbia sostenuto la spesa, salvo conguaglio mensile previa presentazione dei rispettivi giustificativi di spesa, entro il giorno 10 del mese successivo, richiamando in merito alle spese straordinarie il protocollo in uso presso il Tribunale di Reggio Emilia che qui si ritiene interamente richiamato.
3) SULLA POSIZIONE REDDITUALE DI ENTRAMBI I GENITORI.
La signora ha conseguito il diploma di scuola media superiore e svolge la Parte_1 professione di impiegata in qualità di amministratore della società ARMANDO FONTANA srl con mandato a tempo indeterminato, il sig. ha conseguito il Per_2 diploma di scuola media inferiore e svolge la professione di operaio con contratto a tempo indeterminato.
Le parti dichiarano di godere di redditi simili ed allegano le proprie dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (doc n. 6 e 7).
Le parti dichiarano di essere titolari dei seguenti beni immobili e mobili registrati:
• Per quel che riguarda la signora (doc n. 8 e 9): Parte_1
- Due immobili siti in Casalgrande (RE) Via Luchino Visconti di cui è proprietaria al 100%;
- Un immobile sito in Casalgrande (RE) Via Statale n. 107 Piano 1 e 2 di cui è proprietaria al 50%;
- Un capannone sito in Casalgrande (RE) Via Statale n. 107 Piano terra di cui è comproprietaria al 50%;
- Un immobile sito a Ventasso (RE) Via Pagani Mentore n. 14/1 Piano terra di cui è proprietaria al 50%
- Un'autovettura Mercedes GLA 200D anno d'immatricolazione 2023.
• Per quel che riguarda il sig. (doc n. 10 e 11): Per_2
- Un immobile sito in Via Canale n. 29/M Interno 2 Piano 1 di cui è proprietario al 100%;
- Un'autovettura Mini Cooper D primo anno d'immatricolazione 2019.
4) SULLA RISISTEMAZIONE PATRIMONIALE TRA LE PARTI
La signora si impegna a restituire al sig. la somma di euro Parte_1 Per_2 10.000,00 dallo stesso prestata per l'estinzione del mutuo nella casa di abitazione.
Il sig. si impegna a restituire alla signora Per_2 Parte_1
- € 834,00 per visite mediche dei figli;
- € 111,00 di fattura dello psicologo;
- € 150,00 di spese per cure chiropratiche;
- €600,00 affitto dal 20/4/2024 al 12/5/2024 dell'immobile provvisoriamente abitato da dalla sua uscita di casa;
Per_2 - € 3.900,00 di mantenimento dei figli di € 650,00/mese per i mesi arretrati di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2024;
- € 1.368,00 Rimborso rate acquisto auto D per mesi n. 6 x 228,00 = Parte_3 1.368,00 sottraendola alla disponibilità della famiglia.
- € 324,00 di quota di Assegno Unico di € 54,00/mese per i mesi da marzo ad agosto 2024.
Così per un totale di Euro 7.287,00.
Le parti concordano che le somme possano essere tra loro compensate fino alla concorrenza dei rispettivi debiti.
Conseguentemente la signora si obbliga a versare al sig. la Parte_1 Per_2 somma di Euro 2.713,00 contestualmente alla sottoscrizione del presente atto con bonifico bancario sul conto FIDEURAM [...] intestato allo stesso.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano meritevoli di accoglimento non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e rappresentando il contemperamento delle rispettive posizioni avuto riguardo all'interesse morale e materiale dei figli minori cui è garantito un equo apporto da parte di entrambe le figure genitoriali.
Ritenuto altresì che le spese di lite vadano compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473bis -51 c.p.c.
- Omologa le condizioni di cui ai p.ti 1 e 2
- Prende atto delle condizioni di cui ai p.ti 3 e 4
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite
Così deciso nella Camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 07.11.2024
Il Giudice est. Il Presidente
Chiara Neri Francesco Parisoli