Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 03/04/2025, n. 641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 641 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1393/2013 R.G.A.C.
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IL TRIBVNALE DI POTENZA in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Luigi GALASSO, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1393/2013 R.G.A.C.,
TRA
e rapp.ti e difesi, Parte_1 Parte_2 Parte_3 giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'Avv. Vito
CARELLA, nel cui studio sono elett.te dom.ti;
ATTORI
E in persona del l.r. p.t., quale procuratrice Controparte_1 della rapp.ta e difesa, giusta procura generale alle liti, in atti, Controparte_2 dall'Avv. Giuseppe PEDRIZZI, del Foro di Roma;
CONVENUTA società unipersonale, e per essa, quale procuratrice eservicer, giusta Controparte_3 procura conferita mediante atto autenticato nelle sottoscrizioni dal Notaio Dott.
[...]
di Pordenone del 21 Settembre 2016, rep. 293285/28260, la Per_1 [...] società per azioni con unico socio, che a sua Controparte_4 volta agisce per il tramite della mandataria con rappresentanza e sub-servicer, giusta procura conferita mediante atto autenticato nelle sottoscrizioni dal Notaio Dott. Persona_1 di Pordenone del 21 Settembre 2016, rep. 293287/28262, la società Controparte_5
a responsabilità limitata con socio unico, in persona del procuratore Dott. , CP_6 rappresentata e difesa, come da procura speciale rilasciata su foglio separato ed allegato alla memoria di costituzione, dall'Avv. Felicita FENAROLI, del Foro di Milano, senza elezione di domicilio nel circondario;
INTERVENTORE avente ad oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, co. 1, c.p.c.)
1
CONCLUSIONI
Il verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La quale mandataria e procuratrice Controparte_1 della notificava, il 22 Aprile 2013, a Controparte_2 Parte_1
e un atto di precetto, mediante cui intimava a Parte_2 Parte_3 costoro il pagamento della somma complessiva di euro 128.281,60, di cui euro 14.086,25 per rate scadute dal 30 Giugno 2011 al 31 Dicembre 2012; euro 114.085,03, per residuo mutuo;
euro 110,32 per interessi di mora al 29 Gennaio 2013.
Si trattava di somme dovute in forza del mutuo concesso, il 19 Novembre 2004, dalla a ed a Controparte_1 Parte_1 Pt_2
, garantito dalla fidejussione di
[...] Parte_3
Il credito era stato, poi, ceduto alla la quale aveva, a Controparte_2 propria volta, conferito mandato a riscuotere, e procura, alla Controparte_1
[...]
I debitori, in quanto inadempienti, erano decaduti dal beneficio del termine.
2. e proponevano Parte_1 Parte_2 Parte_3 opposizione, coi seguenti motivi:
- nel precetto mancava la determinazione precisa (con le date di decorrenza degli interessi,
il capitale scaduto, il tasso applicato, i criteri di calcolo) delle somme non pagate, di quelle versate e di come la banca avesse imputato queste ultime: e, del resto, il mutuo era stato stipulato secondo un tasso variabile, con riferimento all'Euribor, ed «il piano di ammortamento non era definito»;
- il 29 Aprile 2013, il debito, come da documentazione acquisita presso la banca, ammontava ad euro 13.829,89, e non ad euro 14.086,25;
- gli interessi di mora non potevano essere pretesi una volta che il contratto, come voluto dalla banca, era stato risolto;
- il credito era indeterminato sin dall'origine, perché non era agevole comprendere la quota del capitale e la quota degli interessi, entro le singole rate;
- nel corso dell'esecuzione del contratto, non sempre ai debitori era stata comunicata
«l'imputazione della rata alla sorte capitale»;
- la risoluzione, o la decadenza dal beneficio del termine, avrebbero dovuto essere comunicate in anticipo, come prevedeva l'art. 10 del contratto;
- la clausola contrattuale, che permetteva la risoluzione, o la decadenza dal beneficio del termine anche in presenza di una sola rata insoluta, era nulla, per contrasto con l'art. 40, co. 2, d. lgs. 385/1993, che prevede la risoluzione medesima solo ove il ritardo nel pagamento siasi verificato sette volte, al contrario di quanto accaduto nella specie;
2 N. 1393/2013 R.G.A.C.
- la banca aveva violato i propri doveri contrattuali, e quelli di trasparenza e correttezza, previsti dal TUB, oltre che dall'Accordo ABI concluso in occasione del piano famiglia del
2009, prorogato sino al 31 Marzo 2013;
- il fondo salva-famiglie, prorogato da decorrere dal 27 Aprile 2013, avrebbe consentito ai mutuatari di fruire del fondo di solidarietà per i mutui, ove la banca non avesse notificato il precetto.
Gli attori concludevano affinché si accertasse che essi non dovevano le somme, di cui al precetto;
si accertasse che il contratto non si era risolto, e che i debitori non erano decaduti dal beneficio del termine;
si condannasse la banca al risarcimento del danno.
3. Resisteva la quale procuratrice della Controparte_1
(inizialmente difesa, altresì, dall'Avv. Donato Leonardo Controparte_2
COVIELLO, del Foro di Potenza, che oggi non risulta più iscritto in quell'albo).
4. Interveniva, poi, la società unipersonale, e per essa, quale Controparte_3 procuratrice e servicer, la società per Controparte_4 azioni con unico socio, che a sua volta agiva per il tramite della mandataria con rappresentanza e sub-servicer, la società a responsabilità limitata con socio unico: la Controparte_5 aveva riacquistato il credito, oggetto del Controparte_1 precetto, dalla e l'aveva, insieme agli altri ceduti in blocco, Controparte_2 alienato alla società unipersonale. Controparte_3
5. Gli attori sollevavano, quindi, questioni molteplici.
La veva affermato che la Controparte_3 Controparte_1 vesse ceduto il credito nei confronti degli odierni opponenti alla
[...] Controparte_2
nel 2009, riacquistandolo nel 2021.
[...]
La pertanto, aveva spiccato il precetto Controparte_1 per la tutela di un credito, del quale non era più titolare.
La a propria volta, si affermava successore nel credito, in forza di Controparte_3 una serie di cessioni che aveva provato a documentare con la produzione di avvisi ex art. 58
TUB.
La relativa produzione documentale era, però, tardiva: l'interventore soggiace alle preclusioni di allegazione e di prova, cui sono soggette le altre parti del giudizio (art. 268, co,
2, c.p.c.).
La prova della titolarità del credito, oggetto del giudizio, poi, potrebbe essere offerta dall'avviso pubblicato nella G.U., purché, però, vengano dal medesimo individuate le categorie dei rapporti ceduti, ed allorché gli elementi comuni, presi in considerazione per la formazione delle categorie, consentano di individuare, senza incertezze, i rapporti oggetto della cessione.
Nel terzo avviso prodotto, relativo alla cessione dalla BNL alla Controparte_3 predetti dati (categorie dei crediti ceduti ed elementi presi in considerazione per la formazione delle categorie medesime) mancano del tutto.
Come agevole leggere, l'avviso conteneva un rinvio all'elenco contenuto nel contratto di cessione, e ad un sito Internet, sul quale il debitore avrebbe potuto verificare se il proprio
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rapporto obbligatorio fosse stato ceduto: prova evidente che da questo avviso di cessione il debitore non era messo nella condizione di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione.
La sola produzione dell'avviso, allora, non era probatoria dell'intervenuta cessione, dovendo il cessionario produrre in giudizio il contratto di cessione, oppure le risultanze del sito
Internet sopra indicato.
La cessione del credito non era stata iscritta nel registro delle imprese.
Erano stati compiuti dei pagamenti, in corso di causa.
Gli attori, infine, eccepivano il difetto di legittimazione del terzo interventore, perché non iscritto nell'albo degli intermediari finanziari, previsto dall'art. 106 TUB.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La veva già ceduto il credito, prima di Controparte_1 notificare l'atto di precetto: ma essa non spiccava il precetto, e non si costituiva nel giudizio, come titolare del credito medesimo, bensì quale mandataria e procuratrice della cessionaria, la
Controparte_2
Essa, poi, riacquistava il medesimo credito, come risulta dall'avviso pubblicato nella
G.U., Parte II, n. 131/2009: che elenca minuziosamente le categorie dei crediti ceduti, fra le quali si inquadra quello in esame.
Ove, poi, la vesse ceduto il credito alla Controparte_1
(ma cfr. quanto si dirà, in proposito, infra, nel § 3 della presente Controparte_3 motivazione), essa sarebbe comunque rimasta parte del giudizio, in mancanza dei presupposti dell'estromissione, ai sensi dell'art. 111, co. 1, c.p.c.
2. Che l'interventore non possa compiere atti preclusi alle altre parti, ai sensi dell'art. 268, co. 2, c.p.c., non significa che, qualora esso sia intervenuto come successore a titolo particolare,
ex art. 111, co. 3, c.p.c., non possa (se non, addirittura, debba) giustificare, all'atto di costituirsi, il titolo, in forza del quale è intervenuto, e salva la possibilità, per le altre parti, di sollevare le proprie eventuali contestazioni (cfr., mutatis mutandis, Cass. civ., Sez. VI - 1, ord. 23.11.2016,
n. 23880: «Il ricorrente per cassazione che, nel giudizio di merito, non abbia formalmente assunto la veste di parte, è tenuto, a pena di inammissibilità dell'impugnazione, a depositare in cancelleria, ai sensi
dell'art. 372 c.p.c. (anche oltre il termine previsto dall'art. 369 c.p.c., purché il relativo elenco sia notificato alle altre parti), la documentazione diretta a provare la sua legittimazione, nonché ad indicare
specificamente i documenti depositati nel contesto del ricorso, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., nel testo modificato dal d.lgs. n. 40 del 2006, così da realizzare l'assoluta precisa delimitazione del
"thema decidendum". (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal successore
a titolo particolare nel diritto controverso che non aveva depositato la documentazione comprovante
l'intervenuta successione).»): trattandosi di attività esulante da quella intesa alla formazione del thema decidendum et probandum.
3. In realtà, tuttavia, non è stato dimostrato se il credito contro gli odierni attori sia stato effettivamente ceduto alla la quale si è limitata a depositare l'avviso Controparte_3 pubblicato nella G.U., Parte II, n. 93/2021: che, al contrario di quello prima menzionato, non
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contiene un'elencazione di categorie, entro cui ricondurre l'oggetto della presente controversia
(trattandosi, del resto, di crediti non individuati in blocco, al contrario dei precedenti).
Ai sensi dell'art. 7.1, co. 6, l. 130/1999, «le cessioni effettuate da parte di banche e intermediari finanziari ai sensi del presente articolo, aventi ad oggetto crediti non individuati in blocco, sono pubblicate mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'avviso di avvenuta cessione, recante indicazione del cedente, del cessionario, della data di cessione, delle informazioni orientative sulla tipologia di rapporti da cui i crediti ceduti derivano e sul periodo in
cui tali rapporti sono sorti o sorgeranno, nonché del sito internet in cui il cedente e il cessionario
renderanno disponibili, fino alla loro estinzione, i dati indicativi dei crediti ceduti e la conferma della avvenuta cessione ai debitori ceduti che ne faranno richiesta.».
Nella specie, mancano informazioni precise, negli atti depositati, circa l'avvenuta cessione dello specifico credito, il cui pagamento era stato intimato: e la Controparte_3 non ha neppure precisato quale fosse, eventualmente, tra i tanti che appaiono nel sito Internet, indicato nell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, il codice relativo al medesimo credito.
In conclusione, in assenza del testo del contratto e di qualsivoglia ulteriore precisa informazione, non è provata la titolarità del credito, in capo alla e, Controparte_3 dunque, salvi i rapporti interni tra essa e la la Controparte_1 determinazione della somma, dovuta dagli attori, sarà eseguita a vantaggio di quest'ultima.
4. La questione formulata come difetto di legittimazione del terzo interventore, perché non iscritto nell'albo degli intermediari finanziari, previsto dall'art. 106 TUB (peraltro risolta nel senso opposto a quello sostenuto dagli attori, nella giurisprudenza di legittimità, come si legge in Cass. civ., Sez. III, ord. 18.3.2024, n. 7243: che i medesimi attori pure menzionano, però
criticandola), rimane assorbita dalla precedente.
5. Gli elementi presenti nel contratto di mutuo e quelli contenuti nell'estratto-conto, depositato dalla convenuta, consentivano e consentono la ricostruzione dello svolgimento del rapporto, così come di comprendere gli elementi della pretesa: non è chiaro perché gli attori imputino alla mutuante una scarsa chiarezza e l'insufficiente comunicazione (punto, questo, enunziato, per la verità, in termini piuttosto generici dagli opponenti) delle vicende del rapporto: ma anch'essi (o, quanto meno, i due mutuatari), nel corso dello svolgimento del rapporto medesimo, avrebbero potuto (ove mai non l'abbiano, in realtà, effettivamente fatto) già esprimere le proprie perplessità e richiedere ogni informazione eventualmente loro occorrente, essendo essi stessi soggetti ai doveri di correttezza e buona fede, nella reciproca collaborazione.
Non sembra possibile, pertanto, ravvisare, sotto tale profilo, una responsabilità
risarcitoria della mutuante.
6. La discrasia negli importi, tra la data del 29 Gennaio 2013 e quella del 29 Aprile 2013, come osserva la convenuta, dipende dall'addebito di interessi e dall'esecuzione di versamenti
(l'estratto-conto ne riporta diversi, sino al 3 Aprile 2013, data alla quale esso si arresta).
7. Contrariamente a quanto affermano gli attori, la mutuante non ha invocato la risoluzione del contratto, ma la decadenza dal beneficio del termine, sicché tutte le questioni (come il
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rispetto dell'art. 40, co. 2, TUB), eccezioni e domande, attinenti a tale tema, non debbono essere trattate.
8. L'art. 10 del capitolato, allegato al mutuo, prevede che la decadenza dal beneficio del termine debba costituire l'oggetto di una comunicazione, da parte della mutuante: ma tale comunicazione ben può essere contenuta nell'atto di precetto.
9. I debitori hanno eseguito diversi pagamenti, successivamente alla notificazione dell'atto di precetto: euro 1.000,00, con ordine di accreditamento del 13.12.2021; euro 3.100,00,
l'11.4.2022; euro 1.900,00, il 18.12.2023; ulteriori euro 12.150,00 con sei bonifici (euro
3.000,00, il 12.7.2022; euro 700,00, il 21.12.2022; euro 300,00, il 17.2.2023; euro 4.100,00, il
14.3.2023; euro 3.050,00, il 18.5.2023; euro 1.000,00, il 13.6.2023), corrispondenti alle rate del Giugno e Dicembre 2022, e del Giugno 2023; euro 2.100,00, il 29.1.2024.
Tali versamenti, secondo le date nelle quali pervenivano alla parte creditrice, debbono detrarsi dal debito, secondo i criteri legali d'imputazione (artt. 1193 s. c.c.), salvo differenti accordi.
L'avvenuto pagamento di parte della somma dovuta comporta, pur se posteriore alla notificazione dell'atto di precetto, l'inefficacia parziale del medesimo, per una causa sopravvenuta (ove si fosse trattato di importi già prima versati, si sarebbe parlato di invalidità parziale: in ogni caso, il precetto rimane valido ed efficace rispetto al debito rimanente: cfr.
Cass. civ., Sez. I, ord. 22.7.2024, n. 20238).
10. Una volta accertata la responsabilità dei debitori principali e del garante, non può essere ritenuta, invece, quella della parte creditrice, ipotizzata con riguardo al piano famiglia ed al fondo salva-famiglie.
11. Le spese di lite possono essere compensate, fra tutte le parti, in ragione della peculiare complessità delle questioni della causa.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 1393/2013 R.G.A.C., promossa da
e contro la Parte_1 Parte_2 Parte_3 in persona del l.r. p.t., quale procuratrice Controparte_1 della e nella quale è intervenuta la Controparte_2 Controparte_3 società unipersonale, e per essa, quale procuratrice eservicer, giusta procura conferita mediante atto autenticato nelle sottoscrizioni dal Notaio Dott. di Pordenone del Persona_1
21 Settembre 2016, rep. 293285/28260, la Controparte_4
società per azioni con unico socio, che a sua volta agisce per il tramite della mandataria
[...] con rappresentanza e sub-servicer, giusta procura conferita mediante atto autenticato nelle sottoscrizioni dal Notaio Dott. di Pordenone del 21 Settembre 2016, Persona_1 rep. 293287/28262, la società a responsabilità limitata con socio Controparte_5 unico, in persona del procuratore Dott. , ogni diversa domanda, eccezione, CP_6 richiesta disattesa, così decide:
6 N. 1393/2013 R.G.A.C.
1. dichiara parzialmente inefficace l'atto di precetto, notificato dalla
[...] quale procuratrice della il 22 Aprile Controparte_1 Controparte_2
2013, a e Parte_1 Parte_2 Parte_3 determinando l'importo dovuto da e Parte_1 Parte_2
in solido tra loro, alla Parte_3 Controparte_1
quale creditrice, in euro 128.281,60, alla data del 29 Gennaio 2013, come da
[...] calcolo contenuto nel precetto: importo da cui detrarre i pagamenti poi eseguiti (come da
§ 9 della motivazione);
2. compensa le spese di lite tra tutte le parti.
Potenza, 3 Aprile 2025
IL GIUDICE
DOTT. LUIGI GALASSO
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