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Sentenza 19 agosto 2025
Sentenza 19 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/08/2025, n. 4833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4833 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da :
Dr. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dr. Elena Gelato Consigliere
Dr. Maria Aversano Consigliere relatore riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale degli affari contenziosi al numero 3530/2021, vertente
TRA
C.F. con sede legale in Parte_1 P.IVA_1
Torino;
(C.F. ). (C.F. Parte_2 C.F._1 Parte_3
) (C.F. ), CodiceFiscale_2 Parte_4 C.F._3
( ) Parte_5 CodiceFiscale_4
(Avv. Virginia Ripa di Meana )
Appellanti
E
, (C.F. ); Controparte_1 C.F._5
( Avv.ti Prof. Pietro Nocita , Prof Alberto Giulio Cianci )
Appellato, Appellante Incidentale 1 OGGETTO: appello avverso sentenza n. 17240/2020 emessa dal Tribunale di
Roma
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1. La vicenda oggetto della presente causa è stata così tratteggiata nella sentenza del
Tribunale di Roma n.1740/2020 odiernamente impugnata:
“Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio dinanzi Controparte_1 all'intestato Tribunale il (oggi , Parte_1 Parte_1 in qualità di editore del quotidiano “ ”, n.q. di direttore responsabile CP_2 Parte_2
p.t., , Controparte_3 Controparte_4 Parte_4 Controparte_5 Pt_5
quali giornalisti firmatari dei relativi articoli, per chiedere
[...] Parte_3 CP_6
l'accertamento e la condanna al risarcimento del danno derivante da due illeciti compiuti nell'esercizio dell'attività giornalistica, sulla testata “ ” e sul sito “www.repubblica.it” nei quali era CP_2 contenuta la falsa attribuzione alla propria persona della qualità di indagato nell'ambito di un'indagine della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, per i reati di associazione per delinquere (art. 416 c.p.) e traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.), fattispecie diverse da quello di abuso di ufficio (art. 323 c.p.), sola ipotesi per la quale risultava effettivamente indagato, così ledendo gravemente il proprio diritto all'onore ed alla reputazione, all'identità personale, all'immagine. Deduceva, inoltre, che nei suddetti articoli erano riportate notizie false e diffamatorie tratte da uno scritto anonimo ed intenzionalmente diretto, con ogni evidenza, a screditare pubblicamente la sua immagine al momento della cessazione dall'incarico di Capo di Stato Maggiore della Marina (22 giugno 2016), scritto nel quale si denunciavano a suo carico spese folli e stili di vita ad altissimo tenore non giustificati, determinando così l'antigiuridica lesione dei medesimi diritti della personalità. In particolare, censurava il contenuto di una serie di articoli apparsi sul quotidiano tra il
2 ed il 22 aprile 2016 e, segnatamente: 1) articolo del 2 aprile 2016, dal titolo "Petrolio, indagato capo della Marina - L'ideatore di mare Nostrum dalla guerra del Golfo al feeling con Palazzo Chigi"
a firma di Gianluca 2) articolo del 2 aprile 2016, pubblicato anche sulla testata telematica CP_3 repubblica.it, dal titolo "Inchiesta petrolio, il nuovo filone dei pm nel mirino il porto di Augusta. Il ruolo delle lobby del greggio" a firma di e 3) articolo del 2 aprile Parte_4 Parte_3
2016, dal titolo "Petrolio si allarga lo scandalo: con il fidanzato della indagato il capo della Per_1
Marina. L'opposizione: RE lasci" a firma di e 4) articolo del 3 Controparte_4 CP_6 aprile 2016, dal titolo "Un pontile ad Augusta incastra l'ammiraglio. Total informata prima" a
2 firma di e con la collaborazione di 5) articolo del Parte_4 Parte_3 CP_6
3 aprile 2016, dal titolo "Guidi e De GI, silenzi sul governo" a firma di e Parte_4
6) articolo del 4 aprile 2016, dal titolo due incontri con i petrolieri poi i Parte_3 Per_1
"favori" a Gemelli" a firma di e pubblicato anche sula testata Parte_4 Parte_3 on line;
7) articolo del 4 aprile 2016, dal titolo "Inchiesta Petrolio, i pm indagano su dieci concessioni al porto di Augusta" privo di firma;
8) articolo del 6 aprile 2016, dal titolo "Petrolio, nel mirino la legge di stabilità" a firma di e 9) articolo del 8 aprile 2016, Controparte_5 Parte_3 dal titolo "Ministro convinto resta il nostro uomo" a firma di e Controparte_5 Parte_3
10) articolo del 12 aprile 2016, dal titolo "Spunta dossier
contro
- Tutte le spese folli della CP_1
Marina" a firma di pubblicato anche sulla testata telematica repubblica.it; 11) Parte_3 articolo del 13 aprile 2016, dal titolo "Il dossier su dai pm ed è giallo sulla ditta fantasma" CP_1
a firma di e 12) articolo del 13 aprile 2016, dal titolo "Dalla Parte_4 Parte_3
Marina ai Servizi, via al risiko" a firma di;
13) articolo del 17 aprile 2016 "La Parte_5 iene usata dal clan di Gemelli" a firma di 14) articolo del 18 aprile 2016, Per_1 Parte_4 dal titolo "Nomine, terreni e appalti. Ecco le telefonate di a firma di ed Pt_6 Parte_4
; 15) articolo del 22 aprile 2016, dal titolo "Inchiesta sul petrolio, Gemelli al pm. Controparte_5
"Mai sulla a firma Tes_1 Per_1 CP_6
Chiedeva, pertanto, in ragione dell'antigiuridicità della condotta, la condanna dei convenuti a risarcire il danno a lui occorso per la lesione del diritto all'onore, all'identità personale, alla reputazione, all'immagine, valutato equitativamente in euro 250.000,00 a titolo di danno non patrimoniale;
in euro 50.000,00 a titolo di danno morale, ove fosse ravvisata, nella condotta lesiva dei convenuti, la sussistenza del delitto di diffamazione a mezzo stampa (art. 595 c.p.); in euro 250.000,00 a titolo di danno patrimoniale per lucro cessante, per le conseguenze pregiudizievoli dell'illecito sulla di lui attività lavorativa, anche per perdita di chance, oltre interessi legali.
Fissata l'udienza di prima comparizione al 23 maggio 2017, si costituivano i convenuti, ad eccezione di e che contestavano la fondatezza e la temerarietà Controparte_4 Parte_5 della domanda della domanda, chiedendone il rigetto e la condanna dell'attore ex art.96, III co. c.p.c. sul presupposto dell'insussistenza della condotta diffamatoria e del corretto esercizio del diritto di cronaca giornalistica.
Deducevano i convenuti che, contrariamente a quanto sostenuto dall'attore, come evincibile dalla prima pagina della “Richiesta di proroga del termine per le indagini preliminari”, formulata dai PM della
DDA della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, l' Controparte_7
(unitamente ai co-indagati Gemelli, e , risultava CP_8 CP_9 CP_10 CP_11 CP_12
3 originariamente indagato per le ipotesi di reato di cui agli artt. 416, 346 bis, 110 e 323 c.p., ovverosia:
“associazione per delinquere (tutti), traffico di influenze illecita e abuso d'ufficio (in concorso tra loro il Gemelli, , e ”, circostanza nota all'attore, per essere stata la richiesta di CP_11 CP_12 CP_1 proroga delle indagini a lui notificata e nota all'opinione pubblica come riferito da diversi organi di stampa, precisando, comunque, che si trattava di mere ipotesi dell'accusa e che erano ancora in corso le indagini preliminari.
Aggiungevano che priva di pregio era la seconda censura mossa dall'attore all'altro gruppo di articoli del quotidiano la Repubblica, nei quali si dava corretta e doverosa notizia dell'invio alle Procure di
Potenza e Roma, nonché alla magistratura militare e alla Presidenza della Repubblica, di un dossier– denuncia anonimo, ma chiaramente proveniente da ambienti interni alla Marina, nel quale si riferivano tutta una lunga serie di circostanziate accuse all'indirizzo dell' e al Controparte_7 suo disinvolto e costoso stile di vita nell'esercizio delle sue funzioni pubbliche. Precisavano che, alla stregua di tutti gli altri mezzi di informazione, avevano fornito doverosa notizia di un elemento di indagine - (una denuncia che seppur anonima inviata alla massime autorità e oggetto di vaglio da parte delle due Procure destinatarie- posto anche all'attenzione della magistratura ordinaria e militare,
e che comunque denunciava una serie di eventi e condotte, da riscontrare e verificare, sia in punto di verità che di autorevolezza del denunciante e, quindi, trattati negli articoli contestati con tutte le cautele del caso – che avevano un loro indubbio valore notiziale e che si riallacciavano anche a precedenti contestazioni di analogo tenore a carico attore, confluite anche in una interrogazione parlamentare-, deducendo l'interesse pubblico alla divulgazione di tali notizie. Contestavano, infine, la totale assenza di allegazione e prova in merito ai danni asseritamente subiti.
Dato termine per il deposito delle ricevute di ricevimento dell'atto introduttivo da parte dei convenuti e non costituiti, dichiaratane la contumacia, concessi i termini ex art.183, VI CP_4 Pt_5 co. c.p.c., non ammesse le richieste istruttorie delle parti (ad eccezione dell'acquisizione da parte dei convenuti di documentazione informativa presso la Procura della Repubblica di Roma), disposta la sostituzione dell'organo giudicante, in data 2.4.19 si costituivano e Controparte_4 Pt_5 che chiedevano il rigetto della domanda attorea.
[...]
Il Tribunale concludeva, quindi, con la seguente statuizione:
“in parziale accoglimento della domanda avanzata da condanna b) Controparte_1 Parte_7
c) e (nei limiti di 1/3 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 ciascuno della somma complessivamente liquidata), in solido tra loro, al pagamento, in favore di
[...]
dell'importo di euro 25.000,00; Controparte_1
2) rigetta la domanda riconvenzionale di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
4 proposta dalla convenuta;
3) compensa le spese di lite.”
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, hanno proposto appello avverso la Parte_4 Parte_5 sentenza in oggetto chiedendo che fosse riconosciuta la liceità di tutti i contenuti, brani e articoli pubblicati nell'edizione cartacea del quotidiano La Repubblica, nello specifico arco temporale 02.04.2016 – 22.04.2016, in particolare degli articoli del 12 aprile 2016, dal titolo "Spunta dossier
contro
- Tutte le spese folli della Marina" a firma di CP_1 [...]
pubblicato anche sulla testata telematica repubblica.it; del 13 aprile 2016, dal titolo "Il Parte_3 dossier su dai pm ed è giallo sulla ditta fantasma" a firma di e CP_1 Parte_4 [...]
con il conseguente rigetto di tutte le domande avversarie;
in via subordinata, Parte_3 in caso di rigetto dell'appello, chiedendo la riduzione del quantum.
si è costituito in giudizio instando per il rigetto dell'appello e Controparte_1 ha proposto appello incidentale, chiedendo che venisse accertata e dichiarata illecita ex art. 2043 c.c. l'intera attività giornalistica svolta dalle controparti, nello specifico con riguardo alla falsa attribuzione della qualità di indagato anche per reati diversi da quello ascrittogli ( abuso d'ufficio ex art. 323 cp), in particolare di associazione a delinquere ( art. 416 cp) e traffico di influenze illecite ( art. 346 bis cp) , lesivo del proprio diritto all'identità personale, all'onore , alla reputazione, immagine, con conseguente condanna in solido degli stessi al pagamento in suo favore della somma in via equitativa di euro 250.000,00 a titolo di danno non patrimoniale ed euro 50.000
a titolo di danno morale, oltre al risarcimento del danno patrimoniale di euro
250.000,00 per lucro cessante e per le conseguenze pregiudizievoli patite in ambito lavorativo.
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni, svoltasi nelle modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c, la causa è stata trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
§2. Quanto al thema decidendum del procedimento, va preliminarmente evidenziato, come sunteggiato dal giudice di prime cure, che “la doglianza attorea ( CP_1 concerne– come sufficientemente evincibile dall'atto introduttivo e dalla documentazione ad esso
5 allegata- due profili di diffamatorietà della condotta: 1) la falsa attribuzione della qualità di indagato, nell'ambito di un'indagine della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, per i reati di associazione per delinquere (art. 416 c.p.) e traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.), diversi da quello di abuso di ufficio (art. 323 c.p.), per il quale egli risultava effettivamente indagato;
b) la pubblicazione di notizie false, tratte da uno scritto anonimo ed intenzionalmente diretto, a suo dire, a screditarne pubblicamente l' immagine.”.
§3. L'appello principale, proposto dal ed altri, si concentra Parte_1 essenzialmente sulla natura diffamatoria – accertata con la sentenza gravata- degli articoli basati su fonte anonima e si articola, sostanzialmente, nei seguenti tre motivi di gravame, così sintetizzati:
1) violazione dei principi del giornalismo di inchiesta;
2) mancata applicazione della scriminante del diritto di cronaca al giornalismo di inchiesta anche su scritti, brani e pubblicazioni basati su fonte anonima;
3) errata applicazione delle regole sulla prova del danno.
Va preliminarmente osservato che, quanto all'eccezione di parte appellante relativa alla sopravvenuta sentenza di assoluzione dal reato di diffamazione emessa nei confronti di e dal Tribunale di Roma il 30.9.2021, con riguardo all'articolo Parte_2 Parte_3 di stampa del 12.4.2016 "Spunta dossier contro della Marina", si Controparte_13 osserva, ai fini dell'art. 652 cpp, che il giudicato di assoluzione è idoneo a produrre effetti preclusivi ( quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso ) nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo, specifico e concreto accertamento circa l'insussistenza del fatto o l'impossibilità di attribuire questo all'imputato, e non anche quando l'assoluzione sia determinata dall'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l'attribuibilità di esso all'imputato. ( v. Cassaz. n. 8035/2016 – in motivazione).
Inoltre, in ossequio anche al principio per cui In materia di rapporti tra giudizio penale e civile, l'assoluzione dell'imputato secondo la formula "perché il fatto non sussiste" non preclude la possibilità di pervenire, nel giudizio di risarcimento dei danni intentato a carico dello stesso, all'affermazione della sua responsabilità civile, considerato il diverso atteggiarsi, in tale ambito, sia dell'elemento della colpa che delle modalità di accertamento del nesso di causalità materiale (v. Cass. pen. n. 8035/2016) ed all'ulteriore principio per il quale l'accertamento contenuto in una sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata perché il fatto non costituisce reato non ha efficacia di giudicato, ai sensi dell'art. 652 c.p.p., nel giudizio civile di danno, nel quale, in tal caso, compete al giudice il potere di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in
6 giudizio e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate dall'esito del processo penale ( V.
Cassaz. n. 4764/2016 in massima), considerato anche che la sentenza penale allegata agli atti ( v. all. d note di udienza di parte appellante dd 2.5.2022) è relativa ad un solo articolo di quelli contestati e che nulla è dedotto in causa in merito alle azioni civili ( v. art. 75 cpp), si ritiene che il procedimento civile, introdotto anche con riguardo ad altri articoli concernenti lo scritto anonimo ( articolo del 13 aprile 2016, dal titolo "Il dossier su dai pm ed è giallo sulla ditta fantasma" a firma di e CP_1 Parte_4 Parte_3
12) articolo del 13 aprile 2016, dal titolo "Dalla Marina ai Servizi, via al risiko" a firma di
), debba proseguire nel merito in ossequio ai suddetti principi di diritto. Parte_5
§3.1. I primi due motivi, che, attesa la stretta relazione tra le tematiche sottostanti, possono essere congiuntamente trattati, sono infondati.
Nello specifico, parte appellante afferma : “Il ragionamento svolto (in realtà, omesso) nella pronuncia impugnata relativamente agli articoli pubblicati in data 12 e 13 aprile 2016 sconta un grave vizio di impostazione, per non avere il Tribunale di Roma applicato – a fronte di quella che era e resta a tutta evidenza una inchiesta giornalistica in merito a tematiche senza dubbio scottanti nonché di sicuro interesse pubblico, mediante la quale è stata portata all'attenzione dei lettori una vicenda di gravissime irregolarità penalmente rilevanti ed oggetto di accertamenti giudiziari – i principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di giornalismo di inchiesta, e per avere quindi il primo Giudice valutato gli scritti alla luce dei (diversi) parametri elaborati per l'esercizio del diritto di cronaca tout court.”
Tali argomentazioni di parte non possono essere condivise nella misura in cui, in linea con principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, in tema di diffamazione a mezzo stampa, la scriminante del diritto di cronaca non opera nel caso in cui la notizia pubblicata sia basata su fonte rimasta anonima, in quanto insuscettibile del controllo di veridicità e, quindi, non meritevole di interesse pubblico;
con la conseguenza che è onere del giornalista - anche nel giornalismo di inchiesta - verificare la fonte e la sua attendibilità e attualità prima della diffusione della notizia, tramite una condotta diligente e attiva di ricerca delle fonti.
Ed invero, nell'esercizio di un'attività di informazione sussumibile nel cd. “giornalismo d'inchiesta”, che sostanzialmente ricorre allorquando il giornalista non si limiti alla divulgazione della notizia ma provveda egli stesso alla raccolta della stessa dalle fonti, attraverso un'opera personale di elaborazione, collegamento e valutazione critica, al fine di informare i cittadini su tematiche di interesse pubblico, pur essendo il requisito della verità (anche putativa) inteso
7 in un'accezione meno rigorosa, vi è comunque un obbligo di rigoroso rispetto dei doveri deontologici di lealtà e buona fede gravanti sul giornalista ( v. Cassaz.
Ordinanza n. 30522 del 03/11/2023).
Infatti, con più specifico riguardo alla necessità di fare sempre e comunque riferimento a fonti attendibili, si richiama il principio per cui “in tema di diffamazione a mezzo stampa, nel cd. "giornalismo d'inchiesta" a rilevare è l'esigenza della valutazione, non tanto dell'attendibilità
e veridicità della notizia, quanto piuttosto del rispetto dei doveri deontologici di lealtà e buona fede, oltre che della maggiore accuratezza possibile nella ricerca delle fonti e della loro attendibilità, dal che consegue che è scriminato il giornalista che eserciti la propria attività mediante la denuncia di sospetti di illeciti, allorché i medesimi, secondo un apprezzamento caso per caso riservato al giudice di merito, risultino espressi in modo motivato e argomentato sulla base di elementi obiettivi e rilevanti e mediante il ricorso, attraverso una ricerca attiva, a fonti di notizia attendibili.”
( v. Cassaz. n. Ordinanza n. 19611 del 11/07/2023 – in masima).
Non solo, ma la mera “verità” dell'esistenza di uno scritto anonimo non può essere valutata come conforme ai parametri di liceità di un'attività di informazione e di scriminante esercizio del diritto di critica, dal momento che “In tema di risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa, nel caso in cui l'articolo giornalistico riporti il contenuto di uno scritto anonimo offensivo dell'altrui reputazione, l'applicazione dell'esimente del diritto di cronaca
(art. 51 c.p.) presuppone la prova, da parte dell'autore dell'articolo, della verità reale o putativa dei fatti riportati nello scritto stesso (non della mera verità dell'esistenza della fonte anonima); con la conseguenza che, laddove siffatta prova non possa essere fornita, proprio in ragione del carattere anonimo dello scritto, la menzionata esimente non può essere applicata, anche per la carenza del requisito dell'interesse pubblico alla diffusione della notizia” ( v. Cassaz. n. 11004/2011 – in massima).
Ciò premesso, nel caso ora in esame, non vi è dubbio che gli articoli riproducano per la loro quasi totalità l'anonimo, limitandosi ad apporre un preambolo che non ha un contenuto di cronaca in sé, riportando brani tratti da un dossier anonimo, per il tramite di una sostanziale ricezione passiva degli stessi o si riferiscano al dossier come elemento di aggravamento, insieme all'indagine penale, delle condotte ascrivibili all'appellato tale da giustificare una potenziale adozione di misure restrittive nei suoi confronti. Per gli articoli in questione, dunque, come correttamente evidenziato dal Tribunale, non può valere l'esimente invocata dall'appellante, che presuppone la prova, da parte dell'autore dell'articolo, della verità reale o putativa dei fatti riportati nello scritto stesso (non della mera verità dell'esistenza della fonte anonima).
8 Peraltro, a fronte dei rilievi mossi da parte appellante in merito alla valutazione – asseritamente omessa - di vari elementi di causa, è dato rilevare i seguenti elementi di segno contrario:
a) contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, anche ad una lettura di insieme gli articoli in questione risultano incentrati sulle risultanze dello scritto anonimo;
b) la verità ( anche solo in termini putativi) delle notizie acquisite dallo scritto anonimo e poi pubblicate non era verificabile provenendo da scritto anonimo e non risultando che esse siano state verificate prima della pubblicazione;
c) né quanto contenuto nello scritto anonimo poteva mutuare la sua veridicità dall'accostamento alle indagini penali parallelamente pendenti, posto che, come espressamente dichiarato in uno degli articoli in questione, “non è detto, però, che vengano fatti a breve approfondimenti particolari anche perché il contenuto della denuncia poco, o niente, ha a che fare con l'indagine lucana” ( v. articolo La
Repubblica dd 13.4.2016 “Il Dossier De GI dai pm ed è giallo sulla ditta fantasma ); d) la disamina degli allegati depositati in primo grado da parte appellante (convenuti in primo grado) evidenzia che l'attività di verifica era stata successiva alla pubblicazione degli articoli e che, in effetti, attesa la ristrettezza dei tempi ( tra la ricezione dello scritto e la pubblicazione il giorno dopo – v- all. F, s.i.t Calabresi), non appare esservi stato uno spazio per la verifica dei documenti allegati allo scritto anonimo, i quali , in quanto tali
– dunque in assenza di riscontro aliunde- , non avrebbero potuto che essere ritenuti inattendibili al pari dello scritto anonimo a cui erano allegati, con conseguente esclusione anche di una situazione di verosimiglianza.
Ciò premesso, alla luce di tutti i principi di cui sopra, per gli articoli relativi allo scritto anonimo contestati in sede civile, si ritiene che debbano essere condivise e confermate le statuizioni del giudice di prime cure sul punto, là dove nella sentenza impugnata si statuisce che :
“Non si può non rilevare come lo scritto anonimo, per sua natura, sia insuscettibile di controlli circa l'attendibilità della fonte e la veridicità della notizia né tale notizia può ritenersi controllata per il solo fatto che sia stata eventualmente aperta un'inchiesta giudiziaria sui fatti pubblicati (cfr, Cass. pen., sez. V, 5 marzo 1992 n. 5545).
Alla stregua di ogni altra fonte per poter invocare l'esimente del diritto di cronaca, essa deve essere controllata nella sua verità reale o, quanto meno, putativa, intendendosi che il giornalista deve almeno dedurre e provare la cura posta negli accertamenti svolti per vincere ogni dubbio ed incertezza in ordine alla verità della notizia stessa, per cui, se il controllo di veridicità non può essere effettuato è di per se stessa immeritevole di interesse pubblico (cfr., Cass. pen. 2 dicembre 2008, n. 46528)
9 Nè ha rilievo, al riguardo, che la notizia fosse già divulgata da altri organi di stampa, né che fosse stata posta all'attenzione dell'autorità giudiziaria e di organi politico-istituzionali, né che – in particolar modo nell'articolo del 13.4.16- la circostanza che, unitamente alla notizia, fosse stato precisato che la Marina LI e lo stesso LI avessero smentito le circostanze né CP_1 che, successivamente, la Procura della Corte dei Conti abbia avviato un procedimento giudiziale nei confronti dell'attore per quegli stessi fatti (procedimento poi conclusosi con sentenza della Corte dei
Conti n. 1/2019, di rigetto della domanda avanzata dalla Procura), dovendosi valutare la condotta diffamatoria al momento della pubblicazione degli articoli.”
Per mera completezza, si ritiene di aggiungere che, con riguardo ad alcune trasmissioni televisive sul medesimo argomento che avevano fatto riferimento allo scritto anonimo nei confronti del questa Corte aveva già svolto le medesime considerazioni CP_1 statuendo quanto segue:
“Il Tribunale ha correttamente fatto proprio l'orientamento consolidato della Suprema Corte secondo cui la scriminante, anche solo putativa, dell'esercizio del diritto di cronaca non opera ove la notizia diffusa e lesiva dell'altrui reputazione provenga da uno scritto anonimo, in quanto tale insuscettibile del controllo di veridicità e, quindi, non meritevole di interesse pubblico (sul punto si veda, tra le più recenti, Cass. n. 19028/2024, la quale ha chiarito ulteriormente che “in difetto dell'individuazione” del soggetto da cui proviene la notizia “come avviene per le fonti anonime, la parte lesa non avrebbe la possibilità di rivolgersi contro alcuno per ottenere tutela della propria lesa onorabilità, ove fosse esclusa la responsabilità del giornalista”; Cass. n. 2218/2022; Cass. n. 12056/2014; Cass. n.
1104/2011). Né l'obbligo di verifica da parte del giornalista può ritenersi assolto sulla base della precedente pubblicazione della notizia da parte di altre testate giornalistiche, considerato che nessuna informazione quanto al merito del contenuto anonimo divulgata nei servizi controversi risulta essere assunta da fonti ulteriori rispetto al dossier stesso. La circostanza che i giornalisti abbiano preso le distanze dallo scritto anonimo - non di meno però evidenziando “prove dettagliate che fanno riferimento alle spese milionarie imposte dall'ammiraglio” (pag. 23 dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado) e insinuando che, se fosse stato vero il contenuto dell'anonimo, avrebbe complicato la posizione del (pag. 29, 31, 37, ibidem), interessando anche la magistratura militare (pag. 30, CP_1 ibidem) - non basta, infatti, ad esimerli dall'onere di verificare la veridicità dell'oggetto della narrativa del dossier, atteso che, come noto, inviolabili valori costituzionali quali il diritto all'onore e alla reputazione possono cedere nel bilanciamento con r.g. n. 1455/2020 + 1458/2020 9 gli interessi di altrettanta valenza costituzionale della libertà di espressione e della libertà di stampa solo ove sussista un interesse pubblico alla diffusione della notizia, che a sua volta può concretizzarsi solo ove la notizia corrisponda a verità, a nulla rilevando le allegazioni degli appellanti in punto di utilizzo di
10 verbi al condizionale e formule dubitative. Va osservato, inoltre, circa le locuzioni utilizzate nei vari programmi e notiziari, che il difetto del requisito della veridicità della notizia comporta, tra l'altro, che le espressioni utilizzate siano in ogni caso denigratorie e sovrabbondanti rispetto al fine della cronaca, in quanto la verifica circa l'adeguatezza del linguaggio alle esigenze del diritto del giornalista alla cronaca impone, anzitutto, l'accertamento della verità del fatto riportato (cfr. Cass. n.
2218/2022 cit., Cass. n. 19381/2005). Neppure può validamente invocarsi l'operatività della scriminante putativa, la quale si configura qualora emerga un incolpevole e involontario errore percettivo sulla corrispondenza al vero del fatto esposto, estremi che certamente non possono ricorrere ove la fonte del giornalista consista in uno scritto anonimo, il quale, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, in quanto tale non è passibile di controlli circa l'attendibilità della sua provenienza e la veridicità del suo contenuto.” ( v. CdA Roma I sez. civile, sent. N. 1517/2025).
§3.2. In merito al terzo motivo di appello principale, si rinvia alle successive considerazioni in tema di quantum debeatur.
.
§4. L'appello incidentale è parzialmente fondato.
Con il primo motivo di appello incidentale, il ha censurato la sentenza CP_1 nella parte in cui il giudice di primo grado ha rigettato la domanda attorea sotto il profilo della falsa attribuzione della qualità di indagato del medesimo, nell'ambito di un'indagine della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, per i reati di associazione a delinquere (art. 416 c.p.) e traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.), diversi da quello di abuso di ufficio (art. 323 c.p.), per il quale egli risultava effettivamente indagato (cfr. doc. 4 Primo grado).
Con il secondo motivo l'appellante incidentale, sempre sulla scorta della falsa attribuzione della qualità di indagato per i reati diversi dall'abuso di ufficio, ha censurato la sentenza sotto il profilo della verità putativa, laddove il giudice di prime cure ha ritenuto applicabile la scriminante ex art. 51 c.p al caso in esame.
Il terzo motivo, su “Ulteriori rilievi”, concerne gli ulteriori profili di negligenza con cui sarebbe stata condotta l'attività giornalistica nel frangente.
I vari motivi, tutti da esaminare congiuntamente per la stretta connessione esistente tra i molteplici profili della questione sollevati, sono da ritenersi fondati, partendo dal preliminare presupposto che non può ritenersi condivisibile l'applicazione al caso di specie del criterio della “verità putativa” operata dal giudice di prime cure ( v. sentenza primo grado sul punto: “[].. documento la cui genuinità non è stata contestata dall'attore e che
11 non poteva ritenersi di datazione così temporalmente risalente da far dubitare della sua perdurante attualità.
Si deve pertanto ritenere che al momento della pubblicazione degli articoli la contestazione al
[...]
come documentata dalla richiesta di proroga (e suffragata dalle informative di polizia CP_1 giudiziaria) era circostanza verosimile, così da integrare il requisito della verità, putativa, della notizia, ciò a mente dell'orientamento giurisprudenziale per cui la verità può essere anche solo putativa, segnatamente quando vengano riferiti fatti la cui verità storica non sia oggettivamente possibile controllare (com'era certamente nel caso di specie). Quel che in tal caso rileva ai fini della scriminante
è la fedeltà dell'informazione, cioè l'esatta rappresentazione del fatto percepito dal giornalista, inteso come notizia del fatto storico e non come intrinseca verità storica del fatto (cfr., ex multis, Cass., n.
2751/2007).” ).
In linea generale, si osserva che la giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata in merito ai requisiti che devono connotare il diritto di cronaca affinché possa avere una portata scriminante della divulgazione di notizie lesive della reputazione e della vita privata altrui, quali la verità della notizia riportata, la pertinenza e continenza.
E, come detto, non è ipotizzabile far riferimento al giornalismo d'inchiesta per derogare ai suddetti principi ed ai conseguenti oneri, in primis di verifica delle fonte, in capo al giornalista ed ai soggetti responsabili, secondo il principio per cui In tema di diffamazione a mezzo stampa, l'esimente del c.d. giornalismo d'inchiesta si fonda sul requisito dell'interesse pubblico generale perseguito, occorrendo a tal fine considerare che il ruolo civile e utile alla vita democratica di una collettività, svolto attraverso la divulgazione della notizia, richiede una valutazione sulla sua attualità, con riferimento al momento in cui la conoscenza dei fatti è sorta ed al contesto sociale in cui è proposta la pubblicazione, piuttosto che al momento in cui si sono svolti i fatti che la integrano. (v. Cassaz. Sez. 1 - , Ordinanza n. 12773 del 10/05/2024 – in massima)
Dunque, in considerazione di ciò, l'accertamento della veridicità della notizia è presupposto necessario per l'operatività della scriminante, anche putativa, nel diritto di cronaca, visto il bilanciamento degli interessi confliggenti, per un verso, al diritto al rispetto della vita privata e, per altro verso, al diritto alla libertà di espressione.
Principi che vanno necessariamente applicati anche al c.d. “giornalismo di inchiesta”, quale species caratterizzata da un minor rigore sotto il profilo della veridicità purché non sia basata su una ricezione “passiva” delle informazioni bensì connotata da una ricerca attiva e personale del giornalista (cfr. Cass Civ. n.3055/2023, ); ed, infatti, pur dovendosi riconoscere in capo ad un'inchiesta giornalistica un certo grado di flessibilità in ordine all'interpretazione degli eventi narrati, non trattandosi di un'asettica e precisa ricostruzione dei fatti, “ciò che conta, ai fini della esclusione di una colorazione diffamatoria del
12 giornalismo di inchiesta è che i due elementi – verità dei fatti riferiti, analisi ed interpretazione degli stessi da parte del giornalista - non vengano confusi all'interno dell'articolo, disorientando il lettore ed alterando la sua percezione, ovvero che rimanga chiaro, all'interno dell'articolo, quali sono i fatti obiettivi e quali sia la lettura che di essi dà il giornale e la valutazione che ne trae” (cfr, ex multis
Cass. Civ.,n. 15755/2024.)
In applicazione dei suddetti principi, la Corte ritiene che nel caso di specie il requisito della verità (anche putativa) non potesse applicarsi alla circostanza dell'attribuzione al della qualità di indagato per reati diversi da quello effettivamente ascrittogli CP_1 dell'abuso d'ufficio.
Nello specifico, gli appellati incidentali con diverse pubblicazioni (arco temporale dal
2 a 22 aprile 2016 – in alcuni l'informazione è inserita nel contesto dell'articolo in altri l'attribuzione è più evidente ( in particolare nel trafiletto in calce all'articolo del
17.4.2016 in cui sotto la fotografia dell'ammiraglio si riporta la sua qualità di indagato per il reato di associazione a delinquere finalizzato al traffico di influenze illecite)) hanno individuato la qualità di indagato dell'attore di primo grado per i reati di cui all'articolo 416 c.p (associazione per delinquere) e 346 bis c.p. (traffico di influenze illecite), oltre che per il reato di abuso d'ufficio (articolo 323 c.p.), allegando di aver fondato tale conclusione sulla richiesta dd 30.9.2015 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, di proroga di sei mesi delle indagini preliminari nel procedimento R.G. 4542/10, (doc.1 primo grado convenuti) a carico di varie persone tra cui il elemento da cui il Tribunale ha tratto argomento per l'applicazione CP_1 della scriminante del diritto di cronaca sotto il profilo della verità putativa.
Ad avviso di questa Corte, una tale prospettazione da parte degli appellanti – appellati incidentali non è condivisibile non corrispondendo una tale condotta agli obblighi di lealtà e di verifica della veridicità e dell'attualità dell'informazione gravante sul giornalista secondo i principi giuridici richiamati.
Infatti, in considerazione della rilevante circostanza che il documento utilizzato dai giornalisti era datato sette mesi prima e, avendo una durata di 6 mesi, aveva una scadenza al 31.3.2016, era assolutamente esigibile – secondo parametri di diligenza - che al momento delle molteplici pubblicazioni occorse in un certo lasso di tempo (2-
22aprile 2016), si sottoponesse a verifica la perdurante validità dell'informazione contenuta in un documento così datato;
oltre al fatto che la difesa del ha CP_1 confutato le argomentazioni di controparte mediante allegazione di un documento aggiornato al 19.04.2016 attestante che l'iscrizione nel registro degli indagati per il solo reato di abuso d'ufficio ( cfr. doc. 4 primo grado ), confermato dalle stesse produzioni
13 di parte appellante attestanti ugualmente che il ra stato iscritto nel registro CP_1 degli indagati il 18.2.2015 come indagato solo per il reato di abuso d'ufficio in concorso con altri (art. 110 323 cp) ( v. all. D nota DDA Potenza del 14.4.2016) mentre i reati di associazione a delinquere e traffico di influenze illecite nell'ambito del medesimo procedimento erano ascritti ad altre persone ( v. all. D invito a comparire
DDA Potenza dd 20.5.2016).
Al che va anche aggiunto che pure il Tribunale penale occupatosi della vicenda diffamatoria ( v sopra) ha statuito che all'epoca degli articoli il era indagato CP_1 solo per il reato di cui agli artt. 110 e 323 cp. traendone argomento per escludere l'esimente del diritto di cronaca nell'errata attribuzione al nche del reato di CP_1 associazione a delinquere in ossequio al principio per cui tale esimente non è invocabile in tali casi, non essendo irrilevante per la reputazione di un soggetto l'attribuzione di un fatto illecito diverso, sia sotto il profilo dell'astratta qualificazione che della sua gravità, da quello su cui effettivamente si indaga ( cfr Cassaz. N. 5760/2012; n. 13782/2020)
Pertanto, alla luce di tutti gli elementi che precedono, nel caso di specie non può ritenersi rispettato il principio giurisprudenziale, secondo cui : “il giornalista, nel narrare un fatto di cronaca vero nei suoi aspetti generali, può anche riferire una notizia inesatta, a condizione che tale discrasia non sia in grado di offendere l'altrui reputazione (cfr. Cass. nn. 35352, 28331 e
6072 del 2023; Cass. n. 11769 del 2022; Cass. n. 11233 del 2017); ed è stato ribadito, in linea con la sentenza n. 22190 del 2009, che, in materia di cronaca giudiziaria, è fondamentale, ai fini dell'applicabilità dell'esimente di cui all'art. 51 cod. pen., che il giornalista verifichi l'attendibilità della fonte e l'aggiornamento della notizia che viene fornita, perché il riferimento ad un determinato atto processuale potrebbe non essere più attuale
(cfr. Cass. n. 11769 del 2022, ove si rinvia al caso classico nel quale si dà conto che una persona è imputata di un reato dal quale è stata nel frattempo assolta.
Cfr., pure, Cass. n 21969 del 2020). ( ex multis Cass. Civ., sez I , n. 34860/2024).
In conclusione, alla luce di quanto sopra, deve concludersi per l'accoglimento dell'appello incidentale.
§5. In ordine al quantum debeatur , vengono congiuntamente trattati il terzo motivo oggetto dell'appello principale e il primo motivo di appello incidentale e la conseguente richiesta di condanna.
In primo luogo, va rigettato il terzo motivo di appello principale sotto il profilo della erronea quantificazione e qualificazione del danno, e va confermato quanto sancito dal
14 giudice di prime cure.
Come noto, il danno da diffamazione non è in re ipsa, ma è un danno conseguenza che va allegato e provato anche mediante presunzioni.
Nel caso di specie, il Tribunale ha correttamente ritenuto di poter ritenere configurabile il danno non patrimoniale.
Condivisibilmente il tribunale ha motivato come segue la liquidazione del danno non patrimoniale: “ Nel caso in esame il danno non patrimoniale- accertato in via presuntiva- può essere accordato limitatamente al danno morale soggettivo, inteso come sofferenza interiore (turbamento, disagio, imbarazzo, ancorchè transitorio) patito a seguito della diffusione dello scritto diffamatorio, in quanto nessuna prova è stata offerta dall'attore in ordine ad ulteriori degenerazioni patologiche della sofferenza che abbiano inciso su altri aspetti esistenziali, sussumibili in un'ampia gamma di possibili ripercussioni, che vanno dall'alterazione della vita di relazione, alla compromissione della dimensione esistenziale, dalla perdita di qualità della vita, alla privazione di chances, e via dicendo.
La determinazione del risarcimento delle conseguenze dannose deve operarsi, in ragione della natura stessa del pregiudizio da ristorare, per equivalente ed in via equitativa.
Occorre perciò tener conto di tutti i parametri fattuali desumibili in relazione al caso concreto e precisamente: della personalità dell'attore e della qualifica rivestita al momento della pubblicazione dell'articolo diffamatorio, nonché del suo inserimento in un determinato contesto sociale;
della diffusività nazionale del mezzo utilizzato, del risalto dato alle notizie, della pubblicazione oltre che cartacea anche on line (con conseguente accessibilità agli articoli da parte di un numero indeterminato di soggetti), della gravità delle accuse relative ad un non corretto utilizzo del denaro pubblico da parte di un altissimo funzionario e, per altro verso, della circostanza che non risulta in alcun modo che gli accadimenti abbiano inciso sfavorevolmente sul suo successivo percorso professionale e sulla sua considerazione pubblica.”
Si osserva infine che l'errata attribuzione della qualità di indagato per reati ulteriori rispetto a quello effettivamente ascritto non appare comportare un incremento del danno prodottosi e già riconosciuto per la diffamazione derivante dall'utilizzo della fonte anonima.
La liquidazione di € 25.000 operata dal Tribunale mostra di tener conto del criterio di liquidazione del danno da diffamazione di media gravità previsto dalle tabelle milanesi( che prevede una forbice di danno liquidabile -nell'importo da euro 23.498,00 ad euro
35.247,00), nella quale il fatto è sussumibile in considerazione di tutti gli elementi già condivisibilmente valutati dal giudice di prime cure ed ulteriormente avvalorati all'esito della presente fase sotto il profilo della molteplicità degli articoli;
ciò in ossequio al principio per cui Anche nella materia della diffamazione a mezzo stampa e relativamente alla
15 liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno debba essere liquidato seguendo quelle tabelle, quali elaborate dal Tribunale di Milano, che prevedano parametri oggettivi e diffusamente adoperati, a cominciare dalla notorietà del diffamante, dalle cariche pubbliche e il ruolo istituzionale o professionale eventualmente ricoperti dal diffamato, dalla natura della condotta diffamatoria, dall'esistenza di condotte diffamatorie singole, reiterate o dall'orchestrazione di vere e proprie campagne stampa. E, inoltre, considerando: la collocazione dell'articolo e lo spazio che la notizia diffamatoria occupa;
l'intensità dell'elemento psicologico in capo all'autore della diffamazione;
il mezzo con cui è stata perpetrata la diffamazione e la sua diffusione;
la risonanza mediatica suscitata dalle notizie diffamatorie;
la natura ed entità delle conseguenze sull'attività professionale e sulla vita del diffamato;
la limitata riconoscibilità del diffamato;
la rettifica successiva e/o lo spazio dato a dichiarazioni correttive del diffamato ovvero il loro rifiuto (Cass. civ.,
Sez. I, Ordinanza, 12/02/2024, n. 3772 – in motivazione)
Deve infine escludersi la sussistenza di un danno patrimoniale eziologicamente ricollegabile alla pubblicazione diffamatoria, per il quale non è stato fornito alcun elemento in ordine all' an (anche sub specie di perdita di chance), prima ancora che al quantum per una valutazione equitativa.
§6. Il quarto motivo di impugnazione incidentale, sull'autonomo capo delle spese di lite, è parzialmente fondato, anche alla luce dell'accoglimento dell'appello incidentale.
Si ritiene tuttavia, che il divario tra petitum e risarcimento liquidato, pur a fronte di una piena responsabilità per la diffamazione, possa giustificare la compensazione per 1/3 delle spese di lite che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello incidentale, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, così provvede:
-dichiara la natura diffamatoria dell'attribuzione a della qualità di Controparte_1 indagato per i per i reati di associazione a delinquere (art. 416 c.p.) e traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.);
-condanna gli appellati in solido alla rifusione in favore dell'appellato dei 2/3 delle spese di lite, spese liquidate per l'intero come segue: per il primo grado in € 5.000,00, oltre rimborso spese generali e oneri di legge ove dovuti, per il grado di appello in €
16 4.000,00, oltre spese generali e oneri di legge ove dovuti.
-conferma nel resto l'impugnata sentenza.
-Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13 comma 1 quater
T.U.115/2002 per l'appello principale.
Roma, 25.7.2025
Il Consigliere Est. Il Presidente
Maria Aversano Diego Rosario Antonio Pinto
17
Nel collegio composto da :
Dr. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dr. Elena Gelato Consigliere
Dr. Maria Aversano Consigliere relatore riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale degli affari contenziosi al numero 3530/2021, vertente
TRA
C.F. con sede legale in Parte_1 P.IVA_1
Torino;
(C.F. ). (C.F. Parte_2 C.F._1 Parte_3
) (C.F. ), CodiceFiscale_2 Parte_4 C.F._3
( ) Parte_5 CodiceFiscale_4
(Avv. Virginia Ripa di Meana )
Appellanti
E
, (C.F. ); Controparte_1 C.F._5
( Avv.ti Prof. Pietro Nocita , Prof Alberto Giulio Cianci )
Appellato, Appellante Incidentale 1 OGGETTO: appello avverso sentenza n. 17240/2020 emessa dal Tribunale di
Roma
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1. La vicenda oggetto della presente causa è stata così tratteggiata nella sentenza del
Tribunale di Roma n.1740/2020 odiernamente impugnata:
“Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio dinanzi Controparte_1 all'intestato Tribunale il (oggi , Parte_1 Parte_1 in qualità di editore del quotidiano “ ”, n.q. di direttore responsabile CP_2 Parte_2
p.t., , Controparte_3 Controparte_4 Parte_4 Controparte_5 Pt_5
quali giornalisti firmatari dei relativi articoli, per chiedere
[...] Parte_3 CP_6
l'accertamento e la condanna al risarcimento del danno derivante da due illeciti compiuti nell'esercizio dell'attività giornalistica, sulla testata “ ” e sul sito “www.repubblica.it” nei quali era CP_2 contenuta la falsa attribuzione alla propria persona della qualità di indagato nell'ambito di un'indagine della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, per i reati di associazione per delinquere (art. 416 c.p.) e traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.), fattispecie diverse da quello di abuso di ufficio (art. 323 c.p.), sola ipotesi per la quale risultava effettivamente indagato, così ledendo gravemente il proprio diritto all'onore ed alla reputazione, all'identità personale, all'immagine. Deduceva, inoltre, che nei suddetti articoli erano riportate notizie false e diffamatorie tratte da uno scritto anonimo ed intenzionalmente diretto, con ogni evidenza, a screditare pubblicamente la sua immagine al momento della cessazione dall'incarico di Capo di Stato Maggiore della Marina (22 giugno 2016), scritto nel quale si denunciavano a suo carico spese folli e stili di vita ad altissimo tenore non giustificati, determinando così l'antigiuridica lesione dei medesimi diritti della personalità. In particolare, censurava il contenuto di una serie di articoli apparsi sul quotidiano tra il
2 ed il 22 aprile 2016 e, segnatamente: 1) articolo del 2 aprile 2016, dal titolo "Petrolio, indagato capo della Marina - L'ideatore di mare Nostrum dalla guerra del Golfo al feeling con Palazzo Chigi"
a firma di Gianluca 2) articolo del 2 aprile 2016, pubblicato anche sulla testata telematica CP_3 repubblica.it, dal titolo "Inchiesta petrolio, il nuovo filone dei pm nel mirino il porto di Augusta. Il ruolo delle lobby del greggio" a firma di e 3) articolo del 2 aprile Parte_4 Parte_3
2016, dal titolo "Petrolio si allarga lo scandalo: con il fidanzato della indagato il capo della Per_1
Marina. L'opposizione: RE lasci" a firma di e 4) articolo del 3 Controparte_4 CP_6 aprile 2016, dal titolo "Un pontile ad Augusta incastra l'ammiraglio. Total informata prima" a
2 firma di e con la collaborazione di 5) articolo del Parte_4 Parte_3 CP_6
3 aprile 2016, dal titolo "Guidi e De GI, silenzi sul governo" a firma di e Parte_4
6) articolo del 4 aprile 2016, dal titolo due incontri con i petrolieri poi i Parte_3 Per_1
"favori" a Gemelli" a firma di e pubblicato anche sula testata Parte_4 Parte_3 on line;
7) articolo del 4 aprile 2016, dal titolo "Inchiesta Petrolio, i pm indagano su dieci concessioni al porto di Augusta" privo di firma;
8) articolo del 6 aprile 2016, dal titolo "Petrolio, nel mirino la legge di stabilità" a firma di e 9) articolo del 8 aprile 2016, Controparte_5 Parte_3 dal titolo "Ministro convinto resta il nostro uomo" a firma di e Controparte_5 Parte_3
10) articolo del 12 aprile 2016, dal titolo "Spunta dossier
contro
- Tutte le spese folli della CP_1
Marina" a firma di pubblicato anche sulla testata telematica repubblica.it; 11) Parte_3 articolo del 13 aprile 2016, dal titolo "Il dossier su dai pm ed è giallo sulla ditta fantasma" CP_1
a firma di e 12) articolo del 13 aprile 2016, dal titolo "Dalla Parte_4 Parte_3
Marina ai Servizi, via al risiko" a firma di;
13) articolo del 17 aprile 2016 "La Parte_5 iene usata dal clan di Gemelli" a firma di 14) articolo del 18 aprile 2016, Per_1 Parte_4 dal titolo "Nomine, terreni e appalti. Ecco le telefonate di a firma di ed Pt_6 Parte_4
; 15) articolo del 22 aprile 2016, dal titolo "Inchiesta sul petrolio, Gemelli al pm. Controparte_5
"Mai sulla a firma Tes_1 Per_1 CP_6
Chiedeva, pertanto, in ragione dell'antigiuridicità della condotta, la condanna dei convenuti a risarcire il danno a lui occorso per la lesione del diritto all'onore, all'identità personale, alla reputazione, all'immagine, valutato equitativamente in euro 250.000,00 a titolo di danno non patrimoniale;
in euro 50.000,00 a titolo di danno morale, ove fosse ravvisata, nella condotta lesiva dei convenuti, la sussistenza del delitto di diffamazione a mezzo stampa (art. 595 c.p.); in euro 250.000,00 a titolo di danno patrimoniale per lucro cessante, per le conseguenze pregiudizievoli dell'illecito sulla di lui attività lavorativa, anche per perdita di chance, oltre interessi legali.
Fissata l'udienza di prima comparizione al 23 maggio 2017, si costituivano i convenuti, ad eccezione di e che contestavano la fondatezza e la temerarietà Controparte_4 Parte_5 della domanda della domanda, chiedendone il rigetto e la condanna dell'attore ex art.96, III co. c.p.c. sul presupposto dell'insussistenza della condotta diffamatoria e del corretto esercizio del diritto di cronaca giornalistica.
Deducevano i convenuti che, contrariamente a quanto sostenuto dall'attore, come evincibile dalla prima pagina della “Richiesta di proroga del termine per le indagini preliminari”, formulata dai PM della
DDA della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, l' Controparte_7
(unitamente ai co-indagati Gemelli, e , risultava CP_8 CP_9 CP_10 CP_11 CP_12
3 originariamente indagato per le ipotesi di reato di cui agli artt. 416, 346 bis, 110 e 323 c.p., ovverosia:
“associazione per delinquere (tutti), traffico di influenze illecita e abuso d'ufficio (in concorso tra loro il Gemelli, , e ”, circostanza nota all'attore, per essere stata la richiesta di CP_11 CP_12 CP_1 proroga delle indagini a lui notificata e nota all'opinione pubblica come riferito da diversi organi di stampa, precisando, comunque, che si trattava di mere ipotesi dell'accusa e che erano ancora in corso le indagini preliminari.
Aggiungevano che priva di pregio era la seconda censura mossa dall'attore all'altro gruppo di articoli del quotidiano la Repubblica, nei quali si dava corretta e doverosa notizia dell'invio alle Procure di
Potenza e Roma, nonché alla magistratura militare e alla Presidenza della Repubblica, di un dossier– denuncia anonimo, ma chiaramente proveniente da ambienti interni alla Marina, nel quale si riferivano tutta una lunga serie di circostanziate accuse all'indirizzo dell' e al Controparte_7 suo disinvolto e costoso stile di vita nell'esercizio delle sue funzioni pubbliche. Precisavano che, alla stregua di tutti gli altri mezzi di informazione, avevano fornito doverosa notizia di un elemento di indagine - (una denuncia che seppur anonima inviata alla massime autorità e oggetto di vaglio da parte delle due Procure destinatarie- posto anche all'attenzione della magistratura ordinaria e militare,
e che comunque denunciava una serie di eventi e condotte, da riscontrare e verificare, sia in punto di verità che di autorevolezza del denunciante e, quindi, trattati negli articoli contestati con tutte le cautele del caso – che avevano un loro indubbio valore notiziale e che si riallacciavano anche a precedenti contestazioni di analogo tenore a carico attore, confluite anche in una interrogazione parlamentare-, deducendo l'interesse pubblico alla divulgazione di tali notizie. Contestavano, infine, la totale assenza di allegazione e prova in merito ai danni asseritamente subiti.
Dato termine per il deposito delle ricevute di ricevimento dell'atto introduttivo da parte dei convenuti e non costituiti, dichiaratane la contumacia, concessi i termini ex art.183, VI CP_4 Pt_5 co. c.p.c., non ammesse le richieste istruttorie delle parti (ad eccezione dell'acquisizione da parte dei convenuti di documentazione informativa presso la Procura della Repubblica di Roma), disposta la sostituzione dell'organo giudicante, in data 2.4.19 si costituivano e Controparte_4 Pt_5 che chiedevano il rigetto della domanda attorea.
[...]
Il Tribunale concludeva, quindi, con la seguente statuizione:
“in parziale accoglimento della domanda avanzata da condanna b) Controparte_1 Parte_7
c) e (nei limiti di 1/3 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 ciascuno della somma complessivamente liquidata), in solido tra loro, al pagamento, in favore di
[...]
dell'importo di euro 25.000,00; Controparte_1
2) rigetta la domanda riconvenzionale di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
4 proposta dalla convenuta;
3) compensa le spese di lite.”
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, hanno proposto appello avverso la Parte_4 Parte_5 sentenza in oggetto chiedendo che fosse riconosciuta la liceità di tutti i contenuti, brani e articoli pubblicati nell'edizione cartacea del quotidiano La Repubblica, nello specifico arco temporale 02.04.2016 – 22.04.2016, in particolare degli articoli del 12 aprile 2016, dal titolo "Spunta dossier
contro
- Tutte le spese folli della Marina" a firma di CP_1 [...]
pubblicato anche sulla testata telematica repubblica.it; del 13 aprile 2016, dal titolo "Il Parte_3 dossier su dai pm ed è giallo sulla ditta fantasma" a firma di e CP_1 Parte_4 [...]
con il conseguente rigetto di tutte le domande avversarie;
in via subordinata, Parte_3 in caso di rigetto dell'appello, chiedendo la riduzione del quantum.
si è costituito in giudizio instando per il rigetto dell'appello e Controparte_1 ha proposto appello incidentale, chiedendo che venisse accertata e dichiarata illecita ex art. 2043 c.c. l'intera attività giornalistica svolta dalle controparti, nello specifico con riguardo alla falsa attribuzione della qualità di indagato anche per reati diversi da quello ascrittogli ( abuso d'ufficio ex art. 323 cp), in particolare di associazione a delinquere ( art. 416 cp) e traffico di influenze illecite ( art. 346 bis cp) , lesivo del proprio diritto all'identità personale, all'onore , alla reputazione, immagine, con conseguente condanna in solido degli stessi al pagamento in suo favore della somma in via equitativa di euro 250.000,00 a titolo di danno non patrimoniale ed euro 50.000
a titolo di danno morale, oltre al risarcimento del danno patrimoniale di euro
250.000,00 per lucro cessante e per le conseguenze pregiudizievoli patite in ambito lavorativo.
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni, svoltasi nelle modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c, la causa è stata trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
§2. Quanto al thema decidendum del procedimento, va preliminarmente evidenziato, come sunteggiato dal giudice di prime cure, che “la doglianza attorea ( CP_1 concerne– come sufficientemente evincibile dall'atto introduttivo e dalla documentazione ad esso
5 allegata- due profili di diffamatorietà della condotta: 1) la falsa attribuzione della qualità di indagato, nell'ambito di un'indagine della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, per i reati di associazione per delinquere (art. 416 c.p.) e traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.), diversi da quello di abuso di ufficio (art. 323 c.p.), per il quale egli risultava effettivamente indagato;
b) la pubblicazione di notizie false, tratte da uno scritto anonimo ed intenzionalmente diretto, a suo dire, a screditarne pubblicamente l' immagine.”.
§3. L'appello principale, proposto dal ed altri, si concentra Parte_1 essenzialmente sulla natura diffamatoria – accertata con la sentenza gravata- degli articoli basati su fonte anonima e si articola, sostanzialmente, nei seguenti tre motivi di gravame, così sintetizzati:
1) violazione dei principi del giornalismo di inchiesta;
2) mancata applicazione della scriminante del diritto di cronaca al giornalismo di inchiesta anche su scritti, brani e pubblicazioni basati su fonte anonima;
3) errata applicazione delle regole sulla prova del danno.
Va preliminarmente osservato che, quanto all'eccezione di parte appellante relativa alla sopravvenuta sentenza di assoluzione dal reato di diffamazione emessa nei confronti di e dal Tribunale di Roma il 30.9.2021, con riguardo all'articolo Parte_2 Parte_3 di stampa del 12.4.2016 "Spunta dossier contro della Marina", si Controparte_13 osserva, ai fini dell'art. 652 cpp, che il giudicato di assoluzione è idoneo a produrre effetti preclusivi ( quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso ) nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo, specifico e concreto accertamento circa l'insussistenza del fatto o l'impossibilità di attribuire questo all'imputato, e non anche quando l'assoluzione sia determinata dall'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l'attribuibilità di esso all'imputato. ( v. Cassaz. n. 8035/2016 – in motivazione).
Inoltre, in ossequio anche al principio per cui In materia di rapporti tra giudizio penale e civile, l'assoluzione dell'imputato secondo la formula "perché il fatto non sussiste" non preclude la possibilità di pervenire, nel giudizio di risarcimento dei danni intentato a carico dello stesso, all'affermazione della sua responsabilità civile, considerato il diverso atteggiarsi, in tale ambito, sia dell'elemento della colpa che delle modalità di accertamento del nesso di causalità materiale (v. Cass. pen. n. 8035/2016) ed all'ulteriore principio per il quale l'accertamento contenuto in una sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata perché il fatto non costituisce reato non ha efficacia di giudicato, ai sensi dell'art. 652 c.p.p., nel giudizio civile di danno, nel quale, in tal caso, compete al giudice il potere di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in
6 giudizio e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate dall'esito del processo penale ( V.
Cassaz. n. 4764/2016 in massima), considerato anche che la sentenza penale allegata agli atti ( v. all. d note di udienza di parte appellante dd 2.5.2022) è relativa ad un solo articolo di quelli contestati e che nulla è dedotto in causa in merito alle azioni civili ( v. art. 75 cpp), si ritiene che il procedimento civile, introdotto anche con riguardo ad altri articoli concernenti lo scritto anonimo ( articolo del 13 aprile 2016, dal titolo "Il dossier su dai pm ed è giallo sulla ditta fantasma" a firma di e CP_1 Parte_4 Parte_3
12) articolo del 13 aprile 2016, dal titolo "Dalla Marina ai Servizi, via al risiko" a firma di
), debba proseguire nel merito in ossequio ai suddetti principi di diritto. Parte_5
§3.1. I primi due motivi, che, attesa la stretta relazione tra le tematiche sottostanti, possono essere congiuntamente trattati, sono infondati.
Nello specifico, parte appellante afferma : “Il ragionamento svolto (in realtà, omesso) nella pronuncia impugnata relativamente agli articoli pubblicati in data 12 e 13 aprile 2016 sconta un grave vizio di impostazione, per non avere il Tribunale di Roma applicato – a fronte di quella che era e resta a tutta evidenza una inchiesta giornalistica in merito a tematiche senza dubbio scottanti nonché di sicuro interesse pubblico, mediante la quale è stata portata all'attenzione dei lettori una vicenda di gravissime irregolarità penalmente rilevanti ed oggetto di accertamenti giudiziari – i principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di giornalismo di inchiesta, e per avere quindi il primo Giudice valutato gli scritti alla luce dei (diversi) parametri elaborati per l'esercizio del diritto di cronaca tout court.”
Tali argomentazioni di parte non possono essere condivise nella misura in cui, in linea con principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, in tema di diffamazione a mezzo stampa, la scriminante del diritto di cronaca non opera nel caso in cui la notizia pubblicata sia basata su fonte rimasta anonima, in quanto insuscettibile del controllo di veridicità e, quindi, non meritevole di interesse pubblico;
con la conseguenza che è onere del giornalista - anche nel giornalismo di inchiesta - verificare la fonte e la sua attendibilità e attualità prima della diffusione della notizia, tramite una condotta diligente e attiva di ricerca delle fonti.
Ed invero, nell'esercizio di un'attività di informazione sussumibile nel cd. “giornalismo d'inchiesta”, che sostanzialmente ricorre allorquando il giornalista non si limiti alla divulgazione della notizia ma provveda egli stesso alla raccolta della stessa dalle fonti, attraverso un'opera personale di elaborazione, collegamento e valutazione critica, al fine di informare i cittadini su tematiche di interesse pubblico, pur essendo il requisito della verità (anche putativa) inteso
7 in un'accezione meno rigorosa, vi è comunque un obbligo di rigoroso rispetto dei doveri deontologici di lealtà e buona fede gravanti sul giornalista ( v. Cassaz.
Ordinanza n. 30522 del 03/11/2023).
Infatti, con più specifico riguardo alla necessità di fare sempre e comunque riferimento a fonti attendibili, si richiama il principio per cui “in tema di diffamazione a mezzo stampa, nel cd. "giornalismo d'inchiesta" a rilevare è l'esigenza della valutazione, non tanto dell'attendibilità
e veridicità della notizia, quanto piuttosto del rispetto dei doveri deontologici di lealtà e buona fede, oltre che della maggiore accuratezza possibile nella ricerca delle fonti e della loro attendibilità, dal che consegue che è scriminato il giornalista che eserciti la propria attività mediante la denuncia di sospetti di illeciti, allorché i medesimi, secondo un apprezzamento caso per caso riservato al giudice di merito, risultino espressi in modo motivato e argomentato sulla base di elementi obiettivi e rilevanti e mediante il ricorso, attraverso una ricerca attiva, a fonti di notizia attendibili.”
( v. Cassaz. n. Ordinanza n. 19611 del 11/07/2023 – in masima).
Non solo, ma la mera “verità” dell'esistenza di uno scritto anonimo non può essere valutata come conforme ai parametri di liceità di un'attività di informazione e di scriminante esercizio del diritto di critica, dal momento che “In tema di risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa, nel caso in cui l'articolo giornalistico riporti il contenuto di uno scritto anonimo offensivo dell'altrui reputazione, l'applicazione dell'esimente del diritto di cronaca
(art. 51 c.p.) presuppone la prova, da parte dell'autore dell'articolo, della verità reale o putativa dei fatti riportati nello scritto stesso (non della mera verità dell'esistenza della fonte anonima); con la conseguenza che, laddove siffatta prova non possa essere fornita, proprio in ragione del carattere anonimo dello scritto, la menzionata esimente non può essere applicata, anche per la carenza del requisito dell'interesse pubblico alla diffusione della notizia” ( v. Cassaz. n. 11004/2011 – in massima).
Ciò premesso, nel caso ora in esame, non vi è dubbio che gli articoli riproducano per la loro quasi totalità l'anonimo, limitandosi ad apporre un preambolo che non ha un contenuto di cronaca in sé, riportando brani tratti da un dossier anonimo, per il tramite di una sostanziale ricezione passiva degli stessi o si riferiscano al dossier come elemento di aggravamento, insieme all'indagine penale, delle condotte ascrivibili all'appellato tale da giustificare una potenziale adozione di misure restrittive nei suoi confronti. Per gli articoli in questione, dunque, come correttamente evidenziato dal Tribunale, non può valere l'esimente invocata dall'appellante, che presuppone la prova, da parte dell'autore dell'articolo, della verità reale o putativa dei fatti riportati nello scritto stesso (non della mera verità dell'esistenza della fonte anonima).
8 Peraltro, a fronte dei rilievi mossi da parte appellante in merito alla valutazione – asseritamente omessa - di vari elementi di causa, è dato rilevare i seguenti elementi di segno contrario:
a) contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, anche ad una lettura di insieme gli articoli in questione risultano incentrati sulle risultanze dello scritto anonimo;
b) la verità ( anche solo in termini putativi) delle notizie acquisite dallo scritto anonimo e poi pubblicate non era verificabile provenendo da scritto anonimo e non risultando che esse siano state verificate prima della pubblicazione;
c) né quanto contenuto nello scritto anonimo poteva mutuare la sua veridicità dall'accostamento alle indagini penali parallelamente pendenti, posto che, come espressamente dichiarato in uno degli articoli in questione, “non è detto, però, che vengano fatti a breve approfondimenti particolari anche perché il contenuto della denuncia poco, o niente, ha a che fare con l'indagine lucana” ( v. articolo La
Repubblica dd 13.4.2016 “Il Dossier De GI dai pm ed è giallo sulla ditta fantasma ); d) la disamina degli allegati depositati in primo grado da parte appellante (convenuti in primo grado) evidenzia che l'attività di verifica era stata successiva alla pubblicazione degli articoli e che, in effetti, attesa la ristrettezza dei tempi ( tra la ricezione dello scritto e la pubblicazione il giorno dopo – v- all. F, s.i.t Calabresi), non appare esservi stato uno spazio per la verifica dei documenti allegati allo scritto anonimo, i quali , in quanto tali
– dunque in assenza di riscontro aliunde- , non avrebbero potuto che essere ritenuti inattendibili al pari dello scritto anonimo a cui erano allegati, con conseguente esclusione anche di una situazione di verosimiglianza.
Ciò premesso, alla luce di tutti i principi di cui sopra, per gli articoli relativi allo scritto anonimo contestati in sede civile, si ritiene che debbano essere condivise e confermate le statuizioni del giudice di prime cure sul punto, là dove nella sentenza impugnata si statuisce che :
“Non si può non rilevare come lo scritto anonimo, per sua natura, sia insuscettibile di controlli circa l'attendibilità della fonte e la veridicità della notizia né tale notizia può ritenersi controllata per il solo fatto che sia stata eventualmente aperta un'inchiesta giudiziaria sui fatti pubblicati (cfr, Cass. pen., sez. V, 5 marzo 1992 n. 5545).
Alla stregua di ogni altra fonte per poter invocare l'esimente del diritto di cronaca, essa deve essere controllata nella sua verità reale o, quanto meno, putativa, intendendosi che il giornalista deve almeno dedurre e provare la cura posta negli accertamenti svolti per vincere ogni dubbio ed incertezza in ordine alla verità della notizia stessa, per cui, se il controllo di veridicità non può essere effettuato è di per se stessa immeritevole di interesse pubblico (cfr., Cass. pen. 2 dicembre 2008, n. 46528)
9 Nè ha rilievo, al riguardo, che la notizia fosse già divulgata da altri organi di stampa, né che fosse stata posta all'attenzione dell'autorità giudiziaria e di organi politico-istituzionali, né che – in particolar modo nell'articolo del 13.4.16- la circostanza che, unitamente alla notizia, fosse stato precisato che la Marina LI e lo stesso LI avessero smentito le circostanze né CP_1 che, successivamente, la Procura della Corte dei Conti abbia avviato un procedimento giudiziale nei confronti dell'attore per quegli stessi fatti (procedimento poi conclusosi con sentenza della Corte dei
Conti n. 1/2019, di rigetto della domanda avanzata dalla Procura), dovendosi valutare la condotta diffamatoria al momento della pubblicazione degli articoli.”
Per mera completezza, si ritiene di aggiungere che, con riguardo ad alcune trasmissioni televisive sul medesimo argomento che avevano fatto riferimento allo scritto anonimo nei confronti del questa Corte aveva già svolto le medesime considerazioni CP_1 statuendo quanto segue:
“Il Tribunale ha correttamente fatto proprio l'orientamento consolidato della Suprema Corte secondo cui la scriminante, anche solo putativa, dell'esercizio del diritto di cronaca non opera ove la notizia diffusa e lesiva dell'altrui reputazione provenga da uno scritto anonimo, in quanto tale insuscettibile del controllo di veridicità e, quindi, non meritevole di interesse pubblico (sul punto si veda, tra le più recenti, Cass. n. 19028/2024, la quale ha chiarito ulteriormente che “in difetto dell'individuazione” del soggetto da cui proviene la notizia “come avviene per le fonti anonime, la parte lesa non avrebbe la possibilità di rivolgersi contro alcuno per ottenere tutela della propria lesa onorabilità, ove fosse esclusa la responsabilità del giornalista”; Cass. n. 2218/2022; Cass. n. 12056/2014; Cass. n.
1104/2011). Né l'obbligo di verifica da parte del giornalista può ritenersi assolto sulla base della precedente pubblicazione della notizia da parte di altre testate giornalistiche, considerato che nessuna informazione quanto al merito del contenuto anonimo divulgata nei servizi controversi risulta essere assunta da fonti ulteriori rispetto al dossier stesso. La circostanza che i giornalisti abbiano preso le distanze dallo scritto anonimo - non di meno però evidenziando “prove dettagliate che fanno riferimento alle spese milionarie imposte dall'ammiraglio” (pag. 23 dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado) e insinuando che, se fosse stato vero il contenuto dell'anonimo, avrebbe complicato la posizione del (pag. 29, 31, 37, ibidem), interessando anche la magistratura militare (pag. 30, CP_1 ibidem) - non basta, infatti, ad esimerli dall'onere di verificare la veridicità dell'oggetto della narrativa del dossier, atteso che, come noto, inviolabili valori costituzionali quali il diritto all'onore e alla reputazione possono cedere nel bilanciamento con r.g. n. 1455/2020 + 1458/2020 9 gli interessi di altrettanta valenza costituzionale della libertà di espressione e della libertà di stampa solo ove sussista un interesse pubblico alla diffusione della notizia, che a sua volta può concretizzarsi solo ove la notizia corrisponda a verità, a nulla rilevando le allegazioni degli appellanti in punto di utilizzo di
10 verbi al condizionale e formule dubitative. Va osservato, inoltre, circa le locuzioni utilizzate nei vari programmi e notiziari, che il difetto del requisito della veridicità della notizia comporta, tra l'altro, che le espressioni utilizzate siano in ogni caso denigratorie e sovrabbondanti rispetto al fine della cronaca, in quanto la verifica circa l'adeguatezza del linguaggio alle esigenze del diritto del giornalista alla cronaca impone, anzitutto, l'accertamento della verità del fatto riportato (cfr. Cass. n.
2218/2022 cit., Cass. n. 19381/2005). Neppure può validamente invocarsi l'operatività della scriminante putativa, la quale si configura qualora emerga un incolpevole e involontario errore percettivo sulla corrispondenza al vero del fatto esposto, estremi che certamente non possono ricorrere ove la fonte del giornalista consista in uno scritto anonimo, il quale, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, in quanto tale non è passibile di controlli circa l'attendibilità della sua provenienza e la veridicità del suo contenuto.” ( v. CdA Roma I sez. civile, sent. N. 1517/2025).
§3.2. In merito al terzo motivo di appello principale, si rinvia alle successive considerazioni in tema di quantum debeatur.
.
§4. L'appello incidentale è parzialmente fondato.
Con il primo motivo di appello incidentale, il ha censurato la sentenza CP_1 nella parte in cui il giudice di primo grado ha rigettato la domanda attorea sotto il profilo della falsa attribuzione della qualità di indagato del medesimo, nell'ambito di un'indagine della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, per i reati di associazione a delinquere (art. 416 c.p.) e traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.), diversi da quello di abuso di ufficio (art. 323 c.p.), per il quale egli risultava effettivamente indagato (cfr. doc. 4 Primo grado).
Con il secondo motivo l'appellante incidentale, sempre sulla scorta della falsa attribuzione della qualità di indagato per i reati diversi dall'abuso di ufficio, ha censurato la sentenza sotto il profilo della verità putativa, laddove il giudice di prime cure ha ritenuto applicabile la scriminante ex art. 51 c.p al caso in esame.
Il terzo motivo, su “Ulteriori rilievi”, concerne gli ulteriori profili di negligenza con cui sarebbe stata condotta l'attività giornalistica nel frangente.
I vari motivi, tutti da esaminare congiuntamente per la stretta connessione esistente tra i molteplici profili della questione sollevati, sono da ritenersi fondati, partendo dal preliminare presupposto che non può ritenersi condivisibile l'applicazione al caso di specie del criterio della “verità putativa” operata dal giudice di prime cure ( v. sentenza primo grado sul punto: “[].. documento la cui genuinità non è stata contestata dall'attore e che
11 non poteva ritenersi di datazione così temporalmente risalente da far dubitare della sua perdurante attualità.
Si deve pertanto ritenere che al momento della pubblicazione degli articoli la contestazione al
[...]
come documentata dalla richiesta di proroga (e suffragata dalle informative di polizia CP_1 giudiziaria) era circostanza verosimile, così da integrare il requisito della verità, putativa, della notizia, ciò a mente dell'orientamento giurisprudenziale per cui la verità può essere anche solo putativa, segnatamente quando vengano riferiti fatti la cui verità storica non sia oggettivamente possibile controllare (com'era certamente nel caso di specie). Quel che in tal caso rileva ai fini della scriminante
è la fedeltà dell'informazione, cioè l'esatta rappresentazione del fatto percepito dal giornalista, inteso come notizia del fatto storico e non come intrinseca verità storica del fatto (cfr., ex multis, Cass., n.
2751/2007).” ).
In linea generale, si osserva che la giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata in merito ai requisiti che devono connotare il diritto di cronaca affinché possa avere una portata scriminante della divulgazione di notizie lesive della reputazione e della vita privata altrui, quali la verità della notizia riportata, la pertinenza e continenza.
E, come detto, non è ipotizzabile far riferimento al giornalismo d'inchiesta per derogare ai suddetti principi ed ai conseguenti oneri, in primis di verifica delle fonte, in capo al giornalista ed ai soggetti responsabili, secondo il principio per cui In tema di diffamazione a mezzo stampa, l'esimente del c.d. giornalismo d'inchiesta si fonda sul requisito dell'interesse pubblico generale perseguito, occorrendo a tal fine considerare che il ruolo civile e utile alla vita democratica di una collettività, svolto attraverso la divulgazione della notizia, richiede una valutazione sulla sua attualità, con riferimento al momento in cui la conoscenza dei fatti è sorta ed al contesto sociale in cui è proposta la pubblicazione, piuttosto che al momento in cui si sono svolti i fatti che la integrano. (v. Cassaz. Sez. 1 - , Ordinanza n. 12773 del 10/05/2024 – in massima)
Dunque, in considerazione di ciò, l'accertamento della veridicità della notizia è presupposto necessario per l'operatività della scriminante, anche putativa, nel diritto di cronaca, visto il bilanciamento degli interessi confliggenti, per un verso, al diritto al rispetto della vita privata e, per altro verso, al diritto alla libertà di espressione.
Principi che vanno necessariamente applicati anche al c.d. “giornalismo di inchiesta”, quale species caratterizzata da un minor rigore sotto il profilo della veridicità purché non sia basata su una ricezione “passiva” delle informazioni bensì connotata da una ricerca attiva e personale del giornalista (cfr. Cass Civ. n.3055/2023, ); ed, infatti, pur dovendosi riconoscere in capo ad un'inchiesta giornalistica un certo grado di flessibilità in ordine all'interpretazione degli eventi narrati, non trattandosi di un'asettica e precisa ricostruzione dei fatti, “ciò che conta, ai fini della esclusione di una colorazione diffamatoria del
12 giornalismo di inchiesta è che i due elementi – verità dei fatti riferiti, analisi ed interpretazione degli stessi da parte del giornalista - non vengano confusi all'interno dell'articolo, disorientando il lettore ed alterando la sua percezione, ovvero che rimanga chiaro, all'interno dell'articolo, quali sono i fatti obiettivi e quali sia la lettura che di essi dà il giornale e la valutazione che ne trae” (cfr, ex multis
Cass. Civ.,n. 15755/2024.)
In applicazione dei suddetti principi, la Corte ritiene che nel caso di specie il requisito della verità (anche putativa) non potesse applicarsi alla circostanza dell'attribuzione al della qualità di indagato per reati diversi da quello effettivamente ascrittogli CP_1 dell'abuso d'ufficio.
Nello specifico, gli appellati incidentali con diverse pubblicazioni (arco temporale dal
2 a 22 aprile 2016 – in alcuni l'informazione è inserita nel contesto dell'articolo in altri l'attribuzione è più evidente ( in particolare nel trafiletto in calce all'articolo del
17.4.2016 in cui sotto la fotografia dell'ammiraglio si riporta la sua qualità di indagato per il reato di associazione a delinquere finalizzato al traffico di influenze illecite)) hanno individuato la qualità di indagato dell'attore di primo grado per i reati di cui all'articolo 416 c.p (associazione per delinquere) e 346 bis c.p. (traffico di influenze illecite), oltre che per il reato di abuso d'ufficio (articolo 323 c.p.), allegando di aver fondato tale conclusione sulla richiesta dd 30.9.2015 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, di proroga di sei mesi delle indagini preliminari nel procedimento R.G. 4542/10, (doc.1 primo grado convenuti) a carico di varie persone tra cui il elemento da cui il Tribunale ha tratto argomento per l'applicazione CP_1 della scriminante del diritto di cronaca sotto il profilo della verità putativa.
Ad avviso di questa Corte, una tale prospettazione da parte degli appellanti – appellati incidentali non è condivisibile non corrispondendo una tale condotta agli obblighi di lealtà e di verifica della veridicità e dell'attualità dell'informazione gravante sul giornalista secondo i principi giuridici richiamati.
Infatti, in considerazione della rilevante circostanza che il documento utilizzato dai giornalisti era datato sette mesi prima e, avendo una durata di 6 mesi, aveva una scadenza al 31.3.2016, era assolutamente esigibile – secondo parametri di diligenza - che al momento delle molteplici pubblicazioni occorse in un certo lasso di tempo (2-
22aprile 2016), si sottoponesse a verifica la perdurante validità dell'informazione contenuta in un documento così datato;
oltre al fatto che la difesa del ha CP_1 confutato le argomentazioni di controparte mediante allegazione di un documento aggiornato al 19.04.2016 attestante che l'iscrizione nel registro degli indagati per il solo reato di abuso d'ufficio ( cfr. doc. 4 primo grado ), confermato dalle stesse produzioni
13 di parte appellante attestanti ugualmente che il ra stato iscritto nel registro CP_1 degli indagati il 18.2.2015 come indagato solo per il reato di abuso d'ufficio in concorso con altri (art. 110 323 cp) ( v. all. D nota DDA Potenza del 14.4.2016) mentre i reati di associazione a delinquere e traffico di influenze illecite nell'ambito del medesimo procedimento erano ascritti ad altre persone ( v. all. D invito a comparire
DDA Potenza dd 20.5.2016).
Al che va anche aggiunto che pure il Tribunale penale occupatosi della vicenda diffamatoria ( v sopra) ha statuito che all'epoca degli articoli il era indagato CP_1 solo per il reato di cui agli artt. 110 e 323 cp. traendone argomento per escludere l'esimente del diritto di cronaca nell'errata attribuzione al nche del reato di CP_1 associazione a delinquere in ossequio al principio per cui tale esimente non è invocabile in tali casi, non essendo irrilevante per la reputazione di un soggetto l'attribuzione di un fatto illecito diverso, sia sotto il profilo dell'astratta qualificazione che della sua gravità, da quello su cui effettivamente si indaga ( cfr Cassaz. N. 5760/2012; n. 13782/2020)
Pertanto, alla luce di tutti gli elementi che precedono, nel caso di specie non può ritenersi rispettato il principio giurisprudenziale, secondo cui : “il giornalista, nel narrare un fatto di cronaca vero nei suoi aspetti generali, può anche riferire una notizia inesatta, a condizione che tale discrasia non sia in grado di offendere l'altrui reputazione (cfr. Cass. nn. 35352, 28331 e
6072 del 2023; Cass. n. 11769 del 2022; Cass. n. 11233 del 2017); ed è stato ribadito, in linea con la sentenza n. 22190 del 2009, che, in materia di cronaca giudiziaria, è fondamentale, ai fini dell'applicabilità dell'esimente di cui all'art. 51 cod. pen., che il giornalista verifichi l'attendibilità della fonte e l'aggiornamento della notizia che viene fornita, perché il riferimento ad un determinato atto processuale potrebbe non essere più attuale
(cfr. Cass. n. 11769 del 2022, ove si rinvia al caso classico nel quale si dà conto che una persona è imputata di un reato dal quale è stata nel frattempo assolta.
Cfr., pure, Cass. n 21969 del 2020). ( ex multis Cass. Civ., sez I , n. 34860/2024).
In conclusione, alla luce di quanto sopra, deve concludersi per l'accoglimento dell'appello incidentale.
§5. In ordine al quantum debeatur , vengono congiuntamente trattati il terzo motivo oggetto dell'appello principale e il primo motivo di appello incidentale e la conseguente richiesta di condanna.
In primo luogo, va rigettato il terzo motivo di appello principale sotto il profilo della erronea quantificazione e qualificazione del danno, e va confermato quanto sancito dal
14 giudice di prime cure.
Come noto, il danno da diffamazione non è in re ipsa, ma è un danno conseguenza che va allegato e provato anche mediante presunzioni.
Nel caso di specie, il Tribunale ha correttamente ritenuto di poter ritenere configurabile il danno non patrimoniale.
Condivisibilmente il tribunale ha motivato come segue la liquidazione del danno non patrimoniale: “ Nel caso in esame il danno non patrimoniale- accertato in via presuntiva- può essere accordato limitatamente al danno morale soggettivo, inteso come sofferenza interiore (turbamento, disagio, imbarazzo, ancorchè transitorio) patito a seguito della diffusione dello scritto diffamatorio, in quanto nessuna prova è stata offerta dall'attore in ordine ad ulteriori degenerazioni patologiche della sofferenza che abbiano inciso su altri aspetti esistenziali, sussumibili in un'ampia gamma di possibili ripercussioni, che vanno dall'alterazione della vita di relazione, alla compromissione della dimensione esistenziale, dalla perdita di qualità della vita, alla privazione di chances, e via dicendo.
La determinazione del risarcimento delle conseguenze dannose deve operarsi, in ragione della natura stessa del pregiudizio da ristorare, per equivalente ed in via equitativa.
Occorre perciò tener conto di tutti i parametri fattuali desumibili in relazione al caso concreto e precisamente: della personalità dell'attore e della qualifica rivestita al momento della pubblicazione dell'articolo diffamatorio, nonché del suo inserimento in un determinato contesto sociale;
della diffusività nazionale del mezzo utilizzato, del risalto dato alle notizie, della pubblicazione oltre che cartacea anche on line (con conseguente accessibilità agli articoli da parte di un numero indeterminato di soggetti), della gravità delle accuse relative ad un non corretto utilizzo del denaro pubblico da parte di un altissimo funzionario e, per altro verso, della circostanza che non risulta in alcun modo che gli accadimenti abbiano inciso sfavorevolmente sul suo successivo percorso professionale e sulla sua considerazione pubblica.”
Si osserva infine che l'errata attribuzione della qualità di indagato per reati ulteriori rispetto a quello effettivamente ascritto non appare comportare un incremento del danno prodottosi e già riconosciuto per la diffamazione derivante dall'utilizzo della fonte anonima.
La liquidazione di € 25.000 operata dal Tribunale mostra di tener conto del criterio di liquidazione del danno da diffamazione di media gravità previsto dalle tabelle milanesi( che prevede una forbice di danno liquidabile -nell'importo da euro 23.498,00 ad euro
35.247,00), nella quale il fatto è sussumibile in considerazione di tutti gli elementi già condivisibilmente valutati dal giudice di prime cure ed ulteriormente avvalorati all'esito della presente fase sotto il profilo della molteplicità degli articoli;
ciò in ossequio al principio per cui Anche nella materia della diffamazione a mezzo stampa e relativamente alla
15 liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno debba essere liquidato seguendo quelle tabelle, quali elaborate dal Tribunale di Milano, che prevedano parametri oggettivi e diffusamente adoperati, a cominciare dalla notorietà del diffamante, dalle cariche pubbliche e il ruolo istituzionale o professionale eventualmente ricoperti dal diffamato, dalla natura della condotta diffamatoria, dall'esistenza di condotte diffamatorie singole, reiterate o dall'orchestrazione di vere e proprie campagne stampa. E, inoltre, considerando: la collocazione dell'articolo e lo spazio che la notizia diffamatoria occupa;
l'intensità dell'elemento psicologico in capo all'autore della diffamazione;
il mezzo con cui è stata perpetrata la diffamazione e la sua diffusione;
la risonanza mediatica suscitata dalle notizie diffamatorie;
la natura ed entità delle conseguenze sull'attività professionale e sulla vita del diffamato;
la limitata riconoscibilità del diffamato;
la rettifica successiva e/o lo spazio dato a dichiarazioni correttive del diffamato ovvero il loro rifiuto (Cass. civ.,
Sez. I, Ordinanza, 12/02/2024, n. 3772 – in motivazione)
Deve infine escludersi la sussistenza di un danno patrimoniale eziologicamente ricollegabile alla pubblicazione diffamatoria, per il quale non è stato fornito alcun elemento in ordine all' an (anche sub specie di perdita di chance), prima ancora che al quantum per una valutazione equitativa.
§6. Il quarto motivo di impugnazione incidentale, sull'autonomo capo delle spese di lite, è parzialmente fondato, anche alla luce dell'accoglimento dell'appello incidentale.
Si ritiene tuttavia, che il divario tra petitum e risarcimento liquidato, pur a fronte di una piena responsabilità per la diffamazione, possa giustificare la compensazione per 1/3 delle spese di lite che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello incidentale, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, così provvede:
-dichiara la natura diffamatoria dell'attribuzione a della qualità di Controparte_1 indagato per i per i reati di associazione a delinquere (art. 416 c.p.) e traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.);
-condanna gli appellati in solido alla rifusione in favore dell'appellato dei 2/3 delle spese di lite, spese liquidate per l'intero come segue: per il primo grado in € 5.000,00, oltre rimborso spese generali e oneri di legge ove dovuti, per il grado di appello in €
16 4.000,00, oltre spese generali e oneri di legge ove dovuti.
-conferma nel resto l'impugnata sentenza.
-Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13 comma 1 quater
T.U.115/2002 per l'appello principale.
Roma, 25.7.2025
Il Consigliere Est. Il Presidente
Maria Aversano Diego Rosario Antonio Pinto
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