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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/10/2025, n. 3624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3624 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Piero Francesco De Pietro Presidente dott. Antonietta Savino Consigliere rel. dott. Daniele Colucci Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito dell'udienza del 21/10/2025- tenuta in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.- la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1903 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2024
TRA
rappresentato e difeso dagli avv. Antonio Parte_1
Settembre e AO IE, elett.te dom.to presso lo studio di quest'ultimo in Aversa (CE), Via Nobel Pal. Marianna
APPELLANTE
E
, in persona del suo legale rapp.te Controparte_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Marrone, presso il quale elettivamente domicilia in Melito (NA) alla via Casamartino n.7
NONCHE'
, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Mallardo, CP_3 presso il quale è elettivamente dom.to in Giugliano in Campania (NA) alla via S. Rita da Cascia n. 70
APPELLATI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 9/7/2024, il ricorrente in epigrafe ha proposto appello avverso la sentenza n.1577/2024 resa dal Tribunale di Napoli Nord – in funzione di giudice del lavoro- il 26.03.2024, con cui era stata rigettata la sua domanda di pagamento di spettanze lavorative nei confronti di e parzialmente accolta CP_3 nei confronti della società resistente, che era stata condannata al pagamento di euro 2.000,00 a titolo di TFR. L'appellante ha censurato in primo luogo la statuizione di rigetto per difetto di legittimazione passiva di CP_3 sostenendone l'erroneità in quanto nessuna prova era stata fornita che il vivaio presso cui aveva lavorato fosse stato oggetto di sequestro e poi di confisca antimafia.
Ha poi criticato la decisione per l'erronea valutazione delle risultanze dell'istruttoria svolta, da cui, diversamente da quanto affermato dal Tribunale, era emersa la continuità del rapporto di lavoro svoltosi prima alle dipendenze della ditta e poi della società resistente.
Ha chiesto, quindi, riformarsi la sentenza impugnata e dichiararsi l'illegittimità dei contratti a termine stipulati con la ditta e la società per violazione di legge e del CCNL di categoria;
condannarsi i resistenti, in solido tra di loro, al pagamento di euro 67.568,67 per le causali e i titoli dedotti in ricorso o in subordine rispettivamente nella misura di euro 51.523,98 la ditta e di euro 16.044,70 la società, oltre gli accessori di legge;
in subordine ha chiesto la condanna di al pagamento di euro 26.195,01 CP_3 per TFR, 13° mensilità e ferie non godute per il periodo dal 2007 al 2015, oltre gli accessori di legge. Con vittoria di spese del doppio grado.
Ricostituito il contraddittorio, la società resistente ha chiesto il rigetto dell'appello per i motivi di cui alla memoria di costituzione, eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del gravame.
Si è costituito altresì chiedendo il rigetto CP_3 dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza.
All'esito dell'odierna udienza, regolarmente comunicata, e del deposito delle note scritte di tutte le parti costituite, la causa è stata decisa con le modalità ex art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va rigettato per le ragioni che seguono. Nella sentenza impugnata e nel ricorso di prime cure si legge che l'odierno appellante chiedeva la condanna, in solido, della società resistente e della ditta “Vivai CI Alfredo”, al pagamento in suo favore della somma di €.67.568,67 (o in alternativa di €.51.523,96 a carico della e di €.16.044,70 a carico della Parte_2 [...]
) sulla premessa di avere lavorato dal 1997 ad agosto 2019 per CP_1
con mansioni di operaio giardiniere, senza soluzione CP_3 di continuità, con gli orari descritti in ricorso, percependo la retribuzione mensile di £.1.600.000/1.800.000 dal 1997 al 2002 e poi di €.1.000,00; evidenziava che da gennaio 2016 era stato inquadrato alle dipendenze della società il cui legale Controparte_1 rappresentante, era il figlio di Controparte_2 CP_3 amministratore di fatto.
Tanto premesso per una migliore comprensione dei fatti di causa, si osserva che in questa sede del gravame l'odierno impugnante ha riproposto pedissequamente la domanda di prime cure, nonché, in via preliminare, una domanda del tutto nuova e, pertanto, inammissibile, come eccepito anche da parte resistente, che è quella volta alla declaratoria dell'illegittimità dei contratti a termine stipulati tra le parti, di cui non si faceva alcuna menzione nell'atto introduttivo del giudizio.
Si osserva, altresì, che, nel reiterare la richiesta di condanna in solido della società resistente, o per quanto di ragione, al pagamento delle somme richieste in primo grado per i vari titoli riprodotti nell'atto di appello, l'appellante non censura affatto o, comunque, non censura in maniera specifica molte delle precipue argomentazioni del Tribunale.
In particolare ci si riferisce alla statuizione di rigetto della domanda di pagamento delle retribuzioni dei mesi di giugno, luglio ed agosto 2019, che si assumevano non percepite, mentre il Tribunale ha dato atto che le buste paga firmate per ricezione davano conto anche del loro pagamento e tanto vale pure per la 13° mensilità.
Anche la domanda diretta al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso è stata disattesa, in quanto, come si legge in sentenza, senza che vi siano censure sul punto, il rapporto di lavoro era cessato per la scadenza del quarto contratto a termine stipulato con la società resistente e non certo per il dedotto licenziamento in tronco, di cui comunque non vi è alcuna prova.
Nessuna specifica censura si coglie inoltre in ordine alla affermata esclusione della concorrente legittimazione passiva della società per il rapporto di lavoro riferibile al periodo precedente all'anno 2016, posto che, come si legge in sentenza, “non risulta avvenuta alcuna cessione nè del contratto di lavoro ne dell'azienda riferibile alla le due compagini (la ditta Parte_3 CP_3
e la ) infatti coesistevano ed il rapporto di lavoro
[...] CP_1 risulta, come meglio precisato di seguito, con specifici contratti di lavoro stipulati dalle due società”.
Aggiungasi in proposito che, prima ancora della prova, mancava nell'atto introduttivo ogni allegazione circa le ragioni giuridiche per cui la società avrebbe dovuto rispondere in solido con la ditta del rapporto di lavoro antecedente all'anno 2016, nulla essendo stato dedotto circa un eventuale trasferimento d'azienda, cessione di contratto di lavoro, collegamento societario, etc.; l'unico collegamento esistente tra le due compagini è rappresentato dal fatto che il legale rappresentante della società è il figlio di CP_3
, mentre le generiche argomentazioni contenute prima nel
[...] ricorso e poi nell'atto di gravame circa la gestione di fatto della società, da parte di non sono state minimamente CP_3 comprovate.
Nessuna contestazione investe altresì la parte motiva della decisione in cui il giudice ha dato atto che tra la società CP_1 e l'odierno impugnante risultavano stipulati quattro contratti di lavoro a termine intercorsi nei periodi e per il numero di giornate specificamente indicati in sentenza (precisamente dal 27/10/16 al 31/12/16; da 18/1/17 al 23 dicembre 2017; dal 6/2/18 al 22/18/2018 e infine dal 6/2/19 al 30/6/19, con proroga fin al 30/9/19).
L'unica specifica censura che si coglie nell'atto di appello è quella con cui si critica la sentenza per l'erronea valutazione delle risultanze dell'istruttoria testimoniale svolta, dalla quale, diversamente da quanto affermato dal Tribunale, sarebbe emersa la prova che il rapporto di lavoro si era svolto in maniera ininterrotta, quindi anche nei periodi non coperti dai contratti a termine.
La censura è infondata condividendo appieno questa Corte la valutazione della prova testimoniale del primo giudice laddove ha affermato che le prove testimoniali raccolte non consentivano di ritenere provato il rapporto di lavoro nei periodi intermedi, in quanto le stesse erano del tutto generiche e riportanti per lo più dichiarazioni apprese de relato actoris.
Tale conclusione risulta pienamente convincente in quanto effettivamente dalla lettura delle due deposizioni testimoniali rese dai testi e , su cui l'impugnante fonda Testimone_1 Testimone_2 il motivo di censura in esame, nulla di preciso ed attendibile può desumersi circa le effettive e concrete modalità di espletamento del dedotto rapporto di lavoro;
i predetti testi, invero, non avendo mai lavorato nel vivaio, che avevano frequentato in qualità di clienti, quindi, in maniera del tutto episodica, nulla di preciso hanno potuto riferire che fosse a loro diretta conoscenza sia in ordine ai periodi di lavoro che circa l'orario di lavoro osservato, avendo appreso la maggior parte delle circostanze riferite dallo stesso attore (durata, mansioni, orari, etc.).
Che l'odierno impugnante fosse un lavoratore stagionale è stato confermato anche dall'unico teste a conoscenza diretta dei fatti (perché ex dipendente della e collega di lavoro), CP_1 Tes_3
, il quale sul punto ha riferito “confermo che lavoravamo
[...] secondo stagionalità, quindi tra marzo e luglio e settembre– ottobre”.
Sempre il teste chiariva che esistevano due distinte realtà, Tes_3 la società per la quale egli aveva prestato lavoro dal 2016 CP_1 al 2020 e la ditta Vivai CI Alfredo. Aveva riferito altresì che esistevano 2 o 3 squadre di operai e che a turno il ricorrente era presente in squadra con lui”.
Nulla è emerso poi dalle deposizioni circa il mancato godimento delle ferie.
Correttamente, quindi, il Tribunale ha escluso la dedotta unitarietà e continuità del rapporto di lavoro, sulla base dei documenti attestanti i contratti a termine e delle generiche, non univoche ed inattendibili risultanze istruttorie, disattendendo per tale ragione la domanda di condanna sia in solido tra i resistenti che diretta, in subordine, nei confronti della accogliendo CP_1 esclusivamente quella di pagamento del TFR da parte di questa ultima per il periodo di sua pertinenza.
Il quantum di tale trattamento è stato determinato sulla base delle retribuzioni percepite e dei periodi di svolgimento dei singoli rapporti di lavoro, mentre la censura in proposito si appalesa del tutto generica e pertanto va disattesa.
A questo punto può essere esaminato il motivo di doglianza che investe la posizione della ditta e la statuizione Parte_3 del Tribunale circa il difetto di legittimazione passiva dello stesso in considerazione del disposto sequestro penale della ditta risalente al 28/6/07, con nomina dell'amministratore giudiziario e custode dei beni sequestrati, a cui aveva fatto seguito la definitiva confisca del 3/10/10, circostanze tutte risultanti dalla visura camerale in atti.
Il Tribunale, ricostruita la vicenda dal punto di vista giuridico, ha escluso la legittimazione passiva, sia sostanziale che processuale, del per essere la ditta divenuta di proprietà CP_3 statale e gestita dall' Controparte_4
L'impugnante, senza nulla obiettare circa la ricostruzione giuridica della vicenda operata dal primo giudice, censura la sentenza sostenendo che non vi era alcuna prova che il vivaio fosse stato sottoposto a sequestro e poi a confisca e che il giudice aveva confuso la ditta con l'azienda.
La censura non è fondata.
La ditta è stata prima sottoposta a sequestro e poi a confisca, come risulta in atti, e non vi è dubbio che, con essa, sia stata confiscata l'azienda, ossia il complesso dei beni e rapporti giuridici facenti capo alla stessa, tra cui appunto il vivaio sito in Melito di Napoli, via Signorelli - parco Margherita.
Tanto risulta anche dalla sentenza penale di confisca in atti, dove nella parte relativa ai beni sequestrati, al numero 31 è indicato il complesso dei bene, atomisticamente considerati, del patrimonio della e precisamente quanto oggettivato nel fitto di Parte_2 ramo d'azienda, di cui all'atto per notaio dell'8 marzo 2006, Per_1 intercorso con l'Idea Verde s.r.l., fitto espressamente riportato nella visura in atti ed oggetto di risoluzione in data 31/12/07.
Il distinguo tra la “ditta” e “l'azienda” – che secondo l'appellante il Tribunale avrebbe confuso -nel caso di specie è irrilevante: il sequestro e la confisca definitiva hanno riguardato la ditta CP_3
, l'intero complesso dei beni e tutti i rapporti giuridici
[...] in corso.
Correttamente, quindi, il Tribunale ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva e processuale del , difetto che CP_3 discende dalla vigenza delle norme del codice Antimafia e che – contrariamente a quanto asserito dall'appellante - non necessitava di alcuna prova ulteriore rispetto a quella fornita.
Il motivo di appello è infondato anche sotto l'ulteriore profilo secondo cui il convenuto non avrebbe assolto all'onere probatorio su di lui incombente e relativo alla eccezione di carenza di legittimazione passiva, dal momento che la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla (art. 2697, primo comma, cod. civ.) e non certo al convenuto (cfr in tal senso Cass. 2023/19308).
In conclusione, per le suesposte ed assorbenti considerazioni, l'appello va rigettato e la sentenza di prime cure confermata.
Le spese del presente grado, per la particolarità e complessità delle questioni affrontate, vanno compensate interamente tra tutte le parti.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
Rigetta l'appello.
Compensa le spese del grado.
Dà atto che ricorrono le condizioni per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se dovuto il contributo.
Napoli 21/10/25
Il Consigliere Estensore Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Piero Francesco De Pietro Presidente dott. Antonietta Savino Consigliere rel. dott. Daniele Colucci Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito dell'udienza del 21/10/2025- tenuta in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.- la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1903 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2024
TRA
rappresentato e difeso dagli avv. Antonio Parte_1
Settembre e AO IE, elett.te dom.to presso lo studio di quest'ultimo in Aversa (CE), Via Nobel Pal. Marianna
APPELLANTE
E
, in persona del suo legale rapp.te Controparte_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Marrone, presso il quale elettivamente domicilia in Melito (NA) alla via Casamartino n.7
NONCHE'
, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Mallardo, CP_3 presso il quale è elettivamente dom.to in Giugliano in Campania (NA) alla via S. Rita da Cascia n. 70
APPELLATI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 9/7/2024, il ricorrente in epigrafe ha proposto appello avverso la sentenza n.1577/2024 resa dal Tribunale di Napoli Nord – in funzione di giudice del lavoro- il 26.03.2024, con cui era stata rigettata la sua domanda di pagamento di spettanze lavorative nei confronti di e parzialmente accolta CP_3 nei confronti della società resistente, che era stata condannata al pagamento di euro 2.000,00 a titolo di TFR. L'appellante ha censurato in primo luogo la statuizione di rigetto per difetto di legittimazione passiva di CP_3 sostenendone l'erroneità in quanto nessuna prova era stata fornita che il vivaio presso cui aveva lavorato fosse stato oggetto di sequestro e poi di confisca antimafia.
Ha poi criticato la decisione per l'erronea valutazione delle risultanze dell'istruttoria svolta, da cui, diversamente da quanto affermato dal Tribunale, era emersa la continuità del rapporto di lavoro svoltosi prima alle dipendenze della ditta e poi della società resistente.
Ha chiesto, quindi, riformarsi la sentenza impugnata e dichiararsi l'illegittimità dei contratti a termine stipulati con la ditta e la società per violazione di legge e del CCNL di categoria;
condannarsi i resistenti, in solido tra di loro, al pagamento di euro 67.568,67 per le causali e i titoli dedotti in ricorso o in subordine rispettivamente nella misura di euro 51.523,98 la ditta e di euro 16.044,70 la società, oltre gli accessori di legge;
in subordine ha chiesto la condanna di al pagamento di euro 26.195,01 CP_3 per TFR, 13° mensilità e ferie non godute per il periodo dal 2007 al 2015, oltre gli accessori di legge. Con vittoria di spese del doppio grado.
Ricostituito il contraddittorio, la società resistente ha chiesto il rigetto dell'appello per i motivi di cui alla memoria di costituzione, eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del gravame.
Si è costituito altresì chiedendo il rigetto CP_3 dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza.
All'esito dell'odierna udienza, regolarmente comunicata, e del deposito delle note scritte di tutte le parti costituite, la causa è stata decisa con le modalità ex art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va rigettato per le ragioni che seguono. Nella sentenza impugnata e nel ricorso di prime cure si legge che l'odierno appellante chiedeva la condanna, in solido, della società resistente e della ditta “Vivai CI Alfredo”, al pagamento in suo favore della somma di €.67.568,67 (o in alternativa di €.51.523,96 a carico della e di €.16.044,70 a carico della Parte_2 [...]
) sulla premessa di avere lavorato dal 1997 ad agosto 2019 per CP_1
con mansioni di operaio giardiniere, senza soluzione CP_3 di continuità, con gli orari descritti in ricorso, percependo la retribuzione mensile di £.1.600.000/1.800.000 dal 1997 al 2002 e poi di €.1.000,00; evidenziava che da gennaio 2016 era stato inquadrato alle dipendenze della società il cui legale Controparte_1 rappresentante, era il figlio di Controparte_2 CP_3 amministratore di fatto.
Tanto premesso per una migliore comprensione dei fatti di causa, si osserva che in questa sede del gravame l'odierno impugnante ha riproposto pedissequamente la domanda di prime cure, nonché, in via preliminare, una domanda del tutto nuova e, pertanto, inammissibile, come eccepito anche da parte resistente, che è quella volta alla declaratoria dell'illegittimità dei contratti a termine stipulati tra le parti, di cui non si faceva alcuna menzione nell'atto introduttivo del giudizio.
Si osserva, altresì, che, nel reiterare la richiesta di condanna in solido della società resistente, o per quanto di ragione, al pagamento delle somme richieste in primo grado per i vari titoli riprodotti nell'atto di appello, l'appellante non censura affatto o, comunque, non censura in maniera specifica molte delle precipue argomentazioni del Tribunale.
In particolare ci si riferisce alla statuizione di rigetto della domanda di pagamento delle retribuzioni dei mesi di giugno, luglio ed agosto 2019, che si assumevano non percepite, mentre il Tribunale ha dato atto che le buste paga firmate per ricezione davano conto anche del loro pagamento e tanto vale pure per la 13° mensilità.
Anche la domanda diretta al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso è stata disattesa, in quanto, come si legge in sentenza, senza che vi siano censure sul punto, il rapporto di lavoro era cessato per la scadenza del quarto contratto a termine stipulato con la società resistente e non certo per il dedotto licenziamento in tronco, di cui comunque non vi è alcuna prova.
Nessuna specifica censura si coglie inoltre in ordine alla affermata esclusione della concorrente legittimazione passiva della società per il rapporto di lavoro riferibile al periodo precedente all'anno 2016, posto che, come si legge in sentenza, “non risulta avvenuta alcuna cessione nè del contratto di lavoro ne dell'azienda riferibile alla le due compagini (la ditta Parte_3 CP_3
e la ) infatti coesistevano ed il rapporto di lavoro
[...] CP_1 risulta, come meglio precisato di seguito, con specifici contratti di lavoro stipulati dalle due società”.
Aggiungasi in proposito che, prima ancora della prova, mancava nell'atto introduttivo ogni allegazione circa le ragioni giuridiche per cui la società avrebbe dovuto rispondere in solido con la ditta del rapporto di lavoro antecedente all'anno 2016, nulla essendo stato dedotto circa un eventuale trasferimento d'azienda, cessione di contratto di lavoro, collegamento societario, etc.; l'unico collegamento esistente tra le due compagini è rappresentato dal fatto che il legale rappresentante della società è il figlio di CP_3
, mentre le generiche argomentazioni contenute prima nel
[...] ricorso e poi nell'atto di gravame circa la gestione di fatto della società, da parte di non sono state minimamente CP_3 comprovate.
Nessuna contestazione investe altresì la parte motiva della decisione in cui il giudice ha dato atto che tra la società CP_1 e l'odierno impugnante risultavano stipulati quattro contratti di lavoro a termine intercorsi nei periodi e per il numero di giornate specificamente indicati in sentenza (precisamente dal 27/10/16 al 31/12/16; da 18/1/17 al 23 dicembre 2017; dal 6/2/18 al 22/18/2018 e infine dal 6/2/19 al 30/6/19, con proroga fin al 30/9/19).
L'unica specifica censura che si coglie nell'atto di appello è quella con cui si critica la sentenza per l'erronea valutazione delle risultanze dell'istruttoria testimoniale svolta, dalla quale, diversamente da quanto affermato dal Tribunale, sarebbe emersa la prova che il rapporto di lavoro si era svolto in maniera ininterrotta, quindi anche nei periodi non coperti dai contratti a termine.
La censura è infondata condividendo appieno questa Corte la valutazione della prova testimoniale del primo giudice laddove ha affermato che le prove testimoniali raccolte non consentivano di ritenere provato il rapporto di lavoro nei periodi intermedi, in quanto le stesse erano del tutto generiche e riportanti per lo più dichiarazioni apprese de relato actoris.
Tale conclusione risulta pienamente convincente in quanto effettivamente dalla lettura delle due deposizioni testimoniali rese dai testi e , su cui l'impugnante fonda Testimone_1 Testimone_2 il motivo di censura in esame, nulla di preciso ed attendibile può desumersi circa le effettive e concrete modalità di espletamento del dedotto rapporto di lavoro;
i predetti testi, invero, non avendo mai lavorato nel vivaio, che avevano frequentato in qualità di clienti, quindi, in maniera del tutto episodica, nulla di preciso hanno potuto riferire che fosse a loro diretta conoscenza sia in ordine ai periodi di lavoro che circa l'orario di lavoro osservato, avendo appreso la maggior parte delle circostanze riferite dallo stesso attore (durata, mansioni, orari, etc.).
Che l'odierno impugnante fosse un lavoratore stagionale è stato confermato anche dall'unico teste a conoscenza diretta dei fatti (perché ex dipendente della e collega di lavoro), CP_1 Tes_3
, il quale sul punto ha riferito “confermo che lavoravamo
[...] secondo stagionalità, quindi tra marzo e luglio e settembre– ottobre”.
Sempre il teste chiariva che esistevano due distinte realtà, Tes_3 la società per la quale egli aveva prestato lavoro dal 2016 CP_1 al 2020 e la ditta Vivai CI Alfredo. Aveva riferito altresì che esistevano 2 o 3 squadre di operai e che a turno il ricorrente era presente in squadra con lui”.
Nulla è emerso poi dalle deposizioni circa il mancato godimento delle ferie.
Correttamente, quindi, il Tribunale ha escluso la dedotta unitarietà e continuità del rapporto di lavoro, sulla base dei documenti attestanti i contratti a termine e delle generiche, non univoche ed inattendibili risultanze istruttorie, disattendendo per tale ragione la domanda di condanna sia in solido tra i resistenti che diretta, in subordine, nei confronti della accogliendo CP_1 esclusivamente quella di pagamento del TFR da parte di questa ultima per il periodo di sua pertinenza.
Il quantum di tale trattamento è stato determinato sulla base delle retribuzioni percepite e dei periodi di svolgimento dei singoli rapporti di lavoro, mentre la censura in proposito si appalesa del tutto generica e pertanto va disattesa.
A questo punto può essere esaminato il motivo di doglianza che investe la posizione della ditta e la statuizione Parte_3 del Tribunale circa il difetto di legittimazione passiva dello stesso in considerazione del disposto sequestro penale della ditta risalente al 28/6/07, con nomina dell'amministratore giudiziario e custode dei beni sequestrati, a cui aveva fatto seguito la definitiva confisca del 3/10/10, circostanze tutte risultanti dalla visura camerale in atti.
Il Tribunale, ricostruita la vicenda dal punto di vista giuridico, ha escluso la legittimazione passiva, sia sostanziale che processuale, del per essere la ditta divenuta di proprietà CP_3 statale e gestita dall' Controparte_4
L'impugnante, senza nulla obiettare circa la ricostruzione giuridica della vicenda operata dal primo giudice, censura la sentenza sostenendo che non vi era alcuna prova che il vivaio fosse stato sottoposto a sequestro e poi a confisca e che il giudice aveva confuso la ditta con l'azienda.
La censura non è fondata.
La ditta è stata prima sottoposta a sequestro e poi a confisca, come risulta in atti, e non vi è dubbio che, con essa, sia stata confiscata l'azienda, ossia il complesso dei beni e rapporti giuridici facenti capo alla stessa, tra cui appunto il vivaio sito in Melito di Napoli, via Signorelli - parco Margherita.
Tanto risulta anche dalla sentenza penale di confisca in atti, dove nella parte relativa ai beni sequestrati, al numero 31 è indicato il complesso dei bene, atomisticamente considerati, del patrimonio della e precisamente quanto oggettivato nel fitto di Parte_2 ramo d'azienda, di cui all'atto per notaio dell'8 marzo 2006, Per_1 intercorso con l'Idea Verde s.r.l., fitto espressamente riportato nella visura in atti ed oggetto di risoluzione in data 31/12/07.
Il distinguo tra la “ditta” e “l'azienda” – che secondo l'appellante il Tribunale avrebbe confuso -nel caso di specie è irrilevante: il sequestro e la confisca definitiva hanno riguardato la ditta CP_3
, l'intero complesso dei beni e tutti i rapporti giuridici
[...] in corso.
Correttamente, quindi, il Tribunale ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva e processuale del , difetto che CP_3 discende dalla vigenza delle norme del codice Antimafia e che – contrariamente a quanto asserito dall'appellante - non necessitava di alcuna prova ulteriore rispetto a quella fornita.
Il motivo di appello è infondato anche sotto l'ulteriore profilo secondo cui il convenuto non avrebbe assolto all'onere probatorio su di lui incombente e relativo alla eccezione di carenza di legittimazione passiva, dal momento che la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla (art. 2697, primo comma, cod. civ.) e non certo al convenuto (cfr in tal senso Cass. 2023/19308).
In conclusione, per le suesposte ed assorbenti considerazioni, l'appello va rigettato e la sentenza di prime cure confermata.
Le spese del presente grado, per la particolarità e complessità delle questioni affrontate, vanno compensate interamente tra tutte le parti.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
Rigetta l'appello.
Compensa le spese del grado.
Dà atto che ricorrono le condizioni per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se dovuto il contributo.
Napoli 21/10/25
Il Consigliere Estensore Il Presidente