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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 04/03/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Grosseto
Sezione Lavoro
in persona del Giudice, dott. Giuseppe GROSSO, all'udienza del 4 marzo 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 429, 1° comma c.p.c., modificato dall'art. 53, comma 2 d.l. n. 112/2008, conv. in legge n. 133/2008, nella causa civile iscritta al n. 84 del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno 2023, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato Parte_1 in Grosseto, alla via Mameli, n. 13, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Elena
Mancuso Severini, in virtù di mandato generale alle liti.
RICORRENTE
E
(c.f. ) in persona del legale OP P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede in Capalbio, Loc. Carige, via Venezia n. 12 - Fraz.
o Scalo, (c.f.: ), nato a [...] il Controparte_2 CodiceFiscale_1
13.04.1972 e residente in [...], in qualità di socio amministratore della ed obbligato in solido, OP CP_3
, (c.f.: ), nata a [...] il [...] ed ivi residente,
[...] CodiceFiscale_2
alla via G. Banti n. 13, in qualità di socio della OP
(c.f. ), nata a [...] il [...] e Controparte_4 CodiceFiscale_3
residente in [...] loc. Campone n. 12, in qualità di socio della rappresentati e difesi dal prof. avv. Claudio OP
Scognamiglio, con studio in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, 326, ed elettivamente domiciliati nel domicilio digitale del predetto, giusta delega in atti telematici.
CONVENUTI OGGETTO: azione di regresso.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Ricorrente:" Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, accertata la responsabilità esclusiva e/o concorsuale della in persona del legale OP
rappresentante pro tempore, con sede in Capalbio, Loc. Carige, Via Venezia 12 –Fraz.
, nonché di , in qualità di socio della CP_5 Controparte_2
ed obbligato in solido, di , in OP OP Controparte_3
qualità di socio della ed obbligato in solido, di OP
, in qualità di socio della ed Controparte_4 OP OP obbligato in solido, ex artt. 2051 e 2055 nel determinismo dell'infortunio per cui è causa, CONDANNARSI i medesimi a corrispondere all' , sede di Grosseto, la Pt_1
complessiva somma di somma di €.500.560,75, o comunque gli importi diversi che dovessero risultare dalla rivalutazione periodica delle prestazioni infortunistiche, sia per determinazione ex lege sia ad esito di procedura amministrativa per aggravamento postumi, ovvero quella che risulterà di giustizia, con ulteriori interessi moratori dal
1/12/2006 sino all'effettiva liquidazione a saldo. Con ogni consentita salvezza e rifusione di spese, competenze ed onorari come per legge”.
Convenuti:"CHIEDONO che il Tribunale adito voglia, previa sospensione del presente giudizio fino al passaggio in giudicato della sentenza che definirà il procedimento nel quale è intervenuta, in primo grado, la decisione del Tribunale di
Grosseto n. 5/2023:
a) rigettare il ricorso avversario, inammissibile, anche sotto il profilo dell'eccezione di decadenza e/o di prescrizione qui sollevata, ed infondato in ogni sua parte;
b) in subordine, ridurre l'importo chiesto da controparte alla luce del concorso di colpa addebitabile al lavoratore;
c) in ogni caso, con vittoria di spese”.
Pag. 2 di 7 FATTO E DIRITTO
1. Con atto depositato in data 21 febbraio 2023 proponeva azione di Pt_1 regresso nei confronti di e di OP [...]
, e , in qualità di soci della CP_2 Controparte_3 Controparte_4
e obbligati in solido. OP
L'Istituto deduceva (i) che in data 1.12.2006 , dipendente della Persona_1
con le mansioni di tagliatore di alberi, rimaneva OP
vittima di un infortunio sul lavoro mentre procedeva a operazioni di taglio all'interno di un bosco di proprietà della Società, venendo travolto da un tronco di cerro e riportando gravi lesioni da schiacciamento (doc. n. 1 e 2 ric.); (ii) che l' provvedeva quindi a erogare le prestazioni di legge sostenendo oneri CP_6 per complessivi € 500.560,75 come da prospetto di calcolo del valor capitale della rendita con ratei e interessi (doc. n. 3, 4 e 5) e (iii) che le richieste inviate ai responsabili in solido (doc. n. 6/11) rimanevano senza esito. Tutto ciò premesso,
l' , ritenendo sussistenti i presupposti per l'azione di rivalsa ai sensi degli CP_6
artt. 10 ed 11 D.P.R. 1124/65, concludeva come in epigrafe compiutamente riportato.
2. Si costituivano tempestivamente la OP [...]
, e rappresentando che la CP_2 Controparte_3 Controparte_4
sentenza penale di condanna di primo grado era stata impugnata e la Corte di
Appello di Firenze, con sentenza n. 1224, depositata in data 7.06.2018, aveva dichiarato “n.d.p. nei confronti dell'imputato in ordine al reato a lui ascritto perché estinto per prescrizione”. Eccepiva la decadenza intervenuta dal momento che era decorso il termine di prescrizione triennale di cui all'art. 112
DPR cit. Nel merito deduceva l'infondatezza della pretesa e comunque la mancata valutazione ai fini della determinazione del quantum del concorso di colpa del lavoratore.
3. In prima udienza l' si opponeva all'eccezione di intervenuta decadenza Pt_1
producendo le cartoline relative alle diffide di cui alle diffide, documenti 7/11
Pag. 3 di 7 allegati al ricorso, nonché prova della notifica dell'ulteriore diffida del
18.1.2023. Ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa veniva discussa e decisa all'odierna udienza con sentenza di cui è data contestuale lettura.
***
4. L'eccezione di decadenza è fondata.
Con la sentenza n. 3288 del 1997 le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno stabilito che l'ultimo comma dell'art. 112 del d.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 contempla due fattispecie diverse, delle quali la prima è caratterizzata dalla mancanza di un accertamento del fatto-reato da parte del giudice penale e la seconda, invece, dall'esistenza di tale accertamento con sentenza penale di condanna, pronunciata nei confronti del datore di lavoro o dei suoi dipendenti o dello stesso infortunato. Correlativamente, l'azione di regresso dell' Parte_1
soggiace nella prima ipotesi (ai sensi della prima parte dell'ultimo comma dell'art.112 su richiamato) al termine triennale di decadenza, insuscettibile di interruzione, che decorre dalla data del passaggio in giudicato della sentenza penale di non doversi procedere e, nella seconda ipotesi (ai sensi dell'ultima parte dell'ultima parte dello stesso art.112), al termine triennale di prescrizione, che decorre dal giorno nel quale è divenuta irrevocabile la sentenza penale di condanna. E in effetti, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 112, d.P.R. 30 giugno
1965, n. 1124, il giudizio civile di cui al precedente art. 11 non può istituirsi dopo trascorsi tre anni dalla sentenza penale che ha dichiarato di non doversi procedere per le cause indicate dallo stesso articolo, quali la morte dell'imputato o l'intervenuta amnistia del reato, e l'azione di regresso di cui all'art. 11 si prescrive in ogni caso nel termine di tre anni dal giorno nel quale la sentenza penale è divenuta irrevocabile.
Come già ritenuto da altra giurisprudenza di merito e di legittimità, la sentenza di non doversi procedere per prescrizione del reato è ipotesi ricadente nell'alveo applicativo della prima fattispecie in quanto, al pari del proscioglimento per amnistia o per morte del reo, a seguito della sentenza della Corte costituzionale
Pag. 4 di 7 n. 22 del 1967 e della sentenza n. 6428 del 1990 delle Sezioni Unite, attribuisce al giudice civile il potere di accertamento, con la conseguenza che anche in tale ipotesi l'azione di regresso dell' deve essere proposta entro tre anni dalla Pt_1
data della sentenza penale.
Tuttavia, come evidenziato da Cass. n. 5947 del 2008, la sentenza delle Sezioni
Unite n. 3288 del 1997, interpretata alla stregua del tenore della motivazione ed in particolare del suo paragrafo e), aveva dato rilievo al momento della irrevocabilità della pronuncia e non al momento della sua emissione ("...l'ultimo comma dell'art. 112 del d.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 contempla, nelle norme contenute nelle due parti del comma, due fattispecie diverse, previste allorché esisteva la pregiudizialità penale, delle quali la prima è caratterizzata dalla mancanza di un accertamento del fatto-reato da parte del giudice penale, e la seconda, invece, dall'esistenza di tale accertamento con sentenza penale di condanna (pronunciata nei confronti del datore di lavoro o dei suoi dipendenti o dello stesso infortunato); correlativamente l'azione di regresso dell' Parte_1
soggiace, nella prima ipotesi (ai sensi della prima parte dell'ultimo comma dell'art.112 su richiamato) al termine triennale di decadenza che (insuscettibile di interruzione) decorre dalla data della sentenza penale di non doversi procedere (id est: dal momento del suo passaggio in giudicato), e, nella seconda ipotesi (ai sensi dell'ultima parte dell'ultima parte dello stesso art.112), al termine triennale di prescrizione, che decorre dal giorno nel quale è divenuta irrevocabile la sentenza penale di condanna”).
I principi espressi dalle due richiamate pronunce delle sezioni unite e poi da
Cass. n. 5947 del 2008 (si veda, nello stesso senso, pure Cass. n. 5812 del 1996
e n. 10097 del 1998) sono stati ripresi in tempi più recenti da Cass. sent. n.
4225/2016, secondo cui “in tema di infortunio sul lavoro per il quale sia stata esercitata l'azione penale, ove il relativo processo si sia concluso con sentenza di non doversi procedere, il termine triennale di decadenza previsto per
l'esercizio dell'azione di regresso dell' , di cui all'art. 112 del d.P.R. n. Pt_1
1124 del 1965, decorre dalla data del passaggio in giudicato della sentenza
Pag. 5 di 7 penale e non dalla mera emanazione della sentenza, non essendovi stato un accertamento dei fatti-reato da parte del giudice penale”.
Va detto poi che mentre il termine di cui all'art. 112, quinto comma, seconda parte, del d.P.R. citato (quindi nel caso di accertamento del fatto reato da parte del giudice penale) ha natura di prescrizione e può essere interrotto, oltre che con la notificazione del ricorso introduttivo dell'azione di regresso, anche da ogni atto idoneo alla costituzione in mora;
il termine invece di cui all'art. 112, quinto comma, prima parte ha natura di termine decadenziale e quindi può essere interrotto solo con il deposito dell'atto introduttivo. In tal senso si veda espressamente Cass. ord. 22876 del 13.8.2021 e in precedenza Cass. n. 20736 del 03/10/2007 che hanno confermato la natura decadenziale del termine di cui all'art. 112, quinto comma prima parte, come tale insuscettibile d'interruzione.
5. Nel caso in esame si verte, appunto, nella prima ipotesi ovvero quella del termine decadenziale di cui all'art. 112, quinto comma, prima parte, decorrente dalla data di passaggio in giudicato della sentenza della Corte di Appello di
Firenze n. 1224 depositata in data 7 giugno 2018, dal momento che essa ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato, datore di lavoro del in ordine al reato ascritto perché estinto per prescrizione. La Per_1
sentenza è stata prodotta dall' quale all. 13 al ricorso e l' ha Pt_1 CP_6
riconosciuto che la stessa è divenuta irrevocabile il 15/01/2019. Poiché il ricorso è stato depositato in data 21.2.2023, il termine decadenziale triennale era abbondantemente decorso, a nulla valendo ai fini interruttivi le richieste di pagamento inoltrate dall' dopo la pronuncia della sentenza. Pt_1
6. Per quanto sopra deve dichiararsi l'intervenuta decadenza dalla proposizione della domanda di regresso. In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, esse possono essere compensate in ragione della peculiarità della fattispecie e della sua soluzione in rito frutto di elaborazione giurisprudenziale.
Pag. 6 di 7
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara l'intervenuta decadenza dalla proposizione dell'azione di regresso da parte dell' Pt_1
- compensa tra le parti le spese di lite.
Grosseto, 4 marzo 2025
Il Giudice dott. Giuseppe Grosso
Pag. 7 di 7
Sezione Lavoro
in persona del Giudice, dott. Giuseppe GROSSO, all'udienza del 4 marzo 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 429, 1° comma c.p.c., modificato dall'art. 53, comma 2 d.l. n. 112/2008, conv. in legge n. 133/2008, nella causa civile iscritta al n. 84 del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno 2023, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato Parte_1 in Grosseto, alla via Mameli, n. 13, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Elena
Mancuso Severini, in virtù di mandato generale alle liti.
RICORRENTE
E
(c.f. ) in persona del legale OP P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede in Capalbio, Loc. Carige, via Venezia n. 12 - Fraz.
o Scalo, (c.f.: ), nato a [...] il Controparte_2 CodiceFiscale_1
13.04.1972 e residente in [...], in qualità di socio amministratore della ed obbligato in solido, OP CP_3
, (c.f.: ), nata a [...] il [...] ed ivi residente,
[...] CodiceFiscale_2
alla via G. Banti n. 13, in qualità di socio della OP
(c.f. ), nata a [...] il [...] e Controparte_4 CodiceFiscale_3
residente in [...] loc. Campone n. 12, in qualità di socio della rappresentati e difesi dal prof. avv. Claudio OP
Scognamiglio, con studio in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, 326, ed elettivamente domiciliati nel domicilio digitale del predetto, giusta delega in atti telematici.
CONVENUTI OGGETTO: azione di regresso.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Ricorrente:" Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, accertata la responsabilità esclusiva e/o concorsuale della in persona del legale OP
rappresentante pro tempore, con sede in Capalbio, Loc. Carige, Via Venezia 12 –Fraz.
, nonché di , in qualità di socio della CP_5 Controparte_2
ed obbligato in solido, di , in OP OP Controparte_3
qualità di socio della ed obbligato in solido, di OP
, in qualità di socio della ed Controparte_4 OP OP obbligato in solido, ex artt. 2051 e 2055 nel determinismo dell'infortunio per cui è causa, CONDANNARSI i medesimi a corrispondere all' , sede di Grosseto, la Pt_1
complessiva somma di somma di €.500.560,75, o comunque gli importi diversi che dovessero risultare dalla rivalutazione periodica delle prestazioni infortunistiche, sia per determinazione ex lege sia ad esito di procedura amministrativa per aggravamento postumi, ovvero quella che risulterà di giustizia, con ulteriori interessi moratori dal
1/12/2006 sino all'effettiva liquidazione a saldo. Con ogni consentita salvezza e rifusione di spese, competenze ed onorari come per legge”.
Convenuti:"CHIEDONO che il Tribunale adito voglia, previa sospensione del presente giudizio fino al passaggio in giudicato della sentenza che definirà il procedimento nel quale è intervenuta, in primo grado, la decisione del Tribunale di
Grosseto n. 5/2023:
a) rigettare il ricorso avversario, inammissibile, anche sotto il profilo dell'eccezione di decadenza e/o di prescrizione qui sollevata, ed infondato in ogni sua parte;
b) in subordine, ridurre l'importo chiesto da controparte alla luce del concorso di colpa addebitabile al lavoratore;
c) in ogni caso, con vittoria di spese”.
Pag. 2 di 7 FATTO E DIRITTO
1. Con atto depositato in data 21 febbraio 2023 proponeva azione di Pt_1 regresso nei confronti di e di OP [...]
, e , in qualità di soci della CP_2 Controparte_3 Controparte_4
e obbligati in solido. OP
L'Istituto deduceva (i) che in data 1.12.2006 , dipendente della Persona_1
con le mansioni di tagliatore di alberi, rimaneva OP
vittima di un infortunio sul lavoro mentre procedeva a operazioni di taglio all'interno di un bosco di proprietà della Società, venendo travolto da un tronco di cerro e riportando gravi lesioni da schiacciamento (doc. n. 1 e 2 ric.); (ii) che l' provvedeva quindi a erogare le prestazioni di legge sostenendo oneri CP_6 per complessivi € 500.560,75 come da prospetto di calcolo del valor capitale della rendita con ratei e interessi (doc. n. 3, 4 e 5) e (iii) che le richieste inviate ai responsabili in solido (doc. n. 6/11) rimanevano senza esito. Tutto ciò premesso,
l' , ritenendo sussistenti i presupposti per l'azione di rivalsa ai sensi degli CP_6
artt. 10 ed 11 D.P.R. 1124/65, concludeva come in epigrafe compiutamente riportato.
2. Si costituivano tempestivamente la OP [...]
, e rappresentando che la CP_2 Controparte_3 Controparte_4
sentenza penale di condanna di primo grado era stata impugnata e la Corte di
Appello di Firenze, con sentenza n. 1224, depositata in data 7.06.2018, aveva dichiarato “n.d.p. nei confronti dell'imputato in ordine al reato a lui ascritto perché estinto per prescrizione”. Eccepiva la decadenza intervenuta dal momento che era decorso il termine di prescrizione triennale di cui all'art. 112
DPR cit. Nel merito deduceva l'infondatezza della pretesa e comunque la mancata valutazione ai fini della determinazione del quantum del concorso di colpa del lavoratore.
3. In prima udienza l' si opponeva all'eccezione di intervenuta decadenza Pt_1
producendo le cartoline relative alle diffide di cui alle diffide, documenti 7/11
Pag. 3 di 7 allegati al ricorso, nonché prova della notifica dell'ulteriore diffida del
18.1.2023. Ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa veniva discussa e decisa all'odierna udienza con sentenza di cui è data contestuale lettura.
***
4. L'eccezione di decadenza è fondata.
Con la sentenza n. 3288 del 1997 le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno stabilito che l'ultimo comma dell'art. 112 del d.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 contempla due fattispecie diverse, delle quali la prima è caratterizzata dalla mancanza di un accertamento del fatto-reato da parte del giudice penale e la seconda, invece, dall'esistenza di tale accertamento con sentenza penale di condanna, pronunciata nei confronti del datore di lavoro o dei suoi dipendenti o dello stesso infortunato. Correlativamente, l'azione di regresso dell' Parte_1
soggiace nella prima ipotesi (ai sensi della prima parte dell'ultimo comma dell'art.112 su richiamato) al termine triennale di decadenza, insuscettibile di interruzione, che decorre dalla data del passaggio in giudicato della sentenza penale di non doversi procedere e, nella seconda ipotesi (ai sensi dell'ultima parte dell'ultima parte dello stesso art.112), al termine triennale di prescrizione, che decorre dal giorno nel quale è divenuta irrevocabile la sentenza penale di condanna. E in effetti, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 112, d.P.R. 30 giugno
1965, n. 1124, il giudizio civile di cui al precedente art. 11 non può istituirsi dopo trascorsi tre anni dalla sentenza penale che ha dichiarato di non doversi procedere per le cause indicate dallo stesso articolo, quali la morte dell'imputato o l'intervenuta amnistia del reato, e l'azione di regresso di cui all'art. 11 si prescrive in ogni caso nel termine di tre anni dal giorno nel quale la sentenza penale è divenuta irrevocabile.
Come già ritenuto da altra giurisprudenza di merito e di legittimità, la sentenza di non doversi procedere per prescrizione del reato è ipotesi ricadente nell'alveo applicativo della prima fattispecie in quanto, al pari del proscioglimento per amnistia o per morte del reo, a seguito della sentenza della Corte costituzionale
Pag. 4 di 7 n. 22 del 1967 e della sentenza n. 6428 del 1990 delle Sezioni Unite, attribuisce al giudice civile il potere di accertamento, con la conseguenza che anche in tale ipotesi l'azione di regresso dell' deve essere proposta entro tre anni dalla Pt_1
data della sentenza penale.
Tuttavia, come evidenziato da Cass. n. 5947 del 2008, la sentenza delle Sezioni
Unite n. 3288 del 1997, interpretata alla stregua del tenore della motivazione ed in particolare del suo paragrafo e), aveva dato rilievo al momento della irrevocabilità della pronuncia e non al momento della sua emissione ("...l'ultimo comma dell'art. 112 del d.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 contempla, nelle norme contenute nelle due parti del comma, due fattispecie diverse, previste allorché esisteva la pregiudizialità penale, delle quali la prima è caratterizzata dalla mancanza di un accertamento del fatto-reato da parte del giudice penale, e la seconda, invece, dall'esistenza di tale accertamento con sentenza penale di condanna (pronunciata nei confronti del datore di lavoro o dei suoi dipendenti o dello stesso infortunato); correlativamente l'azione di regresso dell' Parte_1
soggiace, nella prima ipotesi (ai sensi della prima parte dell'ultimo comma dell'art.112 su richiamato) al termine triennale di decadenza che (insuscettibile di interruzione) decorre dalla data della sentenza penale di non doversi procedere (id est: dal momento del suo passaggio in giudicato), e, nella seconda ipotesi (ai sensi dell'ultima parte dell'ultima parte dello stesso art.112), al termine triennale di prescrizione, che decorre dal giorno nel quale è divenuta irrevocabile la sentenza penale di condanna”).
I principi espressi dalle due richiamate pronunce delle sezioni unite e poi da
Cass. n. 5947 del 2008 (si veda, nello stesso senso, pure Cass. n. 5812 del 1996
e n. 10097 del 1998) sono stati ripresi in tempi più recenti da Cass. sent. n.
4225/2016, secondo cui “in tema di infortunio sul lavoro per il quale sia stata esercitata l'azione penale, ove il relativo processo si sia concluso con sentenza di non doversi procedere, il termine triennale di decadenza previsto per
l'esercizio dell'azione di regresso dell' , di cui all'art. 112 del d.P.R. n. Pt_1
1124 del 1965, decorre dalla data del passaggio in giudicato della sentenza
Pag. 5 di 7 penale e non dalla mera emanazione della sentenza, non essendovi stato un accertamento dei fatti-reato da parte del giudice penale”.
Va detto poi che mentre il termine di cui all'art. 112, quinto comma, seconda parte, del d.P.R. citato (quindi nel caso di accertamento del fatto reato da parte del giudice penale) ha natura di prescrizione e può essere interrotto, oltre che con la notificazione del ricorso introduttivo dell'azione di regresso, anche da ogni atto idoneo alla costituzione in mora;
il termine invece di cui all'art. 112, quinto comma, prima parte ha natura di termine decadenziale e quindi può essere interrotto solo con il deposito dell'atto introduttivo. In tal senso si veda espressamente Cass. ord. 22876 del 13.8.2021 e in precedenza Cass. n. 20736 del 03/10/2007 che hanno confermato la natura decadenziale del termine di cui all'art. 112, quinto comma prima parte, come tale insuscettibile d'interruzione.
5. Nel caso in esame si verte, appunto, nella prima ipotesi ovvero quella del termine decadenziale di cui all'art. 112, quinto comma, prima parte, decorrente dalla data di passaggio in giudicato della sentenza della Corte di Appello di
Firenze n. 1224 depositata in data 7 giugno 2018, dal momento che essa ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato, datore di lavoro del in ordine al reato ascritto perché estinto per prescrizione. La Per_1
sentenza è stata prodotta dall' quale all. 13 al ricorso e l' ha Pt_1 CP_6
riconosciuto che la stessa è divenuta irrevocabile il 15/01/2019. Poiché il ricorso è stato depositato in data 21.2.2023, il termine decadenziale triennale era abbondantemente decorso, a nulla valendo ai fini interruttivi le richieste di pagamento inoltrate dall' dopo la pronuncia della sentenza. Pt_1
6. Per quanto sopra deve dichiararsi l'intervenuta decadenza dalla proposizione della domanda di regresso. In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, esse possono essere compensate in ragione della peculiarità della fattispecie e della sua soluzione in rito frutto di elaborazione giurisprudenziale.
Pag. 6 di 7
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara l'intervenuta decadenza dalla proposizione dell'azione di regresso da parte dell' Pt_1
- compensa tra le parti le spese di lite.
Grosseto, 4 marzo 2025
Il Giudice dott. Giuseppe Grosso
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