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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 18/12/2025, n. 1830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1830 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Dott. Salvatore GRILLO Presidente
- Dott. Paola BARRACCHIA Consigliere
- Dott. Antonello VITALE Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di II grado iscritta al n. r. g. 405/2024, avente ad oggetto “risarcimento danni”, promossa da
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , , rappresentati e difesi dall'avv.
[...] Parte_6 Parte_7
MI EN
-appellanti-
c/
, rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Controparte_1
Carrozzini
-appellato-
CONCLUSIONI come precisate negli atti di costituzione nel giudizio di appello, e richiamate nei verbali in atti, ed all'udienza di precisazione delle conclusioni
Motivazione
Gli appellanti in epigrafe generalizzati, quali congiunti del deceduto , convenivano Persona_1 in giudizio innanzi al Tribunale di Trani, il (poi denominato Controparte_2
) al fine di sentir accertare la responsabilità del medesimo Controparte_1 per il decesso del suddetto chiedendo la condanna al pagamento delle somme a titolo Pt_2 risarcitorio spettanti per la perdita del rapporto parentale;
il tutto oltre accessori e spese di lite.
Si deduceva al riguardo:
- che il 12/9/2015, il veniva trovato senza vita dai Carabinieri di Minervino Pt_2
Murge, in una vasca piena di acqua denominata “V con 0”, di proprietà del
”, in contrada “Boschetto” a Minervino Murge. Controparte_1 CP_2 CP_2
- che era stato aperto procedimento penale conclusosi, all'esito dei relativi accertamenti, con l'archiviazione;
- che il , addetto alla pastorizia, era annegato nella vasca irrigua nel Persona_1 tentativo di recuperare alcune pecore che guidava al pascolo, introdottesi nell'area ove insisteva l'invaso profondo da un metro e mezzo a tre metri;
Pagina 1 CP_
- esser ravvisabili evidenti profili di responsabilità dell' convenuto, perché la vasca ricolma d'acqua non era adeguatamente segnalata, né adeguatamente recintata.
Il de quo, costituendosi, contestava le richieste e deduzioni attoree, deducendo che il CP_1 aveva da anni condotto le pecore al pascolo in contrada “Boschetto”, zona di ubicazione Pt_2 della vasca di proprietà del . CP_1
Ed ancora che l'intero perimetro dell'area di ubicazione della vasca, era delimitato da recinzione costituita da rete metallica alta circa mt. 2,00, che nell'occorso era risultata integra, a differenza della recinzione metallica intorno al vascone che, per quanto accertato dagli investigatori, era stata rimossa e posizionata in terra.
Si deduceva inoltre che lungo tutto il perimetro del bordo vasca, era presente una ringhiera in ferro dall'altezza di circa mt. 1,50, e che vi era un'unica entrata costituita da un cancelletto a due ante dotato di fermo per la chiusura, rinvenuto aperto.
Veniva ulteriormente precisato che la struttura di specie era dotata di appositi cartelli di divieto e segnalazione di pericolo, con indicazione del pericolo di acque profonde, così come anche riscontrabile in corrispondenza della rete di recinzione metallica posta a chiusura dell'ingresso principale.
Si rappresentava peraltro che l'intera area in questione, compresa la rampa di accesso al fondo vasca e le pareti della stessa, era disseminata da una cospicua presenza di escrementi ovini;
ed inoltre che la borraccia dell'acqua in uso al era stata trovata appesa alla recinzione di Pt_2 protezione della vasca.
Evidenziando che la perizia medico legale aveva accertato che la causa della morte del era Pt_2 attribuibile ad annegamento, determinato dallo sforzo fisico che lo stesso si trovò a dover compiere nel tentativo di recupero di animali, si rilevava che il relativo procedimento penale -per omicidio colposo- si era concluso con l'archiviazione, essendovi anche stato un supplemento di indagini al fine di verificare l'adeguatezza e la congruità delle misure di sicurezza apprestate dal per prevenire eventi di morte per annegamento, supplemento all'esito del quale era CP_1 stato accertato che:
- la rete metallica posta nella zona di ingresso alla struttura era stata rimossa ed adagiata al suolo;
- la recinzione metallica che delimita l'intera struttura consortile era alta circa 2 mt. ed era priva di rotture e/o interruzioni di sorta;
- nei pressi dell'ingresso vi erano, seppure al suolo, diversi cartelli di divieto di accesso e di segnalazione di pericolo per la presenza di acque profonde;
- il bordo esterno della vasca era delimitato per tutto il suo perimetro da una robusta ringhiera in ferro con cancelletto a due ante che consentiva l'ingresso alla rampa in cemento per la discesa al fondo della stessa;
essendosi in sede penale, formulate valutazioni in termini di attribuibilità della morte del ad Pt_2 una tragica fatalità, per essersi egli volontariamente introdotto, pur consapevole del pericolo, nella struttura consortile per accompagnare il gregge a bere e che, quindi, essendosi prospettato avere il stesso provveduto, per favorirne il passaggio, a rimuovere dalla sede la porzione di Pt_2 recinzione posta all'ingresso della struttura, ed aver successivamente aperto il cancelletto di
Pagina 2 ingresso alla rampa di accesso al fondo della vasca, poi annegando nel tentativo di recuperare un ovino caduto in vasca.
Il Tribunale di Trani emetteva sentenza -n. 337/2024 del 19/2/2024-, con la quale rigettava la domanda, condannando gli attori al pagamento delle spese di lite.
Nella pronunzia appellata, procedendo all'esame della fattispecie ai sensi di quanto previsto ex art. 2051 c.c., si giungeva a ritenere la infondatezza della domanda, escludendo la responsabilità del convenuto per essere l'accaduto addebitabile esclusivamente al contegno del CP_1 soggetto deceduto, ritenuto imprudente ed improntato a scarsa attenzione, tanto avendo assunto incidenza eziologica esclusiva sull'accaduto, non imputabile quindi all'Ente custode.
In particolare, si considerava che, per quanto desumibile dalle risultanze ed accertamenti eseguiti in sede penale, ed anche nell'immediatezza del sinistro, era emerso che:
- il era abituale frequentatore del sito in contrada “Boschetto”, ove Pt_2 quotidianamente conduceva al pascolo le pecore, e quindi doveva ritenersi a perfetta conoscenza dello stato dei luoghi, della presenza di recinzioni e di segnali di divieto e pericolo;
- il medesimo risultava esser scivolato nella vasca, poi annegando, nel tentativo di recuperare una delle pecore a sua volta caduta in vasca;
- tutta la zona di ubicazione della vasca era delimitata da recinzione in rete metallica dell'altezza di mt. 2, recinzione integra alla data dell'occorso;
- l'ingresso dell'invaso era, alla data degli accadimenti, delimitato da una recinzione posta da personale del consorzio in provvisoria sostituzione di un cancello in ferro ripetutamente divelto e rimosso;
- sulla recinzione erano apposti cartelli raffiguranti segnali di pericolo;
- alla data dell'occorso, i Carabinieri avevano verificato che la recinzione esterna alla vasca era divelta per terra, e che i cartelli di segnalazione di pericolo, giacevano al suolo.
- la vasca era poi delimitata da un'ulteriore ringhiera in ferro alta mt.
1.10 con un cancelletto che consente l'accesso ad una rampa in cemento per raggiungere il fondo dell'invaso, non dotato di lucchetto, e che al momento del sopralluogo era aperto.
Si riteneva che quand'anche alla data dell'occorso, i cartelli di pericolo non fossero chiaramente visibili per essere caduti al suolo, il quale esperto conoscitore dei luoghi, non poteva non Pt_2 sapere che in quella zona vi fossero segnalazioni di divieto e pericolo;
tale conoscibilità veniva anche desunta dalla presenza di una notevole quantità di escrementi ovini, riscontrata in loco ed intorno alla vasca e in particolare sulla rampa di cemento posta oltre la ringhiera delimitativa della zona -ma trovata aperta-; ma anche dalla presenza della borraccia del sulla recinzione Pt_2 metallica, circostanze tutte che inducevano a ritenere che il consentisse alle pecore di Pt_2 spingersi sino al bordo dell'invaso per farle abbeverare, incurante della situazione di pericolo.
Si riteneva quindi, ed a fronte di tali constatazioni, non esser addebitabile la responsabilità al
, posto che comunque aveva predisposto una doppia recinzione per l'area de qua, oltre CP_1 che cartelli di pericolo e di una ringhiera in ferro.
Gli originari attori proponevano appello, chiedendo la riforma della sentenza del Tribunale, con accoglimento delle conclusioni e richieste formulate in primo grado, o comunque ed in subordine
Pagina 3 con riconoscimento della responsabilità concorsuale, ed in via ulteriormente subordinata di disporre, in caso di rigetto delle richieste, la compensazione delle spese di lite, esponendo, quali motivi a sostegno della richiesta la:
1) Erronea interpretazione del materiale probatorio –errores in iudicando– vizio di motivazione della sentenza.
Per erronea ricostruzione dei fatti, e per avere il Giudice di prime cure, fondato le proprie valutazioni, sulla sola scorta delle verifiche condotte in sede penale, peraltro interpretandole erroneamente.
Ed in particolare deducendo che il presupposto valutativo di specie, riferito alla conoscenza della zona da parte del e dalla frequentazione abituale per il pascolo delle pecore, fosse una mera Pt_2 ed indimostrata presunzione.
Ed ancora che dalle risultanze della prova testi, era emerso che anche altri pastori, portavano al pascolo le pecore nella zona di ubicazione della vasca del . CP_1
Si contestava inoltre che anche quanto ritenuto dal Tribunale sulla condotta del e Pt_2 sull'avere il medesimo portato le pecore a bordo vasca per poterle far abbeverare, non aveva trovato alcun riscontro probatorio a supporto, essendo invece desumibili elementi contrari, vista la pendenza del bordo vasca, che non consentiva l'avvicinamento delle pecore all'acqua dell'invaso, rilevando che comunque il non avrebbe potuto controllare un numero elevato di pecore in Pt_2 fase di abbeveramento e nelle condizioni ambientali di specie.
Veniva inoltre rilevato che un dipendente del escusso in giudizio, aveva affermato di CP_1 non aver mai notato tracce di pascolo all'interno della recinzione.
Ed inoltre dedotto che la presenza di escrementi in loco, era riconducibile sì alla mancanza di governo delle pecore, ma dovuta all'annegamento del sostenendo che ove il medesimo Pt_2 avesse portato ogni giorno le pecore ad abbeverarsi in loco, la quantità di escrementi sarebbe stata ben maggiore.
Si contestava inoltre quanto assunto dal Giudice, sull'avvenuta rimozione della recinzione da parte del perché non fondata su alcun riscontro, peraltro osservando che la rete di Pt_2 recinzione era aperta in più punti -come confermato da teste, che svolgeva attività di pastorizia in zona-, e che -per quanto accertato nell'immediatezza- l'ingresso dell'invaso era munito di una sola rete metallica, peraltro divelta, e che i cartelli di segnalazione di divieto e pericolo, erano a terra e quindi non visibili.
Posto che anche i testi addotti dal avevano confermato le condizioni deficitarie della CP_1 recinzione, si imputava al medesimo la mancanza di attivazione per porre rimedio al riguardo, dovendosi ritenere necessarie le riparazioni e ripristino delle condizioni di sicurezza e dei cartelli di segnalazione, e la chiusura del cancelletto con la mera apposizione di un lucchetto, ed asserendo che tanto avrebbe evitato il decesso del verificatosi perché l'area de qua non risultava esser Pt_2 adeguatamente protetta, e posta in sicurezza, per le carenze evidenziate (recinzione divelta in più punti, cartelli non visibili, mancanza di lucchetto a chiusura).
Si sosteneva quindi che il fosse scivolato sugli escrementi degli ovini, finendo nella vasca, e Pt_2 poi annegando, nel tentativo di riprendere il governo del gregge, posto che gli animali si erano introdotti all'interno della zona di titolarità consortile, essendo i segni di scivolamento stati chiaramente percepiti negli accertamenti condotti in loco.
Pagina 4 In definitiva si sosteneva che qualora la vasca fosse stata idoneamente posta in sicurezza, non sarebbe stata liberamente accessibile da animali e/o terzi, e che quindi tanto avrebbe evitato lo scivolamento in acqua del ed il conseguente decesso, deducendo non esservi prova che il Pt_2 fosse a conoscenza delle condizioni dei luoghi e dei varchi di accesso, o che il medesimo Pt_2 avesse aperto il cancello, e condotto le pecore nel sito per l'abbeveramento.
Si asseriva quindi esser comprovata la consapevolezza dell'Ente della pericolosità delle condizioni deficitarie delle misure di protezione dei luoghi, e che nonostante la frequentazione da persone ed animali al pascolo, non aveva provveduto alla idonea recinzione dell'area, carenze a fronte delle quali il non aveva fornito prova della predisposizione di idonee misure volte CP_1 ad evitare i danni.
2) sulla responsabilita' dell'evento dannoso. Controparte_4
Per aver il Tribunale incentrato le proprie valutazioni solo sull'addebito mosso al senza Pt_2 affatto valutare se ed in che termini il custode avesse fornito la prova liberatoria al riguardo, e ribadendo le considerazioni svolte sulle carenze e mancata predisposizione di misure di protezione da parte del custode/Consorzio, e sulla mancanza di prova sulla pregressa conoscenza dei luoghi da parte del e sulla possibilità di percepire che le pecore potessero introdursi all'interno Pt_2 della zona di ubicazione della vasca de qua;
e deducendo avere il suddetto fatto affidamento sulla presenza di idonee recinzioni e chiusure del sito, e che quindi la condotta del non potesse Pt_2 integrare l'ipotesi di caso fortuito, posto che il medesimo non poteva prevedere e percepire le condizioni deficitarie dei luoghi ed evitare l'occorso.
3) In via meramente subordinata – responsabilita' concorsuale.
Invocando sempre l'affidamento riposto nella condizione regolare dei luoghi, e sostenendo non poter essere addebitata al una responsabilità superiore al 50% rispetto all'accaduto Pt_2
4) In via ancor più subordinata, richiesta di condanna del per quanto previsto CP_1 dall'art. 2050 c.c.
Per pericolosità del manufatto in se', e della mancanza di accorgimenti per evitare i pericoli del caso, non avendo il fornito alcuna prova in tal senso. CP_1
5) Configurabilità della responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Essendo stata fornita ed evincibile la prova delle evidenti omissioni dell'Ente, nella gestione, manutenzione e tutela del sito, stante la constatabile mancanza di recinzione di chiusura, e di parapetti idonei ad evitare eventi quali quello occorso, ed insistendo quindi nella richiesta risarcitoria per perdita del rapporto parentale, a favore del coniuge, figli, genitori e germani del deceduto, alla stregua dei parametri tabellari di riferimento.
Veniva anche formulata richiesta di Ctu ricostruttiva dell'accaduto, e descrittiva dello stato dei luoghi, già sottoposta in prime cure, ma rigettata dal Giudice di primo grado.
Si chiedeva inoltre, disporsi la compensazione delle spese di lite del giudizio di primo grado, per gravi ed eccezionali ragioni, integrate nella specie, dalla complessità delle questioni oggetto del giudizio.
Il appellato, costituendosi in giudizio, contestava quanto ex adverso dedotto, CP_1 chiedendo il rigetto dell'appello, ed al riguardo deducendo che, per quanto emerso dagli accertamenti penali, il era solito condurre al pascolo il gregge di ovini sempre nelle stesse Pt_2 zone, includenti anche quella sita in località C.da Boschetto Sant'Antonio, dove è presente la vasca di proprietà del , e sostenendo essere l'unico a far pascolare il gregge in quella CP_1
Pagina 5 zona;
ed ancora che in sede penale, era stato precisato che “la presenza di ben due recinzioni e di cartelli di pericolo erano più che adeguate ad evidenziare un divieto di accesso all'area del sinistro”.
Si deduceva quindi, e con riferimento alle risultanze dell'istruttoria svolta, che gli appellanti non avevano provato i propri assunti, già smentiti dagli esiti delle indagini penali, avendo i testi addotti reso dichiarazioni palesemente inveritiere e contraddittorie, e non assumendo valenza probatoria le risultanze degli interrogatori formali, peraltro connotati da reticenza e contrasto con quanto dichiarato agli inquirenti nella immediatezza.
Veniva quindi evidenziato che in sede penale, erano stati disposti ulteriori approfondimenti di indagine per verificare l'adeguatezza e la congruità delle misure di sicurezza apprestate dal
, all'esito delle quali era stata confermata la presenza di due recinzioni, e dei cartelli di CP_1 pericolo, sufficienti a consentire di comprendere li divieto di accesso all'area, ragioni per le quali il
PM aveva ribadito la richiesta di archiviazione, peraltro non opposta dalle persone offese.
***************************************
L'appello è infondato e dovrà essere rigettato, dovendosi confermare la pronunzia resa dal
Giudice di primo grado.
Occorre, quanto ai profili fattuali oggetto di controversia, considerare che non è dubitabile, e risulta esser stato acclarato, che il sia deceduto per annegamento e per essere Pt_2 caduto/scivolato nella vasca di titolarità consortile.
Gli stessi attori/appellanti, peraltro deducono che la caduta/scivolamento sarebbe avvenuta perché il avrebbe cercato di soccorrere un animale/animali del gregge condotto dal Pt_2 medesimo, che doveva/no esser caduto/i nella stessa vasca.
Il Giudice di prime cure, ha ritenuto in sintesi di dover escludere la responsabilità del , CP_1 per esser l'occorso esclusivamente addebitabile al contegno del soggetto deceduto, del tutto imprudente, quindi unica causa dell'accaduto; e tanto in considerazione delle risultanze degli accertamenti effettuati in sede penale, già in precedenza richiamati ed elencati, ritenendo in particolare che il fosse esperto conoscitore dei luoghi di specie, inferendo tale considerazione Pt_2 da una serie di elementi evincibili dagli atti.
E' stata quindi ravvisata la ricorrenza del caso fortuito integrato dalla condotta del danneggiato, avente valenza eziologica assorbente rispetto all'occorso.
Gli appellanti hanno contestato tale valutazione, sostenendo che non fosse emersa la prova della pregressa conoscenza dal della zona di ubicazione della vasca consortile, oltre che sulla Pt_2 condotta addebitata al per avere il medesimo portato le pecore a bordo vasca per poterle far Pt_2 abbeverare, ed anche su quanto addebitato per l'avvenuta rimozione della recinzione da parte del perché non fondata su alcun riscontro;
si è pertanto sostenuto esser l'occorso addebitabile Pt_2 esclusivamente al , per la mancanza di protezione del sito, e di misure di sicurezza atte CP_1 ad evitare l'accaduto.
Oggetto di contestazione è stata la mancanza di supporti probatori a sostegno del prospettato caso fortuito, sostenendo avere il fatto affidamento sulla presenza di idonee recinzioni e Pt_2 chiusure del sito, e che il medesimo non avrebbe potuto prevedere e percepire le condizioni deficitarie dei luoghi, ed evitare l'occorso.
Pagina 6 Le valutazioni rese in prime cure, e le contestazioni sollevate al riguardo, richiedono una preliminare disamina delle questioni sulla configurabilità del caso fortuito, sulla correlata prova liberatoria al riguardo, e sulla valutabilità anche ex officio dei correlati profili, anche rispetto alla condotta dello stesso danneggiato e laddove ritenuta tale da assumere valenza assorbente dal punto di vista eziologico.
Ferma comunque restando la sussumibilità della fattispecie nell'alveo e nella disciplina dell'art. 2051 c.c., non potendosi configurare una ipotesi ex art. 2050 c.c. -per evidente mancanza di riscontri sull'esercizio di una attività pericolosa-, va evidenziato che, pacifico essendo che il caso fortuito può esser integrato dallo stesso comportamento del danneggiato, le connotazioni che deve assumere tale evenienza, sono quelle della imprudenza ed imprevedibilità della condotta, che comportano la esclusione della responsabilità del custode.
Quindi occorre valutare, ai fini del relativo accertamento, se la condotta tenuta dal danneggiato possa esser ritenuta imprudente/negligente e se tale condotta possa ritenersi anche imprevedibile.
Quanto a tale ultima connotazione della condotta, va rilevato che la stessa ricorre allorquando sia stato tenuto un comportamento inconsueto, e inatteso da una persona sensata, e perciò tale da recidere il nesso causale tra res in custodia e danno.
Occorre peraltro considerare che la condotta del danneggiato, va anche valutata alla stregua della possibilità di constatare, con l'ordinaria diligenza richiedibile -ex art. 1176 c.c.-, le condizioni di anomalia della res in custodia, in guisa tale da poter evitare gli accadimenti forieri di danno, dovendosi nell'eventualità valutare se in considerazione della suscettibilità di percezione della pericolosità e del rischio, il danneggiato avrebbe potuto tenere una condotta tesa ad evitare il concretizzarsi della condizione pericolosa, o se la cosa in custodia abbia comunque, ed a prescindere, assunto una incidenza eziologica, anche nell'eventualità in termini concorsuali con le condotte imputabili al danneggiato.
Laddove quindi ricorrano le connotazioni della imprevedibilità, imprevenibilità ed eccezionalità nei termini innanzi descritti, ricorre l'ipotesi del caso fortuito, che assume valenza assorbente sul rapporto causale.
Va quindi considerato che la valutazione al riguardo, può esser compiuta anche ex officio, anche perché improntata alla verifica del rispetto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione.
Essendo il caso fortuito un evento che praevideri non potest, va quindi compiuta la verifica innanzi richiamata sulla condotta della vittima, ed in quanto -nell'eventualità- inconsueta, inattesa da persona sensata, e quindi eccezionale, ed in quanto tale imprevedibile.
Occorre quindi valutare, sempre ai fini della imprevedibilità, se sia stata -o meno- tenuta una condotta doverosamente cauta e conforme ai canoni di prudenza e diligenza.
In altri termini può ritenersi che laddove il danneggiato si trovi di fronte ad una situazione di pericolosità percepibile, essendo evidente che il medesimo risulta essere al cospetto di una situazione di rischio elettivo, deve valutarsi se abbia tenuto un contegno tale da evitare il rischio,
o se invece abbia assunto su di sé -tanto dovendosi verificare rispetto alle condotte innanzi descritte- tale rischio, tale essendo l'ipotesi nella quale deve procedersi ad escludere la responsabilità del custode. (per tutto quanto innanzi, possono richiamarsi i più recenti
Pagina 7 orientamenti giurisprudenziali, e quindi le SSUU n. 20943/2022; Cass, III, n. 2376/2024; n.
35966/2023; n. 14228/2023; n. 11152/2023).
Peraltro occorre tenere in considerazione quanto statuito sul rapporto di proporzionalità diretta tra prevedibilità e superabilità della situazione potenzialmente dannosa, ed incidenza sul nesso eziologico della condotta incauta nella produzione del danno, tale quindi da comportare anche l'interruzione del nesso causale tra res in custodia e danno.
In sostanza, ove il comportamento tenuto dal danneggiato assuma i connotati di imprudenza, inusualità, anomalia tale che possa ritenersi in toto incidente sull' eziologia dell'accaduto, va esclusa la responsabilità del custode, posto che una condotta siffatta sebbene astrattamente anche prevedibile “sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale” (cfr., ex multis, Cass. sez. VI, Ord. n. 724/2022; e Ord. n.
34886/2021).
Non è peraltro necessario che si tratti di condotta abnorme (Cass. n. 21675/2023) essendo sufficiente che la stessa sia “colposamente incidente nella misura apprezzata”, e quindi tale da relegare a mera occasione la relazione della res, che in tal guisa viene quindi privata della sua efficienza in termini di causalità materiale.
Va peraltro evidenziato che (Cass. sez. III, n. 16225/2023) ”la capacità di vigilare sulla cosa, mantenerne il controllo, di neutralizzare le potenzialità dannose, non è elemento costitutivo della fattispecie di responsabilità, bensì elemento estrinseco del quale va tenuto conto alla stregua di canone interpretativo della ratio legis, cioè come strumento di spiegazione di un effetto giuridico che sta a prescindere da essi”
Il caso fortuito è quindi limite della causa di imputazione della responsabilità al custode, e quindi, se il criterio di responsabilità previsto dall'art. 2051 c.c., è correlabile direttamente alla disponibilità e custodia della res, la ricorrenza del caso fortuito elide -in toto o in parte- la correlata imputazione di responsabilità.
Se tale è l'effetto che consegue alla ravvisabilità del caso fortuito, non assume quindi rilievo, ai della relativa constatazione -e quindi della prova liberatoria-, il riscontro sulla diligenza esigibile dal custode, avendo al riguardo rilevanza la imprevedibilità e quindi inevitabilità dell'occorso, e quindi dell'evitabilità delle conseguenze dannose.
In definitiva, una volta riscontrato -come nella specie- che l'occorso si è verificato in relazione all'utilizzo della res in custodia, assume rilievo, ai fini della ravvisabilità del caso fortuito -il cui onere dimostrativo grava sì in capo al custode, ma potendosi valutare comunque ex officio, alla stregua delle risultanze del processo, ed “indipendentemente dalle argomentazioni e richieste formulate dalla parte, purché risultino prospettati gli elementi di fatto sui quali si fonda
l'allegazione del fortuito” (cfr. tra le altre Cass. civ., sez. VI n. 20619/2014)-, la configurabilità di fatti o atti/condotte, che si pongano in relazione causale con l'evento di danno, caratterizzandosi come causa esclusiva (Cass. n. 21065/2024).
La relativa valutazione nel merito, va pertanto condotta anche valorizzando in termini di bilanciamento gli obblighi del custode con i doveri di precauzione e cautela gravanti sull'utente della res -riconducibili, come già sottolineato, al dovere di solidarietà ex art. 2 Cost.-.
Tanto premesso, deve ritenersi, al cospetto delle considerazioni testè esposte, e delle specifiche risultanze del caso di specie, che indubitabilmente ricorra nella specie il caso fortuito, integrato dalla condotta del danneggiato, che esclude la responsabilità del custode.
Pagina 8 Ed infatti la condotta dal come desumibile dalle risultanze processuali, è chiaramente Pt_2 connotata da inusualità, consistente anomalia, imprudenza manifesta, e quindi da imprevedibilità,
a maggior ragione perché tenuta da soggetto di una certa età, che nella specie avrebbe dovuto tenere una condotta responsabile, essendosi l'occorso verificato allorquando il si era recato Pt_2 al pascolo, avendo quindi la responsabilità esclusiva nel condurre il gregge, composto da un numero elevato di animali, e quindi di difficoltosa governabilità, e da tenere pertanto sotto controllo con accuratezza per evitare rischi.
Gli elementi di riscontro valorizzabili ex actis, non consentono di ritenere che la condotta del si sia conformata a tali criteri di comune prudenza e diligenza/avvedutezza. Pt_2
Tanto si può affermare sulla scorta di una molteplicità di constatazioni oggettive ed incontrovertibili, ed infatti, le risultanze del fascicolo consentono di desumere che:
- il che conduceva gli ovini al pascolo, doveva ritenersi a conoscenza dello stato Pt_2 dei luoghi, non risultando verosimile che il medesimo si sia avventurato con il consistente gregge da governare, in situazione e condizioni ambientali del tutto ignote;
peraltro da quanto emerso in sede penale, si evince che il fosse già a conoscenza della Pt_2 condizione dei luoghi, e frequentatore abituale;
- la zona di ubicazione della vasca era delimitata da recinzione in rete metallica dell'altezza di mt. 2; tale recinzione era integra alla data dell'occorso;
- l'ingresso nell'invaso era quindi possibile solo attraverso una recinzione posta da personale del in provvisoria sostituzione di un cancello in ferro CP_1 ripetutamente divelto e rimosso;
tale recinzione provvisoria risultava comunque esser stata divelta, consentendo quindi l'accesso attraverso il relativo varco;
- non vi era quindi una molteplicità di varchi di accesso;
- sulla recinzione erano apposti cartelli raffiguranti segnali di pericolo;
- tali cartelli, se pur caduti sul terreno a seguito della rimozione della porzione di recinzione, erano comunque visibili, come può apprezzarsi dal corredo fotografico disponibile in atti;
- comunque il avrebbe dovuto verificare la condizione di sicurezza del luogo - Pt_2 essendo con tutta evidenza inibito l'accesso- prima di accedervi e di far accedere e comunque avvicinare gli animali del gregge;
il avrebbe, in via cautelativa, Pt_2 dovuto verificare la presenza dei cartelli di divieto e pericolo,
e tanto posto che il luogo si presentava recintato, e che era immediatamente constatabile l'abbattimento di parte della rete di delimitazione, circostanze che avrebbero dovuto portare il o ad evitare l'accesso in zona che, in quanto delimitata, già non si appalesava fruibile per Pt_2 il relativo transito ed utilizzo.
Il avrebbe quindi dovuto verificare ex ante la condizione di utilizzabilità dei luoghi, ed i Pt_2 relativi problemi e pericoli;
- la vasca nella quale annegò il era comunque delimitata da un'ulteriore Pt_2 ringhiera in ferro alta mt. 1,10 con un cancelletto che consente l'accesso ad una rampa in cemento per raggiungere il fondo dell'invaso, non dotato di lucchetto;
- anche se tale cancelletto era aperto al momento del sopralluogo, tale delimitazione,
e le stesse condizioni della vasca, avrebbero dovuto indurre il ad evitare ogni Pt_2
Pagina 9 avvicinamento nella zona interna e prossima alla vasca, sia da parte degli animali condotti al pascolo;
ma anche di persona, ed anche al fine di poter soccorrere animali che nel contempo si fossero avventurati su tale zona;
e tanto anche perché i bordi della vasca si presentavano piuttosto scoscesi, e si erano inoltre rivelati anche scivolosi (anche per la presenza di escrementi di animali).
In presenza e nella constatabilità di tali evidenti condizioni, il non avrebbe dovuto affatto Pt_2 avvicinarsi al bordo vasca, neppure per dare ausilio e tentare di recuperare qualche animale nella stessa scivolato.
Da quanto constatato negli accertamenti condotti in sede penale -indubbiamente utilizzabili e valutabili nel presente giudizio- può desumersi che, essendo caduto/scivolato nella vasca, il debba essersi evidentemente recato sui bordi scoscesi, quindi cadendo/scivolando nella Pt_2 vasca e annegando, avendo pertanto tenuto un comportamento del tutto sconsiderato ed imprudente, ed accettando quindi il rischio dei relativi accadimenti che lo hanno portato al decesso, che è quindi imputabile esclusivamente alla condotta del tutto anomala tenuto nell'occorso.
Non è difatti conforme ad un canone di normale prudenza, rischiare la propria vita in condizioni di chiaro pericolo, come quelle constatabili;
- peraltro è stata valorizzata la circostanza del rinvenimento della borraccia del Pt_2 sulla recinzione metallica, che induce a ritenere che il medesimo si sia scientemente recato sui luoghi ed a bordo vasca;
avendo difatti il avuto il tempo e modo di riporre la borraccia de qua, tanto può portare Pt_2 anche a ritenere che il medesimo, piuttosto che indirizzare gli ovini verso altri luoghi non pericolosi, abbia consentito agli stessi di spingersi all'interno della zona dell'invaso, forse per farli abbeverare.
Al cospetto di tali oggettivi rilievi, può ritenersi che le condotte del siano state Pt_2 connotate da manifesta e consistente imprudenza, appalesandosi del tutto anomale, inusuali e non giustificate anche rispetto alla necessità di dare ausilio agli animali, posto che:
- il si è comunque volontariamente introdotto nel sito consortile, nonostante le Pt_2 chiare e percepibili condizioni della zona, perché chiaramente recintata e transennata, e quindi evidentemente inibita all'accesso;
- vi erano comunque visibili -quantunque adagiati al suolo- cartelli di segnalazioni di pericolo, che il avrebbe dovuto a maggior ragione controllare, verificando se Pt_2
l'accessibilità della zona -evidentemente recintata, anche se con parti della recinzione divelte- fosse esente da rischi;
- il si è volontariamente recato nella zona della vasca, nelle chiaramente Pt_2 percepibili condizioni di pericolo, e quantunque delimitata, come già descritto, da ringhiere;
- il si è, nonostante la condizione del bordo vasca -scosceso e scivoloso- Pt_2 comunque determinato a proiettarsi su tale zona, tanto essendo desumibile dall'avvenuto scivolamento del medesimo;
- Non possono ravvisarsi idonei motivi, che abbiano potuto portare il a mettere Pt_2
a repentaglio la propria incolumità e vita, non potendo esser tali la necessità di recuperare un animale, appalesandosi in ogni caso tale scelta, un atteggiamento
Pagina 10 estremamente incauto ed irragionevole, perché contrario alla necessità di preservare la propria incolumità e la stessa vita.
In buona sostanza il non solo ha consentito agli animali del gregge -dei quali aveva il Pt_2 governo e doveva avere il controllo- di introdursi nella zona chiaramente recintata, e percepibilmente pericolosa, ma ha finanche posto in essere condotte estremamente pericolose, recandosi finanche all'interno della zona della vasca, e proiettandosi sul bordo vasca scosceso e pericoloso.
Tali condotte, essendo qualificabili nei termini in precedenza descritti, e quindi quali imprudenti, anomale, inusuali, imprevedibili, integrano una chiara ipotesi di caso fortuito idoneo ad elidere in toto il nesso causale.
Tanto porta ad concludere per la non addebitabilità dell'occorso al , pur nella CP_1 constatata presenza di rimozione della recinzione, e di possibile accesso nel sito che, comunque, un soggetto avveduto, cauto e dotato di normale percettività della situazione dei luoghi -come deve ritenersi il in considerazione dell'età del medesimo, e dell'attività Pt_2 svolta nella specie (conduzione del gregge)- avrebbe dovuto evitare.
E' peraltro principio consolidato quello secondo il quale “quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale.” (cfr. Cass.
17443/2019; nn. 2477-2478-2479-2480-24812482/2018).
Al cospetto di quanto innanzi rilevato, non assumono valenza ed incidenza le contestazioni mosse con l'appello, e riferite a quanto ritenuto sulla pregressa conoscenza e frequentazione abituale della zona da parte del non valorizzata nelle considerazioni che precedono, Pt_2 quantunque evincibili dalle risultanze degli accertamenti condotti in sede penale.
Così come irrilevante si appalesa quanto dedotto sulla conduzione al pascolo in zona da altri pastori.
Neppure è necessario valorizzare, ai fini della decisione, quanto ritenuto dal Tribunale sui motivi posti a base della condotta del e sull'utilizzo del bacino de quo per Pt_2
l'abbeveramento degli ovini, e tanto sempre in considerazione di quanto già in precedenza oggetto di valutazione e valorizzazione, che assume di per sé valenza dirimente ai fini della decisione, essendo peraltro pacifica la presenza di escrementi di animali in loco, e la pendenza e scivolosità del bordo vasca.
Analoga irrilevanza riveste l'addebito mosso -in prime cure- al per aver rimosso la Pt_2 recinzione, posto che quel che rileva nella specie, è l'introduzione del -e degli animali- in Pt_2 zona recintata e munita di cartelli di divieto, e quindi in zona palesemente e percepibilmente pericolosa, e delimitata da ulteriore recinzione con ringhiere, condizioni oggettivamente ed incontrovertibilmente desumibili dalle risultanze ed accertamenti di specie.
Assumendo rilevanza, ai fini della esclusione della responsabilità ex art. 2051 c.c., gli anomali, imprudenti, inusuali, ingiustificabili comportamenti del deve quindi ritenersi Pt_2
Pagina 11 che alcun rilievo dirimente possano rivestire le condizioni deficitarie della recinzione, e la relativa incidenza eziologica sul decesso del posto che l'origine dell'accaduto, e Pt_2
l'efficienza causale esclusiva, va ricondotta, per quanto innanzi argomentato, al comportamento del Pt_2
In definitiva, non è la mancanza di protezioni e di messa in sicurezza del sito, che è all'origine dell'accaduto, ma la scelta di introdursi in luogo recintato e munito di cartelli di divieto e segnalazione di pericolo, ed evidentemente pericoloso -essendo presente una vasca di raccolta delle acque con bordi scoscesi e scivolosi-, da parte di un soggetto (il che Pt_2 avrebbe dovuto evitare l'introduzione degli animali ed il proprio accesso, ed inoltre di accedere e sporgersi nel bordo vasca, dovendosi ritenere esser tali atteggiamenti la causa assorbente dell'occorso, posto che il danno verificatosi poteva essere evidentemente evitato con l'adozione di condotte normalmente diligenti ed adeguate alle concrete circostanze del caso.
La condotta del è da ritenere tale da eliminare la responsabilità del , pur in Pt_2 CP_1 presenza di rimozione di parte della rete, e quindi con possibilità di accesso a chiunque, condizioni che, pur non potendosi considerare impeditive all'accesso, devono esser comunque oggetto di valutazione e verifica da parte di soggetto che possano aver avuto l'intenzione di entrare nel sito, i quali, una volta constatata la riserva di proprietà della zona, ed anche la presenza di recinzione, ed in particolare ove constatata -nella specie con evidenza constatabile- la chiara pericolosità, avrebbe dovuto astenersi dall'accesso, non potendosi imputate all'Ente proprietario, le conseguenze delle condotte incaute e sconsiderate -visto il pericolo- di coloro che decidano di comportarsi diversamente.
Le considerazioni che precedono inducono ad escludere qualsiasi responsabilità concorrente del , anche in caso di eventuale -ma esclusa- configurazione della fattispecie ai sensi CP_1 dell'art. 2043 c.c., assumendo valenza al riguardo le medesime considerazioni innanzi articolate.
L'ipotesi di concorso di colpa non è apprezzabile, posto peraltro che la percepibilità e prevedibilità delle condizioni di pericolo -con conseguente evitabilità dell'occorso-, richiedevano comunque un comportamento più avveduto, cauto e prudente, indubbiamente esigibile dal soggetto leso, ed affatto tenuto nell'occorso.
Né si appalesano necessari ai fini della decisione, ulteriori approfondimenti peritali, essendo stata già svolta apposita attività accertativa in sede penale -con esiti pienamente utilizzabili- anche disposta per ulteriori approfondimenti richiesti all'esito delle indagini, e quindi vieppiù indirizzata ed oggetto di analitiche verifiche.
In considerazione di quanto in precedenza rilevato ed argomentato, può quindi ed in definitiva ritenersi, che, pur essendo indubitabile l'obbligo in capo al , di Parte_8 predisporre misure protettive e di sicurezza dei luoghi de quibus, al fine di eliminare o comunque ovviare a situazioni di pericolo, deve ritenersi che ove tenuto nella specie un comportamento anche improntato ad ordinaria attenzione e diligenza -indubbiamente esigibile nella specie- l'occorso sarebbe stato comunque evitabile ed evitato, tanto dovendosi valorizzare ai fini dell'esclusione della responsabilità ex art. 2051 c.c. vista l'imprevedibilità e assoluta eccezionalità della condotta del danneggiato, che ha assunto valore causale autonomo.
Pagina 12 In conseguenza di quanto innanzi, deve considerarsi insuscettibile di accoglimento anche l'ulteriore motivo di appello, concernente la disciplina delle spese di lite del primo grado, posto che la relativa regolamentate è correttamente stata disposta alla stregua del principio della soccombenza.
In siffatto quadro, e per quanto ritenuto ed argomentato, deve concludersi per il rigetto dell'appello.
Per l'effetto gli appellanti dovranno essere condannati al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo, spese che si ritiene di ragguagliare al valore indeterminabile, complessità minima, con esclusione della voce istruttoria/trattazione, non essendo stati svolti approfondimenti al riguardo.
Al rigetto dell'appello consegue la declaratoria per quanto previsto ex art. 13 comma 1quater del D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Trani n. 337/2024 del 19/2/2024, ogni altra istanza, deduzione eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna gli appellanti al pagamento in solido delle spese a favore del CP_1 appellato, che si liquidano in complessivi € 3.500,00, oltre rimborso forfettario Cna ed Iva come per legge;
3) Dichiara che gli appellanti , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , , sono tenuti in solido, per Parte_5 Parte_6 Parte_7 quanto previsto dall' art. 13 comma 1quater del D.P.R. 115/2002, al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio del 3/12/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Antonello Vitale Dott. Salvatore Grillo
Pagina 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Dott. Salvatore GRILLO Presidente
- Dott. Paola BARRACCHIA Consigliere
- Dott. Antonello VITALE Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di II grado iscritta al n. r. g. 405/2024, avente ad oggetto “risarcimento danni”, promossa da
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , , rappresentati e difesi dall'avv.
[...] Parte_6 Parte_7
MI EN
-appellanti-
c/
, rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Controparte_1
Carrozzini
-appellato-
CONCLUSIONI come precisate negli atti di costituzione nel giudizio di appello, e richiamate nei verbali in atti, ed all'udienza di precisazione delle conclusioni
Motivazione
Gli appellanti in epigrafe generalizzati, quali congiunti del deceduto , convenivano Persona_1 in giudizio innanzi al Tribunale di Trani, il (poi denominato Controparte_2
) al fine di sentir accertare la responsabilità del medesimo Controparte_1 per il decesso del suddetto chiedendo la condanna al pagamento delle somme a titolo Pt_2 risarcitorio spettanti per la perdita del rapporto parentale;
il tutto oltre accessori e spese di lite.
Si deduceva al riguardo:
- che il 12/9/2015, il veniva trovato senza vita dai Carabinieri di Minervino Pt_2
Murge, in una vasca piena di acqua denominata “V con 0”, di proprietà del
”, in contrada “Boschetto” a Minervino Murge. Controparte_1 CP_2 CP_2
- che era stato aperto procedimento penale conclusosi, all'esito dei relativi accertamenti, con l'archiviazione;
- che il , addetto alla pastorizia, era annegato nella vasca irrigua nel Persona_1 tentativo di recuperare alcune pecore che guidava al pascolo, introdottesi nell'area ove insisteva l'invaso profondo da un metro e mezzo a tre metri;
Pagina 1 CP_
- esser ravvisabili evidenti profili di responsabilità dell' convenuto, perché la vasca ricolma d'acqua non era adeguatamente segnalata, né adeguatamente recintata.
Il de quo, costituendosi, contestava le richieste e deduzioni attoree, deducendo che il CP_1 aveva da anni condotto le pecore al pascolo in contrada “Boschetto”, zona di ubicazione Pt_2 della vasca di proprietà del . CP_1
Ed ancora che l'intero perimetro dell'area di ubicazione della vasca, era delimitato da recinzione costituita da rete metallica alta circa mt. 2,00, che nell'occorso era risultata integra, a differenza della recinzione metallica intorno al vascone che, per quanto accertato dagli investigatori, era stata rimossa e posizionata in terra.
Si deduceva inoltre che lungo tutto il perimetro del bordo vasca, era presente una ringhiera in ferro dall'altezza di circa mt. 1,50, e che vi era un'unica entrata costituita da un cancelletto a due ante dotato di fermo per la chiusura, rinvenuto aperto.
Veniva ulteriormente precisato che la struttura di specie era dotata di appositi cartelli di divieto e segnalazione di pericolo, con indicazione del pericolo di acque profonde, così come anche riscontrabile in corrispondenza della rete di recinzione metallica posta a chiusura dell'ingresso principale.
Si rappresentava peraltro che l'intera area in questione, compresa la rampa di accesso al fondo vasca e le pareti della stessa, era disseminata da una cospicua presenza di escrementi ovini;
ed inoltre che la borraccia dell'acqua in uso al era stata trovata appesa alla recinzione di Pt_2 protezione della vasca.
Evidenziando che la perizia medico legale aveva accertato che la causa della morte del era Pt_2 attribuibile ad annegamento, determinato dallo sforzo fisico che lo stesso si trovò a dover compiere nel tentativo di recupero di animali, si rilevava che il relativo procedimento penale -per omicidio colposo- si era concluso con l'archiviazione, essendovi anche stato un supplemento di indagini al fine di verificare l'adeguatezza e la congruità delle misure di sicurezza apprestate dal per prevenire eventi di morte per annegamento, supplemento all'esito del quale era CP_1 stato accertato che:
- la rete metallica posta nella zona di ingresso alla struttura era stata rimossa ed adagiata al suolo;
- la recinzione metallica che delimita l'intera struttura consortile era alta circa 2 mt. ed era priva di rotture e/o interruzioni di sorta;
- nei pressi dell'ingresso vi erano, seppure al suolo, diversi cartelli di divieto di accesso e di segnalazione di pericolo per la presenza di acque profonde;
- il bordo esterno della vasca era delimitato per tutto il suo perimetro da una robusta ringhiera in ferro con cancelletto a due ante che consentiva l'ingresso alla rampa in cemento per la discesa al fondo della stessa;
essendosi in sede penale, formulate valutazioni in termini di attribuibilità della morte del ad Pt_2 una tragica fatalità, per essersi egli volontariamente introdotto, pur consapevole del pericolo, nella struttura consortile per accompagnare il gregge a bere e che, quindi, essendosi prospettato avere il stesso provveduto, per favorirne il passaggio, a rimuovere dalla sede la porzione di Pt_2 recinzione posta all'ingresso della struttura, ed aver successivamente aperto il cancelletto di
Pagina 2 ingresso alla rampa di accesso al fondo della vasca, poi annegando nel tentativo di recuperare un ovino caduto in vasca.
Il Tribunale di Trani emetteva sentenza -n. 337/2024 del 19/2/2024-, con la quale rigettava la domanda, condannando gli attori al pagamento delle spese di lite.
Nella pronunzia appellata, procedendo all'esame della fattispecie ai sensi di quanto previsto ex art. 2051 c.c., si giungeva a ritenere la infondatezza della domanda, escludendo la responsabilità del convenuto per essere l'accaduto addebitabile esclusivamente al contegno del CP_1 soggetto deceduto, ritenuto imprudente ed improntato a scarsa attenzione, tanto avendo assunto incidenza eziologica esclusiva sull'accaduto, non imputabile quindi all'Ente custode.
In particolare, si considerava che, per quanto desumibile dalle risultanze ed accertamenti eseguiti in sede penale, ed anche nell'immediatezza del sinistro, era emerso che:
- il era abituale frequentatore del sito in contrada “Boschetto”, ove Pt_2 quotidianamente conduceva al pascolo le pecore, e quindi doveva ritenersi a perfetta conoscenza dello stato dei luoghi, della presenza di recinzioni e di segnali di divieto e pericolo;
- il medesimo risultava esser scivolato nella vasca, poi annegando, nel tentativo di recuperare una delle pecore a sua volta caduta in vasca;
- tutta la zona di ubicazione della vasca era delimitata da recinzione in rete metallica dell'altezza di mt. 2, recinzione integra alla data dell'occorso;
- l'ingresso dell'invaso era, alla data degli accadimenti, delimitato da una recinzione posta da personale del consorzio in provvisoria sostituzione di un cancello in ferro ripetutamente divelto e rimosso;
- sulla recinzione erano apposti cartelli raffiguranti segnali di pericolo;
- alla data dell'occorso, i Carabinieri avevano verificato che la recinzione esterna alla vasca era divelta per terra, e che i cartelli di segnalazione di pericolo, giacevano al suolo.
- la vasca era poi delimitata da un'ulteriore ringhiera in ferro alta mt.
1.10 con un cancelletto che consente l'accesso ad una rampa in cemento per raggiungere il fondo dell'invaso, non dotato di lucchetto, e che al momento del sopralluogo era aperto.
Si riteneva che quand'anche alla data dell'occorso, i cartelli di pericolo non fossero chiaramente visibili per essere caduti al suolo, il quale esperto conoscitore dei luoghi, non poteva non Pt_2 sapere che in quella zona vi fossero segnalazioni di divieto e pericolo;
tale conoscibilità veniva anche desunta dalla presenza di una notevole quantità di escrementi ovini, riscontrata in loco ed intorno alla vasca e in particolare sulla rampa di cemento posta oltre la ringhiera delimitativa della zona -ma trovata aperta-; ma anche dalla presenza della borraccia del sulla recinzione Pt_2 metallica, circostanze tutte che inducevano a ritenere che il consentisse alle pecore di Pt_2 spingersi sino al bordo dell'invaso per farle abbeverare, incurante della situazione di pericolo.
Si riteneva quindi, ed a fronte di tali constatazioni, non esser addebitabile la responsabilità al
, posto che comunque aveva predisposto una doppia recinzione per l'area de qua, oltre CP_1 che cartelli di pericolo e di una ringhiera in ferro.
Gli originari attori proponevano appello, chiedendo la riforma della sentenza del Tribunale, con accoglimento delle conclusioni e richieste formulate in primo grado, o comunque ed in subordine
Pagina 3 con riconoscimento della responsabilità concorsuale, ed in via ulteriormente subordinata di disporre, in caso di rigetto delle richieste, la compensazione delle spese di lite, esponendo, quali motivi a sostegno della richiesta la:
1) Erronea interpretazione del materiale probatorio –errores in iudicando– vizio di motivazione della sentenza.
Per erronea ricostruzione dei fatti, e per avere il Giudice di prime cure, fondato le proprie valutazioni, sulla sola scorta delle verifiche condotte in sede penale, peraltro interpretandole erroneamente.
Ed in particolare deducendo che il presupposto valutativo di specie, riferito alla conoscenza della zona da parte del e dalla frequentazione abituale per il pascolo delle pecore, fosse una mera Pt_2 ed indimostrata presunzione.
Ed ancora che dalle risultanze della prova testi, era emerso che anche altri pastori, portavano al pascolo le pecore nella zona di ubicazione della vasca del . CP_1
Si contestava inoltre che anche quanto ritenuto dal Tribunale sulla condotta del e Pt_2 sull'avere il medesimo portato le pecore a bordo vasca per poterle far abbeverare, non aveva trovato alcun riscontro probatorio a supporto, essendo invece desumibili elementi contrari, vista la pendenza del bordo vasca, che non consentiva l'avvicinamento delle pecore all'acqua dell'invaso, rilevando che comunque il non avrebbe potuto controllare un numero elevato di pecore in Pt_2 fase di abbeveramento e nelle condizioni ambientali di specie.
Veniva inoltre rilevato che un dipendente del escusso in giudizio, aveva affermato di CP_1 non aver mai notato tracce di pascolo all'interno della recinzione.
Ed inoltre dedotto che la presenza di escrementi in loco, era riconducibile sì alla mancanza di governo delle pecore, ma dovuta all'annegamento del sostenendo che ove il medesimo Pt_2 avesse portato ogni giorno le pecore ad abbeverarsi in loco, la quantità di escrementi sarebbe stata ben maggiore.
Si contestava inoltre quanto assunto dal Giudice, sull'avvenuta rimozione della recinzione da parte del perché non fondata su alcun riscontro, peraltro osservando che la rete di Pt_2 recinzione era aperta in più punti -come confermato da teste, che svolgeva attività di pastorizia in zona-, e che -per quanto accertato nell'immediatezza- l'ingresso dell'invaso era munito di una sola rete metallica, peraltro divelta, e che i cartelli di segnalazione di divieto e pericolo, erano a terra e quindi non visibili.
Posto che anche i testi addotti dal avevano confermato le condizioni deficitarie della CP_1 recinzione, si imputava al medesimo la mancanza di attivazione per porre rimedio al riguardo, dovendosi ritenere necessarie le riparazioni e ripristino delle condizioni di sicurezza e dei cartelli di segnalazione, e la chiusura del cancelletto con la mera apposizione di un lucchetto, ed asserendo che tanto avrebbe evitato il decesso del verificatosi perché l'area de qua non risultava esser Pt_2 adeguatamente protetta, e posta in sicurezza, per le carenze evidenziate (recinzione divelta in più punti, cartelli non visibili, mancanza di lucchetto a chiusura).
Si sosteneva quindi che il fosse scivolato sugli escrementi degli ovini, finendo nella vasca, e Pt_2 poi annegando, nel tentativo di riprendere il governo del gregge, posto che gli animali si erano introdotti all'interno della zona di titolarità consortile, essendo i segni di scivolamento stati chiaramente percepiti negli accertamenti condotti in loco.
Pagina 4 In definitiva si sosteneva che qualora la vasca fosse stata idoneamente posta in sicurezza, non sarebbe stata liberamente accessibile da animali e/o terzi, e che quindi tanto avrebbe evitato lo scivolamento in acqua del ed il conseguente decesso, deducendo non esservi prova che il Pt_2 fosse a conoscenza delle condizioni dei luoghi e dei varchi di accesso, o che il medesimo Pt_2 avesse aperto il cancello, e condotto le pecore nel sito per l'abbeveramento.
Si asseriva quindi esser comprovata la consapevolezza dell'Ente della pericolosità delle condizioni deficitarie delle misure di protezione dei luoghi, e che nonostante la frequentazione da persone ed animali al pascolo, non aveva provveduto alla idonea recinzione dell'area, carenze a fronte delle quali il non aveva fornito prova della predisposizione di idonee misure volte CP_1 ad evitare i danni.
2) sulla responsabilita' dell'evento dannoso. Controparte_4
Per aver il Tribunale incentrato le proprie valutazioni solo sull'addebito mosso al senza Pt_2 affatto valutare se ed in che termini il custode avesse fornito la prova liberatoria al riguardo, e ribadendo le considerazioni svolte sulle carenze e mancata predisposizione di misure di protezione da parte del custode/Consorzio, e sulla mancanza di prova sulla pregressa conoscenza dei luoghi da parte del e sulla possibilità di percepire che le pecore potessero introdursi all'interno Pt_2 della zona di ubicazione della vasca de qua;
e deducendo avere il suddetto fatto affidamento sulla presenza di idonee recinzioni e chiusure del sito, e che quindi la condotta del non potesse Pt_2 integrare l'ipotesi di caso fortuito, posto che il medesimo non poteva prevedere e percepire le condizioni deficitarie dei luoghi ed evitare l'occorso.
3) In via meramente subordinata – responsabilita' concorsuale.
Invocando sempre l'affidamento riposto nella condizione regolare dei luoghi, e sostenendo non poter essere addebitata al una responsabilità superiore al 50% rispetto all'accaduto Pt_2
4) In via ancor più subordinata, richiesta di condanna del per quanto previsto CP_1 dall'art. 2050 c.c.
Per pericolosità del manufatto in se', e della mancanza di accorgimenti per evitare i pericoli del caso, non avendo il fornito alcuna prova in tal senso. CP_1
5) Configurabilità della responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Essendo stata fornita ed evincibile la prova delle evidenti omissioni dell'Ente, nella gestione, manutenzione e tutela del sito, stante la constatabile mancanza di recinzione di chiusura, e di parapetti idonei ad evitare eventi quali quello occorso, ed insistendo quindi nella richiesta risarcitoria per perdita del rapporto parentale, a favore del coniuge, figli, genitori e germani del deceduto, alla stregua dei parametri tabellari di riferimento.
Veniva anche formulata richiesta di Ctu ricostruttiva dell'accaduto, e descrittiva dello stato dei luoghi, già sottoposta in prime cure, ma rigettata dal Giudice di primo grado.
Si chiedeva inoltre, disporsi la compensazione delle spese di lite del giudizio di primo grado, per gravi ed eccezionali ragioni, integrate nella specie, dalla complessità delle questioni oggetto del giudizio.
Il appellato, costituendosi in giudizio, contestava quanto ex adverso dedotto, CP_1 chiedendo il rigetto dell'appello, ed al riguardo deducendo che, per quanto emerso dagli accertamenti penali, il era solito condurre al pascolo il gregge di ovini sempre nelle stesse Pt_2 zone, includenti anche quella sita in località C.da Boschetto Sant'Antonio, dove è presente la vasca di proprietà del , e sostenendo essere l'unico a far pascolare il gregge in quella CP_1
Pagina 5 zona;
ed ancora che in sede penale, era stato precisato che “la presenza di ben due recinzioni e di cartelli di pericolo erano più che adeguate ad evidenziare un divieto di accesso all'area del sinistro”.
Si deduceva quindi, e con riferimento alle risultanze dell'istruttoria svolta, che gli appellanti non avevano provato i propri assunti, già smentiti dagli esiti delle indagini penali, avendo i testi addotti reso dichiarazioni palesemente inveritiere e contraddittorie, e non assumendo valenza probatoria le risultanze degli interrogatori formali, peraltro connotati da reticenza e contrasto con quanto dichiarato agli inquirenti nella immediatezza.
Veniva quindi evidenziato che in sede penale, erano stati disposti ulteriori approfondimenti di indagine per verificare l'adeguatezza e la congruità delle misure di sicurezza apprestate dal
, all'esito delle quali era stata confermata la presenza di due recinzioni, e dei cartelli di CP_1 pericolo, sufficienti a consentire di comprendere li divieto di accesso all'area, ragioni per le quali il
PM aveva ribadito la richiesta di archiviazione, peraltro non opposta dalle persone offese.
***************************************
L'appello è infondato e dovrà essere rigettato, dovendosi confermare la pronunzia resa dal
Giudice di primo grado.
Occorre, quanto ai profili fattuali oggetto di controversia, considerare che non è dubitabile, e risulta esser stato acclarato, che il sia deceduto per annegamento e per essere Pt_2 caduto/scivolato nella vasca di titolarità consortile.
Gli stessi attori/appellanti, peraltro deducono che la caduta/scivolamento sarebbe avvenuta perché il avrebbe cercato di soccorrere un animale/animali del gregge condotto dal Pt_2 medesimo, che doveva/no esser caduto/i nella stessa vasca.
Il Giudice di prime cure, ha ritenuto in sintesi di dover escludere la responsabilità del , CP_1 per esser l'occorso esclusivamente addebitabile al contegno del soggetto deceduto, del tutto imprudente, quindi unica causa dell'accaduto; e tanto in considerazione delle risultanze degli accertamenti effettuati in sede penale, già in precedenza richiamati ed elencati, ritenendo in particolare che il fosse esperto conoscitore dei luoghi di specie, inferendo tale considerazione Pt_2 da una serie di elementi evincibili dagli atti.
E' stata quindi ravvisata la ricorrenza del caso fortuito integrato dalla condotta del danneggiato, avente valenza eziologica assorbente rispetto all'occorso.
Gli appellanti hanno contestato tale valutazione, sostenendo che non fosse emersa la prova della pregressa conoscenza dal della zona di ubicazione della vasca consortile, oltre che sulla Pt_2 condotta addebitata al per avere il medesimo portato le pecore a bordo vasca per poterle far Pt_2 abbeverare, ed anche su quanto addebitato per l'avvenuta rimozione della recinzione da parte del perché non fondata su alcun riscontro;
si è pertanto sostenuto esser l'occorso addebitabile Pt_2 esclusivamente al , per la mancanza di protezione del sito, e di misure di sicurezza atte CP_1 ad evitare l'accaduto.
Oggetto di contestazione è stata la mancanza di supporti probatori a sostegno del prospettato caso fortuito, sostenendo avere il fatto affidamento sulla presenza di idonee recinzioni e Pt_2 chiusure del sito, e che il medesimo non avrebbe potuto prevedere e percepire le condizioni deficitarie dei luoghi, ed evitare l'occorso.
Pagina 6 Le valutazioni rese in prime cure, e le contestazioni sollevate al riguardo, richiedono una preliminare disamina delle questioni sulla configurabilità del caso fortuito, sulla correlata prova liberatoria al riguardo, e sulla valutabilità anche ex officio dei correlati profili, anche rispetto alla condotta dello stesso danneggiato e laddove ritenuta tale da assumere valenza assorbente dal punto di vista eziologico.
Ferma comunque restando la sussumibilità della fattispecie nell'alveo e nella disciplina dell'art. 2051 c.c., non potendosi configurare una ipotesi ex art. 2050 c.c. -per evidente mancanza di riscontri sull'esercizio di una attività pericolosa-, va evidenziato che, pacifico essendo che il caso fortuito può esser integrato dallo stesso comportamento del danneggiato, le connotazioni che deve assumere tale evenienza, sono quelle della imprudenza ed imprevedibilità della condotta, che comportano la esclusione della responsabilità del custode.
Quindi occorre valutare, ai fini del relativo accertamento, se la condotta tenuta dal danneggiato possa esser ritenuta imprudente/negligente e se tale condotta possa ritenersi anche imprevedibile.
Quanto a tale ultima connotazione della condotta, va rilevato che la stessa ricorre allorquando sia stato tenuto un comportamento inconsueto, e inatteso da una persona sensata, e perciò tale da recidere il nesso causale tra res in custodia e danno.
Occorre peraltro considerare che la condotta del danneggiato, va anche valutata alla stregua della possibilità di constatare, con l'ordinaria diligenza richiedibile -ex art. 1176 c.c.-, le condizioni di anomalia della res in custodia, in guisa tale da poter evitare gli accadimenti forieri di danno, dovendosi nell'eventualità valutare se in considerazione della suscettibilità di percezione della pericolosità e del rischio, il danneggiato avrebbe potuto tenere una condotta tesa ad evitare il concretizzarsi della condizione pericolosa, o se la cosa in custodia abbia comunque, ed a prescindere, assunto una incidenza eziologica, anche nell'eventualità in termini concorsuali con le condotte imputabili al danneggiato.
Laddove quindi ricorrano le connotazioni della imprevedibilità, imprevenibilità ed eccezionalità nei termini innanzi descritti, ricorre l'ipotesi del caso fortuito, che assume valenza assorbente sul rapporto causale.
Va quindi considerato che la valutazione al riguardo, può esser compiuta anche ex officio, anche perché improntata alla verifica del rispetto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione.
Essendo il caso fortuito un evento che praevideri non potest, va quindi compiuta la verifica innanzi richiamata sulla condotta della vittima, ed in quanto -nell'eventualità- inconsueta, inattesa da persona sensata, e quindi eccezionale, ed in quanto tale imprevedibile.
Occorre quindi valutare, sempre ai fini della imprevedibilità, se sia stata -o meno- tenuta una condotta doverosamente cauta e conforme ai canoni di prudenza e diligenza.
In altri termini può ritenersi che laddove il danneggiato si trovi di fronte ad una situazione di pericolosità percepibile, essendo evidente che il medesimo risulta essere al cospetto di una situazione di rischio elettivo, deve valutarsi se abbia tenuto un contegno tale da evitare il rischio,
o se invece abbia assunto su di sé -tanto dovendosi verificare rispetto alle condotte innanzi descritte- tale rischio, tale essendo l'ipotesi nella quale deve procedersi ad escludere la responsabilità del custode. (per tutto quanto innanzi, possono richiamarsi i più recenti
Pagina 7 orientamenti giurisprudenziali, e quindi le SSUU n. 20943/2022; Cass, III, n. 2376/2024; n.
35966/2023; n. 14228/2023; n. 11152/2023).
Peraltro occorre tenere in considerazione quanto statuito sul rapporto di proporzionalità diretta tra prevedibilità e superabilità della situazione potenzialmente dannosa, ed incidenza sul nesso eziologico della condotta incauta nella produzione del danno, tale quindi da comportare anche l'interruzione del nesso causale tra res in custodia e danno.
In sostanza, ove il comportamento tenuto dal danneggiato assuma i connotati di imprudenza, inusualità, anomalia tale che possa ritenersi in toto incidente sull' eziologia dell'accaduto, va esclusa la responsabilità del custode, posto che una condotta siffatta sebbene astrattamente anche prevedibile “sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale” (cfr., ex multis, Cass. sez. VI, Ord. n. 724/2022; e Ord. n.
34886/2021).
Non è peraltro necessario che si tratti di condotta abnorme (Cass. n. 21675/2023) essendo sufficiente che la stessa sia “colposamente incidente nella misura apprezzata”, e quindi tale da relegare a mera occasione la relazione della res, che in tal guisa viene quindi privata della sua efficienza in termini di causalità materiale.
Va peraltro evidenziato che (Cass. sez. III, n. 16225/2023) ”la capacità di vigilare sulla cosa, mantenerne il controllo, di neutralizzare le potenzialità dannose, non è elemento costitutivo della fattispecie di responsabilità, bensì elemento estrinseco del quale va tenuto conto alla stregua di canone interpretativo della ratio legis, cioè come strumento di spiegazione di un effetto giuridico che sta a prescindere da essi”
Il caso fortuito è quindi limite della causa di imputazione della responsabilità al custode, e quindi, se il criterio di responsabilità previsto dall'art. 2051 c.c., è correlabile direttamente alla disponibilità e custodia della res, la ricorrenza del caso fortuito elide -in toto o in parte- la correlata imputazione di responsabilità.
Se tale è l'effetto che consegue alla ravvisabilità del caso fortuito, non assume quindi rilievo, ai della relativa constatazione -e quindi della prova liberatoria-, il riscontro sulla diligenza esigibile dal custode, avendo al riguardo rilevanza la imprevedibilità e quindi inevitabilità dell'occorso, e quindi dell'evitabilità delle conseguenze dannose.
In definitiva, una volta riscontrato -come nella specie- che l'occorso si è verificato in relazione all'utilizzo della res in custodia, assume rilievo, ai fini della ravvisabilità del caso fortuito -il cui onere dimostrativo grava sì in capo al custode, ma potendosi valutare comunque ex officio, alla stregua delle risultanze del processo, ed “indipendentemente dalle argomentazioni e richieste formulate dalla parte, purché risultino prospettati gli elementi di fatto sui quali si fonda
l'allegazione del fortuito” (cfr. tra le altre Cass. civ., sez. VI n. 20619/2014)-, la configurabilità di fatti o atti/condotte, che si pongano in relazione causale con l'evento di danno, caratterizzandosi come causa esclusiva (Cass. n. 21065/2024).
La relativa valutazione nel merito, va pertanto condotta anche valorizzando in termini di bilanciamento gli obblighi del custode con i doveri di precauzione e cautela gravanti sull'utente della res -riconducibili, come già sottolineato, al dovere di solidarietà ex art. 2 Cost.-.
Tanto premesso, deve ritenersi, al cospetto delle considerazioni testè esposte, e delle specifiche risultanze del caso di specie, che indubitabilmente ricorra nella specie il caso fortuito, integrato dalla condotta del danneggiato, che esclude la responsabilità del custode.
Pagina 8 Ed infatti la condotta dal come desumibile dalle risultanze processuali, è chiaramente Pt_2 connotata da inusualità, consistente anomalia, imprudenza manifesta, e quindi da imprevedibilità,
a maggior ragione perché tenuta da soggetto di una certa età, che nella specie avrebbe dovuto tenere una condotta responsabile, essendosi l'occorso verificato allorquando il si era recato Pt_2 al pascolo, avendo quindi la responsabilità esclusiva nel condurre il gregge, composto da un numero elevato di animali, e quindi di difficoltosa governabilità, e da tenere pertanto sotto controllo con accuratezza per evitare rischi.
Gli elementi di riscontro valorizzabili ex actis, non consentono di ritenere che la condotta del si sia conformata a tali criteri di comune prudenza e diligenza/avvedutezza. Pt_2
Tanto si può affermare sulla scorta di una molteplicità di constatazioni oggettive ed incontrovertibili, ed infatti, le risultanze del fascicolo consentono di desumere che:
- il che conduceva gli ovini al pascolo, doveva ritenersi a conoscenza dello stato Pt_2 dei luoghi, non risultando verosimile che il medesimo si sia avventurato con il consistente gregge da governare, in situazione e condizioni ambientali del tutto ignote;
peraltro da quanto emerso in sede penale, si evince che il fosse già a conoscenza della Pt_2 condizione dei luoghi, e frequentatore abituale;
- la zona di ubicazione della vasca era delimitata da recinzione in rete metallica dell'altezza di mt. 2; tale recinzione era integra alla data dell'occorso;
- l'ingresso nell'invaso era quindi possibile solo attraverso una recinzione posta da personale del in provvisoria sostituzione di un cancello in ferro CP_1 ripetutamente divelto e rimosso;
tale recinzione provvisoria risultava comunque esser stata divelta, consentendo quindi l'accesso attraverso il relativo varco;
- non vi era quindi una molteplicità di varchi di accesso;
- sulla recinzione erano apposti cartelli raffiguranti segnali di pericolo;
- tali cartelli, se pur caduti sul terreno a seguito della rimozione della porzione di recinzione, erano comunque visibili, come può apprezzarsi dal corredo fotografico disponibile in atti;
- comunque il avrebbe dovuto verificare la condizione di sicurezza del luogo - Pt_2 essendo con tutta evidenza inibito l'accesso- prima di accedervi e di far accedere e comunque avvicinare gli animali del gregge;
il avrebbe, in via cautelativa, Pt_2 dovuto verificare la presenza dei cartelli di divieto e pericolo,
e tanto posto che il luogo si presentava recintato, e che era immediatamente constatabile l'abbattimento di parte della rete di delimitazione, circostanze che avrebbero dovuto portare il o ad evitare l'accesso in zona che, in quanto delimitata, già non si appalesava fruibile per Pt_2 il relativo transito ed utilizzo.
Il avrebbe quindi dovuto verificare ex ante la condizione di utilizzabilità dei luoghi, ed i Pt_2 relativi problemi e pericoli;
- la vasca nella quale annegò il era comunque delimitata da un'ulteriore Pt_2 ringhiera in ferro alta mt. 1,10 con un cancelletto che consente l'accesso ad una rampa in cemento per raggiungere il fondo dell'invaso, non dotato di lucchetto;
- anche se tale cancelletto era aperto al momento del sopralluogo, tale delimitazione,
e le stesse condizioni della vasca, avrebbero dovuto indurre il ad evitare ogni Pt_2
Pagina 9 avvicinamento nella zona interna e prossima alla vasca, sia da parte degli animali condotti al pascolo;
ma anche di persona, ed anche al fine di poter soccorrere animali che nel contempo si fossero avventurati su tale zona;
e tanto anche perché i bordi della vasca si presentavano piuttosto scoscesi, e si erano inoltre rivelati anche scivolosi (anche per la presenza di escrementi di animali).
In presenza e nella constatabilità di tali evidenti condizioni, il non avrebbe dovuto affatto Pt_2 avvicinarsi al bordo vasca, neppure per dare ausilio e tentare di recuperare qualche animale nella stessa scivolato.
Da quanto constatato negli accertamenti condotti in sede penale -indubbiamente utilizzabili e valutabili nel presente giudizio- può desumersi che, essendo caduto/scivolato nella vasca, il debba essersi evidentemente recato sui bordi scoscesi, quindi cadendo/scivolando nella Pt_2 vasca e annegando, avendo pertanto tenuto un comportamento del tutto sconsiderato ed imprudente, ed accettando quindi il rischio dei relativi accadimenti che lo hanno portato al decesso, che è quindi imputabile esclusivamente alla condotta del tutto anomala tenuto nell'occorso.
Non è difatti conforme ad un canone di normale prudenza, rischiare la propria vita in condizioni di chiaro pericolo, come quelle constatabili;
- peraltro è stata valorizzata la circostanza del rinvenimento della borraccia del Pt_2 sulla recinzione metallica, che induce a ritenere che il medesimo si sia scientemente recato sui luoghi ed a bordo vasca;
avendo difatti il avuto il tempo e modo di riporre la borraccia de qua, tanto può portare Pt_2 anche a ritenere che il medesimo, piuttosto che indirizzare gli ovini verso altri luoghi non pericolosi, abbia consentito agli stessi di spingersi all'interno della zona dell'invaso, forse per farli abbeverare.
Al cospetto di tali oggettivi rilievi, può ritenersi che le condotte del siano state Pt_2 connotate da manifesta e consistente imprudenza, appalesandosi del tutto anomale, inusuali e non giustificate anche rispetto alla necessità di dare ausilio agli animali, posto che:
- il si è comunque volontariamente introdotto nel sito consortile, nonostante le Pt_2 chiare e percepibili condizioni della zona, perché chiaramente recintata e transennata, e quindi evidentemente inibita all'accesso;
- vi erano comunque visibili -quantunque adagiati al suolo- cartelli di segnalazioni di pericolo, che il avrebbe dovuto a maggior ragione controllare, verificando se Pt_2
l'accessibilità della zona -evidentemente recintata, anche se con parti della recinzione divelte- fosse esente da rischi;
- il si è volontariamente recato nella zona della vasca, nelle chiaramente Pt_2 percepibili condizioni di pericolo, e quantunque delimitata, come già descritto, da ringhiere;
- il si è, nonostante la condizione del bordo vasca -scosceso e scivoloso- Pt_2 comunque determinato a proiettarsi su tale zona, tanto essendo desumibile dall'avvenuto scivolamento del medesimo;
- Non possono ravvisarsi idonei motivi, che abbiano potuto portare il a mettere Pt_2
a repentaglio la propria incolumità e vita, non potendo esser tali la necessità di recuperare un animale, appalesandosi in ogni caso tale scelta, un atteggiamento
Pagina 10 estremamente incauto ed irragionevole, perché contrario alla necessità di preservare la propria incolumità e la stessa vita.
In buona sostanza il non solo ha consentito agli animali del gregge -dei quali aveva il Pt_2 governo e doveva avere il controllo- di introdursi nella zona chiaramente recintata, e percepibilmente pericolosa, ma ha finanche posto in essere condotte estremamente pericolose, recandosi finanche all'interno della zona della vasca, e proiettandosi sul bordo vasca scosceso e pericoloso.
Tali condotte, essendo qualificabili nei termini in precedenza descritti, e quindi quali imprudenti, anomale, inusuali, imprevedibili, integrano una chiara ipotesi di caso fortuito idoneo ad elidere in toto il nesso causale.
Tanto porta ad concludere per la non addebitabilità dell'occorso al , pur nella CP_1 constatata presenza di rimozione della recinzione, e di possibile accesso nel sito che, comunque, un soggetto avveduto, cauto e dotato di normale percettività della situazione dei luoghi -come deve ritenersi il in considerazione dell'età del medesimo, e dell'attività Pt_2 svolta nella specie (conduzione del gregge)- avrebbe dovuto evitare.
E' peraltro principio consolidato quello secondo il quale “quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale.” (cfr. Cass.
17443/2019; nn. 2477-2478-2479-2480-24812482/2018).
Al cospetto di quanto innanzi rilevato, non assumono valenza ed incidenza le contestazioni mosse con l'appello, e riferite a quanto ritenuto sulla pregressa conoscenza e frequentazione abituale della zona da parte del non valorizzata nelle considerazioni che precedono, Pt_2 quantunque evincibili dalle risultanze degli accertamenti condotti in sede penale.
Così come irrilevante si appalesa quanto dedotto sulla conduzione al pascolo in zona da altri pastori.
Neppure è necessario valorizzare, ai fini della decisione, quanto ritenuto dal Tribunale sui motivi posti a base della condotta del e sull'utilizzo del bacino de quo per Pt_2
l'abbeveramento degli ovini, e tanto sempre in considerazione di quanto già in precedenza oggetto di valutazione e valorizzazione, che assume di per sé valenza dirimente ai fini della decisione, essendo peraltro pacifica la presenza di escrementi di animali in loco, e la pendenza e scivolosità del bordo vasca.
Analoga irrilevanza riveste l'addebito mosso -in prime cure- al per aver rimosso la Pt_2 recinzione, posto che quel che rileva nella specie, è l'introduzione del -e degli animali- in Pt_2 zona recintata e munita di cartelli di divieto, e quindi in zona palesemente e percepibilmente pericolosa, e delimitata da ulteriore recinzione con ringhiere, condizioni oggettivamente ed incontrovertibilmente desumibili dalle risultanze ed accertamenti di specie.
Assumendo rilevanza, ai fini della esclusione della responsabilità ex art. 2051 c.c., gli anomali, imprudenti, inusuali, ingiustificabili comportamenti del deve quindi ritenersi Pt_2
Pagina 11 che alcun rilievo dirimente possano rivestire le condizioni deficitarie della recinzione, e la relativa incidenza eziologica sul decesso del posto che l'origine dell'accaduto, e Pt_2
l'efficienza causale esclusiva, va ricondotta, per quanto innanzi argomentato, al comportamento del Pt_2
In definitiva, non è la mancanza di protezioni e di messa in sicurezza del sito, che è all'origine dell'accaduto, ma la scelta di introdursi in luogo recintato e munito di cartelli di divieto e segnalazione di pericolo, ed evidentemente pericoloso -essendo presente una vasca di raccolta delle acque con bordi scoscesi e scivolosi-, da parte di un soggetto (il che Pt_2 avrebbe dovuto evitare l'introduzione degli animali ed il proprio accesso, ed inoltre di accedere e sporgersi nel bordo vasca, dovendosi ritenere esser tali atteggiamenti la causa assorbente dell'occorso, posto che il danno verificatosi poteva essere evidentemente evitato con l'adozione di condotte normalmente diligenti ed adeguate alle concrete circostanze del caso.
La condotta del è da ritenere tale da eliminare la responsabilità del , pur in Pt_2 CP_1 presenza di rimozione di parte della rete, e quindi con possibilità di accesso a chiunque, condizioni che, pur non potendosi considerare impeditive all'accesso, devono esser comunque oggetto di valutazione e verifica da parte di soggetto che possano aver avuto l'intenzione di entrare nel sito, i quali, una volta constatata la riserva di proprietà della zona, ed anche la presenza di recinzione, ed in particolare ove constatata -nella specie con evidenza constatabile- la chiara pericolosità, avrebbe dovuto astenersi dall'accesso, non potendosi imputate all'Ente proprietario, le conseguenze delle condotte incaute e sconsiderate -visto il pericolo- di coloro che decidano di comportarsi diversamente.
Le considerazioni che precedono inducono ad escludere qualsiasi responsabilità concorrente del , anche in caso di eventuale -ma esclusa- configurazione della fattispecie ai sensi CP_1 dell'art. 2043 c.c., assumendo valenza al riguardo le medesime considerazioni innanzi articolate.
L'ipotesi di concorso di colpa non è apprezzabile, posto peraltro che la percepibilità e prevedibilità delle condizioni di pericolo -con conseguente evitabilità dell'occorso-, richiedevano comunque un comportamento più avveduto, cauto e prudente, indubbiamente esigibile dal soggetto leso, ed affatto tenuto nell'occorso.
Né si appalesano necessari ai fini della decisione, ulteriori approfondimenti peritali, essendo stata già svolta apposita attività accertativa in sede penale -con esiti pienamente utilizzabili- anche disposta per ulteriori approfondimenti richiesti all'esito delle indagini, e quindi vieppiù indirizzata ed oggetto di analitiche verifiche.
In considerazione di quanto in precedenza rilevato ed argomentato, può quindi ed in definitiva ritenersi, che, pur essendo indubitabile l'obbligo in capo al , di Parte_8 predisporre misure protettive e di sicurezza dei luoghi de quibus, al fine di eliminare o comunque ovviare a situazioni di pericolo, deve ritenersi che ove tenuto nella specie un comportamento anche improntato ad ordinaria attenzione e diligenza -indubbiamente esigibile nella specie- l'occorso sarebbe stato comunque evitabile ed evitato, tanto dovendosi valorizzare ai fini dell'esclusione della responsabilità ex art. 2051 c.c. vista l'imprevedibilità e assoluta eccezionalità della condotta del danneggiato, che ha assunto valore causale autonomo.
Pagina 12 In conseguenza di quanto innanzi, deve considerarsi insuscettibile di accoglimento anche l'ulteriore motivo di appello, concernente la disciplina delle spese di lite del primo grado, posto che la relativa regolamentate è correttamente stata disposta alla stregua del principio della soccombenza.
In siffatto quadro, e per quanto ritenuto ed argomentato, deve concludersi per il rigetto dell'appello.
Per l'effetto gli appellanti dovranno essere condannati al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo, spese che si ritiene di ragguagliare al valore indeterminabile, complessità minima, con esclusione della voce istruttoria/trattazione, non essendo stati svolti approfondimenti al riguardo.
Al rigetto dell'appello consegue la declaratoria per quanto previsto ex art. 13 comma 1quater del D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Trani n. 337/2024 del 19/2/2024, ogni altra istanza, deduzione eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna gli appellanti al pagamento in solido delle spese a favore del CP_1 appellato, che si liquidano in complessivi € 3.500,00, oltre rimborso forfettario Cna ed Iva come per legge;
3) Dichiara che gli appellanti , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , , sono tenuti in solido, per Parte_5 Parte_6 Parte_7 quanto previsto dall' art. 13 comma 1quater del D.P.R. 115/2002, al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio del 3/12/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Antonello Vitale Dott. Salvatore Grillo
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