Articolo 4 della Legge 12 agosto 1982, n. 569
Articolo 3Articolo 5
Versione
20 agosto 1982
Art. 4.
Nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali e dei corsi di cui agli articoli 47 e seguenti della legge 1 aprile 1981, n. 121 , e comunque non oltre il 31 dicembre 1983, l'amministrazione della pubblica sicurezza e' autorizzata a procedere alle assunzioni ed ai corsi per la nomina ad agente della Polizia di Stato anche mediante le norme del regolamento approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629 , e successive modificazioni.
Entrata in vigore il 20 agosto 1982