Art. 4.
Nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali e dei corsi di cui agli articoli 47 e seguenti della legge 1 aprile 1981, n. 121 , e comunque non oltre il 31 dicembre 1983, l'amministrazione della pubblica sicurezza e' autorizzata a procedere alle assunzioni ed ai corsi per la nomina ad agente della Polizia di Stato anche mediante le norme del regolamento approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629 , e successive modificazioni.
Nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali e dei corsi di cui agli articoli 47 e seguenti della legge 1 aprile 1981, n. 121 , e comunque non oltre il 31 dicembre 1983, l'amministrazione della pubblica sicurezza e' autorizzata a procedere alle assunzioni ed ai corsi per la nomina ad agente della Polizia di Stato anche mediante le norme del regolamento approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629 , e successive modificazioni.