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14 giugno 2015
14 giugno 2015
Art. 10. Introduzione degli articoli 2621-bis e 2621-ter del codice civile 1. Dopo l' articolo 2621 del codice civile sono inseriti i seguenti:
«Art. 2621-bis (Fatti di lieve entita'). - Salvo che costituiscano piu' grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entita', tenuto conto della natura e delle dimensioni della societa' e delle modalita' o degli effetti della condotta.
Salvo che costituiscano piu' grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano societa' che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 . In tale caso, il delitto e' procedibile a querela della societa', dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.
Art. 2621-ter (Non punibilita' per particolare tenuita'). - Ai fini della non punibilita' per particolare tenuita' del fatto, di cui all' articolo 131-bis del codice penale , il giudice valuta, in modo prevalente, l'entita' dell'eventuale danno cagionato alla societa', ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis».
«Art. 2621-bis (Fatti di lieve entita'). - Salvo che costituiscano piu' grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entita', tenuto conto della natura e delle dimensioni della societa' e delle modalita' o degli effetti della condotta.
Salvo che costituiscano piu' grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano societa' che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 . In tale caso, il delitto e' procedibile a querela della societa', dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.
Art. 2621-ter (Non punibilita' per particolare tenuita'). - Ai fini della non punibilita' per particolare tenuita' del fatto, di cui all' articolo 131-bis del codice penale , il giudice valuta, in modo prevalente, l'entita' dell'eventuale danno cagionato alla societa', ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis».
Commentario • 1
- 1. Falso in bilancio: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 15 novembre 2022 · 0.96378124
Fallimento; configurabilità del reato; falsificazione del bilancio societario. Assoluzione dal reato di falso in bilancio seguito dal fallimento L'assoluzione dal reato di falso in bilancio seguito dal fallimento non interferisce sulla decisione in ordine al reato di bancarotta fraudolenta documentale, stante la diversità dei rispettivi oggetti, potendo quello di bancarotta documentale propria concernere ipotesi di falsificazione di libri o di altre scritture contabili e non di bilanci, costituenti invece l'oggetto della indicata specifica fattispecie di cui all'art. 223, comma 2, n. 1, l. fall. Cassazione penale sez. V, 07/06/2022, n.37077 Fallimento della società: il reato di falso in …
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