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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 03/12/2025, n. 3908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3908 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 4882/2023 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile
in persona del giudice unico dott. Emanuele Alcidi
ha pronunziato, ex art. 281-sexies comma 3 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al NRG 4882/2023;
avente a oggetto: “assicurazione sulla vita”;
TRA
(C.F. Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv.to Emilio Pingerna (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso C.F._2
il suo studio sito in Castelnuovo Parano alla Via
Vallommari n. 8;
attrice
E
RAPPRESENTANZA GENERALE CP_1 [...]
(C.F. ), in persona del CP_2 P.IVA_1
Rappresentante Generale p.t., dottor CP_3
[...]
[...]
[...]
, rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Massimo
[...]
D'RG (C.F. ) ed elettivamente C.F._3 domiciliata nello studio dell'avv. Alfredo Cascone (C.F.
) sito in Napoli alla via Gino Doria n. C.F._4
89;
convenuta
E
(C.F. ), CP_4 C.F._5
rappresentato e difeso dall'Avv.to Emilio Pingerna (C.F.
) ed elettivamente domiciliato presso C.F._2 il suo studio sito in Castelnuovo Parano alla Via
Vallommari n. 8;
interventore ex art. 107 c.p.c.
E
AVV. (C.F. , Controparte_5 C.F._6
quale curatore speciale del minore Persona_1
(C.F. ), con studio in Caserta al C.F._7
Vicolo Reame di Napoli n. 16;
interventore ex art. 107 c.p.c.
CONCLUSIONI
Come da atti, verbali, note di trattazione e discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- 2 -
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione chiedeva la Parte_1
condanna della alla corresponsione di € CP_1
60.000,00.
Si costituiva la chiedendo l'integrazione del CP_1 contraddittorio e il rigetto.
A seguito di provvedimento ex art. 107 c.p.c. si costituivano e (per il CP_4 Persona_1 tramite del curatore speciale ). Controparte_5
costituitosi con il medesimo procuratore CP_4
di , chiedeva di dichiarare e confermare Controparte_6
la validità del contratto assicurativo sottoscritto dal signor e, per l'effetto, condannare la Controparte_7 CP_1
al pagamento in favore della attrice e degli interventori
[...]
della somma assicurata.
chiedeva di dichiarare che la polizza Persona_1 non fa parte delle disposizioni testamentarie e che la somma di € 60.000,00 è dovuta agli eredi legittimi, tra i quali il minore . Persona_1
- 3 -
Svolta la CTU, all'udienza del 01.12.2025 la causa veniva riservata per la decisione ex art. 281-sexies comma 3 c.p.c.
Sul fatto premette che il marito, Parte_1 CP_7
stipulava il 23.12.2016 con la
[...] CP_1
un contratto assicurativo (polizza CO IO
Capital, recante nr. 31A10305) con la quale veniva assicurato un capitale di € 60.000,00 e che detto contratto veniva posto in essere al fine di garantire, in caso di premorienza, una maggiore serenità per la propria famiglia. Premette, altresì, che il nominava, con CP_4 testamento olografo, quale sua unica erede la moglie
. Afferma che la polizza prevede la Persona_2 prestazione assicurativa in caso di decesso e tale rischio è coperto qualunque possa esserne la causa, nonché che alla data di sottoscrizione del Controparte_7
contratto, non era affetto da alcuna patologia. Afferma, altresì, che il 19.09.2018 decedeva Controparte_7
presso la per insufficienza Controparte_8 respiratoria acuta ma che il sebbene affetto da CP_4 sindrome di Meniere e leggermente iperteso, ha sempre tenuto una condotta di vita regolare espletando costantemente la propria attività lavorativa di operaio di quarto livello addetto alla produzione presso lo stabilimento di Marcianise della Coca Cola S.p.A.
Rappresenta che le normali condizioni fisiche del CP_4
- 4 -
sono certificate, oltre che dal proprio medico curante dott.
di Marcianise, anche dalle relazioni di Persona_3 visita periodica cui veniva sottoposto dai medici aziendali, nonché che il de cuius, alla data di stipula della polizza, dichiarava di non essere affetto da malattie acute e croniche come effettivamente era. Rappresenta, altresì che solo nel 2017 si ricoverava presso la Controparte_8
per dispnea ed addensamento polmonare destro
[...]
e dimesso il 19.05.2017, nonché che il 13.12.2017 veniva ricoverato presso il Presidio ospedaliero Pineta Grande di
Castelvolturno ove veniva sottoposto ad intervento di bypass gastrico laparoscopico. Riferisce che, in conseguenza del decesso, chiedeva la liquidazione del capitale assicurato contrattualmente determinato in €
60.000,00 ma che la convenuta comunicava la non indennizzabilità della polizza sull'erroneo presupposto che dalla documentazione in proprio possesso era acclarato che il avesse rilasciato, al momento della CP_4
sottoscrizione della polizza, dichiarazioni sanitarie non veritiere. Riferisce, altresì, che non vi è alcuna condizione per negare la corresponsione del capitale assicurato con la polizza.
La conferma la stipula della polizza e il CP_1
rifiuto della liquidazione. Premette che vi sarebbe difetto di integrità del contraddittorio in quanto nel testamento sono menzionati anche i figli e CP_4 [...]
e che lo stipulante, all'atto dell'adesione alla Per_1
- 5 -
copertura, aveva designato quali “Beneficiari della
Prestazione” i propri “EREDI LEGITTIMI”. Afferma che l'esame delle effettive condizioni di salute del è CP_4
stato possibile solo dopo la verificazione del decesso e attraverso i documenti trasmessi a supporto della domanda di liquidazione, nonché che si è riscontato che ben prima di aderire alla copertura Controparte_7
assicurativa, era affetto da un grave e cronico quadro pluripatologico. Afferma, altresì, che egli era affetto da ipertensione arteriosa, obesità grave, artrite reumatoide, bronchite cronica, sindrome delle apnee notturne, sindrome di Meniere, sindrome tiroidea di Hashimoto, asma allergica e sinusite cronica, ossia patologie già diagnosticategli e per le quali era in costante e continuativa cura farmacologica. Rappresenta che nulla va liquidato in quanto il in data 23.12.2016, ha CP_4
dichiarato di non essere e di non essere stato affetto da una malattia acuta o cronica e di non essere affetto da malattie o lesioni che necessitino di un trattamento medico o farmacologico per più di trenta giorni consecutivi, nonché che, come da contratto, per malattie acute o croniche si intende disturbi cardiovascolari, disturbi del sistema nervoso, disturbi neuro-psichici, insufficienza respiratoria, insufficienza renale, ipertensione arteriosa, diabete, obesità, epatopatie, sieropositività, HIV, tumori, malattie del sangue, broncopneumopatia cronico ostruttiva. Rappresenta che si è in presenza di
- 6 -
dichiarazioni reticenti/mendaci e che tale circostanza comporta la non assicurabilità ab origine secondo quanto previsto dall'Art. 2 delle previsioni contrattuali. Invoca
l'art. 1892 comma 3 c.c. nonché la presenza di dolo o colpa grave. Evidenzia che risultano integrati i tre requisiti previsti dalla giurisprudenza di legittimità, ossia l'inesattezza delle dichiarazioni, il dolo o la colpa grave e che le dichiarazioni sono state determinanti del consenso dell'Assicuratore, il quale mai avrebbe accettato di assicurare un soggetto già affetto da un quadro cronico pluripatologico di tale gravità e di progressiva ingravescenza. Evidenzia, altresì, che il sinallagma contrattuale è stato alterato da una errata valutazione del rischio, nonché che il era affetto, fra le altre CP_4
patologie, da obesità sin dall'adolescenza e da ipertensione arteriosa sin dal 2010 in un quadro cronico pluripatologico antecedente il contratto assicurativo stipulato il
23.12.2016. Riferisce che il era stato reso edotto CP_4
delle conseguenze cui sarebbe andato incontro nel caso in cui avesse rilasciato dichiarazioni inesatte e/o reticenti.
non aggiunge nulla di rilievo a quanto già CP_4 indicato da . Parte_1
eccepisce che voler invocare, da parte Persona_1
dell'attrice, il testamento olografo con il quale il de cuius la nomina unico erede non risponde al dettato normativo e giurisprudenziale. Afferma che il contratto assicurativo ha
- 7 -
valore tra la compagnia di assicurazioni e il contraente e quest'ultimo non ha alcun obbligo di inserire la polizza all'interno del testamento perché la polizza non fa parte del patrimonio. Afferma, altresì, che solo la mancata designazione dei beneficiari comporta che il credito rientri nell'asse ereditario e sia devoluto agli eredi iure successionis. Rappresenta che la designazione generica degli eredi come beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita è un atto inter vivos i cui effetti si producono post mortem, sicché gli eredi acquistano un diritto proprio alla prestazione assicurativa ed essi si identificano in coloro che alla morte del contraente rivestono tale qualità. Rappresenta, altresì, che identificati gli eredi legittimi (nel caso di specie , Persona_4
e ), la somma CP_4 Persona_1
assicurata dovrà essere divisa pro quota tra di loro.
Evidenzia che l'eccezione sollevata dalla compagnia convenuta della mancanza di validità della polizza perché il avrebbe rilasciato dichiarazioni mendaci in merito CP_4
al proprio stato di salute non è argomento validamente opponibile ai soggetti cui sono dovute le somme. Evidenzia, altresì, che lo stato di salute dichiarato da CP_7 al momento della sottoscrizione non era tale da
[...]
escludere il sinallagma contrattuale in quanto egli non versava in condizioni che avrebbero già all'epoca integrato l'esistenza del rischio. Indica che le patologie di cui il de
- 8 -
cuius soffriva non erano quelle che ne hanno provocato il decesso.
Con memoria integrativa e Parte_1 CP_4 negano che al momento della
[...] Controparte_7
sottoscrizione, fosse in una situazione clinica precaria sottaciuta alla convenuta. Affermano che la compagnia ha erroneamente e senza alcuna valida motivazione dipinto il de cuius come soggetto affetto da un grave e cronico quadro pluripatologico. Rappresentano che CP_7 conduceva una vita regolare e lavorativamente
[...] attiva, specialmente alla data di stipula della polizza assicurativa. Evidenziano che è Controparte_7 deceduto per tutte altre cause sopravvenute ovvero rilevate solo in prossimità della data di morte e che non hanno alcuna relazione con quanto indicato da controparte.
In diritto
La domanda di condanna al pagamento dell'indennizzo è fondata.
In proposito, invero, risulta dirimente la circostanza che non può dirsi provata, neppure per presunzioni, la circostanza solo invocata che le dichiarazioni sono state determinanti per il consenso. In proposito, si precisi, è vero quello che afferma parte convenuta, ossia che la giurisprudenza ha evidenziato che la reticenza dell'assicurato è causa di annullamento (o di eccezione ex
- 9 -
art. 1892 comma 3 c.c.) in presenza delle tre condizioni richiamate (inesattezza o reticenza delle dichiarazioni;
dichiarazione resa con dolo o colpa grave;
dichiarazioni di tal fatta determinanti nella formazione del consenso dell'assicuratore) ma è anche altrettanto vero che la Corte di Cassazione ha precisato che “L'onere probatorio in ordine alla sussistenza di tali condizioni, che costituiscono il presupposto di fatto e di diritto dell'inoperatività della garanzia assicurativa, è a carico dell'assicuratore” (cfr. C.
11115/2020). Ebbene, da nessun documento agli atti si evince che la compagnia assicurativa non avrebbe stipulato il contratto se avesse avuto previa conoscenza dello stato patologico del Né sono state Controparte_7
presentate istanze istruttorie orali sul punto.
Certo, una prova a tal fine poteva raggiungersi anche presuntivamente ove fosse emersa la gravità dello stato patologico del contraente. In proposito, però, gli esiti peritali hanno sì evidenziato che era Controparte_7
affetto da condizioni patologiche multiple e croniche, nonché che ben spesso lo stato di salute sussistente al momento della stipula era contrastante con quanto sottoscritto dal medesimo nel prestampato riferito alle condizioni di buono stato di salute ma il consulente è anche giunto alla conclusione secondo cui a tali condizioni
“non appare attribuibile un connotato di gravità, risultando tutte in patologie relativamente comuni e ben compensate, in assenza di ripercussioni funzionali degne di nota”. Ebbene,
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se sussisteva un quadro pluripatologico carente di connotati di gravità non può dirsi dimostrato, neppure presuntivamente, che la compagnia assicurativa non avrebbe stipulato il contratto ove fosse stata a conoscenza di tale stato di salute.
In definitiva, dunque, non avendo, la compagnia convenuta, dimostrato che le dichiarazioni erronee di cui al questionario sul buono stato di salute sono state determinanti al punto che mai avrebbe accettato di assicurare la va Controparte_7 CP_1 condannata al pagamento dell'indennizzo assicurativo.
Nulla quaestio in relazione al quantum, pacificamente pari a € 60.000,00 (aspetto non solo non contestato ma anche confermato dalla convenuta).
Trattandosi di debito di valuta (cfr. C. 395/2007) sull'importo di cui sopra vanno riconosciuti gli interessi
(domandati) a partire dalla prima richiesta di liquidazione dell'indennizzo (11.10.2018) sino al soddisfo.
Nulla va disposto in merito all'invocata rivalutazione in quanto aspetto non provato.
La condanna va disposta in favore di tutti gli eredi di in quanto “L'eventuale istituzione di Controparte_7
erede per testamento compiuta dal contraente dopo aver designato i propri eredi legittimi quali beneficiari della polizza non rileva né come nuova designazione per
- 11 -
attribuzione delle prestazioni assicurative, né come revoca del beneficio ove non risulti una inequivoca volontà in tal senso, operando su piani diversi l'intenzione di disporre mortis causa delle proprie sostanze e l'assegnazione a terzi del diritto contrattuale alla prestazione assicurativa” (cfr. C.
39/2023), ossia situazione parallela alla presente nella quale ha indicato, in polizza, quali Controparte_7
beneficiari gli “eredi legittimi” e dal testamento non si evince un'inequivoca volontà di revoca.
Considerato che si è in presenza di un curatore speciale in relazione alla figura del minore , gli atti Persona_1 vanno trasmessi al Giudice Tutelare per le determinazioni consequenziali all'attribuzione patrimoniale.
Per quanto riguarda il riparto, occorre rammentare che
“Nel contratto di assicurazione sulla vita la designazione generica degli "eredi" come beneficiari, in difetto di una inequivoca volontà del contraente in senso diverso, non comporta la ripartizione dell'indennizzo tra gli aventi diritto secondo le proporzioni della successione ereditaria, spettando a ciascuno dei creditori, in forza della "eadem causa obligandi", una quota uguale dell'indennizzo assicurativo, il cui pagamento ciascuno potrà esigere dall'assicuratore nella rispettiva misura” (cfr. SSUU
11421/2021).
Sulle spese
- 12 -
Per quanto riguarda le spese, se è vero che quanto emerge dalla consulenza non è tale da potersi ritenere provato che la compagnia assicurativa non avrebbe stipulato il contratto, non può, tuttavia, non tenersi conto, ai soli fini delle spese, di quanto accertato dal consulente, ossia che aveva uno stato di salute contrastante Controparte_7
con quanto dichiarato in contratto.
Si ritiene che, conseguentemente, sussistano gravi e giustificati motivi per la compensazione delle spese.
Le spese di CTU devono essere poste su tutte le parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• Accoglie la domanda;
• Per l'effetto condanna la società al CP_1
pagamento, in favore di , Parte_1 CP_4
e , con suddivisione in parti
[...] Persona_1
uguali tra loro (ex SSUU 11421/2021) di € 60.000,00, oltre interessi al tasso legale dal 11.10.2018 sino al soddisfo;
• Compensa le spese del giudizio;
• Manda la cancelleria di trasmettere gli atti al Giudice
Tutelare per le determinazioni di competenza;
• Pone le spese di CTU a carico di tutte le parti in solido.
Così deciso;
Santa Maria Capua Vetere, lì 03.12.2025.
- 13 -
IL GIUDICE
Dott. Emanuele Alcidi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile
in persona del giudice unico dott. Emanuele Alcidi
ha pronunziato, ex art. 281-sexies comma 3 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al NRG 4882/2023;
avente a oggetto: “assicurazione sulla vita”;
TRA
(C.F. Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv.to Emilio Pingerna (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso C.F._2
il suo studio sito in Castelnuovo Parano alla Via
Vallommari n. 8;
attrice
E
RAPPRESENTANZA GENERALE CP_1 [...]
(C.F. ), in persona del CP_2 P.IVA_1
Rappresentante Generale p.t., dottor CP_3
[...]
[...]
[...]
, rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Massimo
[...]
D'RG (C.F. ) ed elettivamente C.F._3 domiciliata nello studio dell'avv. Alfredo Cascone (C.F.
) sito in Napoli alla via Gino Doria n. C.F._4
89;
convenuta
E
(C.F. ), CP_4 C.F._5
rappresentato e difeso dall'Avv.to Emilio Pingerna (C.F.
) ed elettivamente domiciliato presso C.F._2 il suo studio sito in Castelnuovo Parano alla Via
Vallommari n. 8;
interventore ex art. 107 c.p.c.
E
AVV. (C.F. , Controparte_5 C.F._6
quale curatore speciale del minore Persona_1
(C.F. ), con studio in Caserta al C.F._7
Vicolo Reame di Napoli n. 16;
interventore ex art. 107 c.p.c.
CONCLUSIONI
Come da atti, verbali, note di trattazione e discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- 2 -
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione chiedeva la Parte_1
condanna della alla corresponsione di € CP_1
60.000,00.
Si costituiva la chiedendo l'integrazione del CP_1 contraddittorio e il rigetto.
A seguito di provvedimento ex art. 107 c.p.c. si costituivano e (per il CP_4 Persona_1 tramite del curatore speciale ). Controparte_5
costituitosi con il medesimo procuratore CP_4
di , chiedeva di dichiarare e confermare Controparte_6
la validità del contratto assicurativo sottoscritto dal signor e, per l'effetto, condannare la Controparte_7 CP_1
al pagamento in favore della attrice e degli interventori
[...]
della somma assicurata.
chiedeva di dichiarare che la polizza Persona_1 non fa parte delle disposizioni testamentarie e che la somma di € 60.000,00 è dovuta agli eredi legittimi, tra i quali il minore . Persona_1
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Svolta la CTU, all'udienza del 01.12.2025 la causa veniva riservata per la decisione ex art. 281-sexies comma 3 c.p.c.
Sul fatto premette che il marito, Parte_1 CP_7
stipulava il 23.12.2016 con la
[...] CP_1
un contratto assicurativo (polizza CO IO
Capital, recante nr. 31A10305) con la quale veniva assicurato un capitale di € 60.000,00 e che detto contratto veniva posto in essere al fine di garantire, in caso di premorienza, una maggiore serenità per la propria famiglia. Premette, altresì, che il nominava, con CP_4 testamento olografo, quale sua unica erede la moglie
. Afferma che la polizza prevede la Persona_2 prestazione assicurativa in caso di decesso e tale rischio è coperto qualunque possa esserne la causa, nonché che alla data di sottoscrizione del Controparte_7
contratto, non era affetto da alcuna patologia. Afferma, altresì, che il 19.09.2018 decedeva Controparte_7
presso la per insufficienza Controparte_8 respiratoria acuta ma che il sebbene affetto da CP_4 sindrome di Meniere e leggermente iperteso, ha sempre tenuto una condotta di vita regolare espletando costantemente la propria attività lavorativa di operaio di quarto livello addetto alla produzione presso lo stabilimento di Marcianise della Coca Cola S.p.A.
Rappresenta che le normali condizioni fisiche del CP_4
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sono certificate, oltre che dal proprio medico curante dott.
di Marcianise, anche dalle relazioni di Persona_3 visita periodica cui veniva sottoposto dai medici aziendali, nonché che il de cuius, alla data di stipula della polizza, dichiarava di non essere affetto da malattie acute e croniche come effettivamente era. Rappresenta, altresì che solo nel 2017 si ricoverava presso la Controparte_8
per dispnea ed addensamento polmonare destro
[...]
e dimesso il 19.05.2017, nonché che il 13.12.2017 veniva ricoverato presso il Presidio ospedaliero Pineta Grande di
Castelvolturno ove veniva sottoposto ad intervento di bypass gastrico laparoscopico. Riferisce che, in conseguenza del decesso, chiedeva la liquidazione del capitale assicurato contrattualmente determinato in €
60.000,00 ma che la convenuta comunicava la non indennizzabilità della polizza sull'erroneo presupposto che dalla documentazione in proprio possesso era acclarato che il avesse rilasciato, al momento della CP_4
sottoscrizione della polizza, dichiarazioni sanitarie non veritiere. Riferisce, altresì, che non vi è alcuna condizione per negare la corresponsione del capitale assicurato con la polizza.
La conferma la stipula della polizza e il CP_1
rifiuto della liquidazione. Premette che vi sarebbe difetto di integrità del contraddittorio in quanto nel testamento sono menzionati anche i figli e CP_4 [...]
e che lo stipulante, all'atto dell'adesione alla Per_1
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copertura, aveva designato quali “Beneficiari della
Prestazione” i propri “EREDI LEGITTIMI”. Afferma che l'esame delle effettive condizioni di salute del è CP_4
stato possibile solo dopo la verificazione del decesso e attraverso i documenti trasmessi a supporto della domanda di liquidazione, nonché che si è riscontato che ben prima di aderire alla copertura Controparte_7
assicurativa, era affetto da un grave e cronico quadro pluripatologico. Afferma, altresì, che egli era affetto da ipertensione arteriosa, obesità grave, artrite reumatoide, bronchite cronica, sindrome delle apnee notturne, sindrome di Meniere, sindrome tiroidea di Hashimoto, asma allergica e sinusite cronica, ossia patologie già diagnosticategli e per le quali era in costante e continuativa cura farmacologica. Rappresenta che nulla va liquidato in quanto il in data 23.12.2016, ha CP_4
dichiarato di non essere e di non essere stato affetto da una malattia acuta o cronica e di non essere affetto da malattie o lesioni che necessitino di un trattamento medico o farmacologico per più di trenta giorni consecutivi, nonché che, come da contratto, per malattie acute o croniche si intende disturbi cardiovascolari, disturbi del sistema nervoso, disturbi neuro-psichici, insufficienza respiratoria, insufficienza renale, ipertensione arteriosa, diabete, obesità, epatopatie, sieropositività, HIV, tumori, malattie del sangue, broncopneumopatia cronico ostruttiva. Rappresenta che si è in presenza di
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dichiarazioni reticenti/mendaci e che tale circostanza comporta la non assicurabilità ab origine secondo quanto previsto dall'Art. 2 delle previsioni contrattuali. Invoca
l'art. 1892 comma 3 c.c. nonché la presenza di dolo o colpa grave. Evidenzia che risultano integrati i tre requisiti previsti dalla giurisprudenza di legittimità, ossia l'inesattezza delle dichiarazioni, il dolo o la colpa grave e che le dichiarazioni sono state determinanti del consenso dell'Assicuratore, il quale mai avrebbe accettato di assicurare un soggetto già affetto da un quadro cronico pluripatologico di tale gravità e di progressiva ingravescenza. Evidenzia, altresì, che il sinallagma contrattuale è stato alterato da una errata valutazione del rischio, nonché che il era affetto, fra le altre CP_4
patologie, da obesità sin dall'adolescenza e da ipertensione arteriosa sin dal 2010 in un quadro cronico pluripatologico antecedente il contratto assicurativo stipulato il
23.12.2016. Riferisce che il era stato reso edotto CP_4
delle conseguenze cui sarebbe andato incontro nel caso in cui avesse rilasciato dichiarazioni inesatte e/o reticenti.
non aggiunge nulla di rilievo a quanto già CP_4 indicato da . Parte_1
eccepisce che voler invocare, da parte Persona_1
dell'attrice, il testamento olografo con il quale il de cuius la nomina unico erede non risponde al dettato normativo e giurisprudenziale. Afferma che il contratto assicurativo ha
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valore tra la compagnia di assicurazioni e il contraente e quest'ultimo non ha alcun obbligo di inserire la polizza all'interno del testamento perché la polizza non fa parte del patrimonio. Afferma, altresì, che solo la mancata designazione dei beneficiari comporta che il credito rientri nell'asse ereditario e sia devoluto agli eredi iure successionis. Rappresenta che la designazione generica degli eredi come beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita è un atto inter vivos i cui effetti si producono post mortem, sicché gli eredi acquistano un diritto proprio alla prestazione assicurativa ed essi si identificano in coloro che alla morte del contraente rivestono tale qualità. Rappresenta, altresì, che identificati gli eredi legittimi (nel caso di specie , Persona_4
e ), la somma CP_4 Persona_1
assicurata dovrà essere divisa pro quota tra di loro.
Evidenzia che l'eccezione sollevata dalla compagnia convenuta della mancanza di validità della polizza perché il avrebbe rilasciato dichiarazioni mendaci in merito CP_4
al proprio stato di salute non è argomento validamente opponibile ai soggetti cui sono dovute le somme. Evidenzia, altresì, che lo stato di salute dichiarato da CP_7 al momento della sottoscrizione non era tale da
[...]
escludere il sinallagma contrattuale in quanto egli non versava in condizioni che avrebbero già all'epoca integrato l'esistenza del rischio. Indica che le patologie di cui il de
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cuius soffriva non erano quelle che ne hanno provocato il decesso.
Con memoria integrativa e Parte_1 CP_4 negano che al momento della
[...] Controparte_7
sottoscrizione, fosse in una situazione clinica precaria sottaciuta alla convenuta. Affermano che la compagnia ha erroneamente e senza alcuna valida motivazione dipinto il de cuius come soggetto affetto da un grave e cronico quadro pluripatologico. Rappresentano che CP_7 conduceva una vita regolare e lavorativamente
[...] attiva, specialmente alla data di stipula della polizza assicurativa. Evidenziano che è Controparte_7 deceduto per tutte altre cause sopravvenute ovvero rilevate solo in prossimità della data di morte e che non hanno alcuna relazione con quanto indicato da controparte.
In diritto
La domanda di condanna al pagamento dell'indennizzo è fondata.
In proposito, invero, risulta dirimente la circostanza che non può dirsi provata, neppure per presunzioni, la circostanza solo invocata che le dichiarazioni sono state determinanti per il consenso. In proposito, si precisi, è vero quello che afferma parte convenuta, ossia che la giurisprudenza ha evidenziato che la reticenza dell'assicurato è causa di annullamento (o di eccezione ex
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art. 1892 comma 3 c.c.) in presenza delle tre condizioni richiamate (inesattezza o reticenza delle dichiarazioni;
dichiarazione resa con dolo o colpa grave;
dichiarazioni di tal fatta determinanti nella formazione del consenso dell'assicuratore) ma è anche altrettanto vero che la Corte di Cassazione ha precisato che “L'onere probatorio in ordine alla sussistenza di tali condizioni, che costituiscono il presupposto di fatto e di diritto dell'inoperatività della garanzia assicurativa, è a carico dell'assicuratore” (cfr. C.
11115/2020). Ebbene, da nessun documento agli atti si evince che la compagnia assicurativa non avrebbe stipulato il contratto se avesse avuto previa conoscenza dello stato patologico del Né sono state Controparte_7
presentate istanze istruttorie orali sul punto.
Certo, una prova a tal fine poteva raggiungersi anche presuntivamente ove fosse emersa la gravità dello stato patologico del contraente. In proposito, però, gli esiti peritali hanno sì evidenziato che era Controparte_7
affetto da condizioni patologiche multiple e croniche, nonché che ben spesso lo stato di salute sussistente al momento della stipula era contrastante con quanto sottoscritto dal medesimo nel prestampato riferito alle condizioni di buono stato di salute ma il consulente è anche giunto alla conclusione secondo cui a tali condizioni
“non appare attribuibile un connotato di gravità, risultando tutte in patologie relativamente comuni e ben compensate, in assenza di ripercussioni funzionali degne di nota”. Ebbene,
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se sussisteva un quadro pluripatologico carente di connotati di gravità non può dirsi dimostrato, neppure presuntivamente, che la compagnia assicurativa non avrebbe stipulato il contratto ove fosse stata a conoscenza di tale stato di salute.
In definitiva, dunque, non avendo, la compagnia convenuta, dimostrato che le dichiarazioni erronee di cui al questionario sul buono stato di salute sono state determinanti al punto che mai avrebbe accettato di assicurare la va Controparte_7 CP_1 condannata al pagamento dell'indennizzo assicurativo.
Nulla quaestio in relazione al quantum, pacificamente pari a € 60.000,00 (aspetto non solo non contestato ma anche confermato dalla convenuta).
Trattandosi di debito di valuta (cfr. C. 395/2007) sull'importo di cui sopra vanno riconosciuti gli interessi
(domandati) a partire dalla prima richiesta di liquidazione dell'indennizzo (11.10.2018) sino al soddisfo.
Nulla va disposto in merito all'invocata rivalutazione in quanto aspetto non provato.
La condanna va disposta in favore di tutti gli eredi di in quanto “L'eventuale istituzione di Controparte_7
erede per testamento compiuta dal contraente dopo aver designato i propri eredi legittimi quali beneficiari della polizza non rileva né come nuova designazione per
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attribuzione delle prestazioni assicurative, né come revoca del beneficio ove non risulti una inequivoca volontà in tal senso, operando su piani diversi l'intenzione di disporre mortis causa delle proprie sostanze e l'assegnazione a terzi del diritto contrattuale alla prestazione assicurativa” (cfr. C.
39/2023), ossia situazione parallela alla presente nella quale ha indicato, in polizza, quali Controparte_7
beneficiari gli “eredi legittimi” e dal testamento non si evince un'inequivoca volontà di revoca.
Considerato che si è in presenza di un curatore speciale in relazione alla figura del minore , gli atti Persona_1 vanno trasmessi al Giudice Tutelare per le determinazioni consequenziali all'attribuzione patrimoniale.
Per quanto riguarda il riparto, occorre rammentare che
“Nel contratto di assicurazione sulla vita la designazione generica degli "eredi" come beneficiari, in difetto di una inequivoca volontà del contraente in senso diverso, non comporta la ripartizione dell'indennizzo tra gli aventi diritto secondo le proporzioni della successione ereditaria, spettando a ciascuno dei creditori, in forza della "eadem causa obligandi", una quota uguale dell'indennizzo assicurativo, il cui pagamento ciascuno potrà esigere dall'assicuratore nella rispettiva misura” (cfr. SSUU
11421/2021).
Sulle spese
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Per quanto riguarda le spese, se è vero che quanto emerge dalla consulenza non è tale da potersi ritenere provato che la compagnia assicurativa non avrebbe stipulato il contratto, non può, tuttavia, non tenersi conto, ai soli fini delle spese, di quanto accertato dal consulente, ossia che aveva uno stato di salute contrastante Controparte_7
con quanto dichiarato in contratto.
Si ritiene che, conseguentemente, sussistano gravi e giustificati motivi per la compensazione delle spese.
Le spese di CTU devono essere poste su tutte le parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• Accoglie la domanda;
• Per l'effetto condanna la società al CP_1
pagamento, in favore di , Parte_1 CP_4
e , con suddivisione in parti
[...] Persona_1
uguali tra loro (ex SSUU 11421/2021) di € 60.000,00, oltre interessi al tasso legale dal 11.10.2018 sino al soddisfo;
• Compensa le spese del giudizio;
• Manda la cancelleria di trasmettere gli atti al Giudice
Tutelare per le determinazioni di competenza;
• Pone le spese di CTU a carico di tutte le parti in solido.
Così deciso;
Santa Maria Capua Vetere, lì 03.12.2025.
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IL GIUDICE
Dott. Emanuele Alcidi
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