Accoglimento
Sentenza breve 29 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza breve 29/04/2026, n. 3367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3367 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03367/2026REG.PROV.COLL.
N. 01433/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ai sensi degli articoli 60 e 38 del codice del processo amministrativo,
sul ricorso numero di registro generale 1433 del 2026, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Maria Concetta Antonica, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;
contro
il Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima bis , n. -OMISSIS- del 14 luglio 2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;
visti tutti gli atti della causa;
relatore, nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2026, il consigliere SC DA e viste le conclusioni scritte presentate dall’avvocato Maria Concetta Antonica per l’appellante e dall’avvocato dello Stato Antonio Trimboli per l’amministrazione appellata;
dato avviso alle parti ai sensi degli 60 e 38 del codice del processo amministrativo;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e RI
- Premesso che con la sentenza in epigrafe il T.a.r. per il Lazio, sezione prima bis , ha respinto il ricorso n. -OMISSIS- del 2023 proposto (in riassunzione a seguito di ordinanza d’incompetenza territoriale del T.a.r. per la Toscana) da -OMISSIS-, primo graduato dell’Esercito italiano, avverso il trasferimento d’autorità dal Centro simulazione e validazione dell’Esercito di IA (RM) presso l’Istituto geografico militare di Firenze a far data dal 29 giugno 2023, adottato con foglio del Ministero della difesa, Stato maggiore dell’Esercito, dipartimento impiego del personale, prot. n. M_D AB62BE8 REG2023 0046937 del 1° giugno 2023 e confermato (a seguito di osservazioni dell’interessato) con foglio prot. n. M_D AB62BE8 REG2023 0055588 del 28 giugno 2023, nonché avverso il foglio n. M_D AB62BE8 REG2022 0160988 del 23 novembre 2022 di designazione prodromica di trasferimento da sottoporsi alla Commissione consultiva centrale e il capitolo 5.1.4 della direttiva dallo Stato maggiore “P001-Procedure per l’impiego del personale militare dell’Esercito” (edizione 2021);
- rilevato che con ricorso ritualmente notificato e depositato – rispettivamente in data 9 febbraio 2026 e in data 19 febbraio 2026 – l’interessata ha proposto appello avverso tale sentenza, articolando, in sostanza due motivi, attinenti rispettivamente a un dedotto eccesso di potere sotto svariati profili e a una lamentata omessa pronuncia su una censura di primo grado relativa ad un’asserita violazione dell’art. 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- rilevato, altresì, che il Ministero della difesa si è costituito ritualmente in giudizio, eccependo l’infondatezza del gravame;
- osservato che la censura di eccesso di potere è fondata sotto il profilo di una contraddittorietà e illogicità motivazionale, con assorbimento di ogni altra doglianza, precisandosi comunque che la disposizione invocata in punto di violazione di legge non si attaglia di per sé al caso di specie e potrebbe, al più, essere utilizzata, siccome espressione di un principio generale in tema di tutela dei lavoratori portatori di handicap , quale metro di valutazione del corretto esercizio del potere discrezionale;
- specificato che, alla stregua della motivazione contenuta nel provvedimento del 28 giugno 2023, il trasferimento d’autorità si è reso « necessario al fine di fornire nuovi stimoli professionali salvaguardando il corretto e sereno funzionamento dell’unità, offrendo contestualmente la possibilità di allontanarsi dal contesto in cui è maturata l’azione censurata e riottenendo credibilità come militare » e le ripercussioni del trasferimento sul nucleo familiare non possono limitare le scelte di impiego, soprattutto in presenza di una condotta « che ha disatteso fortemente i doveri propri dello stato di militare »;
- evidenziato che siffatta motivazione palesa manifeste illogicità e insanabili contraddittorietà, tanto intrinseche al provvedimento quanto estrinseche ad esso alla luce dell’evoluzione globale della vicenda, giacché:
a) il militare è rientrato in servizio a IA (RM) il 6 novembre 2022, dopo aver scontato la sanzione disciplinare della sospensione di 6 mesi (per riscontrato uso di cannabinoidi), ed è stato trasferito d’autorità a Firenze in data 1° giugno 2023 (con decorrenza dal 29 giugno 2023), sicché il trasferimento non è stato disposto nell’immediatezza del rientro in servizio, con derivante perdita del nesso tra l’asserita situazione ambientale negativa causata dalla sanzione e il trasferimento (che – è bene evidenziare – non è stato formalmente di tipo disciplinare);
b) non è stato valutato in modo effettivo che il militare (il quale in oltre 25 anni di servizio ha partecipato proficuamente a missioni interne e internazionali) è stato vittima nel 2010 di un grave incidente in servizio presso un poligono di tiro, che ne ha cagionato, a seguito di aggravamento successivo, la quasi totale perdita dell’udito (solo mitigata dall’utilizzo di protesi acustiche), tantoché in data 3 novembre 2020 è stato dichiarato permanentemente inidoneo parzialmente al servizio militare e conseguentemente destinato a svolgere l’incarico di operatore informatico e, a causa si ulteriore aggravamento, riconosciuto dall’autorità medica militare quasi sordo in data 17 marzo 2021;
c) non è in alcun modo provata – neanche in via indiretta – la perdita di credibilità dell’interessato sul luogo di lavoro e l’abbassamento dei suoi stimoli lavorativi, non essendovi documentazione caratteristica o di altro tipo da dove emergano tali situazioni;
d) anzi, il suddetto quadro è smentito, in via dirimente, dalla circostanza (pacifica ai sensi dell’art. 64, comma 2, c.p.a., siccome dedotta nell’atto d’appello e non specificamente contestata dalla parte appellata costituita), che a distanza di oltre 2 anni dal trasferimento, all’interessato è stata consegnata la scheda valutativa relativa al periodo dal 6 novembre 2022 (data di rientro in servizio a IA dopo la sospensione) al 28 giugno 2023 (ultimo giorno di servizio a IA prima del trasferimento a Firenze), che reca una qualifica finale di “eccellente”, il che, trattandosi dell’aggettivazione valutativa massima, è radicalmente incompatibile con le criticità descritte dall’amministrazione militare;
- sottolineato che l’illustrata inidoneità dell’impianto motivazionale a sorreggere un legittimo trasferimento d’autorità implica, inoltre, che esso non possa essere ricondotto al genus del trasferimento per motivi ambientali nell’interesse dell’ufficio e del lavoratore (a differenza di quanto è desumibile dalla motivazione del provvedimento amministrativo), non essendovi state, invero, frizioni e diseconomie sul luogo di lavoro, né un calo di rendimento del graduato, né un’eco negativa esterna sulla pregressa vicenda disciplinare (tra l’altro, neanche dedotta dall’amministrazione e difficilmente ipotizzabile in relazioni a fatti che non hanno recato pregiudizio a terzi), e denota, invece, un illegittimo intento sanzionatorio, ulteriore rispetto alla sanzione disciplinare e vieppiù ingiustificato a fronte della carriera del militare e delle sue difficili condizioni di salute determinate da un incidente sul lavoro;
- considerato, pertanto, di dover accogliere l’appello e, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, di dover, in accoglimento del ricorso di primo grado, annullare, per vizio motivazionale, alcuni dei provvedimenti ivi impugnati e specificamente i provvedimenti recati dai fogli prot. n. M_D AB62BE8 REG2023 0046937 del 1° giugno 2023 e prot. n. M_D AB62BE8 REG2023 0055588 del 28 giugno 2023, con facoltà in capo all’amministrazione di riedizione del potere parzialmente vincolata dall’effetto conformativo dei rilievi sopra esposti, mentre non devono essere annullati il foglio n. M_D AB62BE8 REG2022 0160988 del 23 novembre 2022 e il capitolo 5.1.4 della direttiva dallo Stato maggiore “P001-Procedure per l’impiego del personale militare dell’Esercito” (edizione 2021), trattandosi di atti non incidenti direttamente sulla posizione dell’interessato e che non hanno determinato neanche in via mediata la riscontrata illegittimità del trasferimento d’autorità;
- reputato, in applicazione del principio della soccombenza e stante l’accoglimento dell’appello e del ricorso di primo grado, di dover condannare l’amministrazione al pagamento, in favore dell’appellante, delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano in dispositivo tenuto conto dei parametri stabiliti dal decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 e dall’art. 26, comma 1, del codice del processo amministrativo;
P.Q.M.
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sull’appello n. 1433 del 2026, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado e conseguentemente annulla i provvedimenti recati dai fogli del Ministero della difesa, Stato maggiore dell’Esercito, dipartimento impiego del personale, prot. n. M_D AB62BE8 REG2023 0046937 del 1° giugno 2023 e prot. n. M_D AB62BE8 REG2023 0055588 del 28 giugno 2023, nei sensi e nei limiti precisati in motivazione.
Condanna il Ministero della difesa al pagamento, in favore di -OMISSIS-, delle spese di lite di entrambi i gradi giudizio, liquidate in euro 6.500 (seimilacinquecento), oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui agli articoli 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento U.E. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e 2- septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità della parte privata nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare il suo stato di salute.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2026, con l’intervento dei magistrati:
GI IM NT, Presidente FF
Giovanni Sabbato, Consigliere
SC DA, Consigliere, Estensore
SC Guarracino, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| SC DA | GI IM NT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.