CASS
Sentenza 30 aprile 2024
Sentenza 30 aprile 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/04/2024, n. 17465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17465 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IC DO nato il [...] avverso l'ordinanza del 12/12/2023 del TRIB. LIBERTA' di ANCONA udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;
lette le conclusioni del PG udito il difensore Penale Sent. Sez. 4 Num. 17465 Anno 2024 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: RANALDI ALESSANDRO Data Udienza: 22/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Ancona ha respinto l'appello cautelare proposto da EH AM avverso il provvedimento del primo giudice che aveva rigettato l'istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, in relazione al reato di cui agli artt. 73, commi 1 e 4, 80, comma 2, d.P.R. 309/90 (illecita detenzione e trasporto di n. 4 borsoni contenenti kg. 179 di hashish). 2. Ricorre per cassazione il prevenuto, a mezzo del difensore, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) violazione di legge e vizio di motivazione, per non avere il Tribunale adeguatamente scrutinato le doglianze con le quali era stata censurata l'omessa valutazione da parte del GIP degli elementi a sostegno della richiesta, con particolare riguardo: alla circostanza della resipiscenza del EH, come desumibile dalle dichiarazioni contenute nella memoria ex art. 121 cod. proc. pen., depositata prima dell'udienza in camera di consiglio in cui è stata emessa la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen.; alle dichiarazioni rese dall'ex coniuge dell'imputato; alla decisione di definire il procedimento con il patteggiamento. Nell'ordinanza impugnata non vi è alcun riferimento alla problematica legata all'interpretazione dell'art.
4-bis ord. pen., comma 1-ter, condizionante la decisione del GIP di rigettare la richiesta. Non è stato specificato perché la misura degli arresti domiciliari non sarebbe stata idonea a prevenire la reiterazione delle condotte criminose. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato, atteso che il Tribunale ha correttamente e adeguatamente motivato in ordine alla persistenza delle condizioni e dei presupposti per il mantenimento della misura custodiale in atto. 2. Va rammentato che, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale, alla Corte suprema spetta il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno 2 indotto a rigettare l'istanza di revoca o attenuazione della misura, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi a disposizione, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate (cfr. Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Rv. 215828 - 01; sulla stessa linea v. Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Rv. 237012 - 01). In questa prospettiva, va qui ribadito che il controllo di logicità demandato a questa Corte Suprema deve rimanere interno al provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi stessi o a un diverso esame dei dati materiali e fattuali delle vicende indagate. 3. Nel caso che occupa, il Tribunale ha - non illogicamente - ritenuto che gli elementi di novità prospettati dal ricorrente, ai fini della richiesta sostituzione della misura, fossero neutri o comunque recessivi rispetto alle condizioni giustificanti la misura in atto, come tali inidonei a supportare un effettivo affievolimento delle esigenze cautelari. Sotto questo profilo, sono stati valorizzati plurimi elementi: la qualificazione di particolare gravità della condotta commessa (trasporto in un furgone di ben 179 chili di hashish suddivisi in n. 4 borsoni); i collegamenti con ambienti criminali, che sono presupposti dalla condotta illecita posta in essere dal EH;
l'esigenza di denaro rappresentata dallo stesso prevenuto, derivante dal gioco d'azzardo e dalla mancanza di attuali fonti lecite di reddito. Tutti elementi processualmente emersi e frutto di una ponderata valutazione di merito, come tale incensurabile nella presente sede di legittimità qualora sorretta da argomentazioni congrue e logiche, come nel caso di specie. Tale motivazione supera anche la questione dell'art.
4-bis, comma 1-ter, ord. pen., paventata dal primo Giudice, che il Tribunale non ha esplicitamente affrontato in quanto sostanzialmente irrilevante rispetto alla valutazione cautelare ad esso demandata: il giudicante, in definitiva, ha plausibilmente ritenuto che non fossero stati offerti nell'istanza in disamina significativi elementi di novità dai quali potersi desumere un affievolimento delle esigenze cautelari, in nessun modo desumibile da profili reputati esterni ed estranei al perimetro della valutazione da operare in sede cautelare, quali la definizione con patteggiamento del processo a carico del prevenuto ovvero l'asserita facilità dei controlli delle forze dell'ordine per il ridotto dimensionamento del Comune di residenza del EH. In tale prospettiva, l'ordinanza impugnata è in linea con il costante insegnamento giurisprudenziale secondo cui, in tema di misure cautelari personali, il giudice, investito della richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con altra misura meno afflittiva, è chiamato a valutare 3 l'adeguatezza di quest'ultima rispetto alle esigenze di prevenzione di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. anche in relazione alla prognosi di spontaneo adempimento degli obblighi e delle prescrizioni eventualmente ad essa collegati, avendo particolare riguardo alla pericolosità sociale dell'indagato (cfr. Sez. 2, n. 27272 del 17/05/2019, Rv. 275786 - 01). 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Viene disposta la trasmissione di copia della presente sentenza al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q. M
. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 22 febbraio 2024 Il Consicj.Li.ere estensore Il Píresidenye41
lette le conclusioni del PG udito il difensore Penale Sent. Sez. 4 Num. 17465 Anno 2024 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: RANALDI ALESSANDRO Data Udienza: 22/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Ancona ha respinto l'appello cautelare proposto da EH AM avverso il provvedimento del primo giudice che aveva rigettato l'istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, in relazione al reato di cui agli artt. 73, commi 1 e 4, 80, comma 2, d.P.R. 309/90 (illecita detenzione e trasporto di n. 4 borsoni contenenti kg. 179 di hashish). 2. Ricorre per cassazione il prevenuto, a mezzo del difensore, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) violazione di legge e vizio di motivazione, per non avere il Tribunale adeguatamente scrutinato le doglianze con le quali era stata censurata l'omessa valutazione da parte del GIP degli elementi a sostegno della richiesta, con particolare riguardo: alla circostanza della resipiscenza del EH, come desumibile dalle dichiarazioni contenute nella memoria ex art. 121 cod. proc. pen., depositata prima dell'udienza in camera di consiglio in cui è stata emessa la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen.; alle dichiarazioni rese dall'ex coniuge dell'imputato; alla decisione di definire il procedimento con il patteggiamento. Nell'ordinanza impugnata non vi è alcun riferimento alla problematica legata all'interpretazione dell'art.
4-bis ord. pen., comma 1-ter, condizionante la decisione del GIP di rigettare la richiesta. Non è stato specificato perché la misura degli arresti domiciliari non sarebbe stata idonea a prevenire la reiterazione delle condotte criminose. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato, atteso che il Tribunale ha correttamente e adeguatamente motivato in ordine alla persistenza delle condizioni e dei presupposti per il mantenimento della misura custodiale in atto. 2. Va rammentato che, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale, alla Corte suprema spetta il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno 2 indotto a rigettare l'istanza di revoca o attenuazione della misura, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi a disposizione, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate (cfr. Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Rv. 215828 - 01; sulla stessa linea v. Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Rv. 237012 - 01). In questa prospettiva, va qui ribadito che il controllo di logicità demandato a questa Corte Suprema deve rimanere interno al provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi stessi o a un diverso esame dei dati materiali e fattuali delle vicende indagate. 3. Nel caso che occupa, il Tribunale ha - non illogicamente - ritenuto che gli elementi di novità prospettati dal ricorrente, ai fini della richiesta sostituzione della misura, fossero neutri o comunque recessivi rispetto alle condizioni giustificanti la misura in atto, come tali inidonei a supportare un effettivo affievolimento delle esigenze cautelari. Sotto questo profilo, sono stati valorizzati plurimi elementi: la qualificazione di particolare gravità della condotta commessa (trasporto in un furgone di ben 179 chili di hashish suddivisi in n. 4 borsoni); i collegamenti con ambienti criminali, che sono presupposti dalla condotta illecita posta in essere dal EH;
l'esigenza di denaro rappresentata dallo stesso prevenuto, derivante dal gioco d'azzardo e dalla mancanza di attuali fonti lecite di reddito. Tutti elementi processualmente emersi e frutto di una ponderata valutazione di merito, come tale incensurabile nella presente sede di legittimità qualora sorretta da argomentazioni congrue e logiche, come nel caso di specie. Tale motivazione supera anche la questione dell'art.
4-bis, comma 1-ter, ord. pen., paventata dal primo Giudice, che il Tribunale non ha esplicitamente affrontato in quanto sostanzialmente irrilevante rispetto alla valutazione cautelare ad esso demandata: il giudicante, in definitiva, ha plausibilmente ritenuto che non fossero stati offerti nell'istanza in disamina significativi elementi di novità dai quali potersi desumere un affievolimento delle esigenze cautelari, in nessun modo desumibile da profili reputati esterni ed estranei al perimetro della valutazione da operare in sede cautelare, quali la definizione con patteggiamento del processo a carico del prevenuto ovvero l'asserita facilità dei controlli delle forze dell'ordine per il ridotto dimensionamento del Comune di residenza del EH. In tale prospettiva, l'ordinanza impugnata è in linea con il costante insegnamento giurisprudenziale secondo cui, in tema di misure cautelari personali, il giudice, investito della richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con altra misura meno afflittiva, è chiamato a valutare 3 l'adeguatezza di quest'ultima rispetto alle esigenze di prevenzione di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. anche in relazione alla prognosi di spontaneo adempimento degli obblighi e delle prescrizioni eventualmente ad essa collegati, avendo particolare riguardo alla pericolosità sociale dell'indagato (cfr. Sez. 2, n. 27272 del 17/05/2019, Rv. 275786 - 01). 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Viene disposta la trasmissione di copia della presente sentenza al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q. M
. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 22 febbraio 2024 Il Consicj.Li.ere estensore Il Píresidenye41