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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/11/2025, n. 2397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2397 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della dott.ssa Valentina Paglionico, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito di deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9131/2019 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. Dario Abbate e con lo stesso Parte_1 elettivamente domiciliato come in atti
RICORRENTE
contro
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati
OM RR ed NT D'AL e con gli stessi elettivamente domiciliata come in atti
RESISTENTE
nonché
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Ugo Prospero Cerruti e Teresa Locuco e con gli stessi elettivamente domiciliata come in atti
ALTRA RESISTENTE e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_3 difesa dall'avv. Francesco Giammaria e con lo stesso elettivamente domiciliata come in atti
ALTRA RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.10.2019, la ricorrente indicata in epigrafe, premettendo di aver lavorato dal 11.04.2013 al 31.10.2017 presso l' Controparte_1
(da ora “ ”) come operatore socio-sanitario, esponeva
[...] CP_4
di essere stata formalmente inquadrata dalla società con n. 5 contratti di CP_2 lavoro in somministrazione a tempo pieno e determinato, nei periodi dal 15.04.2013 al
28.04.2013, dal 29.04.2013 al 28.06.2013 dal 28.06.2013 al 15.09.2013 e dal 23.09.2013 al
22.09.2014, dal 23.09.2014 al 11.06.2017 e, successivamente, dal 12.06.2017 al 31.10.2017, dalla on contratto di lavoro in somministrazione a tempo parziale e determinato, Controparte_3
deducendo che il rapporto di lavoro si sarebbe svolto, “sin dall'instaurazione continuativamente, senza alcuna interruzione, con i canoni e le condizioni tipiche della subordinazione e dipendenza, quantomeno a far data dall'11 aprile 2013 (precedentemente, per il tramite dell'Agenzia Tempor S.p.A. – Soluzioni al Lavoro) e sino a tutto il 31 ottobre 2017, con inquadramento nel C.C.N.L. Sanità – Personale non medico (per 6 gg. lavorativi settimanali – ore
36,00), con qualifica di impiegata, livello B Super, Categoria B – C.C.N.L. lavoratori in somministrazione 27/02/2014, con mansioni di operatrice socio sanitaria” (cfr. ricorso).
L'istante esponeva che, in data 30.10.2017, riceveva una e-mail con la quale le veniva comunicato che il suo contratto di lavoro, in scadenza al 31.10.2017, sarebbe stato prorogato sino a tutto il 31.01.2018, lamentando che “inaspettatamente, invece, sia dall'
[...]
, quanto dalla veniva, poi, comunicato, verbalmente che, in realtà, CP_1 Controparte_3 alcuna ulteriore proroga sarebbe stata concessa, senza spiegarne neppure le motivazioni” (cfr. ricorso), specificando che il licenziamento orale sarebbe stato tempestivamente e ritualmente impugnato in data 29.12.2017.
La ricorrente assumeva, in particolare, di essere stata formalmente assunta e licenziata con cadenza temporale, “con finalità esclusivamente elusiva delle normative vigenti”, deducendo l'illegittimità dei relativi contratti, trattandosi di “contratti ''fittizi" contratti di lavoro interinali ed in somministrazione e/o a tempo determinato” […] “sprovvisti dei requisiti minimi essenziali richiesti dalla Legge, per il ricorso a tale tipologia di contratti” nonché di aver, sin dalla data di assunzione ed ininterrottamente, espletato la mansione di ausiliario specializzato – attività oggi svolta, in base a quanto prospettato, da altri dipendenti dell' e, Controparte_1
comunque, effettuata, all'epoca dei fatti, congiuntamente e/o alternativamente al personale dipendente dell' – deducendo di essersi occupata Controparte_5
di accompagnare i degenti nei reparti, nelle unità diagnostiche nonché in sala operatoria e di accogliere, inoltre, i pazienti all'ingresso del reparto e di provvedere, altresì, anche alla chiusura dei sacchi contenenti rifiuti speciali (a puro titolo esemplificativo, siringhe, aghi, cateteri, etc.) ed a rifornire il reparto di tutto l'occorrente necessario alla degenza dei pazienti;
affermava, inoltre, di aver svolto mansioni ascrivibili al Livello B CCNL Sanità pubblica, che i turni di lavoro sarebbero sempre stati disposti in funzione delle esigenze della e comunicati dai responsabili e/o coordinatori che si sono di Controparte_1 volta in volta avvicendati nel corso del rapporto ed, infine, di aver lavorato per sette giorni alla settimana, dal lunedì alla domenica, per un totale di 36 ore settimanali osservando – alternativamente - i seguenti turni: dalle 08,00 alle 14,00 e/o dalle 14,00 alle 20,00 e/o dalle
20,00 alle 08,00, senza mai lavorare per sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.
Riferiva, infine, che l' , “ritenendo eccessivamente oneroso il contratto di Controparte_1 somministrazione, recedeva dallo stesso con effetto immediato, alla data del 31 ottobre 2017. Di guisa, in data 31.10.2017, come detto, la e l' esistente, comunicavano, oralmente, alla Controparte_3 CP_5
Sig.ra la cessazione del rapporto di lavoro in capo alla convenuta ” (cfr. Pt_1 Controparte_1
ricorso).
Tanto premesso, la ricorrente conveniva in giudizio l' , in persona del legale CP_4 rappresentante p.t., la , in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t. e la in persona del legale rappresentante p.t., chiedendo Controparte_3
di: “in via principale, accertata la nullità e/o annullabilità e previa disapplicazione del contratto commerciale sottoscritto tra la e l' Controparte_3 Controparte_1
e/o del contratto di somministrazione lavoro sottoscritto tra la e la
[...] Controparte_3 ricorrente, accertato lo svolgimento di una prestazione di lavoro subordinato da parte di quest'ultima
a favore di tutte le convenute, dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data dall'11 aprile 2013, condannare l' Controparte_1
, in persona del legale rapp.te pro tempore, sedente alla Via F. Palasciano
[...] di ER (CE) e/o la e la , in persona dei rispettivi legali rappr.ti pro CP_6 Controparte_3 tempore, alla ricostruzione ed alla riattivazione del rapporto di lavoro con la ricorrente in uno al pagamento della retribuzioni maturate dal 31/10/2017 e fino alla reintegra nel posto di lavoro e/o al risarcimento del danno ex art. 36, comma 5 del D.L. 165/2001 nella misura massima prevista dalla
Legge, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per Legge. Sempre in via principale, accertata la responsabilità delle convenute per il danno all'integrità psicofisica della ricorrente (danno biologico), nonché i pregiudizi di ordine patrimoniale, esistenziale e morale direttamente e/o indirettamente dallo stesso discendenti per la compromissione della integrità psicofisica della ricorrente prodottasi a far data dall'11 aprile 2013 al 31 ottobre 2017, voglia condannare l'
[...]
in persona del legale rapp.te pro tempore, Controparte_1 corrente alla Via F. Palasciano di ER e/o la e in solido tra loro e/o CP_6 Controparte_3 ciascuna per il proprio titolo al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali prodottisi, danni da quantificarsi in corso di causa previa C.T.U. medico-legale, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per Legge. In via subordinata, accertata la nullità del termine apposto al contratto di somministrazione stipulato con il ricorrente, voglia condannare la e la CP_6
, in persona dei rispettivi legali rappr.ti pro tempore, alla ricostruzione ed alla Controparte_3 riattivazione del rapporto di lavoro a tempo determinato con la ricorrente in uno al pagamento delle retribuzioni maturate dal 31/10/2017 alla reintegra nel posto di lavoro il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per Legge”, con vittoria di spese e con attribuzione (cfr. ricorso).
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva l' , in persona del legale CP_4 rappresentante p.t., la quale eccepiva la nullità e l'infondatezza del ricorso nonché il difetto di legittimazione passiva e che, nel merito, con diverse argomentazioni in fatto e in diritto, ne chiedeva il rigetto.
Si costituivano altresì la e la le quali Controparte_2 Controparte_3
evidenziavano l'assoluta legittimità del proprio operato, nonché la legittimità formale e sostanziale del contratto di lavoro e dei contratti di proroga sottoscritti tra le parti in causa, negando la partecipazione al presunto disegno fraudolento eccepito dalla parte ricorrente;
eccepivano, inoltre, la decadenza dall'impugnativa dei contratti e dall'azione giudiziale.
Più specificamente, la preliminarmente eccepiva la Controparte_2 rinuncia, da parte della ricorrente, alle domande avanzante nei suoi confronti nell'ambito del procedimento cautelare recante r.g. n. 4707/2018, assumendo che alcune domande spiegate sarebbero nella sostanza identiche a quelle riproposte nell'ambito del presente giudizio e che altre sarebbero, invece, ricomprese in quelle di cui al ricorso cautelare a cui la ricorrente ha rinunciato.
Nel merito, evidenziava che il rapporto con la ricorrente sarebbe cessato alla sua naturale scadenza, come contrattualmente previsto, ed, ancora, che la lavoratrice, in ogni caso, con la lettera del 27.12.2017, si sarebbe limitata ad impugnare l'interruzione del lavoro/licenziamento nei soli confronti dell' e della essendo, tra CP_4 Controparte_3
l'altro, la comparente del tutto estranea ai fatti successivi al 31.01.2017.
Circa la cessazione del rapporto di lavoro, la precisava che nel capitolato Controparte_3
tecnico e speciale d'appalto sarebbe stato espressamente previsto che l' si sarebbe CP_4 impegnata ad adottare tutte le misure connesse all'attività lavorativa in conformità alle disposizioni recate dal d.lgs. n. 81/2008 ed, ancora, che, a seguito del giudizio di inidoneità parziale alla mansione formulato dal medico competente sulla persona della ricorrente, la avrebbe fatto espressa richiesta alla di sostituzione della risorsa, non CP_4 CP_3
risultata pienamente idonea al servizio disimpegnato;
deduceva, pertanto, che il rapporto di prestazione di lavoro in somministrazione a termine, proprio in considerazione di tale circostanza, si sarebbe risolto del tutto legittimamente in data 31.10.2017 e, cioè, alla naturale scadenza della proroga sottoscritta dalla lavoratrice. Aggiungeva che, con comunicazione pec del 28.11.2017, la Direzione Sanitaria dell' avrebbe sollecitato la CP_4 Controparte_3
la sostituzione degli Operatori Socio Sanitari risultati parzialmente inidonei al servizio – tra cui la ricorrente – confermando l'inesistenza della possibilità di assegnare ad altre mansioni le suddette unità di lavoratori interinali, per i quali non si era, per questo, proceduto al rinnovo trimestrale dei contratti scaduti in data 31.10.2017.
Quanto alla domanda di costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e alle pretese economiche pure eccepite da parte ricorrente, evidenziava la propria estraneità, precisando che tali richieste potevano ai sensi dell'art. 38 del d.lgs. n. 81/2015 ricadere esclusivamente sulla società utilizzatrice e non anche su essa società somministratrice.
Tanto dedotto, entrambe le resistenti concludevano chiedendo respingersi tutte le domande proposte dalla parte ricorrente perché infondate e/o non provate.
Acquisita la documentazione prodotta, all'udienza odierna, all'esito di trattazione disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni di cui alle note scritte ritualmente depositate, la causa è decisa con sentenza.
Il ricorso è parzialmente fondato e merita, pertanto, accoglimento nei limiti che seguono.
Tanto premesso, in primo luogo, va rigettata l'eccezione di nullità e/o inammissibilità del ricorso sollevata dall , avendo parte ricorrente sufficientemente illustrato le ragioni CP_4
di fatto e di diritto su cui si fonda la domanda consentendo, così, alle parti resistenti di poter articolare la propria difesa ed alla giudicante di delibare sul fondamento della domanda.
La riprova di tale circostanza si ricava dalla lettura della memoria difensiva, laddove viene compiutamente ed esaurientemente svolta la difesa delle parti resistenti, con particolare riferimento a tutti gli aspetti della fattispecie dedotta in giudizio.
Parimenti, va disattesa l'eccezione dalla stessa sollevata in ordine alla carenza di CP_4
legittimazione passiva, fondata, in base alla ricostruzione offerta nell'ambito della propria memoria difensiva, sull'assenza del rapporto di lavoro alle sue dipendenze. Al di là della carenza argomentativa della spiegata eccezione, osserva la giudicante come essa sia del tutto destituita di fondamento, atteso che la ricorrente spiega molteplici domande nei confronti dell' , la cui infondatezza implica il rigetto della domanda e non già la declaratoria di CP_4
difetto di legittimazione passiva che, nella specie, sussiste.
Va altresì respinta l'eccezione spiegata dalla volta a Controparte_2
far valere la rinuncia da parte della ricorrente nei suoi confronti nell'ambito del procedimento ex art. 700 c.p.c.
Come, infatti, emerge dal verbale d'udienza del 17.07.2018 nell'ambito del procedimento cautelare recante R.G. n. 4707/2018, versato in atti dalla Controparte_2
(cfr. allegato n. 15 della produzione), la parte ricorrente preliminarmente rinunciava
[...] alla domanda esperita nei confronti di detta società e la rinuncia veniva accettata dal procuratore speciale della il quale, pertanto, ne chiedeva l'estromissione dal CP_2 giudizio.
Al riguardo, va osservato che la rinuncia alla domanda non va confusa con la rinuncia agli atti del giudizio, atteso che, nel caso di rinuncia agli atti del giudizio, si può parlare di estinzione del processo, cui consegue una pronuncia meramente processuale, a fronte della quale la domanda potrà essere riproposta nel caso in cui sia ancora possibile far valere il proprio diritto.
Essa può essere fatta solo personalmente dalla parte che ha proposto la domanda o da un suo procuratore speciale e richiede, quale condizione di efficacia, l'accettazione delle altre parti alla luce della potenziale sussistenza di un interesse di queste ultime alla definizione della domanda oggetto di rinuncia.
La rinuncia all'azione – integrante un vero e proprio atto di disposizione del diritto azionato
– comporta, invece, una pronuncia con cui si prende atto della volontà del ricorrente di rinunciare alla pretesa sostanziale dedotta in giudizio, con la conseguente inammissibilità di una futura riproposizione della domanda.
Essa, infatti, estingue l'azione e prescinde da ogni accettazione, giacché ha l'efficacia di un riconoscimento dell'infondatezza della propria domanda oppure di un rigetto nel merito della domanda medesima, facendo venir meno l'interesse delle controparti (Cass.
22.01.2020, n. 1386).
In questi termini, la rinuncia alla domanda esperita nei confronti della da CP_2 parte della ricorrente nell'ambito del procedimento cautelare richiamato va qualificata come rinuncia agli atti, rilevante ai sensi e per gli effetti dell'art. 306 c.p.c.
Al riguardo, va ulteriormente evidenziato che la spiegata rinuncia risulta, in ogni caso, riferibile alla domanda cautelare, la quale è, in quanto tale, ancorata a differenti presupposti
– coincidenti con quelli previsti dall'art. 700 c.p.c. – alla luce, cioè, dell'esigenza di una pronuncia che si caratterizza per la sua provvisorietà, al solo scopo, dunque, di impedire che il diritto, di cui si chiede la tutela giurisdizionale, nelle more dello svolgimento del processo, subisca un pregiudizio irreparabile.
Va, a questo punto, affrontata l'eccezione relativa alla decadenza dall'impugnativa del contratto a termine e dall'azione giudiziaria sollevata dalla dalla CP_2 CP_3
[...]
Tale eccezione risulta fondata nei soli confronti della . Controparte_2
Sul punto, va premesso che l'art. 32 della legge n. 183/2010, al comma 4, espressamente estende l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 6 della legge n. 604/1966, come modificato dal comma 1, ad alcune fattispecie tipizzate. In particolare, alle lettere a) e b), è prevista l'applicazione del termine decadenziale ai contratti a termine ed alla lett. d) a tutti i casi in cui, compresa l'ipotesi di cui all'art. 27 del d.l.gs. n. 276/2003, si chiede la costituzione di un rapporto di lavoro in capo ad un soggetto diverso dal titolare del contratto.
Nell'ambito della lettera d) rientra, dunque, certamente l'ipotesi oggetto di causa, in cui parte attrice, dedotta la illegittimità dei contratti di somministrazione di lavoro temporaneo, chiede dichiararsi la costituzione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la convenuta , quale utilizzatrice. CP_4
Rileva, pertanto, la giudicante come il termine decadenziale trovi, nel caso di specie, piena applicazione.
Tanto precisato, occorre ricostruire brevemente la disciplina normativa in esame alla luce dei più recenti, ed ormai consolidati, orientamenti della giurisprudenza di legittimità.
Come è noto, la legge 4 novembre 2010, n. 183 (c.d. Collegato Lavoro), entrata in vigore il
24/11/2010, e, segnatamente, l'art. 32, ha introdotto importanti novità in quanto, oltre a modificare la disciplina delle impugnazioni del licenziamento, ha esteso l'onere di impugnazione anche a fattispecie affatto diverse.
In particolare, il comma 1 dell'art. 32 della legge n. 183/2010 ha sostituito i commi 1 e 2 dell'art. 6 della legge n. 604/1966, prevedendo, oltre alla necessità, a pena di decadenza, di una impugnazione del licenziamento, anche extragiudiziale, entro 60 giorni dalla sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione scritta dei motivi, qualora non contestuali allo stesso (comma 1 del nuovo art. 6 della legge n. 604/1966), la previsione di un ulteriore onere di impugnazione giudiziale, entro il successivo termine di 270 giorni, a pena di inefficacia della prima impugnazione.
La decadenza viene, infatti, impedita solo se, dopo la contestazione extragiudiziaria del licenziamento, il soggetto interessato depositi nel termine di 270 giorni il ricorso nella cancelleria del Tribunale in funzione di giudice del lavoro o comunichi alla controparte la richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato. Qualora la conciliazione o l'arbitrato siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro 60 giorni dal rifiuto o dal mancato accordo (comma 2 del nuovo art. 6 L. 604/66).
Il comma 2 dell'art. 32 L. 183/2010 ha esteso le disposizioni “di cui all'articolo 6 della legge
15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo” anche a tutti i casi di invalidità del licenziamento.
Il comma 3 dell'art. 32 L. 183/2010 ha poi esteso l'onere di impugnazione anche a fattispecie diverse, prevedendo che “le disposizioni di cui all'art. 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo” si applichino inoltre: a) ai licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro ovvero alla legittimità del termine apposto al contratto;
b) al recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
c) al trasferimento ai sensi dell'art. 2103 cc;
d) all'azione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro, ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, con termine decorrente dalla scadenza del medesimo.
Il comma 4 dell'art. 32 citato estende, inoltre, l'applicazione delle “disposizioni di cui all'art. 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo” anche: a) ai contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi degli articoli 1, 2, e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del c.d. Collegato Lavoro, con decorrenza dalla scadenza del termine;
b) ai contratti di lavoro a termine, stipulati anche in applicazione delle disposizioni previgenti al d.lgs. n. 368/2001 e già conclusi alla data di entrata in vigore del Collegato Lavoro, per i quali, quindi, i 60 giorni per l'impugnazione decorrono dal 24/11/2010; c) alla cessione del contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell'art. 2112 c.c.; d) in ogni altro caso in cui si chieda la costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo ad un soggetto diverso dal titolare del contratto.
Il 27 febbraio 2011 è, poi, entrata in vigore la L. 26 febbraio 2011, n. 10, che ha convertito con modificazioni il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225 ( c.d. Decreto Milleproroghe), la quale ha introdotto nell'art. 32 L. 183/2010, dopo il primo comma, il comma 1bis , dal seguente tenore: “in sede di prima applicazione, le disposizioni di cui all'art. 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, relative al termine di sessanta giorni per l'impugnazione del licenziamento, acquistano efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2011”.
La legge 28 giugno 2012 n. 92, (c.d. Legge Fornero), entrata in vigore il 18 luglio 2012, ai fini che qui interessano ha previsto: 1) all'art. 1, comma 38, ha modificato il secondo comma dell'art. 6 della legge n. 604/1966, sostituendo il termine di 270 giorni per adire l'autorità giudiziaria, già previsto dall'art. 32 della legge n. 183/2010, con il minor termine di 180 giorni, e ai sensi dell'art. 1, comma 39, questa disposizione si applica “in relazione ai licenziamenti intimati dopo la data di entrata in vigore della presente legge”; 2) con l'art. 1, comma 11, lettera a) è stata sostituita la lettera a) del comma 3 dell'art. 32 L. 183/2010, prevedendo che le disposizioni di cui all'art. 6 della legge n. 604/1966, come modificato dal comma 1 dello stesso articolo 32, si applichino inoltre: “ai licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro ovvero alla nullità del termine apposto al contratto di lavoro, ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni. Laddove si faccia questione della nullità del termine apposto al contratto, il termine di cui al primo comma del predetto articolo 6, che decorre dalla cessazione del medesimo contratto, è fissato in centoventi giorni, mentre il termine di cui al primo periodo del secondo comma del medesimo articolo
6 è fissato in centottanta giorni”. Il successivo comma 12 dell'art. 1 legge n. 92/2012 prevede che “Le disposizioni di cui al comma 3, lettera a), dell'articolo 32 della legge 4 novembre
2010, n. 183, come sostituita dal comma 11 del presente articolo, si applicano in relazione alle cessazioni di contratti a tempo determinato verificatesi a decorrere dal 1^ gennaio
2013”; C) L'art. 1, comma 11, lettera b) L. 92/2012 abroga espressamente la lettera d) dell'art. 32 comma 3 L. 183/2010; D) L'art. 1, comma 46 L. 92/2012, sostituendo il comma 3 dell'art. 5 della legge 23 luglio 1991, n. 223, espressamente prevede che “ai fini dell'impugnazione del licenziamento si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 della legge 15 luglio 1966, n.
604 e successive modificazioni”, con ciò estendendo la disciplina delle impugnazioni del licenziamento individuale (60 + 180 giorni) ai licenziamenti collettivi.
Successivamente, in attuazione del c.d. Jobs Act, è entrato in vigore, nel mese di giugno
2015, il d.lgs. n. 81/2015, il quale, all'art. 28, ha statuito che l'impugnazione del contratto a tempo determinato deve avvenire, a pena di decadenza, entro 120 giorni dalla cessazione del singolo contratto con necessità, pena l'inefficacia dell'impugnativa, del rispetto del termine di 180 giorni per la proposizione del ricorso innanzi al Tribunale o dalla comunicazione alla controparte della richiesta del tentativo di conciliazione (testualmente:
“L'impugnazione del contratto a tempo determinato deve avvenire, con le modalità previste dal primo comma dell'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, entro centoventi giorni dalla cessazione del singolo contratto. Trova altresì applicazione il secondo comma del suddetto articolo 6” – art. 28 d.lgs. n. 81/2015).
Così, i contratti cessati a far data dal 1 gennaio 2013, dovevano essere impugnati stragiudizialmente entro 120 giorni dalla cessazione ed entro i 180 giorni successivi all'impugnazione stragiudiziale dovevano essere impugnati anche giudizialmente o, in alternativa, entro lo stesso termine doveva essere avviata una procedura di conciliazione presso la;
i contratti cessati a far data dal 1 gennaio 2014, 1 Parte_2 gennaio 2015 e 1 gennaio 2016, dovevano essere impugnati stragiudizialmente entro 120 giorni dalla cessazione ed entro i 180 giorni successivi all'impugnazione stragiudiziale dovevano essere impugnati giudizialmente o, in alternativa, entro lo stesso termine doveva essere avviata una procedura di conciliazione presso la . Parte_2
L'art. 28 cit. è stato, poi, modificato del d.l. 12.7.2018, n. 87, conv. in legge 9.8.2018, n. 96, il quale ha esteso il termine di impugnazione a 180 giorni (testualmente: “L'impugnazione del contratto a tempo determinato deve avvenire, con le modalità previste dal primo comma dell'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, entro centottanta giorni dalla cessazione del singolo contratto. Trova altresì applicazione il secondo comma del suddetto articolo”).
La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, chiarito che l'istituto decadenziale trova applicazione anche in relazione all'azione per l'accertamento dell'abusiva reiterazione dei contratti a termine e che il termine decorre dall'ultimo (ex latere actoris) dei contratti intercorsi tra le parti, atteso che la sequenza contrattuale che precede l'ultimo contratto rileva come dato fattuale, che concorre ad integrare l'abusivo uso dei contratti a termine
(Cass. civ., sent. n. 22861/2022).
Ai fini della decisione del presente giudizio, va, inoltre, evidenziato che, di recente, la Corte
Costituzionale, con la sentenza n. 212/2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, della legge n. 604/1966, come sostituito dall'art. 32, comma 1, della legge n. 183/2010, nella parte in cui non prevedeva l'inefficacia dell'impugnazione ove la stessa non fosse seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, oltre che dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, anche dal deposito del ricorso cautelare anteriore alla causa ai sensi degli artt. 669-bis, 669-ter e
700 c.p.c.
In questi termini, dunque, ai fini del rispetto del termine di decadenza, il ricorso cautelare deve intendersi equiparato al ricorso ordinario, nell'ottica di garantire così una tutela più effettiva e ragionevole al lavoratore.
Di conseguenza, il ricorso cautelare ante causam presentato entro 180 giorni dall'impugnazione stragiudiziale impedisce la decadenza.
Applicando tali principi alla fattispecie in esame, va rilevato che dagli atti di causa risulta che l'interruzione del contratto a termine veniva impugnata dalla ricorrente in via stragiudiziale mediante lettera raccomandata A/R del 27.12.2017, recapitata alla CP_3 in data 28.12.2017 (cfr. pagine 1 e 2 dell'allegato contenuto nella produzione di parte
[...]
ricorrente) e che, in data 25.05.2018, veniva depositato ricorso ex art. 700 c.p.c. Così, dinanzi all'eccezione di decadenza spiegata in via giudiziale dalle società resistenti, alla luce della documentazione allegata, nei soli confronti della vi è prova Controparte_3
dell'impugnativa stragiudiziale, proposta nel rispetto del termine previsto dalla normativa richiamata applicabile ratione temporis, cui è seguito il deposito del ricorso ai sensi dell'art. 700 c.p.c. nel termine dei 180 giorni, la cui osservanza, alla luce della giurisprudenza prevalente e – soprattutto – della richiamata sentenza n. 212/2020 della Corte
Costituzionale, impedisce la decadenza.
Viceversa, non vi è prova dell'impugnativa stragiudiziale nei confronti della
[...]
, come da quest'ultima dedotto nell'ambito della propria memoria Controparte_2
difensiva.
Nei confronti di quest'ultima, dunque, la ricorrente è decaduta dall'impugnativa dei contratti a termine.
Va, invece, disattesa l'eccezione di decadenza spiegata dalla Controparte_3
Venendo al merito, è opportuno procedere a una disamina disgiunta delle articolate richieste contenute in ricorso e poste alla base del petitum.
Al riguardo, va preliminarmente rilevato che il contratto sottoscritto con la Controparte_3 come risulta dalla documentazione in atti, ha avuto decorrenza dal 01.02.2017, con successiva proroga, in data 31.07.2017, fino al 31.10.2017 (cfr. allegato n. 3 della produzione della;
pertanto, solo per errore materiale, nel ricorso veniva indicato come Controparte_3 durata l'intervallo temporale dal 12.06.2017-31.10.2017 (cfr. allegato denominato “contratto missive e documenti vari della produzione di parte ricorrente). Parte_1
Orbene, con riferimento alla domanda volta alla costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far data dal 11.04.2013 tra la ricorrente e l' nonché al CP_4
riconoscimento delle spettanze maturate dal 31.01.2017 fino alla reintegra nel posto di lavoro e/o al risarcimento del danno ex art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, va premesso che la richiamata disposizione, rubricata “utilizzo di forme di contratti flessibili”, costituisce il fondamento giuridico che legittima il ricorso a forme flessibili di assunzioni per il soddisfacimento di esigenze temporanee o eccezionali e rinvia alla contrattazione collettiva in attuazione delle previsioni legislative speciali, per quanto compatibili, la regolamentazione.
Le difficoltà interpretative ed applicative della norma sono dovute alla peculiarità della disciplina ivi dettata rispetto alle regole che specularmente disciplinano il settore privato: in particolare, sussiste una vera e propria diversità con i rapporti di lavoro a tempo determinato nel settore privato, che attiene non tanto alla disciplina dei presupposti che legittimano il ricorso alle forme di lavoro a tempo determinato anche nel settore pubblico, che restano sostanzialmente simili, quanto, piuttosto, al sistema delle sanzioni.
L'art. 36 d.lgs. n. 165/2001 dispone: “Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo 35. 2. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i contratti di cui al primo periodo del presente comma soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo
o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato possono essere stipulati nel rispetto degli articoli
19 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, escluso il diritto di precedenza che si applica al solo personale reclutato secondo le procedure di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del presente decreto. I contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato sono disciplinati dagli articoli 30 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fatta salva la disciplina ulteriore eventualmente prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Non è possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali. Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. È consentita l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato.
2-bis. I rinvii operati dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ai contratti collettivi devono intendersi riferiti, per quanto riguarda le amministrazioni pubbliche, ai contratti collettivi nazionali stipulati dall'ARAN.
3. Al fine di combattere gli abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, sulla base di apposite istruzioni fornite con direttiva del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, le amministrazioni redigono, dandone informazione alle organizzazioni sindacali tramite invio all'Osservatorio paritetico presso l'Aran, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate, con l'indicazione dei dati identificativi dei titolari del rapporto nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei di valutazione e agli organismi indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo
27 ottobre 2009, n. 150, nonché alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica che redige una relazione annuale al Parlamento […]”.
La somministrazione nel pubblico impiego è prevista solo in relazione al contratto a tempo determinato, come, del resto, prevede l'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 81/2015, che esclude la somministrazione a tempo indeterminato con riferimento alle Pubbliche
Amministrazioni.
In relazione al regime sanzionatorio, è evidente che la disposizione di cui all'art. 36, comma
5, d.lgs. n. 165/2001 sia inequivoca;
ed, invero, la disposizione statuisce che ”
5. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative”.
Il legislatore, quanto al sistema sanzionatorio, ha voluto enunciare un principio di portata speciale e non derogabile, in contrapposizione con la disposizione di cui al precedente comma 2, in cui, come si è detto, è fatto richiamo alla disciplina legale vigente nel privato impiego.
D'altra parte, la norma in esame è stata più volte, e sempre inutilmente, sottoposta al vaglio sia della giurisprudenza costituzionale che di quella comunitaria nella formulazione non dissimile previgente.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 89/2003, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 36, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, prospettatale in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. osservava che il principio dell'accesso mediante concorso, enunciato dall'art. 97, comma 1, Cost. per l'impiego pubblico, è del tutto estraneo alla disciplina del lavoro privato e che tale principio “rende palese la non omogeneità – sotto l'aspetto considerato – delle situazioni poste a confronto dal remittente e giustifica la scelta del legislatore di ricollegare alla violazione di norme imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego dei lavoratori da parte delle amministrazioni pubbliche conseguenze di carattere esclusivamente risarcitorio, in luogo della conversione (in rapporto) a tempo indeterminato prevista per i lavoratori privati”. Nella stessa sentenza n. 89/2003, la Corte rilevava che “seppure lo stesso art. 97, comma 3,
Cost., contempla la possibilità di derogare per legge, a miglior tutela dell'interesse pubblico, al principio del concorso, è tuttavia rimessa alla discrezionalità del legislatore, nei limiti della non manifesta irragionevolezza, l'individuazione di siffatti casi eccezionali, senza che alcun vincolo possa ravvisarsi in una pretesa esigenza di uniformità di trattamento rispetto alla disciplina dell'impiego privato”.
Sul piano comunitario, invece, mentre con la sentenza c.d. (4 luglio 2006 causa C Per_1
- 212/04), la Corte di Giustizia sembrava avesse aperto la via ad una equiparazione tra lavoro pubblico e privato affermando che “qualora l'ordinamento giuridico interno dello
Stato membro interessato non preveda nel settore considerato altra misura effettiva per evitare e, se del caso, sanzionare l'utilizzazione abusiva di contratti a tempo determinati successivi, il detto accordo quadro osta all'applicazione di una normativa nazionale che vieta in maniera assoluta, nel solo settore pubblico, di trasformare in un contratto di lavoro a tempo indeterminato una successione di contratti a tempo determinato, che, di fatto, hanno avuto il fine di soddisfare 'fabbisogni permanenti e durevoli' del datore di lavoro e devono essere considerati abusivi”, con la successiva sentenza SS ( 7 settembre 2006 causa C – 180/2004), con specifico riferimento alla normativa italiana (e, cioè, proprio all'art. 36, d.lgs. n. 165/2001), ha affermato che la sanzione risarcitoria ivi prevista non possa ritenersi, a priori, uno strumento inadeguato a perseguire gli scopi della direttiva, che mira a sanzionare l'utilizzazione abusiva di contratti a tempo determinato stipulati in successione, ed ha rimesso al giudice nazionale il compito di valutare se la sanzione economica costituisca un deterrente sufficiente a dissuadere la P.A. dal stipulare contratti a termine sequenziali anziché instaurare un definitivo rapporto a tempo indeterminato.
Il principio è stato altresì ribadito dalla Suprema Corte secondo cui “in materia di pubblico impiego, un rapporto di lavoro a tempo determinato non è suscettibile di conversione in uno a tempo indeterminato, stante il divieto posto dall'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, il cui disposto è stato ritenuto legittimo dalla Corte costituzionale (sentenza n. 98 del 2003) e non
è stato modificato dal d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368, contenente la regolamentazione dell'intera disciplina del lavoro a tempo determinato. Ne consegue che, in caso di violazione di norme poste a tutela dei diritti del lavoratore, in capo a quest'ultimo, essendogli precluso il diritto alla trasformazione del rapporto, residua soltanto la possibilità di ottenere il risarcimento dei danni subiti” (in tal senso, Cass., sez. lav., 15 giungo 2010, n. 14350). In sintesi, alla luce della disciplina dettata dall'art. 36 d.lgs. n. 165/2001, le assunzioni a tempo determinato nel pubblico impiego sono possibili solo se effettuate osservando le regole generali per esse previste;
tuttavia, in caso di violazione, la sanzione sarà sempre risarcitoria e mai costitutiva.
Del resto, recentemente, la Suprema Corte, intervenendo a più riprese sul tema ha chiarito che “nell'impiego pubblico contrattualizzato la conversione del rapporto è impedita, senza eccezione alcuna, dal d.lgs. n. 165 del 2001, art. 36, che, in tutte le versioni succedutesi nel tempo, ha previsto che "in ogni caso la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte delle pubbliche amministrazioni non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione" (così Cass. n.
7674/22).
Essa ha anche precisato che: “Questa Corte ha da tempo chiarito (sentenza n. 89 del 2003) che tale diversificazione, tra il settore pubblico e il settore privato, della disciplina dei rimedi dell'inosservanza delle regole imperative sul contratto di lavoro a termine non si traduce in una illegittima e discriminatoria riduzione della tutela attribuita al pubblico dipendente, ma integra la necessaria implicazione dell'esigenza di rispettare il canone espresso dall'ultimo comma dell'art. 97 Cost., secondo cui agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge;
canone che, a sua volta, costituisce proiezione del principio di eguaglianza, il quale esige che tutti, secondo capacità
e merito, valutati per il tramite di una procedura di concorso, possano accedere all'impiego pubblico e che all'opposto non consente l'accesso in ruolo stabile per altra via, tanto più se segnata da illegalità. La ragione della differenza del regime di tutela del lavoratore contro l'illegittimo ricorso al contratto a temine nel contesto del lavoro pubblico rispetto a quello vigente nel contesto del lavoro privato, risiede proprio nell'esigenza di rispetto di questo principio, posto a presidio delle esigenze di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione, previste dallo stesso art. 97 Cost., che rende evidente la disomogeneità tra le due situazioni e giustifica la scelta del legislatore di ricollegare alla violazione di norme imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego dei lavoratori da parte delle amministrazioni pubbliche conseguenze di carattere esclusivamente risarcitorio”(così
Cass. n. 250/21). Posto, quindi, che l'accertamento dell'eventuale illegittimità del contratto di somministrazione giammai può determinare quale sanzione la costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze della Amministrazione convenuta, così come statuito dall'art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001, prima richiamato, ma solo conseguenze di natura risarcitoria, occorre verificare, nella specie quali siano i motivi di illegittimità dedotti per verificare, in concreto, se sussistenti e fondanti la responsabilità delle odierne resistenti.
Orbene, in base alla ricostruzione offerta dalla parte ricorrente, il rapporto di lavoro alle dipendenze della resistente rova il proprio fondamento nelle clausole sociali di CP_3 salvaguardia dell'occupazione inserite nel contratto di appalto e nella documentazione allo stesso afferente, previa indicazione nominativa dei dipendenti già impiegati per le attività denominate servizi di “Supporto ai Processi Operativi Interni” (cfr. pagina 9 del ricorso).
Ebbene, è evidente che l'assunzione della ricorrente sia correlata al pregresso rapporto di lavoro con la società , appaltatrice del servizio di Controparte_2
somministrazione di lavoro a tempo determinato per l' (cfr. allegato n. 2 della CP_4 produzione della;
ciò può desumersi, infatti, sia dalla lettera g) della CP_2
premessa del contratto di affidamento triennale del servizio (versato in atti dalla resistente
– allegato n. 2 della produzione di quest'ultima) sia dalla complessiva vicenda CP_3
storica dedotta dalla parte ricorrente e non contestata dalla resistente , da cui emerge CP_4
che la sarebbe stata addetta presso l' , sin dall'aprile del 2013, sostanzialmente Pt_1 CP_4 senza interruzioni, svolgendo le proprie mansioni dapprima presso la (cfr. Parte_3
pagina 11 dell'allegato denominato “contratto missive e documenti vari
[...]
della produzione di parte ricorrente), e, successivamente, presso la UOC Parte_1
Ortopedia e Traumatologia (cfr. pagina 19 dell'allegato denominato “contratto missive e documenti vari della produzione di parte ricorrente). Parte_1
La condotta della in ordine a tale profilo, è, ad avviso della giudicante, del tutto CP_3
legittima, atteso che la ricorrente è stata assunta in forza della sopramenzionata previsione;
la società ha, pertanto, ottemperato al contratto di affidamento triennale con l' , CP_4 garantendo i livelli occupazionali già in forza.
Così, in ordine alla dedotta illegittimità del contratto per insussistenza delle esigenze temporanee e, quindi, per violazione degli artt. 33 e 36 commi 2-3 d.lgs. n. 165/2001 stante anche il dedotto “Piano di rientro dal deficit sanitario” (cfr. sul punto pagina 9 del ricorso), va evidenziato che la censura è opponibile all' e giammai alla CP_4 Controparte_3 quest'ultima, infatti, ha provato di aver partecipato ad una gara pubblica per l'aggiudicazione di un servizio, dapprima esternalizzato e poi internalizzato.
Dalla documentazione in atti, emerge, infatti, che la resistente per la prima Controparte_3 volta abbia intrapreso la relazione commerciale con l' ; tale circostanza, del resto, è CP_4
evincibile dalla corposa documentazione presente nel fascicolo di parte, dal quale emerge che la procedura di aggiudicazione e la fase attuativa successiva si sono svolte conformemente al dato legale.
Di conseguenza, tali profili di doglianza non sono opponibili all'agenzia di somministrazione;
viceversa, gli stessi devono essere considerati opponibili all' . CP_4
Al riguardo, quest'ultima, nell'ambito delle proprie difese, non ha specificamente dedotto alcuna circostanza, limitandosi, invero, a rilevare l'impossibilità, stante l'espresso divieto normativo, di una pronuncia costitutiva.
Nulla ha dedotto neppure in ordine al pregresso rapporto tra l'istante e la CP_2
ditta appaltatrice presso l' per l'espletamento dei medesimi servizi, limitandosi ad CP_4 invocare la sua estraneità.
È evidente che, in assenza di deduzioni specifiche in ordine al profilo delle “comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale” e in presenza, al contrario, di deduzioni puntuali in ordine all'esistenza di un rapporto di lavoro sin dall'aprile 2013 presso la resistente , fruitrice della prestazione lavorativa CP_4 della ricorrente, che ha espletato sempre le medesime mansioni, seppur presso due diverse strutture organizzative per effetto di disposizione di servizio del 03.12.2014 (cfr. pagina 19 del denominato “contratto missive e documenti vari della produzione Parte_1 di parte ricorrente), non può che ritenersi illegittima la condotta dell' convenuta, la CP_4
quale ha fatto ricorso a forme contrattuali flessibili giammai per soddisfare esigenze lavorative di carattere temporaneo o eccezionale, bensì per far fronte a un servizio “stabile”.
Posta l'impossibilità di adottare qualsivoglia pronuncia costitutiva per le ragioni anzidette, va sicuramente riconosciuto il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 32, comma 5, legge n. 183/2010, oggi recepito dal comma 2 dell'art. 39 del d.lgs. n. 81/2015.
Del resto, la Suprema Corte, con argomentazioni condivise dalla giudicante, ha ritenuto che
“In materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di illegittima o abusiva successione di contratti di somministrazione di lavoro a termine, pur essendo esclusa, ai sensi dell'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell'art. 86, comma 9, del d. lgs. n. 276 del 2003, la trasformazione in un rapporto a tempo indeterminato, si verifica in ogni caso la sostituzione della pubblica amministrazione-utilizzatrice nel rapporto di lavoro a termine e il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno parametrato alla fattispecie di portata generale di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come “danno comunitario”, determinato tra un minimo e un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto. Tale disciplina appare conforme allo scopo della direttiva 2008/104/CE, la quale, secondo l'interpretazione datane dalla Corte di Giustizia (sentenza del 14 ottobre 2020 in causa C-681/18), è finalizzata a far sì che gli Stati membri si adoperino affinché il lavoro tramite agenzia interinale presso la stessa impresa utilizzatrice non diventi una situazione permanente per uno stesso lavoratore.” (cfr. Cass. 446/2021).
A tale soluzione potrebbe obiettarsi che, nella fattispecie in esame, non si è in presenza di una reiterazione di contratti di somministrazione, atteso che la ricorrente aveva siglato il suo primo contratto di somministrazione.
Tuttavia, l'illegittimità e l'abusività involgono non il singolo contratto, bensì la condotta tenuta dall'Azienda ospedaliera, la quale, per ben oltre 4 anni, ha fruito, sia pure con operazioni negoziali diverse, della medesima prestazione del medesimo lavoratore, per cui il tempo lungo dell'attività prestata mortifica il carattere temporaneo o, comunque, eccezionale del ricorso al lavoro flessibile, rendendo quest'ultimo un modulo ordinario che, da un lato, avvantaggia l'Amministrazione e, dall'altro, pregiudica, inesorabilmente il prestatore, con la conseguenza che la stessa scelta di stipulare il primo contratto di somministrazione è illegittima, stante il carattere fittizio della causale sottesa all'operazione che inficia, quindi, la legittimità del negozio giuridico.
Premessa, quindi, l'illegittimità del contratto, venendo al risarcimento del danno, stante la mancata allegazione e conseguente prova del maggior danno sofferto, esso deve liquidarsi, considerata la durata dei rapporti e la natura della resistente, nella misura massima a cui fa riferimento l'art. 39 d.lgs. n. 81/2015 e, quindi, pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
Venendo all'ulteriore doglianza sollevata dalla ricorrente, relativa alla nullità del contratto di somministrazione per violazione degli artt. 32, comma 1, lett. d), 33, comma 1, lett. c), e
35, comma 4, d.lgs. n. 81/2015, ascrivibile alla presunta violazione delle previsioni ascrivibili alla sicurezza sui luoghi di lavoro, va in questa sede evidenziato che parte ricorrente, nel proprio atto introduttivo, in modo del tutto generico e fumoso, si limita ad invocare l'applicabilità della richiamata disciplina, omettendo, tuttavia, di allegare e dedurre specificamente gli elementi necessari a sostegno di tale domanda.
Le medesime considerazioni valgono altresì con riferimento alla domanda volta all'accertamento della responsabilità delle resistenti per il danno all'integrità psicofisica della ricorrente (danno biologico), nonché per gli asseriti pregiudizi di ordine patrimoniale, esistenziale e morale direttamente e/o indirettamente dallo stesso discendenti per la compromissione della integrità psico-fisica, essendosi, del resto, la ricorrente limitata sul punto ad allegare unicamente tre certificati medici successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, senza, cioè, puntualmente dedurre e/o allegare alcuna specifica circostanza a supporto di tale domanda.
Rebus sic stantibus, la nomina di un consulente tecnico per verificare l'eziologia del danno lamentato (pur volendo prescindere dal difetto di allegazione e di prova, di cui si è già detto supra), sarebbe, nella fattispecie in esame, del tutto esplorativa.
Le descritte carenze espositive, lungi dal riflettersi sulla validità del ricorso, attengono propriamente al piano della allegazione e della sufficiente specificazione dei fatti idonei a sorreggere nel merito la domanda.
Tali domande, pertanto, vanno rigettate.
Alla luce delle sopraesposte considerazioni, il ricorso deve essere parzialmente accolto nei termini sopra esposti.
Le spese di lite nei confronti dell' seguono la soccombenza e si liquidano nella misura CP_4 di cui al dispositivo.
Le spese di lite nei confronti di e ono Controparte_2 Controparte_3 integralmente compensate considerate la qualità delle parti, la complessità delle questioni trattate e la controvertibilità delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra domanda ed istanza disattesa:
1) In accoglimento parziale del ricorso, previa declaratoria di illegittimità del contratto di somministrazione per le causali di cui in motivazione, condanna l' , ai sensi dell'art. CP_4 39 d.lgs. 81/2015 al pagamento di una somma a titolo risarcitorio pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto;
2) rigetta il ricorso nella parte restante;
3) compensa le spese di lite nei confronti di e di Controparte_2
Controparte_3
4) condanna l' , in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di CP_4
giudizio, che si liquidano in complessivi euro 2.300,00 per spese, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione, se dovuta.
S. Maria C.V., 11.11.2025 La Giudice
dott.ssa Valentina Paglionico
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della dott.ssa Valentina Paglionico, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito di deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9131/2019 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. Dario Abbate e con lo stesso Parte_1 elettivamente domiciliato come in atti
RICORRENTE
contro
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati
OM RR ed NT D'AL e con gli stessi elettivamente domiciliata come in atti
RESISTENTE
nonché
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Ugo Prospero Cerruti e Teresa Locuco e con gli stessi elettivamente domiciliata come in atti
ALTRA RESISTENTE e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_3 difesa dall'avv. Francesco Giammaria e con lo stesso elettivamente domiciliata come in atti
ALTRA RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.10.2019, la ricorrente indicata in epigrafe, premettendo di aver lavorato dal 11.04.2013 al 31.10.2017 presso l' Controparte_1
(da ora “ ”) come operatore socio-sanitario, esponeva
[...] CP_4
di essere stata formalmente inquadrata dalla società con n. 5 contratti di CP_2 lavoro in somministrazione a tempo pieno e determinato, nei periodi dal 15.04.2013 al
28.04.2013, dal 29.04.2013 al 28.06.2013 dal 28.06.2013 al 15.09.2013 e dal 23.09.2013 al
22.09.2014, dal 23.09.2014 al 11.06.2017 e, successivamente, dal 12.06.2017 al 31.10.2017, dalla on contratto di lavoro in somministrazione a tempo parziale e determinato, Controparte_3
deducendo che il rapporto di lavoro si sarebbe svolto, “sin dall'instaurazione continuativamente, senza alcuna interruzione, con i canoni e le condizioni tipiche della subordinazione e dipendenza, quantomeno a far data dall'11 aprile 2013 (precedentemente, per il tramite dell'Agenzia Tempor S.p.A. – Soluzioni al Lavoro) e sino a tutto il 31 ottobre 2017, con inquadramento nel C.C.N.L. Sanità – Personale non medico (per 6 gg. lavorativi settimanali – ore
36,00), con qualifica di impiegata, livello B Super, Categoria B – C.C.N.L. lavoratori in somministrazione 27/02/2014, con mansioni di operatrice socio sanitaria” (cfr. ricorso).
L'istante esponeva che, in data 30.10.2017, riceveva una e-mail con la quale le veniva comunicato che il suo contratto di lavoro, in scadenza al 31.10.2017, sarebbe stato prorogato sino a tutto il 31.01.2018, lamentando che “inaspettatamente, invece, sia dall'
[...]
, quanto dalla veniva, poi, comunicato, verbalmente che, in realtà, CP_1 Controparte_3 alcuna ulteriore proroga sarebbe stata concessa, senza spiegarne neppure le motivazioni” (cfr. ricorso), specificando che il licenziamento orale sarebbe stato tempestivamente e ritualmente impugnato in data 29.12.2017.
La ricorrente assumeva, in particolare, di essere stata formalmente assunta e licenziata con cadenza temporale, “con finalità esclusivamente elusiva delle normative vigenti”, deducendo l'illegittimità dei relativi contratti, trattandosi di “contratti ''fittizi" contratti di lavoro interinali ed in somministrazione e/o a tempo determinato” […] “sprovvisti dei requisiti minimi essenziali richiesti dalla Legge, per il ricorso a tale tipologia di contratti” nonché di aver, sin dalla data di assunzione ed ininterrottamente, espletato la mansione di ausiliario specializzato – attività oggi svolta, in base a quanto prospettato, da altri dipendenti dell' e, Controparte_1
comunque, effettuata, all'epoca dei fatti, congiuntamente e/o alternativamente al personale dipendente dell' – deducendo di essersi occupata Controparte_5
di accompagnare i degenti nei reparti, nelle unità diagnostiche nonché in sala operatoria e di accogliere, inoltre, i pazienti all'ingresso del reparto e di provvedere, altresì, anche alla chiusura dei sacchi contenenti rifiuti speciali (a puro titolo esemplificativo, siringhe, aghi, cateteri, etc.) ed a rifornire il reparto di tutto l'occorrente necessario alla degenza dei pazienti;
affermava, inoltre, di aver svolto mansioni ascrivibili al Livello B CCNL Sanità pubblica, che i turni di lavoro sarebbero sempre stati disposti in funzione delle esigenze della e comunicati dai responsabili e/o coordinatori che si sono di Controparte_1 volta in volta avvicendati nel corso del rapporto ed, infine, di aver lavorato per sette giorni alla settimana, dal lunedì alla domenica, per un totale di 36 ore settimanali osservando – alternativamente - i seguenti turni: dalle 08,00 alle 14,00 e/o dalle 14,00 alle 20,00 e/o dalle
20,00 alle 08,00, senza mai lavorare per sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.
Riferiva, infine, che l' , “ritenendo eccessivamente oneroso il contratto di Controparte_1 somministrazione, recedeva dallo stesso con effetto immediato, alla data del 31 ottobre 2017. Di guisa, in data 31.10.2017, come detto, la e l' esistente, comunicavano, oralmente, alla Controparte_3 CP_5
Sig.ra la cessazione del rapporto di lavoro in capo alla convenuta ” (cfr. Pt_1 Controparte_1
ricorso).
Tanto premesso, la ricorrente conveniva in giudizio l' , in persona del legale CP_4 rappresentante p.t., la , in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t. e la in persona del legale rappresentante p.t., chiedendo Controparte_3
di: “in via principale, accertata la nullità e/o annullabilità e previa disapplicazione del contratto commerciale sottoscritto tra la e l' Controparte_3 Controparte_1
e/o del contratto di somministrazione lavoro sottoscritto tra la e la
[...] Controparte_3 ricorrente, accertato lo svolgimento di una prestazione di lavoro subordinato da parte di quest'ultima
a favore di tutte le convenute, dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data dall'11 aprile 2013, condannare l' Controparte_1
, in persona del legale rapp.te pro tempore, sedente alla Via F. Palasciano
[...] di ER (CE) e/o la e la , in persona dei rispettivi legali rappr.ti pro CP_6 Controparte_3 tempore, alla ricostruzione ed alla riattivazione del rapporto di lavoro con la ricorrente in uno al pagamento della retribuzioni maturate dal 31/10/2017 e fino alla reintegra nel posto di lavoro e/o al risarcimento del danno ex art. 36, comma 5 del D.L. 165/2001 nella misura massima prevista dalla
Legge, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per Legge. Sempre in via principale, accertata la responsabilità delle convenute per il danno all'integrità psicofisica della ricorrente (danno biologico), nonché i pregiudizi di ordine patrimoniale, esistenziale e morale direttamente e/o indirettamente dallo stesso discendenti per la compromissione della integrità psicofisica della ricorrente prodottasi a far data dall'11 aprile 2013 al 31 ottobre 2017, voglia condannare l'
[...]
in persona del legale rapp.te pro tempore, Controparte_1 corrente alla Via F. Palasciano di ER e/o la e in solido tra loro e/o CP_6 Controparte_3 ciascuna per il proprio titolo al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali prodottisi, danni da quantificarsi in corso di causa previa C.T.U. medico-legale, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per Legge. In via subordinata, accertata la nullità del termine apposto al contratto di somministrazione stipulato con il ricorrente, voglia condannare la e la CP_6
, in persona dei rispettivi legali rappr.ti pro tempore, alla ricostruzione ed alla Controparte_3 riattivazione del rapporto di lavoro a tempo determinato con la ricorrente in uno al pagamento delle retribuzioni maturate dal 31/10/2017 alla reintegra nel posto di lavoro il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per Legge”, con vittoria di spese e con attribuzione (cfr. ricorso).
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva l' , in persona del legale CP_4 rappresentante p.t., la quale eccepiva la nullità e l'infondatezza del ricorso nonché il difetto di legittimazione passiva e che, nel merito, con diverse argomentazioni in fatto e in diritto, ne chiedeva il rigetto.
Si costituivano altresì la e la le quali Controparte_2 Controparte_3
evidenziavano l'assoluta legittimità del proprio operato, nonché la legittimità formale e sostanziale del contratto di lavoro e dei contratti di proroga sottoscritti tra le parti in causa, negando la partecipazione al presunto disegno fraudolento eccepito dalla parte ricorrente;
eccepivano, inoltre, la decadenza dall'impugnativa dei contratti e dall'azione giudiziale.
Più specificamente, la preliminarmente eccepiva la Controparte_2 rinuncia, da parte della ricorrente, alle domande avanzante nei suoi confronti nell'ambito del procedimento cautelare recante r.g. n. 4707/2018, assumendo che alcune domande spiegate sarebbero nella sostanza identiche a quelle riproposte nell'ambito del presente giudizio e che altre sarebbero, invece, ricomprese in quelle di cui al ricorso cautelare a cui la ricorrente ha rinunciato.
Nel merito, evidenziava che il rapporto con la ricorrente sarebbe cessato alla sua naturale scadenza, come contrattualmente previsto, ed, ancora, che la lavoratrice, in ogni caso, con la lettera del 27.12.2017, si sarebbe limitata ad impugnare l'interruzione del lavoro/licenziamento nei soli confronti dell' e della essendo, tra CP_4 Controparte_3
l'altro, la comparente del tutto estranea ai fatti successivi al 31.01.2017.
Circa la cessazione del rapporto di lavoro, la precisava che nel capitolato Controparte_3
tecnico e speciale d'appalto sarebbe stato espressamente previsto che l' si sarebbe CP_4 impegnata ad adottare tutte le misure connesse all'attività lavorativa in conformità alle disposizioni recate dal d.lgs. n. 81/2008 ed, ancora, che, a seguito del giudizio di inidoneità parziale alla mansione formulato dal medico competente sulla persona della ricorrente, la avrebbe fatto espressa richiesta alla di sostituzione della risorsa, non CP_4 CP_3
risultata pienamente idonea al servizio disimpegnato;
deduceva, pertanto, che il rapporto di prestazione di lavoro in somministrazione a termine, proprio in considerazione di tale circostanza, si sarebbe risolto del tutto legittimamente in data 31.10.2017 e, cioè, alla naturale scadenza della proroga sottoscritta dalla lavoratrice. Aggiungeva che, con comunicazione pec del 28.11.2017, la Direzione Sanitaria dell' avrebbe sollecitato la CP_4 Controparte_3
la sostituzione degli Operatori Socio Sanitari risultati parzialmente inidonei al servizio – tra cui la ricorrente – confermando l'inesistenza della possibilità di assegnare ad altre mansioni le suddette unità di lavoratori interinali, per i quali non si era, per questo, proceduto al rinnovo trimestrale dei contratti scaduti in data 31.10.2017.
Quanto alla domanda di costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e alle pretese economiche pure eccepite da parte ricorrente, evidenziava la propria estraneità, precisando che tali richieste potevano ai sensi dell'art. 38 del d.lgs. n. 81/2015 ricadere esclusivamente sulla società utilizzatrice e non anche su essa società somministratrice.
Tanto dedotto, entrambe le resistenti concludevano chiedendo respingersi tutte le domande proposte dalla parte ricorrente perché infondate e/o non provate.
Acquisita la documentazione prodotta, all'udienza odierna, all'esito di trattazione disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni di cui alle note scritte ritualmente depositate, la causa è decisa con sentenza.
Il ricorso è parzialmente fondato e merita, pertanto, accoglimento nei limiti che seguono.
Tanto premesso, in primo luogo, va rigettata l'eccezione di nullità e/o inammissibilità del ricorso sollevata dall , avendo parte ricorrente sufficientemente illustrato le ragioni CP_4
di fatto e di diritto su cui si fonda la domanda consentendo, così, alle parti resistenti di poter articolare la propria difesa ed alla giudicante di delibare sul fondamento della domanda.
La riprova di tale circostanza si ricava dalla lettura della memoria difensiva, laddove viene compiutamente ed esaurientemente svolta la difesa delle parti resistenti, con particolare riferimento a tutti gli aspetti della fattispecie dedotta in giudizio.
Parimenti, va disattesa l'eccezione dalla stessa sollevata in ordine alla carenza di CP_4
legittimazione passiva, fondata, in base alla ricostruzione offerta nell'ambito della propria memoria difensiva, sull'assenza del rapporto di lavoro alle sue dipendenze. Al di là della carenza argomentativa della spiegata eccezione, osserva la giudicante come essa sia del tutto destituita di fondamento, atteso che la ricorrente spiega molteplici domande nei confronti dell' , la cui infondatezza implica il rigetto della domanda e non già la declaratoria di CP_4
difetto di legittimazione passiva che, nella specie, sussiste.
Va altresì respinta l'eccezione spiegata dalla volta a Controparte_2
far valere la rinuncia da parte della ricorrente nei suoi confronti nell'ambito del procedimento ex art. 700 c.p.c.
Come, infatti, emerge dal verbale d'udienza del 17.07.2018 nell'ambito del procedimento cautelare recante R.G. n. 4707/2018, versato in atti dalla Controparte_2
(cfr. allegato n. 15 della produzione), la parte ricorrente preliminarmente rinunciava
[...] alla domanda esperita nei confronti di detta società e la rinuncia veniva accettata dal procuratore speciale della il quale, pertanto, ne chiedeva l'estromissione dal CP_2 giudizio.
Al riguardo, va osservato che la rinuncia alla domanda non va confusa con la rinuncia agli atti del giudizio, atteso che, nel caso di rinuncia agli atti del giudizio, si può parlare di estinzione del processo, cui consegue una pronuncia meramente processuale, a fronte della quale la domanda potrà essere riproposta nel caso in cui sia ancora possibile far valere il proprio diritto.
Essa può essere fatta solo personalmente dalla parte che ha proposto la domanda o da un suo procuratore speciale e richiede, quale condizione di efficacia, l'accettazione delle altre parti alla luce della potenziale sussistenza di un interesse di queste ultime alla definizione della domanda oggetto di rinuncia.
La rinuncia all'azione – integrante un vero e proprio atto di disposizione del diritto azionato
– comporta, invece, una pronuncia con cui si prende atto della volontà del ricorrente di rinunciare alla pretesa sostanziale dedotta in giudizio, con la conseguente inammissibilità di una futura riproposizione della domanda.
Essa, infatti, estingue l'azione e prescinde da ogni accettazione, giacché ha l'efficacia di un riconoscimento dell'infondatezza della propria domanda oppure di un rigetto nel merito della domanda medesima, facendo venir meno l'interesse delle controparti (Cass.
22.01.2020, n. 1386).
In questi termini, la rinuncia alla domanda esperita nei confronti della da CP_2 parte della ricorrente nell'ambito del procedimento cautelare richiamato va qualificata come rinuncia agli atti, rilevante ai sensi e per gli effetti dell'art. 306 c.p.c.
Al riguardo, va ulteriormente evidenziato che la spiegata rinuncia risulta, in ogni caso, riferibile alla domanda cautelare, la quale è, in quanto tale, ancorata a differenti presupposti
– coincidenti con quelli previsti dall'art. 700 c.p.c. – alla luce, cioè, dell'esigenza di una pronuncia che si caratterizza per la sua provvisorietà, al solo scopo, dunque, di impedire che il diritto, di cui si chiede la tutela giurisdizionale, nelle more dello svolgimento del processo, subisca un pregiudizio irreparabile.
Va, a questo punto, affrontata l'eccezione relativa alla decadenza dall'impugnativa del contratto a termine e dall'azione giudiziaria sollevata dalla dalla CP_2 CP_3
[...]
Tale eccezione risulta fondata nei soli confronti della . Controparte_2
Sul punto, va premesso che l'art. 32 della legge n. 183/2010, al comma 4, espressamente estende l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 6 della legge n. 604/1966, come modificato dal comma 1, ad alcune fattispecie tipizzate. In particolare, alle lettere a) e b), è prevista l'applicazione del termine decadenziale ai contratti a termine ed alla lett. d) a tutti i casi in cui, compresa l'ipotesi di cui all'art. 27 del d.l.gs. n. 276/2003, si chiede la costituzione di un rapporto di lavoro in capo ad un soggetto diverso dal titolare del contratto.
Nell'ambito della lettera d) rientra, dunque, certamente l'ipotesi oggetto di causa, in cui parte attrice, dedotta la illegittimità dei contratti di somministrazione di lavoro temporaneo, chiede dichiararsi la costituzione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la convenuta , quale utilizzatrice. CP_4
Rileva, pertanto, la giudicante come il termine decadenziale trovi, nel caso di specie, piena applicazione.
Tanto precisato, occorre ricostruire brevemente la disciplina normativa in esame alla luce dei più recenti, ed ormai consolidati, orientamenti della giurisprudenza di legittimità.
Come è noto, la legge 4 novembre 2010, n. 183 (c.d. Collegato Lavoro), entrata in vigore il
24/11/2010, e, segnatamente, l'art. 32, ha introdotto importanti novità in quanto, oltre a modificare la disciplina delle impugnazioni del licenziamento, ha esteso l'onere di impugnazione anche a fattispecie affatto diverse.
In particolare, il comma 1 dell'art. 32 della legge n. 183/2010 ha sostituito i commi 1 e 2 dell'art. 6 della legge n. 604/1966, prevedendo, oltre alla necessità, a pena di decadenza, di una impugnazione del licenziamento, anche extragiudiziale, entro 60 giorni dalla sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione scritta dei motivi, qualora non contestuali allo stesso (comma 1 del nuovo art. 6 della legge n. 604/1966), la previsione di un ulteriore onere di impugnazione giudiziale, entro il successivo termine di 270 giorni, a pena di inefficacia della prima impugnazione.
La decadenza viene, infatti, impedita solo se, dopo la contestazione extragiudiziaria del licenziamento, il soggetto interessato depositi nel termine di 270 giorni il ricorso nella cancelleria del Tribunale in funzione di giudice del lavoro o comunichi alla controparte la richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato. Qualora la conciliazione o l'arbitrato siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro 60 giorni dal rifiuto o dal mancato accordo (comma 2 del nuovo art. 6 L. 604/66).
Il comma 2 dell'art. 32 L. 183/2010 ha esteso le disposizioni “di cui all'articolo 6 della legge
15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo” anche a tutti i casi di invalidità del licenziamento.
Il comma 3 dell'art. 32 L. 183/2010 ha poi esteso l'onere di impugnazione anche a fattispecie diverse, prevedendo che “le disposizioni di cui all'art. 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo” si applichino inoltre: a) ai licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro ovvero alla legittimità del termine apposto al contratto;
b) al recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
c) al trasferimento ai sensi dell'art. 2103 cc;
d) all'azione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro, ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, con termine decorrente dalla scadenza del medesimo.
Il comma 4 dell'art. 32 citato estende, inoltre, l'applicazione delle “disposizioni di cui all'art. 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo” anche: a) ai contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi degli articoli 1, 2, e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del c.d. Collegato Lavoro, con decorrenza dalla scadenza del termine;
b) ai contratti di lavoro a termine, stipulati anche in applicazione delle disposizioni previgenti al d.lgs. n. 368/2001 e già conclusi alla data di entrata in vigore del Collegato Lavoro, per i quali, quindi, i 60 giorni per l'impugnazione decorrono dal 24/11/2010; c) alla cessione del contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell'art. 2112 c.c.; d) in ogni altro caso in cui si chieda la costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo ad un soggetto diverso dal titolare del contratto.
Il 27 febbraio 2011 è, poi, entrata in vigore la L. 26 febbraio 2011, n. 10, che ha convertito con modificazioni il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225 ( c.d. Decreto Milleproroghe), la quale ha introdotto nell'art. 32 L. 183/2010, dopo il primo comma, il comma 1bis , dal seguente tenore: “in sede di prima applicazione, le disposizioni di cui all'art. 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, relative al termine di sessanta giorni per l'impugnazione del licenziamento, acquistano efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2011”.
La legge 28 giugno 2012 n. 92, (c.d. Legge Fornero), entrata in vigore il 18 luglio 2012, ai fini che qui interessano ha previsto: 1) all'art. 1, comma 38, ha modificato il secondo comma dell'art. 6 della legge n. 604/1966, sostituendo il termine di 270 giorni per adire l'autorità giudiziaria, già previsto dall'art. 32 della legge n. 183/2010, con il minor termine di 180 giorni, e ai sensi dell'art. 1, comma 39, questa disposizione si applica “in relazione ai licenziamenti intimati dopo la data di entrata in vigore della presente legge”; 2) con l'art. 1, comma 11, lettera a) è stata sostituita la lettera a) del comma 3 dell'art. 32 L. 183/2010, prevedendo che le disposizioni di cui all'art. 6 della legge n. 604/1966, come modificato dal comma 1 dello stesso articolo 32, si applichino inoltre: “ai licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro ovvero alla nullità del termine apposto al contratto di lavoro, ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni. Laddove si faccia questione della nullità del termine apposto al contratto, il termine di cui al primo comma del predetto articolo 6, che decorre dalla cessazione del medesimo contratto, è fissato in centoventi giorni, mentre il termine di cui al primo periodo del secondo comma del medesimo articolo
6 è fissato in centottanta giorni”. Il successivo comma 12 dell'art. 1 legge n. 92/2012 prevede che “Le disposizioni di cui al comma 3, lettera a), dell'articolo 32 della legge 4 novembre
2010, n. 183, come sostituita dal comma 11 del presente articolo, si applicano in relazione alle cessazioni di contratti a tempo determinato verificatesi a decorrere dal 1^ gennaio
2013”; C) L'art. 1, comma 11, lettera b) L. 92/2012 abroga espressamente la lettera d) dell'art. 32 comma 3 L. 183/2010; D) L'art. 1, comma 46 L. 92/2012, sostituendo il comma 3 dell'art. 5 della legge 23 luglio 1991, n. 223, espressamente prevede che “ai fini dell'impugnazione del licenziamento si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 della legge 15 luglio 1966, n.
604 e successive modificazioni”, con ciò estendendo la disciplina delle impugnazioni del licenziamento individuale (60 + 180 giorni) ai licenziamenti collettivi.
Successivamente, in attuazione del c.d. Jobs Act, è entrato in vigore, nel mese di giugno
2015, il d.lgs. n. 81/2015, il quale, all'art. 28, ha statuito che l'impugnazione del contratto a tempo determinato deve avvenire, a pena di decadenza, entro 120 giorni dalla cessazione del singolo contratto con necessità, pena l'inefficacia dell'impugnativa, del rispetto del termine di 180 giorni per la proposizione del ricorso innanzi al Tribunale o dalla comunicazione alla controparte della richiesta del tentativo di conciliazione (testualmente:
“L'impugnazione del contratto a tempo determinato deve avvenire, con le modalità previste dal primo comma dell'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, entro centoventi giorni dalla cessazione del singolo contratto. Trova altresì applicazione il secondo comma del suddetto articolo 6” – art. 28 d.lgs. n. 81/2015).
Così, i contratti cessati a far data dal 1 gennaio 2013, dovevano essere impugnati stragiudizialmente entro 120 giorni dalla cessazione ed entro i 180 giorni successivi all'impugnazione stragiudiziale dovevano essere impugnati anche giudizialmente o, in alternativa, entro lo stesso termine doveva essere avviata una procedura di conciliazione presso la;
i contratti cessati a far data dal 1 gennaio 2014, 1 Parte_2 gennaio 2015 e 1 gennaio 2016, dovevano essere impugnati stragiudizialmente entro 120 giorni dalla cessazione ed entro i 180 giorni successivi all'impugnazione stragiudiziale dovevano essere impugnati giudizialmente o, in alternativa, entro lo stesso termine doveva essere avviata una procedura di conciliazione presso la . Parte_2
L'art. 28 cit. è stato, poi, modificato del d.l. 12.7.2018, n. 87, conv. in legge 9.8.2018, n. 96, il quale ha esteso il termine di impugnazione a 180 giorni (testualmente: “L'impugnazione del contratto a tempo determinato deve avvenire, con le modalità previste dal primo comma dell'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, entro centottanta giorni dalla cessazione del singolo contratto. Trova altresì applicazione il secondo comma del suddetto articolo”).
La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, chiarito che l'istituto decadenziale trova applicazione anche in relazione all'azione per l'accertamento dell'abusiva reiterazione dei contratti a termine e che il termine decorre dall'ultimo (ex latere actoris) dei contratti intercorsi tra le parti, atteso che la sequenza contrattuale che precede l'ultimo contratto rileva come dato fattuale, che concorre ad integrare l'abusivo uso dei contratti a termine
(Cass. civ., sent. n. 22861/2022).
Ai fini della decisione del presente giudizio, va, inoltre, evidenziato che, di recente, la Corte
Costituzionale, con la sentenza n. 212/2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, della legge n. 604/1966, come sostituito dall'art. 32, comma 1, della legge n. 183/2010, nella parte in cui non prevedeva l'inefficacia dell'impugnazione ove la stessa non fosse seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, oltre che dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, anche dal deposito del ricorso cautelare anteriore alla causa ai sensi degli artt. 669-bis, 669-ter e
700 c.p.c.
In questi termini, dunque, ai fini del rispetto del termine di decadenza, il ricorso cautelare deve intendersi equiparato al ricorso ordinario, nell'ottica di garantire così una tutela più effettiva e ragionevole al lavoratore.
Di conseguenza, il ricorso cautelare ante causam presentato entro 180 giorni dall'impugnazione stragiudiziale impedisce la decadenza.
Applicando tali principi alla fattispecie in esame, va rilevato che dagli atti di causa risulta che l'interruzione del contratto a termine veniva impugnata dalla ricorrente in via stragiudiziale mediante lettera raccomandata A/R del 27.12.2017, recapitata alla CP_3 in data 28.12.2017 (cfr. pagine 1 e 2 dell'allegato contenuto nella produzione di parte
[...]
ricorrente) e che, in data 25.05.2018, veniva depositato ricorso ex art. 700 c.p.c. Così, dinanzi all'eccezione di decadenza spiegata in via giudiziale dalle società resistenti, alla luce della documentazione allegata, nei soli confronti della vi è prova Controparte_3
dell'impugnativa stragiudiziale, proposta nel rispetto del termine previsto dalla normativa richiamata applicabile ratione temporis, cui è seguito il deposito del ricorso ai sensi dell'art. 700 c.p.c. nel termine dei 180 giorni, la cui osservanza, alla luce della giurisprudenza prevalente e – soprattutto – della richiamata sentenza n. 212/2020 della Corte
Costituzionale, impedisce la decadenza.
Viceversa, non vi è prova dell'impugnativa stragiudiziale nei confronti della
[...]
, come da quest'ultima dedotto nell'ambito della propria memoria Controparte_2
difensiva.
Nei confronti di quest'ultima, dunque, la ricorrente è decaduta dall'impugnativa dei contratti a termine.
Va, invece, disattesa l'eccezione di decadenza spiegata dalla Controparte_3
Venendo al merito, è opportuno procedere a una disamina disgiunta delle articolate richieste contenute in ricorso e poste alla base del petitum.
Al riguardo, va preliminarmente rilevato che il contratto sottoscritto con la Controparte_3 come risulta dalla documentazione in atti, ha avuto decorrenza dal 01.02.2017, con successiva proroga, in data 31.07.2017, fino al 31.10.2017 (cfr. allegato n. 3 della produzione della;
pertanto, solo per errore materiale, nel ricorso veniva indicato come Controparte_3 durata l'intervallo temporale dal 12.06.2017-31.10.2017 (cfr. allegato denominato “contratto missive e documenti vari della produzione di parte ricorrente). Parte_1
Orbene, con riferimento alla domanda volta alla costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far data dal 11.04.2013 tra la ricorrente e l' nonché al CP_4
riconoscimento delle spettanze maturate dal 31.01.2017 fino alla reintegra nel posto di lavoro e/o al risarcimento del danno ex art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, va premesso che la richiamata disposizione, rubricata “utilizzo di forme di contratti flessibili”, costituisce il fondamento giuridico che legittima il ricorso a forme flessibili di assunzioni per il soddisfacimento di esigenze temporanee o eccezionali e rinvia alla contrattazione collettiva in attuazione delle previsioni legislative speciali, per quanto compatibili, la regolamentazione.
Le difficoltà interpretative ed applicative della norma sono dovute alla peculiarità della disciplina ivi dettata rispetto alle regole che specularmente disciplinano il settore privato: in particolare, sussiste una vera e propria diversità con i rapporti di lavoro a tempo determinato nel settore privato, che attiene non tanto alla disciplina dei presupposti che legittimano il ricorso alle forme di lavoro a tempo determinato anche nel settore pubblico, che restano sostanzialmente simili, quanto, piuttosto, al sistema delle sanzioni.
L'art. 36 d.lgs. n. 165/2001 dispone: “Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo 35. 2. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i contratti di cui al primo periodo del presente comma soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo
o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato possono essere stipulati nel rispetto degli articoli
19 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, escluso il diritto di precedenza che si applica al solo personale reclutato secondo le procedure di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del presente decreto. I contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato sono disciplinati dagli articoli 30 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fatta salva la disciplina ulteriore eventualmente prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Non è possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali. Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. È consentita l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato.
2-bis. I rinvii operati dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ai contratti collettivi devono intendersi riferiti, per quanto riguarda le amministrazioni pubbliche, ai contratti collettivi nazionali stipulati dall'ARAN.
3. Al fine di combattere gli abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, sulla base di apposite istruzioni fornite con direttiva del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, le amministrazioni redigono, dandone informazione alle organizzazioni sindacali tramite invio all'Osservatorio paritetico presso l'Aran, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate, con l'indicazione dei dati identificativi dei titolari del rapporto nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei di valutazione e agli organismi indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo
27 ottobre 2009, n. 150, nonché alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica che redige una relazione annuale al Parlamento […]”.
La somministrazione nel pubblico impiego è prevista solo in relazione al contratto a tempo determinato, come, del resto, prevede l'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 81/2015, che esclude la somministrazione a tempo indeterminato con riferimento alle Pubbliche
Amministrazioni.
In relazione al regime sanzionatorio, è evidente che la disposizione di cui all'art. 36, comma
5, d.lgs. n. 165/2001 sia inequivoca;
ed, invero, la disposizione statuisce che ”
5. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative”.
Il legislatore, quanto al sistema sanzionatorio, ha voluto enunciare un principio di portata speciale e non derogabile, in contrapposizione con la disposizione di cui al precedente comma 2, in cui, come si è detto, è fatto richiamo alla disciplina legale vigente nel privato impiego.
D'altra parte, la norma in esame è stata più volte, e sempre inutilmente, sottoposta al vaglio sia della giurisprudenza costituzionale che di quella comunitaria nella formulazione non dissimile previgente.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 89/2003, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 36, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, prospettatale in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. osservava che il principio dell'accesso mediante concorso, enunciato dall'art. 97, comma 1, Cost. per l'impiego pubblico, è del tutto estraneo alla disciplina del lavoro privato e che tale principio “rende palese la non omogeneità – sotto l'aspetto considerato – delle situazioni poste a confronto dal remittente e giustifica la scelta del legislatore di ricollegare alla violazione di norme imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego dei lavoratori da parte delle amministrazioni pubbliche conseguenze di carattere esclusivamente risarcitorio, in luogo della conversione (in rapporto) a tempo indeterminato prevista per i lavoratori privati”. Nella stessa sentenza n. 89/2003, la Corte rilevava che “seppure lo stesso art. 97, comma 3,
Cost., contempla la possibilità di derogare per legge, a miglior tutela dell'interesse pubblico, al principio del concorso, è tuttavia rimessa alla discrezionalità del legislatore, nei limiti della non manifesta irragionevolezza, l'individuazione di siffatti casi eccezionali, senza che alcun vincolo possa ravvisarsi in una pretesa esigenza di uniformità di trattamento rispetto alla disciplina dell'impiego privato”.
Sul piano comunitario, invece, mentre con la sentenza c.d. (4 luglio 2006 causa C Per_1
- 212/04), la Corte di Giustizia sembrava avesse aperto la via ad una equiparazione tra lavoro pubblico e privato affermando che “qualora l'ordinamento giuridico interno dello
Stato membro interessato non preveda nel settore considerato altra misura effettiva per evitare e, se del caso, sanzionare l'utilizzazione abusiva di contratti a tempo determinati successivi, il detto accordo quadro osta all'applicazione di una normativa nazionale che vieta in maniera assoluta, nel solo settore pubblico, di trasformare in un contratto di lavoro a tempo indeterminato una successione di contratti a tempo determinato, che, di fatto, hanno avuto il fine di soddisfare 'fabbisogni permanenti e durevoli' del datore di lavoro e devono essere considerati abusivi”, con la successiva sentenza SS ( 7 settembre 2006 causa C – 180/2004), con specifico riferimento alla normativa italiana (e, cioè, proprio all'art. 36, d.lgs. n. 165/2001), ha affermato che la sanzione risarcitoria ivi prevista non possa ritenersi, a priori, uno strumento inadeguato a perseguire gli scopi della direttiva, che mira a sanzionare l'utilizzazione abusiva di contratti a tempo determinato stipulati in successione, ed ha rimesso al giudice nazionale il compito di valutare se la sanzione economica costituisca un deterrente sufficiente a dissuadere la P.A. dal stipulare contratti a termine sequenziali anziché instaurare un definitivo rapporto a tempo indeterminato.
Il principio è stato altresì ribadito dalla Suprema Corte secondo cui “in materia di pubblico impiego, un rapporto di lavoro a tempo determinato non è suscettibile di conversione in uno a tempo indeterminato, stante il divieto posto dall'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, il cui disposto è stato ritenuto legittimo dalla Corte costituzionale (sentenza n. 98 del 2003) e non
è stato modificato dal d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368, contenente la regolamentazione dell'intera disciplina del lavoro a tempo determinato. Ne consegue che, in caso di violazione di norme poste a tutela dei diritti del lavoratore, in capo a quest'ultimo, essendogli precluso il diritto alla trasformazione del rapporto, residua soltanto la possibilità di ottenere il risarcimento dei danni subiti” (in tal senso, Cass., sez. lav., 15 giungo 2010, n. 14350). In sintesi, alla luce della disciplina dettata dall'art. 36 d.lgs. n. 165/2001, le assunzioni a tempo determinato nel pubblico impiego sono possibili solo se effettuate osservando le regole generali per esse previste;
tuttavia, in caso di violazione, la sanzione sarà sempre risarcitoria e mai costitutiva.
Del resto, recentemente, la Suprema Corte, intervenendo a più riprese sul tema ha chiarito che “nell'impiego pubblico contrattualizzato la conversione del rapporto è impedita, senza eccezione alcuna, dal d.lgs. n. 165 del 2001, art. 36, che, in tutte le versioni succedutesi nel tempo, ha previsto che "in ogni caso la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte delle pubbliche amministrazioni non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione" (così Cass. n.
7674/22).
Essa ha anche precisato che: “Questa Corte ha da tempo chiarito (sentenza n. 89 del 2003) che tale diversificazione, tra il settore pubblico e il settore privato, della disciplina dei rimedi dell'inosservanza delle regole imperative sul contratto di lavoro a termine non si traduce in una illegittima e discriminatoria riduzione della tutela attribuita al pubblico dipendente, ma integra la necessaria implicazione dell'esigenza di rispettare il canone espresso dall'ultimo comma dell'art. 97 Cost., secondo cui agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge;
canone che, a sua volta, costituisce proiezione del principio di eguaglianza, il quale esige che tutti, secondo capacità
e merito, valutati per il tramite di una procedura di concorso, possano accedere all'impiego pubblico e che all'opposto non consente l'accesso in ruolo stabile per altra via, tanto più se segnata da illegalità. La ragione della differenza del regime di tutela del lavoratore contro l'illegittimo ricorso al contratto a temine nel contesto del lavoro pubblico rispetto a quello vigente nel contesto del lavoro privato, risiede proprio nell'esigenza di rispetto di questo principio, posto a presidio delle esigenze di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione, previste dallo stesso art. 97 Cost., che rende evidente la disomogeneità tra le due situazioni e giustifica la scelta del legislatore di ricollegare alla violazione di norme imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego dei lavoratori da parte delle amministrazioni pubbliche conseguenze di carattere esclusivamente risarcitorio”(così
Cass. n. 250/21). Posto, quindi, che l'accertamento dell'eventuale illegittimità del contratto di somministrazione giammai può determinare quale sanzione la costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze della Amministrazione convenuta, così come statuito dall'art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001, prima richiamato, ma solo conseguenze di natura risarcitoria, occorre verificare, nella specie quali siano i motivi di illegittimità dedotti per verificare, in concreto, se sussistenti e fondanti la responsabilità delle odierne resistenti.
Orbene, in base alla ricostruzione offerta dalla parte ricorrente, il rapporto di lavoro alle dipendenze della resistente rova il proprio fondamento nelle clausole sociali di CP_3 salvaguardia dell'occupazione inserite nel contratto di appalto e nella documentazione allo stesso afferente, previa indicazione nominativa dei dipendenti già impiegati per le attività denominate servizi di “Supporto ai Processi Operativi Interni” (cfr. pagina 9 del ricorso).
Ebbene, è evidente che l'assunzione della ricorrente sia correlata al pregresso rapporto di lavoro con la società , appaltatrice del servizio di Controparte_2
somministrazione di lavoro a tempo determinato per l' (cfr. allegato n. 2 della CP_4 produzione della;
ciò può desumersi, infatti, sia dalla lettera g) della CP_2
premessa del contratto di affidamento triennale del servizio (versato in atti dalla resistente
– allegato n. 2 della produzione di quest'ultima) sia dalla complessiva vicenda CP_3
storica dedotta dalla parte ricorrente e non contestata dalla resistente , da cui emerge CP_4
che la sarebbe stata addetta presso l' , sin dall'aprile del 2013, sostanzialmente Pt_1 CP_4 senza interruzioni, svolgendo le proprie mansioni dapprima presso la (cfr. Parte_3
pagina 11 dell'allegato denominato “contratto missive e documenti vari
[...]
della produzione di parte ricorrente), e, successivamente, presso la UOC Parte_1
Ortopedia e Traumatologia (cfr. pagina 19 dell'allegato denominato “contratto missive e documenti vari della produzione di parte ricorrente). Parte_1
La condotta della in ordine a tale profilo, è, ad avviso della giudicante, del tutto CP_3
legittima, atteso che la ricorrente è stata assunta in forza della sopramenzionata previsione;
la società ha, pertanto, ottemperato al contratto di affidamento triennale con l' , CP_4 garantendo i livelli occupazionali già in forza.
Così, in ordine alla dedotta illegittimità del contratto per insussistenza delle esigenze temporanee e, quindi, per violazione degli artt. 33 e 36 commi 2-3 d.lgs. n. 165/2001 stante anche il dedotto “Piano di rientro dal deficit sanitario” (cfr. sul punto pagina 9 del ricorso), va evidenziato che la censura è opponibile all' e giammai alla CP_4 Controparte_3 quest'ultima, infatti, ha provato di aver partecipato ad una gara pubblica per l'aggiudicazione di un servizio, dapprima esternalizzato e poi internalizzato.
Dalla documentazione in atti, emerge, infatti, che la resistente per la prima Controparte_3 volta abbia intrapreso la relazione commerciale con l' ; tale circostanza, del resto, è CP_4
evincibile dalla corposa documentazione presente nel fascicolo di parte, dal quale emerge che la procedura di aggiudicazione e la fase attuativa successiva si sono svolte conformemente al dato legale.
Di conseguenza, tali profili di doglianza non sono opponibili all'agenzia di somministrazione;
viceversa, gli stessi devono essere considerati opponibili all' . CP_4
Al riguardo, quest'ultima, nell'ambito delle proprie difese, non ha specificamente dedotto alcuna circostanza, limitandosi, invero, a rilevare l'impossibilità, stante l'espresso divieto normativo, di una pronuncia costitutiva.
Nulla ha dedotto neppure in ordine al pregresso rapporto tra l'istante e la CP_2
ditta appaltatrice presso l' per l'espletamento dei medesimi servizi, limitandosi ad CP_4 invocare la sua estraneità.
È evidente che, in assenza di deduzioni specifiche in ordine al profilo delle “comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale” e in presenza, al contrario, di deduzioni puntuali in ordine all'esistenza di un rapporto di lavoro sin dall'aprile 2013 presso la resistente , fruitrice della prestazione lavorativa CP_4 della ricorrente, che ha espletato sempre le medesime mansioni, seppur presso due diverse strutture organizzative per effetto di disposizione di servizio del 03.12.2014 (cfr. pagina 19 del denominato “contratto missive e documenti vari della produzione Parte_1 di parte ricorrente), non può che ritenersi illegittima la condotta dell' convenuta, la CP_4
quale ha fatto ricorso a forme contrattuali flessibili giammai per soddisfare esigenze lavorative di carattere temporaneo o eccezionale, bensì per far fronte a un servizio “stabile”.
Posta l'impossibilità di adottare qualsivoglia pronuncia costitutiva per le ragioni anzidette, va sicuramente riconosciuto il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 32, comma 5, legge n. 183/2010, oggi recepito dal comma 2 dell'art. 39 del d.lgs. n. 81/2015.
Del resto, la Suprema Corte, con argomentazioni condivise dalla giudicante, ha ritenuto che
“In materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di illegittima o abusiva successione di contratti di somministrazione di lavoro a termine, pur essendo esclusa, ai sensi dell'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell'art. 86, comma 9, del d. lgs. n. 276 del 2003, la trasformazione in un rapporto a tempo indeterminato, si verifica in ogni caso la sostituzione della pubblica amministrazione-utilizzatrice nel rapporto di lavoro a termine e il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno parametrato alla fattispecie di portata generale di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come “danno comunitario”, determinato tra un minimo e un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto. Tale disciplina appare conforme allo scopo della direttiva 2008/104/CE, la quale, secondo l'interpretazione datane dalla Corte di Giustizia (sentenza del 14 ottobre 2020 in causa C-681/18), è finalizzata a far sì che gli Stati membri si adoperino affinché il lavoro tramite agenzia interinale presso la stessa impresa utilizzatrice non diventi una situazione permanente per uno stesso lavoratore.” (cfr. Cass. 446/2021).
A tale soluzione potrebbe obiettarsi che, nella fattispecie in esame, non si è in presenza di una reiterazione di contratti di somministrazione, atteso che la ricorrente aveva siglato il suo primo contratto di somministrazione.
Tuttavia, l'illegittimità e l'abusività involgono non il singolo contratto, bensì la condotta tenuta dall'Azienda ospedaliera, la quale, per ben oltre 4 anni, ha fruito, sia pure con operazioni negoziali diverse, della medesima prestazione del medesimo lavoratore, per cui il tempo lungo dell'attività prestata mortifica il carattere temporaneo o, comunque, eccezionale del ricorso al lavoro flessibile, rendendo quest'ultimo un modulo ordinario che, da un lato, avvantaggia l'Amministrazione e, dall'altro, pregiudica, inesorabilmente il prestatore, con la conseguenza che la stessa scelta di stipulare il primo contratto di somministrazione è illegittima, stante il carattere fittizio della causale sottesa all'operazione che inficia, quindi, la legittimità del negozio giuridico.
Premessa, quindi, l'illegittimità del contratto, venendo al risarcimento del danno, stante la mancata allegazione e conseguente prova del maggior danno sofferto, esso deve liquidarsi, considerata la durata dei rapporti e la natura della resistente, nella misura massima a cui fa riferimento l'art. 39 d.lgs. n. 81/2015 e, quindi, pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
Venendo all'ulteriore doglianza sollevata dalla ricorrente, relativa alla nullità del contratto di somministrazione per violazione degli artt. 32, comma 1, lett. d), 33, comma 1, lett. c), e
35, comma 4, d.lgs. n. 81/2015, ascrivibile alla presunta violazione delle previsioni ascrivibili alla sicurezza sui luoghi di lavoro, va in questa sede evidenziato che parte ricorrente, nel proprio atto introduttivo, in modo del tutto generico e fumoso, si limita ad invocare l'applicabilità della richiamata disciplina, omettendo, tuttavia, di allegare e dedurre specificamente gli elementi necessari a sostegno di tale domanda.
Le medesime considerazioni valgono altresì con riferimento alla domanda volta all'accertamento della responsabilità delle resistenti per il danno all'integrità psicofisica della ricorrente (danno biologico), nonché per gli asseriti pregiudizi di ordine patrimoniale, esistenziale e morale direttamente e/o indirettamente dallo stesso discendenti per la compromissione della integrità psico-fisica, essendosi, del resto, la ricorrente limitata sul punto ad allegare unicamente tre certificati medici successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, senza, cioè, puntualmente dedurre e/o allegare alcuna specifica circostanza a supporto di tale domanda.
Rebus sic stantibus, la nomina di un consulente tecnico per verificare l'eziologia del danno lamentato (pur volendo prescindere dal difetto di allegazione e di prova, di cui si è già detto supra), sarebbe, nella fattispecie in esame, del tutto esplorativa.
Le descritte carenze espositive, lungi dal riflettersi sulla validità del ricorso, attengono propriamente al piano della allegazione e della sufficiente specificazione dei fatti idonei a sorreggere nel merito la domanda.
Tali domande, pertanto, vanno rigettate.
Alla luce delle sopraesposte considerazioni, il ricorso deve essere parzialmente accolto nei termini sopra esposti.
Le spese di lite nei confronti dell' seguono la soccombenza e si liquidano nella misura CP_4 di cui al dispositivo.
Le spese di lite nei confronti di e ono Controparte_2 Controparte_3 integralmente compensate considerate la qualità delle parti, la complessità delle questioni trattate e la controvertibilità delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra domanda ed istanza disattesa:
1) In accoglimento parziale del ricorso, previa declaratoria di illegittimità del contratto di somministrazione per le causali di cui in motivazione, condanna l' , ai sensi dell'art. CP_4 39 d.lgs. 81/2015 al pagamento di una somma a titolo risarcitorio pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto;
2) rigetta il ricorso nella parte restante;
3) compensa le spese di lite nei confronti di e di Controparte_2
Controparte_3
4) condanna l' , in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di CP_4
giudizio, che si liquidano in complessivi euro 2.300,00 per spese, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione, se dovuta.
S. Maria C.V., 11.11.2025 La Giudice
dott.ssa Valentina Paglionico