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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 22/12/2025, n. 1028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 1028 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE di APPELLO di MESSINA
Prima sezione civile
^^^^^^^^^
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Prima sezione civile, composta dai magistrati:
1)Dott. Massimo Gullino Presidente
2)Dott. Augusto Sabatini Consigliere
3) Dott.ssa Marisa Salvo Consigliere rel.
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 462/2024 V.G., posta in decisione all'udienza del giorno 4 novembre 2025
vertente tra
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1 C.F._1
), elettivamente domiciliato in Milazzo, via F. Crispi n. 91 presso lo studio dell'Avv. Alfio
[...]
IR ( ) che lo rappresenta e difende per procura in foglio separato da CodiceFiscale_2 intendersi in calce al presente atto e che dichiara di voler ricevere gli avvisti e le comunicazioni ai seguenti recapiti fax 090/6018898 e pec: Email_1
Appellante
e
, nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1 C.F._3
), elettivamente domiciliata co in Milazzo in Via Del Marinaio D'Italia n.
8. presso lo studio
[...] dell''Avv. (C.F.: ), che la rappresenta e difende giusta Controparte_2 C.F._4 procura in calce al ricorso depositato nel giudizio 1194/2013 RG e dichiara di voler ricevere le comunicazioni al seguente indirizzo PEC: – 090/9288506; Email_2
Appellata -ammessa al patrocinio a spese dello Stato
e con l'intervento del Procuratore Generale- Sede
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 534/2024, emessa dal Tribunale di Barcellona P.G. in data
21.03.2023 e pubblicata in data 2.04.2024
Conclusioni dei procuratori delle parti:
per l'appellante: “in via preliminare e cautelare, sospendere e/o revocare l' esecutività della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto e/o ridurre cautelarmente
l'importo del contributo statuito in sentenza pari ad € 350,00 al minore importo paro ad € 100,00 o nella misura che verrà ritenuta congrua e di giustizia.
2) in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello
e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 345/2024 pubbl. il 02/04/2024, emessa dal Tribunale di
Barcellona P.G., Sezione Civile, nell'ambito del giudizio N.R.G. 1194/2023, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
3) Rigettare la domanda proposta dalla ricorrente nei confronti del sig. con ogni Parte_1 statuizione e statuire che nulla deve a titolo di mantenimento della figlia;
CP_3
4) In linea meramente subordinata, riconoscere in capo al sig. l'obbligo di corresponsione Pt_1 dell'assegno di mantenimento in favore della figlia pari ad euro 100,00 mensili. Controparte_4
5)Sempre in via gradata, disporre il pagamento delle spese straordinarie, preventivamente concordate, al 50%.
6) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
per l'appellata: “in via preliminare, rigettare l'istanza ex art. 283 c.p.c. formulata da controparte dichiarandola manifestamente infondata e, dunque, sanzionare il richiedente ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 283 cpc;
Nel merito rigettare il proposto appello e per l'effetto confermare
l'impugnata sentenza. Con condanna della controparte al pagamento delle spese processuali.”.
Svolgimento del giudizio Con ricorso ex art. 437 bis c.p.c. depositato in 27 settembre 2023 dinnanzi al Tribunale di Barcellona
P.G., premesso che dalla relazione con era nata, in data Controparte_1 Parte_1
17.06.2002, la figlia , maggiorenne e non economicamente autosufficiente, Controparte_4 chiedeva di disporre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della predetta nella misura di €.600,00 mensili, oltre al pagamento del 70% delle spese straordinarie sostenute in suo favore.
A sostegno della domanda, deduceva che il resistente, sin dal momento di cessazione della convivenza, aveva spontaneamente provveduto al mantenimento della figlia , versando originariamente l'importo mensile di € 500,00 e poi arbitrariamente riducendolo a € 200,00 , senza, però, contribuire alle spese straordinarie.
Aggiungeva che la giovane era studentessa - in corso- della Facoltà di Scienza della Comunicazione
Pubblica e delle Imprese dell'Università La Sapienza di Roma e che solo grazie all'aiuto economico dei propri genitori essa ricorrente, priva di occupazione lavorativa, riusciva a sostenere le spese necessarie per assicurare il completamento del percorso formativo.
Integrato il contraddittorio, si costituiva il , che, eccepito preliminarmente il difetto di Pt_1 legittimazione attiva della nel merito, chiedeva il rigetto della domanda o, in via CP_1 subordinata, l'accoglimento in misura minima.
Con la sentenza impugnata, il Tribunale poneva a carico del resistente l'obbligo di versare in favore della a titolo di contribuito per il mantenimento della figlia , l'importo mensile di € CP_1
350,00 , da rivalutare annualmente secondo indici ISTAT, nonché di contribuire alle spese straordinarie nell'interesse della medesima nella misura del 60%, compensando integralmente tra le parti le spese di lite.
Avvero tale sentenza, il proponeva appello, chiedendo, in via preliminare, la sospensione Pt_1 dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e, nel merito, la riforma della stessa per i motivi di cui si dirà infra .
Con comparsa di risposta depositata il 18.10. 2024 si costituiva la contestando CP_1 integralmente la fondatezza delle pretese dell'appellante e chiedendo il rigetto del gravame, in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Disposta con decreto presidenziale in atti la sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., come introdotto dall'art. 35 D.lgs.49/122, alla scadenza dei termini all'uopo assegnati, la Corte, con ordinanza del 23.03.2024 rinviava la causa per la decisione sempre secondo il rito cartolare.
Quindi con ordinanza del 5-6.11.2021 assumeva la causa in decisione senza termini, attesa la natura del contenzioso. Con ordinanza del 17.11.2021, la Corte, rilevato che con le note di trattazione depositate in data
3.11.2025, in funzione di partecipazione all'udienza cartolare del 4.11.2025, il aveva Pt_1 depositato nuova documentazione, su cui la che aveva depositato le proprie note in pari CP_1 data, non aveva avuto modo di interloquire, disponeva la rimessione della causa sul ruolo, al fine di instaurare il contraddittorio sulle questioni, oggetto della produzione de qua.
Alla scadenza dei termini assegnati per il deposito di note, preso atto della ulteriore documentazione depositata dalla con le note dell'1.12.2025 in vista dell'udienza del 4.12.2025 , la causa CP_1 veniva assunta in decisione.
Motivi della decisione
1.-Va preliminarmente osservato che alla prima udienza -virtuale- del 22.04.2024 la Corte, nel rinviare la causa , non ha ritenuto di riservare la decisione sulla richiesta di inibitoria, poiché essa, benchè formulata nell'atto introduttivo, non era stata riproposta nelle note di trattazione .
L'appellante, invero, si era limitato ad insistere nell'accoglimento del proposto appello senza insistere specificamente nell'istanza, che, pertanto, doveva ritenere rinunciata.
§
2.-Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impunto di “an debeatur”, lamentando che il primo decidente non aveva tenuto in alcuna considerazione il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sulla ricorrente.
Deduce, in proposito, che, al fine del riconoscimento del diritto al mantenimento, sarebbe stato necessario dimostrare non solo che la figlia maggiorenne non aveva conseguito l'indipendenza economica , ma, altresì, che la medesima aveva curato la propria preparazione professionale o tecnica ed aveva con pari impegno ricercato un'occupazione lavorativa, compatibile con l'impegno di studio, “al fine di sostenersi almeno in parte”.
In seno alle note depositate in funzione di partecipazione all'udienza virtuale del 4.11.2025,
l'appellante afferma che la figlia esercita attività lavorativa, avendo aperto un canale TIK TOK sul quale pubblicizza libri, occhiali. curandone persino la vendita.
Chiede, pertanto, che vengano disposti accertamenti “in relazione ai conti correnti intestati alla sig.ra
, alla di lei madre convivente , poiché parrebbe che la stessa Controparte_4 Controparte_1 disponga di un reddito, addirittura superiore a quella del padre “.
§
3.-Con il secondo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata in punto di
“quantum debeatur”. Richiamato il principio giurisprudenziale secondo cui, nel determinare il contributo per il mantenimento della prole gravante sul genitore non collocatario, occorre procedere alla valutazione comparata dei redditi di entrambi gli obbligati, rappresenta di avere percepito i seguenti importi:
- € 20.164,00 nell'anno d'imposta 2022;
- € 16.567,78 nell'anno d'imposta 2021;
- €.19.660,37 nell'anno d'imposta 2020;
- €.22.737,26 nell'anno d'imposta 2019
La invece, aveva percepito i seguenti importi: CP_1
-€.3.383,60 quale reddito da lavoro e €.1.654,56 quale prestazione a sostegno del reddito per l'anno d'imposta 2022;
- € 4.574,18 quale reddito di lavoro per l'anno di imposta 2021;
- € 5.459,86 quale reddito di lavoro per l'anno di imposta 2020.
Tanto precisato, sostiene di disporre di una retribuzione mensile netta pari a € 1.200,00 (€ 1.600,00 lordi) con cui deve provvedere, oltre che alle spese mediche ed a quelle per le utenze ed il proprio sostentamento, al versamento del canone di locazione nella misura di € 480,00 mensili;
al pagamento, a mezzo cambiali, dell'importo di € 135,00 mensili per onorare un debito di € 1.000,00 prossimo all'estinzione nonché della rata di € 620,00 in relazione al prestito ( € 44.760,24) ottenuto nel 2021 per far fronte al mantenimento della figlia.
Rileva che il primo decidente ,nel quantificare l'importo della retribuzione mensile in € 1.680,00 , non aveva considerato le indennità di trasferta , utilizzate per far fronte alle ulteriori spese di alloggio fuori sede e che il reddito reale era quello percepito nell'anno di imposta 2021 (€ 1.230,00) in cui non aveva svolto attività lavorativa fuori sede.
In ogni caso, anche a voler prendere in considerazione l'erroneo dato , cui aveva fatto riferimento il primo decidente, il reddito di € 1.600,00 mensili non gli consentiva di far fronte all'obbligo di mantenimento nella misura stabilita.
A sostegno di quanto lamentato, l'appellante deposita documentazione attestante l'accettazione di istanza di pagamento rateale della somma di € 159,00, dovuta a titolo di corrispettivo della fornitura elettrica;
l' intimazione di pagamento della somma di € 26.343,00 proveniente dall' per cartelle CP_5 non pagate ed, infine, ulteriore cartella recante l'importo di € 260,00.
Precisa che tali ultimi debiti sono riconducibili all'esercizio dell' attività commerciale di panificazione, svolta in società con la stessa e che, infine, l'epoca di formazione della CP_1 documentazione – 2024- ne rende ammissibile la produzione anche in grado di appello.
In seno alle note depositate in funzione di partecipazione all'udienza virtuale del 4.11.2025,
l'appellante aggiunge di essere stato costretto per assicurarsi la sopravvivenza a ricorrere ad ulteriore prestito per il quale paga la rata mensile di € 200,00.
§
4.- I motivi di gravame, specificamente contestati dall'appellata, che insiste per la conferma della sentenza impugnata, possono essere esaminati congiuntamente, attesa la loro evidente connessione .
§
5.-Preliminare all'esame di merito è una , sia pure sintetica, ricostruzione dei principi giurisprudenziali ormai consolidatisi in materia di mantenimento del figlio maggiorenne.
Vale rammentare che l'obbligo del genitore di concorrere al mantenimento del figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma è destinato a protrarsi oltre là dove i figli, senza colpa, siano ancora dipendenti dai genitori (Cass. civ.n.
17380/2020; Cass.civ. n. 3252/2018).
Pur venendo meno con il raggiungimento della maggiore età i poteri di rappresentanza, la cura che il genitore deve prestare al figlio prosegue ben oltre tale data e fino al conseguimento della indipendenza economica. L'adempimento degli obblighi corrispondenti ai diritti previsti dall'art. 315 bis c.c., tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni del figlio, costituisce l'oggetto principale della responsabilità genitoriale, che non viene meno con la maggiore età, ma perdura, quantomeno nella sua componente economica, sino a che il figlio non abbia raggiunto l'indipendenza.
L'applicazione della suindicata regola di giudizio comporta che il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (Cass. n. 17183 cit.; Cass. civ. n. 27904/2021).
Il richiamo al principio di autoresponsabilità serve , infatti, ad impedire al figlio di abusare del suo diritto, poiché il perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto delle capacità, inclinazioni ed aspirazioni del figlio, non può giustificare nel c.d. “figlio adulto”
l'attesa ad ogni costo di un'occupazione necessariamente equivalente a quella desiderata, avendo il predetto il dovere di ricercare un lavoro contemperando, fra di loro, le sue aspirazioni astratte con il concreto mercato del lavoro (Cass.civ. n. 12952/2016; Cass.civ. n. 5088/2018; Cass. civ. n.
29264/2022; Cass.civ.n. 26875/2023; Cass.civ. n. 12123/2024).
Sulla scorta di tali principi, può affermarsi che la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all' effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, da parte dell'avente diritto, dal momento del raggiungimento della maggiore età
(Cass.civ. n. 38366/2021; Cass. civ. n. 5088/2018; Cass. civ. n. 12952/2016).
Giova, tuttavia, precisare che il mantenimento del figlio maggiorenne è da escludersi ove questi abbia iniziato ad espletare un'attività lavorativa, dimostrando quindi il raggiungimento di un'adeguata capacità di procurarsi una fonte di reddito, senza che possa rilevare la sopravvenienza di circostanze ulteriori che, pur determinando l'effetto di renderlo momentaneamente privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento, i cui presupposti siano già venuti meno, e potendo in tal caso residuare, in capo ai genitori, al massimo un obbligo alimentare..
Muovendosi su tale solco, la Corte di legittimità ha affermato che lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito e, quindi, della raggiunta autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, fermo restando che non ogni attività lavorativa a tempo determinato è idonea a dimostrare il raggiungimento della menzionata autosufficienza economica, che può essere esclusa dalla breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della retribuzione.(Cass. civ. n. 40282/2012; Cass. civ. n. 8892/2024).
Quanto alla ripartizione dell'onere probatorio, spetta a chi agisce in giudizio invocando la sussistenza del diritto o, all'opposto, il venir meno dei presupposti della sua persistenza, ovvero una estinzione o modificazione dei fatti costitutivi che avevano sorretto il suo riconoscimento, l'onere di allegare e di dimostrare le circostanze dedotte e, in ipotesi, contestate, anche attraverso presunzioni semplici
(Cass.civ. n. 12121/2025).
Pertanto, laddove – come nella specie- il genitore convivente con il figlio richieda l'assegno in virtù della sua legittimazione concorrente (Cass. n. 17380/2020) ,è a suo carico l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro (Cass. civ. n. 26875/2023).
Alla luce di tali principi, deve ritenersi infondato il primo motivo di appello, concernente l'an debeatur.
E', infatti, incensurabile la valutazione del primo decidente , che ha riconosciuto l'obbligo del di contribuire al mantenimento della figlia . Pt_1
La stessa, oggi di anni 23, risulta iscritta , con data di immatricolazione del 4.10.2022 per l'anno accademico 2022-2023, al corso di laurea di Scienze della Comunicazione Pubblica e dell'Impresa presso l'Università La Sapienza di Roma.
Non risultando contestato che la giovane stia proseguendo gli studi universitari, già tale circostanza
è idonea a fondare il diritto al mantenimento anche per gli immediati anni a seguire il raggiungimento della maggiore età , integrando la prova presuntiva del compimento del giusto sforzo per meglio avanzare verso l'ingresso nel mondo adulto. (Cass. civ. n. 26875/2023).
Il genitore, infatti, non può negare il suo mantenimento al figlio, convivente o no, non appena e solo perché questi entri nella maggiore età, ove impegnato ancora negli studi superiori (Cass. cit.)
Peraltro, il neanche ha messo in discussione quanto allegato dalla circa il Pt_1 CP_1 profitto registrato dalla figlia negli studi universitari, di talchè, attesa l'età della stessa, non risulta configurabile un atteggiamento di inerzia o ritardo della medesima rispetto al conseguimento del titolo di studio o al reperimento di un lavoro.
Quanto, infine, alla pretesa attività lavorativa svolta dalla giovane , ritiene il Collegio che sia CP_3 pienamente ammissibile tanto la documentazione prodotta dal a sostegno di tale assunto , Pt_1 quanto quella prodotta dalla a confutazione del preteso svolgimento di attività retribuita CP_1 da parte della figlia.
Giova rammentare, in punto di diritto, che il D. Lgs. n 149/2022, che ha introdotto il nuovo rito unico del processo di famiglia, qui applicabile ratione temporis, all'art. 473 bis 35 c.p.c., ha previsto, per quanto qui di specifico interesse , che nel giudizio di appello “il divieto di nuove domande ed eccezioni
e di nuovi mezzi di prova previsto dall'articolo 345 si applica limitatamente alle domande aventi ad oggetto diritti disponibili”.
Ebbene , poiché , per uniforme indirizzo giurisprudenziale , il diritto del figlio maggiorenne , non economicamente sufficiente, al mantenimento (sempre che ricorrano le condizioni di cui si è detto) è indisponibile (Cass. 32528/2018; 1353/1999), la produzione della documentazione effettuata da ambo le parti non soggiace al divieto dei nova di cui all'art. 345 c.p.c. e ben può essere utilizzata a sostegno della decisione, essendo stato assicurato ad entrambe la possibilità di interloquire.
Ciò vale, in particolare, anche per la produzione effettuata dalla in data 1.12.2025, posto CP_1 che il , in vista dell'udienza di decisione fissata per il 4.12.2025, ben avrebbe avuto modo Pt_1 di prenderne visione e, conseguentemente, di confutarne le risultanze, mentre ha ritenuto opportuno non depositare note di trattazione.
Del resto, la documentazione in questione consiste in una autodichiarazione a firma di CP_4
e negli estratti conto relativi al c/c bancario di cui la medesima è titolare, alla Poste pay ed
[...] alla carta revolut ed è proprio funzionale alla verifica della condizione economico -finanziaria della giovane, che il padre ha chiesto alla Corte di accertare tramite indagini della Guardia di Finanza. Tanto chiarito, deve osservarsi che l'assunto del circa l'esistenza in capo alla figlia di fonti Pt_1 di reddito non risulta dimostrato.
Invero, sebbene dalla documentazione versata in atti emerga la – per vero episodica- attività di sponsorizzazione (v. occhiali da acquistare usando un codice sconto), ciò che manca del tutto è la prova della redditività di tale attività.
Peraltro, la documentazione prodotta dalla dimostra l'inconsistenza dell'assunto del CP_1
, posto che il c/c di cui la figlia è titolare risulta alimentato da rimesse effettuate dalla predetta Pt_1 madre , mentre sulla carta Poste Pay e su quella revolut non si registrano movimenti , che possano assurgere a indici della presenza di fonti di reddito.
Alla stregua delle illustrate emergenze, la sentenza merita di essere confermata in punto di an debeatur
§
6.-Alle medesime conclusioni deve pervenirsi anche in ordine al “quantum debeatur” , oggetto del secondo motivo di gravame.
Deve, in proposito, rammentarsi che la Corte di Cassazione ha costantemente affermato che, al fine di quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore per il mantenimento dei figli, minorenni o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto (ex ultimis Cass. civ.n. 4145/23; Cass. civ. n. 19299/2020; Cass. civ. 48111/2018).
L'applicazione di siffatto principio comporta che il concorso dei genitori, separati, divorziati, o della cui responsabilità si discuta in procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, non deve essere necessariamente fissato in misura pari alla metà per ciascuno, secondo il principio generale vigente in materia di debito solidale, ma in misura proporzionale al reddito di ognuno di essi, tenendo conto delle risorse di entrambi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti ( Cass. civ. n. 25723/2016; Cass. civ.n. 35710/2021)
E', poi, evidente che le attuali esigenze dei figli non possano non risentire del livello economico- sociale in cui si colloca la figura del genitore, posto che l'indifferenza per gli effettivi redditi di un genitore non realizzerebbe modo equo il bilanciamento delle esigenze dell'intero nucleo familiare
(Cass. civ. n. 4811/2018)
In altri termini, lo standard di soddisfazione delle esigenze dei figli è correlato anche al livello economico-sociale dell'intero nucleo familiare, di talchè, ai fini della quantificazione del concorso nei predetti oneri, il parametro di riferimento è costituito, oltre che dalle dette esigenze, dalle sostanze, dai redditi e dalla capacità di lavoro di ciascun coniuge, cui deve essere rapportato il contributo di mantenimento.
Alla luce di tali consolidati principi giurisprudenziali, cui il Collegio intende assicurare continuità, non vi sono ragioni per dissentire dalla quantificazione del contributo di mantenimento operata dal primo decidente.
L'importo, posto a carico del risulta, infatti, congruo in proporzione al reddito dello stesso Pt_1
, tenuto conto delle esigenze della figlia, studentessa universitaria fuori sede , delle minori possibilità economiche della e della valenza economica dei compiti domestici e di cura svolti dalla CP_1 predetta, con la quale la giovane convive in occasione del rientro dalla sede universitaria.
Quanto ai redditi del , ritiene la Corte che la documentazione prodotta dall'appellata ( Pt_1 comprovante l'acquisto di un prezioso anello alla compagna, i numerosi viaggi fatti dalla coppia,
l'acquisto di nuovi arredi per l'abitazione ) dimostri la sussistenza di fonti di reddito maggiori rispetto a quelle rappresentate e poste a fondamento della richiesta di rideterminazione al ribasso del contributo per il mantenimento della figlia.
§
7.-L'appello va, pertanto, rigettato.
Segue la condanna del al pagamento delle spese di lite, che si liquidano, come da dispositivo Pt_1 secondo i parametri tariffari di cui al D. M. n. 55/2014, come parzialmente modificato da ultimo con
D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis (secondo l'art. 6 del citato D.M. 147/22 invero “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”, tenuto conto dello scaglione determinato ex art. 13c.p.c. ed applicando i parametri inferiori ai medi in considerazione dell'entità delle questioni trattate, non particolarmente complesse, e del rilievo delle prestazioni defensionali rese.
Va precisato che, ai fini della liquidazione dei compensi, va inclusa la voce “istruttoria e/o … trattazione”, a fronte di attività riconducibile a tale fase ( produzione documentale)
La condanna va pronunciata a favore dell'Erario, attesa l'ammissione della al beneficio CP_1 del gratuito patrocinio, giusta delibera del COA di Barcellona P.G., valevole anche per il presente grado, non essendo la stessa risultata soccombente in esito al giudizio di primo grado.
Va effettuata con separato decreto la liquidazione dei compensi in favore dell'avv. per CP_2
l'attività prestata in favore della parte ammessa al beneficio in questione.
Non ricorrono gli estremi per pronunciare la condanna del ex art. 96 c.p.c., non essendo Pt_1 configurabile – né, tantomeno, allegata dalla Italiano – una condotta dello stesso, integrante gli estremi della mala fede e della colpa grave, né, tantomeno, dell'abuso del processo.
Atteso il rigetto dell'appello va dato, altresì, atto della ricorrenza dei presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, giusta quanto disposto dall'art. 1 commi 17 e 18 L.228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 462/2024 R.G. sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 534/2024, emessa dal Tribunale di Barcellona P.G. in data Parte_1
21.03.2023 e pubblicata in data 2.04.2024 così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado;
2) condanna al pagamento, in favore di controparte, delle spese di questo grado Parte_1 che liquida in complessivi € 2.915,00 per compensi (€ 536,00 per la fase di studio, € 536,00 per quella introduttiva , €992,00 per quella istruttoria/trattazione ed € 851,00 per quella decisoria), oltre rimborso spese generali nella misura di legge cpa ed iva;
3) dà atto della ricorrenza dei presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello e manda la
Cancelleria per gli adempimenti relativi alla riscossione;
4) provvede con separato decreto alla liquidazione dei compensi in favore dell'avv. per CP_2
l'attività prestata in favore dell'appellata ammessa al beneficio del patrocinio gratuito.
Così deciso nella camera di consiglio del 5 dicembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Marisa Salvo Dott. Massimo Gullino
Prima sezione civile
^^^^^^^^^
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Prima sezione civile, composta dai magistrati:
1)Dott. Massimo Gullino Presidente
2)Dott. Augusto Sabatini Consigliere
3) Dott.ssa Marisa Salvo Consigliere rel.
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 462/2024 V.G., posta in decisione all'udienza del giorno 4 novembre 2025
vertente tra
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1 C.F._1
), elettivamente domiciliato in Milazzo, via F. Crispi n. 91 presso lo studio dell'Avv. Alfio
[...]
IR ( ) che lo rappresenta e difende per procura in foglio separato da CodiceFiscale_2 intendersi in calce al presente atto e che dichiara di voler ricevere gli avvisti e le comunicazioni ai seguenti recapiti fax 090/6018898 e pec: Email_1
Appellante
e
, nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1 C.F._3
), elettivamente domiciliata co in Milazzo in Via Del Marinaio D'Italia n.
8. presso lo studio
[...] dell''Avv. (C.F.: ), che la rappresenta e difende giusta Controparte_2 C.F._4 procura in calce al ricorso depositato nel giudizio 1194/2013 RG e dichiara di voler ricevere le comunicazioni al seguente indirizzo PEC: – 090/9288506; Email_2
Appellata -ammessa al patrocinio a spese dello Stato
e con l'intervento del Procuratore Generale- Sede
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 534/2024, emessa dal Tribunale di Barcellona P.G. in data
21.03.2023 e pubblicata in data 2.04.2024
Conclusioni dei procuratori delle parti:
per l'appellante: “in via preliminare e cautelare, sospendere e/o revocare l' esecutività della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto e/o ridurre cautelarmente
l'importo del contributo statuito in sentenza pari ad € 350,00 al minore importo paro ad € 100,00 o nella misura che verrà ritenuta congrua e di giustizia.
2) in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello
e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 345/2024 pubbl. il 02/04/2024, emessa dal Tribunale di
Barcellona P.G., Sezione Civile, nell'ambito del giudizio N.R.G. 1194/2023, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
3) Rigettare la domanda proposta dalla ricorrente nei confronti del sig. con ogni Parte_1 statuizione e statuire che nulla deve a titolo di mantenimento della figlia;
CP_3
4) In linea meramente subordinata, riconoscere in capo al sig. l'obbligo di corresponsione Pt_1 dell'assegno di mantenimento in favore della figlia pari ad euro 100,00 mensili. Controparte_4
5)Sempre in via gradata, disporre il pagamento delle spese straordinarie, preventivamente concordate, al 50%.
6) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
per l'appellata: “in via preliminare, rigettare l'istanza ex art. 283 c.p.c. formulata da controparte dichiarandola manifestamente infondata e, dunque, sanzionare il richiedente ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 283 cpc;
Nel merito rigettare il proposto appello e per l'effetto confermare
l'impugnata sentenza. Con condanna della controparte al pagamento delle spese processuali.”.
Svolgimento del giudizio Con ricorso ex art. 437 bis c.p.c. depositato in 27 settembre 2023 dinnanzi al Tribunale di Barcellona
P.G., premesso che dalla relazione con era nata, in data Controparte_1 Parte_1
17.06.2002, la figlia , maggiorenne e non economicamente autosufficiente, Controparte_4 chiedeva di disporre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della predetta nella misura di €.600,00 mensili, oltre al pagamento del 70% delle spese straordinarie sostenute in suo favore.
A sostegno della domanda, deduceva che il resistente, sin dal momento di cessazione della convivenza, aveva spontaneamente provveduto al mantenimento della figlia , versando originariamente l'importo mensile di € 500,00 e poi arbitrariamente riducendolo a € 200,00 , senza, però, contribuire alle spese straordinarie.
Aggiungeva che la giovane era studentessa - in corso- della Facoltà di Scienza della Comunicazione
Pubblica e delle Imprese dell'Università La Sapienza di Roma e che solo grazie all'aiuto economico dei propri genitori essa ricorrente, priva di occupazione lavorativa, riusciva a sostenere le spese necessarie per assicurare il completamento del percorso formativo.
Integrato il contraddittorio, si costituiva il , che, eccepito preliminarmente il difetto di Pt_1 legittimazione attiva della nel merito, chiedeva il rigetto della domanda o, in via CP_1 subordinata, l'accoglimento in misura minima.
Con la sentenza impugnata, il Tribunale poneva a carico del resistente l'obbligo di versare in favore della a titolo di contribuito per il mantenimento della figlia , l'importo mensile di € CP_1
350,00 , da rivalutare annualmente secondo indici ISTAT, nonché di contribuire alle spese straordinarie nell'interesse della medesima nella misura del 60%, compensando integralmente tra le parti le spese di lite.
Avvero tale sentenza, il proponeva appello, chiedendo, in via preliminare, la sospensione Pt_1 dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e, nel merito, la riforma della stessa per i motivi di cui si dirà infra .
Con comparsa di risposta depositata il 18.10. 2024 si costituiva la contestando CP_1 integralmente la fondatezza delle pretese dell'appellante e chiedendo il rigetto del gravame, in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Disposta con decreto presidenziale in atti la sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., come introdotto dall'art. 35 D.lgs.49/122, alla scadenza dei termini all'uopo assegnati, la Corte, con ordinanza del 23.03.2024 rinviava la causa per la decisione sempre secondo il rito cartolare.
Quindi con ordinanza del 5-6.11.2021 assumeva la causa in decisione senza termini, attesa la natura del contenzioso. Con ordinanza del 17.11.2021, la Corte, rilevato che con le note di trattazione depositate in data
3.11.2025, in funzione di partecipazione all'udienza cartolare del 4.11.2025, il aveva Pt_1 depositato nuova documentazione, su cui la che aveva depositato le proprie note in pari CP_1 data, non aveva avuto modo di interloquire, disponeva la rimessione della causa sul ruolo, al fine di instaurare il contraddittorio sulle questioni, oggetto della produzione de qua.
Alla scadenza dei termini assegnati per il deposito di note, preso atto della ulteriore documentazione depositata dalla con le note dell'1.12.2025 in vista dell'udienza del 4.12.2025 , la causa CP_1 veniva assunta in decisione.
Motivi della decisione
1.-Va preliminarmente osservato che alla prima udienza -virtuale- del 22.04.2024 la Corte, nel rinviare la causa , non ha ritenuto di riservare la decisione sulla richiesta di inibitoria, poiché essa, benchè formulata nell'atto introduttivo, non era stata riproposta nelle note di trattazione .
L'appellante, invero, si era limitato ad insistere nell'accoglimento del proposto appello senza insistere specificamente nell'istanza, che, pertanto, doveva ritenere rinunciata.
§
2.-Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impunto di “an debeatur”, lamentando che il primo decidente non aveva tenuto in alcuna considerazione il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sulla ricorrente.
Deduce, in proposito, che, al fine del riconoscimento del diritto al mantenimento, sarebbe stato necessario dimostrare non solo che la figlia maggiorenne non aveva conseguito l'indipendenza economica , ma, altresì, che la medesima aveva curato la propria preparazione professionale o tecnica ed aveva con pari impegno ricercato un'occupazione lavorativa, compatibile con l'impegno di studio, “al fine di sostenersi almeno in parte”.
In seno alle note depositate in funzione di partecipazione all'udienza virtuale del 4.11.2025,
l'appellante afferma che la figlia esercita attività lavorativa, avendo aperto un canale TIK TOK sul quale pubblicizza libri, occhiali. curandone persino la vendita.
Chiede, pertanto, che vengano disposti accertamenti “in relazione ai conti correnti intestati alla sig.ra
, alla di lei madre convivente , poiché parrebbe che la stessa Controparte_4 Controparte_1 disponga di un reddito, addirittura superiore a quella del padre “.
§
3.-Con il secondo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata in punto di
“quantum debeatur”. Richiamato il principio giurisprudenziale secondo cui, nel determinare il contributo per il mantenimento della prole gravante sul genitore non collocatario, occorre procedere alla valutazione comparata dei redditi di entrambi gli obbligati, rappresenta di avere percepito i seguenti importi:
- € 20.164,00 nell'anno d'imposta 2022;
- € 16.567,78 nell'anno d'imposta 2021;
- €.19.660,37 nell'anno d'imposta 2020;
- €.22.737,26 nell'anno d'imposta 2019
La invece, aveva percepito i seguenti importi: CP_1
-€.3.383,60 quale reddito da lavoro e €.1.654,56 quale prestazione a sostegno del reddito per l'anno d'imposta 2022;
- € 4.574,18 quale reddito di lavoro per l'anno di imposta 2021;
- € 5.459,86 quale reddito di lavoro per l'anno di imposta 2020.
Tanto precisato, sostiene di disporre di una retribuzione mensile netta pari a € 1.200,00 (€ 1.600,00 lordi) con cui deve provvedere, oltre che alle spese mediche ed a quelle per le utenze ed il proprio sostentamento, al versamento del canone di locazione nella misura di € 480,00 mensili;
al pagamento, a mezzo cambiali, dell'importo di € 135,00 mensili per onorare un debito di € 1.000,00 prossimo all'estinzione nonché della rata di € 620,00 in relazione al prestito ( € 44.760,24) ottenuto nel 2021 per far fronte al mantenimento della figlia.
Rileva che il primo decidente ,nel quantificare l'importo della retribuzione mensile in € 1.680,00 , non aveva considerato le indennità di trasferta , utilizzate per far fronte alle ulteriori spese di alloggio fuori sede e che il reddito reale era quello percepito nell'anno di imposta 2021 (€ 1.230,00) in cui non aveva svolto attività lavorativa fuori sede.
In ogni caso, anche a voler prendere in considerazione l'erroneo dato , cui aveva fatto riferimento il primo decidente, il reddito di € 1.600,00 mensili non gli consentiva di far fronte all'obbligo di mantenimento nella misura stabilita.
A sostegno di quanto lamentato, l'appellante deposita documentazione attestante l'accettazione di istanza di pagamento rateale della somma di € 159,00, dovuta a titolo di corrispettivo della fornitura elettrica;
l' intimazione di pagamento della somma di € 26.343,00 proveniente dall' per cartelle CP_5 non pagate ed, infine, ulteriore cartella recante l'importo di € 260,00.
Precisa che tali ultimi debiti sono riconducibili all'esercizio dell' attività commerciale di panificazione, svolta in società con la stessa e che, infine, l'epoca di formazione della CP_1 documentazione – 2024- ne rende ammissibile la produzione anche in grado di appello.
In seno alle note depositate in funzione di partecipazione all'udienza virtuale del 4.11.2025,
l'appellante aggiunge di essere stato costretto per assicurarsi la sopravvivenza a ricorrere ad ulteriore prestito per il quale paga la rata mensile di € 200,00.
§
4.- I motivi di gravame, specificamente contestati dall'appellata, che insiste per la conferma della sentenza impugnata, possono essere esaminati congiuntamente, attesa la loro evidente connessione .
§
5.-Preliminare all'esame di merito è una , sia pure sintetica, ricostruzione dei principi giurisprudenziali ormai consolidatisi in materia di mantenimento del figlio maggiorenne.
Vale rammentare che l'obbligo del genitore di concorrere al mantenimento del figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma è destinato a protrarsi oltre là dove i figli, senza colpa, siano ancora dipendenti dai genitori (Cass. civ.n.
17380/2020; Cass.civ. n. 3252/2018).
Pur venendo meno con il raggiungimento della maggiore età i poteri di rappresentanza, la cura che il genitore deve prestare al figlio prosegue ben oltre tale data e fino al conseguimento della indipendenza economica. L'adempimento degli obblighi corrispondenti ai diritti previsti dall'art. 315 bis c.c., tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni del figlio, costituisce l'oggetto principale della responsabilità genitoriale, che non viene meno con la maggiore età, ma perdura, quantomeno nella sua componente economica, sino a che il figlio non abbia raggiunto l'indipendenza.
L'applicazione della suindicata regola di giudizio comporta che il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (Cass. n. 17183 cit.; Cass. civ. n. 27904/2021).
Il richiamo al principio di autoresponsabilità serve , infatti, ad impedire al figlio di abusare del suo diritto, poiché il perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto delle capacità, inclinazioni ed aspirazioni del figlio, non può giustificare nel c.d. “figlio adulto”
l'attesa ad ogni costo di un'occupazione necessariamente equivalente a quella desiderata, avendo il predetto il dovere di ricercare un lavoro contemperando, fra di loro, le sue aspirazioni astratte con il concreto mercato del lavoro (Cass.civ. n. 12952/2016; Cass.civ. n. 5088/2018; Cass. civ. n.
29264/2022; Cass.civ.n. 26875/2023; Cass.civ. n. 12123/2024).
Sulla scorta di tali principi, può affermarsi che la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all' effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, da parte dell'avente diritto, dal momento del raggiungimento della maggiore età
(Cass.civ. n. 38366/2021; Cass. civ. n. 5088/2018; Cass. civ. n. 12952/2016).
Giova, tuttavia, precisare che il mantenimento del figlio maggiorenne è da escludersi ove questi abbia iniziato ad espletare un'attività lavorativa, dimostrando quindi il raggiungimento di un'adeguata capacità di procurarsi una fonte di reddito, senza che possa rilevare la sopravvenienza di circostanze ulteriori che, pur determinando l'effetto di renderlo momentaneamente privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento, i cui presupposti siano già venuti meno, e potendo in tal caso residuare, in capo ai genitori, al massimo un obbligo alimentare..
Muovendosi su tale solco, la Corte di legittimità ha affermato che lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito e, quindi, della raggiunta autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, fermo restando che non ogni attività lavorativa a tempo determinato è idonea a dimostrare il raggiungimento della menzionata autosufficienza economica, che può essere esclusa dalla breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della retribuzione.(Cass. civ. n. 40282/2012; Cass. civ. n. 8892/2024).
Quanto alla ripartizione dell'onere probatorio, spetta a chi agisce in giudizio invocando la sussistenza del diritto o, all'opposto, il venir meno dei presupposti della sua persistenza, ovvero una estinzione o modificazione dei fatti costitutivi che avevano sorretto il suo riconoscimento, l'onere di allegare e di dimostrare le circostanze dedotte e, in ipotesi, contestate, anche attraverso presunzioni semplici
(Cass.civ. n. 12121/2025).
Pertanto, laddove – come nella specie- il genitore convivente con il figlio richieda l'assegno in virtù della sua legittimazione concorrente (Cass. n. 17380/2020) ,è a suo carico l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro (Cass. civ. n. 26875/2023).
Alla luce di tali principi, deve ritenersi infondato il primo motivo di appello, concernente l'an debeatur.
E', infatti, incensurabile la valutazione del primo decidente , che ha riconosciuto l'obbligo del di contribuire al mantenimento della figlia . Pt_1
La stessa, oggi di anni 23, risulta iscritta , con data di immatricolazione del 4.10.2022 per l'anno accademico 2022-2023, al corso di laurea di Scienze della Comunicazione Pubblica e dell'Impresa presso l'Università La Sapienza di Roma.
Non risultando contestato che la giovane stia proseguendo gli studi universitari, già tale circostanza
è idonea a fondare il diritto al mantenimento anche per gli immediati anni a seguire il raggiungimento della maggiore età , integrando la prova presuntiva del compimento del giusto sforzo per meglio avanzare verso l'ingresso nel mondo adulto. (Cass. civ. n. 26875/2023).
Il genitore, infatti, non può negare il suo mantenimento al figlio, convivente o no, non appena e solo perché questi entri nella maggiore età, ove impegnato ancora negli studi superiori (Cass. cit.)
Peraltro, il neanche ha messo in discussione quanto allegato dalla circa il Pt_1 CP_1 profitto registrato dalla figlia negli studi universitari, di talchè, attesa l'età della stessa, non risulta configurabile un atteggiamento di inerzia o ritardo della medesima rispetto al conseguimento del titolo di studio o al reperimento di un lavoro.
Quanto, infine, alla pretesa attività lavorativa svolta dalla giovane , ritiene il Collegio che sia CP_3 pienamente ammissibile tanto la documentazione prodotta dal a sostegno di tale assunto , Pt_1 quanto quella prodotta dalla a confutazione del preteso svolgimento di attività retribuita CP_1 da parte della figlia.
Giova rammentare, in punto di diritto, che il D. Lgs. n 149/2022, che ha introdotto il nuovo rito unico del processo di famiglia, qui applicabile ratione temporis, all'art. 473 bis 35 c.p.c., ha previsto, per quanto qui di specifico interesse , che nel giudizio di appello “il divieto di nuove domande ed eccezioni
e di nuovi mezzi di prova previsto dall'articolo 345 si applica limitatamente alle domande aventi ad oggetto diritti disponibili”.
Ebbene , poiché , per uniforme indirizzo giurisprudenziale , il diritto del figlio maggiorenne , non economicamente sufficiente, al mantenimento (sempre che ricorrano le condizioni di cui si è detto) è indisponibile (Cass. 32528/2018; 1353/1999), la produzione della documentazione effettuata da ambo le parti non soggiace al divieto dei nova di cui all'art. 345 c.p.c. e ben può essere utilizzata a sostegno della decisione, essendo stato assicurato ad entrambe la possibilità di interloquire.
Ciò vale, in particolare, anche per la produzione effettuata dalla in data 1.12.2025, posto CP_1 che il , in vista dell'udienza di decisione fissata per il 4.12.2025, ben avrebbe avuto modo Pt_1 di prenderne visione e, conseguentemente, di confutarne le risultanze, mentre ha ritenuto opportuno non depositare note di trattazione.
Del resto, la documentazione in questione consiste in una autodichiarazione a firma di CP_4
e negli estratti conto relativi al c/c bancario di cui la medesima è titolare, alla Poste pay ed
[...] alla carta revolut ed è proprio funzionale alla verifica della condizione economico -finanziaria della giovane, che il padre ha chiesto alla Corte di accertare tramite indagini della Guardia di Finanza. Tanto chiarito, deve osservarsi che l'assunto del circa l'esistenza in capo alla figlia di fonti Pt_1 di reddito non risulta dimostrato.
Invero, sebbene dalla documentazione versata in atti emerga la – per vero episodica- attività di sponsorizzazione (v. occhiali da acquistare usando un codice sconto), ciò che manca del tutto è la prova della redditività di tale attività.
Peraltro, la documentazione prodotta dalla dimostra l'inconsistenza dell'assunto del CP_1
, posto che il c/c di cui la figlia è titolare risulta alimentato da rimesse effettuate dalla predetta Pt_1 madre , mentre sulla carta Poste Pay e su quella revolut non si registrano movimenti , che possano assurgere a indici della presenza di fonti di reddito.
Alla stregua delle illustrate emergenze, la sentenza merita di essere confermata in punto di an debeatur
§
6.-Alle medesime conclusioni deve pervenirsi anche in ordine al “quantum debeatur” , oggetto del secondo motivo di gravame.
Deve, in proposito, rammentarsi che la Corte di Cassazione ha costantemente affermato che, al fine di quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore per il mantenimento dei figli, minorenni o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto (ex ultimis Cass. civ.n. 4145/23; Cass. civ. n. 19299/2020; Cass. civ. 48111/2018).
L'applicazione di siffatto principio comporta che il concorso dei genitori, separati, divorziati, o della cui responsabilità si discuta in procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, non deve essere necessariamente fissato in misura pari alla metà per ciascuno, secondo il principio generale vigente in materia di debito solidale, ma in misura proporzionale al reddito di ognuno di essi, tenendo conto delle risorse di entrambi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti ( Cass. civ. n. 25723/2016; Cass. civ.n. 35710/2021)
E', poi, evidente che le attuali esigenze dei figli non possano non risentire del livello economico- sociale in cui si colloca la figura del genitore, posto che l'indifferenza per gli effettivi redditi di un genitore non realizzerebbe modo equo il bilanciamento delle esigenze dell'intero nucleo familiare
(Cass. civ. n. 4811/2018)
In altri termini, lo standard di soddisfazione delle esigenze dei figli è correlato anche al livello economico-sociale dell'intero nucleo familiare, di talchè, ai fini della quantificazione del concorso nei predetti oneri, il parametro di riferimento è costituito, oltre che dalle dette esigenze, dalle sostanze, dai redditi e dalla capacità di lavoro di ciascun coniuge, cui deve essere rapportato il contributo di mantenimento.
Alla luce di tali consolidati principi giurisprudenziali, cui il Collegio intende assicurare continuità, non vi sono ragioni per dissentire dalla quantificazione del contributo di mantenimento operata dal primo decidente.
L'importo, posto a carico del risulta, infatti, congruo in proporzione al reddito dello stesso Pt_1
, tenuto conto delle esigenze della figlia, studentessa universitaria fuori sede , delle minori possibilità economiche della e della valenza economica dei compiti domestici e di cura svolti dalla CP_1 predetta, con la quale la giovane convive in occasione del rientro dalla sede universitaria.
Quanto ai redditi del , ritiene la Corte che la documentazione prodotta dall'appellata ( Pt_1 comprovante l'acquisto di un prezioso anello alla compagna, i numerosi viaggi fatti dalla coppia,
l'acquisto di nuovi arredi per l'abitazione ) dimostri la sussistenza di fonti di reddito maggiori rispetto a quelle rappresentate e poste a fondamento della richiesta di rideterminazione al ribasso del contributo per il mantenimento della figlia.
§
7.-L'appello va, pertanto, rigettato.
Segue la condanna del al pagamento delle spese di lite, che si liquidano, come da dispositivo Pt_1 secondo i parametri tariffari di cui al D. M. n. 55/2014, come parzialmente modificato da ultimo con
D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis (secondo l'art. 6 del citato D.M. 147/22 invero “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”, tenuto conto dello scaglione determinato ex art. 13c.p.c. ed applicando i parametri inferiori ai medi in considerazione dell'entità delle questioni trattate, non particolarmente complesse, e del rilievo delle prestazioni defensionali rese.
Va precisato che, ai fini della liquidazione dei compensi, va inclusa la voce “istruttoria e/o … trattazione”, a fronte di attività riconducibile a tale fase ( produzione documentale)
La condanna va pronunciata a favore dell'Erario, attesa l'ammissione della al beneficio CP_1 del gratuito patrocinio, giusta delibera del COA di Barcellona P.G., valevole anche per il presente grado, non essendo la stessa risultata soccombente in esito al giudizio di primo grado.
Va effettuata con separato decreto la liquidazione dei compensi in favore dell'avv. per CP_2
l'attività prestata in favore della parte ammessa al beneficio in questione.
Non ricorrono gli estremi per pronunciare la condanna del ex art. 96 c.p.c., non essendo Pt_1 configurabile – né, tantomeno, allegata dalla Italiano – una condotta dello stesso, integrante gli estremi della mala fede e della colpa grave, né, tantomeno, dell'abuso del processo.
Atteso il rigetto dell'appello va dato, altresì, atto della ricorrenza dei presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, giusta quanto disposto dall'art. 1 commi 17 e 18 L.228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 462/2024 R.G. sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 534/2024, emessa dal Tribunale di Barcellona P.G. in data Parte_1
21.03.2023 e pubblicata in data 2.04.2024 così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado;
2) condanna al pagamento, in favore di controparte, delle spese di questo grado Parte_1 che liquida in complessivi € 2.915,00 per compensi (€ 536,00 per la fase di studio, € 536,00 per quella introduttiva , €992,00 per quella istruttoria/trattazione ed € 851,00 per quella decisoria), oltre rimborso spese generali nella misura di legge cpa ed iva;
3) dà atto della ricorrenza dei presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello e manda la
Cancelleria per gli adempimenti relativi alla riscossione;
4) provvede con separato decreto alla liquidazione dei compensi in favore dell'avv. per CP_2
l'attività prestata in favore dell'appellata ammessa al beneficio del patrocinio gratuito.
Così deciso nella camera di consiglio del 5 dicembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Marisa Salvo Dott. Massimo Gullino