Art. 265.
(Resistenza attiva alla cattura, ovvero alla consegna del contrabbando o alla distruzione di questo).
In caso di resistenza attiva alla cattura, ovvero alla consegna del contrabbando o alla distruzione di questo, si applicano le stesse disposizioni dell'articolo 263.
(Resistenza attiva alla cattura, ovvero alla consegna del contrabbando o alla distruzione di questo).
In caso di resistenza attiva alla cattura, ovvero alla consegna del contrabbando o alla distruzione di questo, si applicano le stesse disposizioni dell'articolo 263.