Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/06/2025, n. 4902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4902 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1622/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di conSIlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel.
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 15/01/2025 da
1) Parte_1
Nato il 03/01/1977 a FRANCIA cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]N. 3 20123 MILANO ITALIA con l'Avv. PINNA ENRICA DANILA elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore e
2) Controparte_1
Nata il 20/04/1978 a MILANO (MI) cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]3 20123 MILANO ITALIA con l'Avv. QUINTI ELENA elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano il 10.03.2012
(anno 2012, atto n. 267, Reg. 01, parte I)
Separati con sentenza n. 1247/2024 emessa dal Tribunale di Milano e pubblicata in data 11.11.2024
, C.F.: nato a [...], il [...] e residente in [...] C.F._3
Nicolao n.
3 - cittadino italiano;
C.F.: nata a [...], il [...] e residente in [...] C.F._4
San Nicolao n.
3 - cittadina italiana.
FATTO
Con ricorso depositato in data 15/01/2025, ha chiesto la modifica delle condizioni di Parte_1 separazione contenute nella Sentenza n. 1247/2024 emessa dal Tribunale di Milano e pubblicata in data
11.11.2024 formulando le domande articolate in atti;
Con memoria difensiva del 28.04.2025 i è costituito nel procedimento e ha chiesto Controparte_1 rigettarsi le domande formulate da parte attrice;
All'udienza del 28.05.2025, tenutasi avanti al Giudice Onorario a ciò delegato, le Parti hanno raggiunto il seguente accordo:
“1) I genitori, quanto a , già in regime di collocamento alternato e residente presso la madre, Parte_3 hanno concordato a parziale modificala della condizione n. 4) la seguente ripartizione dei tempi di frequentazione con la minore a settimane alterne: dal lunedì sino alla domenica, alternativamente con l'uno o con l'altro genitore. In ordine alla possibilità per gli stessi di vedere e frequentare la figlia nella settimana in cui è collocata presso l'altro genitore: o due pomeriggi a settimana, indicativamente il martedì e il giovedì, dall'uscita di scuola con accompagnamento entro le ore 21.00, o un giorno la settimana con pernottamento, indicativamente il mercoledì dall'uscita di scuola per riportarla a scuola il mattino successivo. potrà Pt_3 stare dalla madre nei giorni di collocamento paterno, se il padre è assente per viaggio. Tutto ciò, salvo previo e diverso migliore accordo tra le parti, anche in ragione degli impegni lavorativi del padre, il quale con ragionevole anticipo ne informerà la madre.
2) Frequentazione tra genitori e figli durante i periodi di vacanza, a parziale modifica delle condizioni 4) e
6), salvo sempre diverso accordo e diversa volontà di : a. Per le vacanze Natalizie, i genitori Pt_2 alterneranno i periodi dal prossimo Natale 2025, in virtù di quello appena trascorso, e sarà così suddiviso: con il padre dalla fine della scuola fino 30 dicembre 2025 e con la madre dal 30 dicembre 2025 – all'inizio della scuola a gennaio 2026, per l'anno successivo sarà con la madre dalla fine della scuola al 30 dicembre
2026 e con il padre dal 30 dicembre 2026 all'inizio della scuola a gennaio 2027, e così via, salvo sempre diverso accordo tra le parti. b. Per le “vacance de Printemps” in occasione della Pasqua che constano di due settimane: le vacanze saranno equamente divise tra i genitori, una settimana ciascuno alternando tra loro in virtù di chi ha trascorso il giorno di Natale con i figli consentendo all'altro genitore di trascorrere con loro il giorno di Pasqua;
pertanto, per 2026 il padre terrà i figli la prima settimana dall'uscita di scuola e li riaccompagnerà alla casa materna entro le ore 10.00 e staranno con la madre fino all'inizio della scuola, mentre l'anno successivo, spetterà alla madre la prima settimana ed al padre la seconda, e così via salvo sempre diverso accordo tra le parti. c. Per le “vacances d'Hiver” che durano due settimane: le vacanze saranno equamente divise tra i genitori, i figli staranno con il padre la prima settimana dalla fine della scuola e la seconda con la madre che li terrà fino all'inizio della scuola, mentre il prossimo anno sarà la madre a trascorrere con i figli la prima settimana ed il padre la seconda e così via, sempre salvo diverso accordo. d. Per le vacanze di Ognissanti pari sempre a due settimane: le vacanze saranno equamente divise tra i genitori, una settimana ciascuno alternandosi tra loro in virtù di chi ha trascorso con loro les vacances d' pertanto quest'anno i figli staranno con la madre la prima settimana dall'uscita di scuola e con il Per_1 padre la seconda settimana fino all'inizio della scuola ove li riaccompagnerà direttamente, mentre il prossimo anno sarà la madre a trascorrere con i figli la prima settimana ed il padre la seconda e così via, sempre salvo diverso accordo. e. Per le vacanze estive: il periodo di vacanze estive sarà equamente diviso tra i genitori e concordato entro il 31 maggio di ciascun anno, salvo diverso accordo tra le parti. f. Trascorso il periodo di vacanza, qualunque esso sia, riprende la routine delle settimane alternate per , per cui Pt_3 starà con il genitore con cui ha trascorso il primo periodo delle vacanze, salvo diverso accordo. g. I figli trascorreranno eventuali ponti con il genitore cui spetta trascorrere il fine settimana con il quel Pt_3 periodo, salvo diverso accordo. h. Le parti devono sempre assicurarsi reciprocamente la reperibilità sia comunicandosi la località di soggiorno sia rendendosi sempre raggiungibili telefonicamente. i. Il cane di Per_ famiglia seguirà sempre gli spostamenti di , salvo diverso accordo. Parte_3
3) Contribuzione a carico del padre per il mantenimento dei figli: Il SI. a parziale Controparte_1 modifica della condizione sub 11.1), a decorrere dal 1 giugno 2025 fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica e a titolo di contributo per il periodo di permanenza di presso la madre, fermo Parte_2 restando quanto stabilito sub 2) ed in virtù del punto 5) e salvo quanto stabilito per le spese straordinarie, verserà alla SI.ra , la somma mensile di euro 1.000,00 (mille/00) che sarà versata Parte_1 anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, per otto mensilità annuali (esclusi i mesi di febbraio, luglio, agosto e dicembre di ogni anno) e con importo da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT (con prima rivalutazione dal 1 giugno 2026). Assegno che potrà essere rimodulato anche in virtù di eventuali percorsi di studi universitari all'estero o comunque fuori sede di . Parte_2
4) Il SInor a parziale modifica della condizione sub. 11.4 che decorrerà dal 2026, quindi Controparte_1 fermo quanto già stabilito per il 2025, si impegna altresì a concorrere alle spese di vacanza dei soli figli, che questi ultimi trascorreranno con la madre, con la somma di euro 5.000,00 (cinquemila/00) annui, da versarsi in due tranche di pari importo (euro 2.500,00 ciascuna), la prima a maggio e la seconda a novembre di ogni anno. Per_
5) Le spese veterinarie e di eventuali medicinali necessarie al cane di famiglia saranno divise equamente tra le parti. 6) La SI.ra , a modifica della condizione sub 16), rinuncia all'autovettura messa a Parte_1 disposizione dal SI. modello Toyota targata EP054ST, che verrà restituita entro l'1 luglio Controparte_1
2025.
7) I coniugi si scambiano reciproco assenso per il rilascio di documenti validi per l'espatrio per sé stessi e si autorizzano reciprocamente al rilascio e/o rinnovo del passaporto e della carta d'identità valida all'espatrio per i figli minori e . Parte_2 Parte_3
8) La SI. si impegna a rimettere la denuncia querela del 19.11.2024, sporta presso la Procura Parte_1 del Tribunale di Milano contro il SI. rinunciando a qualsiasi altra azione penale o civile Controparte_1 per i fatti ad essa connessa, inerenti o conseguenti. Il SI. si impegna ad accettare la Controparte_1 rimessione della querela mediante dichiarazione espressa personalmente o tramite proprio procuratore.
9) In merito alla causa di opposizione a precetto, pendente avanti l'Ufficio del Giudice di Pace di Milano
R.G.n 8469/2025, promossa dal SI. verrà così conciliata: il SI. si Controparte_1 Controparte_1 impegna a depositare la rinuncia agli atti del processo e verserà entro il 31 maggio 2025 la somma di €
3.000,00 (tremila/00) omnia alla SI.ra , la quale si impegna a rinunciare all'esecuzione del Parte_1 precetto opposto. Con tale versamento e le reciproche rinunce, le parti dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro per le ragioni di cui alla predetta pendenza.
Spese compensate tra le parti.”
Il Giudice Onorario, dato atto di quanto sopra e delle istanze delle parti che chiedevano procedersi ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c. con trattazione scritta, rimetteva la causa al Giudice delegato per quanto di sua competenza.
Con provvedimento del 29.05.2025 il Giudice delegato disponeva procedersi ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c.
e assegnava alle stesse termine all'11.06.2025 per il deposito di note scritte.
Con le note scritte così depositate le parti confermavano il contenuto dell'accordo e chiedevano al Tribunale di pronunciarsi in conformità.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti;
Ritiene, altresì, il Collegio che, atteso il contenuto degli accordi raggiunti relativi alla prole, appare manifestamente superfluo l'ascolto della stessa (art. 473 bis, 4 c.p.c.).
Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
P. Q. M.
Il Tribunale nel procedimento tra e , a parziale modifica Parte_1 Controparte_1 delle condizioni di cui alla sentenza n. 1247/2024 emessa dal Tribunale di Milano e pubblicata in data
11.11.2024:
1) Omologa le condizioni in conformità all'accordo raggiunto dalle parti come in parte motiva riportato, da intendersi qui integralmente trascritte
2) conferma nel resto per quanto di ragione;
3) compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 11/06/2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Maria Laura Amato