Decreto cautelare 27 marzo 2026
Sentenza breve 15 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 15/04/2026, n. 669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 669 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00669/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00476/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 476 del 2026, proposto da
Domina S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG N.D., rappresentata e difesa dall'avvocato Cristina Zichinolfi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Città Metropolitana di Bologna, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Francesca Scarpiello e Gaia Castiglioni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dei seguenti atti e provvedimenti adottati nell’ambito della procedura aperta telematica tramite ER per l’appalto dei primi lavori di consolidamento e segnaletica temporanea a seguito di numerose frane di monte ed erosioni spondali sulla SP 36 “Val di Zena” in Comune di Pianoro CUP C87H23002510004 –CIG B89DC52686:
a) Comunicazione di esclusione del 9 febbraio 2026 trasmessa tramite portale ER (Registro di sistema n. PI 456315-25) recante “Comunicazioni di esclusione ai sensi dell’art. 90 comma 1 lett, a) del D.lgs 36/2023;
b) Determinazione dirigenziale n.243 del 06.02.2026 Prot. PG n.8629/2026 avente ad oggetto “provvedimento di esclusione”, con la quale è stata disposta l’esclusione dell’operatore economico Domina SR dal prosieguo della procedura;
c) Relazione istruttoria registrata al Protocollo generale dell’Ente con PG n. 7093/2026 (datata 02.02.2026) richiamata per relationem quale parte integrante della motivazione del provvedimento di esclusione e recante l’istruttoria sui requisiti tecnico-professionali della ricorrente;
d) Ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o conseguenziale ivi inclusi i verbali del Seggio di Gara ed ogni determinazione successiva , ove lesiva e /o conosciuti anche per l’effetto dell’ostensione in corso di causa; e) La ricorrente propone domanda di annullamento dell’esclusione e conseguente riammissione alla procedura , con ogni statuizione conseguenziale , senza domanda risarcitoria».
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Città Metropolitana di Bologna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2026 il dott. OL IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
la società ricorrente, con ricorso depositato in data ha impugnato gli atti e i provvedimenti indicati in epigrafe chiedendone l’annullamento;
si è costituita in giudizio la Città Metropolitana di Bologna per resistere al ricorso;
all’esito dell’udienza del 9 aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione;
con memoria depositata in data 31 marzo 2026 la società ricorrente ha dato conto di non avere più interesse alla decisione del ricorso;
pertanto, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione;
le spese di lite devono essere integralmente compensate attesa la particolarità della controversia;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile;
spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
OL PE, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
OL IN, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OL IN | OL PE |
IL SEGRETARIO